32.2004.31
Incapacità lavorativa per motivi psichici. Problemi insorti sul posto di lavoro. Sindrome ansioso depressiva di carattere duraturo.
7 novembre 2005Italiano78 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.31
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, TCA
Titolo:
Incapacità lavorativa per motivi psichici. Problemi insorti sul posto di lavoro. Sindrome ansioso depressiva di carattere duraturo.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.31
ZA/sc
Lugano
7 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo
2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel maggio
2003, RI 1, nato nel __________, di professione __________ - dipendente dell'__________
in qualità di __________ presso l'__________ __________ - , ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita
AI (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita nell'ottobre
2003 (doc. AI 14), con decisione 26 novembre 2003 l'UAI ha respinto la richiesta,
riconoscendo tuttavia all'assicurato la possibilità di far capo al servizio di
collocamento dell'AI:
"
(…)
· L'assicurato ha chiesto prestazioni Al
a causa di una sofferenza della sfera psichica per la quale ha iniziato
un'incapacità lavorativa attestata da parte del medico curante.
Dagli atti in nostro possesso
risultava che non è mai stato in cura psichiatrica e, per permettere di
valutare nella sua completezza il problema, l'Ufficio Al ha fatto richiesta di
una perizia medica affidata al dr. __________.
· Nel rapporto del dr. __________, steso
dopo analisi dettagliata dell'evoluzione "clinica" si trovano dei
problemi correlati con l'ambiente sociale e lavorativo con sintomatologia
ansiosa e depressiva. Questi problemi non permettono al Signor RI 1 di
rientrare in quel posto di lavoro.
Ci si trova dunque confrontati con un
problema clinico legato al posto di lavoro dove le competenze del Signor RI 1
non sono inficiate.
L'inattività è quindi causata da
problemi sul posto di lavoro. Non è possibile affermare che la capacità
lavorativa, in quanto tale, sia diminuita (con l'eccezione per il posto di
lavoro descritto) a causa di un danno alla salute.
Si può quindi affermare che lo stato
di salute permette al Signor RI 1 di intraprendere un'attività adeguata alle
sue capacità, a condizione che non debba rientrare in "quel" posto di
lavoro e non debba essere confrontato con le persone collegate a
"quel" posto di lavoro.
Decidiamo pertanto:
· La richiesta di prestazioni intesa
all'ottenimento di una rendita AI è respinta.
· All'assicurato viene riconosciuto il
diritto all'aiuto al collocamento da parte dell'Ufficio AI in particolare una
consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego. (…)" (Doc. AI 30)
1.2. Con
opposizione 15 dicembre 2003 l’assicurato ha contestato la decisione 26
novembre 2003, osservando:
" Con
la presente inoltro formale opposizione alle vostre sopraccitate due Decisioni
datate 26 novembre 2003.
Contesto quindi integralmente ambedue le vostre Decisioni con le
seguenti motivazioni:
1) E' affatto vero che mi sono sottoposto a cure
psicoterapeutiche!
2) Qualsiasi
Psicoterapeuta inizierà la cura cercando di convincervi che il miglior
psicoterapeuta siete voi stessi, perciò... ho cercato innanzi tutto di lavorare
su me stesso!
3) Sia il Medico
__________ Dr. __________ e soprattutto il mio Medico curante Dr. __________, sia
il Giudice di pace del Circolo di __________ signor __________, si sono messi a
disposizione per molte ore ad ascoltarmi e consigliarmi.
4) Di gran
conforto psicologico sono state pure alcune lettere e le numerose telefonate di
solidarietà che ho ricevuto da parenti ed amici non appena saputo del Mobbing/Bossing
messo in atto contro di me.
5) Un sostegno
psicoterapeutico, per essere efficace, deve provenire unicamente da persone di
cui ci si possa fidare:
l'unico Specialista di cui oggi mi
fiderei è proprio il Medico Psichiatra e Psicoterapeuta Dr. __________ che
avete proposto quale vostro medico Psichiatra di fiducia per l'elaborazione
della Perizia psichiatrica il cui contenuto non può lasciare nessun dubbio
sulle mie condizioni di salute e sul mio attuale grado d'inabilità al lavoro.
6) Chi invece
non ha assolto il proprio compito sono proprio le due signore Psicologhe del
lavoro e delle organizzazioni assunte dallo __________ nella __________:
- dapprima,
la signora __________ cui mi ero personalmente rivolto nel mese di gennaio del
2000, non mi ha nemmeno risposto.
- ora
la signora __________, non svolge un'appropriata consulenza pur dichiarando in
continuazione che lei è sempre a mia completa disposizione;
(in chiaro: sembrerebbe
palesemente succube dei Superiori, non potendo esprimere nessun parere
personale sul comportamento di chi mi ha mobbato e tuttora mi sta mobbando).
Prima di concludere voglio sinceramente ringraziare i medici e
tutte le persone che mi hanno gentilmente seguito ed aiutato psicologicamente a
non cedere a tutte le pressioni cui, mia moglie ed io, siamo stati sottoposti
solo perché ho osato denunciare alcuni malandazzi che non fanno certo onore ad
una costosa __________ che si vuole efficiente.
In conclusione:
Nell'attesa dell'inchiesta amministrativa auspicata pure dal
vostro Medico Psichiatra di fiducia Dr. __________ con la Perizia psichiatrica
da voi commissionata, con la presente, inoltro formale opposizione alle vostre
sopraccitate due Decisioni datate 26 novembre 2003.
Esausto ed ormai logorato da questa deplorevole situazione respingo
formalmente
Le vostre Decisioni "Nessuna garanzia per rendita AI" e
"Collocamento" del 26 novembre 2003.
Ritenendo che il contenuto dell'allegato "CERTIFICATO
MEDICO / PRESA DI POSIZIONE" del mio Medico curante Dr. __________ datato
4 dicembre 2003 valga più di mille parole." (Doc. AI 32)
1.3. Esperiti
ulteriori accertamenti, con decisione su opposizione 23 marzo 2004 l'CO 1 ha
confermato la propria precedente decisione:
"
(…)
3. In
concreto, per quanto attiene all'anamnesi e alla descrizione dei disturbi, il
perito ha fornito dati completi e coerenti, descrivendo dettagliatamente le
problematiche con le quali l'assicurato si è trovato confrontato, nonché i
motivi alla base delle medesime.
In
merito invece alle conseguenze che tali disturbi implicano in particolare nello svolgimento dell'attività di __________ in un
posto di lavoro che non sia quello precedentemente occupato, dopo attenta
valutazione della perizia lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno porre al
perito alcune domande supplementari.
L'amministrazione
ha altresì chiesto all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di
esprimere un parere in merito alla problematica in oggetto.
In
data 23 febbraio 2004 è giunta la presa di posizione dell'UFAS, in base alla
quale la perizia non oggettiverebbe alcun danno alla salute invalidante, le
cause che impongono un cambiamento del posto di lavoro essendo di natura
sociale / relazionale. Detto in altri termini, non sussisterebbe alcuna
incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 7 LPGA.
Tramite
risposta 5 marzo u.s. il dottor __________ ha invece preso posizione in merito
ai quesiti posti dall'amministrazione.
4. Raccolta
la documentazione citata, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente l'intero
incarto al proprio Servizio medico.
Quest'ultimo,
rivalutati attentamente tutti i mezzi di prova a disposizione, e sulla scorta
altresì del parere espresso dall'UFAS, è giunto alla conclusione che nel caso
concreto non siano stati evidenziati disturbi tali da giustificare
un'incapacità lavorativa tutelabile dall'AI. L'assicurato risulta infatti
inabile solo per quanto attiene allo svolgimento della propria professione
nell'ambito del precedente impiego.
L'inabilità
è infatti esclusivamente dovuta non ad una vera e propria malattia, ma ai
difficili rapporti creatisi all'interno del posto di lavoro.
Medesimo
avviso pare del resto essere stato espresso dallo stesso medico curante, dottor
__________, il quale nel proprio certificato 4 dicembre 2003 dichiarava che
"il dottor __________, il dottor __________ ed io confermiamo l'inabilità
lavorativa al 100% nell'attuale posto di lavoro".
In
definitiva si deve quindi concludere all'inesistenza di una patologia avente
influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato al di fuori del posto
precedentemente occupato. La presa di posizione dell'amministrazione merita
pertanto tutela." (Doc. AI 46)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha
ribadito quanto chiesto con l'opposizione, postulando l'assegnazione di una rendita
intera d'invalidità dal mese di marzo del 2003:
"
(…)
L'Ufficio AI ha respinto la prima richiesta in data 26 novembre
2003, confermandosi poi il 23 marzo 2004 nella sua posizione dopo l'opposizione
del signor RI 1 (doc. A) e nonostante la nuova, chiarissima, presa di
posizione del proprio perito psichiatrico Dr. __________ del 5 marzo 2004 in
cui lo stesso afferma testualmente: "attualmente
egli non ha la forza, a causa dei sintomi descritti, per affrontare un altro
lavoro. Un discorso in tal senso è molto prematuro da fare e quindi propongo di metterlo al beneficio di una
rendita AI, che spero sia limitata nel tempo, sempre sperando che si riesca a
trovare una soluzione accettabile per il signor RI 1 da parte dello __________
o che egli trovi la forza di recarsi in una psicoterapia e di rifarsi dopo aver superalo i suoi attuali problemi
psichici provenienti dal mobbing/bossing." (doc. L, pag. 4)
Con la decisione qui impugnata, l'Ufficio AI, anche sulla base di
una parere interno dell'UFAS, che, detto per inciso, non ha mai né sentito il
ricorrente, né parlato con il suo medico curante, sostiene che la malattia
psichica del signor RI 1 non sia inabilitante dal punto di vista dell'AI. Si
tratterebbe di un'incapacità di guadagno legata ad un posto di lavoro preciso,
e non alla capacità di guadagno generale del ricorrente.
prove: c.s.
3.
La decisione dell'Ufficio Al si basa sul parere dell'UFAS. Non
considera invece affidabile quanto accertato dal perito Dr. __________ (doc. E e
L,), che nel suo rapporto e nella presa di posizione del 5 marzo 2004,
stabilisce in effetti un'incapacità di guadagno non unicamente legata al
precedente posto di lavoro del ricorrente, ma generale:
"Altrimenti detto, il peritando continua ad essere
incapace di svolgere qualsiasi lavoro fino in questi giorni, in modo
ininterrotto dal mese di marzo del 2002. La prognosi, come già accennato nella
perizia, peggiora con il passare del tempo." (doc. L, pag. 3).
