32.2004.37
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29 settembre 2004Italiano48 min
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Numero d'incarto:
32.2004.37
Data decisione, Autorità:
29.09.2004, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici di un cuoco; aspetti medici ed economici. Quantificazione dei redditi da valido e invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo dell'invalidità. Riformazione professionale quale gerente di esercizi pubblici
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.37
ZA/td
Lugano
29 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 aprile 2004 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione invalidità,
6500 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel dicembre
1999, __________, nato nel 1969, di professione cuoco, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento alla stessa professione e
rendita), in quanto sofferente di "lombaggine con dolori irradiati a
sinistra, lombaggine permanente, ernie del disco" (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel
maggio 2001 (doc. AI 26) ed un esame da parte della consulente in integrazione
professionale (di seguito consulente) nell'ottobre 2002 (doc. AI 44), in data
21 novembre 2002 l'UAI ha rilasciato una garanzia per l'adozione di un piano
formativo comportante la riformazione professionale quale gerente (doc. AI 59).
Nel contempo l'UAI, con decisione 11 dicembre 2002 ha accordato all'assicurato
il diritto ad una rendita intera (grado 80%) con effetto dal 1° settembre 1999
e il diritto ad una mezza rendita (grado 50%) dal 1° aprile 2000 (doc. AI 62,
63).
Avendo in
seguito l'assicurato conseguito il diploma d'esercente (allegato doc. AI 73),
sulla base del rapporto della consulente del 5 giugno 2003), per decisione 16
giugno 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha deciso:
"
Decisione
Provvedimenti professionali ultimati con successo
Egregio Signore
ci riferiamo alla garanzia per provvedimenti professionali
del
29.10.02.
● Preso atto del rapporto del consulente in integrazione
professionale del 5.6.03 si rileva
che l'assicurato ha terminato con successo la riformazione quale gerente di
tipo I. Riformazione che gli ha permesso di ampliare le sue competenze in modo
da allargare le sue mansioni in attività più idonee e più adatte al suo danno
alla salute.
Dal confronto del reddito ipotetico
conseguibile quale cuoco (senza il danno alla salute), pari a fr. 61'145.- e,
il reddito attualmente conseguibile quale gerente, pari a fr. 45'500.-, ne
risulta unicamente una perdita di guadagno del 25.59%.
Lei è pertanto integrato, senza diritto ad una
rendita." (Doc. AI 74)
1.2. Con
l'opposizione l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha in sostanza
rivendicato il diritto ad una mezza rendita d'invalidità contestando il
rapporto della consulente sia per quanto concerne la quantificazione dei
redditi da valido e da invalido (doc. AI 85)
Con
decisione su opposizione 20 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la precedente decisione, motivando:
"
4. Nel caso di specie, tramite l'opposizione
formulata il 22 agosto 2003, l'assicurato ha sollevato argomentazioni
prettamente economiche, ciò che ha richiesto da parte della Consulente AI in
integrazione professionale una verifica dei dati salariali considerati nella
stesura della decisione impugnata.
Ne è così scaturito un parere del tutto
condivisibile, descritto con rapporto datato 05 aprile 2004. In concreto, non
vi sono motivi oggettivi per scostarsi da tale nuova valutazione, non ritenendo
suffragate da elementi sostenibili le motivazioni presentate invece
dall'interessato. Di conseguenza ed a giusta ragione, l'amministrazione deve
riconsiderare in fr. 68'793.- il salario che l'assicurato avrebbe meritato
senza il danno alla salute (stato anno 2002), elemento questo ricavato
dall'aggiornamento dell'ultimo stipendio conseguito nel 1998, epoca
immediatamente precedente la manifestazione della malattia. Per contro è stato
ribadito che nelle vesti di gerente di esercizio pubblico la capacità di
guadagno dell'assicurato va situata ad un minimo annuo di fr. 45'500.-, importo
ragionevolmente esigibile, nonostante non esistano delle basi legali (CCL) a
cui far capo, se si pensa che l'assicurato è certamente in grado di sfruttare a
dovere la sua grande esperienza di cuoco, di chef di cucina e di occuparsi pure
di mansioni amministrative.
A supporto della bontà di tale dato salariale,
occorre dire che, secondo i rilevamenti effettuati dall'Ufficio federale di
statistica (UFS-RSS), in professione adeguata, applicando favorevolmente una
riduzione di stipendio del 15% legata all'esercizio di attività semi
qualificata avanzata o qualificata, il reddito presumibile corrispondente
all'esigibilità accreditata all'assicurato sarebbe quantificabile addirittura
in fr. 52'337.- all'anno.
Di conseguenza, raffrontando questi dati
salariali, il grado di pregiudizio economico o d'invalidità deve essere
stabilito nella misura del 34%, percentuale chiaramente inferiore ai minimi
legali pensionistici.
La decisione impugnata del 16 giugno 2003 va
pertanto confermata, nel senso che l'assicurato deve essere ritenuto
convenientemente reintegrato dopo l'esecuzione delle dovute misure
professionali. Il suo grado d'invalidità non è inoltre più tale da potergli
conferire un ulteriore diritto alla rendita.
5. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OPG, l'opposizione ha
di principio effetto sospensivo.
Il cpv. 2 della medesima disposizione accorda
tuttavia all'assicuratore la facoltà di toglierlo.
