32.2004.28
incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. Chiesto accertamento peritale. Apprezzamento anticipato delle prove
17 settembre 2004Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.28
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. Chiesto accertamento peritale. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.28
ZA/fe
Lugano
17 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 12 marzo 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel novembre
2001, RI1, nato nel 1945, estrusionista, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti tendente all'erogazione di una rendita, in quanto
affetto da sindrome spondilogena dx, periartritevomero scapolare dx, sindrome
lombospondilogena sx con modica protrusione discale L4-L5, ecc (doc. AI 1, 7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui un esame clinico presso il Servizio Medico
Regionale dell'AI (SMR) eseguito nel gennaio 2003 (doc. AI 19), per decisione
11 aprile 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di
prestazioni argomentando:
"
(…)
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto
di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una
rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI)).
II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello
ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado
d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale
del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI)).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il
fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Esito degli accertamenti:
• La sua
pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione medica, della visita
medica presso il nostro Servizio Medico Regionale, nonché dei dati
economici/professionali.
Dal lato medico presenta delle
limitazioni della capacità lavorativa dovuti a disturbi alla colonna cervicale
e lombare.
In attività confacenti al suo stato
di salute, che rispettino le limitazioni mediche, è esigibile un tempo
lavorativo normale
(8 ore al giorno).
È dunque in grado di svolgere
mansioni non qualificate, leggere, semplici nel settore artigianale
manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare,
confezione, pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del
Terziario non qualificato quale per esempio venditore non qualificato, tuttofare
presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza.
Opportunità reintegrative
sostenute dalle seguenti attitudini: capacità di relazionare, puntualità,
rispetto-onestà-responsabilità-partecipazione del patto lavorativo,
accuratezza-precisione-qualitàquantità esecutiva, organizzazione del compito.
Dal punto di vista economico in
queste attività può conseguire un reddito presumibile annuo di Fr. 35'591.-
(tenuto conto delle riduzioni del 10 % per rendimento e 10 % per status).
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
51'031.00
con invalidità CHF
35'591.00
Perdita di guadagno CHF 15'440.00
= Grado d'invalidità 30%
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è
respinta." (Doc. AI 25)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato
l'assegnazione di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50%, con
decisione su opposizione 12 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
5. In concreto
l'assicurato contrappone la valutazione espressa nel certificato medico 28
aprile 2003 del Dr. __________ alla valutazione 5 novembre 2001 del Dr. __________,
specialista in reumatologia, il quale dopo dettagliata analisi, ha indicato una
definitiva incapacità lavorativa del 100% in attività pesanti, una capacità
lavorativa del 50% in attività mediamente pesanti ma adatte ed una capacità
lavorativa del 100% in attività leggere adatte, con una riduzione del
rendimento del 10%, nonché al dettagliato Rapporto d'esame clinico SMR del 28
gennaio 2003, nel quale il Dr. __________ ha stabilito che l'assicurato può
svolgere un'attività con un tempo lavorativo normale entro i seguenti limiti:
non può sollevare da terra o trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg,
non può eseguire attività con frequenti rotazioni e flessioni della colonna
cervicale e toraco-lombare, non può eseguire lavori al di sopra delle spalle
ripetutamente per più di 15 minuti, non può mantenere la posizione eretta in
posizione statica per più di 30 minuti, potendosi muovere per più di un'ora
senza la possibilità di sedersi per 5 minuti ogni ora, non può mantenere la
posizione seduta per due ore con possibilità di cambiare posizione, mentre
l'assicurato non è limitato negli spostamenti, né nel salire e scendere le
scale fino a tre piani e può guidare l'auto con la possibilità di interrompere
l'attività ogni ora per 5 minuti. In pratica nell'ambito dell'opposizione il
medico curante Dr. __________ conferma la precedente diagnosi e non indica
l'intervento di nuovi problemi di salute rispetto alla situazione precedente,
ma esprime una più grave valutazione del danno alla salute. Ritenuto che la
determinazione dell'invalidità richiede per legge il confronto fra il reddito
senza invalidità e quello ipotetico con l'invalidità, come rettamente fatto
nella decisione impugnata, e che la dettagliata e coerente valutazione del Dr. __________
ossequia i citati criteri sviluppati dalla giurisprudenza e non è smentita da
concrete, dettagliate e divergenti attestazioni mediche, la valutazione operata
con la decisione impugnata è da ritenere corretta. Risulta quindi confermato il
grado di invalidità del 30%, con il quale non sorge diritto ad una rendita
d'invalidità. Ne discende che la decisione impugnata è corretta. L'opposizione
di conseguenza è respinta."
