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Decisione

32.2004.27

incapacità lavorativa per motivi fisici. Rinvio atti all'amministrazione per determinare il reddito da valido quale indipendente

3 settembre 2004Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I parametri in esso contenuti rappresentano i minimi

salariali, perciò a titolo prudenziale si può sicuramente ritenere valido il

dato ivi contenuto di fr. 4'905.-.

Il salario lordo annuo, comprensivo di

tredicesima, ammonterebbe pertanto a fr. 63'765.-.

Come già ampiamente argomentato in sede ricorsuale,

poiché il ricorrente, allorquando si è visto costretto a mettersi in proprio,

già soffriva dei molteplici e notevoli disagi alla spalla, ha dovuto ridurre la

mole di lavoro, ciò che ha conseguentemente comportato una riduzione del

guadagno.

Ed è proprio alla luce della precedente

considerazione che si chiede che codesto Onorevole Giudice tenga conto quale

importo determinante ciò che il signor RI1 sarebbe ora, in un mercato

del lavoro equilibrato, in grado di guadagnare, tenuto conto delle sue qualifiche

professionali, quale lavoratore dipendente.

Ad) III bis ammesso

Ad) III ter parzialmente contestato

Come già indicato in sede di ricorso, le

condizioni di salute del signor RI1 da quando è stata resa la decisione su

opposizione dall'UAI a quando è stato presentato il ricorso sono peggiorate

nel senso che è stata confermata, tramite esami radiologici, la rottura del

tendine della spalla destra. Circostanza questa che riduce notevolmente

l'attività del muratore, come peraltro ammette la stessa Dott.essa __________,

quando afferma che il problema concerne le "limitazioni funzionali i

quali comportano di evitare attività lavorative che richiedono di maneggiare

regolarmente oggetti sopra l'orizzonte".

Trattandosi in casu di un muratore mi si dica

come egli possa esercitare pienamente la sua attività se lo stesso deve

imperativamente evitare di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzonte.

Ad ogni buon conto, si sollevano delle

perplessità circa l'attendibilità di un referto medico allestito senza aver mai

esaminato il paziente." (doc. V)

1.6. In data 24

maggio 2004, l'UAI ha osservato:

"

Con riferimento alle ulteriori osservazioni

presentate dal ricorrente, si tiene unicamente a precisare che dalla

documentazione emerge sì che l'assicurato ha subito nel corso del 1992 un

trauma distorsivo alla spalla destra, ma risulta altresì che l'evento si è

risolto positivamente. L'attività di muratore ha infatti potuto essere svolta

ancora per parecchi anni senza problemi (cf. per es. rapp. __________

28.10.1996, rapp. dott. __________ 5.5.1998 (sub doc. 14)). Si nota inoltre che

anche l'inizio dell'inabilità lavorativa duratura non è imputabile alla

problematica alla spalla ("per quanto riguarda tale patologia il RI1 non

risulta attualmente inabile nella sua professione", rapp. dott. __________

18.7.2002, inc. CM).

Per tale ragione appare corretto riferirsi al

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire quale muratore indipendente.

Se tale reddito avrebbe potuto conoscere un certo

sviluppo nel corso degli ultimi anni, quanto meno non avrebbe sicuramente

raggiunto un limite tale da originare, paragonato al salario ipotetico da

invalido, il diritto ad una rendita d'invalidità." (doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a

revisione dell’AI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne

1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.

2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158

e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.2, I 475/01).

2.4. Nella fattispecie,

dalla refertazione medica agli atti risulta in particolare quanto segue:

-

con rapporto medico 18 luglio 2002, il dr. __________, internista, ha

certificato:

"(…)

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

- Pes planus sinistro e destro pronunciato

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

1. Sindrome di attrito sotto-acromiale

della spalla sinistra, e periartropatia omeroscapolare a destra

Considerandi

2.

