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32.2004.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2004Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Il perito

incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo e fisiatra, in data 29 maggio

2001 ha rilevato:

"

(…)

Alla luce delle mie constatazioni cliniche e su base della

documentazione radiologica a disposizione il paziente ha credibilmente

difficoltà a mantenere la posizione eretta (rispettivamente in leggera

inclinazione come avviene spesso durante

il lavoro in cucina) per oltre un'ora senza interruzione. E'

inoltre impedito nell'alzare pesi dal suolo (possibile fino a

circa 12 kg) od a spostarli sull'altezza di un piano di lavoro specialmente se

non possono essere presi vicino al corpo (pos­sibile fino a 6-8 kg a seconda

della specifica situazione ergonomica). Può invece effettuare lavori in

posizioni corporee variabili tra seduto ed eretto senza particolare limite, può

far uso in maniera normale delle sue braccia e mani, può spostarsi su terreni

piani e su scale mentre dovrebbe evitare terreni sconnessi (con una

sollecitazione maggiore del passaggio lombosacrale).

Quantificare il reale limite della capacità lavorativa nella

professione di cuoco mi è difficile in considerazione della variabilità degli

impegni a secondo del posto di lavoro (grandezza della cucina, rispettivamente

numero e variabilità dei piatti da preparare, mezzi ausiliari, rispettivamente

personale a disposizione, struttura del posto di lavoro, ecc.). In un posto

come quello attuale dove a dire del

paziente vi è una cucina semplice con un numero di piatti limitati

da preparare riterrei adeguata un'abilità lavorativa del 70%. In una struttura

più complessa questa potrebbe ridursi al massimo fino al 50%.

Il paziente è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% da

settembre 1998 fino a marzo di quest'anno (ad eccezione della valutazione del __________

di __________ dove fu suggerita la ripresa del lavoro nella misura del 50% già

a partire dal 10.02.1999, vedi rapporto citato).

Nell'ultimo controllo medico dettagliato del 15.09.1999 presso il __________

(Prof. __________) si fa accenno ad un decorso

"sostanzialmente favorevole", constatazione che sembra combaciare con

il quadro morfologico documentato con una ultima MRI della

colonna lombare del 15.12.1999 dove vi fu una "regressione parziale della

lesione del disco al livello 1,4/5..." mentre rimaneva "praticamente

invariata l'ernia discale mediana ..." al livello

LS/S1. Queste constatazioni assieme all'assenza di ulteriori cure specifiche

del caso documentate per il 2000 potrebbero sugge­rire che le condizioni

attuali siano paragonabili con allora (inabilità lavorativa del 50% a partire

dall'01.01.2000 ?). Trattandosi di alterazioni strutturali per intanto irreversi­bili

(comunque senza documentata tendenza ad un ulteriore peggioramento sul piano

anatomopatologico) la valutazione attuale appare quella definitiva.

6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Dal lato medico non vi sono suggerimenti terapeutici che

potrebbero migliorare le condizioni del paziente ad un punto da poter prendere

in considerazione un'ulteriore riduzione dell'inabilità lavorativa come

valutato sotto il punto S. Fa eccezione un sensibile calo ponderale, vivamente

consi­gliabile (almeno del 10% dell'attuale peso corporeo).

Per un'attività lucrativa consona alle condizione fisiche del

paziente nella quale possono essere rispettati i limiti esposti sotto il punto

5 non vi sarebbe alcun limite della capacità lavorativa. Il paziente stesso ha

suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo, possibilità

che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che anch'essa lavoro nel

settore; sono lavori da considerare conformi alle sue condizioni fisiche, che

potrebbero quindi essere svolte senza limiti rilevanti. Purtroppo il signor RI

1 non ha finora intrapreso alcun passo per ottenere la patente di esercente.

Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 26)

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA

del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.

329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6. Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni, per altro

non contestate, cui è pervenuto il perito (dr. __________).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità

lavorativa (70%) nella sua precedente attività di cuoco (cucina semplice con

pochi piatti da preparare). Il perito ha quindi attestato una capacità al

lavoro in misura del 50% in strutture più complesse, mentre in attività leggere

consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove

l'assicurato non debba mantenere la posizione eretta per più di un'ora senza

interruzione, dove non debba alzare pesi dal suolo superiori a 6-8 kg e dove

non debba muoversi su terreni sconnessi, la capacità lavorativa

dell'interessato è stata giudicata totale.

