32.2004.35
incapacità lavorativa per motivi fisici. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura professionale
30 settembre 2004Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.35
Data decisione, Autorità:
30.09.2004, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura professionale
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.35
ZA/fe
Lugano
30 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 aprile 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell'agosto
2001, RI 1, nato nel 1944, impiegato alle __________, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da sindrome
lombovertebrale cronica (doc. AI 1, 7, 15).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel
gennaio 2003 (doc. AI 15), per decisione 11 luglio 2003 l’Ufficio assicurazione
invalidità ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera dal 1° febbraio
2001 al 31 ottobre 2001 ed un quarto di rendita dal 1° novembre 2001 (doc. AI
18, 30, 29).
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato
l'assegnazione di una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2001, con
decisione su opposizione 5 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
6. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente
contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla
quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere l'ultima occupazione, così come
altre attività leggere in misura del 60%.
Orbene , come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a
mezzo esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta
che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base
di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione medica espressa dal dottor __________ non
offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme a i giudizi
sovresposti.
Si rileva inoltre che l'assicurato, nella sua opposizione, non
indica fattori invalidanti che non siano già stati adeguatamente valutati e
considerati.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita
pertanto conferma." (doc. AI 39)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha
ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
5. Dall'esame
dell'incarto emerge che l'assicurato è stato sottoposto a numerose visite
mediche, esami specialistici e trattamenti specifici.
5.1. Il
dott. __________, medico fiduciario della __________, dopo un approfondito
esame del paziente, giunge a questa conclusione:
"
Giudico al momento attuale il signor __________ al 100% inabile nel suo impiego
di fattorino portalettere. Dubito che un'intensificazione della fisioterapia
porti a un miglioramento tale da permettergli la ripresa del lavoro. Dubito
anche che una riduzione del tempo lavorativo possa influire significativamente
sulla prognosi occupazionale.
Ho
discusso col dott. __________ l'opportunità di un consulto neurochirurgico".
(Rapporto 1. dicembre 2000 pag. 3).
5.2. II
Primario di Neurochirurgia, dott. __________, dopo aver esaminato il paziente,
così conclude:
" Tenuto conto dell'intensità
dei disturbi, ma anche del sustrato sistemico alterato, pensiamo convenga in
primo luogo effettuare un ultimo tentativo con metodi conservativi, al meglio
nella forma di una cura stazionaria in un centro riconosciuto nel nostro
Cantone (ad esempio __________). Nel caso in cui questo trattamento non si
rivelasse efficace ed il problema risultasse invalidante, pensiamo valga la
pena di rivederlo nell'ambito del nostro gruppo interdisciplinare per il
problemi del rachide, per una decisione sul trattamento chirurgico"
(Lettera prof. __________
/Dr. __________ 21.3.2001).
5.3. A
seguito del trattamento presso la Clinica di __________ viene redatto un
rapporto il 16 agosto 2001, nel quale, oltre ad accertare gli inconvenienti
fisici (dolori, limitazioni funzionali e cinetiche domestiche e professionali),
si indica infine una capacità al lavoro del 100% " per lavori dove non
dovrà sollevare oggetti pesanti ..." e in cui " il paziente dovrà
svolgere lavori dove possa risparmiare i movimenti impegnativi per la
schiena".
(Relazione
16 agosto 2001 Clinica __________ a dott. __________).
5.4. II
dott. __________ del Servizio medico delle __________, dell'amministrazione
generale della Confederazione, della __________ e di __________ così tra
l'altro scrive il 17 settembre 2001 alla __________: "Aufgrund der medizinischen
Verlaufskontrolle muss Ihre pessimistiche Einschätzung vom 21.08.2001 bestätigt
werden. Eine Arbeitsaufnahme ist unwahrscheinlich und die
Voraussetzung für eine dauernde Arbeitsunfähigkeit gegeben".
5.5. II
dott. __________, medico curante, nel rapporto medico sottoposto all'AI il 20
agosto 2001, basandosi anche sui rapporti medici specialistici e di trattamento
conclude per un'inabilità totale al lavoro, tenuto conto del lavoro svolto
dall'assicurato.
