32.2004.44
reiterate richieste di completazione dell'opposizione (certif. medici). Stralcio della proced. da parte dell'UAI. Decisione annullata dal TCA e rinvio degli atti all'amministr. per una nuova decisione
20 ottobre 2004Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.44
Data decisione, Autorità:
20.10.2004, TCA
Titolo:
reiterate richieste di completazione dell'opposizione (certif. medici). Stralcio della proced. da parte dell'UAI. Decisione annullata dal TCA e rinvio degli atti all'amministr. per una nuova decisione munita di comminatoria che indichi, in caso di mancata completazione, l'irricevibilità della causa
OPPOSIZIONE
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.44
ZA/td
Lugano
20 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto che
- nell'agosto
2002, RI 1, nata nel 1956, di professione cameriera ai piani alle dipendenze
dell'__________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti tendente all'erogazione di una rendita, in quanto affetta da
problemi lombari e atralgie (doc. AI 1);
- esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia medica eseguita nell'aprile 2003
(doc. AI 18), per decisione 8 dicembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità
ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad un una rendita intera per un grado
d'incapacità lavorativa del 100% limitatamente al periodo dal 1° aprile 2002 al
31 ottobre 2002, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dal aprile 2001 (inizio dell'anno in attesa) la
sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
• Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto ed in particolare dalla perizia medica del Dr. __________ risulta
che la momento attuale (aprile 2003 – visita peritale) lei è abile nella misura
dell'80% nella sua professione di cameriera ai piani, 8 ore al giorno.
Inoltre è in grado di svolgere tutti i lavori che
non richiedono di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20-25 KG, dove
possa alternare le posizioni erette a deambulazione e a dei momenti dove possa
stare seduta; è in grado di lavorare in anteroflessione per un massimo di 30
minuti di fila.
Dall'aprile 2001, data dimissione dalla Clinica __________,
certificata inabilità lavorativa totale.
Dal 27.07.2002 (ultima degenza alla Clinica)
viene certificata un'abilità lavorativa del 100%.
Decidiamo pertanto:
Per concludere dal 01.04.2002 (art. 29 cpv. 1
lett. b LAI) viene conseguentemente erogata una rendita intera d'invalidità,
con grado AI del 100% limitatamente fino al 30.10.2002 (art. 88a cpv. 1
OAI)."
(doc. AI 24)
- con
opposizione 18 dicembre 2003 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha
rilevato:
"
In nome e per conto dell'assicurata indicata in
epigrafe, ci permettiamo di elevare opposizione alla vostra decisione
dell'otto u.s.. Infatti, la nostra patrocinata dal 15/9/2003 si trova in cura
presso la dottoressa __________, psichiatra in __________, inoltre è stata
ricoverata presso l'ospedale __________ di __________. In seguito alla sindrome
psichiatrica, la signora RI 1 risulta essere totalmente inabile a qualsiasi
attività lavorativa." (doc. AI 35)
- in data
10 febbraio 2004, l'UAI ha scritto al patrocinatore dell'assicurata,
osservando:
"
Confermiamo di aver ricevuto la vostra
opposizione.
A questo proposito rendiamo noto che
un'opposizione può essere esaminata solo se è firmata, se contiene un esposto
succinto dei fatti e dei motivi, e se presenta delle conclusioni.
Constatiamo che l'opposizione inoltrataci non
soddisfa queste esigenze in particolare ci necessita ricevere un certificato
medico dettagliato rilasciato dalla psichiatra curante (dr.ssa __________) che
attesti in che misura il danno alla salute incide sulla capacità di lavoro e da
quando.
Assegnamo pertanto un termine di 20 giorni,
decorrente dalla ricezione della presente, per completarla." (doc. AI 38)
- l'UAI, in
data 30 marzo 2004 ha ancora scritto (richiamo) al patrocinatore
dell'assicurata, osservando:
"
Ci permettiamo rammentare che non abbiamo ancora
ricevuto riscontro al nostro invio del 10 febbraio 2004.
Restiamo pertanto in attesa delle informazioni
e/o della documentazione richiesta." (doc. AI 40)
- in data 6
aprile 2004, il patrocinatore dell'assicurata ha osservato:
"
Sperando di trovare la vostra comprensione e
disponibilità, ci permettiamo di farvi rispettosa richiesta della motivazione
della vostra lettera di cui in allegato." (doc. AI 42)
- con
decisione su opposizione 13 maggio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
stralciato dai ruoli la procedura, motivando:
" A. L'assicurata,
in precedenza attiva quale cameriera ai piani, nel
mese di agosto 2002 ha avanzato la
richiesta di prestazioni assicurative, causa problemi lombari e atralgie di
origine indeterminata
Esperiti gli accertamenti del caso,
l'amministrazione ha stabilito sussistere un grado d'incapacità lavorativa pari
al 100% unicamente per il periodo dal 09.04.2001 al 27.07.2002 ed una completa
capacita di lavoro dal 28.07.2002.
Tramite decisione 08 dicembre 2003 l'interessata
è pertanto stata posta al beneficio dì una rendita intera d'invalidità per il
periodo dal 01.04.2002 al 31.10.2002
B. Contro
questa decisione l'assicurata, per il tramite del suo rappresentante legale, ha
interposto opposizione in data 18 dicembre 2003. Con scritto 10 febbraio 2004
lo scrivente Ufficio ha assegnato all'assicurata un termine di 20 giorni per
completare l'opposizione e presentarla nella dovuta forma.
1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 legge federale
sulla parte generale del diritto
della assicurazioni sociali (LPGA) le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali. Secondo l'art. 10 cpv. 1
dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(OPGA) l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Secondo l'art. 10 cpv. 5 OPGA se l'opposizione non soddisfa i requisiti
di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine
per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
2. In concreto
l'opponente ha inoltrato un'opposizione incompleta avverso la decisione
amministrativa dello scrivente Ufficio, segnatamente senza alcuna motivazione e
richiesta. Di conseguenza gli è stato assegnato un termine di 20 giorni per
rimediare a tale difetto, con l'indicazione che in caso contrario lo scrivente
Ufficio non sarebbe entrato nel merito.
3. In casu,
l'assicurata non ha mai dato seguito a quanto richiesto nello scritto del 10
febbraio 2004.
4. Per questo motivo non si entra nel merito e la procedura
d'opposizione viene stralciata dai ruoli.
l'ufficio AI del cantone Ticino in conclusione risolve.
1. Non si entra nel merito dell'opposizione e la procedura
d'opposizione 18 dicembre 2003 è stralciata dai ruoli.
2. La procedura è gratuita.
3. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto
sospensivo
(art. 66 LAI e 97 LAVS)." (doc. AI 44)
- con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha
precisato:
"
Come si può evincere dall'allegato DOC B,
l'istante nel mese di agosto 2002 provvede a presentare richiesta di
prestazioni AI al competente Ufficio AI in Bellinzona. Il 30 di settembre dello
stesso anno il dottor __________, medico curante, risponde ai quesiti della
Convenuta inviando diagnosi di totale inabilità lavorativa. La nostra
patrocinata, sempre nel 2002, allegato DOC D, risulta essere degente presso la
Clinica __________ di __________, detta Clinica suffraga la diagnosi del
medico curante sopraccitato. Il 30 di giugno del 2003 la Convenuta emette una
decisione (DOC E, con la quale assegna all'istante una rendita per malattia di
lunga durata. A questa decisine il patrocinatore (DOC F) subito insorse
indicano che l'assistita, nel frattempo era in cura psichiatrica ambulatoriale
e in degenza. Nonostante la precitata opposizione la Convenuta sembra non aver
tenuto conto della nuova patologia emettendo l'allegata decisione di rifiuto;
(DOC G).
Fatti
E CONSIDERANDI
Tenuto conto di quanto sommariamente sopra
Considerandi
enucleato, riteniamo che la Convenuta non abbia posto in essere una metodologia
istruttoria esaustiva eludendo l'indagine sulla sopravvenuta patologia
psichiatrica. Riteniamo che ciò sia lesivo dei diritti elementari
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi, illustrissimo signor presidente piaccia giudicare la sentenza del
tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano è annullata, l'incarto viene
retrocesso al competente UAI, per una rivalutazione del caso." (doc. I)
- nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
" L'assicurata
ha inoltrato domanda di prestazioni AI nell'agosto 2002 per problemi lombari e
artralgie. L'UAI con decisione 8 dicembre 2003, posto un grado di incapacità
lavorativa del 100% dal 9.4.2001 al 27.7.2002, le ha riconosciuto una rendita
intera dal 1.4.2002 al 31.10.2002. L'assicurata ha interposto incompleta
opposizione il 18.12.2003 e non ha dato seguito alla richiesta 10.2.2004 di
completare l'opposizione entro 20 giorni di modo che con la decisione su
opposizione qui impugnata l'UAI ha stralciato l'opposizione dai ruoli.
Con il ricorso l'assicurata indica che con l'opposizione ha
indicato di essere stata in cura psichiatrica ambulatoriale e in degenza mentre
lo scrivente ufficio non ha tenuto conto della nuova patologia emettendo la
citata decisione su opposizione. La ricorrente rimprovera all'UAI di non aver
adeguatamente indagato la citata patologia psichiatrica violando i diritti
elementari dell'assicurata.
Relativamente al danno alla salute della ricorrente si rileva che
il rapporto di degenza 21 agosto 2002 della Clinica __________ di __________ ha
definito un'inabilità lavorativa dello 0% e non emerge dalle attestazioni
mediche all'incarto un danno alla salute di carattere psichico a carico
dell'assicurata, di modo che il problema indicato nell'opposizione 16 dicembre
2003 rimane, pure in occasione del presente ricorso, un'affermazione di parte
senza attestazione medica di sorta di un danno alla salute psichica di valore
invalidante, né di una comorbidità psichica per un dolore somatoforme. Tale
circostanza, inusuale, non permette di riconoscere un danno alla salute di
natura psichica invalidante e lede il dovere di collaborazione dell'assicurata.
La decisione impugnata è quindi corretta essendo stata data adeguata
possibilità all'assicurata di motivare e quindi documentare la sua opposizione,
ciò che non ha fatto.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (doc. III)
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- oggetto
del contendere è limitato alla questione a sapere se l'amministrazione abbia -
a ragione o meno – "stralciato dai ruoli" l'opposizione interposta
alla decisione 8 dicembre 2003;
- giusta
l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Il cpv. 2
prevede che una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere
soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l'interessato (cpv. 3);
- per
l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura
d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (cpv. 3);
- l'art. 10
OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione.
Per il
cpv. 2 l'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a.
impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a
prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla
restituzione delle stesse;
b.
emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli
articoli 47-51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
In tutti
gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante
un colloquio personale (cpv. 3).
L'opposizione
scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore.
L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve
essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4).
Infine,
per il cpv. 5, se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1
o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con
la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito;
- secondo
la giurisprudenza, la via dell’opposizione rappresenta una sorta di procedura
di riconsiderazione che conferisce all’autorità che ha statuito la possibilità
di riesaminare la sua decisione, prima che il giudice venga eventualmente
adito. Si tratta di un vero e proprio "mezzo giurisdizionale".
L'opposizione
deve perciò essere motivata, in difetto di che essa non raggiungerebbe lo scopo
perseguito, che è quello di costringere l'assicuratore a rivedere la propria
decisione.
In altri
termini, deve essere possibile dedurre dai mezzi sollevati dall'opponente
un'argomentazione diretta contro il dispositivo della decisione, suscettibile
di condurre ad una sua modifica oppure al suo annullamento (DTF 123 V 128
consid. 3a e riferimenti ivi citati, STCA 15 dicembre 2003 nella causa M.S. e S.
SA inc. 30.03.74-75).
Incombe
all'assicurato di determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione.
L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione nella misura in cui la sua
decisione è oggetto di contestazione (DTF 119 V 350 consid. 1b);
- nella
fattispecie in esame, in data 10 febbraio 2004 l'UAI ha assegnato un termine di
20 giorni per la completazione dell'opposizione, in quanto, a detta
dell'amministrazione, questa non soddisfaceva le esigenze di legge. L'UAI ha
chiesto in particolare di trasmettere un certificato medico dettagliato della
psichiatra dr.ssa __________ (doc. AI 38).
In data 3
marzo 2004, il patrocinatore dell'assicurata ha semplicemente comunicato che la
propria assistita "è stata recentemente ricoverata presso il reparto
psichiatrico dell'Ospedale __________ di __________ " (doc. AI 39);
- l'UAI in
data 30 marzo 2004 ha richiamato il suo precedente scritto del 10 febbraio
2004, con il quale si era chiesto di trasmettere la documentazione medica
relativa allo stato di salute psichico dell'assicurata (doc. AI 40).
Il
patrocinatore in risposta ha chiesto all'UAI di determinarsi sui motivi alla
base della richiesta di completazione dell'opposizione (doc. AI 42).
L'UAI con
decisione su opposizione 13 maggio 2004 ha stralciato dai ruoli la causa (doc.
AI 44);
- in
realtà, come emerge dall'art. 10 cpv. 5 OPGA, l'UAI avrebbe semmai dovuto
dichiarare l'opposizione irricevibile;
- tuttavia, da un attento
esame degli atti, questo TCA, a prescindere dalla questione a sapere se l'opposizione
interposta dall'assicurata fosse sufficientemente motivata o meno, non può non
rilevare come sia lo scritto 10 febbraio 2004 che il successivo richiamo 30
marzo 2004 dell'UAI (doc. Al 38 e 40) - contrariamente a quanto addotto in
risposta di causa - difettino dell'indicazione della comminatoria prescritta
dall'art. 10 cpv. 5 OPGA: entrambi gli scritti non hanno infatti minimamente
prospettato all'assicurata la possibilità di essere sanzionata con lo stralcio
della causa (recte: con la declaratoria d'irricevibilità) in caso di mancata
completazione dell'opposizione (in concreto tramite produzione della pertinente
documentazione medica).
La ricorrente non ha
quindi avuto la possibilità di completare la propria opposizione con la
consapevolezza che in caso contrario l'UAI non sarebbe entrato nel merito del
gravame.
Nel caso di specie,
quindi, nel diffidare l'assicurata a voler completare, entro un certo termine,
l'opposizione senza la comminatoria di cui sopra l'amministrazione è
incorsa in una manifesta violazione dall'art. 10 cpv. 5
OPGA, l'assicurata non essendo stata resa edotta delle conseguenze giuridiche
derivanti dall'inosservanza di detto termine (in argomento cfr. RCC 1972 pag.
63);
- per il
che, annullata la decisione 13 maggio 2004, l'incarto deve essere rinviato
all'UAI affinché agisca conformemente all'art. 10 cpv. 5 LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§) La
decisione 13 maggio 2004 dell'UAI è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati
all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurata fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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