32.2004.39
revisione. Durata dell'incapacità lavorativa
30 settembre 2004Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.39
Data decisione, Autorità:
30.09.2004, TCA
Titolo:
revisione. Durata dell'incapacità lavorativa
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 28 LAI
art. 41 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.39
ZA/td
Lugano
30 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 7 maggio 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1955, di professione aiuto meccanico, dal 1° settembre 1994 è stato messo al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità.
1.2. In esito
alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel mese di ottobre 2001 (doc.
AI 88), con decisione 14 agosto 2003, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato
temporaneamente un grado d'invalidità dell'80%, accordandogli una rendita
intera dal
1°
ottobre 2001 al 31 gennaio 2002. A partire dal mese di febbraio 2002 è stato
riconfermato il grado del 50%. L'UAI ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
● Dall'esame della documentazione
medico-economica acquisita agli atti AI in fase di revisione e, presso atto del
rapporto peritale del Dr. __________ del 14.03.2003, si rileva che l'assicurato
risulta essere tuttora inabile nella misura del 50% nella sua attività di
meccanico.
L'assicurato risulta inoltre tuttora impiegato al
50% quale meccanico presso il garage __________ di __________.
In riferimento al peggioramento dello stato di
salute annunciato, a causa degli interventi chirurgici subiti al ginocchio
sinistro, viene riconosciuta una totale inabilità lavorativa dal febbraio 2001
al novembre 2001 (2 mesi dopo il secondo intervento – come da parere del
Servizio medico regionale AI).
Risultano pertanto assolti i presupposti per
l'aumento temporaneo della rendita attualmente percepita a un'intera (grado
80%) dall'1.05.2001 (3 mesi dopo il peggioramento dello stato di salute – art.
88 OAI) al 31.01.2002 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute –
art. 88 OAI).
Trattandosi di una domanda tardiva l'aumento
della stessa verrà effettuato unicamente a far capo dall'1.10.2001 (mese della
domanda di revisione – art. 48 LAI).
Decidiamo pertanto:
Dall'1.02.2002 continuerà a percepire una mezza
rendita come finora." (doc. AI 102)
1.3. Con
opposizione 12 settembre 2003, l'assicurato ha precisato:
"
mi riferisco alla vostra decisione del 14 agosto
2003 riguardante la rendita invalidità e, dopo aver contattato telefonicamente
la signora __________ il 10 settembre 2003, intendo contestarla per i seguenti
motivi:
Malgrado l'inoltro tardivo (6 novembre 2001) del
questionario per la revisione della rendita da parte del Dr. __________, vi
faccio notare che il mio stato di salute era notevolmente peggiorato già dal
mese di gennaio 2001.
Dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre
2002, a causa della gravità della malattia, ho subito due operazioni, ho
assunto medicamenti specifici, effettuato numerose fisioterapie e persino
ricorso a cure alternative (omeopatiche) per poter nuovamente, nel dicembre
2002, riprendere una attività lavorativa al 50%.
Non mi si potrà in ogni caso rimproverare di non
aver fatto tutto il necessario per portare almeno a un livello di
sopportabilità, i miei problemi di salute.
Vi è inoltre da considerare quanto questo periodo
di lunga malattia e inabilità abbia avuto delle conseguenze spiacevoli a
livello morale e finanziario, per me, ma anche per la mia famiglia: ci siamo
trovati nella condizione di dover vendere l'appartamento in __________ in
quanto non riuscivamo a coprire le diverse spese mensili, compreso il pagamento
dell'ipoteca e ammortamento alla banca.
Per queste ragioni, ritengo ingiusto considerare
l'inabilità al 100% soltanto dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002.
Pertanto vi chiedo di annullare la vostra
decisione in merito e di riesaminare il caso.