5.6. II
dott. __________ incaricato dall'AI di effettuare la perizia sullo stato del
signor RI 1, rassegna il suo rapporto il 27 gennaio 2003. II referto si basa
sugli atti dell'incarto, su radiografie, su di una visita del paziente avvenuta
il 21 marzo 2002 e su dichiarazioni del paziente.
Dallo
stesso si rileva, tra l'altro, che il paziente:
- ha dolori a piegarsi e raddrizzarsi;
- riesce a stare in piedi al massimo 15 minuti;
- seduto può stare circa 30 minuti,
poi deve alzarsi e cambiare
posizione;
- prende 5 medicamenti diversi al giorno oltre a un paio
d'altri
prodotti farmaceutici.
E il rapporto così conclude:
" II paziente presenta dal punto
di vista reumatologico soprattutto una problematica cronica a livello della
colonna vertebrale. Nella zona lombare vi è una sindrome lombovertebrale con
componente spondilogena a sinistra su delle discopatie plurisegmentali
interessanti praticamente tutti i segmenti della colonna vertebrale con
osteocondrosi e spondilosi.
L'esame della RM eseguito nell'anno
2001 aveva dimostrato la presente di un bulging a livello del segmento L4/L5
senza segni d'irritazione o compressione radicolare. Anche clinicamente
attualmente nessun sospetto per una radicolopatia. L'esame clinico dimostra dei
dolori particolarmente accentuati all'estensione
della colonna lombare che potrebbero
essere in relazione con una spondilartrosi dei segmenti lombari inferiori.
Tenendo in considerazione questi aspetti
ritengo che da un punto di vista puramente reumatologico il paziente presenti
un'incapacità lavorativa massimale del 40% nell'attività lavorativa svolta
antecedentemente cioè quella di porta lettere. Si tratta di attività lavorativa
assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la
posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di
pesi considerevoli".
6. Dai rilievi testé esposti emerge che:
a - due medici della __________ (dott.
__________, dott. __________) accertano e concordano su di un'invalidità totale
dell'assicurato mettendo in relazione l'affezione alla salute con il lavoro
svolto e con le capacità in genere dell'assicurato;
b - questa posizione è confermata dal medico curante, dott.
__________;
c - i medici della Clinica __________ ipotizzano una
capacità
lavorativa del 100% riferita però ad attività improponibili al
signor
RI 1;
d - il dott. __________ ipotizza un 40%
di incapacità lavorativa (travalicando quelle che sono le sue competenze per i
motivi suesposti) basandosi su di un'ipotetica attività di portalettere
("assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare
la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di
pesi considerevoli").
Questo accertamento è tuttavia errato.
L'attività svolta dal signor RI 1
comporta segnatamente:
- scaricare sacchi postali e plichi di
giornali dal camion,
- consegna anche di pacchi,
- manipolazione del rimorchio del
ciclomotore,
- distribuzione della posta nelle
caselle
oltre agli altri abituali compiti di un portalettere.
Detti elementi emergono dai vari
rapporti medici e sono comunque verificabili. Si chiede a questo proposito,
l'audizione del signor __________, __________, __________, funzionario postale
di __________.
7. Da quanto sopra
esposto, risulta comprovata un'invalidità totale del signor RI 1, accertata e
confermata da tre medici, di cui due del datore di lavoro, e pertanto
attendibile e giustificata.
II referto del dott. __________ (anche
se reso posteriormente agli altri, fa comunque stato di una situazione
immutata), basandosi su affermazioni arbitrarie circa l'attività lavorativa,
giunge a una conclusione insostenibile e comunque in contrasto con quella dei
tre colleghi.
L'Ufficio Assicurazione Invalidità,
basandosi unicamente e acriticamente sul referto del dott. __________, commette un evidente errore.