In concreto, tramite decisione 16 giugno 2003,
l'UAI ha stabilito che l'assicurato non ha più diritto a rendita alcuna. Per
effetto dell'opposizione quest'ultimo ha tuttavia continuato a percepire la
rendita.
Ora, rilevato come gli ulteriori accertamenti
esperiti in sede d'opposizione abbiano permesso di confermare che il grado di
invalidità patito dall'assicurato si situa al di sotto dei limiti pensionabili,
risulta giustificato rendere esecutivo il contestato provvedimento privando un
eventuale ricorso di effetto sospensivo, con conseguente immediata soppressione
di ogni ulteriore versamento.
Cresciuta in giudicato la decisione tramite la
quale viene negato il diritto a rendita, gli importi nel frattempo versati
saranno oggetto d'un ordine di restituzione." (doc. AI 93)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha
ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
" 3.
Nella sostanza il dissenso del ricorrente verte sulle valutazioni
effettuate dalla resistente sia in
merito al reddito teoricamente conseguibile senza il danno alla salute, sia
relativamente al reddito ottenibile con tale danno, il paragone tra i due
permettendo poi di stabilire la misura della perdita di guadagno e quindi del
diritto alla rendita.
Per quanto concerne innanzitutto il
reddito ipotetico prima del manifestarsi dell'invalidità, l'Ufficio AI ha
ritenuto che una persona dotata di AFC quale cuoco con formazione professionale
superiore o particolare responsabilità (apprendistato con almeno 7 anni di
esperienza, ai quali è sottoposto regolarmente almeno un collaboratore) va
situato nella classe III prevista dall'art. 10 del CCLN con un minimo salariale
di Fr. 4'090.-- mensili nel 2002. Considerate le esperienze lavorative del
signor RI 1, egli è stato pertanto situato in detta classe, con un incremento
del 15% dovuto alle buone esperienze effettuate. Sulla base di tali
considerazioni, in ultima analisi è stato ritenuto che egli nel 1999 avrebbe
avuto un reddito ipotetico di Fr. 4'370.-- (Fr. 3'800.-- + 15%) e nel 2002 di
Fr. 4'703.05 (Fr. 4'090.-- + 15%), a sapere Fr. 61'145.-- all'anno.
In base alle argomentazioni sollevate
con l'opposizione, quest'ultimo reddito annuale è stato poi riveduto e corretto
in sede di decisione in Fr. 68'793.--, ciò che, a prescindere dalla correttezza
dell'importo - peraltro contestata per le argomentazioni che seguono - non
parla certo a favore di un'attendibilità delle valutazioni della consulente di
IP.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla
resistente, le grandi esperienze lavorative e le notevoli capacità
professionali accumulate dal signor RI 1 nel corso della sua lunga attività
(nonostante la sua giovane età) permettono di situarlo senz'altro nella classe
IV prevista dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione (CCNL) (cfr. allegato doc. D). In effetti,
tale classe è applicabile tra l'altro ai quadri cui sono regolarmente
sottoposti 4 collaboratori (nel settore cucina) da almeno 5 anni e prevede un
salario mensile lordo minimo di Fr. 6'190.-- nel 2002, requisiti che in
concreto risultano essere adempiuti dal ricorrente, ritenuta la sua lunga ed
ampia esperienza lavorativa nel settore della ristorazione in qualità di quadro
(chef della cucina), al quale, come già evidenziato sopra, erano regolarmente
sottoposti almeno quattro collaboratori.
Sulla base di quanto appena esposto nel
2002 il signor RI 1 in qualità quadro avrebbe quindi percepito un reddito
ipotetico di Fr. 80'470.-- all'anno e non di Fr. 68'793.--, né tanto meno di
Fr. 61'145.
Nella denegata ipotesi in cui il
suddetto importo di Fr. 80'470.-- non venisse ritenuto, si fa osservare come
quello di Fr. 68'793.-- considerato dall'Ufficio AI non risulta comunque
corretto.
In effetti va rilevato come presso
l'ultimo datore di lavoro, Ristorante __________, il ricorrente percepiva uno
stipendio mensile di Fr. 5'303.-- oltre alla 13a che, se il rapporto
non si fosse interrotto per il danno alla salute, sarebbe stata intera a far
tempo dal novembre 1999 in ossequio a quanto previsto dal CCNL. Ciò significa
che il signor RI 1 avrebbe percepito già a far tempo dal 1999 un salario annuo
pari a Fr. 68'939, dunque già a quel momento superiore a quello stimato dalla
consulente IP come salario annuo indicizzato al 2002, a sapere Fr. 68'793.--.
In tal senso si ritiene prudenzialmente
che il reddito ipotetico del ricorrente al 2002 senza il danno alla salute
avrebbe senz'altro potuto aggirarsi sui Fr. 73'000.--.
Prove: - doc. D: copia estratto art. 10 CCNL 98;
4. Passando ora alla valutazione del reddito da invalido,
l'Ufficio AI,
sulla base delle informazioni fornite
dalla __________ e tenuto conto delle grandi competenze quale cuoco, chef di
cucina con anche mansioni amministrative del signor RI 1, ha ritenuto un
reddito minimo di Fr. 3'000.--/3'500.-- al mese, ovvero Fr. 45'500.-- annui
(Fr. 3'500.-- x 13 mensilità).