Nel caso necessitiate di documentazione
dettagliata da parte del Prof. Dr. __________, del Dr. __________, potete
sempre richiedermela." (doc. AI 104)
A seguito
della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, con decisione su
opposizione 7 maggio 2004 l’UAI ha confermato la sua precedente decisione, osservando:
"
(…)
4. Nel caso che ci concerne, bisogna innanzitutto chiarire che gli
atti all'incarto non negano che il peggioramento temporaneo dello stato di
salute e della capacità di guadagno dell'assicurato si sono manifestati agli
inizi dell'anno 2001. Occorre però a questo proposito dar fede a quanto
stabilito dall'amministrazione nella concessione dell'aumento del diritto alla
rendita a far tempo dal 01 ottobre 2001, mese in cui era stata prevista la
procedura di revisione d'ufficio della rendita.
L'art. 88 bis lett. b OAI non lascia spazio ad interpretazioni
diverse e da questo profilo pertanto il procedere dell'UAI non può che meritare
tutela.
Per quanto attiene invece alla diminuzione del grado d'invalidità
dal 01.02.2002 al tasso del 50% e al conseguente ripristino del precedente
diritto alla mezza rendita, è utile sottolineare che, grazie all'esame degli
atti medici all'incarto, comprensivi pure del rapporto peritale allestito dallo
specialista in reumatologia Dr. __________ di __________, il Servizio medico
dell'AI ha potuto valutare come lo stato di salute dell'assicurato fosse
migliorato al punto tale da ritenere che, alla distanza di due mesi dall'ultimo
intervento subito nell'agosto 2001, potesse consentirgli a tutti gli effetti la
ripresa dell'abilità lavorativa e lucrativa in ragione del 50%. In
considerazione di questo aspetto, la riduzione della rendita intera ha avuto
perciò effetto dopo tre mesi dal miglioramento stimato dal nostro Servizio
competente, ovvero a contare dal 01.02.2002 e ciò in virtù della disposizione
sancita dall'art. 88 a OAI.
L'opponente, dal canto suo, non ha fornito prove atte ad inficiare
la valutazione del perito, la quale non presenta alcun spunto di critica,
potendo essere considerata valida base di giudizio." (doc. AI 111)
1.4. Avverso la
citata decisione su opposizione, RI 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto
di ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione precisando:
"
Dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre
2002 mi è stato impossibile svolgere una attività lavorativa, in quanto il
decorso negativo della malattia ha richiesto lo svolgersi di due operazioni non
indifferenti, che hanno richiesto una lunga convalescenza, numerose e regolari
terapie e grande forza di volontà e sopportazione per superare questo periodo
difficile, a livello fisico, ma pure a livello morale.
L'assicurazione invalidità ha riconosciuto il mio
grado di totale inabilità soltanto per un periodo limitato di 3 mesi (da
ottobre 2001 a gennaio 2002).
Malgrado il mio scritto del 12 settembre 2003 (v.
allegato), la loro decisione è stata irremovibile.
Va considerato il fatto che, avendo ricevuto
soltanto fr. 568.50 mensili, oltre ai problemi di salute fisica, si sono
accumulati anche problemi morali.
Infatti, con questa misera rendita, sono stato
impossibilitato riguardo al mio mantenimento e a quello della mia famiglia,
dovendo riparare a tutti i relativi oneri attingendo dal salario di mia moglie.
Vi prego di esaminare attentamente tutta la
documentazione allegata, di pur contattare il Prof. __________ di __________,
il Dottor __________ di __________, il fisioterapista __________ di __________
che vi potranno fornire ulteriori informazioni." (doc. I)
1.5. Con risposta di causa 14
giugno 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nella
propria decisione (doc. III).
1.6. Con
osservazioni 22 giugno 2004 l'assicurato ha precisato:
"
Mi riferisco al vostro scritto del 17 giugno
2002, e a tale proposito mi permetto di inoltrarvi ulteriore documentazione
quale prova della mia inabilità lavorativa.
Porgo alla vostra attenzione, in particolare, gli
incarti riguardanti l'assicurazione __________, alla quale ero assicurato in
caso di malattia e infortunio. In questi, si può notare che dal gennaio 2001 al
16 dicembre 2002 ho ricevuto l'indennità giornaliera per l'incapacità
lavorativa al 100%.
Inoltre vogliate prestare la dovuta attenzione ai
certificati medici allegati, comprovanti il peggioramento del mio stato di
salute nel periodo sopraccitato.
Vi faccio notare che la fisioterapia è iniziata
il 23 aprile 2001 ed è terminata al 28 novembre 2002.
Le spese farmaceutiche sono iniziate da gennaio
2001 e terminate nel dicembre 2002.
L'assicurazione __________ ha rimborsato, in
minima parte, le spese di trasferta (treno) dal 25 febbraio 2001 al 13 febbraio
2002, per recarmi dal Prof. __________, a __________.
Le trasferte successive non sono più state
rimborsate.
Vi prego di riesaminare il caso, tenendo conto
della documentazione allegata." (doc. V)
Il
ricorrente in data 24 giugno 2004 ha ancora osservato:
"
Egregi signori ieri ho spedito l'incarto e
mancava l'attestato del professor __________, mi è arrivato solo oggi.
Questo certificato giustifica la mia inabilità
dal 28.08.2001 al 15.12.2002, la giustificazione da febbraio a agosto durante
la prima operazione manca.
È stato un malinteso con la sua segretaria, se
sarà necessario per voi lo farò pervenire al più presto." (doc. VII)
1.7. L'UAI in
data 7 luglio 2004 ha osservato:
"
Preso atto della documentazione in oggetto
confermiamo la contestata decisione.
Al proposito si osserva in particolare che
l'assicurazione invalidità non è vincolata dal riconoscimento delle indennità
giornaliere da parte della __________.
L'amministrazione ha infatti basato il proprio
giudizio su esami medici approfonditi – si rammenta che nel febbraio 2003
l'interessato è stato sottoposto ad una perizia specialistica -, e che dai
documenti presentati non emergono pareri medici atti ad inficiare quanto
stabilito dal perito.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso." (doc. IX)
1.8. Con
osservazioni 13 luglio 2004 l'assicurato ha precisato:
"
Egregi signori ho ricevuto la vostra lettera,
non trovo giusto che non credono alla cassa malati e nel frattempo ho trovato
altre prove.
Era al corrente la __________ 20.02.2001, cassa
cantonale 11.06.2001, dati clinici prof. __________ al Dott. __________
26.02.2001, voi del tribunale per un altro caso, AI per la revisione di rendita
6.11.2001.
Oltre a questo non possono accettare vedi domanda
2.10.2001, e visto dal loro medico di fiducia dott. __________ 17 mesi più
tardi.
Tutti erano al corrente e potevano farmi una
visita medica quando volevano, e mi domando perché non è stata fatta per la
verifica.
Più prove di operazioni, medici, fisioterapisti,
e scritti a tutti i diversi istituti cantonali mi domando cosa pretendono in
più.
Resto in attesa di un vostro riscontro"
(doc. XI)
1.9. Con scritto
16 luglio 2004 l'UAI ha evidenziato:
"
Preso atto dell'ulteriore documentazione
sottopostaci, rendiamo noto di non avere particolari osservazioni da formulare
al proposito.
Si vorrebbe ad ogni modo ricordare che
l'amministrazione ha sì riconosciuto un periodo di totale inabilità lavorativa,
e meglio da febbraio a novembre 2001. A livello di rendita tale temporanea
modifica ha tuttavia avuto conseguenze solo a far tempo dal mese di ottobre del
2001, a motivo del fatto che sulla base dell'art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI,
l'aumento della rendita avviene al più presto a partire dal momento in cui era
prevista la revisione d'ufficio (che in casu è appunto il mese di ottobre
2001)." (doc. XIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal
febbraio 2001 sino a dicembre 2002, data della ripresa lavorativa al 50%
(allegato A6 doc. I).
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tuttavia,
siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le
norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve
essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)
nel presente caso sono applicabili le disposizioni materiali in vigore sino al
31 dicembre 2002.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
La
domanda di revisione deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità
dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St., RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI, che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.6. Nell’evenienza concreta, con rapporto di decorso 21 novembre
2001 il dr. __________, generalista, ha certificato un peggioramento dello
stato di salute dell'assicurato stabilendo un'incapacità lavorativa del 60-70%
(doc. AI 89).
Al fine
di ottenere un quadro preciso della situazione medica dell’assicurato, è stata
ordina una perizia reumatologica (doc. AI 93, 94), eseguita in data 14 marzo
2003 dal dr. __________, reumatologo:
" (….)
4. DIAGNOSI
- gonartrosi
vara bilaterale in stato dopo importante osteocondrite dissecante del condilo
femorale mediale a livello del ginocchio di sinistra
- artrosi femoropatellare a sinistra
- stato dopo
due interventi chirurgici a livello del ginocchio di sinistra con artroscopia e
pulizia articolare in data 26.02.2001, nonché stato dopo reintervento di
artroscopia con pulizia della cicatrizzazione, nonché sinovectomia parziale,
nonché pulizia articolare, nonché intervento di asportazione di una cisti a
livello del tendine del muscolo semitendinoso ( 28.08.2001 )
- periartropatia
omeroscapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement a livello della
spalla destra
- psoriasis cutanea
- stato dopo
contusione cranica con commozio cerebri in data 18.01.1994 con disturbi della
memoria, capogiri e cefalee croniche
- polineuropatia sensitiva agli arti inferiori
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA
DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente è stato visitato da me nel 1998 e presentava allora a
mio modo di vedere un'incapacità lavorativa del 40% per quanto riguarda le
problematiche a livello dell'apparato locomotorio nella sua professione di
aiuto meccanico, uomo tuttofare in un garage. Il decorso è stato caratterizzato
da un peggioramento della sintomatologia in particolar modo a livello del
ginocchio di sinistra con manifestazione di una sinovite reattiva, nonché di
una cisti a livello del tendine del muscolo semi tendinoso a sinistra. Per
questi problemi il paziente è stato operato a due riprese con artroscopia e
pulizia articolare in data 26.02.2001, nonché intervento di asportazione della
cisti a livello del tendine del muscolo semi tendinoso, nonché riartroscopia,
nuova pulizia articolare e sinovectomia parziale in data 28.08.2001.
Attualmente la situazione a livello dei ginocchio di sinistra è piuttosto
calma. Non vi sono dei gonfiori o delle sinoviti o dei versamenti a livello del
ginocchio di sinistra. I test per eventuali lesioni ligamentari o meniscali
sono negativi. Vi è comunque un'importante deformazione in varo che interessa
non solo il ginocchio di sinistra ma anche quello destro. Le indagini
radiologiche hanno dimostrato la presenza di un'importante artrosi a livello
del compartimento mediale del ginocchio di sinistra con la completa scomparsa
della rima articolare a livello del compartimento mediale. Vi sono poi delle
alterazioni di tipo osteosclerotico subcondrali e delle osteofitosi importanti
sia a livello del plateau tibiale come pure a livello del condilo femorale. Le
radiografie da me eseguite hanno dimostrato pure la presenza già di osteofitosi
rilevanti a livello dell'articolazione femoro-patellare. Accanto a questa
problematica principale vi è poi una periartropatia omeroscapolare
tendinopatica a livello della spalla destra che rimane sostanzialmente
invariata rispetto alla mia valutazione del 1998. Vi è poi una problematica di
psoriasis cutanea anch'essa sostanzialmente rimasta invariata e attualmente
ancora in cura medicamentosa dal dr.__________.
Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici ritengo
che il paziente possa essere ritenuto al massimo inabile al lavoro nella forma
del 50% nell'attività lavorativa svolta attualmente e cioè quella di aiuto
meccanico, nonché uomo tutto fare in un garage di proprietà familiare divenuto
società anonima. E' chiaro che in un'attività lavorativa di tipo puramente
sedentario questa incapacità lavorativa si riduce al 30%. D'altra parte si
dovranno poi tenere in considerazione le varie patologie di tipo non reumatologico
che potrebbero influenzare sostanzialmente un'attività a carattere sedentario e
penso soprattutto alla problematica di polineuropatia agli arti inferiori,
nonché disturbi della memoria, capogiri e cefalee croniche che il paziente
accusa da dopo una commozione cerebrale nel 1994. Tutto sommato quindi mi
sembra che la soluzione attuale di una capacità lavorativa parziale dei 50%
nella sua professione sia da favorire. Devo poi segnalare come le radiografie
ed i reperti clinici danno adito alla preoccupazione che in questo paziente la
situazione non rimarrà per lungo tempo ancora stabile ma che possano subentrare
peggioramenti rilevanti che conducano ad ulteriori approcci terapeutici in
particolar modo alla posa di una protesi totale a livello del ginocchio di
sinistra ed eventualmente anche ad una osteotomia valgizzante del ginocchio
destro." (doc. AI 98)
Nella sua
proposta del 2 luglio 2003, il dr. __________ del SMR, ha precisato:
"
Dopo la perizia reumatologica dr. __________ del
2.2003 si convalida uno stato invariato a livello lavorativo attualmente mentre
a livello puramente medico l'abilità lavorativa non è migliorabile in attività
adatte e la prognosi è a medio termine tendenzialmente sfavorevole (ulteriori
atteggiamenti chirurgici invasivi alle ginocchia).
Propongo però da 2.2001 a 11.2001 (due mesi dopo
il secondo intervento al ginocchio) di giustificare una IL 100%
transitoriamente mentre in seguito come da perizia dr. __________." (doc.
AI 101)
Pendente
causa l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dr. __________
attestante un'incapacità lavorativa totale dal 28 agosto 2001 al 15 dicembre
2002 (allegato C doc. VII).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.8. Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________, reumatologo
(doc. AI 98).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di
vista reumatologico) sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità
lavorativa (50%) nella precedente (ed attuale) professione di aiuto meccanico e
uomo tuttofare in un garage di proprietà familiare (ora trasformata in SA). Il
perito ha precisato che in un'attività sedentaria, per quanto attiene
unicamente alle problematiche reumatologiche, l'incapacità lavorativa si
ridurrebbe al 30%. Il perito ha tuttavia evidenziato che altre patologie
(polineuropatia agli arti inferiori, disturbi della memoria, capogiri e cefalee
croniche) limiterebbero ulteriormente la capacità lavorativa in attività
sedentarie. Egli ha concluso quindi per un'incapacità lavorativa globale del
50% nella sua precedente (e attuale) attività
Il perito ha inoltre
sottolineato l'instabilità della situazione attuale e probabilmente ci si deve
attendere un peggioramento che comporterà la posa di una protesi totale del
ginocchio sinistro e che probabilmente anche una osteotomia valgizzante del
ginocchio destro.
Tale stato di salute è
stato confermato dal medico del SMR,__________, in data 2 luglio 2003 (doc. AI
101).
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura del 50 % nella
sua precedente attività di aiuto meccanico e uomo tuttofare. Delle resto le
conclusione del perito non sono state contestate dall'assicurato.
2.9. Contestato è
il limitato periodo in cui l'UAI ha concesso all'assicurato una rendita intera
dopo l'intervento al ginocchio, ossia dall'ottobre 2001 sino al 31 gennaio
2002. L'insorgente pretende segnatamente che il diritto ad una rendita intera
debba essere riconosciuto sino al dicembre 2002 (data della ripresa
dell'attività al 50%).
Gli atti
medici rilevanti per stabilire il periodo di totale incapacità lavorativa sono
Fatti
i seguenti.
In data
26 febbraio 2001, il dr. __________ della Clinica __________, chirurgo
ortopedico, ha eseguito un intervento al ginocchio (allegato 15 doc. AI 89); lo
stesso specialista è intervenuto anche nell'agosto 2001 (allegato 10 doc. AI
89).
In data
21 novembre 2001, il dr. __________, generalista, ha certificato un'incapacità
lavorativa del 60-70% senza indicare per quanto tempo (doc. AI 89).
In data
14 marzo 2003, il dr. __________, perito che ha visitato il ricorrente in data
25 febbraio 2003, ha stabilito un'incapacità lavorativa del 50% nella
precedente professione di aiuto meccanico (doc. AI 98).
Dopo la
perizia del dr. __________, il medico SMR dr. __________ in data 2 luglio 2003
ha proposto un'incapacità lavorativa totale transitoria dal mese di febbraio
2001 al mese di novembre 2001 (doc. AI 101).
Dai
conteggi della Cassa malati __________ risultano per contro versamenti di
indennità giornaliera per incapacità lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2001 al
31 dicembre 2002 (doc. B1-B13).
In data
22 giugno 2004, il dr. __________, ha certificato un'incapacità lavorativa
totale dal 28 agosto 2001 al 15 dicembre 2002 (allegato C doc. VII).
A proposito del
certificato medico del dr. __________ del 22 giugno 2004, trasmesso al TCA in
corso di causa, va rammentato che per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Il
succitato rapporto medico può essere preso in considerazione, poiché
Considerandi
attesta una situazione di fatto anteriore alla decisione contestata del 7
maggio 2004.
Nella fattispecie,
corrisponde al vero che la Cassa Malati __________ ha versato delle indennità
giornaliere per incapacità lavorativa al 100% dal gennaio 2001 sino al dicembre
2002; tuttavia questo fatto, preso singolarmente, non può assurgere a prova del
fatto che l'assicurato sia stato effettivamente inabile al lavoro nel periodo
in parola. Nemmeno può essere dato pieno valore probante alla certificazione
del dr. __________, resa nel novembre 2001 (doc. AI 89), lo
stesso non indicando - per quanto è dato di capire - fino a quando l'incapacità
attestata sarebbe durata.
Ora, il
certificato del dr. __________, proprio perché specialistico e rilasciato dal
medico che ha operato ed avuto in cura l'assicurato per tutto il 2001, anche se
introdotto solo in corso di causa, non può essere ignorato. Egli attesta
un'incapacità lavorativa totale sino al 15 dicembre 2002.
Il dr. __________,
al contrario di quanto sostenuto dall'UAI, non ha certificato una limitata
capacità lavorativa solo sino al mese di febbraio 2002. Nella perizia il medico
non ha accennato a questo periodo. È con riferimento alla valutazione del SMR
(doc. AI 101), che l'UAI nel querelato procedimento ha dichiarato che "la
riduzione della rendita intera ha avuto perciò effetto dopo tre mesi dal
miglioramento stimato dal Servizio competente, ovvero a contare dal 1° febbraio
2002" (doc. AI 111). Il dr. __________ del SMR, senza aver esaminato
precedentemente l'assicurato, ma unicamente sulla base degli atti, ha infatti proposto
un periodo transitorio di incapacità lavorativa dal mese di febbraio 2001 al
mese di novembre 2001 "mentre in seguito come da perizia dr. __________
" (doc. AI 101).
Come
visto la perizia del dr. __________ non prevede nulla per quel che attiene al
periodo gennaio 2001-dicembre 2002, per cui appare corretto fare affidamento a
quanto stabilito dal dr. __________, unico sanitario ad essersi espresso in
maniera affidabile sul periodo in parola (allegato C doc. VII).
In conclusione, sulla
scorta di quanto precede, la
decisione contestata deve essere annullata.
All'assicurato
deve quindi assegnata una rendita intera d'invalidità sino al mese di febbraio
2003.
(3 mesi dopo il miglioramento avvenuto nel corso del mese di dicembre
2002; cfr. certificato dr. __________ del 22 giugno 2004, allegato C doc. VII;
cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
Dal
mese di marzo 2003 il grado d'invalidità deve essere per contro confermato al
50%, con diritto ad una mezza rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
La
decisione 7 maggio 2004 è annullata.
L'Ufficio
assicurazione invalidità verserà al ricorrente una rendita intera d'invalidità
sino al mese di febbraio 2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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