Esito di podagra metacarpo-falangeale alluce destro

Valutazione e conclusioni

Il RI1 risulta inabile al lavoro in forma completa dal 29.04.2002

in ragione di un attacco di gotta all'alluce destro, sintomatologia attualmente

completamente regredita. Per quanto riguarda la gotta il RI1 non presenta

attualmente delle limitazioni, e non risulta inabile al lavoro. Propongo di

mantenere il trattamento profilattico secondario con del Allopurinolo. Presenta

inoltre una periartropatia omero-scapolare destra, sintomatologia di lungo

corso, presente già antecedentemente l'attacco di gotta. All'esame clinico test

di Jobe positivo con rotazione interna ed esterna sotto resistenza senza

dolori. Per quanto riguarda tale patologia il RI1 non risulta attualmente

inabile nella sua professione. Propongo comunque qualora dovesse riesacerbare

la sintomatologia, un approccio conservativo fisioterapico.

Il RI1 attualmente lamenta una sintomatologia alla posizione

eretta e deambulante, di origine statica in ragione di un pes plaus dalle due

parti molto pronunciato. Dal profilo terapeutico propongo l'applicazione di sostegni

plantari dalle due parti, e prevedo un tempo di guarigione di circa 2-3

settimane. Per quanto concerne l'inabilità lavorativa, propongo di mantenere

un'inabilità lavorativa al 50% per ancora tre settimane dall'applicazione dei

plantari, per poi passare ad una abilità lavorativa completa.

Ritenendo di aver risposto in modo esauriente ai quesiti da voi

posti rimango a disposizione per ulteriori precisazioni e colgo l'occasione per

porgervi i miei più cordiali saluti." (allegato doc. AI 13).

-

con rapporto 23 agosto 2002, il dr. __________, internista e reumatologo, ha

rilevato:

"

(…)

Discussione:

Per quanto riguarda la spalla i disturbi sono prevalentemente

notturni o a riposo, mentre in movimento e durante il giorno la situazione è

sopportabile. Persiste una lieve ipotrofia della muscolatura scapolare, la

mobilità risulta inoltre limitata con impossibilità di elevazione del braccio

sopra l'orizzontale e alla presa del grembiule dal basso. Non ho trovato una

limitazione significativa della mobilità della colonna cervicale e lombare,

attualmente prive di dolori. E' prematuro valutare l'efficacia dei plantari,

appena confezionati.

Al momento non sembrano dunque esserci patologie acute ed il

decorso sembra stabile. La valutazione della capacità lavorativa non è facile

in questo paz. di professione muratore in proprio senza dipendenti.

Evidentemente vi è una certa limitazione nella possibilità di

carico e di movimento della spalla dx. Per quanto riguarda i piedi i disturbi

dovrebbero essere controllabili con dei plantari e delle calzature adeguate,

per cui è attualmente prematuro esprimersi su una loro incidenza sulla capacità

lavorativa. La capacità lavorativa del 50% mi sembra comunque per il momento

giustificabile, non sono comunque in grado di fare delle proiezioni a medio-lungo

termine. E' inoltre arduo farsi un'idea della effettiva riduzione di capacità

di guadagno del paz., che sembra comunque esser ridotta di un buon 50% in

questi ultimi mesi." (allegato doc. AI 13)

-

con rapporto 27 novembre 2002, il dr. __________, fisiatra e reumatologo, ha

evidenziato:

"

Diagnosi

- Disturbi statici dei piedi (piatti/trasversopiatti) con metatarsalgia

cronica bilaterale

- Periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a destra con

modico limite funzionale per la rotazione interna

- Anamnesticamente iperuricemia con podagra a

destra (04/02)

Commento

Il paziente si ritiene limitato nelle sue

capacità fisiche in misura da non poter lavorare oltre al 50% quale muratore in

proprio. La patologia soggettivamente dominante sono dolori metatarsali

bilaterali da attribuire ad alterazioni statiche dei piedi senza che vi siano

reperti clinici indicativi per un'affezione reumatica infiammatoria. Dalla

crisi gottosa avvenuta in aprile di quest'anno (podagra a destra) non sussistono

alterazioni funzionali o strutturali evidenti.

Quale patologia secondaria il paziente riferisce

di dolori alla spalla destra, risentiti specialmente di notte nell'ambito di

una periartropatia omero-scapolare in rotazione interna.