(doc. AI 29)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA1, ha ribadito
quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
Innanzitutto, come rettamente ritenuto anche dal rapporto finale
del consulente IP all'Ufficio AI del 13 marzo 2003 (cfr. pag. 2), i tentativi
di collocamento svolti dal competente Ufficio regionale hanno dimostrato che
l'assicurato "non è oggettivamente in grado di svolgere mansioni
pesanti, in posizione eretta prolungata, in precario equilibrio, con ripetute
flessioni/estensioni del tronco".
II ricorrente contesta per contro di essere ancora abile al lavoro
in misura completa (o con una minima riduzione del 10%) per attività cosiddette
leggere e in particolar modo per quel genere di attività descritte nella
decisione impugnata (cfr. cons. 5). Oltretutto vi è ancora da verificare quale
attività lavorativa esiste concretamente in un mercato equilibrato che adempia
a tutte le condizioni espresse nelle valutazioni dell'Ufficio AI e nella
successiva decisione oggetto di ricorso.
Dovrebbe infatti trattarsi di un'attività in cui:
- non vi siano da trasportare pesi superiori ai 15 kg;
- non siano
previste frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toracolombare;
- non siano
richiesti lavori al di sopra delle spalle ripetutamente per più di 15 minuti;
- non sia
richiesto di mantenere la posizione eretta e statica per più di 30 minuti,
potendosi muovere per più - di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5
minuti ogni ora;
- ecc. ecc. (cfr. decisione impugnata, cons. 5).
Lo si ripete: un'attività lavorativa del genere forse nemmeno
esiste e comunque, anche qualora esistesse, tenuto conto dell'età, della
formazione e della "storia" lavorativa del ricorrente non si può
esigere da lui che si reinserisca in tale ambito professionale.
Oltretutto gli ambiti professionali genericamente indicati nell'originaria
decisione dell'Ufficio AI dell'11 aprile 2003 nemmeno ossequiano le limitazioni
pur chiaramente indicate nei citati rapporti medici.
II ricorrente chiede a questo lod. Tribunale di dare invece il
giusto peso alla valutazione del Dr. __________, che da molto più tempo segue
l'assicurato e che, sulla base di tutte le patologie riscontrategli e anche
dopo aver preso visione dei rapporti dei colleghi __________ e __________, ha
concluso con una sua incapacità lavorativa del 50% per ogni genere di attività
(cfr. certificato medico del 28 aprile 2003).
Si chiede inoltre che ai fini di una corretta valutazione del caso
venga predisposto un nuovo accertamento peritale in cui, sulla base del
quadro clinico-patologico ormai accertato, sia espressamente e concretamente
analizzata la residua capacità lavorativa del ricorrente e le singole
professioni (e non solo - genericamente - gli eventuali ambiti lavorativi)
entranti in linea di conto." (doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
"
(…)
Con il ricorso l'assicurato in sostanza ribadisce quanto sostenuto
con l'opposizione. Egli contesta la valutazione della decisione su opposizione
evidenziando che i tentativi di collocamento svolti dall'UAI a suo beneficio
hanno dimostrato che egli non può svolgere mansioni pesanti, in posizione
eretta prolungata, in equilibrio precario, con ripetute flessioni / estensioni
del tronco. Contesta di essere abile al lavoro in maniera completa in attività
leggere, in particolare per le attività descritte nella decisione impugnata,
dovendosi poi verificare quale attività che adempie dette condizioni esiste in
un mercato del lavoro equilibrato, ritenendo che probabilmente non esiste e
comunque non la si può esigere dall'assicurato considerata la sua età,
formazione e storia lavorativa. Indica poi che le attività indicate nella
decisione 11 aprile 2003 non ossequiano le limitazioni indicate nei citati
rapporti medici. L'assicurato chiede di dare giusto peso alla valutazione del
Dr. __________ che ha concluso a conoscenza delle valutazioni del Dr. __________
e del Dr. __________ per una incapacità lavorativa del 50% per ogni genere di
attività (cfr. certificato medico 28 aprile 2003). Chiede inoltre
l'allestimento di un perizia. Con il ricorso chiede la concessione di una mezza
rendita d'invalidità per un grado di invalidità del 50%.
