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Decisione

32.2004.39

revisione. Durata dell'incapacità lavorativa

30 settembre 2004Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

In data

26 febbraio 2001, il dr. __________ della Clinica __________, chirurgo

ortopedico, ha eseguito un intervento al ginocchio (allegato 15 doc. AI 89); lo

stesso specialista è intervenuto anche nell'agosto 2001 (allegato 10 doc. AI

89).

In data

21 novembre 2001, il dr. __________, generalista, ha certificato un'incapacità

lavorativa del 60-70% senza indicare per quanto tempo (doc. AI 89).

In data

14 marzo 2003, il dr. __________, perito che ha visitato il ricorrente in data

25 febbraio 2003, ha stabilito un'incapacità lavorativa del 50% nella

precedente professione di aiuto meccanico (doc. AI 98).

Dopo la

perizia del dr. __________, il medico SMR dr. __________ in data 2 luglio 2003

ha proposto un'incapacità lavorativa totale transitoria dal mese di febbraio

2001 al mese di novembre 2001 (doc. AI 101).

Dai

conteggi della Cassa malati __________ risultano per contro versamenti di

indennità giornaliera per incapacità lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2001 al

31 dicembre 2002 (doc. B1-B13).

In data

22 giugno 2004, il dr. __________, ha certificato un'incapacità lavorativa

totale dal 28 agosto 2001 al 15 dicembre 2002 (allegato C doc. VII).

A proposito del

certificato medico del dr. __________ del 22 giugno 2004, trasmesso al TCA in

corso di causa, va rammentato che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Il

succitato rapporto medico può essere preso in considerazione, poiché

Considerandi

attesta una situazione di fatto anteriore alla decisione contestata del 7

maggio 2004.

Nella fattispecie,

corrisponde al vero che la Cassa Malati __________ ha versato delle indennità

giornaliere per incapacità lavorativa al 100% dal gennaio 2001 sino al dicembre

2002; tuttavia questo fatto, preso singolarmente, non può assurgere a prova del

fatto che l'assicurato sia stato effettivamente inabile al lavoro nel periodo

in parola. Nemmeno può essere dato pieno valore probante alla certificazione

del dr. __________, resa nel novembre 2001 (doc. AI 89), lo

stesso non indicando - per quanto è dato di capire - fino a quando l'incapacità

attestata sarebbe durata.

Ora, il

certificato del dr. __________, proprio perché specialistico e rilasciato dal

medico che ha operato ed avuto in cura l'assicurato per tutto il 2001, anche se

introdotto solo in corso di causa, non può essere ignorato. Egli attesta

un'incapacità lavorativa totale sino al 15 dicembre 2002.

Il dr. __________,

al contrario di quanto sostenuto dall'UAI, non ha certificato una limitata

capacità lavorativa solo sino al mese di febbraio 2002. Nella perizia il medico

non ha accennato a questo periodo. È con riferimento alla valutazione del SMR

(doc. AI 101), che l'UAI nel querelato procedimento ha dichiarato che "la

riduzione della rendita intera ha avuto perciò effetto dopo tre mesi dal

miglioramento stimato dal Servizio competente, ovvero a contare dal 1° febbraio

2002" (doc. AI 111). Il dr. __________ del SMR, senza aver esaminato

precedentemente l'assicurato, ma unicamente sulla base degli atti, ha infatti proposto

un periodo transitorio di incapacità lavorativa dal mese di febbraio 2001 al

mese di novembre 2001 "mentre in seguito come da perizia dr. __________

" (doc. AI 101).

Come

visto la perizia del dr. __________ non prevede nulla per quel che attiene al

periodo gennaio 2001-dicembre 2002, per cui appare corretto fare affidamento a

quanto stabilito dal dr. __________, unico sanitario ad essersi espresso in

maniera affidabile sul periodo in parola (allegato C doc. VII).

In conclusione, sulla

scorta di quanto precede, la

decisione contestata deve essere annullata.

All'assicurato

deve quindi assegnata una rendita intera d'invalidità sino al mese di febbraio

2003.

(3 mesi dopo il miglioramento avvenuto nel corso del mese di dicembre

2002; cfr. certificato dr. __________ del 22 giugno 2004, allegato C doc. VII;

cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Dal

mese di marzo 2003 il grado d'invalidità deve essere per contro confermato al

50%, con diritto ad una mezza rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

La

decisione 7 maggio 2004 è annullata.

L'Ufficio

assicurazione invalidità verserà al ricorrente una rendita intera d'invalidità

sino al mese di febbraio 2003.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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