32.2004.30
incapacità lavorativa per motivi fisici. Aiuto cuoco. Aspetti medici ed economici. Quantificazione dei redditi da valido e invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo del
27 settembre 2004Italiano56 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2004.30
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici. Aiuto cuoco. Aspetti medici ed economici. Quantificazione dei redditi da valido e invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo dell'invalidità
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.30
ZA/fe
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 aprile 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel dicembre
1999, RI 1, nato nel 1978, di professione aiuto cuoco, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita,
a seguito della rottura della cartilagine del ginocchio destro (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel
giugno 2002 (doc. AI 46), per decisione 18 giugno 2003 l’Ufficio assicurazione
invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:
"
(…)
In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto
di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 213% ad una
rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI).
II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello
ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado
d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale
del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il
fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Esito degli accertamenti:
Dall'esame della documentazione medica acquisita agli atti AI, con
particolare riferimento al rapporto 22.05.2003 stilato dalla consulente in
integrazione professionale e alla perizia 24.06.2002 del Dr. __________ risulta
che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta una totale
incapacità di guadagno e di lavoro nella professione di aiuto cuoco.
Per contro, lei è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 70%,
in attività confacenti allo stato di salute.
Nel caso specifico dal raffronto
tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno
alla salute (Fr. 39'000.00) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo
stato di salute (Fr. 29'437.00), ne risulta una perdita di guadagno del 24 %.
Misure d'ordine professionale
(riformazione professionale) non risultano essere attuabili.
Per quanto concerne un aiuto al
collocamento, in particolare il complesso delle limitazioni funzionali, la
gamma delle attività ritenute praticabili per configurazione materiale e
livello professionale necessario, l'estensione del mercato del lavoro
accessibile, siamo del parere che, in linea di massima, lei possa essere
ritenuto normalmente collocabile nell'usuale ciclo produttivo.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste." (Doc. AI 58)
1.2. Con
l'opposizione l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha postulato
l'erezione di una perizia specialistica, motivando:
"
(…)
2.
Il Dr. __________ nel suo rapporto 24 giugno 2002 lo dichiara
inabile al lavoro nella sua attività originale, mentre egli sarebbe abile
parzialmente in altre attività con limitazioni sia nel trasporto di pesi che
per quanto riguarda i movimenti ripetitivi del ginocchio destro.
Il perito ritiene possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione professionale, tema sul quale l'Al non si è espressa negando
l'adozione di una riformazione professionale.
3.
L'assicurato lamenta continuamente disturbi che gli rendono
impossibile praticare un'attività lavorativa. In queste circostanze appare
importante quanto scritto dal Dr. __________ a pagina 3, punto 5, del suo
rapporto, laddove egli sottolinea l'opportunità
" di
effettuare una nuova artroscopia con valutazione allo stato attuale,
documentazione con video-cassetta ed eventualmente vedere se sia il caso di
procedere ad un trapianto di cellule condrali eventualmente associato ad
un'osteotomia valgizzante della tibia, per scaricare il compartimento mediale,
ciò in base ai disturbi causati dal paziente ma soprattutto in base all'età del
paziente con una prognosi riservata per i prossimi anni. "
Solo un referto di questo tipo, rilasciato per esempio dalla
Clinica __________, potrà dare la risposta concreta alle domande che sorgono
esaminando il caso: in tal senso, mancando di questo rapporto, l'istruttoria è
incompleta e l'opposizione appare giustificata."
(doc. AI 63)
Con
decisione su opposizione 5 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
3. Nel caso che ci concerne, occorre dire che
l'amministrazione è pervenuta alla decisione negativa del 18 giugno 2003 dopo
aver attentamente esaminato il caso dal profilo medico ed economico,
segnatamente in considerazione del referto medico peritale allestito dallo
specialista Dr. __________ in data 24 giugno 2002, nonché del rapporto redatto
dalla consulente in integrazione professionale.
Ciò nonostante, visti gli aspetti sollevati in sede di
opposizione, il dossier AI è stato nuovamente sottoposto all'esame del Servizio
medico regionale, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti
dell'incarto già precedentemente consultati, rispettivamente di prendere
visione dell'opposizione e del rapporto scaturito dall'esame di risonanza
magnetica del 27 gennaio 2004.
In definitiva, l'esito di tale valutazione ha messo in luce
l'assenza di elementi particolari e importanti al punto da dover indurre a
valutare diversamente la situazione clinica già approfonditamente apprezzata
dal perito e approvata dall'UAI, escludendo infine implicitamente la necessità
di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori di carattere medico.
In conclusione, nel rispetto delle indicazioni testé menzionate,
la decisione impugnata del 18 giugno 2003 merita conferma e pertanto l'Ufficio
AI del Canton Ticino risolve:
1. L'opposizione è respinta
2. La procedura è gratuita." (doc. AI 68)
1.3. Con tempestivo
ricorso al TCA e contestuale istanza d'assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto
chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
La decisione su opposizione del 5 aprile 2004 non può essere accettata,
e viene qui impugnata. In effetti il qui ricorrente soffre continuamente di
disturbi che gli rendono impossibile praticare un'attività lavorativa (anche
fra quelle ritenute adeguate dall'Ufficio AI). Chiede quindi di essere messo al
beneficio di una rendita intera, sulla base di un grado di invalidità di almeno
l'80%.
