32.2004.48
revisione rendita, rinvio atti all'amministrazione per valutazione economico- provessionale di un apicoltore
21 ottobre 2004Italiano37 min
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Numero d'incarto:
32.2004.48
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, TCA
Titolo:
revisione rendita, rinvio atti all'amministrazione per valutazione economico- provessionale di un apicoltore
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.48
BS/td
Lugano
21 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1960, a causa di patologie reumatiche e psichiatriche, è stato posto al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 1997 (cfr. decisione
24 novembre 1999, cresciuta in giudicato, doc. AI 51).
Sulla
base della perizia multidisciplinare 11 ottobre 1999 eseguita dal Servizio di
accertamento medico dell’AI (SAM), l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)
aveva infatti ritenuto l’assicurato inabile nella propria professione di
apicoltore, rispettivamente incapace al guadagno, nella misura del 50% (doc. AI
46).
1.2. Con
decisione 19 febbraio 2003 l’amministrazione, esperita una nuova perizia medica
multidisciplinare, ha respinto la domanda di revisione della rendita presenta
dall’assicurato poiché:
"
Dalla nuova documentazione medica specialistica
(perizia SAM del 10.12.2002) risulta che il suo stato di salute ha subito un
certo peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni ma tuttavia lo stesso
non è tale da giustificare l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità.
Infatti l’attuale incapacità lavorativa viene valutata nella misura massima del
60% “ (doc. AI 85).
Mediante
tempestiva opposizione RI 1 ha contestato la graduazione dell’invalidità,
facendo segnatamente presente un peggioramento delle condizioni psichiche (doc.
AI 86 e 92).
Con decisione datata 27 maggio 2003 l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione
nel senso di disporre ulteriori accertamenti medici, respingendo nel contempo
la domanda di assistenza giudiziaria (doc. AI 96).
1.3. Rimasta la
succitata pronunzia amministrativa incontestata, l’Ufficio AI ha in seguito
disposto una terza perizia multidisciplinare.
Sulla base del referto peritale 13 agosto 2003 del SAM, con delibera 16 ottobre
2003 l’amministrazione ha concluso per un rilevante peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato, riconoscendo di conseguenza una totale
incapacità lavorativa e di guadagno dal 1° maggio 2003 (sub doc. AI 106).
In data 27 ottobre 2003 l’UAI ha poi emesso la seguente decisione:
"
il nostro Ufficio ha riesaminato il vostro caso
di rendita d'invalidità e con deliberazione del 16 ottobre 2003 ha stabilito il
vostro grado d'invalidità nella misura del 100% a far tempo dal 01.05.2003.
Secondo l'art. 43 cpv. 1 della legge AI, le
vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto
a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità ricevono soltanto
quest'ultima rendita, la quale, tuttavia, è sempre assegnata come rendita
intera e deve ammontare almeno all'importo della rendita per superstiti.
Essendo voi invalido nella misura del 50% e
considerato che eravate vedovo dal 17 febbraio 2003 vi era stata assegnata la
rendita d'invalidità intera conformemente all'articolo sopracitato.
Pertanto la rendita che percepite, non subirà
alcuna modifica." (Doc. AI 106)
RI 1 si è
nuovamente opposto a quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo che la
totale inabilità lavorativa debba essere fatta risalire dal 18 ottobre 2000,
non avendo la perizia 10 dicembre 2002 del SAM valutato correttamente il
peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 107).
Con
decisione su opposizione 13 maggio 2004 l’Ufficio AI ha confermato quanto
precedentemente deliberato (doc. AI 112).
1.4. Avverso la
succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendone l’annullamento
nonché il riconoscimento di una totale incapacità al lavoro a decorrere dal 18
ottobre 2000 e la conseguente erogazione di una rendita intera a partire dal 1°
gennaio 2001.
Facendo riferimento alle certificazioni dei propri medici curanti, in
particolare quelli del dr. __________ (3 aprile 2001) e dr. __________ (11 marzo
2002), il ricorrente sostiene dunque un’inabilità lavorativa del 100% a far da
tempo dal 18 ottobre 2000.
In particolare egli ha evidenziato:
" 7. Ebbene,
proprio queste considerazioni conclusive portano a
convincersi della contraddizione
(ovvero dell'impossibilità reale di pretendere dall'assicurato di svolgere
un'attività lavorativa nella misura del 50% sino al 30 aprile 2003, ossia fino
dopo i tre mesi di attesa dalla data del decesso della moglie avvenuta in
febbraio 2003) insita nella valutazione del SAM e della decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità; che appunto non poteva che cadere in tale
contraddizione se non teneva in considerazione di tutto l'insieme dei fatti e
delle circostanze che riguardano sia lo stato di salute sia la capacità di
guadagno dell'assicurato.
Mancando tale attento esame, la
decisione su opposizione qui avversata non ha che confermato la decisione
precedente senza entrare nel merito degli argomenti sollevati.
Come è possibile infatti esigere
dall'assicurato che egli continuasse con il suo lavoro di apicoltore (visto che
non sono proponibili misure di reintegrazioni professionali) fino al 30 aprile
2003, quando questa attività gli era già preclusa a motivo dei movimenti e
degli sforzi che inevitabilmente essa richiedeva? (trasporto arnie, cura e
manutenzione delle stesse, lavori di estrazione del miele, raccolta dello
stesso, trasporto dei contenitori, ecc.).
Va ricordato che altre attività quali
quelle che in un lontano passato ha svolto l'assicurato, ossia quella di
gerente di esercizio pubblico, furono interrotte proprio per l'insorgere dei
gravi disturbi psichici insorti.
A questi propositi si richiamano le
argomentazioni già addotte dall'assicurato con le osservazioni del 3 dicembre
1998, con quelle dell'opposizione 17 marzo 2003 e con quelle dell'opposizione
25 novembre 2003.
Pertanto,
evidenziata la contraddizione e la totale mancanza di realismo della perizia SAM
e della decisione dell'Ufficio invalidità, l'assicurato era da ritenersi
inequivocabilmente totalmente inabile al lavoro già dal 18 ottobre 2000.
8. Ritornando sulle questioni medico giuridiche,
non si comprendono i criteri alla base della decisione per cui le valutazioni
peritali degli specialisti che concludono tutti, tranne lo psichiatra dott. __________
(che ritiene data un'inabilità lavorativa per soli disturbi psichiatrici
dell'ordine del 50%), per un grado d'incapacità lavorativa totale o superiore
al 75% da profilo psichiatrico, non debbano essere tenute in considerazione, ma
si sia giunti alla formulazione del grado d'incapacità lavorativa del 60%.
In
altre parole si contesta che la fissazione del grado d'incapacità al lavoro sia
stato definito con criteri oggettivi tenuto conto
a) del grado d'invalidità
medico teorica fisica da una parte e
psichica dall'altra
b) del grado d'invalidità
medico teorica nel suo complesso,
assommando
l'incapacità fisica con quella psichica
c) delle effettive
possibilità d'inserimento nel mercato del lavoro
di una persona
affetta dei gravi disturbi fisici e psichici come
l'assicurato in
questione."
Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Mediante
risposta di causa 21 giugno 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
ricorso, confermando quanto sostenuto con la decisione contestata.
1.6. Su richiesta
del TCA, il ricorrente ha prodotto la documentazione a sostegno dell’istanza
per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio di una
rendita intera d’invalidità, in via di revisione, dal 1° gennaio 2001.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio,
op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di
prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal __________ che ha proceduto ad
una perizia multidisciplinare (reumatologica e psichiatrica).
Nel
rapporto 11 ottobre 1999, esposte dettagliatamente l’anamnesi, le diagnosi con
e senza influsso sulla capacità lavorativa, gli specialisti del __________
hanno proceduto alla discussione dei consulti esterni di natura psichiatrica
(dr. __________) e reumatologica (dr. __________) giudicando l’assicurato
inabile al 50% nella propria attività di apicoltore (doc. AI 46).
Fondandosi sulla succitata perizia, con decisione 24 novembre 1999, crescita in
giudicato, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita con
effetto retroattivo dal 1° giugno 1997 (doc. AI 51).
