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Decisione

32.2004.35

incapacità lavorativa per motivi fisici. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura professionale

30 settembre 2004Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i medici hanno attestato una capacità lavorativa del 100% in attività senza

sollevamento di oggetti pesanti. D'altra parte, considerando un'attività del

tutto adeguata e prendendo il reddito statistico medio in attività semplice e

ripetitiva in Ticino per gli uomini pari a fr. 51'750.-- nel 2001 e applicando

in via teorica una riduzione massima del 25% ne deriva un reddito annuo da

invalido di fr. 38'812.50. In rapporto al reddito senza invalidità di fr. 67'740.--

nel 2001 (doc. 4 inc. AI), si avrebbe una perdita della capacità di guadagno e

quindi un'invalidità del 42.7%. Con ciò risulta confermata la valutazione del

diritto ad un quarto di rendita.

6.

Il ricorrente sostiene di aver esercitato tutta la vita la

precedente professione che il suo stato di salute gli preclude cosi come gli

preclude ogni altra professione. L'affermazione è smentita dalla citata

valutazione medica peritale e dal fatto che la limitazione della capacità lavorativa

con la relativa perdita di guadagno e invalidità può essere riconosciuta nella

misura in cui è causata dal danno alla salute oggettivato dal profilo medico,

dal quale nel caso in esame risulta un'incapacità lavorativa del 40%

relativamente all'attività precedente.

7

In conclusione con il ricorso in oggetto l'assicurato non indica

elementi di valutazione nuovi che sono già stati adeguatamente valutati e

valgono quindi le motivazioni espresse nella decisione su opposizione. Le

censure sollevate dal ricorrente risultano infondate e la decisione impugnata

corretta." (doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità anche

dopo il 1° novembre 2001.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les

mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s.

nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel

periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nella

fattispecie, in data 1° dicembre 2000, il dr. __________, internista,

incaricato dal dr. __________ del servizio medico __________, ha certificato:

"

(…)

Diagnosi:

- Cardiopatia coronarica stabile

- Stato dopo 2 coronarografie con dilatazione

- Eco-stress (28.9.00) negativo per ischemia attuale

- Encefalopatia vascolare

- Stato dopo

attacco ischemico transitorio in territorio vertebrobasilare

- Omocisteinemia elevata

- Sindrome

lombo-radicolare con radicolopatia algica in territorio L4 a sx

- Ernia distale L4-L5 con prolasso

Commento alle diagnosi

Dal profilo cardiovascolare la

situazione ora sembra stabile. L'angina pectoris è sotto controllo e, se presa

dettagliatamente, l'anamnesi non rivela sicuro sospetto per angina pectoris di

nuovo manifesta. Un eco-stress eseguito nel settembre di quest'anno non mostra

chiari segni per un'ischemia sotto vasodilatazione. Dal punto di vista

vascolare sotto anticoagulazione non vi sono più stati problemi, L'ischemia

transitoria non ha lasciato residui di rilievo né sulla sensibilità né sulla

forza muscolare.

Dal punto di vista invece della

sintomatologia alla colonna vertebrale siamo di fronte a una sindrome lomboradicolare

algica in territorio L4 causata da un prolasso del disco L4-L5. Anche senza

deficit sensitivo-motori, (con riflesso patellare normale) la sintomatologia è

verosimile e sono verosimili i peggioramenti occasionali scatenati dal portare

pesi e da posizioni anomale. Vi sarebbero sicuramente gli estremi per un esame

in ambito specialistico-neurochirurgico per valutare l'operabilità. Anche senza

deficit sensitivo-motori, la sintomatologia clinica importante, in questo

impiegato ancor giovane, è sufficiente per porre un'indicazione interventistica.

Osservazioni e conclusioni:

Giudico al momento attuale il

signor RI 1 al 100% inabile nel suo impiego di fattorino portalettere. Dubito

che un'intensificazione della fisioterapia porti ad un miglioramento tale da

permettergli la ripresa del lavoro. Dubito anche che una riduzione del tempo

lavorativo possa influire significativamente sulla prognosi occupazionale.

Ho discusso col dr. __________

l'opportunità di un consulto neurochirurgico."