Ritenuto che:
"Der Grad der
Arbeitsunfähigkeit wird unter Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit festgesetzt,
solange vom Versicherten vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, seine
restliche Arbeitsfähigkeit anderweitig einzusetzen " (DTF 115 V 133)
e considerato che:
"Zum Vergleich hat
eine Person mit den gleichen beruflichen und persönlichen Fähigkeiten zu
dienen, wie sie der Rentenerwerber aufweist. Für die hypothetischen Validen und
Invalideneinkommen ist massgebend, was diese Person auf dem ihr offenstehenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt zumutbarerweise verdienen könnte (STF 114 V cons.
4 pag. 315),
si deve concludere che l'assicurato, che
ha esercitato per tutta la sua vita professionale l'attività che ora, a causa
del suo stato di salute, gli è preclusa, si trova anche preclusa ogni altra
attività non solo in seno alla __________, ma pure in altri settori
dell'economia, ritenuta la sua formazione professionale e il pesante
condizionamento fisico.
Donde l'invalidità totale e il diritto
di percepire una rendita intera AI." (doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
"
(…)
Relativamente alla valutazione della capacità lavorativa
dell'assicurato espressa nella perizia reuamtologica 27 gennaio 2003 del Dr. __________
(doc. 15 inc. AI) si rileva quanto segue. La dottrina ha chiarito che, affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica;
inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique
VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire
da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto
modo di chiarire che relativamente al medico di fiducia, il giudice deve tenere
conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso
attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc).
4.
Nel caso concreto, la perizia 27 gennaio 2003 del Dr. __________,
valutata l'anamnesi familiare, personale remota e sociale dell'assicurato, i
dati soggettivi dell'assicurato (dettagliata anamensi attuale e affezione
attuale), le constatazioni obiettive (status reumatologico e i rilievi
radiografici) e posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, ha
stabilito un'incapacità lavorativa massima del 40% nella precedente attività lavorativa
di porta lettere, ritenute le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai
disturbi constatati. La perizia reumatologica, completa e motivata, ossequia i
parametri sviluppati dalla giurisprudenza e le può essere riconosciuta piena
forza probatoria.
La decisione impugnata ha quindi correttamente ritenuto le
risultanze peritali e meglio un'incapacità lavorativa del 40% relativamente
all'attività precedente e un pari grado di invalidità.
L'assicurato contesta che alla luce della perizia non si sono
considerati i pareri medici precedenti. A torto. In concreto la perizia del Dr.
__________ ha integrato i precedenti accertamenti e valutazioni mediche ed ha
valutato in modo completo e articolato lo stato di salute dell'assicurato.
5.
II ricorrente sostiene che il perito Dr. __________ non ha
considerato correttamente l'impegno fisico della sua professione precedente e
anche la necessità di alzare dei pesi. A torto. II perito ha rilevato che
l'attività, presentando la necessità di alternare la posizione eretta e seduta
è adeguata all'esigenza del danno alla salute e non richiede il trasporto di
pesi considerevoli, riconoscendo in considerazione degli impedimenti
dell'assicurato una riduzione del 40% della sua capacità lavorativa in tale
attività. Infatti con il rapporto di dimissione 16 agosto 2001 dalla Clinica __________
Fatti
i medici hanno attestato una capacità lavorativa del 100% in attività senza
sollevamento di oggetti pesanti. D'altra parte, considerando un'attività del
tutto adeguata e prendendo il reddito statistico medio in attività semplice e
ripetitiva in Ticino per gli uomini pari a fr. 51'750.-- nel 2001 e applicando
in via teorica una riduzione massima del 25% ne deriva un reddito annuo da
invalido di fr. 38'812.50. In rapporto al reddito senza invalidità di fr. 67'740.--
nel 2001 (doc. 4 inc. AI), si avrebbe una perdita della capacità di guadagno e
quindi un'invalidità del 42.7%. Con ciò risulta confermata la valutazione del
diritto ad un quarto di rendita.
6.
Il ricorrente sostiene di aver esercitato tutta la vita la
precedente professione che il suo stato di salute gli preclude cosi come gli
preclude ogni altra professione. L'affermazione è smentita dalla citata
valutazione medica peritale e dal fatto che la limitazione della capacità lavorativa
con la relativa perdita di guadagno e invalidità può essere riconosciuta nella
misura in cui è causata dal danno alla salute oggettivato dal profilo medico,
dal quale nel caso in esame risulta un'incapacità lavorativa del 40%
relativamente all'attività precedente.