2.8. Nell’ambito
della revisione della rendita, il ricorrente è stato nuovamente peritato dal
SAM, il quale ha ordinato una consultazione esterna psichiatrica, a cura del
dr. __________, e psicologica (dr. __________), oltre ad una valutazione
reumatologica affidata al dr. __________.
Con rapporto 10 dicembre 2002 i periti hanno proceduto alla discussione dei
succitati consulti:
" Durante
il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti
patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:
Patologia psichiatrica
Concordiamo con il nostro consulente, dr. __________, sia riguardo
alla diagnosi, sia al grado d'incapacità lavorativa, che si situa nella misura
del 50%.
Non abbiamo quindi potuto evidenziare un peggioramento dal punto
di vista psichiatrico rispetto alla precedente perizia SAM del 1999.
L'esame complessivo eseguito mediante tests psicoreattivi,
fra i quali un Rorschach, il Baumtest di Koch e scala di Beck (eseguiti dallo
psicologo Signor __________) evidenzia, sul piano cognitivo un pensiero povero
di contenuti, stereotipato, automatico, scontato, seppur incanalato in un corso
regolare. Possiede un'intelligenza normale, ma concede poco all'intellettualizzazione,
preferendo muoversi su contesti di conformismo e di semplificazione.
L'interferenza di fattori emotivi è alla base di un vasto disagio esistenziale
espresso perlopiù attraverso lagnanze corporali. Vissuti depressivi, sentimenti
d'inadeguatezza, ansia e preoccupazione per il futuro permeano il vivere del
soggetto. In conclusione, i tests psicoreattivi effettuati
escludono la presenza di un disturbo di personalità, mentre una forte
assimilazione è per contro riscontrabile con il profilo dei disturbi nevrotici
del carattere.
Patologia reumatologica
Concordiamo con il nostro consulente reumatologo, dr. __________,
sia riguardo alle diagnosi, sia riguardo al grado d'incapacità lavorativa, che
si situa nella misura del 100% in attività da pesanti a medio - pesanti, mentre
in un'attività leggera e adatta, compresi i lavori d'ufficio, premessa
l'ottimizzazione ergonomica del posto di lavoro, in cui l'A. possa
evitare la posizione inginocchiata, movimenti di flessione / estensione delle
ginocchia in carico, spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in
modo ripetuto, lavori di forza o ripetitivi con gli arti sup., particolarmente
sopra l'orizzontale, movimenti ripetitivi di flessione / estensione / rotazione
del tronco, l'A. e abile al lavoro nella misura del 50%.
Nell'attività di gerente di ristorante, l'A. e abile al
50% per quanto attiene le mansioni esclusivamente amministrative ed
intrattenimento della clientela. E' invece inabile in misura molto importante
in attività attinenti i compiti di cameriere (spostare vassoi, trasportare
casse di bibite ed altri oggetti pesanti, preparare caffè, ecc.). Per quanto
riguarda l'attività di apicoltore, il dr. __________ fa notare come non conosca
a sufficienza il lavoro per potersi esprimere in modo chiaro. Anche in questo
caso, per quanto attiene i compiti leggeri, secondo i criteri precedentemente
espressi, l'A. può essere ritenuto abile al lavoro nella
misura del 50%. Se vi sono oggetti pesanti da trasportare, lavori da svolgere
in ginocchio, lavori ripetitivi o sopra l'orizzontale con gli arti sup., lavori
ripetitivi di flessione / estensione /rotazione del tronco queste attività non
sono più esigibili. Esprimendosi riguardo all'evoluzione dal 1999 ad ora, il
nostro consulente fa notare come, per quanto riguarda le ginocchia, la
situazione sia certamente peggiorata, clinicamente e radiologicamente,
soprattutto per quanto riguarda la gonartrosi e soprattutto a sin., ma anche
per quanto riguarda l'iperostosi legata alla DISH, con possibile influsso sulla
tendinite cronica del pes anserinum. Per quanto riguarda
le spalle, é presente tuttora una periartropatia omeroscapolare tendinotica
bilaterale. A sin. la situazione e nettamente peggiorata soggettivamente dopo
la lussazione ant.; oggettivamente non vi e una diminuzione della motilità
articolare, ma persiste un modico impingement, già descritto nella perizia del
1999. Dopo lussazione, potrebbe però ora trattarsi di una sindrome dolorosa
complessa, con una componente articolare nell'ambito di un'eventuale lesione
del labbro inf. del glenoide. Per questo motivo potrebbe essere utile, al di
fuori del contesto di questa perizia, realizzare un'artro-MRI. La
calcificazione del sovraspinato è per contro completamente regredita (possibile
rottura e riassorbimento della placca di idrossiapatite legata al trauma del
2000). La sindrome lombospondilogena rappresenta un problema soprattutto
soggettivo. L'esame clinico e le indagini radiologiche a disposizione non
evidenziano anomalie oggettive particolari. Clinicamente vi e un'irritazione
della cresta iliaca sin. in parte postraumatica, forse intrattenuta nell'ambito
di entesiti legate alla DISH. Il dolore alla cresta iliaca sin. è insorto dopo
il trauma del 2000 e non era descritto nel 1999.
Riguardo alla prognosi, per quanto riguarda la gonartrosi, è
particolarmente certo un progressivo peggioramento nei prossimi anni, che,
quasi certamente, porterà a medio termine all'impianto di
una protesi totale bilaterale.
Per quanto riguarda la spalla sin., potrebbe essere utile
conoscere la situazione del labbro glenoidale. Trattandosi di un problema che
il paziente ritiene si situi in secondo piano rispetto alle ginocchia ed alla
schiena, non verrebbe probabilmente comunque preso a carico con misure
chirurgiche. Non sono quindi probabilmente da prevedere cambiamenti di rilievo
a medio termine. Per quanto riguarda la schiena, non sono da prevedere
cambiamenti di rilievo a medio termine.
Il dr. __________ ritiene che dal lato medico al momento non vi
siano possibilità di migliorare la capacità lavorativa che non siano già state
intraprese." (Doc. AI 82 pagg. 14-15)
Riguardo
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno valutato una
capacità medico-teorica globale dell’assicurato, in qualità di apicoltore,
gerente di ristorante, impiegato d’ufficio ed in altre attività lavorativa leggere-medio
leggere, nella misura del 40% a partire dal 18 ottobre 2000.
In particolare essi hanno evidenziato:
" Le
limitazioni qualitative e quantitative, sul piano psichico e mentale, nonché
fisico, sono descritte al capitolo 6.
Fatti
I disturbi psichici del peritando (ridotta sopportabilità del
dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità,
meccanismi di regressione, ecc.), influenzano la capacita lavorativa dell'A.
nella misura del 50%.
Intendiamo, con ciò, che l'A. non e più in
grado di produrre un rendimento costante, che necessita di pause durante il
lavoro, di maggior tempo anche per l'esecuzione di attività ripetitive.
Sul piano fisico, invece, le limitazioni (diminuita capacità di
reggere lo stress lavorativo, impossibilità a portare pesi sup. ai 15 - 20 kg,
restare in posizioni inergonomiche o monotone per il rachide, restare in
posizione inginocchiata, o dover eseguire lavori ripetitivi o sopra
l'orizzontale con gli arti sup., lavori ripetitivi di flessione / estensione /
rotazione del tronco, di flessione / estensione delle ginocchia in carico,
spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo ripetuto) riducono
il grado di capacità lavorativa quale apicoltore o gerente nella misura del
50%.
In attività pesanti - mediamente pesanti l'A. dev'essere
ritenuto totalmente inabile al lavoro.
Sulla base di quanto precisato, considerando un lieve
peggioramento dal punto di vista reumatologico dal 1999 ad oggi, riteniamo che l'A. presenti una capacità lavorativa residua nella misura
ridotta (40%).
Dagli atti in nostro possesso, possiamo affermare che queste
limitazioni professionali siano da considerare a partire dal 18.10.2000 in poi.
A partire da questa data l'A é
da considerare globalmente inabile al lavoro nella misura del 60%, come
descritto sopra.
L'attuale stato di salute del Signor RI 1 é lievemente peggiorato
dal 1999 in poi e riteniamo che in futuro ci si possa attendere ad ulteriori
peggioramenti, soprattutto per quanto riguarda la patologia alle
ginocchia." (Doc. AI 82 pag. 16, sottolineature del redattore)
I periti
hanno infine escluso l’adozione di provvedimenti medici e professionali idonei
a migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato, sostenendo comunque che lo
stesso può beneficiare di un aiuto al collocamento in un’attività confacente.