In ogni modo, si ribadisce che l'istruttoria esperita dall'Ufficio
Al è senz'altro incompleta, nella misura in cui la resistente nemmeno ha dato
seguito alle ponderate osservazioni del dottor __________ (perito specialista,
il cui mandato gli era stato affidato dallo stesso Ufficio AI) il quale senza
mezzi termini così si era espresso:
" A
distanza di due anni dall'ultima artroscopia, personalmente riterrei
opportuno effettuare una nuova artroscopia con valutazione dello stato
attuale, documentazione con video-cassetta ed eventualmente vedere se
sia il caso di procedere ad un trapianto di cellule condrali
eventualmente associato ad un'osteotomia valgizzante della tibia, per
scaricare il compartimento mediali, ciò in base ai disturbi accusati dal
paziente ma soprattutto in base all'età del paziente, con prognosi riservata
per i prossimi anni."
L'Ufficio AI tuttavia, senza una motivazione approfondita, e senza
nemmeno considerare la risonanza magnetica di data 27 gennaio 2004, ha emanato
la decisione su opposizione qui impugnata, senza ordinare alcuna perizia e
senza concedere al qui ricorrente una rendita di invalidità.
Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, si
richiama l'intero incarto no. 277.78.104.151 da parte dell'Ufficio Al,
Bellinzona.
8. Si ribadisce quindi che la decisione impugnata deve essere
annullata, ed al qui ricorrente deve essere concessa una rendita intera sulla
base di un grado di invalidità dell'80% almeno (ed in questo senso il parere
del dottor __________, secondo cui esiste un'abilità lavorativa nella misura
del 70% in attività adeguate, è contestata, e si chiede una perizia medica come
pure ci si riserva di produrre altri pareri medici). Si chiede comunque l'effettuazione
di una prova peritale ai sensi di quanto indicato dal dottor __________ e di
quanto indicato in sede di opposizione.
Del resto la risonanza magnetica del 27 gennaio 2004 propone un
quadro assai desolante della situazione, a sostegno delle tesi del ricorrente.
Fra l'altro, si precisa che da parte dello scrivente legale sono
stati chiesti dei pareri medici sia al dottor __________ di __________ che al
dottor __________ di __________. Gli stessi saranno prodotti all'attenzione di
codesto lodevole Tribunale il più presto possibile, ed in ogni caso non appena
gli stessi saranno in mio possesso (e mi riservo quindi di formulare anche
nuove argomentazioni). In ogni caso, si produce già da ora, quale doc. B, copia
lettera Dr. __________ /avv. __________ del 6 febbraio 2004 (ritenuto che da un
lato i disturbi del paziente vengono, almeno in gran parte, oggettivati,
dall'altro si preconizza un intervento peritale)." (doc.
I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria
decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).
1.5. In data 27
luglio 2004, il ricorrente ha osservato:
"
(…)
in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente
in nome e per conto del signor RI 1.
In allegato alla presente, a titolo di ulteriori mezzi di prova,
allego copia rapporto dottor __________ del 22 luglio 2004 (da me ricevuto in
data odierna). In base allo stesso si può notare come, fra l'altro,
l'assicurato sia da considerare inabile al lavoro al 100% nella professione di
aiuto cuoco. Allego pure copia del rapporto del dottor __________ dell'11.11.1998,
come pure copia dell'ulteriore documentazione medica qui annessa.
Sulla documentazione da allegare alla richiesta di gratuito
patrocinio, purtroppo non ho avuto alcun riscontro da parte del cliente. Mi
riservo di produrre il tutto entro breve, sempre che il cliente evaderà le mie
richieste.
Quanto alle osservazioni del dottor __________ del 14 giugno 2004,
si ribadisce quanto già affermato in sede di ricorso, e semmai prova che, in
ogni modo, occorre procedere ad ulteriori accertamenti medici come pure ad una
perizia giudiziaria." (doc. VIII)
In data
11 agosto 2004, il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica (doc. X e Xbis).
1.6. In data 13
agosto 2004, l'UAI ha precisato:
"
(…)
abbiamo esaminato i documenti medici prodotti dal ricorrente.
Fatto salvo il rapporto stilato dal dottor __________, che accenna
ad un intervento di artroscopia eseguito nel mese di maggio u.s., la restante
documentazione non fornisce nuovi elementi di valutazione. Gli effetti
dell'artroscopia, nonché il possibile peggioramento frattanto intervenuto,
potranno essere considerati nell'ambito di una procedura di revisione, rilevato
come non sarebbero in ogni modo atti ad influenzare la correttezza della
decisione impugnata.
Si rammenta infatti che secondo quanto stabilito dal nostro
Servizio medico, almeno sino alla fine di gennaio del corrente anno la
situazione clinica era sovrapponibile a quella constatata dal perito (cf. rapp.
Dott. __________ 30.3.2004, doc. n. 66 a inc. AI)." (doc.
XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella
fattispecie, in data 15 novembre 2000, il dr. __________, chirurgo e medico
sportivo SSMS, ha comunicato all'UAI quanto segue:
"
Sul rapporto medico inviatovi il 18.1.2000 avevo
indicato una possibile attività lavorativa per il paziente da effettuarsi in
piedi per al massimo 4 ore al giorno, potendosi però ogni tanto sedere.
