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Decisione

32.2004.44

reiterate richieste di completazione dell'opposizione (certif. medici). Stralcio della proced. da parte dell'UAI. Decisione annullata dal TCA e rinvio degli atti all'amministr. per una nuova decisione

20 ottobre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

E CONSIDERANDI

Tenuto conto di quanto sommariamente sopra

Considerandi

enucleato, riteniamo che la Convenuta non abbia posto in essere una metodologia

istruttoria esaustiva eludendo l'indagine sulla sopravvenuta patologia

psichiatrica. Riteniamo che ciò sia lesivo dei diritti elementari

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi, illustrissimo signor presidente piaccia giudicare la sentenza del

tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano è annullata, l'incarto viene

retrocesso al competente UAI, per una rivalutazione del caso." (doc. I)

- nella

risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto

della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,

precisando:

" L'assicurata

ha inoltrato domanda di prestazioni AI nell'agosto 2002 per problemi lombari e

artralgie. L'UAI con decisione 8 dicembre 2003, posto un grado di incapacità

lavorativa del 100% dal 9.4.2001 al 27.7.2002, le ha riconosciuto una rendita

intera dal 1.4.2002 al 31.10.2002. L'assicurata ha interposto incompleta

opposizione il 18.12.2003 e non ha dato seguito alla richiesta 10.2.2004 di

completare l'opposizione entro 20 giorni di modo che con la decisione su

opposizione qui impugnata l'UAI ha stralciato l'opposizione dai ruoli.

Con il ricorso l'assicurata indica che con l'opposizione ha

indicato di essere stata in cura psichiatrica ambulatoriale e in degenza mentre

lo scrivente ufficio non ha tenuto conto della nuova patologia emettendo la

citata decisione su opposizione. La ricorrente rimprovera all'UAI di non aver

adeguatamente indagato la citata patologia psichiatrica violando i diritti

elementari dell'assicurata.

Relativamente al danno alla salute della ricorrente si rileva che

il rapporto di degenza 21 agosto 2002 della Clinica __________ di __________ ha

definito un'inabilità lavorativa dello 0% e non emerge dalle attestazioni

mediche all'incarto un danno alla salute di carattere psichico a carico

dell'assicurata, di modo che il problema indicato nell'opposizione 16 dicembre

2003 rimane, pure in occasione del presente ricorso, un'affermazione di parte

senza attestazione medica di sorta di un danno alla salute psichica di valore

invalidante, né di una comorbidità psichica per un dolore somatoforme. Tale

circostanza, inusuale, non permette di riconoscere un danno alla salute di

natura psichica invalidante e lede il dovere di collaborazione dell'assicurata.

La decisione impugnata è quindi corretta essendo stata data adeguata

possibilità all'assicurata di motivare e quindi documentare la sua opposizione,

ciò che non ha fatto.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale

voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il

ricorso." (doc. III)

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- oggetto

del contendere è limitato alla questione a sapere se l'amministrazione abbia -

a ragione o meno – "stralciato dai ruoli" l'opposizione interposta

alla decisione 8 dicembre 2003;

- giusta

l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Il cpv. 2

prevede che una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere

soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l'interessato (cpv. 3);

- per

l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su

opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura

d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (cpv. 3);

- l'art. 10

OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una

motivazione.

Per il

cpv. 2 l'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

a.

impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a

prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla

restituzione delle stesse;

b.

emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli

articoli 47-51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali.

In tutti

gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante

un colloquio personale (cpv. 3).

L'opposizione

scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore.

L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve

essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4).

Infine,

per il cpv. 5, se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1

o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con

la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito;

- secondo

la giurisprudenza, la via dell’opposizione rappresenta una sorta di procedura

di riconsiderazione che conferisce all’autorità che ha statuito la possibilità

di riesaminare la sua decisione, prima che il giudice venga eventualmente

adito. Si tratta di un vero e proprio "mezzo giurisdizionale".

L'opposizione

deve perciò essere motivata, in difetto di che essa non raggiungerebbe lo scopo

perseguito, che è quello di costringere l'assicuratore a rivedere la propria

decisione.

In altri

termini, deve essere possibile dedurre dai mezzi sollevati dall'opponente

un'argomentazione diretta contro il dispositivo della decisione, suscettibile

di condurre ad una sua modifica oppure al suo annullamento (DTF 123 V 128

consid. 3a e riferimenti ivi citati, STCA 15 dicembre 2003 nella causa M.S. e S.

SA inc. 30.03.74-75).

Incombe

all'assicurato di determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione.

L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione nella misura in cui la sua

decisione è oggetto di contestazione (DTF 119 V 350 consid. 1b);

- nella

fattispecie in esame, in data 10 febbraio 2004 l'UAI ha assegnato un termine di

20 giorni per la completazione dell'opposizione, in quanto, a detta

dell'amministrazione, questa non soddisfaceva le esigenze di legge. L'UAI ha

chiesto in particolare di trasmettere un certificato medico dettagliato della

psichiatra dr.ssa __________ (doc. AI 38).

In data 3

marzo 2004, il patrocinatore dell'assicurata ha semplicemente comunicato che la

propria assistita "è stata recentemente ricoverata presso il reparto

psichiatrico dell'Ospedale __________ di __________ " (doc. AI 39);

- l'UAI in

data 30 marzo 2004 ha richiamato il suo precedente scritto del 10 febbraio

2004, con il quale si era chiesto di trasmettere la documentazione medica

relativa allo stato di salute psichico dell'assicurata (doc. AI 40).

Il

patrocinatore in risposta ha chiesto all'UAI di determinarsi sui motivi alla

base della richiesta di completazione dell'opposizione (doc. AI 42).

L'UAI con

decisione su opposizione 13 maggio 2004 ha stralciato dai ruoli la causa (doc.

AI 44);

- in

realtà, come emerge dall'art. 10 cpv. 5 OPGA, l'UAI avrebbe semmai dovuto

dichiarare l'opposizione irricevibile;

- tuttavia, da un attento

esame degli atti, questo TCA, a prescindere dalla questione a sapere se l'opposizione

interposta dall'assicurata fosse sufficientemente motivata o meno, non può non

rilevare come sia lo scritto 10 febbraio 2004 che il successivo richiamo 30

marzo 2004 dell'UAI (doc. Al 38 e 40) - contrariamente a quanto addotto in

risposta di causa - difettino dell'indicazione della comminatoria prescritta

dall'art. 10 cpv. 5 OPGA: entrambi gli scritti non hanno infatti minimamente

prospettato all'assicurata la possibilità di essere sanzionata con lo stralcio

della causa (recte: con la declaratoria d'irricevibilità) in caso di mancata

completazione dell'opposizione (in concreto tramite produzione della pertinente

documentazione medica).

La ricorrente non ha

quindi avuto la possibilità di completare la propria opposizione con la

consapevolezza che in caso contrario l'UAI non sarebbe entrato nel merito del

gravame.

Nel caso di specie,

quindi, nel diffidare l'assicurata a voler completare, entro un certo termine,

l'opposizione senza la comminatoria di cui sopra l'amministrazione è

incorsa in una manifesta violazione dall'art. 10 cpv. 5

OPGA, l'assicurata non essendo stata resa edotta delle conseguenze giuridiche

derivanti dall'inosservanza di detto termine (in argomento cfr. RCC 1972 pag.

63);

- per il

che, annullata la decisione 13 maggio 2004, l'incarto deve essere rinviato

all'UAI affinché agisca conformemente all'art. 10 cpv. 5 LPGA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§) La

decisione 13 maggio 2004 dell'UAI è annullata.

2.- Gli atti sono rinviati

all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

3.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UAI

verserà all'assicurata fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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