3.
II ricorrente contesta la valutazione della decisione su opposizione
evidenziando che i tentativi di collocamento svolti dall'UAI a suo beneficio
hanno dimostrato che egli non può svolgere mansioni pesanti, in posizione
eretta prolungata, in equilibrio precario, con ripetute flessioni / estensioni
del tronco. Si rileva che la decisione impugnata riconosce che l'assicurato è
inabile in lavori pesanti e le limitazioni dovute al danno alla salute sono
state valutate e considerate nella determinazione dell'attività esigibile
nell'ambito della valutazione medica dell'incapacità lavorativa da parte del
Dr. __________ e del Dr. __________ (SMR) e ritenuti dal
consulente in integrazione nel valutare le attività lavorative esigibili,
definendo come esigibili attività leggere compatibili con il danno alla salute
riscontrato.
4.
II ricorrente contesta di essere abile al lavoro in maniera
completa in attività leggere, in particolare per le attività descritte nella
decisione impugnata, dovendosi poi verificare quale attività che adempie dette
condizioni esiste in un mercato del lavoro equilibrato, ritenendo che
probabilmente non esiste e comunque non la si può esigere dall'assicurato
considerata la sua età, formazione e storia lavorativa. Indica che inoltre le
attività indicate nella decisione 11 aprile 2003 non ossequiano le limitazioni
indicate nei citati rapporti medici. A torto. La giurisprudenza ha chiarito che
per la valutazione della possibilità di svolgere una professione adeguata al
danno alla salute occorre fare riferimento ad un mercato del lavoro equilibrato
e teorico, facendo astrazione dall'influenza della congiuntura escludendo
possibilità di impiego irrealistiche (ZAK 1991, 755, c. 3b), segnatamente
quando l'attività esigibile è possibile in una forma così limitata che è
praticamente sconosciuta al mercato generale del lavoro o è possibile con una
compiacenza non realistica in un datore di lavoro medio (ZAK 1989, 322). Ne
discende che l'esistenza di attività adeguate si riferisce ad un teorico
mercato del lavoro in equilibrio e si devono escludere solo possibilità d'impiego
irrealistiche, mentre la mancanza di impieghi per motivi di congiuntura non
entra in considerazione essendo motivo di disoccupazione e non d'invalidità.
Giurisprudenza e dottrina hanno chiarito che l'età come tale è una causa di
incapacità di guadagno estranea all'invalidità (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, Zürich, 1997, p. 225).
D'altra parte la capacità lavorativa viene valutata in relazione ad altre
professioni idonee ed esigibili in considerazione della formazione
dell'assicurato, tenendo adeguatamente conto della differenza di reddito,
mentre la scolarità e la scarsa conoscenza della lingua sono cause di
incapacità di guadagno estranee all'invalidità (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, Zürich, 1997, p. 225). II
danno alla salute e la conseguente incapacità lavorativa del ricorrente sono
stati considerati nelle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________,
con adeguata anamnesi, diagnosi e valutazione della capacità lavorativa
residua. Per parte sua il Consulente in integrazione professionale, sig. __________,
ha rilevato come l'assicurato abbia trovato adeguata espressione delle sue
attitudini nel rispetto delle limitazioni di mobilità dovute al danno alla
salute, nelle attività leggere prevalentemente sedentarie o leggere a postura
variabile nell'ambito dei tentativi di collocamento dell'URC, confermando che
egli è in grado di svolgere mansioni non qualificate, leggere semplici nel
settore artigianale manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica,
alimentare, confezione pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito
del terziario non qualificato come per esempio venditore non qualificato,
tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza
(Rapporto finale del consulente in integrazione professionale, doc. 24. inc.
