Lexipedia

Decisione

32.2004.48

revisione rendita, rinvio atti all'amministrazione per valutazione economico- provessionale di un apicoltore

21 ottobre 2004Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici del peritando (ridotta sopportabilità del

dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità,

meccanismi di regressione, ecc.), influenzano la capacita lavorativa dell'A.

nella misura del 50%.

Intendiamo, con ciò, che l'A. non e più in

grado di produrre un rendimento costante, che necessita di pause durante il

lavoro, di maggior tempo anche per l'esecuzione di attività ripetitive.

Sul piano fisico, invece, le limitazioni (diminuita capacità di

reggere lo stress lavorativo, impossibilità a portare pesi sup. ai 15 - 20 kg,

restare in posizioni inergonomiche o monotone per il rachide, restare in

posizione inginocchiata, o dover eseguire lavori ripetitivi o sopra

l'orizzontale con gli arti sup., lavori ripetitivi di flessione / estensione /

rotazione del tronco, di flessione / estensione delle ginocchia in carico,

spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo ripetuto) riducono

il grado di capacità lavorativa quale apicoltore o gerente nella misura del

50%.

In attività pesanti - mediamente pesanti l'A. dev'essere

ritenuto totalmente inabile al lavoro.

Sulla base di quanto precisato, considerando un lieve

peggioramento dal punto di vista reumatologico dal 1999 ad oggi, riteniamo che l'A. presenti una capacità lavorativa residua nella misura

ridotta (40%).

Dagli atti in nostro possesso, possiamo affermare che queste

limitazioni professionali siano da considerare a partire dal 18.10.2000 in poi.

A partire da questa data l'A é

da considerare globalmente inabile al lavoro nella misura del 60%, come

descritto sopra.

L'attuale stato di salute del Signor RI 1 é lievemente peggiorato

dal 1999 in poi e riteniamo che in futuro ci si possa attendere ad ulteriori

peggioramenti, soprattutto per quanto riguarda la patologia alle

ginocchia." (Doc. AI 82 pag. 16, sottolineature del redattore)

I periti

hanno infine escluso l’adozione di provvedimenti medici e professionali idonei

a migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato, sostenendo comunque che lo

stesso può beneficiare di un aiuto al collocamento in un’attività confacente.

2.9. A seguito

dell’opposizione 2 maggio 2003, in cui l’assicurato ha in particolare

evidenziato il peggioramento delle condizioni psichiche a seguito del decesso

della moglie, l’Ufficio AI ha ritenuto date le condizioni per procedere ad una

nuova valutazione medica, affidando tale incarico al SAM.

Dal referto 13 agosto 2003 emerge che i periti non hanno ritenuto necessario

procedere ad una nuova valutazione reumatologica in quanto:

"

Patologia reumatologico – ortopedica

Non abbiamo ritenuto necessario sottoporre l'A.

ad una nuova valutazione reumatologica ed ortopedica, considerando che la

visita precedente, dell'ottobre 2002, aveva permesso di evidenziare patologie

che il nostro consulente riteneva non suscettibili di cambiamento a tempo breve

o medio. I cambiamenti sono da prevedere a lungo termine. Per questo motivo

riteniamo che la valutazione non sarebbe potuta variare in modo significativo

da quella già precedentemente espressa. Il periziando è stato d'accordo con un

tale procedere." (Doc. AI 103 pag. 9)

Per quel

che concerne l’aspetto psichiatrico essi hanno fatto presente:

"

Patologia psichiatrica

Non possiamo che concordare con la nostra consulente,

dr.ssa __________, che evidenzia un quadro psicologico marcatamente inficiato

dalla presenza di una distimia a cui è subentrato un episodio depressivo

maggiore reattivo al lutto improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio 2003.

Dal punto di vista psicopatologico la dr.ssa segnala la presenza di un umore

marcatamente deflesso, con labilità emotiva, sia pure a tratti controllata. Il

contenuto del pensiero è polarizzato sulle preoccupazioni rivolte verso la

figlia. Il sonno è disturbato da incubi nei quali il periziando rivive gli

ultimi momenti della tragica morte della moglie, avvenuta per aneurisma

cerebrale. L'A. appare angosciato, perso, sfiduciato, in particolare nelle ore

notturne. Considerando il quadro generale, l'A. va dunque ritenuto inabile al

lavoro nella misura del 100%. E' auspicabile il proseguo della terapia psicofarmacologica

attualmente in atto." (Doc. AI 103 pag. 9)

Per

questi motivi, gli esperti del SAM hanno accertato un grado d’incapacità

lavorativa del 100%, rimarcando in particolare:

"

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Ciò che predomina è il quadro psichico dell'A.,

il quale mostra una doppia patologia depressiva, da una parte la distimia, già

nota e riscontrata alla precedente perizia del 2002 e, in aggiunta, un episodio

depressivo maggiore, reattivo al lutto per morte della giovane moglie. Tale

patologia inficia la capacità lavorativa nella misura totale. Intendiamo con

ciò che l'A., attualmente, non è in grado di produrre un rendimento costante e

di essere concorrenziale in un ciclo lavorativo usuale.

