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Decisione

32.2004.28

incapacità lavorativa per motivi fisici. Calcolo economico. Chiesto accertamento peritale. Apprezzamento anticipato delle prove

17 settembre 2004Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori al gluteo sinistro, presenti da 1 anno, con sciatalgie

intermittenti di topografia L5, corrispondono ad una sindrome

lombo-spondilogena cronica. Non vi sono elementi clinici per

un'irritazione radicolare né deficit neurologici. Gli estesi esami

radiologici realizzati mostrano minime alterazioni degenerative, compatibili

con l'età del paziente. In particolare vi è una discopatia L4/L5 senza neurocompressione

che è probabilmente la lesione principalmente responsabile dei disturbi del

paziente.

Gli esuberanti spondilofiti, ben visibili a livello lombare,

corrispondono a iperostosi nell'ambito di una DISH (iperostosi scheletrale

idiopatica diffusa). Si tratta di un'anomalia con una prevalenza di circa il 10

% all'età del paziente. La DISH è ritenuta praticamente asintomatica a livello

del rachide salvo quando le iperostosi provocano fenomeni di neurocompressione.

La diminuzione molto evidente della mobilità dei rachide lombare, discrepante

rispetto alle modiche alterazioni degenerative, è da interpretare nell'ambito

della DISH.

Dal punto di vista terapeutico ho prescritto un antiinfiammatorlo

non steroideo (Vioxx 25 mg/giorno) che potrà essere assunto ancora per qualche

settimana se necessario. Per quanto riguarda la fisioterapia il paziente

desiderava recarsi da una conoscente al quartiere __________: la signora __________

-__________. In primo piano vi sono misure antalgiche e misure di terapia

manuale (in trazione) per quanto riguardo la colonna cervicale. Per la colonna

lombare entrano in considerazione soprattutto misure ergonomiche e misure di

rinforzo della muscolatura lombare e addominale.

Su richiesta del paziente mi sono permesso di organizzare una

nuova visita dalla Dr.ssa __________, dermatologa, per le lesioni cutanee al

volto.

Si pone inoltre il problema dell'abilità al lavoro. Attualmente il

signor RI1 è disoccupato. In precedenza il paziente era estrusionista. Si

tratta di un lavoro che consiste nell'avvolgere generi alimentari nella plastica.

Dal punto di vista reumatologico teorico, viste le importanti

alterazioni degenerative a livello cervicale, vista la sindrome

lombo-spondilogena cronica lombare in presenza di una discopatia L5/S1, in

attività pesanti il signor RI1 è da ritenere inabile al lavoro definitivamente

nella misura del 100 %. In attività mediamente pesanti ma adatte, che evitino

posizioni statiche prolungate, permettano il rispetto delle regole di ergonomia

della schiena, evitino movimenti di estensione, flessione o estensione del

tronco particolarmente se in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con

la colonna cervicale o movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la

colonna cervicale, il paziente è da ritenere inabile al lavoro nella misura del

50 %. In attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente

elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto

riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 %.

Non ho previsto altri appuntamenti ma resto a disposizione in ogni

momento per eventuali domande o rivedere il paziente se lei lo ritenessi

utile." (doc. AI 6)

In data

28 gennaio 2003, l'SMR ha rilasciato un rapporto medico del seguente tenore:

"

(…)

6. Valutazione esami paraclinici

Ø

RX colonna lombare AP e laterale del 18.12.2000

Ø

RX colonna cervicale AP e laterale del 26.10.2001

Ø

RX spalla destra AP e

laterale del 30.10.2001

Ø

TAC lombare del 22.10.2001

Ø

TAC cervicale del 25.10.2001

I referti di questi esami, sono

descritti nella lettera del dr. __________, reumatologo al medico curante dr. __________,

del 05.11.2001 (agli atti)

7. Diagnosi con influsso

sulla CL

â Sindrome

cervico-vertebrale e spondilogena a destra, su importanti alterazioni

degenerative C3-C7.

â Sindrome

lombo-vertebrale e lombo-spondilogena sinistra,

su alterazioni degenerative e

modica protrusione discale L4-L5

â Iperostosi

scheletrale idiopatica diffusa.

â Minima limitazione

funzionale alla spalla destra su periartropatia omero scapolare.