AI). La valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato in
attività adeguata risulta corretta.
5.
L'assicurato chiede di dare il giusto peso alla valutazione del
Dr. __________ che ha concluso a conoscenza delle valutazioni dei
Dr. __________ e __________ per una incapacità lavorativa del 50% per ogni
genere di attività (cfr. certificato medico 28 aprile 2003). Giova osservare in
proposito quanto segue. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che
nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice giudica la decisione
impugnata di principio solo in base ai fatti verificatisi fino all'emanazione
di tale decisione, mentre i fatti intervenuti successivamente e che hanno
modificato la situazione devono normalmente formare l'oggetto di una nuova
decisione amministrativa (DTF 112 V 89 cons. 3 ; 121 V 366 cons. 1 b).
Relativamente alle perizie mediche, la dottrina ha chiarito che, affinché un
rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica;
inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique
VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire
da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto
modo di chiarire che il Servizio accertamento medico dell'assicurazione
Invalidità (SAM) non è legato da un vincolo per cui l'Istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF 123 V 178 c. 4b), mentre relativamente
al medico di fiducia il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la
generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio
paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc). In concreto la perizia specialistica 5
novembre 2001 del Dr. __________ ed il dettagliato rapporto d'esame clinico SMR
del 28 gennaio 2003 del Dr. __________ nel rispetto dei citati parametri
sviluppati dalla giurisprudenza hanno valutato compiutamente il danno alla
salute dell'assicurato e, non contestati nella correttezza delle correlazioni
mediche, vengono qui confermati, risultando così confermato il conseguente
grado di invalidità del 30%.
6.
II ricorrente chiede inoltre l'allestimento di un perizia. In
concreto lo stato di salute dell'assicurato, oggetto del presente ricorso, è
stato adeguatamente valutato e l'assicurato propone in sostanza una diversa
valutazione della medesima situazione, di modo che l'allestimento di una
perizia giudiziaria non si giustifica.
7.
Con il ricorso il ricorrente chiede la concessione di una mezza
rendita d'invalidità per un grado di invalidità del 50%. Alla luce delle
considerazioni esposte la richiesta non trova giustificazione e la decisione
impugnata risulta corretta." (doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita d'invalidità, ed in
particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado
d'invalidità del 50%.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti
di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella
fattispecie, in data 5 novembre 2001, il dr. __________, reumatologo, dopo aver
visitato l'assicurato il 19 e il 30 ottobre 2001, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Discussione:
II signor __________ soffre da 1 mese di dolori cervicali e al
cinto scapolare predominanti a destra che corrispondono ad una sindrome
cervico-spondilogena. Non vi sono segni clinici attualmente per
neurocompressione. Gli estesi esami radiologici realizzati mettono in evidenza
importanti alterazioni degenerative C3-C7 probabilmente senza neurocompressione
nonostante un restringimento dei neuroforami C6 ddp.
L'esame clinico della spalla destra è attualmente praticamente
normale. I dolori che il paziente descrive in rapporto ai movimenti dell'arto
superiore, corrispondono probabilmente ad una modica periartropatia
omero-scapolare tendinotica di accompagnamento alla problematica cervicale.
Fatti
I dolori al gluteo sinistro, presenti da 1 anno, con sciatalgie
intermittenti di topografia L5, corrispondono ad una sindrome
lombo-spondilogena cronica. Non vi sono elementi clinici per
un'irritazione radicolare né deficit neurologici. Gli estesi esami
radiologici realizzati mostrano minime alterazioni degenerative, compatibili
con l'età del paziente. In particolare vi è una discopatia L4/L5 senza neurocompressione
che è probabilmente la lesione principalmente responsabile dei disturbi del
paziente.