L'insieme delle alterazioni funzionali presenti

possono a mio modo di vedere giustificare un'inabilità lavorativa complessiva

del 25% (necessità di interrompere attività in piedi dopo un'ora circa con

brevi pause; riduzione del ritmo di lavoro con il braccio destro per attività

sopra la testa o per movimenti ripetitivi di abduzione/elevazione). Per

definire meglio le possibilità terapeutiche dei disturbi ai piedi (dominanti

nell'insieme della sintomatologia del paziente) consiglierei la medico curante

di provvedere per un controllo ortopedico (per esempio PD Dr. __________, __________,

__________, tel: __________).

Allo specialista saranno da sottoporre per un

controllo anche i plantari già confezionati.

Propongo un controllo da me in seguito."

(allegato doc. AI 13)

-

nel suo rapporto 8 gennaio 2003, il dr. __________, chirurgo ortopedico, ha

certificato:

"

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Questo paziente muratore di 49 anni presenta

dolori legati alla deformità congenita in pes planus abductus soprattutto a

sinistra, sotto forma di metatarsalgie a dolori al polpaccio. Questa deformità

comporta un equino del retro piede dovuto al reclutamento del polpaccio ed all'iper-appoggio

dell'avampiede laterale.

Il trattamento principale di questa patologia

consiste nell'allungamento selettivo o sopra-selettivo del polpaccio per

correggere l'equino del retropiede. La correzione della morfologia sembra

ottimale in questo caso con un'artrodesi tipo Miller a livello naviculocuneiforme

che potrà correggere tutta la statica sbagliata. Un rinforzo del tibiale

posteriore con un trapianto del flexor digitorum longus è anche indicato.

Ho spiegato questa proposta al paziente che si

annuncerà eventualmente per il trattamento chirurgico.

Lo scopo è soprattutto quello di ritrovare

un'abilità lavorativa al 100%.

A proposito della patologia scapolare, prego

gentilmente il Dr. __________ di valutare un'eventuale indicazione operatoria

per il problema della cuffia dei rotatori della spalla destra." (allegato

doc. AI 13)

- con

certificato 4 aprile 2003, il dr. __________, generalista e medico curante,

ha attestato:

"

Il paziente è stato visto anche dal vostro

medico di fiducia Dr. __________ con il quale mi sono sentito telefonicamente

il 26 novembre 2002 e dal quale ho ricevuto anche copia del rapporto della visita

di controllo.

Basandomi sulla sua visita l'ho messo

quindi inabile al lavoro al 35% a partire dal 2 dicembre p.v. anche se il

paziente non era tanto d'accordo.

Come suggeritomi dal collega __________ l'ho

inviato al Dr. __________ che l'ha visto in data 7 gennaio 2003 (ti allego

copia del suo rapporto).

Come puoi vedere ha proposto una cura chirurgica

che il paziente però rifiuta anche se la sintomatologia rimane invariata o

peggiora.

Per quel che concerne la capacità lavorativa, ti

segnalo che in data 20 gennaio ho telefonato al Dr. __________ che ritiene

assolutamente giustificato che il paziente lavori solo in misura del 50% e non

vede possibilità di aumentare la capacità lavorativa senza intervento

chirurgico.

E' quindi nuovamente inabile al lavoro al 50% dal

21.

gennaio 2003.

Per ulteriori informazioni ti suggerisco di

prendere contatto con il collega Dr. __________." (allegato doc. AI

13)

-

con rapporto 8 maggio 2003, il dr. __________ ha ancora osservato:

"

Mi permetto di allegare le copie di tutti i

rapporti specialistici in mio possesso, tra i quali: diversi del Dr. __________,

reumatologo a __________; un rapporto del medico di fiducia dell'__________ Dr.

__________; un rapporto del medico di fiducia dell'__________ Dr. __________;

un rapporto del reumatologo Dr. __________ di novembre 2002 ed uno del Dr. __________

di gennaio 2003.

I diversi rapporti riassumono bene il caso

(anamnesi, esame clinico, radiografie, proposte terapeutiche, ecc….).

Il paziente è stato valutato abile almeno al 75%

dal Dr. __________ in novembre 2002.

Effettivamente ha provato ad aumentare la sua

capacità lavorativa a partire dal 2.12.2002.

Su suggerimento del Dr. __________ l'ho inviato

al Dr. __________ che ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 50% almeno

e vede quale possibilità per migliorare l'abilità lavorativa, solo il

trattamento chirurgico (i plantari non hanno fatto effetto).