Il Signor RI 1 ha tentato questa soluzione,
almeno asserisce di averlo fatto, però a tutt'oggi senza successo.
L'ho sottoposto ad una nuova artroscopia in data
31.8.00 che però non ha evidenziato alterazioni gravi che possano spiegare i
problemi accusati dal paziente.
Ci sono delle aderenze cicatriziali ad di sotto
dell'artrotomia che però non giustificano l'impossibilità del paziente di
lavorare per 4 ore al giorno e nemmeno la presenza dei dolori notturni. Essendo
questi ultimi non solo localizzati al ginocchio bensì alla coscia e irradianti
verso il basso, potrebbero essere originati da un problema radicolare.
Clinicamente la muscolatura è buona, il ginocchio
non risulta gonfio e soprattutto è stabile.
C'è una certa discrepanza tra sintomi soggettivi
e oggettivi.
Chiedo che sia rivista la vostra decisione del
13.6.00 e nel frattempo sarebbe consigliabile convocare il paziente nel vostro
centro a Bellinzona per chiarimenti, eventualmente stazionari.
Allego l'ultimo rapporto operatorio." (doc.
AI 22)
In data
29 aprile 2002, il dr. __________, reumatologo ed internista, ha certificato
quanto segue:
" II
signor RI 1, paziente 24 enne, presenta oltre a gonalgie al ginocchio destro in
esito da plastica al mosaico il 31.5.99 per osteocondrite dissecante e artrosi
femoropatellare, che si riflettono lungo l'arto inferiore destro intero, dolori
inguinali bilaterali e gluteali a sinistra di non facile interpretazione. La
Iombare presenta un'ottima mobilità sia nel piano frontale sia in quello
sagittale con una distanza dita suolo anteriore praticamente a O cm,
radiologicamente è assolutamente normale; anche le articolazioni coxofemoraili
mostrano una mobilità simmetrica ed un quadro radiologico normale. Nessuna
patologia alle articolazioni sacroiliache. Assenti deficit radicolari.
Per valutare l'eziologia dell'intorpidimento riferito alla gamba
destra, il signor RI 1 verrà visto il 13. 3.2002 dal collega neurologo Dr. __________
di __________. I sintomi accusati sono probabilmente dovuti allo sbilancio e decondizionamento
muscolare presente. Ho dunque proposto al suo paziente di lasciarsi sottoporre
ad un ricondizionamento intenso (tipo "work-hardening") presso una
struttura riabilitativa stazionaria valida come la __________ a __________; il
paziente mi comunicava che non era molto convinto dell'utilità di ulteriori
misure fisiatriche, dato che nel 2001 aveva interrotto una fisioterapia
ambulatoriale avendo notato un aumento dei dolori. Non era inoltre propenso a
farsi ricoverare per il fatto che avrebbe perso l'indennità di disoccupazione
al 50% seguendo attualmente dei corsi di informatica.
Vi è una certa discrepanza tra i sintomi importanti riferiti dal
paziente, le patologie oggettivabili e la scarsa disponibilità ad un
trattamento adeguato; l'intensità del dolore riferito alla gamba destra rimane
dubbia, dato che oggettivamente non abbiamo segni di risparmio.
Come Lei giustamente osservava, rimangono poco chiare le ragioni
per le quali il paziente non è riuscito a reintegrarsi nel mondo del lavoro,
eventualmente anche in un'attività ergonomicamente conforme al danno di salute.
In base ai dati anamnestici, all'esame clinico e alle indagini
radiologiche disponibili, il paziente sarebbe abile al lavoro in misura totale
ad un rendimento completo in un'attività professionale che gli permette di
cambiare spesso la posizione del rachide, che non richiede movimenti ripetitivi
di flessione o rotazione dello stesso. Un lavoro svolto prevalentemente da
seduto (p.es. di tipo amministrativo) potrebbe portare ad un'esacerbazione dei
dolori lombari ora riferiti ed è dunque, a lungo termine, sconsigliabile. II
paziente dovrebbe poter portare carichi variabili che non vanno oltre i 25 kg
ed evitare naturalmente di aumentare il proprio peso corporeo. Non sono da
proporre impieghi da svolgere in posizione accovacciata, salendo o scendendo
scale a più riprese, come pure lavori su terreno sconnesso e/o declivo." (doc. AI 39)
Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, chirurgo ed ortopedico, nel suo referto 24
giugno 2002 ha rilevato:
"
5. Valutazione e prognosi
Personalmente ritengo che in questo giovane paziente non si siano
ancora esaurite le possibilità terapeutiche. A distanza di due anni dall'ultima
artroscopia, personalmente riterrei opportuno effettuare una nuova artroscopia
con valutazione dello stato attuale, documentazione con video-cassetta ed
eventualmente vedere se sia il caso di procedere ad un trapianto di cellule
condrali eventualmente associato ad un'osteotomia valgizzante della tibia, per
scaricare il compartimento mediale, ciò in base ai disturbi accusati dal
paziente ma soprattutto in base all'età del paziente con una prognosi riservata
per i prossimi anni. Il paziente tuttavia dichiara che, anche se è disposto a
sentire ulteriori pareri, avrebbe grossi problemi per quanto riguarda il
sostentamento in quanto, se dovesse essere ulteriormente inabile al 100%, la
cassa malati non pagherebbe più le indennità salariali. Attualmente risulta al
50% in disoccupazione.
B CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
costatati a livello psicologico e mentale:
nessuno
A livello fisico:
II paziente è limitato per quanto
riguarda il mantenimento della posizione eretta ed il mantenimento della
posizione seduta per lungi periodi. Non può più svolgere il lavoro di cuoco e
pizzaiolo.
Queste menomazioni, sono presenti dal 1997-1998.
2. Conseguenza dei disturbi sull'attività attuale
2.1 come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
II paziente non può più svolgere la sua attività di cuoco e
pizzaiolo.
Esatta descrizione delle funzioni e della capacità di carico:
Il paziente per quanto riguarda gli arti superiori, l'arto
inferiore sinistro e la schiena non presenta alcuna limitazione.
2.2 l'attività attuale è ancora praticabile?
No
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa
dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 1997-1998.
2.7 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della
capacità di lavoro?
Il paziente non ha più svolto alcuna attività lavorativa.
C CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono previsti?
sì
1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di
riabilitazione.
Penso che il paziente per attività lavorative parzialmente
sedentarie, che non lo costringono a portare pesi o a spostarsi su terreni
sconnessi o salire/scendere scale sia parzialmente abile al lavoro.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro
attuale?
No
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro
dal
punto di vista medico e che cosa bisogna tener
soprattutto
conto nel caso di un'altra attività.
II paziente può alternare la posizione eretta alla posizione
seduta considerando 1 ora seduto ed 1 ora in piedi. Può spostarsi abbastanza
liberamente su terreni non sconnessi. Lo si deve limitare negli spostamenti
sulle scale. Gli si deve evitare il trasporto di pesi oltre i 15 kg. Anche le
attività che richiedono movimenti ripetitivi del ginocchio destro anche in
posizione seduta come lo schiacciare pedali o assumere posizioni inginocchiate
ripetutamente non è possibile.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle
menomazioni (ore al giorno)
Per attività con le limitazioni sopra descritte, ritengo che il
paziente possa essere giudicato abile al 70% (6 ore al giorno)
3.3 E' presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
No." (doc. AI 46)
In data 7
maggio 2003, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Sono stato interpellato dalla OP (MOL) per
quanto riguarda la durata del lavoro in attività confacenti. (6 ore, perché non
8?)
Ho rivisto la perizia ortopedica del dr. __________
del 24.06.2002.
Vista la patologia ritengo che la limitazione
dell'orario di lavoro sia giustificata. Questo mi è stato confermato oggi dal
perito telefonicamente." (doc. Ai 55)
Il 6
febbraio 2004, il dr. __________, generalista e medico sportivo SSMS, ha
certificato:
" Come
richiesto Le invio un breve rapporto sull'evoluzione del caso del summenzionato
paziente. Non ritornerò sulla storia clinica che Le è ben nota.
Il signor RI 1 si è presentato alla mia consultazione per la prima
volta in data 25.08.2003 a causa di persistenti dolori al ginocchio operato
quattro anni fa per una plastica a mosaico, chiedendomi una rivalutazione della
situazione. La sintomatologia attuale viene risentita soprattutto nella regione
laterale del ginocchio; l'esame clinico ha confermato una spiccata dolenzia a
livello dell'emirima laterale, benché anche a livello mediale si possano
palpatoriamente evocare dolori residui. Nel sospetto di nuovi elementi patologici
a carico dell'articolazione ho richiesto un'artrorisonanza magnetica che è
stata effettuata il 26.01.2004. La stessa ha mostrato un pieno attecchimento
del trapianto osseo a livello del condilo femorale interno, mentre appaiono
evidenti focolai degenerativi estesi che interessano il corno anteriore del
menisco laterale, ciò che potrebbe spiegare in buona parte i disturbi accusati
dal paziente, in particolare a livello del comparto laterale. Sono pure
segnalate delle alterazioni cicatriziali a livello del corpo di Hoffa in
considerazione di quanto sopra ritengo indicata una rivalutazione della
situazione da parte di un chirurgo ortopedico. Per quanto concerne un'eventuale
richiesta di invalidità, prima di pronunciarsi sulla stessa appare quindi necessario
abbordare questa nuova situazione a livello articolare in quanto un intervento
terapeutico appare possibile. La situazione attuale non può quindi essere
considerata clinicamente definitiva.
Ho contattato __________ a __________, il quale vedrà il paziente
il 09.02.2004 e prenderà a carico il caso." (allegato B
doc. I)
Nelle sue
annotazioni del 30 marzo 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR,
ha osservato:
"
II paziente è portatore di patologia al ginocchio dx. (osteocondrite
dissecante con sviluppo di modica gonartrosi mediale e femoro-patellare).
Non vi sono altre patologie.
In tale situazione il paziente è limitato a svolgere qualsiasi
attività comportante la sola stazione eretta (con o senza deambulazione). Per
contro, per attività che permettano l'alternanza di posizioni, che non
presuppongano spostamenti su terreni sconnessi o l'uso illimitato di scale,
l'uso ripetitivo del ginocchio dx. (es. pedaliere), la necessità di mantenere
la posizione accovacciata, e il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, si può
esigere che queste vengano espletate nella misura del 70%. II perito, oltre che
a valutare in modo più severo la CL del paziente, rispetto al reumatologo
curante, definisce la CL del 70 % spiegando che si tratta di limitazione oraria
(quindi non di rendimento).
In base a tutta la documentazione presente agli atti questa
esigibilità minima può essere confermata.
II dr. __________ ammette che le possibilità terapeutiche non sono
ancora esaurite e, in base alla sua esperienza propone anche misure specifiche
(che potrebbe effettuare direttamente se non fosse il perito). Ammette che
provvedimenti d'integrazione professionale sono possibili: in base alla CL
descritta e dal lato puramente medico sono senz'altro possibili.
Le affermazioni riguardanti le possibilità terapeutiche e
integrative non sminuiscono il valore della valutazione di CL che è attuale. Se
le misure mediche proposte porteranno a migliorare lo stato di salute del
paziente, quasi sicuramente migliorerebbero anche la CL attestata ora." (doc. AI 64)
Nelle sue
annotazioni del 2 giugno 2004, il dr. __________ ha ancora osservato:
" La
valutazione della parte clinica e delle sue conseguenze sulla CL è avvenuta in
base ai documenti dell'incarto, della perizia del dr. __________ e vi è una
conclusione del sottoscritto.
Si rimprovera ancora di non aver esaminato il referto di risonanza
magnetica del 27.01.04.
Si può sottolineare qualche punto:
1. gli esami paraclinici devono essere da supporto di una valutazione
clinica e da soli non hanno alcun valore
2. l'esame della funzionalità avviene senza esami per immagini,
ma
deve essere conseguenza diretta dell'esame del paziente
3. l'esame di risonanza citato prova la bontà di un intervento
eseguito nel 2000 non può portare a conclusioni diverse
4. la presenza di una fibrosi a livello del corpo di Hoffa non
ha
alcuna conseguenza terapeutica e non
influisce sulla CL valutata in sede ortopedica
Si deve pure sottolineare che il non esaurimento delle opzioni
terapeutiche non ha valore peggiorativo della situazione; indica invece che il
problema di salute è ancora suscettibile di miglioramento, per cui in caso di
diritto a prestazioni si dovrebbe procedere a revisione entro un lasso di tempo
relativamente breve.
Se documenti medici chiesti da patrocinatore non vengono esibiti è
perlomeno poco ragionevole che io debba prendere posizione su tali documenti.
In assenza di ulteriore documentazione che credo possa dare
risposte differenti, devo confermare, dal lato medico, quanto già esposto nella
nota precedente." (doc. IIIbis)
Pendente
causa, il legale del ricorrente ha prodotto il seguente certificato medico del
dr. __________, chirurgo ortopedico e medico sportivo SSMS:
" (…)
1- Reperto oggettivo e soggettivo: Dolori al carico e
gonfiori a livello
del ginocchio, destro precedentemente
operato con auto trapianto di cartilagine nell'agosto 2000. Nuova meniscopatia
laterale.
2- Diaqnosi: Vedi sopra.
3- Proposta terapeutica: Intervento artroscopico per
regolarizzazione
della lesione meniscale e laterale eseguito in data
27.05.2004.
4- Attualmente il paziente è da ritenersi inabile al 100% nella
sua
professione di aiuto cuoco.
5- Vedi sopra.
6- AI momento è
prematuro valutare quale tipo di attività potrà svolgere il paziente in futuro.
In effetti qualora il quadro clinico dovesse peggiorare come scritto nel mio
rapporto operatorio, un intervento di allineamento dell'arto inferiore destro
potrebbe venir preso in considerazione.
7- Attualmente mi è difficile esprimermi se il danno sarà di
natura
permanente o meno.
8- Osservazioni: Data la giovane età del paziente
riterrei opportuno
intraprendere tutte le misure per una
riqualifica professionale." (allegato C1 doc. VIII)
Pendente
causa, il legale del ricorrente ha prodotto un rapporto fisioterapeutico del 10
luglio 2004 del seguente tenore:
"
AI mio esame iniziale al ginocchio dx ho trovato un buona
"tenuta" legamentare, una diminuzione di 2 cm nella circonferenza
della coscia dx, un gonfiore al ginocchio dx (Acm), un dolore al MCL ed al medial
corronary ligament, ed un Q angle di 10°sx e 18°dx.
La mia terapia consiste in un rinforzo muscolare (PNF),
stretching, mobilizzazione ed una terapia antalgica elettrica. Il paziente fa
anche degli esercizi in acqua. II paziente conosce bene gli esercizi che deve
fare a casa.
II paziente migliora, ma mi preoccupa un po' il dolore al
ginocchio che arriva la sera (non permettendogli di dormire) dopo un minimo
sforzo fisico. II paziente si lamenta che la gamba dx si "addormenta"
quando sta sdraiato sulla schiena.
Giacché il paziente si lamenta del dolore ed abbiamo provato tante
terapie antalgiche senza molto successo, mi sono permessa di provare a
togliergli il dolore con l'agopuntura. II dolore é un po' migliorato.
La ringrazio per la cortese attenzione e fiducia e rimango sempre
a sua disposizione per qualunque chiarimento." (doc.
Xbis)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è
pervenuto il perito (dr. __________).
