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Decisione

32.2004.43

Beneficiaria di rendita AI e di assegno per grandi invalidi si trasferisce per motivi di salute in Francia dove risiede in casa anziani;in queste circostanze essa non lascia domicilio in CH,quindi ass

17 agosto 2005Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i. e. S. darstellen können, können Rentenersatzleistunge, Rentenzulagen und

Arbeitslosenhilfen je nach ihrer Ausgestaltung der sozialen Sicherheit i. e S.

oder den beiträgs-unabhängigen Sonderleistungen zugehörer.").

2.12. Secondo

l’art. 10 cpv. 1 del regolamento n. 1408/71, salvo diverse

disposizioni, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti,

le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni

in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati

membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né

soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel

territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova

l’istituzione debitrice.

Scopo di questa norma è quello di garantire il pagamento senza decurtazioni di

prestazioni sociali indipendentemente dal luogo di residenza in uno

Stato membro degli accordi bilaterali (cosiddetto principio dell’esportazione

delle prestazioni: DTF 130 V 147 consid. 4.1. con riferimenti di dottrina).

Le prestazioni a cui il citato articolo fa riferimento sono specificate nel

titolo III “Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni” del

regolamento n. 1408/71.

L’art. 10bis (nella versione tedesca: art. 10a) cpv. 1 del regolamento n.

1408/71 prevede tuttavia che:

"

Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il

titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile,

beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo

di cui all’articolo 4 paragrafo 2bis esclusivamente nel territorio

dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di

tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato IIbis.

Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo

carico."

Si tratta quindi di un’eccezione all’obbligo di esportazione delle prestazioni

sociali, trattandosi infatti di prestazioni unicamente erogabili al

beneficiario residente nel paese che le ha previste (cfr. DTF 130 V 147 consid.

4.1; S. Bucher, "Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige

Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, in SZS 2000 pag. 340 seg.

(351-353)).

Per quel

che concerne la Svizzera, nell'allegato IIbis del Regolamento disciplinante le

prestazioni speciali a carattere non contributivo escluse dall'esportazione, figura

pure:

" a1) L'assegno per grandi invalidi (legge federale del 19 giugno

1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste

dell'8 ottobre 1999)."

Al

riguardo cfr. S. Bucher, "Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA)", in SZS 2004 pag. 405

seg. (424); B. Kahil-Wolf, "L'accord sur la libre circulation

des personnes…" in SJ 2001 II pag. 81 seg. (126-127); B. De Cupis, "Les

prestations de l'AVS et de l'AI" in "L'accord sur la libre

circulation des personnes avec l'UE et ses effets é légard de la sécurité

sociale en Suisse". Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2001 pag. 145; S. Cueni,

"La sécurité sociale…" in L'Accord sur la libre circulation des

personnnes, pag. 65; Métral, L’accord sur la libre circulation des personnes:

coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal

fédérale des assurances, in HAVE/REAS 3/2004 pag. 188; Prinz, Auswirkungen des

Freiheitsabkommens auf di AHV-und IV Leistungen, Soziale Sicherheit CHSS 2/2002

pag. 83).

A tale proposito va ricordato che l'art. 77 cpv. 2 LAI, valido con

effetto dal 1° luglio 2002, sancisce che l’assegno per grandi invalidi è

finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.

Tale articolo è stato inserito nella legge proprio per evitare l’esportabilità

dell’assegno per grandi invalidi.

Al

proposito nel Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi settoriali tra

la Svizzera e la CEE del 23 giugno 1999 il Consiglio federale si é così

espresso:

"

Gli assegni per grandi invalidi dell’AVS/AI continueranno a

essere versati solo alle persone domiciliate in Svizzera; occorre tuttavia

menzionare espressamente nella legislazione nazionale che queste prestazioni

sono finanziate esclusivamente dagli enti pubblici, come è peraltro già il caso

nella prassi." (FF 1999 pag. 5117)

Riguardo

alle modifiche legislative da apportare, nel medesimo messaggio l'esecutivo ha

evidenziato, per quel che concerne gli assegni grandi invalidi dell’AVS, quanto

segue:

"

Nella prassi, gli assegni per grandi invalidi

sono già finanziati dall’ente pubblico, poiché i contributi degli assicurati e

dei datori di lavoro sono insufficienti per coprire le rendite ordinarie. È

però necessario stabilire una chiara ripartizione affinché sia possibile

un’eccezione all’obbligo di esportazione. Conformemente al protocollo

aggiuntivo all’allegato II dell’accordo, gli assegni per grandi invalidi

saranno inseriti nell’elenco delle eccezioni all’esportazione di prestazioni,

non appena la LAVS sarà stata adeguata corrispondentemente.

