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Decisione

32.2004.32

soppressione rendita ad assicurato esercitante, ad insaputa dell'amministrazione, un'attività lucrativa illecita, in casu rinvio degli atti all'ufficio AI per determinare il grado d'invalidità in un l

16 novembre 2004Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due imputati non erano in preda ad alcun errore.

RI 1 ha fatto quel che ha fatto sotto l’egida di tre società. Questa

diversificazione societaria non era frutto di una strategia commerciale ma è

stata voluta per parare alle conseguenze di un possibile paventato intervento

della polizia:

" Devo

dire che è stato il __________ a consigliare l'istituzione di diverse società

perché a suo dire sarebbe stato più facile continuare l'attività effettiva se

vi fossero stati eventuali interventi di polizia di cui a quel momento vi erano

notizie nella cronaca per quanto riguarda la chiusura di negozi di canapai. In pratica

lui diceva che se la polizia avesse chiuso una, l'altra avrebbe potuto

continuare ad operare.

…omissis…

Per quanto concerne la società __________ SA devo dire che per un certo

periodo __________ ha voluto fare in modo che la piantagione del 3. piano fosse

intestata a questa società mentre quella del 2. piano ad __________ SA. Con

questo sistema lui riteneva che, in caso di intervento mirato da parte delle

autorità su una di queste società, l’altra avrebbe comunque potuto continuare

la sua attività. In pratica __________ diceva che se le autorità avessero

chiuso __________ SA, la piantagione __________ SA avrebbe potuto continuare

visto che si trattava di un’azienda diversa.” (RI 1 20.3.2003)

Una persona che crede di essere autorizzata a fare

quel che fa - un imprenditore qualunque che avvia un'attività onesta (così il

suo difensore ha definito RI 1) - non applica strategie per mettersi al riparo

da un possibile intervento della polizia.

Una persona che distribuisce la sua attività - che è sostanzialmente una sola -

sotto il cappello di persone giuridiche diverse per poter continuare ad operare

con le società che dovessero sfuggire ad un'operazione della polizia sa

perfettamente di non essere autorizzato a fare quel che fa. Sa perfettamente

che quel che fa è illegale perché solo in un’attività illegale c’è il rischio

di chiusura a seguito di un intervento della magistratura o della polizia.

Del resto, ulteriore indizio rivelatore della piena coscienza di RI 1 di stare

avviando e poi esercitando un’attività illegale è il fatto che egli ha chiesto

i fondi necessari all'avvio di tale attività ad un "personaggio

pericoloso” esponendosi al rischio di doverlo associare all’attività o di

doverlo ripagare – così come è poi avvenuto – con interessi esorbitanti. Se fosse

stato convinto del suo buon diritto, RI 1 avrebbe chiesto i necessari

finanziamenti ad istituti di credito la cui frequentazione è certamente meno

pericolosa e meno onerosa.

A questi elementi si aggiunge, poi, quello altrettanto fortemente indiziante

dell’altissima percentuale di “incassi al nero”. In pratica, erano

contabilizzati quasi soltanto le vendite relative alla “mercanzia lecita”.

Tutto il resto, sfuggiva a qualsiasi contabilità che, se veritiera, sarebbe

stato un indizio importante per gli inquirenti che avessero dovuto effettuare

dei controlli”. (Sentenza penale pag. 33).

La Corte

ha pertanto concluso:….

"

Dunque, la Corte deve concludere che non v’è

stato alcun errore sui fatti. Non soltanto perché non c'erano elementi da cui

gli RI 1 potessero effettivamente trarre la convinzione di essere autorizzati a

commerciare canapa stupefacente. Ma soprattutto perché i due RI 1 non avevano

quella convinzione: essi sapevano perfettamente di non essere autorizzati nè a

vendere né a coltivare canapa stupefacente. “(Sentenza penale pag. 38).

Né giova all’assicurato

evidenziare che la difesa penale “non ne abbia sostenuto (forse per motivi

tattici) il vizio di mente e la conseguente scemata responsabilità” (XVII),

in quanto, come visto, il procedimento penale ha dimostrato il contrario.

Neppure si può condividere quanto evidenziato dal dr. __________ nella citata

nota del 3 aprile 2003, ossia che il business della canapa è la conferma della

caratteropatia di cui l’assicurato (doc. AI 63), quasi a voler “giustificare”

dal punto di medico l’attività illegale svolta.