In seguito all'esame specialistico del Prof. __________

il paziente è nuovamente inabile al lavoro al 50% e non si vede in grado di

aumentare la capacità lavorativa.

Descrive un peggioramento della sintomatologia

appena lavora più di alcune ore. Non è comunque intenzionato a sottoporsi ad un

intervento chirurgico.

Proviene dall'Italia del sud, è sposato ed ha una

figlia del 1981 che sta studiando.

Scuola elementare per 5 anni. Muratore in

proprio." (doc. AI 14)

- nella

sua proposta 7 agosto 2003, il medico del SMR, dr. __________, si è così

espresso:

"

(…)

Muratore indipendente

Impingement sottoacromiale spalla destra su sospetto di lesione

degenerativa e grave disturbo statico con piedi piatti/transversopiatti

congeniti bilaterali con attualmente metatarsalgia cronica secondaria.

Agli atti diverse visite fiduciarie per __________ (dr. __________

medico internista, Dr. __________ reumatologo) e da ultimo il rapporto

ortopedico dr. __________.

Limitazioni funzionali nella manualità con spalla destra e nel

carico ortostatico ripetitivo per la patologia dei piedi bilaterale.

Propongo visto quanto sopra:

IL 100% per attività sempre in piedi di tipo pesante con

portare/sollevare pesi > 200m e specialmente se si deve maneggiare

regolarmente oggetti sopra l'orizzontale con la spalla destra che riporta

dolori oltre l'orizzontale.

IL 0% in attività di tipo leggero dove si può alternare posizione

seduta a in piedi, dove non si debba regolarmente effettuare spostamenti

specialmente su tragitti sconnessi, dove non si deve regolarmente maneggiare

oggetti sopra l'orizzontale.

La prognosi specialmente per la patologia della spalla destra

potrebbe essere sfavorevole riportando a medio termine un trattamento

operatorio. Per il problema dei piedi dovrebbe essere stabilizzato (essendo di

tipo congenito) ma con possibilità di miglioramento se si potesse caricare meno

queste parti del corpo (attività leggere ed adeguate).

Ulteriori accertamenti peritali a mio avviso non sono necessari

poiché ininfluenti sulla determinazione della capacità residua funzionale.

A inchiesta indipendenti e CIP." (doc. AI 16)

- da

ultimo, nelle sue annotazioni del 3 maggio 2004, il dr. __________ del SMR ha

concluso:

"

Stato di salute fino al momento della

decisione AI su opposizione del 12.03.2004, oggetto di ricorso:

a parte il problema a livello dei piedi

bilaterali con dolori su turbe statiche, è stato preso in considerazione la

problematica della spalla destra con diagnosi di periartopatia scapolo-omerale

destra con impingement sottoacromiale e sospetto di lesione della cuffia

rotatori spalla destra (vedi rapporto visita Dr. __________ del 08.01.2003).

Anche la perizia reumatologica Dr. __________ per

ass. __________ del 27.11.2002 prende in considerazione la presenza di dolori

alla spalla destra presente da anni, con diagnosi di periartopatia tendinotica

cronica a destra con limitazione funzionale in rotazione e prove isometriche

con dolori in abduzione a 90 gradi.

La seguente valutazione da parte SMR Dr. __________

del 07.08.2003 prende pienamente in considerazione le limitazioni funzionali

descritti a livello della spalla destra: limitato per attività che richiedono

di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzontale con l'arto superiore

destro, non trasportare o sollevare pesi pesanti- mediamente pesanti oltre 20

kg.

Attuale certificazione medica doc. G atto di

ricorso:

si tratta di due estratti della cartella clinica

dell'ortopedico Dr. __________: descrive uno stato dopo trauma contusivo-distorsivo

spalla destra anni fa con periodica riacutizzazione dei dolori, peggiorati da

attività sopra la cintura scapolare.

Negli ultimi mesi pure dolori notturni (n.b.

questi erano già noti e descritte anche dalla perizia reumatologica Dr. __________).

Clinicamente viene descritta la già nota

limitazione della rotazione esterna con arco dolente in abduzione a 80 gradi,

quindi praticamente identica alla descrizione dello stato clinico Dr. __________.

Radiologicamente viene evidenziato una piccola

rottura del tendine sovraspinato e sospetta rottura del sotto-scapolare spalla

destra (quindi conferma della già sospettata lesione cuffia rotatori espresso

dal Dr. __________ del gennaio 2003).