7
In conclusione con il ricorso in oggetto l'assicurato non indica
elementi di valutazione nuovi che sono già stati adeguatamente valutati e
valgono quindi le motivazioni espresse nella decisione su opposizione. Le
censure sollevate dal ricorrente risultano infondate e la decisione impugnata
corretta." (doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
dopo il 1° novembre 2001.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les
mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s.
nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel
periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella
fattispecie, in data 1° dicembre 2000, il dr. __________, internista,
incaricato dal dr. __________ del servizio medico __________, ha certificato:
"
(…)
Diagnosi:
- Cardiopatia coronarica stabile
- Stato dopo 2 coronarografie con dilatazione
- Eco-stress (28.9.00) negativo per ischemia attuale
- Encefalopatia vascolare
- Stato dopo
attacco ischemico transitorio in territorio vertebrobasilare
- Omocisteinemia elevata
- Sindrome
lombo-radicolare con radicolopatia algica in territorio L4 a sx
- Ernia distale L4-L5 con prolasso
Commento alle diagnosi
Dal profilo cardiovascolare la
situazione ora sembra stabile. L'angina pectoris è sotto controllo e, se presa
dettagliatamente, l'anamnesi non rivela sicuro sospetto per angina pectoris di
nuovo manifesta. Un eco-stress eseguito nel settembre di quest'anno non mostra
chiari segni per un'ischemia sotto vasodilatazione. Dal punto di vista
vascolare sotto anticoagulazione non vi sono più stati problemi, L'ischemia
transitoria non ha lasciato residui di rilievo né sulla sensibilità né sulla
forza muscolare.
Dal punto di vista invece della
sintomatologia alla colonna vertebrale siamo di fronte a una sindrome lomboradicolare
algica in territorio L4 causata da un prolasso del disco L4-L5. Anche senza
deficit sensitivo-motori, (con riflesso patellare normale) la sintomatologia è
verosimile e sono verosimili i peggioramenti occasionali scatenati dal portare
pesi e da posizioni anomale. Vi sarebbero sicuramente gli estremi per un esame
in ambito specialistico-neurochirurgico per valutare l'operabilità. Anche senza
deficit sensitivo-motori, la sintomatologia clinica importante, in questo
impiegato ancor giovane, è sufficiente per porre un'indicazione interventistica.
Osservazioni e conclusioni:
Giudico al momento attuale il
signor RI 1 al 100% inabile nel suo impiego di fattorino portalettere. Dubito
che un'intensificazione della fisioterapia porti ad un miglioramento tale da
permettergli la ripresa del lavoro. Dubito anche che una riduzione del tempo
lavorativo possa influire significativamente sulla prognosi occupazionale.
Ho discusso col dr. __________
l'opportunità di un consulto neurochirurgico."
(allegato doc. AI 8)
Il dr. __________,
neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 21 marzo 2001 ha
rilevato:
"
(…)
Lo studio standard e funzionale del segmento lombare
rivela un raddrizzamento della lordosi fisiologica, senza deviazioni
scoliotiche significative. In posizione neutra i metameri risultano in asse, ma
l'altezza degli spazi intersomatici L4/L5 ed L5/S1 è diminuita, con pincement posteriore e tendenza alla sublussazione delle
articolazioni vertebrali posteriori, con stenosi moderata del foramen di
coniugazione.
Le immagini oblique dimostrano una displasia con spondilolisi
parziale in L5 da entrambi i lati, come pure alterazioni osteo-artrosiche delle
articolazioni vertebrali posteriori negli ultimi due segmenti funzionali.
Le immagini funzionali non mettono in evidenza slittamenti
intersomatici, ma rilevano un blocco funzionale pressoché completo tra L4 ed S
1 sia in antero- che in retroflessione massima.
Quale reperto collaterale segnaliamo una calcificazione
significativa dell'aorta addominale e delle arterie iliache.
