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Decisione

32.2004.31

Incapacità lavorativa per motivi psichici. Problemi insorti sul posto di lavoro. Sindrome ansioso depressiva di carattere duraturo.

7 novembre 2005Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri risparmi (III° Pilastro)

Perfino i Dirigenti bancari (__________) in

possesso delle cartelle ipotecarie della nostra casa di cui, da diversi anni

non riusciamo più a pagare interessi ed ammortamenti, a causa di questa

inverosimile vertenza, hanno confermato di aver capito le nostre ragioni.

Purtroppo, dopo averci dimostrato un'eccezionale

comprensione, si vedono costretti a mettere dei paletti allo loro magnanimità

ed hanno dovuto determinare delle scadenze fissate per la fine del prossimo

mese di settembre, almeno per quanto concerne il pagamento degli interessi

arretrati.

Nella sua risposta, lo specialista in Psichiatria

Dr. Med. __________, conclude così:

"con il passare del tempo e con le

lungaggini burocratiche, il peritando sembra essere diventato sempre più

rivendicativo." … e questa ci sembra pure la

logica e giusta conclusione! Confidiamo pertanto nella vostra sollecitudine

nell'affrontare questa situazione che è durata e dura ormai da troppo tempo."

(doc. XXXIV)

considerando, in diritto

2.1. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.

2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR

2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

Il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

L’introduzione

della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in

ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,

d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione

(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge

applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in

vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),

ritenuto comunque che – come detto - le nuova normativa non ha apportato dal

punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati

concetti dell’AI.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

A tale

riguardo in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa P. I 88/05, il TFA

ha ricordato che:

"

Le 1er janvier 2004 (RO

2003 3852) sont entrées en vigueur les modifications le de la LAI du 21 mars

2003 (4ème révision). L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit

d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré qui présente un degré d'invalidité

d'au moins 60%, une rente entière n'étant allouée qu'à celui dont le taux d'invalidité

est supérieur à 70%.

Selon la jurisprudence en cas de changement de

règles de droit, le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement

déterminants se sont produits est en principe applicable (cf. ATF 130 V 446 sv.

consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). En l'occurrence, il s'ensuit que le droit

litigieux est régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31

décembre 2003, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles

dispositions pour la période postérieure (cfr. également lettre d des

dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4ème révision de l'AI]

qui prévoient par ailleurs plusieurs mesures de garantie des droits acquis,

toutefois sans pertinence en l'espèce)."

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto o no

ad una rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un danno alla

salute fisica o psichica derivante da infermità congenita, malattia o

infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

(Al riguardo

cfr.: "G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale", Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte

sul Meno, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Nel suo

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (al quale rinvia l’art. 28 cpv. 2 LAI) il grado d'invalidità

è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire,

dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito

da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.

1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.

2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in

DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati

ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad

un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

Al

riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza del 13 marzo 2003 nella causa M., I 59/02 l'Alta Corte ha negato ad

un'assicurata il diritto a beneficiare di provvedimenti professionali dell'AI, sulla

base delle seguenti considerazioni:

"

(...)

2.3 Eine Verschlechterung des

Gesundheitszustands ist seit Oktober 2000 insoweit eingetreten, als der

psychische Zustand der Beschwerdeführerin im Februar 2001 zu einer rund

dreiwöchigen Hospitalisation auf der Kriseninterventionsstation der UPD Anlass

gab und im (Austritts-) Bericht des Dr. med. Z.________ vom 21. März 2001

erstmals eine depressive Reaktion im Rahmen einer Anpassungsstörung (ICD-10:

F43.21) diagnostiziert wurde.

Hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit hielt Dr. med.

Z.________ lediglich fest, die Versicherte brauche sich "zur Zeit",

da für März 2001 "noch krank geschrieben", nicht zu bewerben und

fühle sich hierzu subjektiv "zurzeit" auch nicht im Stande. Wie die

Vorinstanz zutreffend erwog, ist dem Arztbericht jedoch kein substantieller

Hinweis auf eine bereits eingetretene oder unmittelbar drohende psychisch

bedingte Invalidität von voraussichtlich längerer Dauer zu entnehmen, welche

der Versicherten die Ausübung ihres Berufs ganz oder teilweise unzumutbar

machen würde. Soweit Frau Dr. med. H.________, Spezialärztin FMH für Kinder-

und Jugendpsychiatrie, am 4. April 2001 eine volle Arbeitsunfähigkeit über

März 2001 hinaus "bis auf Weiteres" attestiert, kann darauf mangels

Beweistauglichkeit nicht abgestellt werden, zumal das ärztliche Attest

diesbezüglich jeglicher Begründung entbehrt und auch sonst keinerlei

Ausführungen zum Gesundheitszustand enthält. Vor diesem Hintergrund durften

Vorinstanz und Verwaltung ohne zusätzliche Abklärungen davon ausgehen, dass

dem psychischen Leiden - nach Lage der Akten wesentlich bedingt durch eine

starke psychosoziale Belastungssituation ab Dezember 2000 (Mobbing,

Stellenaufgabe, Trennung vom Freund, berufliche Ängste) - weder zum Zeitpunkt

des Verfügungserlasses noch in absehbarer Zeit (BGE 96 V 77) ein invalidisierender

Krankheitswert im Sinne des Art. 4 Abs. 1 IVG zukam (vgl. BGE 127 V 299 Erw.

5a). Soweit die Beschwerdeführerin letztinstanzlich ein langjähriges

manisch-depressives Leiden geltend macht, wird dies durch nichts belegt.

Wirkten sich die Gesundheitsbeeinträchtigungen

der Beschwerdeführerin im hier zu beurteilenden Zeitraum von Oktober 2000 bis

Juli 2001 nach wie vor nicht invalidisierend im Sinne des Art. 4 in Verbindung

mit Art. 8 Abs. 1 und 17 IVG aus, haben Vorinstanz und Verwaltung den Anspruch

auf Umschulung zu Recht verneint. (...)"

2.4. Quanto al

valore probatorio di un rapporto medico, determinante, secondo la

giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi) che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 125 V 353 consid.

3b/aa, 122 V 160 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106

segg. il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire

delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti

e perizie.

Così, le

perizie affidate dagli organi dell'assicurazione invalidità, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena a meno

che sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro attendibilità (cfr.

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb).

In

particolare l'Alta Corte ha stabilito che, nella misura in cui un simile

provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la

procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per

quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da

specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il

giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili

di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid.

1 c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., 1404/03, consid.

6.3).

Per

quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il TFA ha già

ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale

esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia

esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (VSI 2001 pag.

109 consid. 3b/cc, DTF 124 1 175 consid. 4 con riferimenti).

Se

inoltre vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per i quali

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza dell'8 ottobre

2002 in re C., 1673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può

pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR

2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

Questi

principi sono stati recentemente ricordati dal TFA in una sentenza del 19

agosto 2005 nella causa D., I 606/03 e in un'altra del 7 settembre 2005 nella

causa M., I 244/04.

Perché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto.

L'Alta

Corte ha inoltre stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente

sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in

cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,

si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1998 U 56, p. 370

s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata

quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia

psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di

principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF

127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA

dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34).

Il TFA,

in una sentenza non pubblicata del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, ha

confermato il giudizio del TCA che aveva accordato una rendita intera

d'invalidità per problemi psichici, sulla base di una perizia psichiatrica

specialistica, ritenuta anche dal TFA concludente e priva di contraddizioni:

"

(…)

5.1 Dopo attento esame degli atti dell'incarto questa

Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha

fondato il proprio giudizio sulla perizia giudiziaria e sul complemento

peritale redatti dal dott. X.