Il fatto di aver documentato radiologicamente già

quello che si sospettava più di un anno fa non cambia sostanzialmente la

situazione clinica e funzionale della spalla destra:

infatti la descrizione dello stato clinico

attuale e delle limitazioni funzionali presenti non differisce infatti

sostanzialmente da quella precedente (Dr. __________ / Dr. __________), base di

valutazione SMR del agosto 2003.

Il problema è stato preso pienamente in

considerazione in occasione della valutazione SMR, in particolare per quanto

concerne le limitazioni funzionali le quali comportano di evitare attività

lavorativa che richiedono di maneggiare regolarmente oggetti sopra

l'orizzontale.

Si può quindi confermare il precedente giudizio

SMR." (doc. III ter)

Con il

ricorso 26 aprile 2004, il legale dell'assicurato ha prodotto due certificati

medici del dr. __________ (10 marzo 2004 e 2 aprile 2004, allegato G doc. I),

con i quali viene certificata un'incapacità lavorativa al 50%.

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.

329.

e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

pervenuti gran parte degli specialisti interpellati, ossia per una limitata

capacità lavorativa (50%) quale muratore indipendente (cfr. in tal senso anche

la recentissima valutazione dei medici della __________, doc. G) e per una

totale capacità lavorativa in attività leggere.

I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, hanno compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto

di vista ortopedico e reumatologico) lamentato dall’assicurato, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa

(50%) nella precedente professione di muratore indipendente e alla totale

capacità lavorativa in attività leggere consone ai limiti funzionali, ossia in

attività fisicamente leggere e adatte in cui egli possa alternare la posizione

eretta con quella seduta, dove non si debba ripetutamente effettuare degli

spostamenti specialmente su tragitti sconnessi e non si debbano maneggiare

oggetti sopra l'orizzonte. Non sono più esigibili attività pesanti.

La valutazione del dr. __________

non contiene per il resto elementi idonei a sovvertire l'esito delle risultanze

specialistiche e non possono essere presi in considerazione ai

fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non

conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.

).

2.7

Posta in

concreto l'esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività leggere

adeguate (cfr. consid. 2.5, 2.6), si pone ora il quesito a sapere se

l'assicurato, in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (cfr.

consid. 2.3) presenta un'incapacità al guadagno pensionabile. A tale riguardo

non può non essere rilevato come nell'evenienza concreta, se per un verso

all'amministrazione nulla può essere rimproverato in punto alla valutazione della

capacità lavorativa dell'interessato, per altro verso essa non risulta aver pertinentemente

esaminato e valutato gli aspetti economici giungendo ad una conclusione non

condivisibile quo all'incapacità al guadagno dell'assicurato.

Con

particolare riferimento alla determinazione del reddito da valido, stabilito in

concreto dall'Ufficio AI - sulla base della notifica di tassazione 2001-2002 -

in fr. 12'500.-, è infatti doveroso rilevare quanto segue.

RI1 risulta essere stato inabile al lavoro per periodi significativi e

duraturi solo a far tempo dall'aprile del 2002 (cfr. rapporti medici 4, 24, 26

giugno 2003 del dr. __________, doc. AI 14; cfr. foglio d'indennità giornaliera

__________ sub doc. AI 14; cfr. rapporto 18 luglio 2002 del dr. __________,

sub. doc. AI 14).

Precedentemente,

egli è stato inabile al lavoro, tuttavia solo per periodi brevissimi (al 100%

dal 20 al 26 aprile 1998 e dal 28 aprile 1998 al 9 maggio 1998, cfr. allegati

doc. AI 14), non rilevanti ai fini assicurativi (art. 29 cpv. 1 LAI). Agli atti

non sono per il resto presenti atti medici che attesterebbero - come asserito

dal ricorrente - che già al momento dell'inizio dell'attività in proprio egli "già

soffriva dei molteplici e notevoli disagi alla spalla, ha dovuto ridurre la mole

di lavoro, ciò che ha conseguentemente comportato una riduzione del

guadagno" (doc. V pag. 3; cfr. al contrario sub doc. AI: rapporto

medico 28 ottobre 1996 del dr. __________, rapporto medico 5 maggio 1998 del

dr. __________).