(allegato doc. AI 8)

Il dr. __________,

neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 21 marzo 2001 ha

rilevato:

"

(…)

Lo studio standard e funzionale del segmento lombare

rivela un raddrizzamento della lordosi fisiologica, senza deviazioni

scoliotiche significative. In posizione neutra i metameri risultano in asse, ma

l'altezza degli spazi intersomatici L4/L5 ed L5/S1 è diminuita, con pincement posteriore e tendenza alla sublussazione delle

articolazioni vertebrali posteriori, con stenosi moderata del foramen di

coniugazione.

Le immagini oblique dimostrano una displasia con spondilolisi

parziale in L5 da entrambi i lati, come pure alterazioni osteo-artrosiche delle

articolazioni vertebrali posteriori negli ultimi due segmenti funzionali.

Le immagini funzionali non mettono in evidenza slittamenti

intersomatici, ma rilevano un blocco funzionale pressoché completo tra L4 ed S

1 sia in antero- che in retroflessione massima.

Quale reperto collaterale segnaliamo una calcificazione

significativa dell'aorta addominale e delle arterie iliache.

Lo studio di risonanza magnetica nella modalità di stimolazione T2

rivela una degenerazione pressoché completa di tutti i dischi intersomatici

lombari ed un bulging mediana in L4/L5 ed L5/S1. Le immagini assiali dimostrano

in entrambi i livelli una compressione moderata del versante ventrale del sacco

durale, senza coinvolgimento significativo delle emergenze radicolari.

Sulla base di queste constatazioni, riteniamo

un'insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità che coinvolge gli

ultimi due segmenti funzionali e specialmente L5/S1, in presenza di una

displasia delle aree articolari L5/S1.

Teoricamente, il problema potrebbe essere trattato con metodi

invasivi (stabilizzazione bisegmentaria).

Tenuto conto dell'intensità dei disturbi, ma anche del sustrato

sistemico alterato, pensiamo convenga in primo luogo effettuare un ultimo

tentativo con metodi conservativi, al meglio nella forma di una cura

stazionaria in un Centro riconosciuto nel nostro Cantone (ad esempio __________).

Nel caso in cui questo trattamento non si rivelasse efficace ed il problema

risultasse invalidante, pensiamo valga la pena di rivederlo nell'ambito del

nostro gruppo interdisciplinare per il problemi del rachide, per una decisione

sul trattamento chirurgico." (allegato doc. AI 8)

Il 16

agosto 2001, i medici della Clinica __________, interpellati dal medico

curante, hanno concluso per una piena capacità per lavori dove non si debbano

sollevare oggetti pesanti e dove non si debbano svolgere movimenti impegnativi

per la schiena (allegato doc. AI 8).

Nella sua

proposta del 20 settembre 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

"

(…)

Assicurato 58enne, impiegato alla __________ (postino dotato di

ciclomotore), con IL 100% dal 2/2000. Pensionamento anticipato per motivi

medici dal 12/2001.

Diagnosi:

Sindrome lombovertebrale cronico-recidivante nell'ambito di

alterazioni degenerative con prolasso discale dorso media

le/laterale sinistra L4L5 e spondilartrosi L4L5 e L5S1, instabilità segmentarla

moderata dei ultimi due segmenti funzionali.

Cardiopatia ischemica con stato dopo infarto miocardico inferiore

1994 e stato dopo PTCA, stato dopo ulteriore PTCA ed impianto stent 1998

Stato dopo TIA in territorio vertebrobasilare 2/2000, nessun

residuo neurologico

Rapporto medico fiduciario Dr.__________ del 12/2000:

Situazione cardiovascolare stabile. Echo-stress eseguito in

settembre 2000 senza segni per ischemica miocardica. TIA senza residui

neurologici.

L'attuale IL 100% come portalettere è giustificata dalla presenza

di sindrome lomboradicolare algica in territorio L4, opportuno consulto neurochirurgico.

Consulto neurochirugico Prof.__________ del 1/2001 e 3/2001:

Insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità dei

ultimi due segmenti funzionali, specialmente L5Sl. Per intanto trattamento

conservativo. Se inefficace, eventualmente intervento di stabilizzazione bisegmentaria.

Decisione di prepensionamento anticipato Dr.__________ 9/2001:

è considerato abile al lavoro al 100% dove non debba sollevare

oggetti pesanti e evitare movimenti impegnativi per la schiena. Questa attività

non è possibile nell'ambito della posta data la sua professione di distributore

della posta.

Rapporto medico AI curante Dr.__________ 8/2001:

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa : lombalgie aspecifica cronica su alterazioni degenerative. Le

altre diagnosi v.s sopra non hanno influsso sulla capacità lavorativa.

IL 100% dal 2/2000 come postino. Non può svolgere altre attività

(non viene motivato per quale motivo).

In conclusione, la patologia determinate IL 100% è quella reumatologica-ortopedica

citata sopra, determinando una minore caricabilità del tratto lombare e quindi

non compatibile con l'attività di postino (sollevamento pacchi e plichi di

posta).

Dal punto di vista medico-teorico, secondo la documentazione

medica agli atti valutazione medico fiduciario della __________ dr. __________

su perizia Dr. __________) sarebbe ancora possibile attività lavorativa al 100%

nel rispetto delle limitazioni funzionali, anche se il curante nega questa

possibilità senza ulteriori motivazioni.

Nella documentazione medica purtroppo non disponiamo di una

valutazione specialistica per quanto concerne le limitazioni funzionali,

indubbiamente presenti a livello lombare, ma verosimilmente non invalidanti in

misura significativa per attività lavorativa leggera ed ergonomica.

Ritengo quindi indicato una valutazione peritale reumatologica

per chiarire meglio la capacità lavorativa residua in attività adatta.

La patologia cardiovascolare v.s., secondo documentazione medica è

attualmente silente e senza influsso sulla capacità lavorativa come confermato

sia dal Dr. __________ sia dal curante stesso e non necessita quindi un

ulteriore approfondimento medico." (doc. AI 13)

Il perito

incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo, in data 27 gennaio 2003 ha

rilevato:

"

(…)

4. DIAGNOSI

- sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena a

livello della gamba di sinistra su alterazioni degenerative plurisegmentali a

livello della colonna nella zona lombare, nonché iniziale spondilartrosi alle

faccette articolari degli ultimi due segmenti funzionali

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA

DEL DANNO ALLA SALUTE

Considerandi

II paziente presenta dal punto di vista reumatologico soprattutto

una problematica cronica a livello della colonna vertebrale. Nella zona lombare

vi è una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra su

delle discopatie piurisegmentali interessanti praticamente tutti i segmenti

della colonna vertebrale con osteocondrosi e spondilosi. L'esame della RM eseguita

nell'anno 2001 aveva dimostrato la presenza di un bulging a livello del

segmento L4/L5 senza segni d'irritazione o compressione radicolare. Anche

clinicamente attualmente nessun sospetto per una radicolopatia. L'esame clinico

dimostra dei dolori particolarmente accentuati all'estensione della colonna

lombare che potrebbero essere in relazione con una spondilartrosi dei segmenti

lombari inferiori.

Tenendo in considerazione questi aspetti ritengo che da un punto

di vista puramente reumatologico il paziente presenti un'incapacità lavorativa

massimale del 40% nell'attività lavorativa svolta antecedentemente cioè quella

di porta lettere. Si tratta di un'attività lavorativa assai variata che

permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a

quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi

considerevoli." (doc. AI 15)

Nella sua

proposta del 17 febbraio 2003, la dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:

"

(…)

Preso atto della perizia reumatologica Dr. __________ del 27.01.2003

con le seguenti conclusioni:

IL massimale di 40% nell'attività lavorativa precedentemente

svolta di portalettere.

Da considerare attività adatta in quanto si tratta di attività

variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione

in piedi a quella seduta e non associata al trasporto di pesi considerevole.

In conclusione, IL 40% in attività ergonomicamente adatta come

descritto sopra, compresa quella di portalettere svolta antecedentemente.

Per quanto concerne l'inizio della IL, si può ammettere un periodo

di IL 100% a partire dal 2/2000, inizialmente legato al TIA risolto comunque

senza residui neurologici ed in seguito protratto per ì problemi lombari( vedi

rapporto medico-fiduciario Dr. __________).

Dal 7/2001 (ricovero Clinica __________) bisogna comunque

ammettere un ripristino della capacità lavorativa tanto che L'A al momento

della dimissione viene ritenuto abile per lavori in attività adatta dove non

deve sollevare oggetti pesanti e può risparmiare i movimenti impegnativi per la

schiena.

Quindi IL 40% a partire dal 7/2001 come portalettere e in altre

attività adatte nel rispetto delle limitazioni funzionali citati dal perito Dr.

__________.

Come già ribadito nella proposta SMR, la patologia cardiovascolare

non ha determinato IL prolungata." (doc. AI 17)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione

reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non

concordare con le risultanze peritali.

Con il

ricorso il legale dell'assicurato ha messo l'accento sul fatto che il dr. __________,

medico fiduciario della posta, abbia nel dicembre del 2000 certificato una

totale inabilità lavorativa nella sua precedente professione di fattorino

portalettere, inabilità lavorativa confermata dal medico curante dr. __________

e dal dr. __________ del servizio medico delle __________ (allegati doc. AI 8).

Il perito (dr. __________),

specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, valutando il danno alla salute dal punto di vista

reumatologico, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, è giunto

alla conclusione che l'assicurato nella precedente professione di fattorino portalettere

mantiene una parziale capacità lavorativa nella misura del 60%. Quest'attività,

a detta del sanitario, permetterebbe al ricorrente di camminare e di alternare

la posizione in piedi a quella seduta e non richiederebbe il sollevamento di

pesi considerevoli.

In conclusione, a mente

del perito, in attività ergonomicamente adatte come quella di portalettere,

l'incapacità lavorativa sarebbe limitata in misura del 40%.

A

proposito dei referti medici del dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________

(medico curante), gli stessi non possono essere presi in considerazione ai

fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non

conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.

).

Oltretutto,

va ricordato che proprio sulle segnalazioni dei medici in parola, l'assicurato

ha potuto beneficiare di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2001

al 31 ottobre 2001, per cui non corrisponde al vero che sono stati

completamente disattesi. Inoltre non va dimenticato che secondo i medici della

Clinica __________ (referto del 16 agosto 2001) l'assicurato è stato reputato

abile al 100% per lavori dove non si debbano sollevare oggetti pesanti e che

non richiedano movimenti impegnativi per la schiena (allegato doc. AI 8).

Ad ogni

buon conto, per quanto attiene all'aspetto medico-teorico, ai fini del presente

giudizio deve essere fatto riferimento alla perizia del dr. __________, in

quanto completa ed approfondita.

Alla perizia redatta

per conto dell'amministrazione deve essere quindi attribuito valore probatorio

pieno, sia per quanto riguarda l'accertamento dello stato di salute

dell'assicurato sia in merito alle considerazioni sulle limitazioni dovute ai

disturbi di cui esso soffre, quindi da ritenere completa da un punto di vista

medico.

La

fattispecie difetta per contro di un approfondito esame dal profilo

professionale.

Dagli atti non risulta infatti che l’amministrazione, alla luce delle

risultanze mediche, abbia proceduto ad una valutazione di tipo professionale

dell'effettiva capacità lavorativa di RI 1 nella professione svolta prima

dell'insorgenza del danno alla salute, considerando e verificando segnatamente

le singole mansioni che compongono in concreto l'attività di portalettere ed in

particolare se essa comporta anche il sollevamento di determinati pesi, ciò che

influirebbe sul giudizio circa la capacità al lavoro effettiva dell'assicurato.

Il medico

non ha potuto infatti stabilire in concreto quali azioni l'assicurato può effettivamente

svolgere nell'espletamento della professione di portalettere, ma ha dato

solamente una valutazione medico teorica della residua capacità lavorativa

nella sua precedente professione, limitandosi a dire che si tratta "di

un'attività lavorativa assai variata che permette in particolar modo di

camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata

neanche al trasporto di pesi considerevoli" (cfr. doc. AI 15 pag. 4).

Ora, è proprio

sull'aspetto del sollevamento dei pesi che il ricorrente non si trova d'accordo

con il medico, il quale non è in grado, per ovvi motivi (al medico non compete

in sé tale valutazione), di stabilire con sufficiente precisione quale fosse il

mansionario dell'assicurato. Ad ogni modo è proprio su tale aspetto che verte

la contestazione del ricorrente, aspetto che non risulta essere stato chiarito

in sede d'istruttoria amministrativa.

Visto quanto precede, l'incarto deve essere retrocesso

all'amministrazione perché proceda ai necessari accertamenti intesi a

verificare - tramite il proprio consulente professionale - l'effettiva capacità

lavorativa dell'assicurato, alla luce delle risultanze peritali, nella

professione svolta prima della sopravvenienza del danno alla salute.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

La decisione 5 aprile 2004 è annullata.

2.- Gli atti

sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.6.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà al ricorrente fr. 1’000.— di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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