Gli esuberanti spondilofiti, ben visibili a livello lombare,
corrispondono a iperostosi nell'ambito di una DISH (iperostosi scheletrale
idiopatica diffusa). Si tratta di un'anomalia con una prevalenza di circa il 10
% all'età del paziente. La DISH è ritenuta praticamente asintomatica a livello
del rachide salvo quando le iperostosi provocano fenomeni di neurocompressione.
La diminuzione molto evidente della mobilità dei rachide lombare, discrepante
rispetto alle modiche alterazioni degenerative, è da interpretare nell'ambito
della DISH.
Dal punto di vista terapeutico ho prescritto un antiinfiammatorlo
non steroideo (Vioxx 25 mg/giorno) che potrà essere assunto ancora per qualche
settimana se necessario. Per quanto riguarda la fisioterapia il paziente
desiderava recarsi da una conoscente al quartiere __________: la signora __________
-__________. In primo piano vi sono misure antalgiche e misure di terapia
manuale (in trazione) per quanto riguardo la colonna cervicale. Per la colonna
lombare entrano in considerazione soprattutto misure ergonomiche e misure di
rinforzo della muscolatura lombare e addominale.
Su richiesta del paziente mi sono permesso di organizzare una
nuova visita dalla Dr.ssa __________, dermatologa, per le lesioni cutanee al
volto.
Si pone inoltre il problema dell'abilità al lavoro. Attualmente il
signor RI1 è disoccupato. In precedenza il paziente era estrusionista. Si
tratta di un lavoro che consiste nell'avvolgere generi alimentari nella plastica.
Dal punto di vista reumatologico teorico, viste le importanti
alterazioni degenerative a livello cervicale, vista la sindrome
lombo-spondilogena cronica lombare in presenza di una discopatia L5/S1, in
attività pesanti il signor RI1 è da ritenere inabile al lavoro definitivamente
nella misura del 100 %. In attività mediamente pesanti ma adatte, che evitino
posizioni statiche prolungate, permettano il rispetto delle regole di ergonomia
della schiena, evitino movimenti di estensione, flessione o estensione del
tronco particolarmente se in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con
la colonna cervicale o movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la
colonna cervicale, il paziente è da ritenere inabile al lavoro nella misura del
50 %. In attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente
elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto
riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 %.
Non ho previsto altri appuntamenti ma resto a disposizione in ogni
momento per eventuali domande o rivedere il paziente se lei lo ritenessi
utile." (doc. AI 6)
In data
28 gennaio 2003, l'SMR ha rilasciato un rapporto medico del seguente tenore:
"
(…)
6. Valutazione esami paraclinici
Ø
RX colonna lombare AP e laterale del 18.12.2000
Ø
RX colonna cervicale AP e laterale del 26.10.2001
Ø
RX spalla destra AP e
laterale del 30.10.2001
Ø
TAC lombare del 22.10.2001
Ø
TAC cervicale del 25.10.2001
I referti di questi esami, sono
descritti nella lettera del dr. __________, reumatologo al medico curante dr. __________,
del 05.11.2001 (agli atti)
7. Diagnosi con influsso
sulla CL
â Sindrome
cervico-vertebrale e spondilogena a destra, su importanti alterazioni
degenerative C3-C7.
â Sindrome
lombo-vertebrale e lombo-spondilogena sinistra,
su alterazioni degenerative e
modica protrusione discale L4-L5
â Iperostosi
scheletrale idiopatica diffusa.
â Minima limitazione
funzionale alla spalla destra su periartropatia omero scapolare.
8. Diagnosi senza influsso
sulla CL
Anemia mediterranea (dato
anamnestico dal rapporto del reumatologo).
9. Discussione
Assicurato 57enne, che negli
ultimi 20 anni ha lavorato come addetto ai macchinari in una fabbrica di fogli
di plastica. Licenziato alla fine del 2000, in seguito ad un diverbio con un
collega di lavoro. In precedenza poche assenze dovute a malattia.
E' stato in disoccupazione per 2
anni, fino alla fine del 2002, durante questi periodi ha trovato lavoro
soltanto 3 volte per una settimana.