Da un punto di vista generale il referto giudiziario non evidenzia

infatti contraddizioni, né si può affermare che esso si fondi su accertamenti

di fatto errati. Inoltre, neppure la perizia dell'I. induce a scostarsene. Alla

luce di quanto accertato sia dal dott. X. che dal dott. Y., questo rapporto non

appare di per sé convincente e quindi non può essere atto a mettere in

discussione le conclusioni del perito giudiziario.

Da un lato I'I. pone infatti eccessivamente l'accento sulla

formazione professionale dell'assicurato, dottore in economia, la quale sarebbe

non solo la prova della sua sanità mentale, ma giustificherebbe anche ­l'assunzione,

da parte sua, di un'attività lavorativa che non impone un utilizzo eccessivo

della mani. Dall'altro, a giustificazione della conclusione, secondo cui non vi

sarebbe affezione di natura psichica, I'I. ha affermato che l'affezione stessa

avrebbe dovuto cominciare a manifestarsi già in passato, più precisamente in

gioventù, omettendo tuttavia di procedere a degli accertamenti approfonditi in

tal senso, malgrado anche il rapporto dettagliato del dott. Calanchini ne desse

senz'altro motivo, in particolare per quanto concerne le questioni delle

asserite difficoltà scolastiche, dei motivi per cui egli avrebbe abbandonato

gli studi di chimica iniziati presso l'Università di X, che appaiono perlomeno

bizzarri, e, infine, delle grosse difficoltà riscontrate nell'ambito

dell'attività svolta presso X, malgrado l'alta formazione professionale

acquisita.

Di tali questioni si è invece occupato il perito giudiziario, il

quale ha appunto accertato che l'interessato era stato in cura per problemi

comportamentali presso il servizio medico psicologico.

5.2 Prive di fondamento sono poi le censure concretamente

sollevate dall'autorità federale di sorveglianza nel ricorso di diritto

amministrativo.

A proposito della presunta carenza nell'anamnesi va rilevato che

il perito ha espressamente dichiarato di essersi fondato sulla perizia del

dott. T., che pure I'UFAS ritiene concludente e vorrebbe porre alla base della

presente procedura, così come sul rapporto del dott. Y, che si è soffermato su

questo aspetto pure in maniera approfondita. In simili condizioni non si può

senz'altro rimproverare al perito di aver omesso di prendere conoscenza in

dettaglio dell'incarto.

Neppure il fatto che il perito non si sia espresso sui motivi per

cui il dott. T. era di avviso diverso può essere considerato rilevante ai fini

del giudizio. Da un lato questo compito spetta, al momento della valutazione

delle prove in suo possesso, al giudice, il quale, come detto in precedenza, deve

indicare i motivi per cui si fonda su un referto piuttosto che su un altro.

D'altro canto il dott. X, adducendo i motivi per cui egli riteneva l'assicurato

essere affetto da malattia psichiatrica, ha implicitamente spiegato anche le

ragioni per cui non poteva evidentemente considerare l'assicurato sano di

mente.

Infine dev'essere ancora precisato che la perizia giudiziaria è

avvallata dal rapporto dettagliato e approfondito del dott. Y, il quale non può

essere considerato un vero e proprio medico curante. L'intimato gli è stato

infatti inviato per un consulto collegiale dal dott. Nessi, il quale ha però

continuato ad assumersi il compito di prescrivere i farmaci al paziente. Quest'ultimo

inoltre non ha iniziato alcuna cura presso lo psichiatra, che si è limitato ad

allestire la perizia e ad attestare l'incapacità lavorativa da un punto di

vista psichiatrico, non essendo il dott. Nessi specialista in psichiatria. In

simili circostanze i referti approfonditi e motivati redatti dal dott. Y non

possono semplicemente essere paragonati, dal punto di vista probatorio, alle

usuali attestazioni dei curanti, bensì perlomeno ad una vera e propria perizia

di parte.

5.3 Ne consegue che, non essendovi alcun motivo per non

ritenere concludente la perizia giudiziaria ed il suo complemento, il ricorso

di diritto amministrativo va considerato infondato, mentre il giudizio

impugnato, e quindi la rendita intera di invalidità assegnata all'assicurato,

vanno confermati. (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 5).

2.5. In concreto,

dalle tavole processuali emerge segnatamente che l'assicurato, funzionario

dell'__________ dal mese di ottobre 1992, è stato ritenuto totalmente inabile

al lavoro a far tempo dal 4 marzo 2002.

In un

certificato del 10 dicembre 2002, inviato all'__________, il suo medico

curante, dottor __________, specialista FMH in medicina interna al proposito si

è in particolare così espresso:

"

Ho ricevuto il suo scritto del 4 dicembre scorso

inerente il paziente a margine.

Confermo, come già sapete, che egli è stato

dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 04.03.2002.

Il paziente si è presentato nel mese di febbraio

e all'inizio di marzo 2002 in uno stato di agitazione psicomotoria non

indifferente nata a mio avviso a causa dell'evoluzione sul posto di lavoro.

Non cito tutta la problematica che il paziente mi

ha spiegato ma penso che nel suo ufficio siano accadute cose molto gravi.

Per miglior precisazione e per saperne un po' di

più penso sia importante che convochi il paziente per un colloquio (al più

presto possibile).

La diagnosi che ho posto è Esaurimento

psicofisico di notevole entità sulla base di Mobbing in ufficio.

La prognosi è riservata. Malgrado una terapia

tipo sostegno psicologico da parte mia e malgrado i continui stimoli per

cercare di risolvere certi affetti non corretti sul lavoro, il paziente è

rimasto piuttosto sull'aspettativa e non aveva la forza per reagire in modo

differente.

Questo lascia presumere che si tratti di un

problema molto grave con una depressione di tale genere.

Penso che debba essere citato l'aspetto molto

negativo dovuto al fatto che nessuno del suo ufficio si sia mai interessato del

suo stato di salute.

La mia teoria del Mobbing sul lavoro è

addirittura continuata con un atteggiamento identico durante la malattia.

A questo punto una convocazione da parte sua

potrà sicuramente aiutare a chiarire certi aspetti.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni e

saluto cordialmente.

PS: sono venuto a conoscenza del fatto che il

Signor RI 1 ha ricevuto ultimamente la lettera per la riduzione dello

stipendio. Trattasi di una malattia causata da problemi inerenti il posto di

lavoro e penso che tale articolo non possa essere applicato in questo caso. La

prego di voler guardare anche sotto questo aspetto."

(cfr. allegato Doc. AI 11)

Tale

incapacità lavorativa è stata nuovamente confermata dal medico curante dr. __________

il 18 febbraio 2003, il 17 aprile 2003 e il 12 giugno 2003 (doc. AI 10, 11).

Interpellato

dal medico curante, il __________, dr. __________, in data 13 maggio 2003 ha

precisato:

"

(…)

Dalla documentazione medica che mi hai fornito risulta chiaro che

il signor RI 1 è assente a causa di una malattia. Sicuramente tale malattia è

stata almeno in parte determinata dall'ambiente di lavoro: ciò è risultato

evidente anche dagli incontri avuti col signor RI 1, dove egli mi ha espresso

il suo malessere e illustrato la conflittuale situazione lavorativa con

colleghi e superiori diretti. Ben più difficile invece stabilire in che misura

questa situazione conflittuale abbia contribuito a determinare la malattia

attuale. Nel caso specifico, per una più completa e corretta valutazione dello

stato di salute, sarebbe senz'altro utile e opportuna una valutazione da parte

di un medico specialista in psichiatria.