Sempre nella presa di posizione del 5 marzo 2004, il perito
precisa che "...la sua patologia attuale è troppo forte per poter
vedere una via d'uscita, essendo - tuttora - portatore di una sintomatologia
ansiosa e depressiva con vero e proprio carattere di malattia, e ciò in modo
ininterrotto dal mese di marzo del 2002" (doc. L, pag. 4). Conclude
poi affermando che "... come psichiatra e perito posso ribadire che vi
è un incapacità lavorativa totale e persistente dal mese di marzo del
2002" (doc. L,, pag. 4).
Allo stesso modo la decisione qui impugnata non considera
minimamente i certificati del medico curante dr. __________ (doc. I) che pure
confermano l'inabilità lavorativa del ricorrente.
prove: c.s.
4.
In sostanza la decisione dell'Ufficio AI ritiene che il ricorrente
non sia incapace al guadagno. Sconfessa in questo il perito che esso stesso ha
nominato e che ha analizzato, periziato, seguito il signor RI 1 per diverse
sedute.
Tale decisione è contraria alla giurisprudenza del Tribunale
federale in materia di invalidità a seguito di disturbi psichici, precisata e
chiarita in DTF 127 V 294. Il signor RI 1 è malato da più di un anno e
la decisione non spiega, in particolare, perché le componenti
socio-relazionali, avrebbero il sopravvento sulla comprovata malattia del
signor RI 1. Perché in altre parole la malattia del ricorrente, non sia per
l'Ufficio AI, una malattia invalidante ai sensi dell'art. 7 LPGA." (Doc.
I)
1.5. Nella
risposta di causa l'UAI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso:
"
(…)
La questione è infatti già stata ampiamente dibattuta, e
sottoposta più volte al vaglio del nostro Servizio medico. Secondo quest'ultimo
il giudizio espresso dal perito evidenzia nell'assicurato la sicura presenza di
una sofferenza, ma non di una patologia a carattere invalidante, almeno allo
stadio attuale.
Detta problematica rende improponibile la ripresa dell'attività in
seno al precedente ambiente lavorativo, ma dal punto di vista medico teorico
non inficia le capacità del ricorrente di reinserirsi in un altro posto di
lavoro.
Ed è proprio per tale ragione che lo scrivente Ufficio non ha
potuto stabilire l'esistenza di una diminuzione della capacità di guadagno,
atta ad aprire eventualmente il diritto ad una rendita di invalidità.
In conclusione quindi, considerato come a mente dello scrivente
Ufficio non sussista un diritto a rendita, la richiesta di provvedimenti
cautelari non entra in linea di conto.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia respingere tanto il ricorso quanto la richiesta di provvedimenti
cautelari." (Doc. IV)
1.6. In data 4
giugno 2004, il legale del ricorrente ha osservato:
" Con
la presente, nel rispetto del termine di 10 giorni impartito con raccomandata
24/25 maggio 2004 (cfr. copia decreto e busta, doc. N), il signor RI 1 allega
la decisione di __________ di rescindere il contratto ipotecario relativo alla
casa secondaria di __________ (doc. O), il conteggio di quanto perso dal signor
RI 1 su proprio stipendio (doc. P), l'istanza di promozione dell'accusa, che il
signor RI 1 ha inoltrato a seguito di un decreto di non luogo a procedere
emanato dopo la sua denuncia in sede penale per i fatti accaduti (doc. Q),
copia della lettera di sollecito all'on. __________, relativa a precedenti
richieste (doc. R) nonché copia della lettera indirizzata al Dr. __________
(doc. S)." (Doc. VI)
1.7. In data 9
agosto 2004 il Giudice delegato ha ordinato una perizia specialistica a cura
del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. IX).
1.8. In data 26
agosto 2004 RI 1 ha inviato un messaggio di posta elettronica direttamente al
Giudice delegato osservando:
"
in data 20 agosto 2004 ho ricevuto dall'avv. __________
il vostro Ordine di sottopormi ad una nuova perizia psichiatrica presso il Dr. Med.
__________ di __________.
Orbene visto che:
1. nell'ambito
di una richiesta d'anticipo sulla Cassa pensione (art. 29a Lcpd respinta 2
volte) e poi tramutata per un malinteso dall'Avv. __________ in una richiesta
di pensionamento anticipato (art. 29 Lcpd accettata) mi è già stato chiesto di
sottopormi ad un'altra Perizia psichiatrica presso il Dr. Med. __________ di __________;
(Non
ho personalmente mai chiesto di essere anticipatamente pensionato)
2. esiste
tuttora una perizia di 18 pagine del 26.11.03 ed una conferma della stessa del
05.03.04 eseguita dal Medico Psichiatra di fiducia dell'Ufficio assicurazione
invalidità Dr. __________.
3. pure
il mio Medico curante Dr. __________ di __________ concorda con questa Perizia
e con la relativa Conferma del 05.03.04 mediante il Certificato medico emesso
il 07.04.04.
4. sottoporsi
a Perizia psichiatrica non è sicuramente una passeggiata e nemmeno come
sottoporsi ad un esame del sangue o una TAC;
(manco fossi un delinquente o un pazzo!)
chiedo pertanto quanto segue:
a. i
motivi per cui dovrei nuovamente sottopormi ad una nuova stressante e nella
fattispecie per me umiliante Perizia psichiatrica;
b. una
Dichiarazione da parte di questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni e da parte del lodevole Consiglio della Magistratura che attesti
l'"inaffidabilità" dell'esistente Perizia Dr. __________ del 26.11.03
e relativa recente Conferma Dr. __________ del 05.03.04 nonché dei Certificati
del mio Medico curante Dr. __________ compreso l'ultimo del 07.04.04;
Inoltre, nel caso dovessi nuovamente essere
costretto a sottopormi ad una nuova Perizia psichiatrica, pretendo di essere
accompagnato da mia moglie e dall'Avvocato di mia fiducia." (Doc. X)
1.9. In data 31
agosto 2004 il Giudice delegato ha comunicato quanto segue al legale del
ricorrente:
"
faccio riferimento alla comunicazione 26 agosto
u.s. inviatami personalmente dal suo patrocinato via e-mail nonché al suo
successivo scritto di data 30 agosto u.s.
Al riguardo la prego di voler prendere nota di
quanto segue.
La fattispecie necessita, alla luce degli atti
contenuti nel fascicolo e quindi anche tenuto conto delle risultanze contenute
nel referto reso dal perito incaricato dall'UAI, di maggiori chiarimenti,
anzitutto di natura medica, che consentano, alla luce dei severi requisiti
posti dalla più recente giurisprudenza federale in materia d'invalidità
psichica, di addivenire ad un convincente e chiaro giudizio per quanto riguarda
la valutazione e la portata del danno alla salute psichica di cui è affetto
l'assicurato con particolare riferimento alle effettive ripercussioni sulla sua
capacità al lavoro e quindi sulla sua capacità di guadagno. Da qui la necessità
- pur comprendendo che, come rilevato dal suo mandante, il sottoporsi a perizia
psichiatrica "non è sicuramente una passeggiata" - di procedere
all'esperimento di una perizia giudiziaria di cui all'ordinanza 9 agosto 2004.
Ricordo inoltre che - contrariamente a quanto
sembra credere il suo assistito - nessuna norma applicabile in concreto prevede
un coinvolgimento del Consiglio della Magistratura nella fase d'istruzione
della causa (né tantomeno in quella di giudizio di merito), la decisione circa
la necessità di procedere a determinati atti istruttori spettando in casu
unicamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni, autorità competente a
statuire nel merito del ricorso interposto in data 6 maggio 2004.
Per quanto riguarda la richiesta di poter essere
accompagnato, nell'ambito dell'esperimento della perizia psichiatrica, dalla
moglie rispettivamente dal suo legale di fiducia, questo TCA non vi si oppone.
Spetterà comunque al perito incaricato valutare l'opportunità di tale richiesta
e le concrete modalità d'attuazione.
Vorrà infine cortesemente informare il suo
mandante che ogni eventuale comunicazione o richiesta all'attenzione di questo
TCA deve essere presentata in forma scritta cartacea." (doc. XII)
1.10. Con scritto 2
novembre 2004 l’assicurato ha osservato:
"
in riferimento al Contratto di mediazione e le
E-Mail allegate in copia, come richiestomi dalla Mediatrice Avv. __________,
rinnovo la mia richiesta di sospensione della procedura in corso fino a
nuovo avviso.
Con la firma del Contratto di Mediazione con il __________
e le Mediatrici ritengo, di fatto, sospesa ogni Procedura sia essa Giudiziaria
o Amministrativa." (doc. XIX)
1.11. In data 4
novembre 2004 il legale del ricorrente ha comunicato di aver rinunciato al
mandato di patrocinio conferitogli dal ricorrente (doc. XX).
1.12. In data 9
novembre 2004 su richiesta di RI 1 il TCA ha sospeso la causa in attesa dell’esito
della procedura di mediazione avviata nell’ottobre 2004 tra l’assicurato e lo __________
(doc. XXI e allegati).
1.13. Non avendo
avuto la mediazione esito positivo, in data 29 aprile 2005 il TCA ha riattivato
la presente causa (doc. XXVI).
1.14. In data 14
giugno 2005 il dr. __________ ha comunicato al TCA l’intenzione di RI 1 di non
sottoporsi alla perizia ordinata dal TCA, osservando:
"
come da voi richiesto, avevo convocato il signor
RI 1 per un rapporto peritale in data 09 maggio 2005. Egli non si è presentato
all'appuntamento, inviandomi però per e-mail delle osservazioni in data 07
giugno e 08 giugno 2005.
In particolar modo, nello scritto dell'08 giugno
2005 egli aveva dichiarato che era disposto a mostrarmi i documenti con l'unico
scopo di informarmi su quanto andava sostenendo da anni.
In conclusione, in
base agli atti, non ho competenze per giudicare lo stato psichico
dell'Assicurato. Dalla lettura degli atti, ho visto che la situazione del
signor RI 1 è estremamente complessa e coinvolge non solo il problema psicodiagnostico,
ma anche medico legale, medico assicurativo e uno specialista del medico del
lavoro.