Considerandi
II medico curante lo dichiara
inabile nella sua attività dal 01.01.2001.
Attualmente lamenta dolori nella
regione cervicale e lombare, con a volte irradiazioni alla gamba sinistra ed al
braccio destro. Abbiamo agli atti un dettagliato rapporto reumatologico del
05.11.2001
dello specialista dr. __________, in cui si dichiara che i sintomi
alla colonna cervicale ed alla spalla sarebbero insorti da circa 1 mese ed in
cui si descrive lo status reumatologico dell'assicurato.
Alla visita constato una
discreta riduzione della motilità della colonna cervicale, con modica dolenzia
alla palpazione. AI braccio destro constato soltanto una modica riduzione della
rotazione esterna, con una discreta riduzione della forza rispetto a sinistra.
La colonna lombare presenta una riduzione delle motilità, e dolenzia alla
palpazione dei processi spinosi L4-L5 con contrattura muscolare paravertebrale
a sinistra.
L'esame clinico è correlato
dall'immagine radiologica che mostra alterazioni degenerative senza segni
evidenti di compressione neurale, che risultano anche assenti alla visita.
Da notare la presenza sulla
radiografia della colonna lombare di importanti spondilofiti a punte
prevalentemente sul lato destro, espressione di una iperostosi scheletrale
idiomatica diffusa (DISH).
Questi reperti parlano per una
diminuita caricabilità della colonna cervicale e lombare.
Le attività esigibili
dell'assicurato comportano i seguenti limiti: non può sollevare da terra o
trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg. Non può eseguire attività
con frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toracolombare.
Non può eseguire lavori al di sopra dell'altezza delle spalle ripetutamente per
più di 15min.
La posizione eretta non può
essere mantenuta in posizione statica per più di 30min, potendosi muovere per
più di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5min ogni ora.
La posizione seduta può essere
mantenuta per 2 ore, con possibilità di cambiare posizione. L'assicurato non è
limitato negli spostamenti, né nel salire e scendere le scale, fino a tre
piani. Può guidare l'auto con la possibilità di interrompere l'attività ogni
ora per 5min.
Con questi limiti, è da
calcolare un tempo di lavoro esigibile di 8 ore al giorno.
10.
Conclusioni
L'assicurato presenta delle
limitazioni della capacità lavorativa dovuti ai disturbi alla colonna cervicale
e lombare. I limiti sono espressi nel paragrafo precedente.Con questi limiti è
esigibile un'attività con un tempo lavorativo normale.
L'inabilità lavorativa può
essere fatta risalire al mese di settembre del 2001, secondo il rapporto dello
specialista reumatologo.
Non è da ritenere che con appropriate misure terapeutiche, la
capacità lavorativa possa essere aumentata in modo considerevole." (doc. AI 19)
Nella sua
proposta del 20 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha precisato:
"
(…)
FUS (rapporto del 17.02.2003) ravvisa una
contraddizione tra la mia descrizione di attività esigibile e quella descritta
dal dr. __________ specialista reumatologo( che è anche nostro perito esterno)
nella lettera del 05.11.2001.
In realtà il perito ammette che in attività consone puo' lavorare
per 8 ore al giorno, con un rendimento diminuito del 10%.
Questa diminuzione io non l'ho quantificata, ma posso senz'altro
ammetterla.
Per il resto i limiti che io ho posto configurano a mio avviso una
attività leggera come a mente del dr. __________ (che non si è espresso su
pesi, distanze,...).
Per i 15 kg faccio notare che si tratta di una persona di 190 cm x
113.
kg." (doc. AI 23)
In data
28.
aprile 2003, il dr. __________, internista, ha certificato:
"
(…)
Si attesta con la presente che il signor RI1 soffre
di una sindrome spondilogena cervico lombare con osteocondrosi multiple da C3 a
C7 e da L1 a L5 con discopatia L4-L5 con modica protrusione discale e probabile
restringimento canulare lombare basso e squilibrio del bacino con conseguente
di disturbo statico lombare.