(…)

In definitiva, mi rendo conto che malgrado ci siano alcune

premesse favorevoli per permettere un rientro nella sua attività professionale,

queste non sembrano tuttavia essere sufficienti affinché ciò avvenga in tempi brevi,

in quanto lo stato di salute appare tuttora compromesso. A tale proposito sono

particolarmente preoccupato dell'evoluzione ulteriore e mi permetto di

invitarti a proporre nuovamente al tuo paziente di rivolgersi anche ad uno

psichiatra, ciò che a mio avviso potrebbe essere d'aiuto e portare beneficio

alla sua salute." (allegato doc. AI 11)

In data

24 luglio 2003 l'UAI ha ordinato l'allestimento di una perizia medica a cura

del dr. __________ (doc. AI 13).

Dal

rapporto 24 ottobre 2003 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta,

risulta che il ricorrente soffre di: "problemi correlati all'ambiente

sociale/lavorativo. Bersaglio di percepite discriminazioni e persecuzioni (ICD

10 Z 60.5) (mobbing e probabilmente anche bossing), con conseguente sintomatologia

ansiosa e depressiva (ICD 10 F 41.2)" (doc. AI 14, pag. 10).

Il perito

ha rilevato in particolare che:

"

(…)

Per quel che concerne la sua situazione psichica, è vero che egli

si è ribellato a più riprese: verso il padre, i genitori, la scuola, la scuola

reclute e, infine, verso il suo posto di lavoro presso lo __________. La sua

anamnesi psichiatrica non si differenzia, comunque, in questo da centinaia e

migliaia di persone, che poi lavorano senza subire mobbing e non credo che sia

giustificato, neanche a posteriori, attribuire al Signor RI 1 un disturbo di

personalità; il suo apparente disturbo di personalità, che egli dimostra

attualmente, è con una probabilità che raggiunge la certezza, una reazione a

quanto subito nel suo posto di lavoro. Conseguenze del mobbing subito sono

comunque anche disturbi fisici, come sopra descritto, e una sintomatologia

mista ansiosa e depressiva dove, né la componente ansiosa, né quella depressiva

sono così rilevanti e preponderanti da dover essere diagnosticate, come

previsto dall'ICD, separatamente. Questi disturbi di personalità, la

sintomatologia mista ansiosa/depressiva, sono, a mio modo di vedere, chiare

conseguenze del mobbing/bossing subito. Come di consueto questi sintomi si

producono con il passare del tempo e hanno una tendenza a cronificarsi.

Ribadisco ancora che il peritando ha, comunque, nella sua

anamnesi, tutta una situazione lavorativa soddisfacente, certificata da vari

datori di lavoro. Va anche detto che egli ha avuto, a causa della recessione nel

campo edilizio, svariate volte sfortuna con i suoi datori di lavoro; a più

riprese ha perso il lavoro per motivi di recessione.

Credo che sia inconfutabile che il Signor RI 1 (e fino al 1997 lo

ammettevano anche i suoi superiori) ha svolto il suo lavoro con competenza,

impegno ed entusiasmo. Essendo entrato nel meccanismo di mobbing ha sviluppato

segni di stress, di ansia e caratteristiche personali che, probabilmente, non

sarebbero mai emerse senza le difficoltà createsi nel suo posto di lavoro.

Arrivati all'escalation del mese di marzo del 2002, al medico

curante non rimaneva altro che dichiararlo inabile al lavoro, e questo è

ragionevole e indispensabile.

Che fare? Come già accennato nella mia premessa, penso che sarebbe

indispensabile un approccio multidisciplinare. Credo che sarebbe utile - se non

è già troppo tardi - fare un'inchiesta amministrativa su quanto successo.

Premetto però che, arrivati a questo punto, si è probabilmente già superato il

punto di non ritorno. Sarebbero auspicabili misure riabilitative dal punto di

vista psichiatrico. Mi sfugge però fino a che punto sia possibile reintrodurre

il peritando nell'organico dello __________. Comunque è sicuro che non potrebbe

essere riammesso nel settore in cui ha lavorato fino al 2002 ed andrebbe

attentamente valutata la possibilità di integrarlo, considerando sia le sue

conoscenze tecniche, sia quelle amministrative, in un altro settore. Il

peritando lascia intravedere che sarebbe disposto a valutare eventuali

proposte. In mancanza però di proposte valide, temo che sarà oltremodo

difficile proporre un lavoro al Signor RI 1, considerando anche la sua età e le

grosse difficoltà per chiunque lavori nel suo ramo, di trovare un posto di

lavoro valido nel mercato libero. Qualora egli non trovasse - o, meglio ancora,

lo __________ non gli trovasse - un posto di lavoro, è più che prevedibile che

la sintomatologia ansiosa-depressiva, l'atteggiamento che sembrerebbe un

disturbo di personalità, farebbe di questo peritando una persona malata,

probabilmente cronica, con una prognosi più che riservata, in quanto è

prevedibile che passerà il resto dei prossimi anni a lottare per i suoi

diritti. Umanamente non credo che sia ancora esigibile una riqualifica,

considerando le sue indubbie doti organizzative, amministrative e tecniche.

Personalmente penso che l'unica strade percorribile, che potrebbe ristabilire o

mantenere una capacità lavorativa residua in questo peritando, sarebbe

un'offerta da parte dello __________ di poter lavorare in un altro contesto, in

una funzione dove verrebbero sfruttate le sue capacità. Tutto il resto sarebbe

solo teoria, con una prognosi molto riservata e, a causa della situazione di mobbing/bossing

sopra descritta (vedasi anche gli atti allegati), dovrebbe essere considerata

una malattia conseguente a quanto subito con una prognosi severa.

Il test MMPI parla, nelle scale cliniche, di probabili disturbi somatoformi,

disturbi d'ansia e nevrosi depressiva con rilevante componente ansiosa;

probabilmente i disturbi fisici sono dovuti a stress, quelli d'ansia e quelli

depressivi sono contemporaneamente presenti e diagnosticati come al punto 4.1.

Per contro ribadisco che sul piano della personalità non ho potuto

diagnosticare, premorbosamente, un disturbo degno di rilievo. Viene

evidenziata, tra l'altro, una buona autonomia di giudizio, atteggiamenti

anticonformistici, interessi estetici e sensibilità artistica, che non posso

che confermare clinicamente. Posso confermare anche il fatto che il peritando

sia diventato teso e che non riesca a lasciarsi andare e questo a causa della

situazione attuale, in cui egli vive. È altresì vero che egli si presenta

sempre come razionale ed oggettivo e che attualmente si sente minacciato ed

offeso e che l'interpretazione del feedback sociale è scarsa.

Riassumendo ribadisco che ci vorrebbe un approccio multidisciplinare

per risolvere questa situazione; non ho clinicamente sufficientemente tanti

elementi psicopatologici che mi farebbero pensare che la personalità premorbida

del peritando lo abbia predestinato a diventare una vittima di mobbing/bossing.