Lo studio di risonanza magnetica nella modalità di stimolazione T2
rivela una degenerazione pressoché completa di tutti i dischi intersomatici
lombari ed un bulging mediana in L4/L5 ed L5/S1. Le immagini assiali dimostrano
in entrambi i livelli una compressione moderata del versante ventrale del sacco
durale, senza coinvolgimento significativo delle emergenze radicolari.
Sulla base di queste constatazioni, riteniamo
un'insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità che coinvolge gli
ultimi due segmenti funzionali e specialmente L5/S1, in presenza di una
displasia delle aree articolari L5/S1.
Teoricamente, il problema potrebbe essere trattato con metodi
invasivi (stabilizzazione bisegmentaria).
Tenuto conto dell'intensità dei disturbi, ma anche del sustrato
sistemico alterato, pensiamo convenga in primo luogo effettuare un ultimo
tentativo con metodi conservativi, al meglio nella forma di una cura
stazionaria in un Centro riconosciuto nel nostro Cantone (ad esempio __________).
Nel caso in cui questo trattamento non si rivelasse efficace ed il problema
risultasse invalidante, pensiamo valga la pena di rivederlo nell'ambito del
nostro gruppo interdisciplinare per il problemi del rachide, per una decisione
sul trattamento chirurgico." (allegato doc. AI 8)
Il 16
agosto 2001, i medici della Clinica __________, interpellati dal medico
curante, hanno concluso per una piena capacità per lavori dove non si debbano
sollevare oggetti pesanti e dove non si debbano svolgere movimenti impegnativi
per la schiena (allegato doc. AI 8).
Nella sua
proposta del 20 settembre 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:
"
(…)
Assicurato 58enne, impiegato alla __________ (postino dotato di
ciclomotore), con IL 100% dal 2/2000. Pensionamento anticipato per motivi
medici dal 12/2001.
Diagnosi:
Sindrome lombovertebrale cronico-recidivante nell'ambito di
alterazioni degenerative con prolasso discale dorso media
le/laterale sinistra L4L5 e spondilartrosi L4L5 e L5S1, instabilità segmentarla
moderata dei ultimi due segmenti funzionali.
Cardiopatia ischemica con stato dopo infarto miocardico inferiore
1994 e stato dopo PTCA, stato dopo ulteriore PTCA ed impianto stent 1998
Stato dopo TIA in territorio vertebrobasilare 2/2000, nessun
residuo neurologico
Rapporto medico fiduciario Dr.__________ del 12/2000:
Situazione cardiovascolare stabile. Echo-stress eseguito in
settembre 2000 senza segni per ischemica miocardica. TIA senza residui
neurologici.
L'attuale IL 100% come portalettere è giustificata dalla presenza
di sindrome lomboradicolare algica in territorio L4, opportuno consulto neurochirurgico.
Consulto neurochirugico Prof.__________ del 1/2001 e 3/2001:
Insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità dei
ultimi due segmenti funzionali, specialmente L5Sl. Per intanto trattamento
conservativo. Se inefficace, eventualmente intervento di stabilizzazione bisegmentaria.
Decisione di prepensionamento anticipato Dr.__________ 9/2001:
è considerato abile al lavoro al 100% dove non debba sollevare
oggetti pesanti e evitare movimenti impegnativi per la schiena. Questa attività
non è possibile nell'ambito della posta data la sua professione di distributore
della posta.
Rapporto medico AI curante Dr.__________ 8/2001:
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa : lombalgie aspecifica cronica su alterazioni degenerative. Le
altre diagnosi v.s sopra non hanno influsso sulla capacità lavorativa.
IL 100% dal 2/2000 come postino. Non può svolgere altre attività
(non viene motivato per quale motivo).
In conclusione, la patologia determinate IL 100% è quella reumatologica-ortopedica
citata sopra, determinando una minore caricabilità del tratto lombare e quindi
non compatibile con l'attività di postino (sollevamento pacchi e plichi di
posta).