8. Diagnosi senza influsso

sulla CL

Anemia mediterranea (dato

anamnestico dal rapporto del reumatologo).

9. Discussione

Assicurato 57enne, che negli

ultimi 20 anni ha lavorato come addetto ai macchinari in una fabbrica di fogli

di plastica. Licenziato alla fine del 2000, in seguito ad un diverbio con un

collega di lavoro. In precedenza poche assenze dovute a malattia.

E' stato in disoccupazione per 2

anni, fino alla fine del 2002, durante questi periodi ha trovato lavoro

soltanto 3 volte per una settimana.

Considerandi

II medico curante lo dichiara

inabile nella sua attività dal 01.01.2001.

Attualmente lamenta dolori nella

regione cervicale e lombare, con a volte irradiazioni alla gamba sinistra ed al

braccio destro. Abbiamo agli atti un dettagliato rapporto reumatologico del

05.11.2001

dello specialista dr. __________, in cui si dichiara che i sintomi

alla colonna cervicale ed alla spalla sarebbero insorti da circa 1 mese ed in

cui si descrive lo status reumatologico dell'assicurato.

Alla visita constato una

discreta riduzione della motilità della colonna cervicale, con modica dolenzia

alla palpazione. AI braccio destro constato soltanto una modica riduzione della

rotazione esterna, con una discreta riduzione della forza rispetto a sinistra.

La colonna lombare presenta una riduzione delle motilità, e dolenzia alla

palpazione dei processi spinosi L4-L5 con contrattura muscolare paravertebrale

a sinistra.

L'esame clinico è correlato

dall'immagine radiologica che mostra alterazioni degenerative senza segni

evidenti di compressione neurale, che risultano anche assenti alla visita.

Da notare la presenza sulla

radiografia della colonna lombare di importanti spondilofiti a punte

prevalentemente sul lato destro, espressione di una iperostosi scheletrale

idiomatica diffusa (DISH).

Questi reperti parlano per una

diminuita caricabilità della colonna cervicale e lombare.

Le attività esigibili

dell'assicurato comportano i seguenti limiti: non può sollevare da terra o

trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg. Non può eseguire attività

con frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toraco­lombare.

Non può eseguire lavori al di sopra dell'altezza delle spalle ripetutamente per

più di 15min.

La posizione eretta non può

essere mantenuta in posizione statica per più di 30min, potendosi muovere per

più di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5min ogni ora.

La posizione seduta può essere

mantenuta per 2 ore, con possibilità di cambiare posizione. L'assicurato non è

limitato negli spostamenti, né nel salire e scendere le scale, fino a tre

piani. Può guidare l'auto con la possibilità di interrompere l'attività ogni

ora per 5min.

Con questi limiti, è da

calcolare un tempo di lavoro esigibile di 8 ore al giorno.

10.

Conclusioni

L'assicurato presenta delle

limitazioni della capacità lavorativa dovuti ai disturbi alla colonna cervicale

e lombare. I limiti sono espressi nel paragrafo precedente.Con questi limiti è

esigibile un'attività con un tempo lavorativo normale.

L'inabilità lavorativa può

essere fatta risalire al mese di settembre del 2001, secondo il rapporto dello

specialista reumatologo.

Non è da ritenere che con appropriate misure terapeutiche, la

capacità lavorativa possa essere aumentata in modo considerevole." (doc. AI 19)

Nella sua

proposta del 20 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha precisato:

"

(…)

FUS (rapporto del 17.02.2003) ravvisa una

contraddizione tra la mia descrizione di attività esigibile e quella descritta

dal dr. __________ specialista reumatologo( che è anche nostro perito esterno)

nella lettera del 05.11.2001.

In realtà il perito ammette che in attività consone puo' lavorare

per 8 ore al giorno, con un rendimento diminuito del 10%.

Questa diminuzione io non l'ho quantificata, ma posso senz'altro

ammetterla.

Per il resto i limiti che io ho posto configurano a mio avviso una

attività leggera come a mente del dr. __________ (che non si è espresso su

pesi, distanze,...).