Per contro penso che la maggior parte delle persone che subiscono quanto

elencato in modo credibile dal peritando, avrebbero reagito con segni di

stress, sindrome mista ansiosa-depressiva che, ripeto, riceve carattere di

malattia con prognosi riservata, se non si dovesse riuscire - entro breve

termine - a reintegrare il peritando in un processo lavorativo da parte dello __________,

che non si svolga nel settore in cui lavorano le persone con le quali ha avuto

a che fare. Se questa integrazione non fosse possibile, credo che la situazione

psichica reattiva al mobbing del peritando, assumerà sempre più vero e proprio

carattere di malattia cronificata, con impossibilità di integrarsi nel mondo

del lavoro e con effetti "secondari" devastanti per il peritando

stesso e molto fastidiosi e ridondanti per lo __________.

B. Conseguenze sulla

capacità di lavoro

1 Menomazioni

(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

Ritengo il peritando una vera e

propria vittima di mobbing e bossing da parte del suo datore di lavoro.

Conseguenza di ciò sono sintomi di stress psicobiologici, sintomatologia

ansiosa e depressiva, nonché disturbi di personalità. Ribadisco ancora che non

ho sufficientemente tanti elementi clinici per pensare che i disturbi di

personalità erano premorbosamente (prima del mobbing/bossing) talmente forti

che sarebbero la concausa delle reazioni del peritando.

1.2 a livello fisico

Tipici sintomi di stress,

probabilmente anche qualche somatizzazione.

1.3 nell'ambito sociale

Isolamento sociale dell'ambiente di

lavoro, con conseguenze e ripercussioni gravi sullo stato psichico del

peritando.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come

si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Il mobbing/bossing ha portato il

peritando all'esasperazione, ad un inverosimile aumento di stress, con ansie,

calo dell'umore, nonché dei disturbi di personalità, che persistono, che

potrebbero anche aumentare, qualora non fosse possibile una riabilitazione. II

peritando, in un primo tempo, ha cercato di superare queste difficoltà, ma nel

mese di marzo del 2002 le sue risorse sono comprensibilmente crollate.

2.2

L'attività attuale è ancora praticabile?

Se come attività attuale si intende

il lavoro che ha svolto per dieci anni, la risposta è chiaramente un no.

2.3

Se si, in quale misura (ore al giorno)?

--

2.4

É constatabile una diminuzione della capacità di

lavoro?

Sì.

2.5

Se sì, in che misura?

Del 100%.

2.6

Da

quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico

di almeno il 20%?

Umanamente

parlando, già nel corso del 2000/2001, ma certificato dal collega, Dr. med. __________

di __________, dal 04.03.2002.

2.7

Qual

é stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Non vi è stato nessuno sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro; anzi, il peritando, nonostante una cura

antidepressiva, continua ad avere i suoi disturbi psichici.

3.

L'ambiente

di lavoro dell'assicurato é in grado di sopportarne i disturbi psichici?

L'ambiente di lavoro dell'assicurato

ha creato i problemi attraverso il mobbing/bossing e di conseguenza i disturbi

psichici del peritando sono diventati, soprattutto sul piano della personalità,

non più gestibili per l'ambiente di lavoro per il quale egli ha lavorato.

Umanamente non è più esigibile dal peritando, che egli ritorni in quest'ambiente,

come non è pensabile che l'ambiente che ha creato i problemi possa sopportare i

disturbi psichici creati.

C. Conseguenze sulla

capacità d'integrazione

1.

È

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

Teoricamente sì.

1.1

Se

sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per

quanto riguarda

• l'abitudine al processo lavorativo

Non credo che l'abitudine al processo

di lavoro dovrebbe essere allenata.

• l'esercizio di capacità sociali di base

Non mi sembra che l'esercizio di

capacità sociali di base siano di per sé carenti.

• l'utilizzazione delle risorse disponibili

Il peritando ha sempre dimostrato di

essere capacissimo di usare le risorse disponibili in maniera più che

soddisfacente.

Quello che manca finora è una valida

proposta da parte dello __________ di reintegrare il peritando in un altro

processo lavorativo, dove non abbia a che fare con le persone impiegate nel suo

ultimo posto di lavoro e dove non debba nemmeno condividere luoghi comuni.

Come sopra illustrato egli dimostra

comunque capacità amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé,

sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci

fosse un lavoro adatto a lui. Se ciò non fosse possibile, temo che i disturbi

psichici conseguenti al mobbing/bossing, saranno tali che egli non potrà più

trovare, con le sue forze e l'attuale sua patologia, qualsiasi altro posto di

lavoro.

1.2

Se no, La preghiamo di darcene ragione

--

2.

È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

Non è pensabile che egli torni al suo ex posto di lavoro

2.1

Se

sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici)?

In modo teorico si potrebbe magari

aiutare il peritando con una psicoterapia di sostegno, ma comunque non per

reintegrarlo nel vecchio posto di lavoro. Provvedimenti medici sarebbero solo

ragionevoli per l'integrazione in un altro posto di lavoro.

2.2

Secondo Lei che effetti hanno questi

provvedimenti sulla capacità di lavoro?

Un'eventuale

psicoterapia di sostegno, combinata con una reintegrazione in un altro posto,

potrebbe, in modo teorico, ristabilire una capacità lavorativa normale, ma

personalmente ritengo che questo sarà difficilmente ottenibile, se non

attraverso le misure di reintegrazione sopra descritte.

3.

L'assicurato è in

grado di svolgere altre attività?

Attualmente no.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere il

posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di

un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,

clima di lavoro ecc.)?

--

3.2

In che misura si possono svolgere attività

consone alle menomazioni (ore al giorno)?

--

3.3

È constatabile una

riduzione della capacità di lavoro?

Sì.

3.4

Se sì, in che

misura?

Del 100% dal

03.04.2002

3.5

Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi?

Come

sopra descritto, non è ragionevole pensare che un uomo con una formazione e

l'età del peritando, nonché la patologia acquisita e reattiva al mobbing/bossing,

possa, sul mercato libero, trovare ancora un impiego. È, per contro,

prevedibile, che il Signor RI 1 userà il resto delle sue risorse per reclamare

i suoi diritti e rivendicare risarcimenti e soddisfazione per l'ingiustizia

subita. È più che probabile che egli non "si arrenda" e che in lui si

instauri una personalità sempre più scomoda e patologica, per i motivi sopra

descritti. Sottolineo ancora che è poco probabile che gli si prospetti un'altra

opportunità di lavoro, per chiari motivi di malattia reattiva - disturbi di

stress, di ansia, di calo dell'umore, nonché di cambiamenti di personalità

reattivi a quanto subito, con vero e proprio carattere di malattia - se non si

trova una soluzione "bonaria".

D. Osservazioni, altre domande

Ribadisco ancora che il concetto di mobbing è un concetto

relativamente nuovo, in ogni caso interdisciplinare e quindi non solo

psichiatrico. Si può sperare che lo __________ abbia il coraggio di esaminare

il caso e di proporre soluzioni costruttive e ragionevoli, accettabili per il

peritando, sperando che si sia ancora in tempo per farlo. Altrimenti è più che

probabile, e comprensibile, che la patologia psichica indotta dal mobbing/bossing,

assuma un decorso più che sfavorevole, cronico e senza via d'uscita." (Doc.

AI 14, pag. 12-18)

Rispondendo

a delle domande complementari postegli dall’UAI, in data 5 marzo 2004, il dr. __________

ha precisato:

" Mi

dispiace aver creato apparentemente delle contraddizioni e le devo premettere

che nel frattempo questo caso mi è costato ore ed ore di lavoro, in quanto il

Signor RI 1 mi ha fatto "partecipare" a tutte le vicissitudini che

sono seguite alla mia perizia, che è naturalmente anche oggetto di discussione

all'interno dello __________, e non solo all'interno dell'AI.

Riassumendo in poche parole - anche se questo è molto difficile -

la situazione, il Signor RI 1 reclama dei soldi al __________ della __________.

Inoltre reclama soldi alla SUVA. Chiede delle delucidazioni alla __________, la

quale gli comunica che non si entra nel merito di inchieste disciplinari

all'interno dello __________.

Da parte dell'AI vi è, con data del 26.11.2003, una comunicazione

al diretto interessato che la richiesta di prestazioni, intesa all'ottenimento

di una rendita AI sarebbe respinta. Contro questa decisione il Signor RI 1 fa

opposizione (15.12.2003).

Nel mese di dicembre vi era la disponibilità, da parte della __________

di __________ di un ricollocamento professionale all'interno dell'__________,

precisato in data 15.01.2004 nell'offerta di un posto di lavoro, per occuparsi

delle piste ciclabili, proposta che per il

Signor RI 1 non é accettabile, in

quanto la considera un "lavoro da apprendista da terzo anno".

Nel frattempo vi sono anche

stati degli incontri tra il diretto interessato, lo __________ e il sindacato,

durante i quali si proponeva al peritando di valutare la possibilità di rientro

al suo vecchio posto di lavoro, senza più avere i vecchi superiori. Sembra che

questa proposta sia pure stata rifiutata dal Signor RI 1, in quanto egli teme

che quello che ha subito potesse continuare come prima.

Ho personalmente avuto un lungo

colloquio telefonico con il diretto interessato in data 03.03.2004. Francamente

il Signor RI 1 continua ad essere in una situazione insostenibile; non riceve

più soldi da parte dello __________, il quale non è riuscito a proporre una

situazione di lavoro accettabile da parte del peritando. Egli vuole procedere

per vie legali e per questo ha assunto, ultimamente, un avvocato contro lo __________,

reclamando delle indennità.

Ho altresì avuto un lungo

colloquio telefonico con il sindacalista __________ di __________ e provo ora,

considerando tutte queste premesse, ad entrare nel merito della sua richiesta.

È vero che le mie valutazioni mi

hanno portato a concludere che il Signor RI 1 è vittima di un caso di mobbing/bossing

e che per tale ragione è improponibile che il medesimo ricominci a lavorare

occupando il precedente posto di lavoro. Devo ammettere che nel frattempo sono

stato in parte sconfermato dagli avvenimenti, in quanto si è, come sopra

accennato, discussa tale possibilità, però rifiutata dal peritando in quanto ha

troppa paura - comprensibile - di continuare ad essere una vittima di mobbing/bossing.

Continuo a pensare che il Signor RI 1 sia da ritenersi completamente inabile

nel suo vecchio posto di lavoro.

Mi viene detto che nel prosieguo

del mio rapporto evidenzio altresì la necessità di reinserire al più presto

possibile l'assicurato nel ciclo produttivo, al fine di evitare che l'attuale

sofferenza possa cronicizzarsi, trasformandosi in vera e propria malattia. Al

proposito va detto che, in riferimento delle conseguenze sulla capacità di

integrazione, affermo che questa è possibile (pagina 16). Preciso anche che,

"quello che manca finora è una valida proposta da parte dello __________

di reintegrare il Signor RI 1 in un altro processo lavorativo, dove non abbia a

che fare con le persone impiegate nel suo ultimo posto di lavoro e dove non

debba nemmeno condividere luoghi comuni". Preciso inoltre che le premesse

lavorative del peritando sarebbero più che sufficienti a mantenere una capacità

lavorativa, qualora si trovasse un lavoro adatto a lui. Continuo (pagina

16) affermando che se ciò non fosse possibile temo che i disturbi psichici

conseguenti al mobbing/bossing saranno tali che egli non potrà più trovare, con

le sue forze e l'attuale sua patologia, qualsiasi altro posto di lavoro.

Il senso di questo passaggio è

che l'unica possibilità che, al momento della perizia - e anche attualmente -,

vedevo come reintegrazione, fosse quella di un altro posto di lavoro

all'interno dello __________. Se al punto 2.1 (pagina 16) affermo che in modo

teorico si potrebbe magari aiutare il peritando con una psicoterapia di

sostegno, ma comunque non per reintegrarlo nel vecchio posto di lavoro, collego

questo ad una psicoterapia che in realtà il peritando, per quanto ne sappia io,

non segue; egli afferma in uno dei suoi scritti che il miglior psicoterapeuta è

la persona stessa.

Affermo poi che provvedimenti

medici sarebbero solo ragionevoli per l'integrazione in un altro posto di

lavoro. Con questo vorrei dire - ed uso il condizionale - che una eventuale

psicoterapia dovrebbe, qualora non fosse possibile "un riciclo nello __________

", vertere ad aiutare il peritando a riconquistare una capacità lavorativa

per un altro impiego, cosa che ritengo però poco probabile. Affermo (pagina 18)

che sarebbe più che probabile e comprensibile che la patologia psichica,

indotta dal mobbing/bossing, assuma un decorso più che sfavorevole, cronico e

senza via d'uscita (... qualora non si trovasse una soluzione all'interno dello

__________).

Rimane la domanda fino a che

punto si possa, sempre considerando le premesse da me esposte nella perizia -

ossia che il concetto di mobbing/bossing non è un tipico concetto psichiatrico

-, pretendere dal Signor RI 1 che egli si sottoponga ad una psicoterapia,

considerando che egli stesso non si ritiene ammalato nel vero senso della

parola, bensì vittima del mobbing/bossing.

Per meglio capire quanto ho

scritto bisognerebbe rileggere le mie premesse, soprattutto anche dove scrivo

che un intervento tempestivo sarebbe più che auspicabile, ma magari non più possibile.

Per chiarire meglio il tutto, ci

tengo ancora a ribadire che a pagina 15 certifico comunque (e confermo adesso)

l'incapacità lavorativa, precedentemente certificata dal Dr. med. __________ e

che non c'è nessuno sviluppo della limitazione della capacità di lavoro (punto

2.

). In altri termini confermo dunque che il peritando presenta un'incapacità

lavorativa che inizia nel mese di marzo del 2002 e che persiste almeno fino

alla data della perizia e oggi posso affermare - in base ai colloqui intercorsi

con il peritando - che perdura fino in questi giorni. Dipenderà molto da quanto

il peritando "otterrà" dallo __________ la valutazione della sua

futura capacità lavorativa. Altrimenti detto, il peritando continua ad essere

incapace di svolgere qualsiasi lavoro fino in questi giorni, in modo

ininterrotto dal mese di marzo del 2002. La prognosi, come già accennato nella

perizia, peggiora con il passare del tempo. Il peritando stesso ha un'enorme

ambivalenza nei confronti delle proposte che gli vengono fatte dallo __________;

il lavoro sulle piste ciclabili è stato rifiutato in quanto ritiene questo

impiego non confacente alle sue capacità lavorativa e inoltre in quanto vi sarebbero

anche problemi all'interno di quella nuova équipe, nella quale dovrebbe

lavorare. Il progetto di reintegrazione nel suo vecchio posto di lavoro penso

che debba essere considerato fallito ... e la cosa non mi sorprende.

Fino a che punto il peritando

potrà un giorno riconquistare una capacità lavorativa, dipende in altri termini

molta dal decorso della sua malattia, che è conseguenza del mobbing/bossing e

che si manifesta con stress psicobiologici, ansia, depressione e altri

disturbi, come descritto nella mia perizia.

Ora cerco di rispondere alle sue

domande.

1.

Per quale motivo a pagina 17 della sua

perizia afferma che una psicoterapia di sostegno potrebbe ristabilire una

capacità normale?

Innanzitutto

parlo di un'eventuale psicoterapia (che in realtà non è stata

intrapresa) combinata con una reintegrazione in un altro posto di lavoro che

potrebbe, in modo teorico, ristabilire una capacità lavorativa normale, ma

personalmente ritengo che questa sarà difficilmente ottenibile se non

attraverso le misure di reintegrazione sopra descritte, vale a dire una

reintegrazione attraverso lo __________, come accennato nella perizia.

Ribadisco ancora che l'attuale vissuto del peritando al proposito di una

terapia è tale che lui non si sente pronto ad intraprendere una psicoterapia

per i motivi che ho sopra esposto. Ribadisco ancora che ritengo comunque questa

strada difficilmente attuabile, come del resto ha dimostrato il decorso.

2.

Perché, sempre a pagina 17, afferma che

l'assicurato non è attualmente in grado di svolgere altre attività?

Perché

la sua patologia attuale è troppo forte per poter vedere una via d'uscita,

essendo - tuttora - portatore di una sintomatologia ansiosa e depressiva con

vero e proprio carattere di malattia, e ciò in modo ininterrotto dal mese di

marzo del 2002.

Mi rendo conto della complessità

e della difficoltà del caso e come psichiatra e perito posso ribadire che vi è

una incapacità lavorativa totale e persistente dal mese di marzo del 2002.

Credo che l'attuale situazione

sia tale da non permettere di trovare una via d'uscita attraverso lo __________,

forse perché lo __________ non ha fatto delle proposte interessanti o perché il

peritando è ambivalente verso qualsiasi altra proposta. Attualmente egli non ha

la forza, a causa dei sintomi descritti, per affrontare un altro lavoro. Un

discorso in tal senso è molto prematuro da fare e quindi propongo di metterlo

al beneficio di una rendita Al, che spero sia limitata nel tempo, sempre

sperando che si riesca a trovare una soluzione accettabile per il Signor RI 1

da parte dello __________ o che egli trovi la forza di recarsi in una

psicoterapia e di rifarsi dopo aver superato i suoi attuali problemi psichici

provenienti dal mobbing/bossing." (Doc. AI 43)

In data 30 giugno 2005 il

TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:

"

premesso che l’assicurato ha rifiutato di

sottoporsi ad una perizia giudiziaria, il TCA ha deciso di porle delle domande

al fine di chiarire alcuni punti della sua perizia del 24 ottobre 2003 e del

complemento del 5 marzo 2004.

Nel referto peritale e nel suo relativo

complemento constatiamo che lei ha usato per la diagnosi, secondo una

classificazione ICD 10, le cifre Z (ICD 10 Z 60.5) e F (ICD 10 F 41.2). In

merito a ciò ed ad altri argomenti, è pregato nel termine di 10 giorni

di rispondere alle seguenti domande.

1) Voglia

indicarci che differenza c'è tra la classificazione sotto la lettera Z e quella

sotto la lettera F.

2) Se la classificazione ICD 10 sotto la

lettera F 41.2 nel caso

concreto assume valore invalidante.

3) Se è corretto concludere dalla sua perizia e

dal relativo

complemento che

sussiste un'incapacità al lavoro dell'assicurato in ogni professione.

4) Lei afferma in sostanza che il signor RI 1

non è ancora portatore

di patologie

psichiatriche tali da ritenerlo invalido, ma che se non si trovasse una

soluzione concordata con lo __________, queste assumerebbero “carattere di

malattia cronificata”. Questo significa che al momento ci sono disturbi

reattivi al presunto mobbing/bossing ma che questi si tramuterebbero in vera e

propria malattia psichiatrica solo se l’assicurato non venisse integrato in un

altro settore dello __________?

5) Riallacciandoci alle domande numero 3 e 4,

nonostante il suo

complemento peritale

del 5 marzo 2004 non è ancora chiaro se l’assicurato è abile o meno al lavoro

in qualsiasi professione che non sia all’interno dello “__________” (quindi nel

privato) o in altri settori/uffici statali (non si spiegherebbe comunque come

mai l’assicurato ha rifiutato due soluzioni, come dice lei, “bonarie”,

la prima nel settore delle piste ciclabili e la seconda nel suo stesso settore

ma con nuovi superiori).

Da quello che sembra

di capire l’assicurato accetterebbe solo una soluzione che gli venga proposta

dallo “__________” (nella perizia si parla, come detto, di “soluzione

bonaria”). Ora, come spiega che all’interno dello __________ (ma in un

altro ufficio), l’assicurato sarebbe collocabile mentre nel privato no (tenga

presente che l’assicurato ha già rifiutato due proposte)?

In altre parole

sembra che l’assicurato pretenda che sia solo ed esclusivamente lo __________

che deve porre rimedio alla situazione da lei descritta." (doc. XXXI)

In data 8

luglio 2005 il dr. __________ ha risposto come segue:

" 1)

voglia indicarci che differenza c'è tra la classificazione sotto

la lettera Z e quella sotto la lettera F.

Nell'ICD

(Classificazione Internazionale delle Malattie), il capitolo F si occupa delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali, mentre il capitolo Z

descrive fattori influenzanti lo stato di salute ed il contatto con i servizi

sanitari, nell'ambito di "altre condizioni riportate nell'ICD-10, spesso

associate con le sindromi ed i disturbi psichici e comportamentali".

2) Se la classificazione ICD-10 sotto la lettera F41.2 nel caso

concreto assume valore invalidante.

La mia diagnosi,

posta nella perizia del 24.10.2003, era: "bersaglio di percepite

discriminazioni e persecuzioni (mobbing e, probabilmente, anche bossing), con

conseguente sintomatologia ansiosa e depressiva (ICD F 41.2)". Non so fino

a che punto questa diagnosi sia oggi ancora valida, in quanto risale al mese di

ottobre del 2003, ed al proposito vorrei rimandare alle osservazioni della

pagina 18 della mia perizia, in cui si scrive che vi è il pericolo di un

decorso più che sfavorevole, cronico e senza via d'uscita.

In base a tutto

quanto successo nel frattempo, penso che la diagnosi andrebbe, con ogni

probabilità, revisionata, ma credo pure che assuma, vista la situazione

attuale, valore invalidante, in quanto cronicizzatasi (ma non posso, senza aver

visto il peritando, valutare la situazione attuale).

3) Se è corretto concludere dalla sua

perizia e dal relativo

complemento che

sussiste un'incapacità al lavoro dell'assicurato in ogni professione.

Sì, è corretto

(vedasi anche punto 2) e rimando, innanzitutto, al punto 2 del complemento

citato, pagina 4.

4) Lei afferma in sostanza che il signor RI 1 non è ancora

portatore di patologie psichiatriche tali da ritenerlo invalido, ma che se non

si trovasse una soluzione concordata con lo __________, queste assumerebbero

"carattere di malattia cronicizzata".

Questo significa

che al momento ci sono disturbi reattivi al presunto mobbing/bossing ma che

questi si tramuterebbero in vera e propria malattia psichiatrica solo se

l'assicurato non venisse integrato in un altro settore dello __________?

La risposta è

affermativa e la spiegazione scientifica di questo fatto è che si sa,

oggigiorno, che un prolungato stress di una certa entità, come indubbiamente il

peritando ha subito, porta dapprima, a livello delle cellule cerebrali, ad una

diminuzione della plasticità delle cellule, che poi può sfociare in una così

detta neurotossicità, che può portare (e spesso e volentieri porta) ad una

depressione. Al proposito rimando alle mie valutazioni della perizia del mese

di ottobre del 2003.