Il perito ha premesso che,
vista l'età dell'assicurato, non sono esaurite le possibilità terapeutiche, ed
ha per questo proposto all'assicurato un intervento mirato (trapianto di
cellule condrali, ecc).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista ortopedico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo
a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa
(70%, 6 ore il giorno) in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti
nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato può alternare la posizione
eretta con quella seduta (1 ora seduto ed un'ora in piedi), evitando di
spostarsi su terreni sconnessi e sulle scale ed evitando il sollevamento ed il
trasporto di pesi superiori a 15 kg. Egli ha inoltre precisato che non sono
possibili nemmeno quelle attività che richiedono movimenti ripetitivi del
ginocchio destro anche in posizione seduta (schiacciare pedali o assumere
posizioni inginocchiate).
In data
24 giugno 2002, il dr. __________ ha ulteriormente confermato telefonicamente
al dr. __________ la limitazione dell'orario di lavoro a 6 ore (doc. AI 55).
Riassumendo
quindi, il perito è giunto alla conclusione che il ricorrente non può più
svolgere il lavoro di cuoco e pizzaiolo, mentre che in attività consone con le
limitazioni sopra descritte egli risulta incapace al lavoro in misura del 30%.
Neppure
gli specialisti che hanno visitato l'assicurato in passato (dr. __________ e
dr. __________, doc. AI 22, 39) hanno del resto espresso valutazioni
completamente diverse da quelle esposte dal perito.
Già nel
novembre 2000, il dr. __________ (che in passato ha operato 4 volte
l'assicurato, doc. AI 27), ha certificato che l'assicurato poteva lavorare
senza particolari difficoltà per almeno 4 ore al giorno (doc. AI 22), per cui,
a distanza di 1 un anno e mezzo, la valutazione del dr. __________ (perizia
dell'aprile 2002) non appare priva di fondamento.
Anche il
dr. __________, generalista, in data 22 marzo 2001, ha proposto una ripresa
lavorativa al 50% (limitata a 4 ore al giorno) (doc. AI 29).
Va
comunque sottolineato che i medici in parola (soprattutto il dr. __________)
hanno essi stessi proposto un esame peritale. Solo con quest'ultimo referto
medico si è potuti giungere ad una conclusione precisa ed affidabile sulla
residua capacità lavorativa dell'assicurato (70% in attività leggere adeguate,
ossia 6 ore al giorno, doc. AI 46 pag. 4).
È inoltre
opportuno prendere atto della conclusione del dr. __________, reumatologo ed
internista, il quale in data 29 aprile 2002 ha certificato una totale capacità
lavorativa in attività leggere che gli permettano di cambiare spesso la
posizione del rachide e che non richiedano movimenti ripetitivi di flessione o
rotazione dello stesso (doc. AI 39).
Tuttavia,
in sede peritale, il dr. __________, dopo completo ed approfondito esame, è
giunto alla conclusione di una residua capacità lavorativa del 70% in attività
adeguate.
Le
risultanze peritali sono d'altronde state confermate anche dal medico
responsabile del SMR, dr. __________ (doc. AI 64).
A
proposito del rapporto fisioterapeutico 10 luglio 2004 della fisioterapista __________
(doc. Xbis), del rapporto medico 22 luglio del dr. __________ (allegato C1 doc.
VIII) e quello del 6 febbraio 2004 del dr. __________ (allegato b doc. I), gli
stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente
giudizio in quanto del tutto generici, non sufficientemente circostanziati e
non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.5). Oltretutto, solo il dr. __________ ha espresso un parere in merito alla
residua capacità lavorativa dell'assicurato, e per la precisione stabilendo
un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella precedente professione di
aiuto cuoco (come del resto concluso dal perito dr. __________; cfr. allegato
C1 doc. VIII e doc. AI 46), mentre il dr. __________ ha ritenuto indicata una
rivalutazione da parte di un chirurgo ortopedico (allegato B doc. I).
A
proposito dei rapporti medici prodotti agli atti in corso di causa (rapporto
dr. __________ del 22 luglio 2004 e rapporto fisioterapeutico 10 luglio 2004
della fisioterapista __________, doc. Xbis e allegato C1 doc. VIII), va
rammentato che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in
considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla decisione
contestata del 5 maggio 2004.
Ai fini
dell’economia processuale, eccezionalmente
il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente
alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,
1970 pag. 582 consid. 3).
In
casu, il rapporti medici in discussione non sono
sufficienti per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura
invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente.
Spetterà
semmai al ricorrente inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni ed allegare
la pertinente nonché completa documentazione relativa all'asserito peggioramento
del suo stato di salute.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura del 70% in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________
(chirurgo ortopedico).
2.7. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 22 maggio 2003 la
consulente ha osservato:
"
Dati medico-teorici
Si tratta di un A 27enne che dal 1996 soffre di condropatia al
ginocchio destro.
Nel 2000 FUS procede ad un rifiuto di prestazioni in quanto il
grado di invalidità risulta essere dello 0%.
Mi viene riproposto il caso dopo perizia del Dr. __________.
Quest'ultimo descrive le seguenti limitazioni per
l'identificazione di un'attività adatta: alternare la posizione eretta e seduta
(dopo un'ora in piedi dovrebbe assumere un'attività più sedentaria), limitare
gli spostamenti sulle scale, evitare il trasporto di pesi oltre i 15 kg, evitare
posizioni inginocchiate e movimenti ripetitivi con il ginocchio destro.