In questo contesto rinuncio ad espletare un
rapporto peritale unicamente psichiatrico. Forse sarebbe più opportuno
sottoporre la situazione del signor RI 1 ad un medico legale e/o a uno
specialista di medicina lavorativa. Eventualmente l'aspetto psichiatrico può
essere effettuato a livello consulentistico." (doc. XXX)
1.15. Preso atto
del rifiuto di sottoporsi alla perizia giudiziaria, il TCA ha chiesto al dr. __________
di chiarire alcuni aspetti della perizia 24 ottobre 2003 (doc. XXXI). Delle
relative risposte si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.16. In data 12
agosto 2005 l’assicurato ha osservato:
"
La risposta del Dr. Med. __________ di __________
sposa perfettamente le mie tesi.
Infatti, in considerazione delle argomentazioni,
le prove e le richieste contenute nelle Denunce da me inoltrate, le
affermazioni del Dr. __________ sono in netta contraddizione con il parere, il
comportamento e le decisioni sia del __________, sia della __________ e
soprattutto con quelle del __________, in modo particolare della sua __________
nonché __________ e dell'__________ avv. __________, Responsabile finale del Mobbing
e del Bossing che ha causato l'assenza perdurante per malattia che, a sua volta
ha provocato la Disdetta, per cosiddetti "Giustificati" motivi, del
mio Rapporto di lavoro con lo __________.
La risposta dell'8 luglio 2005 del Dr. Med. __________
di __________ (considerato dai suoi colleghi
specialisti "un pilastro della psichiatria in Ticino") riconferma
per l'ennesima volta (se ce ne fosse bisogno), quanto già
dettagliatamente affermato con nientedimeno che 18 pagine della sua Perizia
psichiatrica del 24 ottobre 2003 e con le relative 4 pagine di complemento del
5 marzo 2004.
Nella fattispecie, le tendenziose domande poste
dall'avvocato del vostro Tribunale delle assicurazioni __________ al Dr. __________
(senza nemmeno conoscermi), non fanno altro che alimentare il Bossing
ormai diffusosi in rete anche tra Poteri che dovrebbero essere separati (non è
forse così che si favoriscono e si alimentano le pubbliche tesi come quelle di
un certo signor __________?).
Infatti, questo conferma ulteriormente
l'accanimento e l'insistenza volta a trovarmi a tutti i costi una patologia che
possa giustificare l'operato della __________, del __________ e del __________,
ed in modo particolare l'agire irresponsabile sin dall'inizio del __________
signor __________ per finalmente e definitivamente mettermi "OUT"
oltre tutto con il beneplacito della __________.
In conclusione:
Ambedue le risposte dei Medici specialisti da
voi interpellati, contrariamente a quanto risposto dal __________ __________ al
__________ (vedi lettere allegate __________ 05.04.05
e __________ 11.05.05), non fanno altro che giustificare ed avvalorare il
mio "Sciopero giudiziario per legittima difesa" e giustificano
ulteriormente la mia richiesta d'apertura di un'appropriata inchiesta.
Richieste:
Invito pertanto anche i Giudici di questo
Tribunale delle assicurazioni ad ossequiare Leggi, Regolamenti e Codici di
Procedura civile e penale ed in modo particolare gli articoli 4 e 181 CPP.
Rinnovo inoltre le mie Denunce nella loro
globalità e, a questo punto, rimango in attesa dell'apertura di un'inchiesta, sopra
le parti, condotta in modo imparziale da un __________ neutro e
possibilmente esterno al Cantone Ticino, che possa finalmente mettere chiarezza
nello SCANDALOSO comportamento da parte del __________, __________ e __________
nei miei confronti e di riflesso nei confronti di tutta la mia Famiglia,
dell'Utenza e di tutti i Contribuenti.
Nell'attesa di ulteriori sviluppi nella direzione
da me auspicata vogliate gradire i miei migliori saluti.
PS.:
La nostra casa di __________ rappresenta tutti
Fatti
i nostri risparmi (III° Pilastro)
Perfino i Dirigenti bancari (__________) in
possesso delle cartelle ipotecarie della nostra casa di cui, da diversi anni
non riusciamo più a pagare interessi ed ammortamenti, a causa di questa
inverosimile vertenza, hanno confermato di aver capito le nostre ragioni.
Purtroppo, dopo averci dimostrato un'eccezionale
comprensione, si vedono costretti a mettere dei paletti allo loro magnanimità
ed hanno dovuto determinare delle scadenze fissate per la fine del prossimo
mese di settembre, almeno per quanto concerne il pagamento degli interessi
arretrati.
Nella sua risposta, lo specialista in Psichiatria
Dr. Med. __________, conclude così:
"con il passare del tempo e con le
lungaggini burocratiche, il peritando sembra essere diventato sempre più
rivendicativo." … e questa ci sembra pure la
logica e giusta conclusione! Confidiamo pertanto nella vostra sollecitudine
nell'affrontare questa situazione che è durata e dura ormai da troppo tempo."
(doc. XXXIV)
considerando, in diritto
2.1. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR
2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),
ritenuto comunque che – come detto - le nuova normativa non ha apportato dal
punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati
concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
A tale
riguardo in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa P. I 88/05, il TFA
ha ricordato che:
"
Le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) sont entrées en vigueur les modifications le de la LAI du 21 mars
2003 (4ème révision). L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit
d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré qui présente un degré d'invalidité
d'au moins 60%, une rente entière n'étant allouée qu'à celui dont le taux d'invalidité
est supérieur à 70%.
Selon la jurisprudence en cas de changement de
règles de droit, le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits est en principe applicable (cf. ATF 130 V 446 sv.
consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). En l'occurrence, il s'ensuit que le droit
litigieux est régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles
dispositions pour la période postérieure (cfr. également lettre d des
dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4ème révision de l'AI]
qui prévoient par ailleurs plusieurs mesures de garantie des droits acquis,
toutefois sans pertinence en l'espèce)."
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto o no
ad una rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica derivante da infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
(Al riguardo
cfr.: "G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale", Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte
sul Meno, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (al quale rinvia l’art. 28 cpv. 2 LAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito
da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad
un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Al
riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza del 13 marzo 2003 nella causa M., I 59/02 l'Alta Corte ha negato ad
un'assicurata il diritto a beneficiare di provvedimenti professionali dell'AI, sulla
base delle seguenti considerazioni:
"
(...)
2.3 Eine Verschlechterung des
Gesundheitszustands ist seit Oktober 2000 insoweit eingetreten, als der
psychische Zustand der Beschwerdeführerin im Februar 2001 zu einer rund
dreiwöchigen Hospitalisation auf der Kriseninterventionsstation der UPD Anlass
gab und im (Austritts-) Bericht des Dr. med. Z.________ vom 21. März 2001
erstmals eine depressive Reaktion im Rahmen einer Anpassungsstörung (ICD-10:
F43.21) diagnostiziert wurde.
Hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit hielt Dr. med.
Z.________ lediglich fest, die Versicherte brauche sich "zur Zeit",
da für März 2001 "noch krank geschrieben", nicht zu bewerben und
fühle sich hierzu subjektiv "zurzeit" auch nicht im Stande. Wie die
Vorinstanz zutreffend erwog, ist dem Arztbericht jedoch kein substantieller
Hinweis auf eine bereits eingetretene oder unmittelbar drohende psychisch
bedingte Invalidität von voraussichtlich längerer Dauer zu entnehmen, welche
der Versicherten die Ausübung ihres Berufs ganz oder teilweise unzumutbar
machen würde. Soweit Frau Dr. med. H.________, Spezialärztin FMH für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, am 4. April 2001 eine volle Arbeitsunfähigkeit über
März 2001 hinaus "bis auf Weiteres" attestiert, kann darauf mangels
Beweistauglichkeit nicht abgestellt werden, zumal das ärztliche Attest
diesbezüglich jeglicher Begründung entbehrt und auch sonst keinerlei
Ausführungen zum Gesundheitszustand enthält. Vor diesem Hintergrund durften
Vorinstanz und Verwaltung ohne zusätzliche Abklärungen davon ausgehen, dass
dem psychischen Leiden - nach Lage der Akten wesentlich bedingt durch eine
starke psychosoziale Belastungssituation ab Dezember 2000 (Mobbing,
Stellenaufgabe, Trennung vom Freund, berufliche Ängste) - weder zum Zeitpunkt
des Verfügungserlasses noch in absehbarer Zeit (BGE 96 V 77) ein invalidisierender
Krankheitswert im Sinne des Art. 4 Abs. 1 IVG zukam (vgl. BGE 127 V 299 Erw.
5a). Soweit die Beschwerdeführerin letztinstanzlich ein langjähriges
manisch-depressives Leiden geltend macht, wird dies durch nichts belegt.
Wirkten sich die Gesundheitsbeeinträchtigungen
der Beschwerdeführerin im hier zu beurteilenden Zeitraum von Oktober 2000 bis
Juli 2001 nach wie vor nicht invalidisierend im Sinne des Art. 4 in Verbindung
mit Art. 8 Abs. 1 und 17 IVG aus, haben Vorinstanz und Verwaltung den Anspruch
auf Umschulung zu Recht verneint. (...)"
2.4. Quanto al
valore probatorio di un rapporto medico, determinante, secondo la
giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi) che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 125 V 353 consid.
3b/aa, 122 V 160 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106
segg. il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire
delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti
e perizie.
Così, le
perizie affidate dagli organi dell'assicurazione invalidità, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena a meno
che sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro attendibilità (cfr.
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb).
In
particolare l'Alta Corte ha stabilito che, nella misura in cui un simile
provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la
procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per
quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da
specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili
di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid.
1 c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., 1404/03, consid.
6.3).
Per
quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il TFA ha già
ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (VSI 2001 pag.
109 consid. 3b/cc, DTF 124 1 175 consid. 4 con riferimenti).
Se
inoltre vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per i quali
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza dell'8 ottobre
2002 in re C., 1673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i
punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR
2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
Questi
principi sono stati recentemente ricordati dal TFA in una sentenza del 19
agosto 2005 nella causa D., I 606/03 e in un'altra del 7 settembre 2005 nella
causa M., I 244/04.
Perché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto.
L'Alta
Corte ha inoltre stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente
sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in
cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,
si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1998 U 56, p. 370
s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata
quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia
psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di
principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF
127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA
dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34).
Il TFA,
in una sentenza non pubblicata del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, ha
confermato il giudizio del TCA che aveva accordato una rendita intera
d'invalidità per problemi psichici, sulla base di una perizia psichiatrica
specialistica, ritenuta anche dal TFA concludente e priva di contraddizioni:
"
(…)
5.1 Dopo attento esame degli atti dell'incarto questa
Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha
fondato il proprio giudizio sulla perizia giudiziaria e sul complemento
peritale redatti dal dott. X.
Da un punto di vista generale il referto giudiziario non evidenzia
infatti contraddizioni, né si può affermare che esso si fondi su accertamenti
di fatto errati. Inoltre, neppure la perizia dell'I. induce a scostarsene. Alla
luce di quanto accertato sia dal dott. X. che dal dott. Y., questo rapporto non
appare di per sé convincente e quindi non può essere atto a mettere in
discussione le conclusioni del perito giudiziario.
Da un lato I'I. pone infatti eccessivamente l'accento sulla
formazione professionale dell'assicurato, dottore in economia, la quale sarebbe
non solo la prova della sua sanità mentale, ma giustificherebbe anche l'assunzione,
da parte sua, di un'attività lavorativa che non impone un utilizzo eccessivo
della mani. Dall'altro, a giustificazione della conclusione, secondo cui non vi
sarebbe affezione di natura psichica, I'I. ha affermato che l'affezione stessa
avrebbe dovuto cominciare a manifestarsi già in passato, più precisamente in
gioventù, omettendo tuttavia di procedere a degli accertamenti approfonditi in
tal senso, malgrado anche il rapporto dettagliato del dott. Calanchini ne desse
senz'altro motivo, in particolare per quanto concerne le questioni delle
asserite difficoltà scolastiche, dei motivi per cui egli avrebbe abbandonato
gli studi di chimica iniziati presso l'Università di X, che appaiono perlomeno
bizzarri, e, infine, delle grosse difficoltà riscontrate nell'ambito
dell'attività svolta presso X, malgrado l'alta formazione professionale
acquisita.
Di tali questioni si è invece occupato il perito giudiziario, il
quale ha appunto accertato che l'interessato era stato in cura per problemi
comportamentali presso il servizio medico psicologico.
5.2 Prive di fondamento sono poi le censure concretamente
sollevate dall'autorità federale di sorveglianza nel ricorso di diritto
amministrativo.
A proposito della presunta carenza nell'anamnesi va rilevato che
il perito ha espressamente dichiarato di essersi fondato sulla perizia del
dott. T., che pure I'UFAS ritiene concludente e vorrebbe porre alla base della
presente procedura, così come sul rapporto del dott. Y, che si è soffermato su
questo aspetto pure in maniera approfondita. In simili condizioni non si può
senz'altro rimproverare al perito di aver omesso di prendere conoscenza in
dettaglio dell'incarto.
Neppure il fatto che il perito non si sia espresso sui motivi per
cui il dott. T. era di avviso diverso può essere considerato rilevante ai fini
del giudizio. Da un lato questo compito spetta, al momento della valutazione
delle prove in suo possesso, al giudice, il quale, come detto in precedenza, deve
indicare i motivi per cui si fonda su un referto piuttosto che su un altro.
D'altro canto il dott. X, adducendo i motivi per cui egli riteneva l'assicurato
essere affetto da malattia psichiatrica, ha implicitamente spiegato anche le
ragioni per cui non poteva evidentemente considerare l'assicurato sano di
mente.
Infine dev'essere ancora precisato che la perizia giudiziaria è
avvallata dal rapporto dettagliato e approfondito del dott. Y, il quale non può
essere considerato un vero e proprio medico curante. L'intimato gli è stato
infatti inviato per un consulto collegiale dal dott. Nessi, il quale ha però
continuato ad assumersi il compito di prescrivere i farmaci al paziente. Quest'ultimo
inoltre non ha iniziato alcuna cura presso lo psichiatra, che si è limitato ad
allestire la perizia e ad attestare l'incapacità lavorativa da un punto di
vista psichiatrico, non essendo il dott. Nessi specialista in psichiatria. In
simili circostanze i referti approfonditi e motivati redatti dal dott. Y non
possono semplicemente essere paragonati, dal punto di vista probatorio, alle
usuali attestazioni dei curanti, bensì perlomeno ad una vera e propria perizia
di parte.
5.3 Ne consegue che, non essendovi alcun motivo per non
ritenere concludente la perizia giudiziaria ed il suo complemento, il ricorso
di diritto amministrativo va considerato infondato, mentre il giudizio
impugnato, e quindi la rendita intera di invalidità assegnata all'assicurato,
vanno confermati. (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 5).
2.5. In concreto,
dalle tavole processuali emerge segnatamente che l'assicurato, funzionario
dell'__________ dal mese di ottobre 1992, è stato ritenuto totalmente inabile
al lavoro a far tempo dal 4 marzo 2002.
In un
certificato del 10 dicembre 2002, inviato all'__________, il suo medico
curante, dottor __________, specialista FMH in medicina interna al proposito si
è in particolare così espresso:
"
Ho ricevuto il suo scritto del 4 dicembre scorso
inerente il paziente a margine.
Confermo, come già sapete, che egli è stato
dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 04.03.2002.
Il paziente si è presentato nel mese di febbraio
e all'inizio di marzo 2002 in uno stato di agitazione psicomotoria non
indifferente nata a mio avviso a causa dell'evoluzione sul posto di lavoro.
Non cito tutta la problematica che il paziente mi
ha spiegato ma penso che nel suo ufficio siano accadute cose molto gravi.
Per miglior precisazione e per saperne un po' di
più penso sia importante che convochi il paziente per un colloquio (al più
presto possibile).
La diagnosi che ho posto è Esaurimento
psicofisico di notevole entità sulla base di Mobbing in ufficio.
La prognosi è riservata. Malgrado una terapia
tipo sostegno psicologico da parte mia e malgrado i continui stimoli per
cercare di risolvere certi affetti non corretti sul lavoro, il paziente è
rimasto piuttosto sull'aspettativa e non aveva la forza per reagire in modo
differente.
Questo lascia presumere che si tratti di un
problema molto grave con una depressione di tale genere.
Penso che debba essere citato l'aspetto molto
negativo dovuto al fatto che nessuno del suo ufficio si sia mai interessato del
suo stato di salute.
La mia teoria del Mobbing sul lavoro è
addirittura continuata con un atteggiamento identico durante la malattia.
A questo punto una convocazione da parte sua
potrà sicuramente aiutare a chiarire certi aspetti.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni e
saluto cordialmente.
PS: sono venuto a conoscenza del fatto che il
Signor RI 1 ha ricevuto ultimamente la lettera per la riduzione dello
stipendio. Trattasi di una malattia causata da problemi inerenti il posto di
lavoro e penso che tale articolo non possa essere applicato in questo caso. La
prego di voler guardare anche sotto questo aspetto."
(cfr. allegato Doc. AI 11)
Tale
incapacità lavorativa è stata nuovamente confermata dal medico curante dr. __________
il 18 febbraio 2003, il 17 aprile 2003 e il 12 giugno 2003 (doc. AI 10, 11).
Interpellato
dal medico curante, il __________, dr. __________, in data 13 maggio 2003 ha
precisato:
"
(…)
Dalla documentazione medica che mi hai fornito risulta chiaro che
il signor RI 1 è assente a causa di una malattia. Sicuramente tale malattia è
stata almeno in parte determinata dall'ambiente di lavoro: ciò è risultato
evidente anche dagli incontri avuti col signor RI 1, dove egli mi ha espresso
il suo malessere e illustrato la conflittuale situazione lavorativa con
colleghi e superiori diretti. Ben più difficile invece stabilire in che misura
questa situazione conflittuale abbia contribuito a determinare la malattia
attuale. Nel caso specifico, per una più completa e corretta valutazione dello
stato di salute, sarebbe senz'altro utile e opportuna una valutazione da parte
di un medico specialista in psichiatria.
(…)
In definitiva, mi rendo conto che malgrado ci siano alcune
premesse favorevoli per permettere un rientro nella sua attività professionale,
queste non sembrano tuttavia essere sufficienti affinché ciò avvenga in tempi brevi,
in quanto lo stato di salute appare tuttora compromesso. A tale proposito sono
particolarmente preoccupato dell'evoluzione ulteriore e mi permetto di
invitarti a proporre nuovamente al tuo paziente di rivolgersi anche ad uno
psichiatra, ciò che a mio avviso potrebbe essere d'aiuto e portare beneficio
alla sua salute." (allegato doc. AI 11)
In data
24 luglio 2003 l'UAI ha ordinato l'allestimento di una perizia medica a cura
del dr. __________ (doc. AI 13).
Dal
rapporto 24 ottobre 2003 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta,
risulta che il ricorrente soffre di: "problemi correlati all'ambiente
sociale/lavorativo. Bersaglio di percepite discriminazioni e persecuzioni (ICD
10 Z 60.5) (mobbing e probabilmente anche bossing), con conseguente sintomatologia
ansiosa e depressiva (ICD 10 F 41.2)" (doc. AI 14, pag. 10).
Il perito
ha rilevato in particolare che:
"
(…)
Per quel che concerne la sua situazione psichica, è vero che egli
si è ribellato a più riprese: verso il padre, i genitori, la scuola, la scuola
reclute e, infine, verso il suo posto di lavoro presso lo __________. La sua
anamnesi psichiatrica non si differenzia, comunque, in questo da centinaia e
migliaia di persone, che poi lavorano senza subire mobbing e non credo che sia
giustificato, neanche a posteriori, attribuire al Signor RI 1 un disturbo di
personalità; il suo apparente disturbo di personalità, che egli dimostra
attualmente, è con una probabilità che raggiunge la certezza, una reazione a
quanto subito nel suo posto di lavoro. Conseguenze del mobbing subito sono
comunque anche disturbi fisici, come sopra descritto, e una sintomatologia
mista ansiosa e depressiva dove, né la componente ansiosa, né quella depressiva
sono così rilevanti e preponderanti da dover essere diagnosticate, come
previsto dall'ICD, separatamente. Questi disturbi di personalità, la
sintomatologia mista ansiosa/depressiva, sono, a mio modo di vedere, chiare
conseguenze del mobbing/bossing subito. Come di consueto questi sintomi si
producono con il passare del tempo e hanno una tendenza a cronificarsi.
Ribadisco ancora che il peritando ha, comunque, nella sua
anamnesi, tutta una situazione lavorativa soddisfacente, certificata da vari
datori di lavoro. Va anche detto che egli ha avuto, a causa della recessione nel
campo edilizio, svariate volte sfortuna con i suoi datori di lavoro; a più
riprese ha perso il lavoro per motivi di recessione.
