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32.2004.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i riscontri medici oggettivi del danno alla salute somatico (lombare) e i

dolori soggettivamente descritti dall'assicurato. Il danno alla salute

psichiatrico indicato dall'assicurato rimane, alla luce dell'ampia

documentazione medica assunta, una pura indicazione sprovvista di riscontro

oggettivo: non risulta infatti nessuna diagnosi di patologia psichiatrica

relativa all'assicurato né una sua relativa presa a carico. Considerato che il

dolore somatoforme rappresenta un danno alla salute psichiatrico e richiede una

corrispondente comorbidità psichiatrica, lo stesso non può essere riconosciuto.

La perizia 17 dicembre 2002 del Dr. __________ è completa, motivata e coerente,

attestando un'incapacità lavorativa per la precedente attività del 20% per

decondizionamento, vale a dire a dipendenza dell'inattività, in sé non

invalidante. Conforme ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza la perizia ha

pieno valore probatorio. L'assicurato per contro non indica, sostanzia e

dimostra oggettivamente l'esistenza di un diverso stato di salute che

costituisca una base medica oggettiva per il riconoscimento dell'invalidità

indicata nel 50%. Come si evince dalle annotazioni 2.7.2004 del medico

responsabile SMR Dr. __________ in concreto non vi sono quindi elementi medici

che permettono di ritenere sbagliata la valutazione alla base della decisione

impugnata, della quale si chiede la conferma." (Doc. V)

1.5. In corso di

causa il Vicepresidente del TCA ha eseguito un accertamento medico, di cui si

parlerà diffusamente nei considerandi di diritto (VII, IX).

Le parti in causa, preso atto di questo accertamento, hanno prodotto le loro

osservazioni in merito (XI, XVI).

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25.

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato

che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità,

di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3

Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;

Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5

Nell’evenienza

concreta, RI 1 è stato esaminato dal

dr. __________

che ha eseguito una perizia reumatologica.

Nel rapporto 17 dicembre 2002 lo specialista, esposta dettagliatamente

l’anamnesi, ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa:

"

Diagnosi con ripercussione sulla capacità di

lavoro

- Sindrome panspondilogena su/con:

. turbe statiche con bacino pendente a dx.,

lieve scoliosi sin.

convessa, iperlordosi lombare,

insufficienza muscolare

. decondizionamento e somatizzazione

. moderate alterazioni degenerative con

condrosi C5/C6, C6/C7."

Dopo aver

proceduto all’esame dell’assicurato il perito ha osservato:

"

Il paziente soffre di una sindrome

panspondilogena dovuta da un lato alle turbe statiche ed insufficienza

muscolare, d'altro canto da un'importante sindrome somatoforme. In effetti,

come anche gli altri specialisti che ha consultato, non posso far altro che

costatare una grossa discrepanza tra l'esame clinico radiologico ed i sintomi

soggettivi. Per esempio durante la visita bisogna pregare il paziente per

riuscire ad ottenere una mobilità accettabile del collo, quando poco dopo per

uscire e salutare il paziente presenta una rotazione completa della colonna

cervicale. La deambulazione è grottesca se richiesta, diventa quasi normale (il

paziente presenta unicamente una lieve zoppia data dalla differenza lunghezza delle

gambe), una volta che deve uscire dallo studio. Le alterazioni degenerative

presenti alla lastre sono di grado medio e non spiegano in ogni caso la

sintomatologia presentata dal paziente. La prognosi dal punto di vista

reumatologico è buona, l'assicurato presenta solamente delle minime alterazioni

degenerative stabili nella loro evoluzione negli ultimi due anni.

I dolori cronici tendono a persistere nel corso

degli anni in particolare se il paziente dovesse stare isolato dal punto di

vista sociale. Il paziente potrebbe inoltre beneficiare ulteriormente

dell'introduzione di un antidepressivo triciclico al fine di alzare la soglia

del dolore." (Doc. AI 24)

Per

quanto riguarda l’abilità lavorativa il dr. __________ ha concluso:

"

B Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative)

dovuti ai disturbi

constatati

A livello fisico il paziente presenta unicamente

una riduzione dell'intensità lavorativa dovuta al decondizionamento presente.

Il paziente è in grado di rendere al 80% su 8-9 ore. Il paziente dovrebbe

inoltre evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 25-30 kg o di

lavorare per più di 2 ore in anteflessione." (Doc. AI 24)

Sulla

scorta di questa valutazione peritale, con la decisione contestata l’Ufficio AI

ha ritenuto l’assicurato abile all’80% nella sua precedente attività lucrativa

e consequenzialmente respinto la domanda di prestazioni.

Il ricorrente contesta il referto del dr. __________ non avendo in particolare

il perito evidenziato i dolori frontali, alla nuca ed alla spalla sinistra

riscontrati dai medici precedentemente consultati.

2.6

Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;

Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.7

Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________,

specialista delle affezioni di cui l’interessato è portatore, il quale ha

compiutamente valutato il danno alla salute dal profilo reumatologico, sulla

base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (80%) nella sua precedente

attività lucrativa.

Il ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna investigazione riguardante i

dolori cervicocefalici, così come evidenziato dai dr. __________, dr. __________

e dai medici della Clinica di __________.

A torto.

Innanzitutto occorre rilevare che dall’accurata anamnesi esposta in perizia

risulta come il dr. __________ abbia debitamente tenuto conto della

documentazione medica contenuta nel dossier, tra cui anche le refertazioni dei

succitati sanitari, nonché degli esami radiologici alla colonna lombare e

cervicale.

Va poi rilevato che in merito all’esito del sinistro del 20 luglio 2000 il

perito ha fatto presente che:

"

Il paziente probabilmente ha riportato solo una

lieve sindrome cervico vertebrale. In effetti il paziente per più di due mesi

non si è recato dal medico curante né da alcun altro medico. Attualmente il

paziente non presenta più lesioni dovute al sinistro del 20.07.2000.” (Perizia

pag. 13).

Egli ha

poi evidenziato che prima dell’incidente il paziente “presentava delle

sindromi lombovertebrali sino a lombospondiogene recidivanti ed in oltre delle

alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale cervicale di lieve

gravità” (perizia pag. 13), le quali attualmente “dal punto di vista

reumatologico … non sono invalidanti per il paziente” (perizia pag. 14).

Dal referto risulta che il dr. __________ ha comunque fatto riferimento ai

dolori descritti dal paziente (“Attualmente il paziente soffre di dolori

occipatiali irradianti da un lato frontalmente sino a sopra gli occhi d’altro

canto alle spalle e giù sul braccio sinistro in particolare sul lato dorsale”,

perizia pag. 7), concludendo tuttavia per una sindrome panspondilogena dovuta

principalmente a turbe statiche.

Infine, il perito ha ritenuto minime le alterazioni oggettivamente riscontrate

(“…le alterazioni visibili alla MRI sono minime e nel corso degli anni

stabili..”, cfr. perizia pag. 8), facendo presente che “ la diminuzione

del 20% – riferita alla capacità lavorativa n.d.r.- è data da un

diminuito rendimento dovuto per il decondizionamento e l’insufficienza

muscolare “(perizia pag. 8).

Ritenuto altresì che la documentazione agli atti non permette di distanziarsi

dalla succitata valutazione peritale, a quest’ultima va attribuito valore

probatorio pieno (consid. 2.8).

Occorre piuttosto sottolineare che la principale ragione delle lamentele descritte

dal ricorrente va cercata nella somatizzazione dei dolori, argomento che verrà

trattato nel considerando seguente.

2.8

In casu,

diversi medici hanno riscontrato una discrepanza tra dolori accusati e i

reperti oggettivi.

Il dr. __________ lo ha ben evidenziato nell’ambito della valutazione

reumatologica (…in effetti, come anche gli altri specialisti che ha

consultato, non posso far altro che costatare una grossa discrepanza tra

l’esame clinico radiologico ed i sintomi soggettivi”…., punto no. 5 del

referto 17 dicembre 2003, riportato al consid. 2.6), facendo quindi presente

una somatizzazione dei dolori (vedi diagnosi).

Al

riguardo, il ricorrente rimprovera all’UAI di non aver accertato la componente

psicologica.

Nella

nota 2 luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ritiene

invece non indicato eseguire una simile valutazione:

"

Un commento merita la nota di

"somatizzazione" introdotta dal perito tra "concause" della

sindrome spondilogena. Questa viene bene descritta nello status (dati

oggettivi) e nella discussione. Si tratta del blocco dei movimenti al momento

dell'esame clinico che poi non si manifesta in condizioni di poca osservazione

o di rallentamento dell'attenzione da parte del paziente.

Non viene riportata alcuna diagnosi psichiatrica;

neppure da parte del Prof. __________, specialista nella cura del dolore e

persona altamente qualificata per porre diagnosi tipo disturbo da dolore

somatoforme e simili.

In assenza di segni anamnestici e clinici di

sofferenza per causa psichiatrica e per la discrepanza dei dati soggettivi e

oggettivi (inoltre ampliati in situazione d'osservazione).

Si ritiene controindicata una valutazione

psichiatrica." (Doc. Vbis)

Effettivamente

nel citato rapporto 12 dicembre 2001 il dr. __________, non trovando una

giustificazione oggettiva ai disturbi accusati dall’assicurato, ha accertato

una discrepanza tra le affezioni lamentate e i riscontri clinici dovuta in

particolare alla sfera psicosociale. Egli ha poi giudicato non necessario

procedere ad ulteriori indagini dell’aspetto somatico, né continuare con la

prescrizione di qualsiasi terapia, ritenendo tuttavia che la problematica

psichiatrica vada indagata (“Diese Diskrepanz zwischen Beschwerdeschilderunt/Verhalten

bei der klinischen Untersuchung und objektivierbaren klinischen Befunden sollte

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vom Patienten als enorm vermittelte

Leidensdruck ernst zu nehmen ist. Dessen Ursache

ist aber wohl hauptsächlich im psychisozialen Bereich zu suchen. Dementsprechend

sind weitere somatische Abklärungen oder Therapieversuche zwecklos und

verzögern nur die nach dieser Zeit der Arbeitsabstinenz ohnehin fällige

Diskussion um die Berentung. Diese Frage wiederum müsste wohl gutachterlich

behandelt werden“, doc. AI 17)

Vero che il succitato specialista non ha indicato alcuna diagnosi

psichiatrica, né descritto una simile sintomatologia. Tuttavia questo non è

ancora sufficiente per escludere l’esistenza di un’affezione extra-somatica; lo

stesso sanitario ha del resto reputato la fattispecie meritevole di ulteriori

accertamenti.

In tale ambito, con scritto 16 settembre 2004 il Vicepresidente del TCA si è

rivolto direttamente al dr. __________:

"

Con riferimento a tale vostro rapporto ed in

particolare alle vostre osservazioni finali, sono a chiedervi di voler

cortesemente rispondere, nel limite del vostro tempo, ai seguenti quesiti

decisivi per una corretta valutazione del caso, in particolare per quanto

riguarda l'eventuale componente psichica da considerare ai fini assicurativi:

● nell'ambito della vostra

valutazione è stata evidenziata una discrepanza tra dati clinici oggettivi e

sintomi soggettivi. Il rapporto non indica tuttavia nessuna diagnosi di tipo

psichiatrico. E' corretto dedurre che una diagnosi psichiatrica (segnatamente

una possibile sindrome da dolore somatoforme) non è stata indicata in quanto,

in esito alle vostre indagini, è stata da voi esclusa?

● Se ciò non fosse il caso, alla luce

delle vostra valutazione, la componente psichica necessita di essere ulteriormente

indagata in maniera approfondita per chiarire la discrepanza tra dati oggettivi

e soggettivi e quindi per determinare l'esistenza di un'eventuale affezione di

natura psichica con conseguenze invalidanti (notasi al riguardo che dal profilo

reumatologico, tramite perizia ordinata dall'Ufficio AI, è stata stabilita

un'incapacità lavorativa del 20%)?

● Nel rapporto è fatto cenno a

fattori psicosociali che, se ben capisco, potrebbero spiegare l'esistenza dello

stato di sofferenza dell'interessato. E' possibile quindi escludere l'esistenza

di una patologia psichica causata da altri fattori (non psicosociali)?

● Il vostro rapporto si conclude

menzionando la necessità di una indagine peritale. Quali aspetti intendete

debbano essere chiariti tramite perizia?" (Doc. VII)

Questa è

la risposta del dr. __________, primario del centro di cura del dolore presso

la clinica __________ di __________:

"

Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 16. September

bzw. 14. Oktober 2004 betreffend Herrn RI 1. lch muss mal leider mitteilen,

dass ich diesen Patienten auf Einladung von Dr. __________ nur kurz gesehen

habe. Herr Dr. __________ ist nicht mehr an unserer Klinik tätig und kann

betreffend seiner Feststellung, insbesondere betreffend seiner allfälligen

persönlichen Notizen nicht befragt werden. Es ging Herrn Dr. __________ als er

mich zu seiner Untersuchung des Patienten eingeladen hat einerseits um meinen

klinischen Eindruck, andererseits sollte ich Dr. __________ bezüglich anamnestischer

Details helfen, weil ich mit dem Patienten in seiner Muttersprache

kommunizieren konnte. Im Rahmen dieser Untersuchung konnte keine andere

Beurteilung, ausser der verfassten abgegeben werden. Es wurde nämlich gestützt

auf die klinisch-neurologische Untersuchung, die Bildgebung und die subjektiven

Angaben des Patienten, welche nicht zu einem neurologischen, insbesondere nicht

zu einem radikulären Syndrom passten eine Diskrepanz fest gestellt. Eine

solche Konstellation spricht in der Regel für eine somatoforme Störung, da

Schmerzen im Vordergrund standen wurde man am ehesten eine somatoforme

Schmerzstörung annehmen.

Eine vertiefte psychiatrische Exploration bzw.

Erfassung der allfälligen Psychopathologie wurde gemäss Ausführungen im Bericht

vom 12.12.2001 nicht vorgenommen. Das Fehlen einer fundierten Exploration in

dieser Hinsicht erlaubt nicht eine psychopathologische Diagnose zu stellen.

Auch die Feststellung im erwähnten Bericht,

wonach am ehesten die psychosozialen Faktoren die Diskrepanz zwischen den

Befunden und subjektiven Angaben erklären, entspricht einer Vermutung, welche

anhand einiger wenigen bekannten Angaben über psychosoziale Belastungen geäussert

wurde. Im Wissen, dass es sich um eine Vermutung handelt haben wir auch eine

eigentliche Begutachtung angeregt, nicht zuletzt weil wir den Eindruck hatten,

dass die Entwicklung der Beschwerden in eine Chronizität führt und sich die

Frage der Erwerbsfähigkeit ohnehin stellen würde." (Doc. IX,

sottolineatura del redattore)

In sostanza, il succitato sanitario, facendo presente che di

regola le discrepanze tra dolore e reperti diagnostici fanno pensare ad una

sindrome da dolore somatoforme, ha comunque precisato che l’assicurato non è

stato sottoposto ad un esame psichiatrico approfondito in quanto si trattava

principalmente di un consulto neurologico.

Il dr. __________ ha poi precisato che la componente psicosociale evidenziata

nel precedente rapporto rappresentava una sua supposizione (egli ha del resto

esplicitamente detto di aver visto brevemente il ricorrente) ed ha ribadito la

necessità di procedere ad un’indagine peritale, visto che la cronicizzazione

dei dolori porta giocoforza a delle ripercussioni sull’abilità lavorativa.

Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, un

disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni

psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353

consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del

2.

dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I

275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.

3a).

A determinate condizioni tale disturbo può infatti causare un’incapacità

lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell’assicurato.

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF

130.

V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni

caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali

criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21.

aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Pertanto, siccome l’aspetto psichiatrico

dell’assicurato non è stato in concreto vagliato da uno specialista, gli atti

sono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda all’allestimento di una perizia

specialistica conformemente alla succitata giurisprudenza federale.

Sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà poi

(globalmente) il grado d’incapacità al guadagno del ricorrente, tenendo conto

anche delle risultanze della perizia del dr. __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione 28 aprile 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di

cui al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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