Su indicazione

dell'assicurato, il medico ha poi concordato sulla possibilità del ricorrente

di svolgere la professione di esercente, attività questa consona con i limiti

funzionali descritti nella perizia.

Le

risultanze peritali sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. __________

(doc. AI 38).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima

attività svolta dall'interessato.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________

(reumatologo).

2.7. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso alla consulente in integrazione professionale.

Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale (inizio riformazione) 8

ottobre 2002 la consulente ha osservato:

" II

10.9.1998 l'A, 33enne, è rimasto bloccato alla schiena in

seguito al sollevamento di un cervo sul posto di lavoro. L'analisi medica ha

poi messo in evidenza un'ernia discale. In data 15.9.1999

il Dr. __________ fa accenno ad un decorso sostanzialmente favorevole del danno

alla salute dell'assicurato.

Limitazioni: l'A ha difficoltà a

mantenere la posizione eretta per oltre un'ora senza interruzione ed è impedito

ad alzare pesi dal suolo maggiori a 12 kg.

In attività adeguata l'assicurato è da ritenersi abile al 100%.

L'IL viene valutata al 50% in strutture con cucina complessa ma solo al 30% in

strutture con cucina poco elaborata.

L'A ci spiega che è esattamente il contrario,

egli dovrebbe fare meno sforzi come sous­chef in una cucina complessa, come

quella di un grande albergo, dove potrebbe designare alcuni compiti. Una cucina

semplice, nella quale si trova da solo lo pone innanzi a più grandi difficoltà

(a mio avviso le sue affermazioni/osservazioni sono plausibili).

Siccome la possibilità attuale di inserirsi come sous-chef

è minima, a causa del danno alla salute, l'assicurato è da ritenersi

abile al 50%.

Da notare che l'assicurato è stato dichiarato totalmente inabile

dal 13.09.98 al 31.03.2000 e che da metà marzo 2001 ha ripreso il lavoro di

cuoco nella misura del 50%.

Osservazione soggettiva: l'assicurato dice di non lamentare

solo dolori alla schiena, ma anche all'intestino e questo probabilmente a causa

dei numerosi antidolorifici ingeriti. Cerca di svolgere nella misura del

possibile il suo lavoro, cosa che gli riesce al 50% pur essendo molto aiutato

dai gerenti del ristorante per quanto riguarda il sollevamento di pesi.

Dati socio-professionali:

L'A possiede un AFC in qualità di cuoco (3

anni), nei suoi 12 anni di pratica presso vari ristoranti (__________e __________,

__________ a __________, __________...), ha potuto svolgere varie mansioni,

quali quella di sous­chef e chef di cucina.

Attualmente l'A lavora al 50% al __________.

L'A ha inoltre svolto, nell'ambito familiare

e per parecchi anni, l'attività di venditore di mobili.

L'A si è appena sposato ed ha espresso il

desiderio di fondare una famiglia.

Osservazione soggettiva: l'assicurato si è mostrato attivo

e motivato nelle procedure relative al suo inserimento. Ha portato al colloquio

tutta la documentazione richiesta nella convocazione e ha tempestivamente

raccolto le informazioni relative alla formazione prescelta. L'A è

ansioso quanto a trovare un lavoro possibilmente regolare e duraturo nel tempo.

Gli viene spiegato che ciò non è più possibile nemmeno per persone senza danno

alla salute.

Dati economici:

Prima del danno alla salute l'A aveva un

guadagno potenziale medio di 5300.- al mese, in qualità di chef di cucina,

attualmente ne guadagna all'incirca 2000.­

(Effettivamente, però non risulta aver mai guadagnato mediamente

più di 5000.- al mese)

Discussione:

L'A si è mostrato molto disponibile ad ogni formazione, ma ha

espresso il desiderio di rimanere nell'ambito della ristorazione, in quanto si

tratta della sua grande passione.

Altre formazioni possibili e delle quali si è discusso: come

impiegato di vendita o di ufficio, non permetterebbero un incremento più

radicale alla capacità di guadagno e avrebbero una durata di almeno 3 anni (la

capacità di guadagno ammonterebbe al 68%, per la CGR ho ritenuto il salario

medio effettivo degli ultimi anni secondo la dichiarazione dei redditi, cioè

60000.- all'anno)

Abbiamo quindi concordato per una formazione complementare nel suo

settore che permetterà di aumentare la sua capacità di guadagno attuale

all'incirca del 25-30%.