Stante

ciò e ritenuto inoltre che, come detto, l'assicurato ha iniziato la propria

attività di muratore indipendente, secondo quanto da lui dichiarato, dal mese

di agosto 1999 (doc. AI 19, doc. I pag. 3), appare quindi corretto procedere in

concreto al calcolo del reddito da valido considerando quanto l'assicurato

avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, quale muratore indipendente,

dovendosi in concreto ritenere che, con ogni verosimiglianza, senza

l'insorgenza delle patologie invalidanti egli avrebbe continuato a svolgere

l'attività di muratore in proprio, professione che l'assicurato non risulta

aver iniziato prima del manifestarsi di una rilevante e significativa

incapacità lavorativa dovuta a dette patologie o aver eventualmente intrapreso

per motivi inerenti il suo stato di salute. Non può pertanto essere

condivisa l'opinione del ricorrente secondo cui per il calcolo dell'incapacità

al guadagno occorre riferirsi al salario da muratore dipendente, quantificato

dallo stesso prima in fr. 77'527.--, importo ripreso dalla tassazione

1999-2000, ed in seguito in fr. 63'765.--, riferendosi a quanto percepisce un

muratore diplomato (doc. V pag. 2).

2.8

Per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti

da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr.

anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Per quel

che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tenere conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza - come in casu (agli atti

sono infatti reperibili - per quanto qui interessa - unicamente i dati fiscali

relativi alla tassazione 2001-2002; come indipendente senza danno alla salute

l'assicurato risulta aver lavorato in pratica per poco più di due anni,

ritenuto che nel periodo d'avviamento di una nuova impresa generalmente gli

introiti sono bassi e quindi non rappresentativi e non suscettibili pertanto di

essere presi in considerazione anche per una valutazione sul futuro sviluppo

aziendale) - di dati affidabili, il reddito medio o il risultato

d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito

ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia

essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981

pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non

proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il good-will,

l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; Valterio op. cit., pag.

206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr.

marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. sul punto anche STCA del 29 ottobre 2003 nella

causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

In

concreto la fattispecie non risulta essere stata adeguatamente accertata, quo

alla quantificazione del reddito da valido, nel rispetto dei parametri sopra

ricordati. A tale riguardo l'Ufficio AI si è infatti limitato a riprendere i

dati fiscali relativi al periodo di tassazione 2001-2002 (avente quale base di

computo i redditi conseguiti nel biennio 1999-2000), ritenendo segnatamente

quale reddito di riferimento quello medio accertato in sede tributaria e

prescindendo quindi dalla considerazione di eventuali successive modifiche - da

accertarsi sulla base dei criteri sopra evocati e tenuto conto delle

circostanze concrete - intervenute sino al momento determinante della nascita

di un eventuale diritto alla rendita (aprile 2003; come visto per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

anzitutto il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. consid. 2.3) considerando altresì possibili ulteriori cambiamenti

verificatisi sino all'emanazione del querelato provvedimento.

In simili

circostanze, s’impone quindi un rinvio degli atti all’amministrazione affinché

proceda ad una corretta ed approfondita valutazione del reddito da valido

conformemente a quanto sopra riportato. In esito a tale complemento istruttorio

l'Ufficio AI si pronuncerà quindi nuovamente sull'incapacità al guadagno

dell'assicurato. Al riguardo non può inoltre non essere rilevato come - per

quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido - dovrà anche qui

essere preso in considerazione quale valore di riferimento il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'esercizio di attività leggere

adeguate al momento dell'eventuale inizio del diritto alla rendita considerando

eventuali modifiche rilevanti intervenute sino all'emanazione della decisione

su opposizione.

2.9

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti sia dal

profilo medico che economico.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.

3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per statuire

nel merito della vertenza, mentre che, per quanto riguarda gli aspetti

economici, gli stessi - come visto - dovranno fare oggetto di ulteriori

accertamenti da parte dell'UAI.

2.10

Visto l'esito favorevole dell’impugnativa,

l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr.

1'500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende

priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata.

L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento

dopo gli accertamenti conformemente ai considerandi.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà a RI1 fr. 1'500.- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di

oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria del 26 aprile 2004.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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