Con tali limitazioni I'A risulta essere abile nella misura del 70%
(6 ore al giorno)
In un complemento di informazioni richiesto il 29.04.2003, mi
viene confermata l'esigibilità di ogni attività a 6 ore al giorno, ma non mi
vengono spiegate le ragioni del perché di questa limitazione.
Soggettivamente: nel caso in esame si è notato che
l'attenzione dell'A è totalmente assorbita dalle attuali condizioni di salute e
verte principalmente sulla contestazione delle valutazioni espresse dai medici.
Come conseguenza si è manifestata una netta
divergenza di opinione in merito agli impedimenti, alla residua
capacità di lavoro definita in sede medica e quindi alle attività ritenute
possibili.
L'A non è assolutamente dell'idea di poter lavorare per 6 ore al
giorno, nemmeno in attività adatte al danno alla salute.
A quanto pare I'A non svolge alcuna terapia per migliorare la sua
situazione e gli esercizi a casa solo raramente. Egli vorrebbe operare il suo
ginocchio per stare meglio, ma unicamente se trova un medico che gli garantisca
un risultato.
Dati socio-professionali
Vedi rapporto FUS dell'11 maggio 2000
Dati economici
Per aggiornare il reddito ipotetico ci si riferisce ai CCL dei
settore alberghiero, secondo i quali un lavoratore non qualificato percepisce
in media 3000.- al mese per un totale di 39000.- all'anno.
Comunicazione per il Segretario Ispettore:
Da 3-4 mesi I'A ha finito le indennità di disoccupazione ed è in
assistenza (Signora __________)
Discussione, consulenza, attitudine all'integrazione
Incontro I'A il 21.5.2003 in presenza della moglie. II colloquio è
durato un'ora circa.
Egli si presenta come una persona molto curata e di buona
apparenza ma molto centrata sulla problematica al ginocchio. Questa situazione
lo rende molto estraneo al problema di una reintegrazione in attività
lucrativa, per cui il tentativo di praticare un orientamento professionale non
ha dato alcun risultato utile.
Rileviamo altresì che provvedimenti professionali erano già stati
esclusi dal mio collega (vedi rapporto FUS) e che I'A non è intenzionato a
riprendere un'attività lucrativa, poiché si ritiene totalmente inabile al
lavoro, per cui un collocamento diviene irrealizzabile.
Soggettivamente: due sembrano essere le attività esercitate
dall'A dopo la prima consulenza avuta all'AI:
- il diploma quale utente SIZ. Si tratta di una scuola a tempo
pieno.
Egli dice di aver sofferto e pianto per
3/4 settimane in quanto faticava a stare seduto davanti al computer. Questo
diploma, che ha fatto tramite la disoccupazione, non sembra avergli portato un
gran che in quanto I'A sostiene di avere già una buona formazione da
autodidatta al computer. Spiega di avere tante competenze anche senza riuscire
a stare seduto al computer in quanto dice che per esercitarsi non ha bisogno di
fare pratica e che gli basta leggere dei libri, come per esempio office xp, e
che questo lo fa di regola a letto.
- Una prova lavorativa quale aiuto-contabile (attività che
sembra
adatta a partire dai dati medico
teorici) presso l'Albergo __________ a __________ (presso il Signor __________).
A quanto pare questa prova è durata unicamente un giorno e mezzo in quanto
anche se I'A poteva cambiare posizione non riusciva a tenere e non ce la faceva
più (l'attività sembra essere stata esercitata dopo la perizia del Dr __________).
Siamo davanti ad una enorme discordanza tra i dati medico teorici
e i dati soggettivi dell'A. Ho allestito una valutazione EFL basata sulle
dichiarazioni dei soggetto da confrontare con quella desumibile dagli atti
medici (allegato 1). La discrepanza è paradossale.
Su tale base ritengo che la decisione non sia di competenza
reintegrativa ma piuttosto medica.
Dalle limitazioni medico-teorico imposte risultano esigibili
(tramite analisi delle DPL) professioni quali:
- portinaio
- operaio generico
- saldatore all'assemblaggio di componenti elettroniche
- addetto all'assemblaggio di montaggi su circuiti stampati
- aiuto orologiaio assemblatore
- operaio di fabbrica all'assemblaggio
- cassiere addetto all'incasso e alla fatturazione
- telefonista addetto alla ricezione e allo smistamento
commerciale
- addetto alla vendita in una stazione di servizio
- custode addetto alla manutenzione e alla sorveglianze
- etc
Questo per un totale di 382 posti lavorativi nel Cantone Ticino.
Tenendo conto la configurazione della realtà economica del Cantone Ticino si
può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di
equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso. Nell'attuale frangente, con mercato caratterizzato da disoccupazione
accentuata interessante quasi tutti i settori, gruppi professionali e generi di
attività, la possibilità di reperire concretamente a corto o medio termine un
posto vacante è invece assai remota a discrepanza però di fattori estranei al
danno alla salute. Bisogna inoltre notare che l'A sembra avere delle ottime
capacità di presentazione e a quanto dice delle buone competenze lavorative, il
che faciliterebbe una eventuale assunzione.
Dal profilo medico teorico con le dovute riduzioni (10% per
attività leggera e 10% per ergonomia), grazie all'applicazione delle RSS I'A
avrebbe un reddito da invalido di 29'437.- e quindi un grado di invalidità del
24.52%.
L'A. chiede che vengano effettuate delle analisi e delle prove più
approfondite perché lui sostiene di non poter lavorare.
Purtroppo a simili condizioni non riteniamo che un nostro
intervento si possa concretizzare con l'applicazione di provvedimenti reintegrativi
professionali, rimando la situazione al SMR per una presa di posizione. Qualora
le limitazioni medico-teoriche fossero ancora valide l'A sarebbe direttamente
integrabile nel circuito lavorativo, qualora vi fosse bisogno di ulteriori
indagini bisognerà rivedere la situazione nella sua globalità alla fine di
queste." (doc. AI 57)
2.8. In
merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 22 maggio 2003 la consulente, tenendo conto
delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 46), ha evidenziato che nel
caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della
capacità di guadagno, e ciò in quanto l'assicurato è totalmente restio ad ogni
proposta lavorativa. La consulente ha precisato inoltre che se le limitazioni
mediche-teoriche fino a quel momento verificate dovessero trovare conferma in
futuro, l'assicurato sarebbe direttamente integrabile nel circuito lavorativo.
Essa ha anche proposto tutta una serie di attività a lui confacenti, ossia portinaio,
operaio generico, saldatore all'assemblaggio di componenti elettroniche, ecc
(doc. AI 57 pag. 3).
L'assicurato
per contro, ritiene di non essere assolutamente in grado di lavorare per 6 ore
al giorno; egli dichiara di non svolgere nessuna terapia per migliorare il
proprio stato di salute e di svolgere raramente gli esercizi a casa indicati
dal fisioterapista (doc. AI 57 pag. 2).
Tuttavia,
decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle
risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica
economica.
D'altra
parte, come accennato, in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a
un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
In casu,
la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 20%
(10% per attività leggere e 10% per ergonomia, doc. AI 57 pag. 3). Tale
valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da
parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino
la disattenzione, ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique
VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è
portatore __________ RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano
realistiche possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro
totale nella sua precedente professione di aiuto cuoco, e nell'ordine del 30 %
in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede
peritale.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.9. Ora, stante
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,
ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale aiuto cuoco
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
decorrerebbe dal 1° settembre 2001 (inabilità lavorativa al 50% dal 1°
settembre 2000, cfr. doc. AI 22), indi per cui il raffronto dei redditi è da
far risalire a quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3
febbraio 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione
l’importo annuo di fr. 39'000.-- (non contestato dal ricorrente) prendendo
quale dato di riferimento la CCL del settore alberghiero. Ora, anche se non
specificato dal consulente, l'importo in parola dovrebbe riferirsi al 2002
(doc. AI 57), ciò che, come vedremo qui di seguito, non influisce in ogni caso
sull'esito della presente procedura.
L'assicurato
nel 1999, quale garzone di cucina, ha guadagnato fr. 2'400.-- mensili (fr.
28'800.--, doc. AI 13). Egli ha iniziato la propria attività presso il __________
di __________ il 6 agosto 1997 (doc. AI 13).
Nel 2001,
secondo la CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione (edizione
giugno 1998), l'assicurato avrebbe guadagnato mensilmente fino a fr. 2'810.--,
e dato che nel 2001 sarebbe stato alle dipendenze del suo precedente datore di
lavoro da più di tre anni, andrebbe applicato l'art. 12 della CCNL 98, che gli
attribuirebbe la tredicesima mensilità (complessivamente quindi fr. 36'530.--
all'anno); nel 2002 l'assicurato avrebbe guadagnato fr. 3000.-- mensili
(x 13 mensilità, quindi fr. 39'000.-- all'anno; cfr. art. 10 e 12 CCL 98,
edizione gennaio 2002), nel 2003 fr. 3'100.-- mensili (x 13 mensilità,
quindi fr. 40'300.-- all'anno; cfr. art. 10 e 12 CCL 98).
un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2),
il salario da valido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto
quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato di fr. 40'864.--
(40'300 : 100 x 1.4 + 40'300).
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come
visto (cfr. consid. 2.8), per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(doc. AI 46) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte
della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 57).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Per il 2001
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2000,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8
x 41.7] x 1902 : 1856).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 25'813.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido di fr. 36'530.--, risulta un’incapacità al guadagno del 29.33% (36'530 – 25'813 x 100 : 36'530), arrotondata al 29% (secondo la più recente
giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--
(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x
41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli
uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 25'633.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 39'000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 34.27% (39'000 – 25'633 x 100 : 39'000), arrotondata al 34%.
Per il 2003
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2002,
riportato su 41,7 ore (dato
verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a
disposizione è quello riferito al 2002, La Vie
économique 9/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato
in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella
B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 51'929.-- ([51’266: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 25'965.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 40'300.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35.57% (40'300 – 25'965 x 100 : 40'300), arrotondata al 36%
Visti i
risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui
è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un
quarto di rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità
al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui
non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Se le sue
condizioni di salute dovessero comunque effettivamente peggiorare, al
ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di
prestazioni.
2.11. Con il
proprio gravame, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61
lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.
61 N. 86 pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
Considerandi
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5a con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno (a tutt'oggi al TCA non è comunque stata trasmessa
nessuna documentazione attestante lo stato d'indigenza), la domanda
d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, il
ricorso 5 maggio 2003 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di
esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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