Difatti una formazione di gerente, della durata di 3 mesi, gli

permetterà di solidificare la sua posizione nel settore della ristorazione, ne

uscirà più qualificato e con una "paletta" più larga di competenze.

Ciò gli permetterà inoltre di svolgere attività più idonee al suo stato di salute

(in parte anche compiti gestionali).

La capacità di guadagno non potrà essere incrementata totalmente,

ma si dovrebbe arrivare ad un grado d'invalidità attorno al 35% (se si

considera il suo salario mensile ipotetico attorno ai 5000.-, e il suo salario

mensile d'invalido dopo formazione a ca. 3000/3500.-, rispetto all'attuale di

1700/2000.-).

Proposta di formazione professionale secondo l'art. 97 LAI:

• Formazione

di gerente presso la __________, Ufficio formazione professionale, __________,

Tel. __________, Fax. __________, e-mail:__________

• Indennità giornaliere secondo l'art 22

LAI

• Durata del provvedimento: dal 7.1.2003 per 3 mesi

• Rimborso

delle spese di viaggio e di vitto secondo le vigenti disposizioni

• Rimborso

delle spese connesse alla formazione su presentazione di dichiarazione della

scuole e su presentazione di giustificativi (materiale scolastico...)." (doc. AI 44)

Terminata

la riformazione, in data 5 giugno 2003 la consulente ha concluso:

" Come

illustrato nel precedente rapporto una riqualifica quale gerente ha permesso

all'A di aumentare le sue competenze, in un settore nel quale è già competente,

di modo da allargare le sue mansioni in attività più idonee e più adatte al suo

danno alla salute (in parte anche compiti gestionali).

La patente di gerente tipo I permette di lavorare in ristoranti,

alberghi e bar così come alle dipendenze dì grandi catene alberghiere e di

ristorazione. Questo ha permesso all'A di acquisire delle competenze

approfondite per quel che riguarda. gestione aziendale e contabilità,

marketing, assicurazioni sociali, contratti di lavoro, conoscenze e

legislazione sulle derrate alimentari, calcolazione della cucina, psicologia di

vendita, conoscenze generali sulle bevande alcoliche, ecc.

In questo modo, cumulando le competenze acquisite a quelle

preesistenti, siamo di fronte ad un A inseribile nel circuito attivo per

mansioni, solo in parte e dal profilo tecnico già svolte in precedenza, meglio

formato, con maggiori competenze e con un attestato riconosciuto a livello federale,

quindi meglio proponibile nel circuito lavorativo.

Calcolo del grado di invalidità:

La prima tappa è quella di stabilire il reddito ipotetico di

questo A; che alla luce di un'approfondita ricerca di mercato è possibile

meglio definire di quanto sviluppato in precedenza.

In primo luogo si può stabilire che una persona con un AFC in

qualità di cuoco è situato nella classe II con un minimo salariale di 3350.- al

mese nel 2002 e che un collaboratore con formazione professionale superiore o

particolare responsabilità (apprendistato con almeno 7 anni di esperienza,

quadri ai quali è sottoposto regolarmente almeno 1 collaboratore) è situato

nella classe III con un minimo salariale di 4'090.- al mese sempre nel 2002.

Nell'interesse dell'A, e viste le esperienze lavorative effettuate

possiamo situarlo nella classe III, con un incremento del 15% dovuto alle buone

esperienze effettuate, su tale base egli nel 1999 avrebbe avuto un reddito

ipotetico di 4370.- (3'800 + 15%) e nel 2002 di 4'703.05 (4'090 + 15%).

Attualmente (2002) egli ha quindi un reddito ipotetico di 61145.-.

Su tale base è finalmente possibile calcolare il suo grado di

invalidità.

Grazie ad un'indagine effettuata presso la __________ scopriamo

che non vi sono dei contratti collettivi per l'attività di gerente, ci viene

comunicato che ci si può basare su un minimo salariale di 3'000/3'500.- al mese

che può essere molto incrementato a seconda dell'attività svolta.

Su tale base, tenendo conto delle grandi esperienze dell'A (vedi

CV) possiamo considerare il suo reddito ipotetico minimo da invalido di

45'500.- all'anno.

Su tale base il grado di invalidità dell'A risulta essere del

25.59%.