Occorre pertanto completare l’articolo 102 LAVS con un nuovo

capoverso 2, il quale specifichi che l’assegno per grandi invalidi è finanziato

esclusivamente dall’ente pubblico. Affinché vi sia chiarezza in merito alla

partecipazione dell’ente pubblico al finanziamento dell’AVS è necessario

adeguare anche l’articolo 103 LAVS. In base alla legge federale sul programma

di stabilizzazione 1998, il finanziamento dell’AVS viene nuovamente fissato in

questa disposizione, mentre finora era disciplinato nel decreto federale del 4

ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e cantonale,

all’assicurazione vecchiaia e superstiti. Probabilmente porremo

in vigore l’articolo 103 LAVS mediante un decreto del mese di

giugno, retroattivo al 1° gennaio 1999.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 102 LAVS modifica il

finanziamento dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS, che ora è

esclusivamente a carico dell’ente pubblico. Se però si considerano

complessivamente le uscite dell’AVS, le modalità di finanziamento non cambiano

rispetto a oggi.” (FF 1999 pag. 5316)

Analoghe

considerazioni sono state evidenziate dall’esecutivo federale riguardo

all’assegno per grandi invalidi dell’AI:

"

Per quanto riguarda l’eccezione all’esportazione

dell’assegno per grandi invalidi dell’AI, vale per analogia quanto detto per

l’assegno per grandi invalidi dell’AVS.

L’assegno per grandi invalidi dell’AI d’ora in poi dev’essere

finanziato, come quello dell’AVS, esclusivamente dall’ente pubblico. Anche per

l’AI, per quanto attiene alle uscite complessive, non vi sarà alcuna modifica

della chiave di finanziamento rispetto alla situazione odierna, ma soltanto un

cambiamento nella ripartizione della quota della Confederazione per le varie

prestazioni. Le argomentazioni addotte in precedenza per l’AVS valgono

analogamente per l’AI. Gli articoli 77 capoverso 2 e 78 LAI richiedono un

adeguamento. Queste disposizioni sono ora redatte in analogia con le

corrispondenti disposizioni della LAVS.” (FF 1999 pag. 5316)

Nel protocollo addizionale all’allegato II dell’ALC, sezione C, figura

inoltre la seguente indicazione:

"

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla

legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla

legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo

dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone,

all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato

misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando

alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri

pubblici.”

Come visto, le necessarie modifiche legislative sono state introdotte mediante

l’adozione dell’art. 77 cpv. 2 LAI per l’assegno per grandi invalidi AI e

l’art. 102 cpv. 2 LAVS per quello dell’AVS (Müller, Abkommen über den freien

Personenverkehr-Auswirkungen auf di Soziale Sicherheit, in AvbR 2001 pag. 36; U.

Kieser, Die Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in

AJP/PJA 2003 pag. 291).

A seguito di queste modifiche, con decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 il

Comitato misto (cfr. art. 14 ALC) ha approvato una

modifica dell'Allegato II (sicurezza sociale) all'ALC e l'iscrizione degli

assegni per grandi invalidi nell'Allegato IIbis al regolamento n.

1408/71, con effetto retroattivo al 1° giugno 2002 (RU 2004 1277, in

particolare 1280).

Sia l’art. 78 cpv. 2 LAI per l’assegno grandi invalidi

dell’AI che l’art. 103 cpv. 1bis LAVS per quello dell’AVS prevedono

espressamente una ripartizione del relativo finanziamento tra la Confederazione

ed i Cantoni, entrambi enti di diritto pubblico (al riguardo cfr. anche Locher,

op. cit., 3a edizione, pag. 368).

2.13. Il

patrocinatore dell'assicurata sostiene che le norme comunitarie non ostano

all'esportazione dell’assegno per grandi invalidi, non rientrando tale

prestazione nella definizione di cui all’art. 10bis del regolamento nr.

1408/71.

In particolare il rappresentante della ricorrente ha rilevato quanto segue:

"

Le condizioni per una derogazione all'obbligo

dell'esportazione secondo l'art. 10bis sono le seguenti:

- il carattere di prestazione speciale deve essere certo

- il carattere non contributivo deve essere adempiuto

- la prestazione deve essere inserita nell'allegato II bis del

regolamento 1408171

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee l'inserimento di una prestazione nell'allegato Il bis non ha carattere

costitutivo. Piuttosto ogni prestazione deve essere sottomessa a un esame

materiale per qualificare la prestazione in domanda come prestazione speciale

(cfr. Corte europea, Causa 215/99 Jauch).

Da tutto quanto sopraesposto si deve concludere che per decidere

la domanda se l'assegno per grandi invalidi è escluso dell'obbligo di

esportazione si deve fare un esame in concreto della prestazione in domanda

esaminando se le condizioni fissate della giurisprudenza determinate e

dell'art. 10bis sono adempite nel caso presente." (Ricorso pag. 6)

Il TCA constata che

effettivamente nella sentenza dell'8 marzo 2001, causa C-215/99 - Jauch, la

Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito: CGCE) ha esaminato se l’assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld),

nonostante fosse esplicitamente indicato nell’allegato IIbis del regolamento

1408/71, adempiva ai presupposti di prestazione speciale e di carattere non

contributivo.

Al punto

17 della sentenza essa ha così riassunto la propria precedente giurisprudenza:

"

17. Come è stato ricordato al punto 6 della presente

sentenza, l'assegno di assistenza figura nell'elenco delle prestazioni speciali

in denaro a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis del

regolamento n. 1408/71, che costituisce l'oggetto dell'allegato II del medesimo

regolamento. Il governo austriaco sostiene che l'iscrizione di una prestazione

in tale elenco è sufficiente per qualificare la prestazione speciale a

carattere non contributivo. Basta il suo ragionamento sulle sentenze 4 novembre

1997, causa C-20/96, Snares (Racc. pag. I-6057), 11 giugno 1998, causa

C-297/96, Partridge (Racc. pag. I-3467), e 25 febbraio 1999, causa C-90/97,

Swaddling (Racc. pag. I-1075). Al punto 30 della menzionata sentenza Snares, la

Corte ha ritenuto che l'iscrizione di una prestazione nell'allegato IIbis del

regolamento n. 1408/71 deve essere riconosciuta come dimostrazione che le

prestazioni concesse sulla base di tale normativa costituiscono prestazioni

speciali a carattere non contributivo. Ai punti 31 della menzionata sentenza

Partridge, e 24 della menzionata sentenza Swaddling, la Corte ha ripreso tale

analisi per definire il regime giuridico del sussidio di accompagnamento per

minorati e, rispettivamente, di un sussidio integrativo. Si deve del resto

notare che, in queste tre cause, il carattere speciale e non contributivo delle

prestazioni di cui trattasi non costituiva materia di discussione."

Secondo

la CGCE , decisivo è il fatto che le deroghe previste dall'art. 10 bis del

regolamento 1408/71 vanno interpretate in modo restrittivo e devono essere

applicate solo alle prestazioni che corrispondono alle condizioni poste

dall'articolo stesso:

"

In questo contesto, è ben possibile che il

legislatore comunitario adotti disposizioni di deroga al principio della

esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale (v., come esempio recente,

la menzionata sentenza Suares, punto 41). Siffatte disposizioni di deroga, come

quelle previste dall'art. 10bis del regolamento n. 1408/71, vanno interpretate restrittivamente;

possono cioè essere applicate solo a prestazioni che rispondono alle condizioni

in esse stabilite. Di conseguenza nel menzionato art. 10 bis possono rientrare

solo prestazioni che soddisfano le condizioni poste dall'art. 4, n. 2 bis, e

cioè le prestazioni che presentano allo stesso tempo un carattere speciali non

contributivo e che figurano nell'allegato II bis." (punto 21 della sentenza

Jauch)

Alla luce

di quanto stabilito dalle CGCE nella sentenza Jauch l'iscrizione nell'allegato

Considerandi

II bis non basta dunque per escludere automaticamente l'esportabilità di una

prestazione (cfr. in merito, Landolt, art. cit., ZIAS 2001, pag. 125 in fine).

Per quel

che concerne il carattere speciale, primo requisito per l’inclusione

nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 di una prestazione al fine di

evitarne l'esportazione, il legale dell’assicurata ha osservato:

"b) L'esame

del carattere speciale di una prestazione si basa principalmente sui seguenti

criteri: la prestazione ha caratteristiche di prestazione di sicurezza sociale

di tipo "misto", in quanto conferisce al beneficiario un diritto

giuridicamente definito alla prestazione di sicurezza sociale, ma possiede

anche caratteri propri dell'assistenza sociale, in quanto sono presi in

considerazione i bisogni finanziari o di altro tipo della persona. L'erogazione

della prestazione pretende da una parte l'evento di un rischio sociale e le

prestazioni sono concesse in primo luogo in modo suppletivo o accessorio alle

"normali" prestazioni, cosa che pone la prestazione in vicinanza delle

prestazioni sottomesse all'obbligo di esportazione. Dall'altra parte le

prestazioni non si orientano all'altezza del salario ma al minimum di

esistenza, carattere proprio di prestazioni dell'assistenza sociale.

Per quanto

riguarda l'assegno per grandi invalidi il carattere dell'assistenza sociale

deve essere esaminato più in dettaglio. L'ammontare dell'assegno per grandi

invalidi da erogare è misurato direttamente in dipendenza di un'altra

prestazione, cioè della rendita AVS. Inoltre, la concessione dell'assegno per

grandi invalidi non presuppone un bisogno finanziario. Di conseguenza la

similitudine a una prestazione dell'assistenza sociale viene a mancare.

Da tutto ciò

si può concludere che la condizione del carattere di prestazione di assistenza

sociale, necessaria per il carattere misto delle prestazioni speciali, non è

data. Non si tratta pertanto, per quanto riguarda l'assegno per grandi

invalidi, di una prestazione speciale ai sensi dell'art. 10bis del regolamento

1408/71. La prestazione in domanda nel caso presente è dunque anch'essa

sottomessa ad obbligo di esportazione." (Doc. I)

Il

patrocinatore dell'assicurata sostiene dunque che l’assegno per grandi invalidi

non presenta anche la caratteristica di “assistenza sociale”, poiché

l’erogazione dell’assegno dipende dall'esistenza di una prestazione della

sicurezza sociale (rendita AVS), senza che venga esaminato il bisogno

finanziario del beneficiario. Non trattandosi di una prestazione speciale, egli

ritiene che l’assegno in discussione debba essere ritenuto una prestazione

esportabile ai sensi dell’art. 10 del regolamento 1408/71.

Il TCA rileva che nella citata sentenza Jauch la CGCE ha ritenuto l’assegno di

assistenza (Pflegegeld) austriaco quale "prestazioni in denaro" ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a del regolamento 1408/71 (prestazioni di

malattia) e quindi esportabile all’interno della Comunità europea.

La

prestazione austriaca viene versata sotto forma di contributo forfetario per

l’aiuto e l’assistenza di persone (titolari di una rendita) non autonome, atto

a migliorare le loro possibilità di condurre una vita autonoma ed adeguata alle

loro esigenze.

La CGCE ha

in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Si deve ricordare che l'art. 4, n. 2 bis del

regolamento n. 1408/71 ha ad oggetto "prestazioni speciali a carattere non

contributivo" previste da una legislazione diversa da quella relativa ai

settori tradizionali della previdenza sociale di cui all'art. 4, n. 1,

rientranti cioè nel settore dell'assistenza sociale e medica esplicitamente

escluso dall'ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell'art. 4, n. 4,

ma cionondimeno ricollegabili al settore della previdenza sociale contemplato

dal regolamento in quanto destinate a coprire in via suppletiva, complementare

o accessoria, gli eventi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale

contemplati nell'art. 4, n. 1.

(…)." (punto 18)

"

Le condizioni per la concessione dell'assegno di

assistenza e le relative modalità di finanziamento non possono avere per

oggetto o per effetto quello di snaturare l'assegno di assistenza quale

analizzato nella menzionato sentenza Molenaar, secondo la quale prestazioni di

tale tipo hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni

dell'assicuratore malattia alla quale sono d'altronde connesse sul piano

organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone

non autonome (sentenza Molenaar, già citata, punto 24). Ciò considerato, anche

se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni devono essere

considerate come "prestazioni di malattia" in denaro ai sensi

dell'art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71 (sentenza

Molenaar, già citata, punto 25). Ciò considerato, poco importa che l'assegno di

assistenza abbia come scopo quello di integrare finanziariamente, tenuto conto

della situazione di mancanza di autonomia della persona, una pensione accordata

ad un titolo diverso da quello della malattia. Pertanto, tale assegno, abbia

esso o no carattere contributivo, deve essere considerato, come del resto

rilevato dal governo tedesco, una prestazione di malattia in denaro ai sensi

dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e non rientra pertanto

nel n. 2 bis del medesimo articolo." (punto 28)

Vista l'analogia

tra l'assegno di assistenza austriaco e l'assegno per grandi invalidi, una

parte della dottrina sostiene che anche quest'ultimo non è una prestazione

speciale e quindi deve essere esportato.

In

particolare, la circostanza che tale prestazione viene erogata ai beneficiari

di una rendita e che si tratta di un aiuto finanziario indipendentemente da un

contesto sociale, farebbero venir meno la caratteristica di prestazione

“speciale” (H. Landolt, art. cit. in ZIAS 2001 pag. 131 e pag. 148, e “Das

Soziale Pflegesicherungssystem, Berna 2002, nota n. 29, pag. 8-9; U. Kieser,

"Aktuelle Entwicklungen in Sozialversicherungsrecht" in plaidoyer 4/05

pag. 42 seg. (43 e nota 20).

Per quel che concerne il

“carattere non contributivo” all'assegno per grandi invalidi il patrocinatore

dell'assicurata ha precisato:

"a) L'esame

del carattere non contributivo di una prestazione si basa principalmente sui

seguenti criteri: il finanziamento della prestazione deve essere considerato

come un fattore decisivo e il regime, che può essere speciale o generale, deve

essere finanziato esclusivamente da imposte destinate a coprire oneri pubblici

generali o da imposte che hanno l'obiettivo di finanziare la sicurezza sociale.

È giusto che l'assegno per grandi

invalidi, secondo l'art. 77 LAI, sia finanziato esclusivamente dall'ente

pubblico. Però non si può perdere di vista il fatto che l'emendamento a questa

disposizione legale è stata fatta con l'obiettivo di non dover esportare la

prestazione in domanda dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone. Quindi, per quanto riguarda il carattere non

contributivo, non si può dedurre con la certezza richiesta che l'assegno per

grandi invalidi sia finanziato esclusivamente dall'ente pubblico."

In uno

scritto successivo egli ha inoltre sottolineato quanto segue:

"

Eine besondere Stellung nimmt die Finanzierung

der Hilflosenentschcidigung ein. Diese wird nämlich nach Art. 102 Abs. 2 und

Art. 103 Abs. Ibis AHVG vollumfänglich finanziert durch Leistungen und des

Bundes und der Kantone. Diese Regelung steht seit dem 1. Juni 2007. in Kraft

und mithin seit demselben Zeitpunkt die das FZA. Hintergrund der

Gesetzesänderung bildete die Entscheidung, die Hilflosenentschädigung der AHV

(sowie diejenige der IV) nicht als exportierbare Leistung auszugestalten.

Deshalb wählte die Schweiz den Weg, die Hilflosenentschädigung als

beitragsunabhängige Sonderleistung im Sinne von Art. 10a VO 1408/71 zu

qualifizieren, was voraussetzte, dass sie ausschliesslich durch die öffentliche

Hand finanziert wird.

Freilich erweckt die Qualifizierung als

beitragsunabhängige Sonderleistung Bedenken. Zu bedenken ist zunächst, dass die

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Frage, wann eine

beitragsunabhängige Sonderleistung vorliegt, sich in jüngerer Zeit erheblich

entwickelt hat. Insbesondere steht nun fest, dass nach der Rechtsprechung ein

Eintrag in Anhang Ila der VO 1408/71 allein nicht ausreicht, um der

grundsätzlichen Exportverpflichtung zu entgehen; vielmehr muss ein solcher

Eintrag nach objektiven Kriterien und insbesondere unter Berücksichtigung des

Parteiwillens auszulegen, wobei eine enge Auslegung zu greifen hat. Dabei fällt

fair die Hilflosenentschädigung nach schweizerischem Recht insbesondere ins

Gewicht, dass die ihre inhaltliche Charakterisierung mit dem Inkrafttreten des

FZA nicht gewechselt hat, sondern dass einzig die Finanzierung neu geregelt

wurde. Hier ist ferner zu berücksichtigen, dass nach Art. 103 Abs. 1 AHVG der

bisher von der öffentlichen Hand ausgerichtete Beitrag um diejenige Summe

tiefer ausfällt, mit der die öffentliche Hand die Hilflosenentschädigung

finanziert; damit bezahlt die öffentliche Hand trotz der mit Blick auf die

Vermeidung der Exportverpflichtung vorgenommenen Gesetzesänderung im Ergebnis

frankenmässig nicht einen höheren Betrag. Dabei fällt schliesslich ins Gewicht,

dass der Europäische Gerichtshof bei der Prüfung der Frage, ob eine

Beitragsunabhängigkeit vorliegt, darauf abstellt, wer „in Wirklichkeit"

die betreffenden Beiträge erbringt4." (Doc. XVIbis)

Il TCA

constata che nella già sentenza Jauch la CGCE ha ritenuto di carattere

contributivo l'assegno di assistenza austriaco sulla base delle seguenti

considerazioni:

"

Per contro, per quanto riguarda l'aumento dei

contributi di assicurazione malattia, il governo austriaco stesso riconosce che

tale aumento è stato deciso per compensare la riduzione del trasferimento di

risorse finanziarie contributive dell'assicurazione pensione agli enti che

gestiscono l'assicurazione malattia, in ragione del fatto che lo scopo stesso

di tale riduzione è quello di diminuire, fino a concorrenza dei dovuti limiti,

il contributo federale all'assicurazione pensione e ricavare così le risorse

necessarie per il finanziamento di tale prestazione ha potuto essere realizzato

senza modifica delle prestazioni di malattia, di vecchiaia e d'infortunio,

grazie all'aumento dei contributi di assicurazione contro il rischio malattia. Il

nesso, invero indiretto, con i contributi di assicurazione-malattia è tanto più

stretto, quanto il prelievo operato sulle risorse dell'assicurazione malattia

lo è sulla parte contributiva degli introiti. Pertanto, l'assegno di assistenza

presenta carattere contributivo." (punto 33)

2.14

Interpellato

dal TCA in merito alla giurisprudenza della CGCE qui sopra riassunta, con

scritto 24 marzo 2005 l’UFAS ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

Per quanto riguarda l'iscrizione degli assegni

per grandi invalidi nell'allegato IIa del regolamento (CEE) n.

1406/71, in occasione dei negoziati per l'Accordo sulla libera circolazione

delle persone (ALC) la Svizzera ha ottenuto che nel protocollo relativo

all'Allegato II all'ALC venisse inserito il testo seguente:

" Assegni per

grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull'assicurazione

per l'invalidità saranno iscritti nel testo dell'allegato II all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone, all'allegato IIbis del

regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere

dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali

prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici."

Il 1° giugno 2002 è entrata in vigore

contemporaneamente all'ALC la modifica dell'articolo 102 capoverso 2 LAVS,

concerne il finanziamento degli assegni per grandi invalidi. Il relativo

adeguamento dell'ALC è avvenuto mediante una decisione del Comitato misto del

15.

luglio 2003, entrata in vigore lo stesso giorno con effetto a partire dal 1°

giugno 2002.

La sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee in re Jauch (Rs. C-215/99) è stata pronunciata l'8 marzo 2001,

vale a dire dopo la sottoscrizione dell'ALC (21 giugno 1999).

L'articolo 16 capoverso 2 ALC prevede che, nella

misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto

comunitario, si tiene conto della pertinente giurisprudenza della Corte di

giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma.

La giurisprudenza della Corte successiva alla

firma dell'Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Il Comitato misto può

determinare, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di

tale giurisprudenza. La Svizzera non deve quindi adottare automaticamente la

giurisprudenza della Corte successiva al 21 giugno 1999.

Il Comitato misto addetto all'ALC ha approvato

l'iscrizione degli assegni per grandi invalidi nell'Allegato IIbis

al regolamento (CE) n. 1408/71 (attuando ciò che era stato precedentemente

deciso nei negoziati tra la Svizzera e la CE ed i suoi Stati membri) quando la

sentenza della Corte in re Jauch era già stata pronunciata. Un accordo

raggiunto al termine di negoziati non può essere annullato da una sentenza di

altro tenore emessa successivamente. Non riteniamo quindi applicabile agli

assegni per grandi invalidi previsti dalla legislazione svizzera la citata

giurisprudenza della Corte.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

peraltro confermato che gli assegni per grandi invalidi non possono essere

esportati (BGE 130 V 253, consid. 2.3, p. 256 segg.)." (Doc. XIV)

L'art. 16

cpv. 2 ALC prevede che:

"

nella misura in cui l'applicazione del presente

Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della

giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee

precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva

alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire

il corretto funzionamento dell'Accordo, il comitato misto determina, su

richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."

Il

Tribunale federale ha stabilito che, a determinate condizioni, la

giurisprudenza della CGCE posteriore agli Accordi bilaterali può essere

comunque presa in considerazione per interpretare le relative disposizioni.

In

particolare, in una sentenza pubblicata in DTF 130 II 1, l'Alta Corte ha

rilevato:

"

Der Gerichtshof hatte sich in früheren Urteilen,

insbesondere vor dem gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 FZA massgeblichen Zeitpunkt

des 21. Juni 1999, hierzu nicht geäussert. Damit ist das Bundesgericht an die

Interpretation der einschjlägigen Bestimmungen durch den Gerichtshof im Urteil Akrich

nicht gebunden. Trotzdem kann der Entscheid des Gerichtshofs - wie die seither

ergangene Rechtsprechung überhaupt - bei der Auslegung von Art. 3 An hang I FZA

mitberücksichtigt werden (vgl. in Bezug auf Art. 16 FZA: KAY HAILBRONNER,

Freizüglichkeit nach EU-Recht und dem bilateralen Abkommen, Zeitschrift für

Europarecht 5/2003 S. 51 f.; SUSANNE LEUZINGER-NAEF,

Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen

Schweiz-EG, SJZ 99/2003 S. 201 f.; THOMAS COTTIER/ERIK EVTIMOV, Probleme des

Rechtsschutzes, in: Thomas Cottier/Matthias Oesch [Hrsg.], Die sektoriellen

Abkommen Schweiz-EG, 2002, S. 188 f. und 200; FABRICE FILLIEZ, Application des

accords sectoriels par les juridictions suisses: quelques repères, in Daniel

Felder/Christine Kaddous [Hrsg.], Bilaterale Abkommen Schweiz-EU, 2001, S.

203-205; ALOIS LUSTENBERGER/RAYMOND SPIRA, Das Verfahren in zwischenstaatlichen

Fällen gemäss Abkommen, in Erwin Murer [Hrsg.], Das Personenverkehrsabkommen

mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, 2001,

S. 77 und 91; TOBIAS JAAG, Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der

Europäischen Union, ZSR 119/2000 I S. 233 und 246 f.)." (DTF 130 II 10-11)

Vedi

pure: STFA del 25 ottobre 2002 nella causa P., H 377/01; B. Kahil-Wolff, "Struktur

und Anwendung des Freiheitsabkommens Schweiz/EG", pag. 23 pubblicato nel

volume Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit

(Teil Soziale Sicherheit) in der Schweiz, San Gallo 2001 pag. 9 seg. (23); R. Mosters - A. Epiney, "L'accord sur la libre circolation

des personnes: un apercu" in Assujettissement, cotisation et questions connexes

selon l'ALC, Ed. Stämpfli, Berna 2004 pag. 13 seg. (23);

A. Epiney, "Zur Bedeutung der Rechtsprechung des EVGH…" in ZBJV 2005

pag. 1 seg.).

In DTF

130.

II 113 l'Alta Corte ha ribadito che:

"

Du moment que l'art. 3 al. 1, al. 2 et al. 5

annexe I ALCP est calqué sur les art. 10 et 11 du

R`glement (CEE) n° 1612/68, son interprétation doit se faire en tenant compte de

la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par

la Cour de justice (cf. arrêt 2A. 238/2003 du 26 août

2003, consid. 5.1; KAY HAIBRONNER, Freizügiketi nach EU-Recht und dem

bilateralen Abkommen mit der Schweiz über die Freizügigkeit von Peronen, in

Zeitschrift für Europarecht [EuZ] 2003 p. 48 ss, 50/51). Les

arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être

utilisés en vue d'interpréter l'Accord dur la libre circulation des personnes

(cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine),

surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf.

HAILBRONNER, op. cit., p. 52)."

(DTF 130 II 119-120)

Il TCA constata che nella

citata sentenza Jauch la CGCE ha fatto esplicito riferimento ad una precedente

sentenza Molenaar resa il 5 marzo 1998 (causa C 160/96) per quel che concerne

la definizione di prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a

del regolamento n. 1408/71, soggetta all’esportazione (cfr. punti 25-26, 28

sentenza Jauch).

Come nel caso dell’assegno di cura austriaco (Pflegegeld), nella causa Molenaar

si trattava di una prestazione destinata “a coprire le

spese determinate dallo stato di mancanza di autonomia delle persone

assicurate, cioè dalla necessità permanente da parte loro di ricorrere, in

ampia misura, all'ausilio di altre persone per compiere gli atti della vita

normale (igiene personale, alimentazione, deambulazione, cura dell'abitazione

ecc.)” (punto 4 sentenza Molenaar).

A tal riguardo, ricordando che una prestazione può

essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari,

prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro

esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si

riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del

regolamento n. 1408/71, la CGCE nella citata sentenza Molenaar ha rilevato:

" In ordine alla prima di tali due condizioni, è pacifico che le

disposizioni relative alla concessione delle prestazioni dell'assicurazione

mancanza di autonomia attribuiscono ai beneficiari un diritto legalmente

definito. Per quanto riguarda la seconda condizione, le prestazioni

dell'assicurazione mancanza di autonomia mirano ad estendere, soprattutto dal

punto di vista economico, l'autonomia delle persone dipendenti dall'altrui

assistenza. In particolare, il sistema realizzato tende ad incoraggiare la

prevenzione e la riabilitazione anziché il ricorso alle cure e a favorire il

ricorso alle cure a domicilio anziché presso centri di cura. Prestazioni di

questo tipo hanno dunque essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni

dell'assicurazione malattia, alla quale esse sono d'altronde connesse sul piano

dell'organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita

delle persone dipendenti dall'altrui assistenza. Di conseguenza, anche se presentano

caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni debbono essere considerate

alla stregua delle «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett.

a), del regolamento n. 1408/71." (cfr. la massima della sentenza)

Da questo profilo, la sentenza

Jauch, benché resa posteriormente alla firma dell'Accordo sulla libera

circolazione dovrebbe essere presa in considerazione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC).

Si potrebbe così sostenere

che vista l’analogia con i “Pflegegeld” tedesco e austriaco, anche l’assegno

grandi invalidi, rientra nel novero delle prestazioni sociali di cui all’art. 4

cpv. 1 e nonché quelle secondo l'art. 4 cpv. 2 bis del regolamento n. 1408/71 e

sarebbe conseguenza esportabile (cfr. in merito Landolt, art.

cit., ZIAS pag. 131 e pag. 148; idem, Das Soziale Pflegesicherungssystem, Berna

2002, nota a pié pagina n. 29, pag. 8s 9).

In realtà

la sentenza Jauch contiene pure un aspetto del tutto nuovo nella misura in cui

solo in tale sentenza la CGCE ha espressamente dichiarato non costituiva

l’iscrizione di una prestazione all’allegato IIbis del regolamento n. 1408/71

per escludere l’esportabilità (cfr. H. Landolt, art. cit. in ZIAS 2001 pag.

133-134 e 147).

A mente

del TCA si tratta di una circostanza decisiva che rende tale giurisprudenza

inapplicabile in quanto emessa dopo la firma dell'ALC (cfr. DTF 130 II 9:

"Das erwähnte Urteil datiert indes aus der Zeit nach der Unterzeichnung

des Abkommens am 21. Juni 1999, so dass die

Interpretation durch den Gerichtshof laut Art. 16 Abs. 2 FZA für die Anwendung

des Abkommens nicht verbindlich ist."; B. Kahil-Wollf, "L'Accord sur

la libre circulation des personnes Susse-CE et le droit des assurances

sociales" in SJ 2001 II pag. 81 seg. (85-86); A. Epiney, "Zur

Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH…" ZBJ V 2005 pag. 2 seg. (15-22).

Infine

va ricordato che, secondo l'art. 17 ALC ("Evoluzione del diritto"):

" Non

appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di

modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un

cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono

soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore

disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa

l'altra attraverso il Comitato misto.

Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle

implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento

dell'Accordo."

Sugli art.

16.

e 17 ALC, cfr. A. Lustengerger - R. Spira, "La procédure selon l'accord

dans des cas interétatiques", in L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la securité sociale suisse, pag.

76-78 e 90-93.

2.15

In

almeno due sentenze pubblicate il TFA ha già fatto allusione alla non esportabilità

dell'assegno per grandi invalidi.

In

DTF 130 V 145 = Pratique VSI 2004 pag. 181 l'Alta Corte ha rilevato:

"

Im erwähnten Anhang IIa sind für die Schweiz

gemäss FZA (Anpassung h gemäss Anhang Il Abschnitt A Ziff. 1 FZA in der hier

massgebenden, vor In-Kraft-Treten des Beschlus­ses Nr. 2/2003 des Gemischten

Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Anderung des Anhangs II [Soziale

Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren

Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidge­nossenschaft

andererseits über die Freiztigigkeit, der die Hilflosen­entschädigung

hinzugeftigt hat, geltenden Fassung) die bundes­rechtlich geregelten

Ergtinzungsleistungen sowie gleichartige in den kantonalen Rechtsvorschriften

vorgesehene Leistungen, Hirte­fallrenten der Invalidenversicherung gemäss Art.

28.

Abs. 1bis IVG sowie beitragsunabhängige Mischleistungen bei

Arbeitslosigkeit nach den kantonalen Rechtsvorschriften aufgeführt.

Ausserordent­liche AHV/IV-Renten sind hingegen weder hier noch andernorts von

der Exportpflicht ausgenommen (ALESSANDRA PRINZ, Auswirkungen des

Freizügigkeitsabkommens auf die AHV- und IV-Leistungen, in: Soziale Sicherheit

[CHSS] 2002 S. 83 in fine; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre

circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ

2001.

II S. 126 f. sowie FN 300; vgl. auch das IV-Rundschreiben Nr. 182 des BSV

vom 18. Juli 2003, Ziffer 3).

Daraus folgt, dass die - auf Grund des Wegzugs

nach Deutschland erfolgte - Einstellung der der Beschwerdeführerin seit 1.

Novem­ber 1996 ausgerichteten ausserordentlichen AHV-Altersrente per 1. Januar

2003.

zu Unrecht erfolgt ist." (DTF 130 V 149)

In

DTF 130 V 256, il TFA ha sottolineato:

"

Art. 10a Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71, der

ausschliesslich beitragsunabhängige Sonderleis­tungen betrifft, in Verbindung

mit Anhang IIa dieser Verordnung in der Fassung gemäss FZA (Anpassung h gemäss

Anhang II Ab­schnitt A Ziff. 1 FZA) nimmt, was die im vorliegend allein interes­sierenden

IVG geregelten Leistungen betrifft, einzig die Härtefall­renten und (seit

Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2003 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz

vom 15. Juli 2003 zur An­derung des Anhangs Il [Soziale Sicherheit] des

Abkommens zwi­schen der Europischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten

einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit)

die Hilflosenentschädigung von der Export­pflicht aus. Für die Viertelsrente

findet sich indessen in der Ver­ordnung einschliesslich ihrer Anhänge in der

Fassung gemäss FZA nirgends eine Ausnahme."

2.16

In

conclusione, vista l'iscrizione dell'assegno per grandi invalidi nell'Allegato

IIbis del Regolamento, dopo una apposita revisione delle leggi federali e una decisione

del Comitato misto, e richiamata la giurisprudenza federale appena citata,

questo Tribunale ritiene che questa prestazione non possa essere esportata.

L'assegno per grandi

invalidi non può dunque essere versato alla ricorrente residente in Francia.

Sta all'Alta Corte, se lo

riterrà opportuno, precisare la propria giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 404; DTF

131.

V 49), in particolare se occorre riferirsi alla sentenza Jauch (comunque posteriore

alla data della firma dell'ALC e anteriore alla citata decisione del Comitato

misto) ed in caso di risposta positiva stabilire se l'assegno per grandi

invalidi costituisce realmente una prestazione speciale.

La

decisione su opposizione contestata va dunque confermata, anche per altri

motivi oltre a quelli addotti dall’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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