Il paziente è da considerare inabile al lavoro al
50% per qualsiasi genere di attività lucrativa." (allegato AI 26)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Tale
principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una
valutazione del SMR [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical
régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il
remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère
contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non
pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6
In concreto, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________
del SMR e il dr. __________.
Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale inabilità
lavorativa in attività pesanti. Secondo lo specialista, per contro, in attività
mediamente pesanti ma adatte, che evitino posizioni statiche prolungate,
permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, evitino
movimenti di estensione, flessione o estensione del tronco particolarmente se
in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con la colonna cervicale o
movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la colonna cervicale,
l'assicurato è da ritenere inabile nella misura del 50 %. Il sanitario conclude
affermando che in attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente
elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto
riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 % (doc. AI 6).
Anche il
dr. __________ del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute
dal punto di vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di
accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla capacità lavorativa giungendo anch'egli a conclusioni
logiche e motivate in merito alla totale capacità lavorativa esigibili con i
limiti descritti nel suo referto, ossia in attività fisicamente leggere, che
non costringono l'assicurato a movimenti ripetitivi di flessione e rotazione
lombare, evitando di sollevare e trasportare pesi di oltre 15 kg, attività che
non lo obbligano a lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza
delle spalle per oltre 15 min, ecc. Con questi limiti l'assicurato può lavorare
per 8 ore al giorno (doc. AI 19).
A
proposito del certificato medico del dr. __________ del 28 aprile 2003, lo
stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente
giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e
non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima
attività svolta dall'interessato.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura totale in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________
e dal dr. __________ del SMR.
2.7
L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso al consulente in integrazione professionale.
Basandosi sui succitati referti medici, con rapporto finale 13 marzo 2003 il
consulente ha osservato:
"
(…)
Cittadino italiano residente in Ticino, coniugato, padre di una
figlia.
Frequenta le scuole elementari nel suo Paese. Non consegue alcun
attestato professionale.
Ha svolto diverse attività non qualificate: bracciante, addetto al
carico/scarico della merce, tuttofare nel settore alberghiero, estrusionista
(Rh 2002: fr 51'031).
Iscritto all'Assicurazone disoccupazione da alcuni anni, sono
state proposte le seguenti attività:
- addetto
alla produzione cerchi d'automobili, presso la ditta __________ - __________;
durata una quindicina di giorni lavorativi; l'attività per alcuni giorni è
stata adeguata poiché l'A produceva in posizione
eretta/seduta/leggera sull'orizzontale. L'A m'informa che
l'attività divenne non esigibile allorquando l'A dovette
svolgere sempre una mansione leggera ma con inevitabili e ripetute flessioni
del tronco,
- addetto/aiuto
alla posa di tende da sole, presso la ditta __________; durata una settimana.
II DL decide di non assumerlo;
- addetto
alla costruzione di oggetti d'arredamento, presso la __________ - __________ (6
mesi) e alla vendita/aiuto magazzino (smontaggio/montaggio mobili) presso il __________
- __________ (6 + 6 mesi); l'A conferma di essere stato a
suo completo agio dal punto di vista attitudinale professionale I personale I
ergonomico (v. rapporti allegati).
L'A soffre alla CV.
Le attitudini esigibili nei confronti del suo attuale stato di
salute: 8 ore lavorative con un rendimento ridotto del 10% (pause),
trasporto pesi 10-15 Kg;
può svolgere lavori sopra l'orizzontale per 15';
può mantenere la posizione seduta per due ore, mentre quella
eretta per 30';
può deambulare, salire/scendere le scale senza impedimenti di
rilievo.
La consultazione ha comprovato il profilo attitudinale dell'A.
II sig. __________ è un Soggetto gentile, accurato, semplice. Lo
status dell'A acconsente chi vi scrive d'asserire che provvedimenti formativi
di una certa complessità, non sono concretamente e ragionevolmente possibili. L'A ha tutto sommato un profilo d'addetto non qualificato. Una
constatazione d'altra parte comprovata dall'anamnesi lavorativa
dell'interessato. A mio parere, sono invece adeguati, quei provvedimenti che
talvolta aiutano l'A a reinserirsi nel Mondo del lavoro. Quale consulente sarò
ben lieto d' esaminare o proporre progetti reintegrativi in collaborazione con l'A, l'URC o eventuali Agenzie di collocamento.