5) Riallacciandoci

alle domande numero 3 e 4, nonostante il suo

complemento

peritale del 5 marzo 2004 non è ancora chiaro se l’assicurato è abile o meno al

lavoro in qualsiasi professione che non sia all’interno dello “__________”

(quindi nel privato) o in altri settori/uffici statali (non si spiegherebbe

comunque come mai l’assicurato ha rifiutato due soluzioni, come dice lei, “bonarie”,

la prima nel settore delle piste ciclabili e la seconda nel suo stesso settore

ma con nuovi superiori).

Da quello che

sembra di capire l’assicurato accetterebbe solo una soluzione che gli venga

proposta dallo “__________” (nella perizia si parla, come detto, di “soluzione

bonaria”). Ora, come spiega che all’interno dello __________ (ma in un

altro ufficio), l’assicurato sarebbe collocabile mentre nel privato no (tenga

presente che l’assicurato ha già rifiutato due proposte)?

In altre parole

sembra che l’assicurato pretenda che sia solo ed esclusivamente lo __________

che deve porre rimedio alla situazione da lei descritta.

In sostanza il

peritando pretendeva (e probabilmente pretende anche ora), che le ingiustizie

fatte finora vengano corrette. Chi avrebbe potuto correggere le cose sarebbe

stato lo __________, ed il motivo per cui il peritando ha rifiutato almeno la

prima proposta si può leggere nel mio complemento (riteneva che si trattasse di

un lavoro per un apprendista del terzo anno).

Per quel che

concerne un potenziale lavoro nel privato, sarà difficile che egli possa

trovare un posto di lavoro, considerando la sua età (ed il tempo trascorso da

quando non lavora più). Mi rendo conto che, dal punto di vista assicurativo,

questo argomento sembra nullo, ma sappiamo tutti che, dal punto di vista

pratico sociale, ha il suo valore e, in una situazione cronicizzata, come

preannunciato e sospettato nella mia perizia, e con le attuali premesse, dal

punto di vista pratico sociale è impossibile che il peritando trovi ancora un

posto sul così detto "mercato libero". È anche vero che, con il

passare del tempo e con le lungaggini burocratiche, il peritando sembra essere

diventato sempre più rivendicativo." (doc. XXXII)

2.6

Nella presente

fattispecie, questo Tribunale ha ordinato l'allestimento di una nuova perizia psichiatrica

ad opera del dr. __________ (doc. IX).

L’assicurato,

come visto (cfr. consid. 1.13), si è rifiutato di essere nuovamente esaminato.

Il TCA deciderà

dunque esaminando materialmente la fondatezza della decisione su opposizione

impugnata sulla base delle risultanze mediche acquisite agli atti, tra cui anche

le delucidazioni chieste pendente lite al dr. __________ in data 30 giugno

2005.

A tale

riguardo si ricorda che il TFA in una sentenza del 6 maggio 2004 nella causa

S., I 90/04, ha precisato:

" (…)

4.

Le

recourant soutient qu'en tout état de cause, le premier juge aurait dû passer

outre et ordonner tout de même une expertise. Ce n'est qu'en cas de nouveau

refus que le juge aurait pu statuer en l'état, après mise en demeure et

avertissement des conséquences.

Une

telle procédure de sommation - prévue à l'art. 43 LPGA en ce qui concerne

l'instruction de la demande (cf. arrêts D. du 24 juin 2003 [I 700/02] et D. du

14.

janvier 2003 [K 123/01] - ne peut pas être déduite des dispositions de

l'art. 61 LPGA, applicable à la procédure de recours devant l'autorité cantonale, ni d'un

principe général. En fait, en présence d'un refus de collaborer, le juge est

fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du

dossier (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.

Oktober 2000, Zurich

2003, note 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner

la décision attaquée sous l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et

s'abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l'angle des faits

médicaux retenus par l'assureur (arrêt A. du 16 novembre 2001 [U 77/01]; voir

aussi RCC 1985 p. 322).

5.

5.1

En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à un examen matériel de la

décision attaquée. Il a certes rappelé les principes applicables à l'évaluation

de l'invalidité, mais il n'a nullement confronté ces principes à la situation

du cas concret. Il a confirmé le taux d'invalidité de 50 pour cent retenu par

l'administration au seul motif que l'assuré avait refusé de prêter son concours

à l'instruction du cas, attitude que le juge a qualifiée «d'inadmissible» et

dont il a estimé qu'elle méritait d'être «sanctionnée par l'achèvement immédiat

de l'instruction de la cause».

5.2

On l'a vu, cette manière de procéder n'est pas conforme au droit. Dès lors que

le premier juge n'a pas statué en l'état de dossier, il convient de lui

renvoyer la cause pour qu'il se prononce sous l'angle matériel, à tout le moins

sur la base des éléments de preuves dont il dispose.

Il

n'est cependant contesté ni par le premier juge ni par l'office intimé

qu'une

expertise médicale est nécessaire dans le cas présent. En procédure fédérale,

le recourant, sur le vu de ses conclusions, paraît maintenant disposé à se

soumettre à cette mesure d'instruction. Il ne saurait être déchu de son droit à

la mise en oeuvre d'une expertise en raison de son précédent refus. Ce refus -

que rien ne justifiait a priori - a en revanche une incidence, dans des

situations de ce genre, sur le droit aux dépens pour la procédure fédérale

(arrêt non publié N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2).

Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner l'expertise envisagée. Si

le recourant devait à nouveau - sans motif valable - s'y opposer, l'autorité

statuera sur la base du dossier (..)” (sottolineature del redattore)

2.7

Nel referto del

24.

ottobre 2003 il perito, sulla base di tre consultazioni (e numerose telefonate

con il ricorrente anche dopo la perizia, cfr. doc. AI 43), dall'esame degli

atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici

(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della

terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle costatazioni obiettive

(status psichiatrico), sulla scorta di una valutazione anche dal profilo

prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da disturbi riferibili ad

una sintomatologia ansiosa e depressiva ("che riceve carattere di malattia

con prognosi riservata", cfr. consid. 2.5) presenta, dal punto di vista

psichiatrico, una totale incapacità lavorativa nella sua precedente professione

e nelle altre attività. Il perito intravvede unicamente la possibilità teorica per

l’assicurato di essere reintegrato presso altri uffici statali, a condizione di

non avere "a che fare con le persone impiegate nel suo ultimo posto di

lavoro e dove non debba almeno condividere luoghi comuni" ed, inoltre, con

una psicoterapia di sostegno (cfr. consid. 2.5).

Il TCA

constata innanzitutto che il dottor __________ ha fornito una diagnosi secondo

una precisa classificazione (doc. AI 14, pag. 10). In particolare egli ha

diagnosticato una sintomatologia ansiosa e depressiva (ICD 10 F 41.2) (doc.

AI 14, pag. 10).

In tale

contesto va ricordato, come peraltro precisato pure dal perito rispondendo al

TCA (cfr. consid. 2.5), che nell'ambito della Classificazione internazionale

delle malattie e dei problemi relativi alla salute, decima revisione, del 1992

(ICD-10) il capitolo V enumera sotto la lettera F le sindromi e i disturbi

psichici e comportamentali.