Dal punto di vista medico-teorico, secondo la documentazione
medica agli atti valutazione medico fiduciario della __________ dr. __________
su perizia Dr. __________) sarebbe ancora possibile attività lavorativa al 100%
nel rispetto delle limitazioni funzionali, anche se il curante nega questa
possibilità senza ulteriori motivazioni.
Nella documentazione medica purtroppo non disponiamo di una
valutazione specialistica per quanto concerne le limitazioni funzionali,
indubbiamente presenti a livello lombare, ma verosimilmente non invalidanti in
misura significativa per attività lavorativa leggera ed ergonomica.
Ritengo quindi indicato una valutazione peritale reumatologica
per chiarire meglio la capacità lavorativa residua in attività adatta.
La patologia cardiovascolare v.s., secondo documentazione medica è
attualmente silente e senza influsso sulla capacità lavorativa come confermato
sia dal Dr. __________ sia dal curante stesso e non necessita quindi un
ulteriore approfondimento medico." (doc. AI 13)
Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo, in data 27 gennaio 2003 ha
rilevato:
"
(…)
4. DIAGNOSI
- sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena a
livello della gamba di sinistra su alterazioni degenerative plurisegmentali a
livello della colonna nella zona lombare, nonché iniziale spondilartrosi alle
faccette articolari degli ultimi due segmenti funzionali
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA
DEL DANNO ALLA SALUTE
Considerandi
II paziente presenta dal punto di vista reumatologico soprattutto
una problematica cronica a livello della colonna vertebrale. Nella zona lombare
vi è una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra su
delle discopatie piurisegmentali interessanti praticamente tutti i segmenti
della colonna vertebrale con osteocondrosi e spondilosi. L'esame della RM eseguita
nell'anno 2001 aveva dimostrato la presenza di un bulging a livello del
segmento L4/L5 senza segni d'irritazione o compressione radicolare. Anche
clinicamente attualmente nessun sospetto per una radicolopatia. L'esame clinico
dimostra dei dolori particolarmente accentuati all'estensione della colonna
lombare che potrebbero essere in relazione con una spondilartrosi dei segmenti
lombari inferiori.
Tenendo in considerazione questi aspetti ritengo che da un punto
di vista puramente reumatologico il paziente presenti un'incapacità lavorativa
massimale del 40% nell'attività lavorativa svolta antecedentemente cioè quella
di porta lettere. Si tratta di un'attività lavorativa assai variata che
permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a
quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi
considerevoli." (doc. AI 15)
Nella sua
proposta del 17 febbraio 2003, la dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:
"
(…)
Preso atto della perizia reumatologica Dr. __________ del 27.01.2003
con le seguenti conclusioni:
IL massimale di 40% nell'attività lavorativa precedentemente
svolta di portalettere.
Da considerare attività adatta in quanto si tratta di attività
variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione
in piedi a quella seduta e non associata al trasporto di pesi considerevole.
In conclusione, IL 40% in attività ergonomicamente adatta come
descritto sopra, compresa quella di portalettere svolta antecedentemente.
Per quanto concerne l'inizio della IL, si può ammettere un periodo
di IL 100% a partire dal 2/2000, inizialmente legato al TIA risolto comunque
senza residui neurologici ed in seguito protratto per ì problemi lombari( vedi
rapporto medico-fiduciario Dr. __________).
Dal 7/2001 (ricovero Clinica __________) bisogna comunque
ammettere un ripristino della capacità lavorativa tanto che L'A al momento
della dimissione viene ritenuto abile per lavori in attività adatta dove non
deve sollevare oggetti pesanti e può risparmiare i movimenti impegnativi per la
schiena.
Quindi IL 40% a partire dal 7/2001 come portalettere e in altre
attività adatte nel rispetto delle limitazioni funzionali citati dal perito Dr.
__________.
Come già ribadito nella proposta SMR, la patologia cardiovascolare
non ha determinato IL prolungata." (doc. AI 17)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6
Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione
reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non
concordare con le risultanze peritali.
