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Decisione

32.2004.36

rendita AI per coniuge; diritto transitorio; in casu data diritto alla rendita riconosciuto se prima della manifestazione dell'incapacità lavorativa l'assicurato aveva esercitato un'attività lucrativa

30 settembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 104/03, consid. 4.1; FF 1990 II 27).

Tale perdita di reddito è data indipendentemente dal fatto che la persona

assicurata per la sua attività lucrativa abbia percepito un salario in contanti

o in natura e che lo stesso sia o meno soggetto a contribuzione (DTFA 128 V 28

consid. 3f).

Altrettanto irrilevante è la questione a sapere se il datore di lavoro abbia

adempiuto o meno i suoi obblighi di conteggiare e di pagare i contributi (DTF

128 V 28 consid. 4).

Secondo la giurisprudenza, se tra l’esercizio di un’attività lucrativa (o di

un’attività ad essa paragonabile ai sensi dell’art. 30 OAI) e l’insorgenza

dell’incapacità lavorativa è intercorso un lasso di tempo superiore a due mesi,

il presupposto secondo cui l’attività lucrativa deve essere esercitata

immediatamente prima dell’incapacità lavorativa non è adempiuto, motivo per cui

non sussiste un diritto alla rendita per coniuge (SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109;

STFA inedita citata consid. 2.2).

Va poi

precisato che l’inizio dell’incapacità lavorativa secondo l’art. 34 cpv. 1 vLAI

va inteso in relazione all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nel senso che fa stato

l’inizio dell’anno di carenza determinante per il diritto alla rendita

(principale) d’invalidità (Pratique VSI 2003 pag. 287 consid. 3a/bb con

riferimenti; SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109 consid. 1c con riferimenti e STFA

inedita citata consid. 2.3).

2.5. Nel caso in

esame, agli atti è contenuta la seguente dichiarazione data 11 febbraio 2004

resa dall’avv. __________ per conto della __________ di __________ :

"

Con la presente certifichiamo che il signor RI1,

1947, in __________, è stato da noi retribuito fino alla fine del mese di maggio

Considerandi

2001.

per la sua attività svolta per nostro conto in Carelia (Russia)".

(Doc. D, sottolineatura del redattore).

Quanto

riportato sopra non è stato oggetto di contestazione da parte

dell’amministrazione.

Dagli atti risulta inoltre che l’inizio dell’incapacità lavorativa ex art. 29

cpv. 1 lett. b. LAI è stato fissato dall’Ufficio AI al mese di giugno 2001,

con conseguente diritto alla rendita d’invalidità dal 1° giugno 2002 (cfr.

motivazioni alla decisione di rendita contestata).

In queste circostanze, avendo l’assicurato interrotto l’attività lucrativa

entro due mesi dalla decorrenza dell’incapacità al lavoro, egli ha adempiuto,

conformemente alla giurisprudenza del TFA riportata al considerando precedente,

al requisito dell’immediatezza ai sensi dell’art. 34 vLAI.

Che questa attività sia stata esercitata all’estero non è rilevante. Va infatti

ricordato che la ragione per cui è stato introdotto al 1° gennaio 1997 il

presupposto dell’esercizio di un’attività lucrativa immediatamente prima

dell’inizio della incapacità lavorativa, risiede nell’effetto “compensativo”

che riveste la rendita completiva a seguito della perdita totale o parziale

degli introiti familiari dovuti all’invalidità del beneficiario della rendita,

indipendentemente dal genere di retribuzione e dall’obbligo contributivo (cfr.

consid. 2.4).

Aperta rimane tuttavia la questione contributiva sulle retribuzioni percepite

dall’assicurato, cittadino svizzero con domicilio in Ticino, da parte della __________

di __________ per l’attività svolta in Russia, da risolvere, se del caso, in

base alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera ed

il Principato del Liechtenstein, in vigore all’epoca dei fatti.

Tale problematica non è tuttavia rilevante per la vertenza in oggetto, motivo

per cui la stessa può restare indecisa.

Spetterà semmai alla Cassa cantonale di compensazione, quale organo

d’esecuzione della LAVS (art. 63 LAVS), riesaminare la succitata questione.

Avendo dunque il ricorrente, coniugato dal 1970, esercitato immediatamente

prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa un’attività lucrativa e tenuto

inoltre conto che sua moglie ha contribuito all’AVS oltre un anno (cfr. inc.

Cassa), egli ha diritto ad una rendita per coniuge contemporaneamente alla

nascita del diritto alla rendita d’invalidità, ossia a partire dal 1° giugno

2002.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su opposizione 22 aprile 2004 è annullata.

§§ RI1

ha diritto alla rendita completiva per la

moglie dal 1° giugno 2002.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1'000.-- quale indennità per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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