In simili circostanze, dunque,

questa Corte ritiene non necessario allestire la chiesta perizia psichiatrica,

ancorché avvallata dall’amministrazione nelle osservazioni 19 ottobre 2004

(XXIV), poiché, come detto, i fatti hanno dimostrato che l’assicurato dispone

di una residua capacità in attività commerciali/imprenditoriali.

Al proposito va fatto ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l’istruttoria da effettuare, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Considerandi

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Pertanto, visto quanto detto sin qui, è da ritenere dimostrato che, con il

grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b), successivamente alla precedente decisione di

erogazione di una rendita, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, ha

svolto un’attività lucrativa percependo sino al marzo 2003 dei redditi

manifestamente superiori a quello che avrebbe potuto conseguire svolgendo la

sua professione di operario/manovale.

A tal riguardo dal dispositivo della citata sentenza delle Assise criminali si evince

che la cifra d’affari complessiva ammontava a circa 4 milioni di franchi con un

guadagno di almeno fr. 300'000 (doc. VI pag. 50).

Questa circostanza giustifica, in via di revisione, la soppressione della

rendita.

Per quel che concerne gli effetti della stessa, l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la soppressione della rendita è messa

“in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare impostogli ragionevolmente dall’art. articolo 77”.

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il

suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione

devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per

la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande

invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza

determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle

condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato. Tale obbligo

d’informare è del resto riportato sul retro delle decisioni di erogazione delle

prestazioni AI.

Non avendo

l’assicurato notificato all’amministrazione la modifica delle proprie

condizioni economiche – tra l’altro nel questionario per la revisione della

rendita 12 settembre 2002 egli ha volutamente omesso di indicare, al punto no

2, l’attività lucrativa svolta (doc. AI 54) -, violando così l’obbligo di

informazione ex art. 77 OAI, a giusta ragione la Cassa

ha soppresso la rendita a partire dal mese di agosto 2001, mese in cui ha

iniziato l’attività di commercio di canapa.

2.10

Considerato

che sino al marzo 2003 deve essere riconosciuta l’assenza d’incapacità al

guadagno, l’incarto difetta tuttavia di qualsivoglia indagine atta a

confermare, sul piano economico, l’ipotizzata assenza d’invalidità pensionabile

anche dopo la succitata data.

In particolare l’amministrazione ha omesso di stabilire a quanto ammonterebbe

il reddito che l’assicurato potrebbe percepire - stante le dimostrate capacità

professionali, anche dopo la cessazione dell’attività illegale, a seguito

dell’arresto, avvenuto nel mese di marzo 2003 - in attività imprenditoriali

commerciali (lecite) analoghe, come d’altronde ipotizzato nel corso

dell’istruttoria amministrativa da parte del giurista dell’AI (cfr. nota 9

gennaio 2004, doc. AI 86).

Ne consegue

che gli atti sono ritrasmessi all’Ufficio AI per tale accertamento economico;

dopo di che esso dovrà statuire in merito all’eventuale rendita d’invalidità, e

ciò in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, considerando

e aggiornando, in tale contesto, l’ammontare del salario ipotetico che il

ricorrente avrebbe percepito senza il danno alla salute, per il quale - è

doveroso sottolineare - gli ultimi dati risalgono agli anni 1989/1990 (cfr.

attestati del datore di lavoro per conto dell’assicurazione contro la

disoccupazione sub doc. AI 11).

Visto quanto procede, in parziale accoglimento del ricorso, la decisione

contestata è confermata riguardo alla

soppressione della rendita intera dal mese di agosto 2001 al marzo 2003, per il

resto deve essere annullata.

2.11

Con il

proprio ricorso l’assicurato ha chiesto di essere sentito (XI).

ll TCA rileva innanzitutto che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene

necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per

l’esito della vertenza, facendo presente che tale di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.

(valutazione anticipata delle prove: cfr fra le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.12

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. DTF

124.

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02 e STFA del 18 agosto

1999.

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 20 aprile 2004 è confermata riguardo alla

soppressione della rendita per il periodo agosto 2001 –

marzo

2003, per il resto è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda

conformemente

al consid. 2.10.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva d’oggetto l’istanza 10 maggio 2004 tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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