Con il
ricorso il legale dell'assicurato ha messo l'accento sul fatto che il dr. __________,
medico fiduciario della posta, abbia nel dicembre del 2000 certificato una
totale inabilità lavorativa nella sua precedente professione di fattorino
portalettere, inabilità lavorativa confermata dal medico curante dr. __________
e dal dr. __________ del servizio medico delle __________ (allegati doc. AI 8).
Il perito (dr. __________),
specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, valutando il danno alla salute dal punto di vista
reumatologico, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, è giunto
alla conclusione che l'assicurato nella precedente professione di fattorino portalettere
mantiene una parziale capacità lavorativa nella misura del 60%. Quest'attività,
a detta del sanitario, permetterebbe al ricorrente di camminare e di alternare
la posizione in piedi a quella seduta e non richiederebbe il sollevamento di
pesi considerevoli.
In conclusione, a mente
del perito, in attività ergonomicamente adatte come quella di portalettere,
l'incapacità lavorativa sarebbe limitata in misura del 40%.
A
proposito dei referti medici del dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________
(medico curante), gli stessi non possono essere presi in considerazione ai
fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non
conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.
).
Oltretutto,
va ricordato che proprio sulle segnalazioni dei medici in parola, l'assicurato
ha potuto beneficiare di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2001
al 31 ottobre 2001, per cui non corrisponde al vero che sono stati
completamente disattesi. Inoltre non va dimenticato che secondo i medici della
Clinica __________ (referto del 16 agosto 2001) l'assicurato è stato reputato
abile al 100% per lavori dove non si debbano sollevare oggetti pesanti e che
non richiedano movimenti impegnativi per la schiena (allegato doc. AI 8).
Ad ogni
buon conto, per quanto attiene all'aspetto medico-teorico, ai fini del presente
giudizio deve essere fatto riferimento alla perizia del dr. __________, in
quanto completa ed approfondita.
Alla perizia redatta
per conto dell'amministrazione deve essere quindi attribuito valore probatorio
pieno, sia per quanto riguarda l'accertamento dello stato di salute
dell'assicurato sia in merito alle considerazioni sulle limitazioni dovute ai
disturbi di cui esso soffre, quindi da ritenere completa da un punto di vista
medico.
La
fattispecie difetta per contro di un approfondito esame dal profilo
professionale.
Dagli atti non risulta infatti che l’amministrazione, alla luce delle
risultanze mediche, abbia proceduto ad una valutazione di tipo professionale
dell'effettiva capacità lavorativa di RI 1 nella professione svolta prima
dell'insorgenza del danno alla salute, considerando e verificando segnatamente
le singole mansioni che compongono in concreto l'attività di portalettere ed in
particolare se essa comporta anche il sollevamento di determinati pesi, ciò che
influirebbe sul giudizio circa la capacità al lavoro effettiva dell'assicurato.
Il medico
non ha potuto infatti stabilire in concreto quali azioni l'assicurato può effettivamente
svolgere nell'espletamento della professione di portalettere, ma ha dato
solamente una valutazione medico teorica della residua capacità lavorativa
nella sua precedente professione, limitandosi a dire che si tratta "di
un'attività lavorativa assai variata che permette in particolar modo di
camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata
neanche al trasporto di pesi considerevoli" (cfr. doc. AI 15 pag. 4).
Ora, è proprio
sull'aspetto del sollevamento dei pesi che il ricorrente non si trova d'accordo
con il medico, il quale non è in grado, per ovvi motivi (al medico non compete
in sé tale valutazione), di stabilire con sufficiente precisione quale fosse il
mansionario dell'assicurato. Ad ogni modo è proprio su tale aspetto che verte
la contestazione del ricorrente, aspetto che non risulta essere stato chiarito
in sede d'istruttoria amministrativa.
Visto quanto precede, l'incarto deve essere retrocesso
all'amministrazione perché proceda ai necessari accertamenti intesi a
verificare - tramite il proprio consulente professionale - l'effettiva capacità
lavorativa dell'assicurato, alla luce delle risultanze peritali, nella
professione svolta prima della sopravvenienza del danno alla salute.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
La decisione 5 aprile 2004 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.6.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà al ricorrente fr. 1’000.— di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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