Credo che sia inconfutabile che il Signor RI 1 (e fino al 1997 lo
ammettevano anche i suoi superiori) ha svolto il suo lavoro con competenza,
impegno ed entusiasmo. Essendo entrato nel meccanismo di mobbing ha sviluppato
segni di stress, di ansia e caratteristiche personali che, probabilmente, non
sarebbero mai emerse senza le difficoltà createsi nel suo posto di lavoro.
Arrivati all'escalation del mese di marzo del 2002, al medico
curante non rimaneva altro che dichiararlo inabile al lavoro, e questo è
ragionevole e indispensabile.
Che fare? Come già accennato nella mia premessa, penso che sarebbe
indispensabile un approccio multidisciplinare. Credo che sarebbe utile - se non
è già troppo tardi - fare un'inchiesta amministrativa su quanto successo.
Premetto però che, arrivati a questo punto, si è probabilmente già superato il
punto di non ritorno. Sarebbero auspicabili misure riabilitative dal punto di
vista psichiatrico. Mi sfugge però fino a che punto sia possibile reintrodurre
il peritando nell'organico dello __________. Comunque è sicuro che non potrebbe
essere riammesso nel settore in cui ha lavorato fino al 2002 ed andrebbe
attentamente valutata la possibilità di integrarlo, considerando sia le sue
conoscenze tecniche, sia quelle amministrative, in un altro settore. Il
peritando lascia intravedere che sarebbe disposto a valutare eventuali
proposte. In mancanza però di proposte valide, temo che sarà oltremodo
difficile proporre un lavoro al Signor RI 1, considerando anche la sua età e le
grosse difficoltà per chiunque lavori nel suo ramo, di trovare un posto di
lavoro valido nel mercato libero. Qualora egli non trovasse - o, meglio ancora,
lo __________ non gli trovasse - un posto di lavoro, è più che prevedibile che
la sintomatologia ansiosa-depressiva, l'atteggiamento che sembrerebbe un
disturbo di personalità, farebbe di questo peritando una persona malata,
probabilmente cronica, con una prognosi più che riservata, in quanto è
prevedibile che passerà il resto dei prossimi anni a lottare per i suoi
diritti. Umanamente non credo che sia ancora esigibile una riqualifica,
considerando le sue indubbie doti organizzative, amministrative e tecniche.
Personalmente penso che l'unica strade percorribile, che potrebbe ristabilire o
mantenere una capacità lavorativa residua in questo peritando, sarebbe
un'offerta da parte dello __________ di poter lavorare in un altro contesto, in
una funzione dove verrebbero sfruttate le sue capacità. Tutto il resto sarebbe
solo teoria, con una prognosi molto riservata e, a causa della situazione di mobbing/bossing
sopra descritta (vedasi anche gli atti allegati), dovrebbe essere considerata
una malattia conseguente a quanto subito con una prognosi severa.
Il test MMPI parla, nelle scale cliniche, di probabili disturbi somatoformi,
disturbi d'ansia e nevrosi depressiva con rilevante componente ansiosa;
probabilmente i disturbi fisici sono dovuti a stress, quelli d'ansia e quelli
depressivi sono contemporaneamente presenti e diagnosticati come al punto 4.1.
Per contro ribadisco che sul piano della personalità non ho potuto
diagnosticare, premorbosamente, un disturbo degno di rilievo. Viene
evidenziata, tra l'altro, una buona autonomia di giudizio, atteggiamenti
anticonformistici, interessi estetici e sensibilità artistica, che non posso
che confermare clinicamente. Posso confermare anche il fatto che il peritando
sia diventato teso e che non riesca a lasciarsi andare e questo a causa della
situazione attuale, in cui egli vive. È altresì vero che egli si presenta
sempre come razionale ed oggettivo e che attualmente si sente minacciato ed
offeso e che l'interpretazione del feedback sociale è scarsa.
Riassumendo ribadisco che ci vorrebbe un approccio multidisciplinare
per risolvere questa situazione; non ho clinicamente sufficientemente tanti
elementi psicopatologici che mi farebbero pensare che la personalità premorbida
del peritando lo abbia predestinato a diventare una vittima di mobbing/bossing.
Per contro penso che la maggior parte delle persone che subiscono quanto
elencato in modo credibile dal peritando, avrebbero reagito con segni di
stress, sindrome mista ansiosa-depressiva che, ripeto, riceve carattere di
malattia con prognosi riservata, se non si dovesse riuscire - entro breve
termine - a reintegrare il peritando in un processo lavorativo da parte dello __________,
che non si svolga nel settore in cui lavorano le persone con le quali ha avuto
a che fare. Se questa integrazione non fosse possibile, credo che la situazione
psichica reattiva al mobbing del peritando, assumerà sempre più vero e proprio
carattere di malattia cronificata, con impossibilità di integrarsi nel mondo
del lavoro e con effetti "secondari" devastanti per il peritando
stesso e molto fastidiosi e ridondanti per lo __________.
B. Conseguenze sulla
capacità di lavoro
1 Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Ritengo il peritando una vera e
propria vittima di mobbing e bossing da parte del suo datore di lavoro.
Conseguenza di ciò sono sintomi di stress psicobiologici, sintomatologia
ansiosa e depressiva, nonché disturbi di personalità. Ribadisco ancora che non
ho sufficientemente tanti elementi clinici per pensare che i disturbi di
personalità erano premorbosamente (prima del mobbing/bossing) talmente forti
che sarebbero la concausa delle reazioni del peritando.
1.2 a livello fisico
Tipici sintomi di stress,
probabilmente anche qualche somatizzazione.
1.3 nell'ambito sociale
Isolamento sociale dell'ambiente di
lavoro, con conseguenze e ripercussioni gravi sullo stato psichico del
peritando.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
Come
si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Il mobbing/bossing ha portato il
peritando all'esasperazione, ad un inverosimile aumento di stress, con ansie,
calo dell'umore, nonché dei disturbi di personalità, che persistono, che
potrebbero anche aumentare, qualora non fosse possibile una riabilitazione. II
peritando, in un primo tempo, ha cercato di superare queste difficoltà, ma nel
mese di marzo del 2002 le sue risorse sono comprensibilmente crollate.
2.2
L'attività attuale è ancora praticabile?
Se come attività attuale si intende
il lavoro che ha svolto per dieci anni, la risposta è chiaramente un no.
2.3
Se si, in quale misura (ore al giorno)?
--
2.4
É constatabile una diminuzione della capacità di
lavoro?
Sì.
2.5
Se sì, in che misura?
Del 100%.
2.6
Da
quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico
di almeno il 20%?
Umanamente
parlando, già nel corso del 2000/2001, ma certificato dal collega, Dr. med. __________
di __________, dal 04.03.2002.
2.7
Qual
é stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Non vi è stato nessuno sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro; anzi, il peritando, nonostante una cura
antidepressiva, continua ad avere i suoi disturbi psichici.
3.
L'ambiente
di lavoro dell'assicurato é in grado di sopportarne i disturbi psichici?
L'ambiente di lavoro dell'assicurato
ha creato i problemi attraverso il mobbing/bossing e di conseguenza i disturbi
psichici del peritando sono diventati, soprattutto sul piano della personalità,
non più gestibili per l'ambiente di lavoro per il quale egli ha lavorato.
Umanamente non è più esigibile dal peritando, che egli ritorni in quest'ambiente,
come non è pensabile che l'ambiente che ha creato i problemi possa sopportare i
disturbi psichici creati.
C. Conseguenze sulla
capacità d'integrazione
1.
È
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono
previsti?
Teoricamente sì.
1.1
Se
sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per
quanto riguarda
• l'abitudine al processo lavorativo
Non credo che l'abitudine al processo
di lavoro dovrebbe essere allenata.
• l'esercizio di capacità sociali di base
Non mi sembra che l'esercizio di
capacità sociali di base siano di per sé carenti.
• l'utilizzazione delle risorse disponibili
Il peritando ha sempre dimostrato di
essere capacissimo di usare le risorse disponibili in maniera più che
soddisfacente.
Quello che manca finora è una valida
proposta da parte dello __________ di reintegrare il peritando in un altro
processo lavorativo, dove non abbia a che fare con le persone impiegate nel suo
ultimo posto di lavoro e dove non debba nemmeno condividere luoghi comuni.
Come sopra illustrato egli dimostra
comunque capacità amministrative, organizzative e tecniche che, di per sé,
sarebbero più che sufficienti per mantenere una capacità lavorativa, qualora ci
fosse un lavoro adatto a lui. Se ciò non fosse possibile, temo che i disturbi
psichici conseguenti al mobbing/bossing, saranno tali che egli non potrà più
trovare, con le sue forze e l'attuale sua patologia, qualsiasi altro posto di
lavoro.
1.2
Se no, La preghiamo di darcene ragione
--
2.
È
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
Non è pensabile che egli torni al suo ex posto di lavoro
2.1
Se
sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici)?
In modo teorico si potrebbe magari
aiutare il peritando con una psicoterapia di sostegno, ma comunque non per
reintegrarlo nel vecchio posto di lavoro. Provvedimenti medici sarebbero solo
ragionevoli per l'integrazione in un altro posto di lavoro.
2.2
Secondo Lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Un'eventuale
psicoterapia di sostegno, combinata con una reintegrazione in un altro posto,
potrebbe, in modo teorico, ristabilire una capacità lavorativa normale, ma
personalmente ritengo che questo sarà difficilmente ottenibile, se non
attraverso le misure di reintegrazione sopra descritte.
3.
L'assicurato è in
grado di svolgere altre attività?
Attualmente no.
3.1
Se sì, a quali esigenze deve rispondere il
posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di
un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,
clima di lavoro ecc.)?
--
3.2
In che misura si possono svolgere attività
consone alle menomazioni (ore al giorno)?
--
3.3
È constatabile una
riduzione della capacità di lavoro?
Sì.
3.4
Se sì, in che
misura?
Del 100% dal
03.04.2002
3.5
Qualora non siano possibili altre
attività: per quali motivi?