Conclusione

Tenendo conto la configurazione della realtà economica del Cantone

Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in

situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora

apprezzabilmente esteso. Nell'attuale frangente, con mercato caratterizzato da

disoccupazione accentuata interessante quasi tutti i settori, gruppi

professionali e generi di attività, la possibilità di reperire concretamente a

corto o medio termine un posto vacante non è garantita a breve termine ma

certamente fattibile a medio lungo termine (per questa ragione l'A risulta

essere iscritto in disoccupazione)." (Doc. AI 73)

In data 5

aprile 2004, la consulente ha ancora osservato:

"

Reddito ipotetico

Dopo seconda analisi, nell'interesse dell'A si

propone di ritenere quale reddito ipotetico il reddito conseguito (e quindi

soggetto a AVS) nel 1998 pari a 5303.- al mese per un totale annuo (5'303 x 12

+ 1'325) di 64'961.-. Aggiornando questo salario aggiungendo l'ipotesi di

rincaro pubblicata dalla rivista economica "la vie economique" per i

vari anni, otteniamo un reddito al 2002 pari a 68'793.-.

Reddito da invalido

Non avendo approfondite conoscenze del settore

contatto nuovamente la __________ in data 29.03.2004 (Signora __________), mi

viene spiegato che non esiste un minimo salariale per quanto riguarda la

professione di gerente (se però consideriamo che una cameriera prende 3'100.-

al mese mi viene comunicato che un gerente non dovrebbe mai prendere

meno di quella cifra).

Ad alcune domande inerenti il mansionario

del gerente mi viene risposto che stando alla legge sugli esercizi pubblici le

uniche mansioni attribuibili d'ufficio al gerente sono: essere responsabile

dell'igiene e del buon andamento dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'esigibilità della

professione si cita il punto 6 della perizia del Dr. __________

"possibilità per migliorare la capacità di lavoro (…) il paziente stesso

ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo,

possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che

anch'essa lavora nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue

condizioni fisiche, che potrebbero essere quindi svolte senza limiti

rilevanti (…)".

In complemento, sulla base della CIIAI 3057-3058

si ricorda che: mercato del lavoro in equilibrio: "est une notion

théorique et abstraite (…) elle implique d'une part, un certain équilibre entre

l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail

qui offre un éventail d'emplois diversifiés. Les

perspectives de gain ouvertes aux assurés doivent être appréciées en faisant,

le plus possible, abstraciton des fluctuations de la conjoncture économique

(…)".

In conclusione, benché manchino basi legali (CCL)

sulle quali stabilire il reddito invalido in qualità di gerente, per una

persona con grandi competenze in qualità di cuoco, chef, che si è occupato

anche di mansioni amministrative, si ritiene che esso possa essere quantificato

attorno ad un minimo di 45'500.- all'anno.

Sperando di aver risposto alle richieste, si

rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti." (doc. AI 89)

2.8. In

merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione

professionale va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nei

dettagliati ed esaustivi rapporti 8 ottobre 2002 e 5 giugno 2003 la consulente,

tenendo conto delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 66), ha

evidenziato che nel caso di specie la riqualifica ha permesso di aumentare le

competenze dell'assicurato in un settore a lui già conosciuto, allargano

tuttavia nel contempo le mansioni in attività più idonee e più adatte al danno

alla salute, ossia nella gestione aziendale, nella contabilità, nel marketing,

ecc. A detta della consulente, con le nuove conoscenze acquisite l'assicurato è

ora meglio inseribile nel circuito lavorativo.

Nella

fattispecie, va data quindi conferma alla valutazione della consulente, che

collima del resto con quanto evidenziato dal perito (ossia che

l’assicurato può essere normalmente integrato nell'attività di gerente

[attività del resto auspicata dallo stesso assicurato], senza limitazione

rilevante [cfr. perizia dr. __________, doc. AI 26 pag. 7] e conformi alle

limitazioni fisiche di cui è portatore).

Decisivo

è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze

mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

D'altra

parte, come accennato, in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a

un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (cfr. consid 2.6.).

Nella

fattispecie, come visto, l'attività confacente alle limitazioni fisiche

descritte dal perito corrisponde a quella in cui l'assicurato è stato

riformato, ossia quella di gerente (con diploma federale, allegato doc. AI 73).

2.9. La

contestazione dell'assicurato verte sostanzialmente sui redditi da valido e da

invalido presi in considerazione dalla consulente (cfr. consid. 2.9.).

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile

nell'attività di gerente con certificato di capacità per esercenti tipo I.

Ora,

stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di ulteriori provvedimenti

reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività

leggere adeguate - nel caso di specie di attività quale esercente/gerente -

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Nella

fattispecie, al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il

metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto

il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale

cuoco (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di

esercente/gerente (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre

eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al

momento dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, si tratta di verificare se all'assicurato deve essere

riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 1° aprile

2003, indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel suo ultimo

rapporto del 5 aprile 2004, la consulente ha considerato un importo di fr.