Sulla base di quanto detto dunque consideriamo

che il peggioramento sia subentrato nel febbraio 2003 in seguito al decesso

della moglie. Da tale data in poi l'A. deve dunque essere ritenuto inabile

totalmente al lavoro.

Per quanto concerne le limitazioni fisiche ci

rifacciamo alla perizia precedente del dicembre 2002.

L'attuale stato di salute del Sig. RI 1 è dunque

peggiorato a partire dal febbraio 2003 e riteniamo che in futuro ci si possa

attendere miglioramenti proponendo così una rivalutazione a distanza di uno –

due anni." (Doc. AI 103 pag. 10)

Tenuto

quindi conto che il rilevante peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato è da far risalire al mese di febbraio 2003, l’amministrazione

ha di conseguenza riconosciuto una rendita intera dal 1° maggio 2003 (tre mesi

dopo il peggioramento ai sensi dell’art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.10. Con il

presente ricorso l’assicurato ritiene invece che la piena inabilità lavorativa

decorre dal mese di ottobre 2000, motivo per cui il diritto alla rendita intera

è da far risalire al 1° gennaio 2001.

A sostegno della propria tesi egli ha fatto riferimento ai seguenti certificati

medici:

·

rapporto 3 aprile 2001 del dr. __________,

medico curante, il quale valuta un’incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre

2000 con graduale deterioramento della situazione valetudinaria (doc. AI 54);

·

rapporto 15 febbraio 2002 dello psichiatra

curante dr. __________ in cui viene attestata un’incapacità lavorativa del 75%

per motivi psichiatrici (doc. AI 70);

·

rapporto 11 marzo 2002 del dr. __________.

Secondo il medico curante il paziente è incapace al lavoro nella misura piena

dal 18 ottobre 2000, evidenziando esacerbazioni più o meno continue dei dolori

alla schiena, alla spalla ed alle ginocchia (doc. AI 71);

·

rapporto 14 novembre 2003 concernente la

risonanza magnetica del dr. __________ dal quale si evince in particolare una

importante gonartrosi mediale del ginocchio con steofitosi, oltre ad

ulcerazioni al menisco (doc. A4);

·

rapporto operatorio del 15 gennaio 2004 per

gonartrosi mediale bilaterale (doc. A5).

2.11. Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

Considerandi

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.12

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI,

rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie

psichiche parificabili a malattie.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di

sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.13

Nell’evenienza

concreta, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono

pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato la componente

psichica dell’assicurato, mediante l’ausilio di consultazioni specialistiche,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità lavorativa

nella professione abitualmente esercitata dall’assicurato ed in altre attività

adeguate.

Nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha fatto proprie la valutazione fornita

dal dr. __________, capo clinica al Servizio di psichiatria e psicologia medica

di __________, il quale, diagnosticata una distimia (ICD 10 – F.43.1), ha

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50%. Va poi fatto

presente che il succitato specialista ha fatto capo a dei test eseguiti dallo

psicologo __________.

Altrettanto

convincente è la valutazione psichiatrica esterna fatta eseguire dal SAM

nell’ambito dell’incarico peritale del 2003.

Nel rapporto 8 agosto 2003 la dr.ssa __________, del già citato servizio di

psichiatria e psicologia medica, ha ben evidenziato come il peritando presenti,

oltre alla distimia diagnosticata nel 2002, anche un episodio depressivo

maggiore reattivo al decesso improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio

2003, ciò che ha procurato all’interessato un umore marcatamente deflesso con

labilità emotiva sia pure a tratti controllata, con sonno disturbato da incubi.

La specialista ha dunque ritenuto l’assicurato pienamente inabile, motivo per

cui rettamente l’Ufficio AI ha fatto risalire il peggioramento delle condizioni

psichiche al mese di febbraio 2003.

La valutazione dello psichiatra curante, per altro non altrettanto motivata

come quelle prese in considerazione dall’Ufficio AI, non permette di

discostarsi dalle succitate circostanziate e convincenti risultanze

specialistiche, alle quali va conferito valore probatorio pieno conformemente

alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11).

2.14

Dal lato

somatico, nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha pertinentemente aderito alle

valutazioni del dr. __________ (rapporto 18 ottobre 2002), specialista in

reumatologia. Quest’ultimo ha dettagliatamente esposto la sintomatologia

dell’assicurato, evidenziando come il problema principale sia costituito da una

gonartrosi bilaterale. Egli ha inoltre esaurientemente descritto le limitazioni

fisiche (impossibilità di assumere la posizione inginocchiata, di eseguire

movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia in carico, di

effettuare spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo

ripetuto, di svolgere lavori di forza o lavori ripetitivi con gli arti

superiori sopra l’orizzontale e movimenti ripetitivi di flessione-estensione o

rotazione del tronco) che riducono in un’attività leggera l’abilità lavorativa

nella misura del 50%. In attività pesanti e medio pesanti l’assicurato è stato

invece valutato pienamente inabile al lavoro.