Come
sopra descritto, non è ragionevole pensare che un uomo con una formazione e
l'età del peritando, nonché la patologia acquisita e reattiva al mobbing/bossing,
possa, sul mercato libero, trovare ancora un impiego. È, per contro,
prevedibile, che il Signor RI 1 userà il resto delle sue risorse per reclamare
i suoi diritti e rivendicare risarcimenti e soddisfazione per l'ingiustizia
subita. È più che probabile che egli non "si arrenda" e che in lui si
instauri una personalità sempre più scomoda e patologica, per i motivi sopra
descritti. Sottolineo ancora che è poco probabile che gli si prospetti un'altra
opportunità di lavoro, per chiari motivi di malattia reattiva - disturbi di
stress, di ansia, di calo dell'umore, nonché di cambiamenti di personalità
reattivi a quanto subito, con vero e proprio carattere di malattia - se non si
trova una soluzione "bonaria".
D. Osservazioni, altre domande
Ribadisco ancora che il concetto di mobbing è un concetto
relativamente nuovo, in ogni caso interdisciplinare e quindi non solo
psichiatrico. Si può sperare che lo __________ abbia il coraggio di esaminare
il caso e di proporre soluzioni costruttive e ragionevoli, accettabili per il
peritando, sperando che si sia ancora in tempo per farlo. Altrimenti è più che
probabile, e comprensibile, che la patologia psichica indotta dal mobbing/bossing,
assuma un decorso più che sfavorevole, cronico e senza via d'uscita." (Doc.
AI 14, pag. 12-18)
Rispondendo
a delle domande complementari postegli dall’UAI, in data 5 marzo 2004, il dr. __________
ha precisato:
" Mi
dispiace aver creato apparentemente delle contraddizioni e le devo premettere
che nel frattempo questo caso mi è costato ore ed ore di lavoro, in quanto il
Signor RI 1 mi ha fatto "partecipare" a tutte le vicissitudini che
sono seguite alla mia perizia, che è naturalmente anche oggetto di discussione
all'interno dello __________, e non solo all'interno dell'AI.
Riassumendo in poche parole - anche se questo è molto difficile -
la situazione, il Signor RI 1 reclama dei soldi al __________ della __________.
Inoltre reclama soldi alla SUVA. Chiede delle delucidazioni alla __________, la
quale gli comunica che non si entra nel merito di inchieste disciplinari
all'interno dello __________.
Da parte dell'AI vi è, con data del 26.11.2003, una comunicazione
al diretto interessato che la richiesta di prestazioni, intesa all'ottenimento
di una rendita AI sarebbe respinta. Contro questa decisione il Signor RI 1 fa
opposizione (15.12.2003).
Nel mese di dicembre vi era la disponibilità, da parte della __________
di __________ di un ricollocamento professionale all'interno dell'__________,
precisato in data 15.01.2004 nell'offerta di un posto di lavoro, per occuparsi
delle piste ciclabili, proposta che per il
Signor RI 1 non é accettabile, in
quanto la considera un "lavoro da apprendista da terzo anno".
Nel frattempo vi sono anche
stati degli incontri tra il diretto interessato, lo __________ e il sindacato,
durante i quali si proponeva al peritando di valutare la possibilità di rientro
al suo vecchio posto di lavoro, senza più avere i vecchi superiori. Sembra che
questa proposta sia pure stata rifiutata dal Signor RI 1, in quanto egli teme
che quello che ha subito potesse continuare come prima.
Ho personalmente avuto un lungo
colloquio telefonico con il diretto interessato in data 03.03.2004. Francamente
il Signor RI 1 continua ad essere in una situazione insostenibile; non riceve
più soldi da parte dello __________, il quale non è riuscito a proporre una
situazione di lavoro accettabile da parte del peritando. Egli vuole procedere
per vie legali e per questo ha assunto, ultimamente, un avvocato contro lo __________,
reclamando delle indennità.
Ho altresì avuto un lungo
colloquio telefonico con il sindacalista __________ di __________ e provo ora,
considerando tutte queste premesse, ad entrare nel merito della sua richiesta.
È vero che le mie valutazioni mi
hanno portato a concludere che il Signor RI 1 è vittima di un caso di mobbing/bossing
e che per tale ragione è improponibile che il medesimo ricominci a lavorare
occupando il precedente posto di lavoro. Devo ammettere che nel frattempo sono
stato in parte sconfermato dagli avvenimenti, in quanto si è, come sopra
accennato, discussa tale possibilità, però rifiutata dal peritando in quanto ha
troppa paura - comprensibile - di continuare ad essere una vittima di mobbing/bossing.
Continuo a pensare che il Signor RI 1 sia da ritenersi completamente inabile
nel suo vecchio posto di lavoro.
Mi viene detto che nel prosieguo
del mio rapporto evidenzio altresì la necessità di reinserire al più presto
possibile l'assicurato nel ciclo produttivo, al fine di evitare che l'attuale
sofferenza possa cronicizzarsi, trasformandosi in vera e propria malattia. Al
proposito va detto che, in riferimento delle conseguenze sulla capacità di
integrazione, affermo che questa è possibile (pagina 16). Preciso anche che,
"quello che manca finora è una valida proposta da parte dello __________
di reintegrare il Signor RI 1 in un altro processo lavorativo, dove non abbia a
che fare con le persone impiegate nel suo ultimo posto di lavoro e dove non
debba nemmeno condividere luoghi comuni". Preciso inoltre che le premesse
lavorative del peritando sarebbero più che sufficienti a mantenere una capacità
lavorativa, qualora si trovasse un lavoro adatto a lui. Continuo (pagina
16) affermando che se ciò non fosse possibile temo che i disturbi psichici
conseguenti al mobbing/bossing saranno tali che egli non potrà più trovare, con
le sue forze e l'attuale sua patologia, qualsiasi altro posto di lavoro.
Il senso di questo passaggio è
che l'unica possibilità che, al momento della perizia - e anche attualmente -,
vedevo come reintegrazione, fosse quella di un altro posto di lavoro
all'interno dello __________. Se al punto 2.1 (pagina 16) affermo che in modo
teorico si potrebbe magari aiutare il peritando con una psicoterapia di
sostegno, ma comunque non per reintegrarlo nel vecchio posto di lavoro, collego
questo ad una psicoterapia che in realtà il peritando, per quanto ne sappia io,
non segue; egli afferma in uno dei suoi scritti che il miglior psicoterapeuta è
la persona stessa.
Affermo poi che provvedimenti
medici sarebbero solo ragionevoli per l'integrazione in un altro posto di
lavoro. Con questo vorrei dire - ed uso il condizionale - che una eventuale
psicoterapia dovrebbe, qualora non fosse possibile "un riciclo nello __________
", vertere ad aiutare il peritando a riconquistare una capacità lavorativa
per un altro impiego, cosa che ritengo però poco probabile. Affermo (pagina 18)
che sarebbe più che probabile e comprensibile che la patologia psichica,
indotta dal mobbing/bossing, assuma un decorso più che sfavorevole, cronico e
senza via d'uscita (... qualora non si trovasse una soluzione all'interno dello
__________).
Rimane la domanda fino a che
punto si possa, sempre considerando le premesse da me esposte nella perizia -
ossia che il concetto di mobbing/bossing non è un tipico concetto psichiatrico
-, pretendere dal Signor RI 1 che egli si sottoponga ad una psicoterapia,
considerando che egli stesso non si ritiene ammalato nel vero senso della
parola, bensì vittima del mobbing/bossing.
Per meglio capire quanto ho
scritto bisognerebbe rileggere le mie premesse, soprattutto anche dove scrivo
che un intervento tempestivo sarebbe più che auspicabile, ma magari non più possibile.
Per chiarire meglio il tutto, ci
tengo ancora a ribadire che a pagina 15 certifico comunque (e confermo adesso)
l'incapacità lavorativa, precedentemente certificata dal Dr. med. __________ e
che non c'è nessuno sviluppo della limitazione della capacità di lavoro (punto
2.
). In altri termini confermo dunque che il peritando presenta un'incapacità
lavorativa che inizia nel mese di marzo del 2002 e che persiste almeno fino
alla data della perizia e oggi posso affermare - in base ai colloqui intercorsi
con il peritando - che perdura fino in questi giorni. Dipenderà molto da quanto
il peritando "otterrà" dallo __________ la valutazione della sua
futura capacità lavorativa. Altrimenti detto, il peritando continua ad essere
incapace di svolgere qualsiasi lavoro fino in questi giorni, in modo
ininterrotto dal mese di marzo del 2002. La prognosi, come già accennato nella
perizia, peggiora con il passare del tempo. Il peritando stesso ha un'enorme
ambivalenza nei confronti delle proposte che gli vengono fatte dallo __________;
il lavoro sulle piste ciclabili è stato rifiutato in quanto ritiene questo
impiego non confacente alle sue capacità lavorativa e inoltre in quanto vi sarebbero
anche problemi all'interno di quella nuova équipe, nella quale dovrebbe
lavorare. Il progetto di reintegrazione nel suo vecchio posto di lavoro penso
che debba essere considerato fallito ... e la cosa non mi sorprende.
Fino a che punto il peritando
potrà un giorno riconquistare una capacità lavorativa, dipende in altri termini
molta dal decorso della sua malattia, che è conseguenza del mobbing/bossing e
che si manifesta con stress psicobiologici, ansia, depressione e altri
disturbi, come descritto nella mia perizia.
Ora cerco di rispondere alle sue
domande.
1.
Per quale motivo a pagina 17 della sua
perizia afferma che una psicoterapia di sostegno potrebbe ristabilire una
capacità normale?
Innanzitutto
parlo di un'eventuale psicoterapia (che in realtà non è stata
intrapresa) combinata con una reintegrazione in un altro posto di lavoro che
potrebbe, in modo teorico, ristabilire una capacità lavorativa normale, ma
personalmente ritengo che questa sarà difficilmente ottenibile se non
attraverso le misure di reintegrazione sopra descritte, vale a dire una
reintegrazione attraverso lo __________, come accennato nella perizia.
Ribadisco ancora che l'attuale vissuto del peritando al proposito di una
terapia è tale che lui non si sente pronto ad intraprendere una psicoterapia
per i motivi che ho sopra esposto. Ribadisco ancora che ritengo comunque questa
strada difficilmente attuabile, come del resto ha dimostrato il decorso.
2.
Perché, sempre a pagina 17, afferma che
l'assicurato non è attualmente in grado di svolgere altre attività?
Perché
la sua patologia attuale è troppo forte per poter vedere una via d'uscita,
essendo - tuttora - portatore di una sintomatologia ansiosa e depressiva con
vero e proprio carattere di malattia, e ciò in modo ininterrotto dal mese di
marzo del 2002.
Mi rendo conto della complessità
e della difficoltà del caso e come psichiatra e perito posso ribadire che vi è
una incapacità lavorativa totale e persistente dal mese di marzo del 2002.
