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Decisione

32.2004.38

condizioni temporali per riconoscere infermità congenita 404 OIC (sindrome psico-organica); in casu negata, rinvio all'UAI per accertare eventuale diritto ad ergoterapia quale provvedimento sanitario

15 ottobre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

S. 62 Erw. 2a: "einige Monate"; erwähntes Urteil F.: mindestens 3½

Monate). Der vorliegende Fall bietet daher keinen Anlass, die geltende

Rechtsprechung in Frage zu stellen. Demnach hat die Behandlung zu spät

begonnen, weshalb die Invalidenversicherung unter Ziff. 404 GgV Anhang nicht

leistungspflichtig wird”, sentenza citata, consid. 2.6].

Nella fattispecie in esame, pur consapevole degli effetti negativi di simili

ritardi dovuti alla scarsa reperibilità di ergoterapisti, questo TCA non può

che allinearsi alla succitata giurisprudenza dell’Alto Tribunale e quindi

negare in casu il riconoscimento di un’infermità congenita di cui alla cifra

404 dell’allegato OIC, essendo in concreto trascorsi al massimo cinque mesi

tra la diagnosi (maggio 2003) e l’inizio dell’ergoterapia (ottobre 2003).

2.9. Riguardo al

circostanziato rapporto 16 agosto 2004 steso dal dr. __________, pediatra

all’Ospedale __________, occorre precisare quanto segue.

Per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni

impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Considerandi

Eccezionalmente

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e

siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,

RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Inoltre deve essere

rispettato il diritto di essere sentito (DTF 130 V ).

Nell’evenienza concreta il succitato rapporto è stato

reso dopo l’emanazione della decisione contestata (27 aprile 2004), lo stesso

attesta comunque una (nuova) diagnosi presente comunque sin dalla nascita

dell’assicurato ed è suscettibile d’influenzare la presente vertenza.

Orbene, se da una parte, così come sostenuto dal dr. __________ nella citata

nota 6 settembre 2004, da quanto attestato dal dr. __________ non risultano gli

estremi per riconoscere altre infermità congenite, quali la platipodia (cifra

193.

OIC) né provvedimenti sanitari per la scoliosi, dall’altra non può sfuggire

che il succitato pediatra, diagnosticato un disturbo della coordinazione centrale

di tipo misto, ha evidenziato la necessità di un sostegno motorio mirato, di

tipo psicomotorio o ergoterapeutico.

Non va poi dimenticato che la necessità di un’ergoterapia è stata evidenziata

anche dal Sostegno pedagogico (cfr. consid. 1.1).

La fattispecie merita comunque ulteriori accertamenti, in quanto gli atti non

sono sufficientemente precisi per poter ritenere dati i presupposti per

riconoscere eventualmente le chieste terapie ai sensi dell’art. 12 LAI (cfr.

consid. 2.5) e dell’art. 5 cpv. 2 LAI (consid. 2.6) sulla base del rapporto 16

agosto 2004 del dr. _____________.

Gli atti sono quindi trasmessi all’amministrazione affinché provveda agli

accertamenti di cui sopra.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§) La decisione su opposizione 27 aprile 2004 è annullata.

§§)

Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’espletamento degli accertamenti

di cui al consid. 2.9.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Ronn

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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