68'793.-- riferito al 2002, procedendo ad un aggiornamento di quanto

l'assicurato ha percepito nel 1998 (ossia fr. 5'303.-- mensili).

A detta

del ricorrente, per contro, il salario da valido dovrebbe situarsi tra fr.

73'000.-- e fr. 80'470.-- (soprattutto per quest'importo il ricorrente

sottolinea l'importanza dell'esperienza acquisita negli anni precedenti).

Occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag.

248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

1997-1998 l'assicurato, quale chef di cucina, ha percepito un salario di fr.

5'303.-- mensili per 12 mensilità (fr. 63'636.-- annui, doc. AI 8).

Considerandi

quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2),

il salario da valido nel 1999 sarebbe stato di fr. 63'827.-- (63'636 : 100 x

0.3

+ 63'636), nel 2000 di fr. 64'557.-- (63'827 : 100 x 1.3 + 63'827), nel

2001.

di fr. 66'171.-- (64'557 : 100 x 2.5 + 64'557).

Pur

volendo considerare la tredicesima mensilità versata dopo il terzo anno

d'impiego (cfr. art. 12 CCNL 98), ciò che comporterebbe la considerazione di un

salario da valido nel 2001 di fr. 71'685.-- (69'937 : 100 x 2.5 + 69'937),

l'esito della vertenza, come vedremo, non cambia.

Riprendendo

quindi quest'ultimo salario comprensivo di tredicesima mensilità e considerando

un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), nel 2002

l'assicurato avrebbe guadagnato fr. 72'975.-- (71'685 : 100 x 1.8 +

71'685), mentre nel 2003 fr. 73'997.-- (72'975 : 100 x 1.4 + 72'975).

Considerando

un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2),

il salario da valido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto

quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato di fr. 75'033.--

(73'997 : 100 x 1.4 + 73'997).

2.9.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe

conseguire svolgendo l'attività di esercente/gerente, attività leggera,

ritenuta siccome esigibile dal profilo medico (doc. AI 26) e considerate

parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in

integrazione professionale (doc. AI 44, 73, 89).

La

consulente, come abbiamo visto ha ritenuto un salario di fr. 45'500.-- annui

per il 2002.

Ora,

l'art. 2 della CCNL 98 esclude esplicitamente l'applicabilità della predetta

convenzione ai dirigenti d'azienda (gerenti) ed ai direttori.

Se il

salario minimo mensile per un collaboratore senza apprendistato professionale

nel 2002 è pari fr. 3'000.-- (ossia con la tredicesima mensilità fr. 39'000.--,

cfr. art 10 CCNL 98, edizione gennaio 2002), e nel 2003 a fr. 3'100.-- mensili

(fr. 40'300 annui), è più che verosimile che un gerente, con un'esperienza

pluriennale di cuoco, abbia sicuramente percepito nel 2002 più di fr. 3'000.--

mensili, considerato che, normalmente un gerente di esercizi pubblici dirige il

personale e organizza l'attività del locale e dove l'attività del gerente non

comporta attività pesanti in quanto esse vengono delegate a personale

subalterno (STCA 18 settembre 2001 nella causa R.C. , Inc. 32.1999. 105,

consid. 2.10), ritenuto inoltre che al gerente di esercizi pubblici, viene

rilasciata una patente che attesta delle conoscenze professionali necessarie

per gestire un esercizio pubblico (art. 19, 20, 21 Legge sugli esercizi pubblici).

L'accento è messo quindi sulla gestione amministrativa e direttiva.

Riassumendo,

è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che nel 2003 RI 1 avrebbe guadagnato almeno fr.

45'500.--. Considerando un adeguamento in base

all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3), il salario da invalido

nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto quello del 2004 non è

ancora disponibile) sarebbe stato almeno di fr. 46'088.-- (45'500 x 1958 :

1933).

Per

quanto riguarda la graduazione dell'invalidità la situazione è quindi la

seguente.

Per il 2003,

dal raffronto del reddito da

invalido con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.51%

(73'997 –45'500

x 100 : 73'997), arrotondata al 39% (secondo la

più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

Per il 2004,

dal raffronto del reddito da invalido

con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.57% (75'033 – 46'088

x 100 :75'033), arrotondata al 39%.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il

ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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