Credo che l'attuale situazione
sia tale da non permettere di trovare una via d'uscita attraverso lo __________,
forse perché lo __________ non ha fatto delle proposte interessanti o perché il
peritando è ambivalente verso qualsiasi altra proposta. Attualmente egli non ha
la forza, a causa dei sintomi descritti, per affrontare un altro lavoro. Un
discorso in tal senso è molto prematuro da fare e quindi propongo di metterlo
al beneficio di una rendita Al, che spero sia limitata nel tempo, sempre
sperando che si riesca a trovare una soluzione accettabile per il Signor RI 1
da parte dello __________ o che egli trovi la forza di recarsi in una
psicoterapia e di rifarsi dopo aver superato i suoi attuali problemi psichici
provenienti dal mobbing/bossing." (Doc. AI 43)
In data 30 giugno 2005 il
TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:
"
premesso che l’assicurato ha rifiutato di
sottoporsi ad una perizia giudiziaria, il TCA ha deciso di porle delle domande
al fine di chiarire alcuni punti della sua perizia del 24 ottobre 2003 e del
complemento del 5 marzo 2004.
Nel referto peritale e nel suo relativo
complemento constatiamo che lei ha usato per la diagnosi, secondo una
classificazione ICD 10, le cifre Z (ICD 10 Z 60.5) e F (ICD 10 F 41.2). In
merito a ciò ed ad altri argomenti, è pregato nel termine di 10 giorni
di rispondere alle seguenti domande.
1) Voglia
indicarci che differenza c'è tra la classificazione sotto la lettera Z e quella
sotto la lettera F.
2) Se la classificazione ICD 10 sotto la
lettera F 41.2 nel caso
concreto assume valore invalidante.
3) Se è corretto concludere dalla sua perizia e
dal relativo
complemento che
sussiste un'incapacità al lavoro dell'assicurato in ogni professione.
4) Lei afferma in sostanza che il signor RI 1
non è ancora portatore
di patologie
psichiatriche tali da ritenerlo invalido, ma che se non si trovasse una
soluzione concordata con lo __________, queste assumerebbero “carattere di
malattia cronificata”. Questo significa che al momento ci sono disturbi
reattivi al presunto mobbing/bossing ma che questi si tramuterebbero in vera e
propria malattia psichiatrica solo se l’assicurato non venisse integrato in un
altro settore dello __________?
5) Riallacciandoci alle domande numero 3 e 4,
nonostante il suo
complemento peritale
del 5 marzo 2004 non è ancora chiaro se l’assicurato è abile o meno al lavoro
in qualsiasi professione che non sia all’interno dello “__________” (quindi nel
privato) o in altri settori/uffici statali (non si spiegherebbe comunque come
mai l’assicurato ha rifiutato due soluzioni, come dice lei, “bonarie”,
la prima nel settore delle piste ciclabili e la seconda nel suo stesso settore
ma con nuovi superiori).
Da quello che sembra
di capire l’assicurato accetterebbe solo una soluzione che gli venga proposta
dallo “__________” (nella perizia si parla, come detto, di “soluzione
bonaria”). Ora, come spiega che all’interno dello __________ (ma in un
altro ufficio), l’assicurato sarebbe collocabile mentre nel privato no (tenga
presente che l’assicurato ha già rifiutato due proposte)?
In altre parole
sembra che l’assicurato pretenda che sia solo ed esclusivamente lo __________
che deve porre rimedio alla situazione da lei descritta." (doc. XXXI)
In data 8
luglio 2005 il dr. __________ ha risposto come segue:
" 1)
voglia indicarci che differenza c'è tra la classificazione sotto
la lettera Z e quella sotto la lettera F.
Nell'ICD
(Classificazione Internazionale delle Malattie), il capitolo F si occupa delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali, mentre il capitolo Z
descrive fattori influenzanti lo stato di salute ed il contatto con i servizi
sanitari, nell'ambito di "altre condizioni riportate nell'ICD-10, spesso
associate con le sindromi ed i disturbi psichici e comportamentali".
2) Se la classificazione ICD-10 sotto la lettera F41.2 nel caso
concreto assume valore invalidante.
La mia diagnosi,
posta nella perizia del 24.10.2003, era: "bersaglio di percepite
discriminazioni e persecuzioni (mobbing e, probabilmente, anche bossing), con
conseguente sintomatologia ansiosa e depressiva (ICD F 41.2)". Non so fino
a che punto questa diagnosi sia oggi ancora valida, in quanto risale al mese di
ottobre del 2003, ed al proposito vorrei rimandare alle osservazioni della
pagina 18 della mia perizia, in cui si scrive che vi è il pericolo di un
decorso più che sfavorevole, cronico e senza via d'uscita.
In base a tutto
quanto successo nel frattempo, penso che la diagnosi andrebbe, con ogni
probabilità, revisionata, ma credo pure che assuma, vista la situazione
attuale, valore invalidante, in quanto cronicizzatasi (ma non posso, senza aver
visto il peritando, valutare la situazione attuale).
3) Se è corretto concludere dalla sua
perizia e dal relativo
complemento che
sussiste un'incapacità al lavoro dell'assicurato in ogni professione.
Sì, è corretto
(vedasi anche punto 2) e rimando, innanzitutto, al punto 2 del complemento
citato, pagina 4.
4) Lei afferma in sostanza che il signor RI 1 non è ancora
portatore di patologie psichiatriche tali da ritenerlo invalido, ma che se non
si trovasse una soluzione concordata con lo __________, queste assumerebbero
"carattere di malattia cronicizzata".
Questo significa
che al momento ci sono disturbi reattivi al presunto mobbing/bossing ma che
questi si tramuterebbero in vera e propria malattia psichiatrica solo se
l'assicurato non venisse integrato in un altro settore dello __________?
La risposta è
affermativa e la spiegazione scientifica di questo fatto è che si sa,
oggigiorno, che un prolungato stress di una certa entità, come indubbiamente il
peritando ha subito, porta dapprima, a livello delle cellule cerebrali, ad una
diminuzione della plasticità delle cellule, che poi può sfociare in una così
detta neurotossicità, che può portare (e spesso e volentieri porta) ad una
depressione. Al proposito rimando alle mie valutazioni della perizia del mese
di ottobre del 2003.
5) Riallacciandoci
alle domande numero 3 e 4, nonostante il suo
complemento
peritale del 5 marzo 2004 non è ancora chiaro se l’assicurato è abile o meno al
lavoro in qualsiasi professione che non sia all’interno dello “__________”
(quindi nel privato) o in altri settori/uffici statali (non si spiegherebbe
comunque come mai l’assicurato ha rifiutato due soluzioni, come dice lei, “bonarie”,
la prima nel settore delle piste ciclabili e la seconda nel suo stesso settore
ma con nuovi superiori).
Da quello che
sembra di capire l’assicurato accetterebbe solo una soluzione che gli venga
proposta dallo “__________” (nella perizia si parla, come detto, di “soluzione
bonaria”). Ora, come spiega che all’interno dello __________ (ma in un
altro ufficio), l’assicurato sarebbe collocabile mentre nel privato no (tenga
presente che l’assicurato ha già rifiutato due proposte)?
In altre parole
sembra che l’assicurato pretenda che sia solo ed esclusivamente lo __________
che deve porre rimedio alla situazione da lei descritta.
In sostanza il
peritando pretendeva (e probabilmente pretende anche ora), che le ingiustizie
fatte finora vengano corrette. Chi avrebbe potuto correggere le cose sarebbe
stato lo __________, ed il motivo per cui il peritando ha rifiutato almeno la
prima proposta si può leggere nel mio complemento (riteneva che si trattasse di
un lavoro per un apprendista del terzo anno).
Per quel che
concerne un potenziale lavoro nel privato, sarà difficile che egli possa
trovare un posto di lavoro, considerando la sua età (ed il tempo trascorso da
quando non lavora più). Mi rendo conto che, dal punto di vista assicurativo,
questo argomento sembra nullo, ma sappiamo tutti che, dal punto di vista
pratico sociale, ha il suo valore e, in una situazione cronicizzata, come
preannunciato e sospettato nella mia perizia, e con le attuali premesse, dal
punto di vista pratico sociale è impossibile che il peritando trovi ancora un
posto sul così detto "mercato libero". È anche vero che, con il
passare del tempo e con le lungaggini burocratiche, il peritando sembra essere
diventato sempre più rivendicativo." (doc. XXXII)
2.6
Nella presente
fattispecie, questo Tribunale ha ordinato l'allestimento di una nuova perizia psichiatrica
ad opera del dr. __________ (doc. IX).
L’assicurato,
come visto (cfr. consid. 1.13), si è rifiutato di essere nuovamente esaminato.
Il TCA deciderà
dunque esaminando materialmente la fondatezza della decisione su opposizione
impugnata sulla base delle risultanze mediche acquisite agli atti, tra cui anche
le delucidazioni chieste pendente lite al dr. __________ in data 30 giugno
2005.
A tale
riguardo si ricorda che il TFA in una sentenza del 6 maggio 2004 nella causa
S., I 90/04, ha precisato:
" (…)
4.
Le
recourant soutient qu'en tout état de cause, le premier juge aurait dû passer
outre et ordonner tout de même une expertise. Ce n'est qu'en cas de nouveau
refus que le juge aurait pu statuer en l'état, après mise en demeure et
avertissement des conséquences.
Une
telle procédure de sommation - prévue à l'art. 43 LPGA en ce qui concerne
l'instruction de la demande (cf. arrêts D. du 24 juin 2003 [I 700/02] et D. du
14.
janvier 2003 [K 123/01] - ne peut pas être déduite des dispositions de
l'art. 61 LPGA, applicable à la procédure de recours devant l'autorité cantonale, ni d'un
principe général. En fait, en présence d'un refus de collaborer, le juge est
fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du
dossier (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich
2003, note 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner
la décision attaquée sous l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et
s'abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l'angle des faits
médicaux retenus par l'assureur (arrêt A. du 16 novembre 2001 [U 77/01]; voir
aussi RCC 1985 p. 322).
5.
5.1
En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à un examen matériel de la
décision attaquée. Il a certes rappelé les principes applicables à l'évaluation
de l'invalidité, mais il n'a nullement confronté ces principes à la situation
du cas concret. Il a confirmé le taux d'invalidité de 50 pour cent retenu par
l'administration au seul motif que l'assuré avait refusé de prêter son concours
à l'instruction du cas, attitude que le juge a qualifiée «d'inadmissible» et
dont il a estimé qu'elle méritait d'être «sanctionnée par l'achèvement immédiat
de l'instruction de la cause».