AI riguardo va innanzitutto rilevato
come nell'ambito dell'attività di gerente non vi sono basi legali e dunque non
vi sono dei minimi salariali, come peraltro ammesso dalla consulente IP stessa.
Ciononostante l'Ufficio AI ha comunque
ritenuto l'importo mensile di Fr. 3'000.-/3'500.--, pur non essendo
quest'ultimo comprovato da nessuna prova documentale agli atti; ma non solo,
esso ha inoltre preso considerazione il massimo mensile, cioè Fr. 3'500.--,
moltiplicandolo addirittura x 13 mensilità e questo nonostante non vi siano
appunto basi legali o contrattuali applicabili ai gerenti, i quali di norma non
beneficiano del diritto alla tredicesima.
Ad ogni buon conto il reddito mensile
lordo di Fr. 3'500.-- presumibile a seguito della riqualificazione
professionale in realtà non è possibile conseguirlo, perlomeno non è in grado
di raggiungerlo il signor RI 1 a causa del danno alla salute di cui soffre e
che a suo tempo, nella professione di cuoco, gli aveva comportato il diritto a
una mezza rendita d'invalidità.
In effetti, la riqualifica professionale
di cui sopra ha sì permesso al signor RI 1 di apprendere conoscenze
professionali tali da consentirgli la gerenza di qualsiasi esercizio pubblico
nel Cantone, ma in pratica tale attestato non gli consente di conseguire
concretamente un reddito ipotetico da invalido di Fr. 3'500.-- mensili.
In questo ambito va avantutto esplicato
quali sono le mansioni che vengono svolte nella pratica dal gerente e che non
si limitano certo a quelle di responsabile dell'igiene e del buon andamento
dell'esercizio come previsto dalla legge sugli esercizi pubblici.
Di principio infatti, nella realtà,
nessun ristorante assume una persona con il compito di esercitare le mansioni
di gerente al 100%, ma nell'ambito dell'attività lavorativa viene richiesto di
espletare tutta una serie di mansioni (che sono preponderanti per quanto
concerne l'occupazione oraria) di altra natura all'interno del ristorante.
Normalmente i gerenti si occupano in parte della contabilità dell'esercizio
pubblico, prestando in concreto la loro patente, ma poi di fatto la loro
attività lavorativa viene espletata in cucina in qualità di cuoco o in sala
quale cameriere. II fatto dunque di essere assunto in qualità di gerente presso
un ristorante (e non di solo cuoco) potrebbe avere quale unico beneficio quello
di incrementare il reddito mensile lordo di ca. Fr. 600.-- mensili (beninteso
per una persona abile al lavoro in misura totale).
Dalla documentazione agli atti risulta
che già a suo tempo è stata accordata al signor RI 1 una mezza rendita
d'invalidità, in quanto egli, a causa del suo danno alla salute, può lavorare
quale cuoco solo nella misura del 50%.
Di conseguenza il signor RI 1, per
quanto concerne il mercato del lavoro, risulta essere disponibile quale gerente
al 100% e quale cuoco al 50%. A seguito di ciò egli potrebbe contare su un
reddito mensile di circa Fr. 2'800.-- al massimo, ritenuto che, a seguito della
sua parziale incapacità lavorativa, il datore di lavoro si troverebbe costretto
a dovere assumere (e beninteso remunerare) un altro cuoco al 50%. Tale scelta
risulterebbe poi essere oltremodo onerosa per il datore di lavoro in quanto
egli dovrebbe assumere due dipendenti distinti, per i quali versare doppi oneri
sociali, concludere doppie coperture assicurative (LPP,
copertura assicurativa per IG per
malattia collettiva, ... ), fissare doppi turni di lavoro, pianificare doppie
vacanze, ecc....
Non é oltretutto da trascurare il fatto
che se il signor RI 1 dovesse essere assunto quale gerente (con mansioni di
cuoco al 50%), ritenuta la non applicabilità del CCNL ai gerenti, egli
perderebbe per questo motivo determinati e fondamentali diritti
specificatamente previsti a tutela del lavoratore nel suddetto CCNL (come per es. il diritto a un salario minimo, il diritto alla
tredicesima, il diritto a determinati giorni di vacanze e ai giorni festivi, la
quantificazione delle ore di lavoro settimanali, ecc.).
A comprova di quanto precede si rimanda
al documento prodotto in sede di opposizione e qui nuovamente allegato quale
doc. E, attestante come, secondo il sistema di ricerca di un posto di lavoro
fornito dall'Ufficio regionale di collocamento (sistema Colsta), vengono
offerti quale retribuzione mensile a tempo pieno Fr. 3'100.-- per un impiego di
direttore/esercente con formazione (gerente con cert. Tipo I). Tale importo è
peraltro comprovato da quanto riportato dalla __________ alla consulente IP,
dove si afferma che un gerente non dovrebbe mai prendere meno di Fr. 3'100.--.
Ritenuta la sua inabilità lavorativa del
50% quale cuoco, il signor RI 1 si vedrebbe però confrontato con un reddito
ridotto, valutabile circa attorno ai Fr. 2'800.--.
A dimostrazione di ciò v'è il fatto che,
a partire dal 25 aprile 2003, il signor RI 1 é iscritto in disoccupazione al
50% quale cuoco, percependo delle indennità che ammontano a circa Fr. 2'000.--
mensili.