Per i 15 kg faccio notare che si tratta di una persona di 190 cm x

113.

kg." (doc. AI 23)

In data

28.

aprile 2003, il dr. __________, internista, ha certificato:

"

(…)

Si attesta con la presente che il signor RI1 soffre

di una sindrome spondilogena cervico lombare con osteocondrosi multiple da C3 a

C7 e da L1 a L5 con discopatia L4-L5 con modica protrusione discale e probabile

restringimento canulare lombare basso e squilibrio del bacino con conseguente

di disturbo statico lombare.

Il paziente è da considerare inabile al lavoro al

50% per qualsiasi genere di attività lucrativa." (allegato AI 26)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Tale

principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una

valutazione del SMR [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical

régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il

remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère

contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non

pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

In concreto, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________

del SMR e il dr. __________.

Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale inabilità

lavorativa in attività pesanti. Secondo lo specialista, per contro, in attività

mediamente pesanti ma adatte, che evitino posizioni statiche prolungate,

permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, evitino

movimenti di estensione, flessione o estensione del tronco particolarmente se

in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con la colonna cervicale o

movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la colonna cervicale,

l'assicurato è da ritenere inabile nella misura del 50 %. Il sanitario conclude

affermando che in attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente

elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto

riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 % (doc. AI 6).

Anche il

dr. __________ del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute

dal punto di vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di

accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla capacità lavorativa giungendo anch'egli a conclusioni

logiche e motivate in merito alla totale capacità lavorativa esigibili con i

limiti descritti nel suo referto, ossia in attività fisicamente leggere, che

non costringono l'assicurato a movimenti ripetitivi di flessione e rotazione

lombare, evitando di sollevare e trasportare pesi di oltre 15 kg, attività che

non lo obbligano a lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza

delle spalle per oltre 15 min, ecc. Con questi limiti l'assicurato può lavorare

per 8 ore al giorno (doc. AI 19).

A

proposito del certificato medico del dr. __________ del 28 aprile 2003, lo

stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente

giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e

non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima

attività svolta dall'interessato.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________

e dal dr. __________ del SMR.

2.7

L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso al consulente in integrazione professionale.

Basandosi sui succitati referti medici, con rapporto finale 13 marzo 2003 il

consulente ha osservato:

"

(…)

Cittadino italiano residente in Ticino, coniugato, padre di una

figlia.

Frequenta le scuole elementari nel suo Paese. Non consegue alcun

attestato professionale.

Ha svolto diverse attività non qualificate: bracciante, addetto al

carico/scarico della merce, tuttofare nel settore alberghiero, estrusionista

(Rh 2002: fr 51'031).

Iscritto all'Assicurazone disoccupazione da alcuni anni, sono

state proposte le seguenti attività:

- addetto

alla produzione cerchi d'automobili, presso la ditta __________ - __________;

durata una quindicina di giorni lavorativi; l'attività per alcuni giorni è

stata adeguata poiché l'A produceva in posizione

eretta/seduta/leggera sull'orizzontale. L'A m'informa che

l'attività divenne non esigibile allorquando l'A dovette

svolgere sempre una mansione leggera ma con inevitabili e ripetute flessioni

del tronco,

- addetto/aiuto

alla posa di tende da sole, presso la ditta __________; durata una settimana.

II DL decide di non assumerlo;

- addetto

alla costruzione di oggetti d'arredamento, presso la __________ - __________ (6

mesi) e alla vendita/aiuto magazzino (smontaggio/montaggio mobili) presso il __________

- __________ (6 + 6 mesi); l'A conferma di essere stato a

suo completo agio dal punto di vista attitudinale professionale I personale I

ergonomico (v. rapporti allegati).

L'A soffre alla CV.

Le attitudini esigibili nei confronti del suo attuale stato di

salute: 8 ore lavorative con un rendimento ridotto del 10% (pause),

trasporto pesi 10-15 Kg;

può svolgere lavori sopra l'orizzontale per 15';

può mantenere la posizione seduta per due ore, mentre quella

eretta per 30';

può deambulare, salire/scendere le scale senza impedimenti di

rilievo.

La consultazione ha comprovato il profilo attitudinale dell'A.

II sig. __________ è un Soggetto gentile, accurato, semplice. Lo

status dell'A acconsente chi vi scrive d'asserire che provvedimenti formativi

di una certa complessità, non sono concretamente e ragionevolmente possibili. L'A ha tutto sommato un profilo d'addetto non qualificato. Una

constatazione d'altra parte comprovata dall'anamnesi lavorativa

dell'interessato. A mio parere, sono invece adeguati, quei provvedimenti che

talvolta aiutano l'A a reinserirsi nel Mondo del lavoro. Quale consulente sarò

ben lieto d' esaminare o proporre progetti reintegrativi in collaborazione con l'A, l'URC o eventuali Agenzie di collocamento.

I tentativi di collocamento svolti dall'URC dimostrano che l'A non

è oggettivamente in grado di svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta

prolungata, in precario equilibrio, con ripetute flessionilestensioni del

tronco. Allorquando ha potuto svolgere attività leggere prevalentemente

sedentarie (v. __________) oppure attività leggere a postura variabile (v. __________),

l'A ha retto senza alcun dubbio o restrizione, il patto di

produzione!

Confermo dunque che l'A è in grado di

svolgere mansioni non qualificate, leggere, semplici nel settore artigianale

manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare,

confezione, pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del

Terziario non qualificato quale per esempio venditore non qualificato,

tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza.

Opportunità reintegrative sostenute dalle seguenti attitudini:

capacità dell'A di relazionare, puntualità,

rispetto-onestà-responsabilità-partecipazione del patto lavorativo,

accuratezza-precisione-qualità-quantità esecutiva, organizzazione del compito.

Dal punto di vista economico l'A può conseguire un reddito

presumibile di fr 35'591. Ho applicato le seguenti riduzioni:

- 10% riduzione del rendimento,

- 10% riduzione per status (formazione, età).

L'applicazione del primo quartile (Fonte

ESS2000, cat 4, privato, maschile, primo quartile) è

giustificato dal fatto che l'A deve, per motivi di salute e attitudinali,

svolgere una certa fascia d'attività.

(Calcolo: 43'941- 10% - 10% = 35'591)." (doc.

AI 24)

In

merito a tale valutazione economica va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1.

LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 13 marzo 2003 il consulente, tendendo conto

delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 6 e 19), ha evidenziato che

nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative sostenute, come

precisato dalla consulente, dalle diverse attitudini lavorative

dell'assicurato: capacità di relazionare, puntualità, rispetto, onestà,

responsabilità, partecipazione del patto lavorativo, accuratezza e precisione.

Ora,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale estrusionista

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non

qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato

decorrerebbe dal 1° settembre 2002 (inabilità lavorativa al 100% dal settembre

2001, cfr. doc. AI 6 e19).

2.8.1

Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 13

marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 51'031.-- quale salario conseguibile nel 2002 (doc. AI 24).

Questo dato non è contestato dall'assicurato ed appare in ogni caso attendibile

alla luce degli atti di causa (cfr. doc. AI 11, cfr. sub doc. AI 14). Adeguando

questo dato in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2, p. 87)

per il 2003 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 51'745.--

(51'031 : 100 x 1.4 + 51'031).

2.8.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe

conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico

(doc. AI 6 e 19) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da

parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 24).

In applicazione dei succitati

criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.

33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera

e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima

di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Il reddito da invalido stabilito per il 2000,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8

x 41.7] x 1902 : 1856).

Per il 2002

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2001,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7

x 41.7] x 1933 : 1902).

Per

questo anno quindi pur ritenendo una riduzione del 25% (il consulente ha

proposto complessivamente il 20%), dal

raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da valido di fr. 51'031.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.89% (51'031 – 39'350 x 100 : 51'031), arrotondata al 23% (secondo

la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

Per il 2003

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2002,

riportato su 41,7 ore (dato

verosimilmente riconfermato anche per il 2003, quello più recente a

disposizione essendo riferito al 2002, cfr. La Vie

économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato

in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella

B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 :

1933).

Ritenuta

anche qui una riduzione del 25%, dal

raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da valido di fr. 51'745.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.97% (51'745 - 39'859 x 100 : 51'745), arrotondata al 23%.

Visti i

risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla

DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui

è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità

risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un

quarto di rendita.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.9

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale, come accennato al

consid. 2.6., ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto

riguarda la valutazione dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al

momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad

una perizia giudiziaria.

Se le

condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare, al

ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di

prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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