5.2
On l'a vu, cette manière de procéder n'est pas conforme au droit. Dès lors que
le premier juge n'a pas statué en l'état de dossier, il convient de lui
renvoyer la cause pour qu'il se prononce sous l'angle matériel, à tout le moins
sur la base des éléments de preuves dont il dispose.
Il
n'est cependant contesté ni par le premier juge ni par l'office intimé
qu'une
expertise médicale est nécessaire dans le cas présent. En procédure fédérale,
le recourant, sur le vu de ses conclusions, paraît maintenant disposé à se
soumettre à cette mesure d'instruction. Il ne saurait être déchu de son droit à
la mise en oeuvre d'une expertise en raison de son précédent refus. Ce refus -
que rien ne justifiait a priori - a en revanche une incidence, dans des
situations de ce genre, sur le droit aux dépens pour la procédure fédérale
(arrêt non publié N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2).
Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner l'expertise envisagée. Si
le recourant devait à nouveau - sans motif valable - s'y opposer, l'autorité
statuera sur la base du dossier (..)” (sottolineature del redattore)
2.7
Nel referto del
24.
ottobre 2003 il perito, sulla base di tre consultazioni (e numerose telefonate
con il ricorrente anche dopo la perizia, cfr. doc. AI 43), dall'esame degli
atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici
(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della
terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle costatazioni obiettive
(status psichiatrico), sulla scorta di una valutazione anche dal profilo
prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da disturbi riferibili ad
una sintomatologia ansiosa e depressiva ("che riceve carattere di malattia
con prognosi riservata", cfr. consid. 2.5) presenta, dal punto di vista
psichiatrico, una totale incapacità lavorativa nella sua precedente professione
e nelle altre attività. Il perito intravvede unicamente la possibilità teorica per
l’assicurato di essere reintegrato presso altri uffici statali, a condizione di
non avere "a che fare con le persone impiegate nel suo ultimo posto di
lavoro e dove non debba almeno condividere luoghi comuni" ed, inoltre, con
una psicoterapia di sostegno (cfr. consid. 2.5).
Il TCA
constata innanzitutto che il dottor __________ ha fornito una diagnosi secondo
una precisa classificazione (doc. AI 14, pag. 10). In particolare egli ha
diagnosticato una sintomatologia ansiosa e depressiva (ICD 10 F 41.2) (doc.
AI 14, pag. 10).
In tale
contesto va ricordato, come peraltro precisato pure dal perito rispondendo al
TCA (cfr. consid. 2.5), che nell'ambito della Classificazione internazionale
delle malattie e dei problemi relativi alla salute, decima revisione, del 1992
(ICD-10) il capitolo V enumera sotto la lettera F le sindromi e i disturbi
psichici e comportamentali.
Nel
Capitolo XXI sotto la lettera Z (in particolare il numero Z 60-5 -
"Bersaglio di percepita discriminazione e persecuzione - utilizzato nel
presente caso dal perito) vengono elencati i fattori influenzanti lo stato di
salute e il contatto con i servizi sanitari.
Rilevante,
nella presente fattispecie, è comunque la diagnosi posta sotto la lettera F,
cioè secondo la classificazione abitualmente richiesta dal TFA in presenza di
un danno alla salute psichica allorché viene applicata l'ICD-10 (cfr. DTF 124 V
212; STFA del 26 luglio 2005 nella causa F. I 440/04 e I 610/04).
Il dr. __________
ha pure espresso una valutazione sulla prognosi valutando l'esigibilità di
un'eventuale ripresa lavorativa, tenendo conto di una serie di criteri
(carattere premorboso, perdita d'integrazione sociale, affezione psichica,
ecc.) che lo hanno portato ad esprimere una prognosi sfavorevole (doc. AI 14,
pag. 14 e segg.; v. anche complemento peritale del 5 marzo 2004, cfr. doc. AI
43).
Nel
citato complemento peritale lo specialista in psichiatria ha sottolineato che
la sintomatologia ansiosa e depressiva di cui soffre l'assicurato dal marzo
2002.
gli impedisce l'esercizio di ogni attività nella sua e in altre
professioni ("il peritando continua ad essere incapace di svolgere
qualsiasi lavoro fino in questi giorni, in modo ininterrotto dal mese di marzo
2002.
La prognosi, come già accennato nella perizia, peggiora con il passare
del tempo").
A
proposito delle possibilità reintegrative il dottor __________ si è così
espresso:
"
(…)
Innanzitutto parlo di un'eventuale
psicoterapia (che in realtà non è stata intrapresa) combinata con una
reintegrazione in un altro posto di lavoro che potrebbe, in modo teorico,
ristabilire una capacità lavorativa normale, ma personalmente ritengo che
questa sarà difficilmente ottenibile se non attraverso le misure di
reintegrazione sopra descritte, vale a dire una reintegrazione attraverso
lo __________, come accennato nella perizia. Ribadisco ancora che l'attuale
vissuto del peritando al proposito di una terapia è tale che lui non si sente
pronto ad intraprendere una psicoterapia per i motivi che ho sopra esposto.
Ribadisco ancora che ritengo comunque questa strada difficilmente attuabile,
come del resto ha dimostrato il decorso (…)." (cfr. consid. 2.5)
Il
perito ha poi concluso sottolineando in particolare che:
" (…)
Mi rendo conto della complessità e della
difficoltà del caso e come psichiatra e perito posso ribadire che vi è una
incapacità lavorativa totale e persistente dal mese di marzo 2002.
Credo che l'attuale situazione sia tale da non
permettere di trovare una via d'uscita attraverso lo __________, forse perché
lo __________ non ha fatto delle proposte interessanti o perché il peritando è
ambivalente verso qualsiasi altra proposta. Attualmente egli non ha la forza, a
causa dei sintomi descritti, per affrontare un altro lavoro. Un discorso in tal
senso è molto prematuro da fare e quindi propongo di metterlo al beneficio di
una rendita Al, che spero sia limitata nel tempo, sempre sperando che si riesca
a trovare una soluzione accettabile per il Signor RI 1 da parte dello __________
o che egli trovi la forza di recarsi in una psicoterapia e di rifarsi dopo aver
superato i suoi attuali problemi psichici provenienti dal mobbing/bossing."
(cfr. consid. 2.5)
Nell’ambito
del successivo accertamento del TCA lo specialista psichiatra ha ricordato di
avere segnalato nella sua perizia il pericolo di un decorso più che
sfavorevole, cronico e senza via d'uscita e di ritenere che la situazione si è
effettivamente cronicizzata: (“la spiegazione scientifica di questo fatto è
che si sa, oggigiorno, che un prolungato stress di una certa entità, come
indubbiamente il peritando ha subito, porta dapprima, a livello delle cellule
cerebrali, ad una diminuzione della plasticità delle cellule, che poi può
sfociare in una così detta neurotossicità, che può portare (e spesso e
volentieri porta) ad una depressione”; cfr. consid. 2.5).
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata
(fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.;
DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa
R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12
aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J.,
I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C.,
pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b;
DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20
aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101;
STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA
17.
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw.,
non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974.
pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nella
presente fattispecie le risposte date dal dottor __________ al TCA nel luglio
del 2005 oltre all'ulteriore documentazione contenuta nell'incarto (cfr. in
particolare Doc. Q - Doc. S; Doc. XXIV; Doc. XXV; Doc.
XXVII1 - Doc. XXVII5; Doc. XXX1 - Doc. XXX3 e Doc.
XXIV) devono essere prese in considerazione in quanto utili a determinare la
reale situazione esistente al momento in cui è stata emessa la decisione su
opposizione impugnata (datata 23 marzo 2004).
Alla luce
di tutta la documentazione contenuta nell'incarto questo Tribunale ritiene che non
vi siano ragioni valide per scostarsi dalle conclusioni del perito dottor __________
(a proposito della forza probante di una perizia fatta allestire
dall'amministrazione, cfr. consid. 2.4) secondo cui le vicissitudini sul posto
di lavoro, che hanno preso avvio nel 1999 (cfr. consid. 1.4 e Doc. D) hanno
provocato nell'assicurato l'insorgere, a partire dal marzo 2002, di una
sindrome ansioso depressiva che lo rende totalmente inabile al lavoro in ogni attività.
Questo
caso si distingue in particolare da un altro recentemente giudicato da questo
Tribunale nel quale un assicurato aveva sviluppato uno scompenso ansioso
depressivo reattivo principalmente dovuto alle innovazioni introdotte sul posto
di lavoro, che anche a detta dal perito, era migliorato dopo l'interruzione
dell'attività lavorativa (cfr. STCA del 2 giugno 2005 nella causa S., inc.
32.2004
). Generalmente le depressioni reattive non sono considerate
affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e
scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione
(DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata
del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).
Nel caso
presente invece la sindrome ansioso depressiva sofferta dall'assicurato,
attestata dal dottor __________ nella perizia, nel complemento peritale e poi
pienamente ribadita rispondendo ai quesiti del TCA (cfr. consid. 2.5), oltre
che dal medico curante (anche il medico cantonale aggiunto che si è espresso
più di un anno dopo l'inizio dell'inabilità lavorativa ha peraltro ammesso
l'esistenza di una malattia), presenta invece un carattere duraturo (cfr. per una
diversa situazione la sentenza del TFA del 13 marzo 2003 parzialmente
riprodotta al consid. 2.3 e la sentenza del 2 maggio 2005 nella causa U., I
295/04 nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "il n'apparaît pas
que le tableau clinique comporte des éléments pertinents au plan psychiatrique tels
une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable") ciò che non è raro in caso di gravi e durevoli tensioni sul
posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale
federale del 15 luglio 2005 nella causa A., in materia di diritto del lavoro, nella
quale il Tribunale federale ha, tra l'altro, ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.______ et
l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire
d'invalidité à 50 % de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999,
pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes
mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").
La totale inabilità lavorativa dell'assicurato in ogni professione ha
avuto inizio il 1° marzo 2002. Egli ha pertanto diritto ad una rendita intera
senza che occorra procedere al confronto dei redditi (cfr. consid. 2.2).
Tenuto
conto dell’anno d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let. b LAI, all'assicurato
deve essere versata una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo
2003.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto e la decisione su opposizione impugnata è annullata.
§ RI
1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003.
.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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