Oltre a ciò, sempre per quanto concerne
la dimostrazione della non sostenibilità dell'importo considerato dall'ufficio
AI, si fa rilevare come, in occasione di un servizio trasmesso dal programma
televisivo di approfondimento "__________" in data 31 luglio 2003, è
stato documentato il caso di un gerente-cuoco quarantenne al quale, per le sue
mansioni di gerente puro venivano offerti Fr. 2'500.-- mensili, mentre come
gerente-cuoco l'importo veniva portato a Fr. 3'100.-- . É altresì importante
evidenziare che la persona intervistata si apprestava ad esaurire il suo
diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione (a dimostrazione che una
ricollocazione nel mercato del lavoro non è assicurata in tale settore neppure
a lungo termine, contrariamente a quanto sostenuto in fine del rapporto della
consulente IP del 05.06.2003).
Di conseguenza il signor RI 1, se nella
migliori delle ipotesi dovesse trovare un posto di lavoro, a seguito della
situazione attuale del mercato del lavoro nel suo settore professionale e del
suo danno alla salute, potrebbe contare su un importo di Fr. 2'800.-- mensili
al massimo (per i quali tra l'altro non avrebbe neppure diritto alla
tredicesima trattandosi di un gerente) equivalenti a un reddito annuo di Fr.
33'600.--.
Prove: doc. E: copia ricerca posto di
lavoro dell'ufficio regionale di collocamento;
5. Applicando ora gli importi di cui sopra, a sapere Fr. 80'470.--
quale
reddito ipotetico senza il danno alla
salute e Fr. 33'600.-- quale reddito da invalido, si ottiene così una perdita
di guadagno pari a Fr. 46'870.--, ovverosia un grado d'invalidità del 58,25 %
con diritto ad una mezza rendita.
Di transenna si fa rilevare che, anche
nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere quale reddito ipotetico senza
il danno alla salute quello di Fr. 73'000.--, subordinatamente quello di Fr.
68'793 considerato dall'Ufficio AI, si otterrebbe comunque una perdita di
guadagno ed un grado d'invalidità tali da far beneficiare il ricorrente di una
mezza rendita.
Ad abundantiam si osserva infine come
pure nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare quale reddito da
invalido quello di Fr. 3'100.-- mensili, ovvero Fr. 37'200.-- annui, si avrebbe
parimenti una perdita di guadagno ed un grado d'invalidità tali da far ancora
beneficiare il signor RI 1 di una mezza rendita, subordinatamente di un quarto
di rendita.
Alla luce di tutte le considerazioni
suesposte e sulla base degli importi qui comprovati, si chiede quindi in ultima
analisi che al ricorrente venga riconosciuto il diritto di continuare a
percepire una mezza rendita di invalidità, subordinatamente un quarto di
rendita di invalidità, a far tempo dal 1° aprile 2003." (Doc.
I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria
decisione su opposizione, precisando:
"
rilevato come l'atto di ricorso verta sulla
valutazione dei due termini di paragone atti a stabilire la perdita di guadagno
conseguente al danno alla salute, ovvero il reddito presumibile senza
invalidità, nonché il reddito da invalido, e considerato come tali soggetti
siano già stati oggetto di approfondita valutazione da parte della consulente
in integrazione professionale, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale
a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale
postula l'integrale conferma.
In via abbondanziale, e con riferimento alle
obiezioni sollevate in sede di ricorso, si tiene comunque a precisare
innanzitutto che, così come auspicato dal ricorrente, il reddito presumibile
senza invalidità è appunto stato stabilito sulla base dell'ultimo salario
conseguito, e naturalmente aggiornato (cf. doc. n. inc. AI).
Per quel che concerne il reddito da invalido, si
rammenta innanzitutto che l'attività di gerente non solo era stata preavvisata
favorevolmente dal dottor __________, che a suo tempo ha peritato l'assicurato,
ma anche dal diretto interessato stesso, così come sottolineato anche dalla
consulente in integrazione nel proprio rapporto 5.4.2004 (perizia __________
29.5.2001, doc. n. 26 inc. AI).
Inoltre, se è vero che la professione di gerente
non sempre consente di svolgere esclusivamente un'attività a tavolino, è
altresì vero che l'assicurato mantiene comunque un'apprezzabile capacità di
effettuare mansioni di tipo manuale.
E' del resto per tale ragione che il perito ha
riconosciuto all'assicurato una completa capacità lavorativa in tale attività.
Per quanto attiene infine al reddito conseguibile
con il danno alla salute, occorre sottolineare che quello ritenuto dalla
consulente è particolarmente favorevole, sia rispetto ai salari di categoria, sia
rispetto al salario da invalido calcolato in applicazione delle tabelle
ISS." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Fatti
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo e fisiatra, in data 29 maggio
2001 ha rilevato:
"
(…)
Alla luce delle mie constatazioni cliniche e su base della
documentazione radiologica a disposizione il paziente ha credibilmente
difficoltà a mantenere la posizione eretta (rispettivamente in leggera
inclinazione come avviene spesso durante
il lavoro in cucina) per oltre un'ora senza interruzione. E'
inoltre impedito nell'alzare pesi dal suolo (possibile fino a
circa 12 kg) od a spostarli sull'altezza di un piano di lavoro specialmente se
non possono essere presi vicino al corpo (possibile fino a 6-8 kg a seconda
della specifica situazione ergonomica). Può invece effettuare lavori in
posizioni corporee variabili tra seduto ed eretto senza particolare limite, può
far uso in maniera normale delle sue braccia e mani, può spostarsi su terreni
piani e su scale mentre dovrebbe evitare terreni sconnessi (con una
sollecitazione maggiore del passaggio lombosacrale).