Nel

Capitolo XXI sotto la lettera Z (in particolare il numero Z 60-5 -

"Bersaglio di percepita discriminazione e persecuzione - utilizzato nel

presente caso dal perito) vengono elencati i fattori influenzanti lo stato di

salute e il contatto con i servizi sanitari.

Rilevante,

nella presente fattispecie, è comunque la diagnosi posta sotto la lettera F,

cioè secondo la classificazione abitualmente richiesta dal TFA in presenza di

un danno alla salute psichica allorché viene applicata l'ICD-10 (cfr. DTF 124 V

212; STFA del 26 luglio 2005 nella causa F. I 440/04 e I 610/04).

Il dr. __________

ha pure espresso una valutazione sulla prognosi valutando l'esigibilità di

un'eventuale ripresa lavorativa, tenendo conto di una serie di criteri

(carattere premorboso, perdita d'integrazione sociale, affezione psichica,

ecc.) che lo hanno portato ad esprimere una prognosi sfavorevole (doc. AI 14,

pag. 14 e segg.; v. anche complemento peritale del 5 marzo 2004, cfr. doc. AI

43).

Nel

citato complemento peritale lo specialista in psichiatria ha sottolineato che

la sintomatologia ansiosa e depressiva di cui soffre l'assicurato dal marzo

2002.

gli impedisce l'esercizio di ogni attività nella sua e in altre

professioni ("il peritando continua ad essere incapace di svolgere

qualsiasi lavoro fino in questi giorni, in modo ininterrotto dal mese di marzo

2002.

La prognosi, come già accennato nella perizia, peggiora con il passare

del tempo").

A

proposito delle possibilità reintegrative il dottor __________ si è così

espresso:

"

(…)

Innanzitutto parlo di un'eventuale

psicoterapia (che in realtà non è stata intrapresa) combinata con una

reintegrazione in un altro posto di lavoro che potrebbe, in modo teorico,

ristabilire una capacità lavorativa normale, ma personalmente ritengo che

questa sarà difficilmente ottenibile se non attraverso le misure di

reintegrazione sopra descritte, vale a dire una reintegrazione attraverso

lo __________, come accennato nella perizia. Ribadisco ancora che l'attuale

vissuto del peritando al proposito di una terapia è tale che lui non si sente

pronto ad intraprendere una psicoterapia per i motivi che ho sopra esposto.

Ribadisco ancora che ritengo comunque questa strada difficilmente attuabile,

come del resto ha dimostrato il decorso (…)." (cfr. consid. 2.5)

Il

perito ha poi concluso sottolineando in particolare che:

" (…)

Mi rendo conto della complessità e della

difficoltà del caso e come psichiatra e perito posso ribadire che vi è una

incapacità lavorativa totale e persistente dal mese di marzo 2002.

Credo che l'attuale situazione sia tale da non

permettere di trovare una via d'uscita attraverso lo __________, forse perché

lo __________ non ha fatto delle proposte interessanti o perché il peritando è

ambivalente verso qualsiasi altra proposta. Attualmente egli non ha la forza, a

causa dei sintomi descritti, per affrontare un altro lavoro. Un discorso in tal

senso è molto prematuro da fare e quindi propongo di metterlo al beneficio di

una rendita Al, che spero sia limitata nel tempo, sempre sperando che si riesca

a trovare una soluzione accettabile per il Signor RI 1 da parte dello __________

o che egli trovi la forza di recarsi in una psicoterapia e di rifarsi dopo aver

superato i suoi attuali problemi psichici provenienti dal mobbing/bossing."

(cfr. consid. 2.5)

Nell’ambito

del successivo accertamento del TCA lo specialista psichiatra ha ricordato di

avere segnalato nella sua perizia il pericolo di un decorso più che

sfavorevole, cronico e senza via d'uscita e di ritenere che la situazione si è

effettivamente cronicizzata: (“la spiegazione scientifica di questo fatto è

che si sa, oggigiorno, che un prolungato stress di una certa entità, come

indubbiamente il peritando ha subito, porta dapprima, a livello delle cellule

cerebrali, ad una diminuzione della plasticità delle cellule, che poi può

sfociare in una così detta neurotossicità, che può portare (e spesso e

volentieri porta) ad una depressione”; cfr. consid. 2.5).

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata

(fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.;

DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa

R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J.,

I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C.,

pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b;

DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20

aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101;

STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001

nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA

17.

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw.,

non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974.

pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nella

presente fattispecie le risposte date dal dottor __________ al TCA nel luglio

del 2005 oltre all'ulteriore documentazione contenuta nell'incarto (cfr. in

particolare Doc. Q - Doc. S; Doc. XXIV; Doc. XXV; Doc.

XXVII1 - Doc. XXVII5; Doc. XXX1 - Doc. XXX3 e Doc.

XXIV) devono essere prese in considerazione in quanto utili a determinare la

reale situazione esistente al momento in cui è stata emessa la decisione su

opposizione impugnata (datata 23 marzo 2004).

Alla luce

di tutta la documentazione contenuta nell'incarto questo Tribunale ritiene che non

vi siano ragioni valide per scostarsi dalle conclusioni del perito dottor __________

(a proposito della forza probante di una perizia fatta allestire

dall'amministrazione, cfr. consid. 2.4) secondo cui le vicissitudini sul posto

di lavoro, che hanno preso avvio nel 1999 (cfr. consid. 1.4 e Doc. D) hanno

provocato nell'assicurato l'insorgere, a partire dal marzo 2002, di una

sindrome ansioso depressiva che lo rende totalmente inabile al lavoro in ogni attività.

Questo

caso si distingue in particolare da un altro recentemente giudicato da questo

Tribunale nel quale un assicurato aveva sviluppato uno scompenso ansioso

depressivo reattivo principalmente dovuto alle innovazioni introdotte sul posto

di lavoro, che anche a detta dal perito, era migliorato dopo l'interruzione

dell'attività lavorativa (cfr. STCA del 2 giugno 2005 nella causa S., inc.

32.2004

). Generalmente le depressioni reattive non sono considerate

affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e

scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione

(DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata

del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).

Nel caso

presente invece la sindrome ansioso depressiva sofferta dall'assicurato,

attestata dal dottor __________ nella perizia, nel complemento peritale e poi

pienamente ribadita rispondendo ai quesiti del TCA (cfr. consid. 2.5), oltre

che dal medico curante (anche il medico cantonale aggiunto che si è espresso

più di un anno dopo l'inizio dell'inabilità lavorativa ha peraltro ammesso

l'esistenza di una malattia), presenta invece un carattere duraturo (cfr. per una

diversa situazione la sentenza del TFA del 13 marzo 2003 parzialmente

riprodotta al consid. 2.3 e la sentenza del 2 maggio 2005 nella causa U., I

295/04 nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "il n'apparaît pas

que le tableau clinique comporte des éléments pertinents au plan psychiatrique tels

une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable") ciò che non è raro in caso di gravi e durevoli tensioni sul

posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale

federale del 15 luglio 2005 nella causa A., in materia di diritto del lavoro, nella

quale il Tribunale federale ha, tra l'altro, ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.______ et

l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire

d'invalidité à 50 % de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999,

pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes

mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").

La totale inabilità lavorativa dell'assicurato in ogni professione ha

avuto inizio il 1° marzo 2002. Egli ha pertanto diritto ad una rendita intera

senza che occorra procedere al confronto dei redditi (cfr. consid. 2.2).

Tenuto

conto dell’anno d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let. b LAI, all'assicurato

deve essere versata una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo

2003.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto e la decisione su opposizione impugnata è annullata.

§ RI

1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003.

.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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