Non

convincente è invece la trasposizione della succitata valutazione medico-teorica

all’attività di apicoltore svolta dall’assicurato.

Nella perizia 10 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.8) il SAM, equiparando la citata

professione ad un’attività leggera/medio-leggera, ha dapprima sostenuto

un’inabilità al lavoro del 50%. Accertato poi un lieve peggioramento delle

condizioni reumatologiche rispetto al 1999 i periti hanno concluso per

un’abilità del 40% dal 18 ottobre 2000. Tale conclusione è stata confermata nel

referto 23 agosto 2003 (cfr. consid. 2.9).

Nel rapporto 18 ottobre 2002 il dr. __________, invece, non si è volutamente

espresso in maniera precisa riguardo l’abilità lavorativa dell’assicurato quale

apicoltore (“.. per quanto riguarda l’attività di apicoltore, non conosco a

sufficienza il lavoro per potermi esprimere in modo chiaro “), rilevando

tuttavia che

“in questo caso per quanto attiene ai compiti leggeri, secondo i criteri

precedentemente espressi, l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro

nella misura del 50%. Se vi sono oggetti pesanti da trasportare, lavori da

svolgere in ginocchio, lavori ripetitivi o sopra l’orizzontale con gli arti

superiori, lavori di flessione – estensione o rotazione del tronco, queste

attività non sono più esigibili” (sub doc. AI 82).

Nel ricorso l’assicurato ha fatto presente che il lavoro di apicoltore comporta

il regolare controllo delle popolazioni di api, le diverse pulizie, trattamenti

sanitari, la preparazione delle arnie, il loro trasporto e da ultimo la

smielatura (cfr. anche perizia 10 dicembre 2002 SAM pag. 6 sub anamnesi

professionale), mansioni che, a mente di questa Corte, non escludono

l’esecuzione di attività non ritenute esigibili dal dr. __________. Basti

pensare al notevole peso dell’arnia, in particolare se piena di miele, al suo

trasporto ed ai movimenti di flessione/estensione del tronco che necessitano

per procedere alla smielatura.

In

definitiva non vi è una valutazione di tipo professionale-economico che

permetta di concludere in maniera convincente se ed in quale misura

l’assicurato, tenuto conto delle succitate limitazioni fisiche, sia da ritenere

abile quale apicoltore successivamente alla prima decisione 24 novembre 1999 e

sino all’avvenuto peggioramento psichico (maggio 2003), che ha causato

un’inabilità del 100% in qualsiasi professione.

Va in effetti ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il

compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e

nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del

danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente

esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,

105.

V 158 consid. 1).

D'altro canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 228, Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

Vero che nel 1997 l’amministrazione aveva proceduto ad

un’inchiesta economica per indipendenti, ma a quell’epoca l’assicurato

esercitava l’attività di apicoltore a titolo accessorio, motivo per cui la

stessa non può essere utile ai fini della presente vertenza, ritenuto anche che

nel frattempo le condizioni di salute del ricorrente sono nettamente

peggiorate. Inoltre da questa inchiesta non sono desumibili le diverse mansioni

richieste per l’esecuzione della professione di apicoltore (doc. AI 25).

Per quel

che concerne invece l’intervento al ginocchio del gennaio 2004 segnalato

durante la procedura di opposizione, tale circostanza non è rilevante ai fini

della vertenza, visto che comunque dal 1° maggio 2003 all’assicurato, ritenuto

pienamente inabile al lavoro per motivi psichici, è stata riconosciuta una

rendita intera.

Va poi rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le

incapacità al lavoro non si addizionano.

Al riguardo va rimarcato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata

in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado

d'inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

L'Alta

Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.

Va infine fatto presente che essendo il ricorrente, invalido e vedovo con figli

dal 17 febbraio 2003, ha diritto ad una rendita per supertisti ex art. 23 cpv.

1.

LAVS con effetto dal 1° marzo 2003 (cfr. art. 23 cpv. 3 LAVS), erogata sotto

forma di una rendita intera AI che deve corrispondere almeno all’importo della

rendita vedovile.

Secondo l’art. 43 cpv. 1 LAI, infatti, le persone vedove e gli orfani che

adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i

superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una

rendita intera d’invalidità ed è loro versata soltanto la rendita più elevata.

Dispositivo

Per questi motivi, indipendentemente dagli esiti dell’accertamento economico,

la rendita che percepisce dal 1° marzo 2003 non subirà alcuna modifica.

In conclusione, annullata la

decisione 13 maggio 2004, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché

proceda alla valutazione professionale-economica di cui sopra e, in esito a

tale accertamento, statuisca nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato

fino al mese di marzo 2003, ritenuto che le limitazioni fisiche elencate nella

perizia 10 dicembre 2002 del SAM, confermate nella successiva del 2 maggio

2003, sono da considerare a partire dal 18 ottobre 2000.

2.15. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. DTF

124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02 e STFA del 18 agosto

1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione 13 maggio 2004 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda conformemente ai

considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva d’oggetto l’istanza 11 giugno 2004 tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster