Lexipedia

Decisione

32.2004.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2004Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi:

L'invalidità, concetto essenzialmente economico,

si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il

grado di menomazione dello stato di salute.

La determinazione dell'invalidità presuppone

comunque e preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno

in questione.

L'invalidità "si misura" raffrontando

quindi il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

in un'attività confacente al suo stato di salute in una situazione d'equilibrato

mercato del lavoro.

I due redditi da porre a raffronto sono

necessariamente ipotetici. L'ipotesi, in ogni modo, deve però poggiare su

solide basi, avere quindi un fondamento oggettivo.

Nel caso specifico, con riferimento al reddito

ipotetico che avrebbe potuto l'assicurata conseguire se non fosse divenuta

invalida, deve essere tenuta in debita considerazione la situazione reale. E'

contestualmente corretto ritenere il fatto che, anteriormente alla malattia

invalidante e per motivi personali, l'opponente era attiva professionalmente

con un'occupazione parziale al 90%. E quindi,

salario percepito negli

anni 1998/1999 fr. 3'722.- mensili lordo

con un grado di

occupazione al 90% fr. 48'386.- annui lordo

rivalutazione salario

annuale ipotetico (2002) fr. 53'762.20 annuo lordo

con un grado di

occupazione al 100%

aumento salariale

riconosciuto __________ fr. 2'080.- annuo lordo

(fr. 160.- al mese –

anni 2001 e 2002)

salario annuale

"senza invalidità" (2002) fr. 55'842.20 annuo lordo

I due redditi ipotetici a raffronto (riservandoci,

se del caso, di proporre in seconda istanza le nostre osservazioni sul reddito

ipotetico da invalida – fr. 27'339.- - segnatamente alle percentuali di

riduzione considerate) corrispondono ad un tasso di incapacità lucrativa

del 51.04%, rispettivamente, al riconoscimento di una mezza rendita AI a far

capo dal 1. settembre 2000.

Da un punto di vista (rigorosamente) formale, la

fattispecie invalidante dovrebbe essere valutata sulla base degli impedimenti

alla capacità lucrativa "da salariata" così come, proporzionalmente,

all'attività di casalinga (art. 27 OAI).

Siamo però convinti che (senza per questo

sconfinare in prerogative che competono esclusivamente l'amministrazione) anche

da una valutazione mista dell'invalidità "salariata / casalinga"

l'apprezzamento complessivo del grado di invalidità non si discosterebbe da

quello postulato:

quota parte

limitazione

grado d'invalidità

casalinga

10 %

41 % *)

4.1 %

salariata

90 %

51 %

45.9 %

50 %

*) valutazione "didattica" __________

Alla luce di quanto precede, è richiesto il

riconoscimento di una mezza rendita AI con un tasso di incapacità lucrativa del

50% / 51%." (doc. AI 47)

Con

decisione su opposizione 17 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha

confermato la propria precedente decisione, motivando:

"

3. Nel Caso concreto, il grado di invalidità,

stabilito dall'UAI nella misura del 45%, è scaturito dal confronto fra il

reddito ipotetico di fr. 50'471.- e quello da invalida di fr. 27'339.-, ritenuto

dal consulente AI in integrazione professionale ancora normalmente conseguibile

svolgendo attività lucrativa confacente allo stato di salute, in un mercato del

lavoro supposto in equilibrio.

L'amministrazione ha stabilito il grado di

invalidità partendo dal presupposto che senza danno alla salute l'assicurata

avrebbe svolto la propria attività lucrativa in ragione del 100%. In sede

d'opposizione, la medesima ha tuttavia segnalato che già prima dell'insorgere

del danno alla salute l'attività lavorativa era stata ridotta al 90% per

ragioni familiari. La determinazione del grado di invalidità avrebbe quindi

dovuto essere effettuata in applicazione del metodo misto. Su tale punto le

argomentazioni dell'opponente sono corrette. Vi è però che anche procedendo in

tal modo il grado di invalidità rimane essere invariato, come meglio si avrà

modo di evidenziare nel prosieguo dell'esposto.

In merito al reddito da invalida, si deve

evidenziare che, giusta la giurisprudenza in vigore, qualora un assicurato non

eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria

capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve

essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la

loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei

fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei succitati

criteri, l'UAI ha determinato che l'assicurata, sfruttando appieno la sua

capacità di lavoro e di guadagno in una professione rispecchiante le

indicazioni e le controindicazioni mediche, è in grado di poter conseguire

ancora un reddito annuo di almeno fr. 27'339.- (stato anno 2002), ammontare

stabilito tenendo conto anche della riduzione del 5% per l'esercizio di

attività leggera ed ancora del 10% per motivi ergonomici.

L'assicurata ipotizza poi che il suo salario

annuo, se riferito tuttavia alla sua professione svolta ad orario completo,

ovvero sull'arco di 42 ore la settimana, sarebbe equivalso a fr. 55'842.20

(stato anno 2002); questa indicazione non è suffragata da elementi oggettivi;

in verità il reddito fissato dall'UAI in fr. 50'471.-, corrisponde al reale

salario di una assistente di cura attiva presso la __________ con orario

completo, come precisato dal consulente professionale, il quale ha adeguato

all'anno 2002 i dati salariali forniti dal datore di lavoro con il questionario

riempito in data 23 ottobre 2000. Tale reddito trova pure approssimativamente

conferma nelle informazioni assunte verbalmente in data 05 febbraio 2004

direttamente presso la Direzione dell'Istituto.

Ora, come già citato in precedenza, è vero che

l'applicazione del metodo misto avrebbe dovuto comportare il paragone fra i

redditi ridotti ambedue del 10%, ciò malgrado, va ribadito che pur riducendo al

90% sia il reddito ipotetico da persona sana, sia il reddito da invalida, e

procedendo poi al loro raffronto, il tasso percentuale equivalente al

pregiudizio economico sarebbe ovviamente rimasto immutato, trattandosi di un

calcolo perfettamente proporzionale.

Infine, per quanto attiene all'influsso del danno

alla salute sull'abilità lavorativa in ambito casalingo, occorre puntualizzare

quanto il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha avuto modo recentemente di

evidenziare, dopo aver preso atto della documentazione completa. In sostanza, è

stato appurato che il danno alla salute può avere un'incidenza unicamente nei

lavori che comportano l'uso delle braccia elevate oltre l'orizzontale, dunque

attività come noto non frequenti e non ripetitive e che, per esperienza,

possono essere quantificate al massimo nell'ordine del 5% dei compiti totali.

Ora, pur ammettendo che la valutazione dell'invalidità avrebbe dovuto implicare

l'applicazione del metodo misto (art. 28 cpv. 2ter LAI), tali limitazioni

appaiono comunque irrilevanti ai fini della determinazione del grado di

invalidità e del diritto alla rendita, motivo per cui non sussistono ragioni

oggettive per scostarsi dal tasso invalidante fissato dall'UAI al 45%, nonché

dall'attribuzione del diritto ad un quarto di rendita." (doc. AI 59)

1.3. Con

tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall'avv. __________, ha

ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

"

Nella fattispecie, l'Ufficio AI, tenuto conto

delle condizioni di salute della ricorrente e valutando le possibilità di

reintegrazione professionale della stessa sfruttando appieno le sue capacità di

lavoro e di guadagno in una professione rispecchiante le indicazioni e

controindicazioni mediche, ha stabilito che la ricorrente potrebbe percepire

reddito ipotetico pari a fr. 27'339.-.

Il citato guadagno ipotetico è stato confrontato

con un reddito ipotetico senza invalidità di fr. 50'471.-. Come indicato dallo

stesso Ufficio AI, tale reddito corrisponde a quanto percepito dagli assistenti

di cura presso la __________ a __________, istituzione privata.

AI fine di valutare il grado di invalidità occorre tuttavia tenere

in considerazione il reddito ipotetico medio percepibile dall'assicurato

svolgendo la propria professione nel mercato del lavoro e non il reddito

percepito effettivamente sino al momento in cui è subentrato il caso di

invalidità.

A questo proposito si rileva che per chi lavora nell'ambito

sociale sono previsti salari minimi riconosciuti dal Dipartimento della Sanità

sociale.

In particolare, per quanto attiene agli assistenti di cura, il

salario minimo annuale varia da fr. 52'277.-, per un'assistente appena

diplomata, sino a fr. 61'656.- (doc. F). II salario minimo annuale per

un'assistente di cura diplomata da sette anni, come nella fattispecie (stato

2002), ammonta ad almeno fr. 58'843.-.

Tale reddito, e non quello specifico della __________, deve

pertanto essere tenuto in considerazione per valutare il grado di invalidità

della qui ricorrente.

Ne discende che, tenuto conto di un reddito ipotetico senza

invalidità pari a fr. 58'843.-, e di un salario ipotetico con invalidità pari a

fr. 27'339.-, il grado di invalidità della signora __________ RI 1 risulta

essere pari al 53%, ciò che da diritto ad una mezza rendita." (doc. I)

1.4. Nella

risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto

della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,

precisando:

" L'assicurata

interpone ricorso a motivo del fatto che per stabilire il reddito senza

invalidità I'UAI si sarebbe erroneamente fondato sullo stipendio che

l'assicurata avrebbe potuto percepire presso la __________, e non ai salari

minimi riconosciuti dal Dipartimento della Sanità.

A parte il fatto che da quanto deducibile dal doc. F i redditi

presentati sono quelli validi per impiegati del Cantone, occorre comunque

precisare che per stabilire il reddito senza invalidità si deve determinare

quanto l'assicurato avrebbe guadagnato se il danno alla salute non gli avesse

imposto di cessare la propria attività. In tal ottica è proprio alle

dichiarazioni del datore di

lavoro che l'amministrazione fa riferimento, in quanto in tal modo è possibile

stabilire con precisione qual è stata l'evoluzione dei salari non tanto nel

settore considerato, ma nella professione effettivamente esercitata.

L'agire dell'UAI è quindi

corretto.

Con riferimento all'allegato di

ricorso, e meglio al p.to 3, si vorrebbe infine precisare che l'assicurata non

aveva ridotto l'attività lavorativa per motivi si salute, bensì familiari (cf.

in part. rapp. datore di lavoro 23.10.2000, doc. n. 4 inc. AI).

Per il resto lo scrivente Ufficio richiama i contenuti della

propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale

conferma."

(doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in

particolare, come chiede la ricorrente, al riconoscimento di un grado

d'invalidità del 50%.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nella

fattispecie, il perito incaricato dall'UAI, dr. ____________________, reumatologo

ed internista, in data 5 ottobre 2001, ha rilevato quanto segue:

" 4. Valutazione

L'assicurata 42 enne, RI 1, ha iniziato ad accusare nel 1996

dolori cervicali irradianti alla spalla dr, dolori che sono poi

progressivamente peggiorati. Nell'agosto 1999 i dolori avevano preso una tale

intensità che la paziente dovette smettere il lavoro e il medico curante, dr. __________,

invia la paziente per una valutazione specialistica al dr. __________. Egli

vede la paziente una prima volta il 02.11.1999 e diagnostica un'instabilità di

ambedue le spalle con sindrome da impingement retrocoracoidale. Egli propone

inizialmente una terapia di rinforzo ambulatoriale. Visto il mancato successo,

il dr. __________ invia la paziente per un ricovero stazionario alla clinica __________.

La paziente è ricoverata a __________ dal 06.06.2000 al 04.07.2000. La degenza

porta ad un discreto successo con diminuzione dei dolori che tuttavia non

scompaiono completamente. Al ritorno a casa però in pochi giorni riapparizione

dei vecchi dolori con apparizione progressiva ulteriore di dolori anche alla

spalla sinistra e alla gamba ds. Visto il perdurare della situazione, la

paziente invia il 02.10.2000 la richiesta per prestazioni Al.

Attualmente forti dolori al collo e a tutte e due le spalle,

braccio pesante a ds e dolori al braccio sinistro. Da qualche mese ormai dolori

anche a tutta la gamba destra, accompagnati da sensazione di pesantezza e

debolezza. I dolori non sono influenzabili né dalla posizione né dal momento

della giornata. Gli antinfiammatori non sferoidali hanno poco influsso sui

dolori. Difficoltà ad addormentarsi di notte, e persistente stanchezza durante

il giorno. La paziente riferisce di riuscire appena a eseguire i lavori di casa

più leggeri, mentre per i lavori pesanti la paziente chiede l'aiuto al marito o

ai figli.

Clinicamente colonna vertebrale nonno configurata; mobilità a

livello della colonna cervicale normale con dolenza a fine corsa; a livello

della colonna lombare riduzione di ¼ per la flessione laterale verso dr.

Distanza mento/ sterno 3/20 cm, Ott 30/ 32 cm, Schober 10/15 cm, distanza dita

suolo 2 cm. Dolenza alla palpazione inter e paravertebrale bilaterale a livello

della colonna cervicale e addominale, miogelosi minima paravertebrale sinistra

a livello lombare, punti Trigger trapezio bilaterale, elevator scapole sopra e

sottospinato bilateralmente ; insufficienza muscolare a livello del cinto omero

scapolare e della muscolatura addominale. 18 punti su 18 punti per una

fibromialgia dolenti alla digito pressione. Spalle: Distanza pollice vertebra

prominens 0/20 cm bilateralmente, dolore alle posizioni estreme e alla

digitopressione dello spazio articolare bilaterale, assenza di un chiaro

painfull Arc, mobilità passiva normale, forza per rotazione interna ed esterna

mantenuta, test di 3obe e lift off bilateralmente nella norma assenza di

sinoviti.

Gli esami radiologici mostrano unicamente delle modiche

alterazioni strutturali dei dischi cervicali e un'ipoplasia del labbro

glenoidale.

Le mie diagnosi sono:

• Fibromialgia primaria.

• Instabilità

di entrambe le spalle con impingement retrocoracoidale spalla ds e attualmente

anche a sinistra.

• Moderata sindrome cervico brachiale in:

.Turbe statiche (protrazione della testa) e disbalance

muscolare.

• Stato dopo

artroscopia del ginocchio dr 5.1997 per scollamento traumatico cartilagine

condilo femorale mediale.

• Beta Talassemia minor.

• Stato dopo asportazione di un nodulo freddo della tiroide nel

1978.

• Stato dopo emorroidectomia nel 1998 e 1999.

La paziente soffre in particolare di tre patologie decisive per la

sua capacità lavorativa. Da una parte una fibromialgia primaria con la presenza

di 18 punti su 18 positivi, stanchezza e disturbi del sonno. Dall'altra

un'instabilità congenita delle spalle su ipoplasia del glenoide che é diventata

sintomatica a causa del lavoro come ausiliaria in casa anziani, lavoro

estremamente pesante sia per la schiena sia per il cinto omero­scapolare e

spalle (sollevare pazienti, lavarli, girarli nel letto...). L'instabilità delle

spalle causa poi secondariamente una sindrome cervico spondilogena su

sovraccarico della muscolatura unita alla protrazione della testa. Le minime

alterazioni degenerative non sono la causa dei dolori, più studi hanno

dimostrato infatti che queste degenerazioni si riscontrano in uguale frequenza

anche presso gente senza dolori cervicali.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa posso esprimermi nel

seguente modo: in un lavoro pesante, quale é l'ausiliaria di cura, la paziente

è abile al 50%. Il problema é che alla lunga una tale attività può portare ad

un ulteriore peggioramento della situazione e indi ad un'incapacità totale. In

un lavoro leggero che non implichi dover sollevare ripetutamente pesi oltre i

20 kg, lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione la paziente é

abile al 100%. Personalmente penso in particolare a lavori come cassiera,

venditrice ecc..

Per qual che riguarda la terapia é importante un buon rapporto col

medico curante eventualmente con l'aiuto di un reumatologo per cercare di

motivare la paziente e spiegarle di continuo che la fibromialgia porta certo

dolori ma non danni strutturali. Dal punto di vista medicamentoso la paziente

prende già degli antidepressivi. In conclusione é al momento attuale

fondamentale iniziare un programma di riqualificazione al fine di reintegrare

la paziente il prima possibile nel mondo del lavoro.

5- Alle vostre domande rispondo

A Basi Cliniche

6- Anamnesi

Vedi punto 1

7- Dati soggettivi dell'assicurato

Vedi punto 2

8- Constatazioni obiettive

Vedi Punto 3

9- Diagnosi

a. Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro

• Fibromialgia primaria.

• Instabilità

di entrambe le spalle con impingement retrocoracoidale spalla dr e attualmente

anche a sinistra.

• Moderata sindrome cervico brachiale in

. Turbe statiche (protrazione della testa) e disbalance

muscolare.

b. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

• Stato dopo

artroscopia del ginocchio ds 5.1997 per scollamento traumatico cartilagine

condilo femorale mediale.

• Beta Talassemia minor.

• Stato dopo asportazione di un nodulo freddo della tiroide nel

1978.

• Stato dopo emorroidectomia nel 1998 e 1999.

10- Valutazione e Prognosi

La paziente soffre principalmente di tre patologie decisive per la

sua capacità lavorativa. Da una parte una fibromialgia primaria con la presenza

di 18 punti su 18 positivi, stanchezza e disturbi del sonno. Dall'altra

un'instabilità congenita delle spalle su ipoplasia del glenoide che é diventata

sintomatica a causa del lavoro come ausiliaria in casa anziani, lavoro

estremamente pesante sia per la schiena sia per il cinto omero­scapolare e

spalle (sollevare pazienti, lavarli, girarli nel letto...). L'instabilità delle

spalle causa poi secondariamente una sindrome cervico spondilogena su

sovraccarico della muscolatura unita alla protrazione della testa. Le minime

alterazioni degenerative non sono la causa dei dolori, più studi hanno

dimostrato infatti che queste degenerazioni si riscontrano in uguale frequenza

anche presso gente senza dolori cervicali.

B Conseguenze sulla

capacità di lavoro

1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai

disturbi

constatati

Causa l'instabilità delle spalle la paziente non é in grado di

sollevare in modo ripetuto importanti pesi o di lavorare a lungo in oltre

l'orizzontale.

2 Conseguenze dei

disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si

ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato?

La paziente non é in grado di rispondere a tutte le sollecitazioni

richieste dal suo lavoro d'ausiliaria di cura in modo completo. Infatti la

paziente non può sollevare in modo continuo e ripetuto pesi oltre i 20 kg o

lavorare a lungo con le braccia oltre l'orizzontale.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità

di

carico

Il futuro lavoro non deve implicare il sollevare ripetutamente

pesi oltre i 20 kg, lavorare a lungo oltre l'orizzontale o in anteflessione.

a. L'attività attuale é ancora praticabile ?

Sì, ma con una prevedibile evoluzione sfavorevole per il futuro

che porterebbe ad un peggioramento ed indi ad una incapacità lavorativa come

ausiliaria.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

4 ore al giorno, vedi comunque punto 2.3

2.5 E presente inoltre una diminuzione della capacità di

lavoro?

È necessario evitare di sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg

o lavorare a lungo con braccia sollevate oltre l'orizzontale.

2.6 Se sì, in che misura?

Vedi punto 2.5.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

dal

lato medico di Almeno il 20% ?

Dal 17.9.1999.

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della

capacità di lavoro ?

Dagli atti l'incapacità lavorativa come ausiliaria é stata del

100% dal 17.09.1999 al 1.10.1999, del 50% dal 02.10.2000 ( vedi lettera del dr.

__________). Il problema, lo si desume dagli atti, é ricollocabile al fatto che

apparentemente il datore di lavoro non ha mai accettato che la paziente

ritornasse al lavoro solo al 50%.

C- Conseguenze sulla capacità d'interazione

1- E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve

ne

sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione

1.2 Se no preghiamo di motivare

I provvedimenti d'integrazione

non sono d'ordine medico ma piuttosto d'ordine lavorativo, con riqualificazione

professionale della paziente in un lavoro meno duro.

2- E' possibile migliorare

la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No.

2.1 se sì con quali

ragionevoli provvedimenti (p. es.

provvedimenti medici,

mezzi ausiliari, adattamento dei

posto di lavoro)?

a. Secondo lei che effetti

hanno questi provvedimenti sulla

capacità di lavoro ?

3- L'assicurato è in grado

di svolgere altre attività

3.1 Se sì, a quali esigenze

deve rispondere il posto di lavoro

dal punto di vista

medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel

caso di un'altra attività?

Il futuro lavoro non deve

implicare il sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg, lavorare a lungo con

braccia sollevate oltre l'orizzontale o in anteflessione del busto.

3.2 In che misura si possono

svolgere attività consone alle

menomazioni (ore al

giorno)?

8 ore e 1/2

3.3 È presente inoltre una

riduzione della capacità di lavoro?

In un'attività come quella

descritta al punto 3.1 non esistono riduzione della capacità

lavorativa." (doc. AI 22)

Nella

"proposta medico" del 24 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha

confermato la perizia del dr. __________ (doc. AI 28).

In data

10 marzo 2004, il dr. __________ del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) ha

precisato:

" La

valutazione medica dell'IL per l'attività svolta e per attività meglio adeguate

allo stato di salute è stata annotata agli atti.

Si chiede ora se l'handicap di cui è portatrice la paziente abbia

o meno influsso sulla CL per l'attività svolta nell'economia domestica.

La risposta e sì.

Motivazione: in considerazione dei disturbi lamentati e della

valutazione peritale si deve ammettere che per certe attività la casalinga sia

limitata. Ciò va riferito non ai pesi, che nell'attività di casalinga non

entrano in considerazione (a meno che tagli, spacchi la legna della stufa o del

caminetto) ma all'attività che presuppone il lavoro con le braccia elevate

oltre l'orizzontale. Tali attività si configurano nel togliere e rimettere

tendaggi (cosa non di tutti i giorni) e nello stendere il bucato.

Si potrebbero individuare altre attività come il togliere e

riporre alimenti, piatti e simili in cucina, oppure biancheria in scansie

elevate, ma per questo si può far uso delle apposite scalette.

Non posso quantificare, nel caso specifico, quale è la percentuale

media precisa per i lavori "controindicati", ma posso affermare che

non rappresentano un quantum elevato (dire circa 5%)." (doc.

AI 58)

Con

certificato medico 7 aprile 2004 il dr. __________, fisiatra e reumatologo, ha

certificato:

"

Certifico che la paziente sopracitata è stata in

mia cura nel 1997 e 1998 per gli esiti dell'infortunio del 13.08.1996 (Colonna

cervicale, ginocchio dx.).

In conseguenza degli esiti post-traumatici era

medicalmente giustificata una riduzione dell'attività lavorativa quale

assistente di cure dal 100% all'80% a partire dal 01.01.1999." (allegato C

doc. I)

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6. Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione

reumatologico, l'assicurata non ha in sostanza contestato la perizia del dr. __________.

Questo

TCA non intravede comunque ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuto il perito.

Il medico, specialista delle affezioni di cui la ricorrente è portatrice,

ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico

sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni

logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella

precedente professione di ausiliaria di cure, attività ritenuta dal sanitario

"pesante", ed alla totale capacità lavorativa in attività leggere

consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività che non

la obbligano a sollevare pesi superiori ai 20 kg, lavorare a lungo oltre

l'orizzontale o in anteflessione. Il medico ha anche proposto delle attività

confacenti con l'attuale stato di salute dell'assicurata, ad esempio quale

cassiera, venditrice, ecc.

Il dr. __________

del SMR ha poi potuto constatare anche una limitazione dell'attività quale

casalinga. Egli l'ha cifrata percentualmente nell'ordine del 5% (doc. AI 58).

A

proposito del certificato medico 7 aprile 2004 del dr. __________, fisiatra e

reumatologo, con il quale il medico attesta un'incapacità lavorativa tra il

80-100% dal 1° gennaio 1999, lo stesso non può essere preso in considerazione ai

fini del presente giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente

circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima

attività svolta dall'interessata.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurata è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________

(reumatologo).

2.7. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso al consulente in integrazione professionale.

Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 27 marzo 2003 il consulente

ha osservato:

"

Rapporto finale

In riferimento al vostro mandato inerente all'"Apertura

dossier" integrazione, l'esame del caso mi permette di esprimere le

seguenti osservazioni e considerazioni.

Dati medico-teorici

L'A. (44 anni, italiana) accusa dolori cervicali irradianti alla

spalla destra dal 1996. Le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

poste nel rapporto peritale del 05/10/01 dal dr. med. __________ (reumatologo)

sono di fibromialgia primaria, instabilità di entrambe le spalle e moderata

sindrome cervico brachiale. È ritenuta abile nella misura del 50% nella sua

professione di ausiliaria di cure con una prevedibile evoluzione sfavorevole

per il futuro che porterebbe ad un peggioramento ed indi ad una incapacità

lavorativa come ausiliaria) e totalmente abile in attività che non implichino

il sollevare ripetutamente pesi oltre i 20 kg ed il lavorare a lungo con le

braccia sollevate oltre l'orizzontale o in anteflessione del busto.

Dati socio-professionali

L'A. ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia. In Svizzera

dal 1983, ha lavorato come cucitrice, operaia non qualificata, donna delle

pulizie e, dal 1993, quale assistente di cura presso la __________ __________

(ottenendo il certificato di assistente di cura nel 1995).

Dati economici

Quale assistente di cura presso la __________ I'A. avrebbe potuto

guadagnare, nel 2000, 48'390.­

Consulenza, discussione e attitudine alla reintegrazione

L'A. non sembra motivata ad intraprendere una riformazione che la

porterebbe ad ottenere una qualifica di base. Mi riferisce che durante l'anno

di formazione che l'ha portata all'ottenimento del certificato di assistente di

cura, la parte scolastica le ha causato diverse difficoltà (l'ha trovata

difficile in quanto non in possesso delle basi necessarie e quindi non al

livello scolastico di base degli altri partecipanti). Attualmente non se la

sente quindi di intraprendere un nuovo percorso formativo.

L'A. è in contatto con I'URC di __________, tramite il quale sta

svolgendo un programma occupazionale presso la __________ e, parallelamente,

delle ricerche lavorative soprattutto nel campo della vendita (settore che è

adatto al suo danno alla salute). Ritiene di non essere più in grado di

svolgere un'attività lucrativa al 100%, un'occupazione al 50% risulterebbe, dal

suo punto di vista, meglio adeguarsi ai limiti fisici.

Viste le scarse basi scolastiche e l'assenza di motivazione

espressa in sede di colloquio, non mi sembra ci siano i presupposti per entrare

nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una

qualifica di base. Un periodo d'introduzione al posto di lavoro porterebbe

difficilmente ad un incremento significativo della capacità di guadagno

residua. Concludo quindi procedendo al paragone dei redditi.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di 50'471.- (reddito del 2000

aggiornato al 2002), e praticando una riduzione per attività leggera del 5% e

per i motivi ergonomici del 10%, sulla base delle statistiche RSS risulta una

capacità di guadagno residua del 54.17% (il reddito d'invalido è di 27'339.-).

Considerandi

II grado d'invalidità è quindi del 45.83%." (doc. AI 33)

2.8

In

merito alla valutazione economica operata dal consulente in integrazione

professionale va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1.

LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 27 marzo 2003 il consulente, tenendo conto

delle risultanze peritali (doc. AI 22), ha evidenziato che nel caso di specie

non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti

d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno,

e ciò a causa delle scarse basi scolastiche e l'assenza di motivazione espressa

in sede di colloquio. Inoltre, a detta del consulente, un periodo

d'introduzione al posto di lavoro porterebbe difficilmente ad un incremento

significativo della capacità di guadagno (doc. AI 33).

2.9

Ora, stante

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale assistente di

cura (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere

ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, il diritto alla rendita dell'assicurata parte dal 1°

settembre 2000 (inabilità lavorativa al 100% dal 17 settembre 1999 al 1°

ottobre 1999 e al 50% dal 2 ottobre 2000, cfr. doc. AI 22), indi per cui il

raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

2.9.1

Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 27

marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 48'390.-- quale salario conseguito nel 2000, che corrisponde a

quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'ottobre del 2000 (doc. AI 4). II

consulente lo ha poi aggiornato al 2002 cifrandolo a fr. 50'471.-- (doc.

AI 33).

L'assicurata ha contestato tale valutazione, sostenendo che nel 2002 essa

avrebbe perlomeno potuto perseguire un reddito pari a fr. 58'843.-- riferendosi

alle tabelle riconosciute dalla CRS per gli assistenti di cura.

Occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Ora,

anche se si volesse ammettere che le case per anziani che sottostanno alla ROCA

(Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le case per

anziani, edizione 2002) applicano tutte le classi di stipendio cui sottostanno

i dipendenti pubblici (classe 18), va qui sottolineato che nella specie la __________

è una struttura privata, cui non si applicano necessariamente le tabelle dei

salari in parola, ma eventualmente i salari che vengono applicati in istituti

privati dello stesso genere.

Del

resto, il TCA deve applicare il reddito che l'assicurata avrebbe concretamente

conseguito senza il danno alla salute, ossia quello che avrebbe conseguito

lavorando ancora per la __________. Come visto, nel 2000 l'assicurata avrebbe

percepito fr. 48'390.-- (doc. AI 4). Considerando un adeguamento in base

all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), per il 2001 il salario da valido deve essere cifrato in fr.

49'600.-- (48'390 : 100 x 2.5 + 48'390), per il 2002 in fr. 50'493.-- (49'600 :

100.

x 1.8 + 49'600), per il 2003 in fr. 51'200.-- (50'493 : 100 x 1.4 +

50'493). Applicando la percentuale del 2003 al 2004 (non ancora disponibile)

nel 2004 il reddito da valido risulta essere di fr. 51'917.-- (51'200 :

100.

x 1.4 + 51'200).

2.9.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe

conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico

(doc. AI 22) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte

del consulente in integrazione professionale (doc. AI 33).

In applicazione dei succitati

criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.

33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera

e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima

di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Per il 2001

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2000,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 37'151.-- ([36'328 : 41.8 x 41.7] x 2245 : 2190).

Ritenuta

una riduzione complessiva del 25% stabilita dal consulente in integrazione

(cfr. tabella sub. doc. AI 33) - la cui valutazione non è nella specie

suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo

ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (STFA del 30

giugno 2000 nella causa B., pag. 5; DTF 126 V 75) - dal raffronto del reddito da invalido di fr.

27'863.-- con quello da valido, di fr. 49'600.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.82% (49'600 – 27'863 x 100 : 49'600), arrotondata al 44% (secondo la

più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

Per il 2002

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2001,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2002 a fr. 37'995.-- ([37'151 : 41.7

x 41.7] x 2296 : 2245).

Ritenuta

una riduzione del 25%, dal raffronto

del reddito da invalido di fr. 28'496.-- con quello da valido di fr. 50'493.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.56% (50'493 – 28'496 x 100 : 50'493), arrotondata al 44%.

Per il 2003

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2002,

riportato su 41,7 ore (dato

verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a

disposizione è quello riferito al 2002, cfr. La Vie

économique 9/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato

in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella

B10.3, p. 87), ammonta nel 2003 a fr. 38'624.-- ([37'995 : 41.7 x 41.7] x 2334

: 2296).

Ritenuta

una riduzione del 25%, dal raffronto

del reddito da invalido di fr. 28'968.-- con quello da valido di fr. 51'200.--, risulta un’incapacità al guadagno del 43.42% (51'200 - 28'968 x 100 : 51'200), arrotondata al 44%.

Visti i

risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla

DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui

è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità

risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una

mezza rendita.

2.10

A tale

risultato si giungerebbe anche se si volesse per ipotesi considerare

l'assicurata in parte casalinga ed applicare di conseguenza il metodo misto di

calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27bis OAI.

In

concreto non sono state contestate le quote parti di attività (segnatamente 90%

quale dipendente e 10% quale casalinga, cfr. doc. AI 47, 59, I e III), anche

perché dagli atti emerge chiaramente che l'assicurata ha sempre lavorato al

90%, riservandosi, per motivi familiari, il 10% per l'attività di casalinga

(doc. AI 4).

Per

quanto riguarda l'attività di casalinga, in applicazione del cosiddetto metodo

specifico (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 27 OAI), l’invalidità è da stabilire

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili con

i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla

prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS

sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica,

(pianificazione,

organizzazione

del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei

pasti, lavori di pulizia

della

cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione

e trasformazione

degli

abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della

famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle

piante e degli

animali,

giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia

stessa, attività di utilità

pubblica,

perfezionamento,

creazione

artistica, attività

superiore

alla media nella

confezione

e nella trasformazione

dei

vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,

approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali

domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,

attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire

meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito

domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

2.11

Nella

fattispecie, come visto il dr. __________ del SMR ha ritenuto una riduzione

complessiva per attività casalinghe limitata al 5% (doc. AI 58).

Il medico del SMR ha precisato che la

minima limitazione quale casalinga non va riferita al sollevamento di pesi, che

nell'attività di casalinga non entra normalmente in considerazione, ma a quelle

attività che presuppongono il lavoro con le braccia elevate oltre

l'orizzontale. Tali attività si configurano, a detta del sanitario, nel

togliere e rimettere tendaggi (attività che non viene svolta tutti i giorni),

nello stendere il bucato, nel togliere e riporre alimenti, piatti e simili in

cucina, oppure biancheria in scansie elevate; ma per questo, sempre a detta del

sanitario, si può far uso delle apposite scalette.

Egli non ha potuto, nel

caso specifico, determinare qual è la percentuale media precisa per i lavori

controindicati, ma ha potuto affermare che non rappresentano globalmente una

percentuale elevata, quantificandola in circa il 5%.

Alla luce

degli atti medici sopra citati, pur considerando la percentuale massima (20%)

attribuibile ad entrambe mansioni di tipo medio-pesante (cfr. consid. 2.10 pag.

27, pulizia dell'abitazione [punto 3], bucato e manutenzione vestiti [punto 5])

- che come abbiamo visto possono occupare percentualmente una persona sana dal

5.

al 20% dell'attività domestica complessiva - e pur ritenendo una totale

incapacità in tali mansioni, l'incapacità quale casalinga sarebbe da cifrare al

40%. Considerata la quota percentuale attribuita all'attività domestica (10%)

risulta un'incapacità quale casalinga del 4%, che sommata a quella del 44%

riferita alla parte d'attività salariata non dà diritto ad una mezza rendita.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster