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Decisione

32.2004.46

assicurato ha chiesto una rendita maggiore di quella riconosciuta dall'UAI per motivi reumatologici; conferma della decisione contestata da parte del TCA

20 ottobre 2004Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Mediante

risposta di causa 15 giugno 2004, l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del

ricorso, confermando quanto sostenuto in sede di decisione su opposizione.

considerando in diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per quanto

concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono

applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti

di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40

%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________,

reumatologo, di eseguire una perizia specialistica.

Dopo aver visitato l’assicurato, visionato la documentazione medica e

radiologica ed esposto dettagliatamente l’anamnesi con rapporto 3 aprile 2002

il succitato specialista ha posto la seguente diagnosi:

"

A.4 DIAGNOSI

A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Sindrome dolorosa residua all'anca dx con/su:

- stato dopo protesi totale dell'anca dx il 29.09.2000

per

osteonecrosi asettica della testa femorale.

-

periartropatia coxae calcificazioni/ossificazioni

peritrocanteriche e capsulari post­operatorie;

- abbassamento dell'emibacino dx di circa 0.5 cm.

Sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L3/4 e L4/5.

A.4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Cervicalgie.

Diabete mellito non insulinodipendente. Ipertensione

arteriosa,

tachicardia." (Doc. AI 22)

Il dr. __________

ha poi proceduto alla seguente valutazione medica:

" A.5 VALUTAZIONE

E PROGNOSI:

Limitante ai fini della capacità

lavorativa del paz. sono dunque la problematica lombare e dell'anca dx.

Per quanto riguarda la componete

lombare è stata oggettivata una duplice discopatia 1,3/4 e 1.4/5, senza

componente radicolare. Anche dalla valutazione specialistica del Dr. __________

__________ (15.05.2001) risultava solo una possibile componente irritativa L3 a

dx, la cui importanza sarebbe comunque subordinata a quella della

periartropatia coxae.

Per l'anca dx si può considerare un

decorso favorevole per quanto riguarda la funzionalità, mentre persistono dei

dolori da riferire ad una periartropatia coxae. A questo riguardo sono state

evidenziate delle calcificazioni peritrocanteriche e capsulari, comunque senza

evoluzione significativa nell'ultimo anno. Se queste calcificazioni possono

effettivamente, almeno inizialmente nella fase postoperatoria, spiegare una

componente flogistica e algica locale è per contro improbabile che spieghino

tuttora i dolori in assenza di una progressione radiologica ed in assenza di

una risposta all'infiltrazione locale di steroidi (Dr. __________, settembre

2001).Un intervento di escissione delle calcificazioni periarticolari non è

dunque indicato e non è suscettibile di migliorare i suoi disturbi.

Tenendo conto dell'estensione dei

dolori così come della diminuzione soggettiva della sensibilità all'emicorpo

dx, occorre ritenere in questo caso una sindrome di cronicizzazione del

dolore." (Doc. AI 22)

Per quel che concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha

ritenuto:

" B.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

Nella sua professione di asfaltatore-pavimentatore si può

effettivamente ritenere il paz. non idoneo a questa professione relativamente

pesante, tenendo conto anche e soprattutto delle alterazioni discali a livello

lombare. Da notare che il paz. è in assicurazione malattia al 100% dal

23.12.1999. Per la sua attività di pavimentatore­-asfaltatore così come per

altre attività lavorative pesanti si può ritenere che questa inabilità

lavorativa è con ogni probabilità definitiva.

Sulla base delle constatazioni indicate sopra si deve ancora

ritenere una limitazione di carico nel portare o sollevare pesi superiori ai 15

kg, nel tenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli o nell'eseguire

ripetute flessioni o torsioni lombari, cosi come nella deambulazione su terreni

irregolari." (Doc. AI 22)

Egli ha inoltre escluso qualsiasi provvedimento d’integrazione, per ribadire

che il paziente è in grado di svolgere pienamente “attività lavorative

leggere in cui gli sia consentito di cambiare di tanto in tanto la posizione e

tenendo conto dei limiti elencati sopra” e che “non vi sono limitazione

di sorta per quanto riguarda l'uso degli arti superiori” (perizia, doc. AI

22, pag. 7/8).

2.6. Con il

presente ricorso, l’assicurato sostiene un aggravamento della sintomatologia

che gli impedirebbe di svolgere anche un’attività leggera.

A sostegno della propria tesi, in sede di opposizione ha prodotto il rapporto 6

marzo 2003 del dr. __________, specialista in neurochirurgia:

"

(…) La situazione neuroradiologica non è

sostanzialmente cambiata rispetto alla RM del 2002, per cui si riconferma la

discopatia L3/4 e L4/5 con una lesione dell'anula fibroso a livello L3/4 in

sede intra-/extra-foraminale ed una leggera protrusione discale in questa sede.

La radice L3 è abbastanza ben visibile per cui non si può escludere

un'irritazione, tuttavia una compressione non è presente tanto più che

nell'esame precedente il riflesso rotuleo è ancora conservato.

Qualora il paziente accusasse ancora qualche

fastido ti pregherei di voler provvedere ad un'infiltrazione

intra-/extra-foraminale della radice L3 sotto TAC. Se la sintomatologia dovesse

notevolmente regredire, questo indicherebbe che i disturbi accusati dal

paziente dipendano in effetti da questa protrusione. Quindi, qualora la

sintomatologia si aggravasse, si potrà anche discutere all'opportunità di un

procedere chirurgico." (Doc. AI 37)

L’assicurato

ha poi allegato lo scritto 7 maggio 2003 del medico curante, dr. __________,

Considerandi

che ha rilevato:

"

(…) Da un punto di vista medico in aggiunta alla

perizia del dr. __________ eseguita in aprile del 2002 di cui sicuramente siete

in possesso allego rapporto del dr. __________ che ha visitato il paziente in

data 06.03.2003 che consiglia qualora il paziente dovesse avere fastidi di

procedere con un'infiltrazione steroidea TAC guidata a livello di L3.

Attualmente il paziente lamenta, ancora, dolori insopportabili a livello

lombare che irradiano alla gamba destra con algie importanti riferite all'anca

destra, sede di protesi totale posata in seguito ad una necrosi asettica

(29.09.2000).

Visto le condizioni cliniche ritengo il paziente

impossibilitato nello svolgimento di qualsiasi attività fisica anche leggera,

poiché riferisce dolori anche a riposo.

Mi rimetto a voi per disporre e prevedere

ulteriori accertamenti del caso che attualmente ritengo siano opportuni. Visto

l'esistenza di un'equipe specializzata per indagare tali problematiche all'__________

di __________ è probabile che questa sia la sede idonea." (Doc. AI 37)

L’Ufficio

AI è invece del parere che non vi è stata una modifica delle condizioni di

salute dell’interessato, facendo riferimento alla valutazione 13 maggio 2004

del dr. __________, responsabile del Servizio medico regionale dell’AI (SMR):

"

Paziente con attività abituale di asfaltatore

che è stato sottoposto a protesi dell'anca a causa di necrosi della testa del

femore e portatore di discopatia lombare.

Non sto a ripeter l'iter clinico e terapeutico

che sono ben riassunti nella perizia del Dr. __________ e non ripeto neppure la

valutazione dei limiti funzionali.

In base alla valutazione specialistica si è

proceduto al calcolo del grado d'invalidità.

Ora tale grado viene contestato non ammettendo la

"correttezza" della valutazione medica e si adducono, allo scopo, un

certificato del curante di base Dr. __________, un rapporto del dr. __________

per il dr. __________ come pure un referto di RMI della colonna lombare

all'attenzione del curante.

Tali documenti confermano la valutazione clinica

eseguita dal dr. __________ in occasione della perizia.

L'attestazione del dr. __________ secondo cui il

paziente non è abile neppure per attività leggere è motivata dal fatto che il

paziente riferisce continui dolori (annotato pure dal perito).

In base a tali documenti che, ripeto, confermano

la valutazione clinica del perito non portano elementi nuovi che possano

indurre a valutazione differente della capacità lavorativa residua." (Doc.

AI 45)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.8

In concreto, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.

Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di

cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla

salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi

e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale

inabilità lavorativa in attività pesanti. Secondo lo specialista, per contro,

in attività leggere adeguate, che evitino posizioni ergonomiche sfavorevoli

nonché l’esecuzione di ripetute flessione o torsioni lombari e la deambulazione

su terreni irregolari, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro

(doc. AI 6).

Non vi sono del resto validi motivi per ritenere

una sostanziale e rilevante modifica della capacità lavorativa rispetto a

quanto accertato dal dr. __________.

In particolare la motivazione adottata dal medico curante, dr. __________, nel

rapporto 7 maggio 2003 per giustificare l’impossibilità del paziente riguardo

allo svolgimento di qualsiasi attività fisica anche leggera non risulta essere

determinante, avendo, come giustamente rilevato dal SMR, attestato una

situazione già presente all’epoca della perizia reumatologica.

In effetti va rimarcato come i “dolori insopportabili a livello lombare che

irradiano alla gamba destra con algie importante riferite all’anca destra…”,

presenti anche in posizione di riposo, descritti dal medico curante sono stati

già elencati e considerati nella valutazione 3 aprile 2002 del dr. __________

(cfr. punto A.1.3 Anamnesi osto-articolare e disturbi attuali, pag. 2/3).

Neppure il rapporto 6 marzo 2003 il dr. __________ apporta nuovi elementi di

giudizio.

Vero che lo specialista fa riferimento ad un’eventuale opportunità di un

intervento chirurgico in caso di aggravamento della sintomatologia, nonostante

il prescritto trattamento d’infiltrazione, legata principalmente alla (leggera)

protrusione discale.

Tuttavia, dagli atti non risulta che vi sia stato effettivamente un tale

aggravamento da richiedere un eventuale intervento chirurgico, visto che, come

evidenziato sopra, il medico curante ha sostanzialmente attestato una

sintomatologia rispecchiante quella già evidenziata in sede peritale.

Rettamente il responsabile del SMR ha ritenuto che la nuova documentazione

medica non apporta nuovi elementi che possano indurre ad una valutazione

differente della capacità lavorativa.

Questo Tribunale ritiene pertanto che la perizia specialistica contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a

stabilire un'eventuale riduzione di rendimento in attività adeguate.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dal dr. __________.

2.9

Con rapporto

3.

marzo 2002 il consulente in integrazione professionale, basandosi sulle

conclusioni peritali del dr. __________, nonché sul profilo professionale

dell’assicurato, ha proceduto alla valutazione economica osservando fra l’altro

quanto segue:

" Dati

economici

Quale pavimentatore presso la __________ SA, nel 2001 l'A. avrebbe potuto guadagnare 59150.­

Consulenza e discussione

In sede di colloquio, VA, si è mostrato particolarmente centrato

sul danno alla salute, ritenendo che questo sia notevolmente peggiorato dal

momento in cui è stata effettuata la perizia del dr. __________. Mi riferisce

che nel mese di giugno del 2002 è stato sottoposto a Risonanza Magnetica per i

problemi alla schiena (sembra che non se ne trovano più i risultati), che anche

l'anca sinistra gli causa problemi, che sente spesso dei dolori alla cervicale

e al capo e che le braccia, talvolta, appaiono "addormentate".

Ritiene che l'intervento subito nel settembre del 2000 non sia riuscito e che

la sua situazione medica non sia risolta.

Dal punto di vista professionale, il percorso scolastico e

lavorativo dell'A. non giustifica l'applicazione di provvedimenti volti al

conseguimento di una qualifica di base. Anche una mini-riqualifica porterebbe

difficilmente ad un incremento della capacità di guadagno calcolata sulla base

delle RSS in attività generiche e non qualificate (occupazioni quale custode,

operaio aiuto-meccanico e magazziniere sarebbero per esempio esigibili in

determinati contesti lavorativi).

Procedo quindi con il calcolo dei redditi.

Calcolo della Capacità di guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di 60215.- (reddito del 2001

aggiornato al 2002) e praticando una riduzione per attività leggera del 10% e

per motivi ergonomici del 10%, sulla base delle statistiche RSS risulta una

capacità di guadagno residua del 59.35% (il reddito d'invalido è di 35735.-).

Il grado d'invalidità è quindi del 40.65%.

Conclusione

A meno che non si voglia procedere ad ulteriori accertamenti dal

punto di vista medico­teorico, concludo determinando una capacità di guadagno

residua del 59.35% (grado d'invalidità del 40.65%)." (Doc. AI 29)

Occorre

qui ricordare che compito dell’orientatore

professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico

riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora

concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1.

LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 3 marzo 2003 il consulente, tendendo conto

delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 6 e 19), ha evidenziato che

nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività

generiche e non qualificate, quali custode, operaio, aiuto meccanico e

magazziniere.

Nel ricorso l’assicurato sostiene che l’attività di magazziniere non entra in

considerazione visto che non dovrebbe portare pesi maggiori di 15 chili, mentre

la professione di custode risulterebbe irrealistica in quanto sarebbe obbligato

a cambiare posizione da seduta a eretta.

Orbene, a prescindere dal fatto che, a dipendenza del genere di materiale di

vendita, non necessariamente un magazziniere deve spostare pesi di oltre 15

chili (se ciò dovesse essere il caso, egli può ricorrere all’ausilio di

appositi macchinari per sollevare la merce pesante), e che, secondo la

generale esperienza della vita, un custode può diversificare la propria

posizione di lavoro, va fatto presente che se è vero che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non

qualificati ‑ come nel caso di specie ‑ è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid.

4a), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite dei macchinari, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag.

49.

consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; cfr. STFA inedita 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 7.1).

Dispositivo

Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alla valutazione fornita

dal consulente in integrazione professionale.

2.10. Ritenuta

l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non qualificate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale asfaltatore

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non

qualificate (reddito da invalido).

2.10.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 4

marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 59’150.-- quale reddito conseguito nel 2001 (fr. 4'550 x 13), così

come certificato dall’ex datore di lavoro del 26 febbraio 2001 (doc. AI 10),

adeguandolo al 2002 in fr. 60'125.

2.10.2 Riguardo al salario

da invalido, considerato che l'assicurato

non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito

può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Ora, dal succitato rapporto 4 marzo

2003 si evince come il consulente in integrazione professionale abbia fissato

il reddito ipotetico da invalido in fr. 35'735.--, praticando una riduzione di rendimento del 20%, valutazione che

nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di

questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la

disattenzione (DTF 126 V 75).

Dal raffronto tra tale dato ed i fr. 60’215.— di reddito da valido, l’amministrazione ha

determinato un’incapacità al guadagno pari al 40,65%.

Allo stesso risultato si giunge ammettendo per ipotesi di lavoro una riduzione

massima di rendimento del 25% prevista dalla giurisprudenza (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc). Partendo da un reddito da invalido di fr. 33'502 [75% di fr.

44'670 (X: 35'735 = 100 : 80)], l’incapacità al guadagno risulterebbe infatti

essere del 44,3% (60'215 - 33'502 x 100 : 60'215).

Entrambe le succitate percentuali non permettono di assegnare una mezza rendita

intera d’invalidità, essendo il grado d’invalidità inferiore al 50%, e ciò, con

ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i

redditi di riferimento a partire dalla decorrenza (2000) del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222; cfr. doc. AI 22) sino al 2004, anno in cui è stata resa

la decisione contestata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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