I tentativi di collocamento svolti dall'URC dimostrano che l'A non
è oggettivamente in grado di svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta
prolungata, in precario equilibrio, con ripetute flessionilestensioni del
tronco. Allorquando ha potuto svolgere attività leggere prevalentemente
sedentarie (v. __________) oppure attività leggere a postura variabile (v. __________),
l'A ha retto senza alcun dubbio o restrizione, il patto di
produzione!
Confermo dunque che l'A è in grado di
svolgere mansioni non qualificate, leggere, semplici nel settore artigianale
manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare,
confezione, pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del
Terziario non qualificato quale per esempio venditore non qualificato,
tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza.
Opportunità reintegrative sostenute dalle seguenti attitudini:
capacità dell'A di relazionare, puntualità,
rispetto-onestà-responsabilità-partecipazione del patto lavorativo,
accuratezza-precisione-qualità-quantità esecutiva, organizzazione del compito.
Dal punto di vista economico l'A può conseguire un reddito
presumibile di fr 35'591. Ho applicato le seguenti riduzioni:
- 10% riduzione del rendimento,
- 10% riduzione per status (formazione, età).
L'applicazione del primo quartile (Fonte
ESS2000, cat 4, privato, maschile, primo quartile) è
giustificato dal fatto che l'A deve, per motivi di salute e attitudinali,
svolgere una certa fascia d'attività.
(Calcolo: 43'941- 10% - 10% = 35'591)." (doc.
AI 24)
In
merito a tale valutazione economica va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1.
LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 13 marzo 2003 il consulente, tendendo conto
delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 6 e 19), ha evidenziato che
nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative sostenute, come
precisato dalla consulente, dalle diverse attitudini lavorative
dell'assicurato: capacità di relazionare, puntualità, rispetto, onestà,
responsabilità, partecipazione del patto lavorativo, accuratezza e precisione.
Ora,
ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16.
LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale estrusionista
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
decorrerebbe dal 1° settembre 2002 (inabilità lavorativa al 100% dal settembre
2001, cfr. doc. AI 6 e19).
2.8.1
Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 13
marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo
annuo di fr. 51'031.-- quale salario conseguibile nel 2002 (doc. AI 24).
Questo dato non è contestato dall'assicurato ed appare in ogni caso attendibile
alla luce degli atti di causa (cfr. doc. AI 11, cfr. sub doc. AI 14). Adeguando
questo dato in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2, p. 87)
per il 2003 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 51'745.--
(51'031 : 100 x 1.4 + 51'031).
2.8.2
Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(doc. AI 6 e 19) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da
parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 24).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003.
in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999.
in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Il reddito da invalido stabilito per il 2000,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8
x 41.7] x 1902 : 1856).
Per il 2002
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2001,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7
x 41.7] x 1933 : 1902).
Per
questo anno quindi pur ritenendo una riduzione del 25% (il consulente ha
proposto complessivamente il 20%), dal
raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da valido di fr. 51'031.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.89% (51'031 – 39'350 x 100 : 51'031), arrotondata al 23% (secondo
la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Per il 2003
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2002,
riportato su 41,7 ore (dato
verosimilmente riconfermato anche per il 2003, quello più recente a
disposizione essendo riferito al 2002, cfr. La Vie
économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato
in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella
B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 :
1933).
Ritenuta
anche qui una riduzione del 25%, dal
raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da valido di fr. 51'745.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.97% (51'745 - 39'859 x 100 : 51'745), arrotondata al 23%.
Visti i
risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui
è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un
quarto di rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.9
L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale, come accennato al
consid. 2.6., ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto
riguarda la valutazione dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al
momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad
una perizia giudiziaria.
Se le
condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare, al
ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di
prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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