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Decisione

32.2004.41

incapacità lavoartiva per motivi psichici e fisici. Richiesta di una perizia giudiziaria. Concessione della rendita solo per un limitato periodo. Riformazione professionale.

21 ottobre 2004Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi del rachide sono sempre apparsi come occasionali, non

necessitanti di terapie particolari o continue e non sono mai stati messi in

evidenza come limitativi della CL. La valutazione radiologica allegata mostra

alterazioni non gravi e non dissimili da quanto si può riscontrare in pazienti

dell'età come la nostra. Nel rapporto allegato all'opposizione non si trovano

elementi che mettano in dubbio la valutazione dell'UAI o elementi di critica

alla perizia del dr. __________ (patologia predominante). Nel commento del dr. __________

si ritrovano pure elementi che mostrano come l'esposizione di disturbi vada

correlato con la richiesta di medicamenti di tipo "manipolatorio"

(vedi disturbo di personalità); si considera che l'aderire ai bisogni

soggettivi si rischia di non creare beneficio alla paziente. Possiamo ritenere

che l'accertamento medico su cui si basa la decisione dell'UAI sia corretto e

coerente." (doc. AI 37)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7.1. Per quanto concerne

l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta.

In

concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute

dell'assicurata, nel referto 8 novembre 2001 - cui va senz'altro attribuito

pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali

- il perito, sulla base di quattro consultazioni con l'assicurata, di colloqui

telefonici con la dr.ssa __________, con il dr. __________ e con la psicologa __________,

dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici

(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della

terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive

(status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal

profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da disturbo

dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD 10: F 43.22) e disturbo passivo-aggressivo

di personalità (ICD 10: F 60.9), ha presentato, dal punto di vista

psichiatrico, una totale incapacità lavorativa sino a febbraio 2002,

rispettivamente una capacità al 70% a partire da marzo 2002 (cfr. anche doc. AI

25).

Lo

specialista ha inoltre aggiunto che nella fattispecie non sono indicati

provvedimenti di integrazione ma che semmai all'assicurata serve un aiuto nel

reperire un lavoro.

2.7.2. Per quanto

attiene l'aspetto fisico, l'assicurata sostiene che l'UAI non ha

sufficientemente analizzato le patologie di cui è portatrice, e per questo

chiede l'erezione di una perizia giudiziaria in tal senso.

Per

quanto riguarda l'aspetto prettamente fisico il dr. __________ del SMR ha

analizzato nel dettaglio la refertazione medica fino a quel momento messagli a

disposizione, giungendo alla conclusione che le diagnosi attestate dal

Dr. __________, curante del ricorrente, ossia "sospetta fibromialgia,

sindrome cervico-vertebrale cronica, sindrome lombo-vertebrale cronica in

paziente con discopatia L4-L5, stato dopo tentamen medicamentoso, arteriopatia

dei piccoli vasi di origine indeterminata, ipercolesterolemia, abuso nicotinico,

esiti di ulcere gastriche, emicrania anamnestica e stato dopo isterectomia per ipermenorrea

anemizzanti", non hanno

nessuna incidenza sulla capacità lavorativa, per cui non ha reputato necessari

altri approfondimenti medici in tale senso.

Egli

ha chiaramente riferito che per l'arteriopatia periferica, influenzata

dal freddo e dal tabagismo, ci sono validi rimedi senza per questo influenzare

la capacità lavorativa dell'assicurata (calcio per il freddo e astinenza dal

fumo per il tabagismo). Per quanto attiene al freddo, egli indica chiaramente

di evitare lavori in celle frigorifere, lavori all'esterno o quelli che

implicano il lavaggio di verdure con acqua fredda per troppo tempo.

Per

quanto riguarda i disturbi del rachide, egli a sottolineato che sono sempre

stati occasionali senza che si rendesse (o si renda) necessario terapie

particolari. Anche questa patologia non ha nessuna influenza sulla capacità

lavorativa. Per quanto riguarda la valutazione radiologica, il medico

responsabile del SMR non ha rilevato alterazioni particolari.

Da ultimo

non deve essere relativizzato l'aspetto di "manipolazione" che,

secondo il perito, l'assicurata ha messo e mette in atto: "la

paziente appare rancorosa, irritabile, rivendicativa, e assume spesso

atteggiamenti vittimistici con l'intento inconsapevole di manipolare gli altri.

Tutte le cure finora praticate non hanno sortito alcun effetto apprezzabile

anche perchè lei aspetta passivamente la risoluzione miracolosa di tutti i suoi

problemi. Ha chiesto ed ottenuto un numero impressionante di cure e di

medicamenti e tende a chiedere sempre di più anche se il risultato appare già

scontato in par­tenza. I benefici secondari di tale comportamento appaiono

evidenti come pure le tendenze manipolatorie, perchè l'atteggiamento vittimistico

non si esprime sullo sfondo di un disturbo di personalità evitante/dipendente

ma piuttosto sullo sfondo di un disturbo di tipo passivo-aggressivo"

(doc. AI 21 pag. 8).

Per

cui appare corretta la valutazione dell'UAI che ritiene non necessaria una

perizia globale per tutte le affezioni fisiche, e ciò sulla base del rapporto

medico SMR del 31 marzo 2004 (doc. AI 37).

A

proposito del certificato 25 agosto 2003 del medico curante dr. __________,

attestante un'incapacità lavorativa totale almeno dal 3 settembre 2002, lo

stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente

giudizio non perché inattendibile, ma in quanto non sufficientemente

circostanziato conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6).

Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima

attività svolta dall'interessata.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Se le

condizioni dell'assicurata dovessero comunque effettivamente peggiorare, alla

ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di

prestazioni.

2.8. Il caso è

stato in seguito sottoposto alla consulente in integrazione professionale (di

seguito consulente), che nel suo rapporto finale del 20 giugno 2003, ha precisato:

" Dall'analisi

degli elementi socio professionali si esclude l'applicazione di provvedimenti

d'integrazione professionale Al, in quanto non ci sono le basi scolastico-teoriche

perché gli stessi possano avere successo, di conseguenza non porterebbero ad un

aumento della capacità di guadagno residua; stando alle conclusioni della

perizia affidata al Dr. __________, l'assicurata risulta

capace al lavoro nella misura del 70% nell'attività di Ausiliaria e/o Addetta

alle pulizie, attività già svolte nel passato.

Elementi medici

Oggettivamente

La signora, come indicato nel rapporto peritale redatto dal Dr. __________, presenta le seguenti diagnosi: Disturbo dell'adattamento con

ansia e umore depresso misti (ICD 10: F43.22) e Disturbo passivo-aggressivo di

personalità (ICD 10. F 60.9); stando alle indicazioni del perito, l'assicurata

è da ritenere abile al 70% nella sua professione di Ausiliaria e/o Addetta alle

pulizie.

Soggettivamente

La signora afferma di non poter assolutamente lavorare e ritiene

di dove beneficiare di una rendita d'invalidità; per un certo periodo ha

frequentato settimanalmente il centro terapeutico diurno <__________ > di

__________, dove ha potuto accedere a sedute di ergoterapia (svolgere lavori

manuali, cucinare, fare le pulizie, ...) e a varie altre terapie; gli incontri

erano a gruppi e vi partecipavano circa 15 persone. Ha interrotto questa

frequentazione dopo un periodo di influenza.

Elementi socio professionali ed economici

L'assicurata frequenta le scuole dell'obbligo a __________; non ha

avuto la possibilità di iniziare e portare a termine qualsivoglia formazione

professionale; da quando è giunta in Svizzera, nel 1993, la sua vita lavorativa

è sempre stata caratterizzata da attività Ausiliarie, Aiuto domestico,

Cameriera ai piani, Ausiliaria di servizio, Aiuto cucina, Cameriera (...).

La signora RI 1, nel mese di dicembre 1999 e con effetto al 31

marzo 2000, è stata licenziata dalla __________ __________ di __________ dove

era impiegata nella funzione di Ausiliaria di servizio (inserviente e addetta

alle pulizie...); nel 2000 se avesse continuato l'attività lavorativa avrebbe

percepito fr. 3'055.70 al mese (per 13 mensilità).

Attitudine alla reintegrazione

Ho incontrato l'assicurata per spiegare nel dettaglio le modalità

di applicazione dei provvedimenti professionali dell'Assicurazione invalidità

quando e a che condizioni possono essere applicati tali provvedimenti; ho

chiesto delle sue prospettive occupazionali. L'assicurata è parecchio centrata

sulle problematiche personali, sulle difficoltà economiche; il vissuto

soggettivo della sua malattia le ha fatto sperare e quindi credere

nell'attribuzione di una rendita d'invalidità, oppure in una riqualifica

professionale di base che le permettesse di qualificarsi professionalmente - ha

accennato ad un diploma di Sarta - così da permettergli un miglioramento della

situazione finanziaria, pur non essendo sicura di poter garantire continuità e

regolarità su un posto di lavoro.

Discussione

Questo caso si presenta un po' particolare;

da un lato il medico specialista in psichiatria che ha redatto la perizia, Dr. __________, valuta l'assicurata nuovamente capace la lavoro nella sua

funzione di Ausiliaria / Inserviente, nella misura del 70%; dall'altra il

curante specialista in psichiatria, Dr. __________, ritiene che per questa

assicurata è opportuna una integrazione di tipo sociale.

Un altro elemento di cui tenere conto è l'attitudine

dell'assicurata, che risulta essere totalmente centrata sulle problematiche di

salute, economiche e relazionali; la signora si propone rivendicativa e per

nulla fiduciosa in un percorso di reinserimento lavorativo.

Dal punto di vista medico potrebbe riprendere un'attività di

Ausiliaria in un istituto di cura, oppure un'attività di Ausiliaria di pulizie

e/o altre attività generiche semplici di tipo esecutivo (…).

L'analisi della situazione mi porta ad affermare che non è

possibile <investire> in un programma di riqualifica professionale

secondo l'art. 17 LAI.

Per quanto attiene alle prestazioni di Aiuto al collocamento, le

difficoltà stanno nell'attitudine rinunciataria dell'assicurata; sarebbe

opportuno un programma di accompagnamento affinché riprenda fiducia in se

stessa e con questo ri-diventi personalmente attiva e propositiva; solo in

secondo tempo, quando la signora RI 1 avrà nuovamente fiducia nelle sue

possibilità, un sostegno nel "aiuto al collocamento" da parte nostra

potrà dare risultati; fatta questa premessa si può restare a disposizione per

finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica

ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in

presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed

un tale provvedimento potesse consentire un sensibile ed ulteriore incremento

della capacità di guadagno.

Conclusioni

Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di

provvedimenti d'integrazione professionale; il danno alla salute, il livello

salariale e formativo raggiunto precedentemente al manifestarsi di tale danno,

ci permettono di stabilire che la signora RI 1 possa trovare un collocamento in

attività generiche semplici ed esecutive (come quelle svolte in precedenza),

senza la necessità di applicare provvedimenti d'integrazione professionale

volti al conseguimento di una qualifica di base a carico dell'AI; un eventuale

ostacolo alla riuscita del collocamento può risiedere nell'attitudine

rinunciataria dell'assicurata quindi nel suo centraggio sugli impedimenti

legati al danno alla salute." (doc. AI 28)

In merito alla valutazione operata dalla

consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti

professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

rapporto 20 giugno 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali

(doc. AI 21), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i

presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un

recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò a causa delle scarse

basi scolastiche e l'assenza di motivazione espressa in sede di colloquio.

L'assicurata ha assunto un'attitudine rinunciataria, concentrando tutta la

propria attenzione solo sul danno alla salute, sulle problematiche economiche e

sociali, portandola inevitabilmente ad assumere un atteggiamento rivendicativo

(rendita).

Riferendosi

a quanto stabilito dal perito, anche la consulente si trova d'accordo sulla

possibilità da parte dell'assicurata di riprendere la propria precedente

attività nella misura indicata dal sanitario oltre ad altre attività semplici

di tipo esecutivo.

Per

quanto attiene alle prestazioni di aiuto al collocamento, la consulente

sottolinea che anche qui l'attitudine rinunciataria dell'assicurata preclude

ogni iniziativa; a suo parere tuttavia, sarebbe per contro auspicabile,

testuali parole, un "programma d'accompagnamento" per farle

riprendere fiducia. Secondo la consulente, solo dopo aver riacquistato fiducia

in se stessa, e dopo essere ridivenuta attiva e propositiva, potrebbero entrare

in linea di conto misure di "aiuto al collocamento" dell'AI.

Per

quanto attiene quindi a quanto chiesto subordinatamente dal legale

dell'assicurata, ossia di rinviare gli atti all'UAI perché valuti nuovamente i

presupposti per una riformazione professionale tenendo conto degli

aspetti reumatologici ed internistici a suo dire ignorati dalla consulente (cfr.

ricorso pag. 6), alla luce delle considerazioni espresse al riguardo dalla

consulente in integrazione e considerato inoltre che le patologie fisiche di

cui è portatrice l'assicurata non risultano avere nessuna incidenza sulla

capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7.2), un eventuale rinvio per valutare

nuovamente tale aspetto non appare giustificato.

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

Considerandi

2.

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata

è da ritenere abile al lavoro in misura del 70% dal mese di marzo 2002 nella

precedente attività di ausiliaria alle pulizie, così come descritto dallo specialista dr. __________ (psichiatra) e dalla

consulente in integrazione professionale.

2.9

Se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal

momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI).

Se la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche quando una rendita è erogata retroattivamente e che si decide nel

contempo di ridurla o sopprimerla più tardi (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137).

Dagli

atti di causa emerge che la modifica dell'incapacità al lavoro e, di riflesso,

al guadagno è stata accertata, in occasione dell'esame specialistico del dr. __________,

datato 8 novembre 2001(doc. AI 21, 38, IV), a partire dal marzo 2002.

All'assicurata deve quindi essere

assegnata una rendita intera d'invalidità sino al mese di maggio 2002 (3 mesi

dopo il miglioramento avvenuto dal 1° marzo 2002; cfr. perizia dr. __________,

doc. AI 21, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Dal

mese di giugno 2002 il grado d'invalidità deve essere per contro confermato al

30%, ciò che non dà diritto a nessuna rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 28 aprile 2004 è annullata.

§§ L'Ufficio

assicurazione invalidità verserà alla ricorrente una

rendita

intera d'invalidità sino al mese di maggio 2002.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UAI

verserà all'assicurata fr. 1'300.-- quale indennità per ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Il decreto

25 giugno 2004 con il quale alla ricorrente è stata concessa l'assistenza

giudiziaria è revocato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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