Quantificare il reale limite della capacità lavorativa nella
professione di cuoco mi è difficile in considerazione della variabilità degli
impegni a secondo del posto di lavoro (grandezza della cucina, rispettivamente
numero e variabilità dei piatti da preparare, mezzi ausiliari, rispettivamente
personale a disposizione, struttura del posto di lavoro, ecc.). In un posto
come quello attuale dove a dire del
paziente vi è una cucina semplice con un numero di piatti limitati
da preparare riterrei adeguata un'abilità lavorativa del 70%. In una struttura
più complessa questa potrebbe ridursi al massimo fino al 50%.
Il paziente è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% da
settembre 1998 fino a marzo di quest'anno (ad eccezione della valutazione del __________
di __________ dove fu suggerita la ripresa del lavoro nella misura del 50% già
a partire dal 10.02.1999, vedi rapporto citato).
Nell'ultimo controllo medico dettagliato del 15.09.1999 presso il __________
(Prof. __________) si fa accenno ad un decorso
"sostanzialmente favorevole", constatazione che sembra combaciare con
il quadro morfologico documentato con una ultima MRI della
colonna lombare del 15.12.1999 dove vi fu una "regressione parziale della
lesione del disco al livello 1,4/5..." mentre rimaneva "praticamente
invariata l'ernia discale mediana ..." al livello
LS/S1. Queste constatazioni assieme all'assenza di ulteriori cure specifiche
del caso documentate per il 2000 potrebbero suggerire che le condizioni
attuali siano paragonabili con allora (inabilità lavorativa del 50% a partire
dall'01.01.2000 ?). Trattandosi di alterazioni strutturali per intanto irreversibili
(comunque senza documentata tendenza ad un ulteriore peggioramento sul piano
anatomopatologico) la valutazione attuale appare quella definitiva.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Dal lato medico non vi sono suggerimenti terapeutici che
potrebbero migliorare le condizioni del paziente ad un punto da poter prendere
in considerazione un'ulteriore riduzione dell'inabilità lavorativa come
valutato sotto il punto S. Fa eccezione un sensibile calo ponderale, vivamente
consigliabile (almeno del 10% dell'attuale peso corporeo).
Per un'attività lucrativa consona alle condizione fisiche del
paziente nella quale possono essere rispettati i limiti esposti sotto il punto
5 non vi sarebbe alcun limite della capacità lavorativa. Il paziente stesso ha
suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo, possibilità
che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che anch'essa lavoro nel
settore; sono lavori da considerare conformi alle sue condizioni fisiche, che
potrebbero quindi essere svolte senza limiti rilevanti. Purtroppo il signor RI
1 non ha finora intrapreso alcun passo per ottenere la patente di esercente.
Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 26)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA
del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni, per altro
non contestate, cui è pervenuto il perito (dr. __________).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità
lavorativa (70%) nella sua precedente attività di cuoco (cucina semplice con
pochi piatti da preparare). Il perito ha quindi attestato una capacità al
lavoro in misura del 50% in strutture più complesse, mentre in attività leggere
consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove
l'assicurato non debba mantenere la posizione eretta per più di un'ora senza
interruzione, dove non debba alzare pesi dal suolo superiori a 6-8 kg e dove
non debba muoversi su terreni sconnessi, la capacità lavorativa
dell'interessato è stata giudicata totale.
Su indicazione
dell'assicurato, il medico ha poi concordato sulla possibilità del ricorrente
di svolgere la professione di esercente, attività questa consona con i limiti
funzionali descritti nella perizia.
Le
risultanze peritali sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. __________
(doc. AI 38).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima
attività svolta dall'interessato.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura totale in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________
(reumatologo).
2.7. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale (inizio riformazione) 8
ottobre 2002 la consulente ha osservato:
" II
10.9.1998 l'A, 33enne, è rimasto bloccato alla schiena in
seguito al sollevamento di un cervo sul posto di lavoro. L'analisi medica ha
poi messo in evidenza un'ernia discale. In data 15.9.1999
il Dr. __________ fa accenno ad un decorso sostanzialmente favorevole del danno
alla salute dell'assicurato.
Limitazioni: l'A ha difficoltà a
mantenere la posizione eretta per oltre un'ora senza interruzione ed è impedito
ad alzare pesi dal suolo maggiori a 12 kg.
In attività adeguata l'assicurato è da ritenersi abile al 100%.
L'IL viene valutata al 50% in strutture con cucina complessa ma solo al 30% in
strutture con cucina poco elaborata.
L'A ci spiega che è esattamente il contrario,
egli dovrebbe fare meno sforzi come souschef in una cucina complessa, come
quella di un grande albergo, dove potrebbe designare alcuni compiti. Una cucina
semplice, nella quale si trova da solo lo pone innanzi a più grandi difficoltà
(a mio avviso le sue affermazioni/osservazioni sono plausibili).
Siccome la possibilità attuale di inserirsi come sous-chef
è minima, a causa del danno alla salute, l'assicurato è da ritenersi
abile al 50%.
Da notare che l'assicurato è stato dichiarato totalmente inabile
dal 13.09.98 al 31.03.2000 e che da metà marzo 2001 ha ripreso il lavoro di
cuoco nella misura del 50%.
Osservazione soggettiva: l'assicurato dice di non lamentare
solo dolori alla schiena, ma anche all'intestino e questo probabilmente a causa
dei numerosi antidolorifici ingeriti. Cerca di svolgere nella misura del
possibile il suo lavoro, cosa che gli riesce al 50% pur essendo molto aiutato
dai gerenti del ristorante per quanto riguarda il sollevamento di pesi.
Dati socio-professionali:
L'A possiede un AFC in qualità di cuoco (3
anni), nei suoi 12 anni di pratica presso vari ristoranti (__________e __________,
__________ a __________, __________...), ha potuto svolgere varie mansioni,
quali quella di souschef e chef di cucina.
Attualmente l'A lavora al 50% al __________.
L'A ha inoltre svolto, nell'ambito familiare
e per parecchi anni, l'attività di venditore di mobili.
L'A si è appena sposato ed ha espresso il
desiderio di fondare una famiglia.
Osservazione soggettiva: l'assicurato si è mostrato attivo
e motivato nelle procedure relative al suo inserimento. Ha portato al colloquio
tutta la documentazione richiesta nella convocazione e ha tempestivamente
raccolto le informazioni relative alla formazione prescelta. L'A è
ansioso quanto a trovare un lavoro possibilmente regolare e duraturo nel tempo.
Gli viene spiegato che ciò non è più possibile nemmeno per persone senza danno
alla salute.
Dati economici:
Prima del danno alla salute l'A aveva un
guadagno potenziale medio di 5300.- al mese, in qualità di chef di cucina,
attualmente ne guadagna all'incirca 2000.
(Effettivamente, però non risulta aver mai guadagnato mediamente
più di 5000.- al mese)
Discussione:
L'A si è mostrato molto disponibile ad ogni formazione, ma ha
espresso il desiderio di rimanere nell'ambito della ristorazione, in quanto si
tratta della sua grande passione.
Altre formazioni possibili e delle quali si è discusso: come
impiegato di vendita o di ufficio, non permetterebbero un incremento più
radicale alla capacità di guadagno e avrebbero una durata di almeno 3 anni (la
capacità di guadagno ammonterebbe al 68%, per la CGR ho ritenuto il salario
medio effettivo degli ultimi anni secondo la dichiarazione dei redditi, cioè
60000.- all'anno)
Abbiamo quindi concordato per una formazione complementare nel suo
settore che permetterà di aumentare la sua capacità di guadagno attuale
all'incirca del 25-30%.
Difatti una formazione di gerente, della durata di 3 mesi, gli
permetterà di solidificare la sua posizione nel settore della ristorazione, ne
uscirà più qualificato e con una "paletta" più larga di competenze.
Ciò gli permetterà inoltre di svolgere attività più idonee al suo stato di salute
(in parte anche compiti gestionali).
La capacità di guadagno non potrà essere incrementata totalmente,
ma si dovrebbe arrivare ad un grado d'invalidità attorno al 35% (se si
considera il suo salario mensile ipotetico attorno ai 5000.-, e il suo salario
mensile d'invalido dopo formazione a ca. 3000/3500.-, rispetto all'attuale di
1700/2000.-).
Proposta di formazione professionale secondo l'art. 97 LAI:
• Formazione
di gerente presso la __________, Ufficio formazione professionale, __________,
Tel. __________, Fax. __________, e-mail:__________
• Indennità giornaliere secondo l'art 22
LAI
• Durata del provvedimento: dal 7.1.2003 per 3 mesi
• Rimborso
delle spese di viaggio e di vitto secondo le vigenti disposizioni
• Rimborso
delle spese connesse alla formazione su presentazione di dichiarazione della
scuole e su presentazione di giustificativi (materiale scolastico...)." (doc. AI 44)
Terminata
la riformazione, in data 5 giugno 2003 la consulente ha concluso:
" Come
illustrato nel precedente rapporto una riqualifica quale gerente ha permesso
all'A di aumentare le sue competenze, in un settore nel quale è già competente,
di modo da allargare le sue mansioni in attività più idonee e più adatte al suo
danno alla salute (in parte anche compiti gestionali).
La patente di gerente tipo I permette di lavorare in ristoranti,
alberghi e bar così come alle dipendenze dì grandi catene alberghiere e di
ristorazione. Questo ha permesso all'A di acquisire delle competenze
approfondite per quel che riguarda. gestione aziendale e contabilità,
marketing, assicurazioni sociali, contratti di lavoro, conoscenze e
legislazione sulle derrate alimentari, calcolazione della cucina, psicologia di
vendita, conoscenze generali sulle bevande alcoliche, ecc.
In questo modo, cumulando le competenze acquisite a quelle
preesistenti, siamo di fronte ad un A inseribile nel circuito attivo per
mansioni, solo in parte e dal profilo tecnico già svolte in precedenza, meglio
formato, con maggiori competenze e con un attestato riconosciuto a livello federale,
quindi meglio proponibile nel circuito lavorativo.
Calcolo del grado di invalidità:
La prima tappa è quella di stabilire il reddito ipotetico di
questo A; che alla luce di un'approfondita ricerca di mercato è possibile
meglio definire di quanto sviluppato in precedenza.
In primo luogo si può stabilire che una persona con un AFC in
qualità di cuoco è situato nella classe II con un minimo salariale di 3350.- al
mese nel 2002 e che un collaboratore con formazione professionale superiore o
particolare responsabilità (apprendistato con almeno 7 anni di esperienza,
quadri ai quali è sottoposto regolarmente almeno 1 collaboratore) è situato
nella classe III con un minimo salariale di 4'090.- al mese sempre nel 2002.
Nell'interesse dell'A, e viste le esperienze lavorative effettuate
possiamo situarlo nella classe III, con un incremento del 15% dovuto alle buone
esperienze effettuate, su tale base egli nel 1999 avrebbe avuto un reddito
ipotetico di 4370.- (3'800 + 15%) e nel 2002 di 4'703.05 (4'090 + 15%).
Attualmente (2002) egli ha quindi un reddito ipotetico di 61145.-.
Su tale base è finalmente possibile calcolare il suo grado di
invalidità.
Grazie ad un'indagine effettuata presso la __________ scopriamo
che non vi sono dei contratti collettivi per l'attività di gerente, ci viene
comunicato che ci si può basare su un minimo salariale di 3'000/3'500.- al mese
che può essere molto incrementato a seconda dell'attività svolta.
Su tale base, tenendo conto delle grandi esperienze dell'A (vedi
CV) possiamo considerare il suo reddito ipotetico minimo da invalido di
45'500.- all'anno.
Su tale base il grado di invalidità dell'A risulta essere del
25.59%.
Conclusione
Tenendo conto la configurazione della realtà economica del Cantone
Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in
situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora
apprezzabilmente esteso. Nell'attuale frangente, con mercato caratterizzato da
disoccupazione accentuata interessante quasi tutti i settori, gruppi
professionali e generi di attività, la possibilità di reperire concretamente a
corto o medio termine un posto vacante non è garantita a breve termine ma
certamente fattibile a medio lungo termine (per questa ragione l'A risulta
essere iscritto in disoccupazione)." (Doc. AI 73)
In data 5
aprile 2004, la consulente ha ancora osservato:
"
Reddito ipotetico
Dopo seconda analisi, nell'interesse dell'A si
propone di ritenere quale reddito ipotetico il reddito conseguito (e quindi
soggetto a AVS) nel 1998 pari a 5303.- al mese per un totale annuo (5'303 x 12
+ 1'325) di 64'961.-. Aggiornando questo salario aggiungendo l'ipotesi di
rincaro pubblicata dalla rivista economica "la vie economique" per i
vari anni, otteniamo un reddito al 2002 pari a 68'793.-.
Reddito da invalido
Non avendo approfondite conoscenze del settore
contatto nuovamente la __________ in data 29.03.2004 (Signora __________), mi
viene spiegato che non esiste un minimo salariale per quanto riguarda la
professione di gerente (se però consideriamo che una cameriera prende 3'100.-
al mese mi viene comunicato che un gerente non dovrebbe mai prendere
meno di quella cifra).
Ad alcune domande inerenti il mansionario
del gerente mi viene risposto che stando alla legge sugli esercizi pubblici le
uniche mansioni attribuibili d'ufficio al gerente sono: essere responsabile
dell'igiene e del buon andamento dell'esercizio.
Per quanto riguarda l'esigibilità della
professione si cita il punto 6 della perizia del Dr. __________
"possibilità per migliorare la capacità di lavoro (…) il paziente stesso
ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo,
possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che
anch'essa lavora nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue
condizioni fisiche, che potrebbero essere quindi svolte senza limiti
rilevanti (…)".
In complemento, sulla base della CIIAI 3057-3058
si ricorda che: mercato del lavoro in equilibrio: "est une notion
théorique et abstraite (…) elle implique d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
qui offre un éventail d'emplois diversifiés. Les
perspectives de gain ouvertes aux assurés doivent être appréciées en faisant,
le plus possible, abstraciton des fluctuations de la conjoncture économique
(…)".
In conclusione, benché manchino basi legali (CCL)
sulle quali stabilire il reddito invalido in qualità di gerente, per una
persona con grandi competenze in qualità di cuoco, chef, che si è occupato
anche di mansioni amministrative, si ritiene che esso possa essere quantificato
attorno ad un minimo di 45'500.- all'anno.
Sperando di aver risposto alle richieste, si
rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti." (doc. AI 89)
2.8. In
merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nei
dettagliati ed esaustivi rapporti 8 ottobre 2002 e 5 giugno 2003 la consulente,
tenendo conto delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 66), ha
evidenziato che nel caso di specie la riqualifica ha permesso di aumentare le
competenze dell'assicurato in un settore a lui già conosciuto, allargano
tuttavia nel contempo le mansioni in attività più idonee e più adatte al danno
alla salute, ossia nella gestione aziendale, nella contabilità, nel marketing,
ecc. A detta della consulente, con le nuove conoscenze acquisite l'assicurato è
ora meglio inseribile nel circuito lavorativo.
Nella
fattispecie, va data quindi conferma alla valutazione della consulente, che
collima del resto con quanto evidenziato dal perito (ossia che
l’assicurato può essere normalmente integrato nell'attività di gerente
[attività del resto auspicata dallo stesso assicurato], senza limitazione
rilevante [cfr. perizia dr. __________, doc. AI 26 pag. 7] e conformi alle
limitazioni fisiche di cui è portatore).
Decisivo
è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze
mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.
D'altra
parte, come accennato, in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a
un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (cfr. consid 2.6.).
Nella
fattispecie, come visto, l'attività confacente alle limitazioni fisiche
descritte dal perito corrisponde a quella in cui l'assicurato è stato
riformato, ossia quella di gerente (con diploma federale, allegato doc. AI 73).
2.9. La
contestazione dell'assicurato verte sostanzialmente sui redditi da valido e da
invalido presi in considerazione dalla consulente (cfr. consid. 2.9.).
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile
nell'attività di gerente con certificato di capacità per esercenti tipo I.
Ora,
stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di ulteriori provvedimenti
reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività
leggere adeguate - nel caso di specie di attività quale esercente/gerente -
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Nella
fattispecie, al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il
metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto
il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale
cuoco (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di
esercente/gerente (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre
eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al
momento dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, si tratta di verificare se all'assicurato deve essere
riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 1° aprile
2003, indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel suo ultimo
rapporto del 5 aprile 2004, la consulente ha considerato un importo di fr.
68'793.-- riferito al 2002, procedendo ad un aggiornamento di quanto
l'assicurato ha percepito nel 1998 (ossia fr. 5'303.-- mensili).
A detta
del ricorrente, per contro, il salario da valido dovrebbe situarsi tra fr.
73'000.-- e fr. 80'470.-- (soprattutto per quest'importo il ricorrente
sottolinea l'importanza dell'esperienza acquisita negli anni precedenti).
Occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari
che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag.
248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Nel
1997-1998 l'assicurato, quale chef di cucina, ha percepito un salario di fr.
5'303.-- mensili per 12 mensilità (fr. 63'636.-- annui, doc. AI 8).
Considerandi
quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2),
il salario da valido nel 1999 sarebbe stato di fr. 63'827.-- (63'636 : 100 x
0.3
+ 63'636), nel 2000 di fr. 64'557.-- (63'827 : 100 x 1.3 + 63'827), nel
2001.
di fr. 66'171.-- (64'557 : 100 x 2.5 + 64'557).
Pur
volendo considerare la tredicesima mensilità versata dopo il terzo anno
d'impiego (cfr. art. 12 CCNL 98), ciò che comporterebbe la considerazione di un
salario da valido nel 2001 di fr. 71'685.-- (69'937 : 100 x 2.5 + 69'937),
l'esito della vertenza, come vedremo, non cambia.
Riprendendo
quindi quest'ultimo salario comprensivo di tredicesima mensilità e considerando
un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), nel 2002
l'assicurato avrebbe guadagnato fr. 72'975.-- (71'685 : 100 x 1.8 +
71'685), mentre nel 2003 fr. 73'997.-- (72'975 : 100 x 1.4 + 72'975).
Considerando
un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2),
il salario da valido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto
quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato di fr. 75'033.--
(73'997 : 100 x 1.4 + 73'997).
2.9.2
Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire svolgendo l'attività di esercente/gerente, attività leggera,
ritenuta siccome esigibile dal profilo medico (doc. AI 26) e considerate
parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in
integrazione professionale (doc. AI 44, 73, 89).
La
consulente, come abbiamo visto ha ritenuto un salario di fr. 45'500.-- annui
per il 2002.
Ora,
l'art. 2 della CCNL 98 esclude esplicitamente l'applicabilità della predetta
convenzione ai dirigenti d'azienda (gerenti) ed ai direttori.
Se il
salario minimo mensile per un collaboratore senza apprendistato professionale
nel 2002 è pari fr. 3'000.-- (ossia con la tredicesima mensilità fr. 39'000.--,
cfr. art 10 CCNL 98, edizione gennaio 2002), e nel 2003 a fr. 3'100.-- mensili
(fr. 40'300 annui), è più che verosimile che un gerente, con un'esperienza
pluriennale di cuoco, abbia sicuramente percepito nel 2002 più di fr. 3'000.--
mensili, considerato che, normalmente un gerente di esercizi pubblici dirige il
personale e organizza l'attività del locale e dove l'attività del gerente non
comporta attività pesanti in quanto esse vengono delegate a personale
subalterno (STCA 18 settembre 2001 nella causa R.C. , Inc. 32.1999. 105,
consid. 2.10), ritenuto inoltre che al gerente di esercizi pubblici, viene
rilasciata una patente che attesta delle conoscenze professionali necessarie
per gestire un esercizio pubblico (art. 19, 20, 21 Legge sugli esercizi pubblici).
L'accento è messo quindi sulla gestione amministrativa e direttiva.
Riassumendo,
è da ritenere
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che nel 2003 RI 1 avrebbe guadagnato almeno fr.
45'500.--. Considerando un adeguamento in base
all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3), il salario da invalido
nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto quello del 2004 non è
ancora disponibile) sarebbe stato almeno di fr. 46'088.-- (45'500 x 1958 :
1933).
Per
quanto riguarda la graduazione dell'invalidità la situazione è quindi la
seguente.
Per il 2003,
dal raffronto del reddito da
invalido con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.51%
(73'997 –45'500
x 100 : 73'997), arrotondata al 39% (secondo la
più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Per il 2004,
dal raffronto del reddito da invalido
con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.57% (75'033 – 46'088
x 100 :75'033), arrotondata al 39%.
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il
ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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