2.9. A seguito
dell’opposizione 2 maggio 2003, in cui l’assicurato ha in particolare
evidenziato il peggioramento delle condizioni psichiche a seguito del decesso
della moglie, l’Ufficio AI ha ritenuto date le condizioni per procedere ad una
nuova valutazione medica, affidando tale incarico al SAM.
Dal referto 13 agosto 2003 emerge che i periti non hanno ritenuto necessario
procedere ad una nuova valutazione reumatologica in quanto:
"
Patologia reumatologico – ortopedica
Non abbiamo ritenuto necessario sottoporre l'A.
ad una nuova valutazione reumatologica ed ortopedica, considerando che la
visita precedente, dell'ottobre 2002, aveva permesso di evidenziare patologie
che il nostro consulente riteneva non suscettibili di cambiamento a tempo breve
o medio. I cambiamenti sono da prevedere a lungo termine. Per questo motivo
riteniamo che la valutazione non sarebbe potuta variare in modo significativo
da quella già precedentemente espressa. Il periziando è stato d'accordo con un
tale procedere." (Doc. AI 103 pag. 9)
Per quel
che concerne l’aspetto psichiatrico essi hanno fatto presente:
"
Patologia psichiatrica
Non possiamo che concordare con la nostra consulente,
dr.ssa __________, che evidenzia un quadro psicologico marcatamente inficiato
dalla presenza di una distimia a cui è subentrato un episodio depressivo
maggiore reattivo al lutto improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio 2003.
Dal punto di vista psicopatologico la dr.ssa segnala la presenza di un umore
marcatamente deflesso, con labilità emotiva, sia pure a tratti controllata. Il
contenuto del pensiero è polarizzato sulle preoccupazioni rivolte verso la
figlia. Il sonno è disturbato da incubi nei quali il periziando rivive gli
ultimi momenti della tragica morte della moglie, avvenuta per aneurisma
cerebrale. L'A. appare angosciato, perso, sfiduciato, in particolare nelle ore
notturne. Considerando il quadro generale, l'A. va dunque ritenuto inabile al
lavoro nella misura del 100%. E' auspicabile il proseguo della terapia psicofarmacologica
attualmente in atto." (Doc. AI 103 pag. 9)
Per
questi motivi, gli esperti del SAM hanno accertato un grado d’incapacità
lavorativa del 100%, rimarcando in particolare:
"
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Ciò che predomina è il quadro psichico dell'A.,
il quale mostra una doppia patologia depressiva, da una parte la distimia, già
nota e riscontrata alla precedente perizia del 2002 e, in aggiunta, un episodio
depressivo maggiore, reattivo al lutto per morte della giovane moglie. Tale
patologia inficia la capacità lavorativa nella misura totale. Intendiamo con
ciò che l'A., attualmente, non è in grado di produrre un rendimento costante e
di essere concorrenziale in un ciclo lavorativo usuale.
Sulla base di quanto detto dunque consideriamo
che il peggioramento sia subentrato nel febbraio 2003 in seguito al decesso
della moglie. Da tale data in poi l'A. deve dunque essere ritenuto inabile
totalmente al lavoro.
Per quanto concerne le limitazioni fisiche ci
rifacciamo alla perizia precedente del dicembre 2002.
L'attuale stato di salute del Sig. RI 1 è dunque
peggiorato a partire dal febbraio 2003 e riteniamo che in futuro ci si possa
attendere miglioramenti proponendo così una rivalutazione a distanza di uno –
due anni." (Doc. AI 103 pag. 10)
Tenuto
quindi conto che il rilevante peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato è da far risalire al mese di febbraio 2003, l’amministrazione
ha di conseguenza riconosciuto una rendita intera dal 1° maggio 2003 (tre mesi
dopo il peggioramento ai sensi dell’art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.10. Con il
presente ricorso l’assicurato ritiene invece che la piena inabilità lavorativa
decorre dal mese di ottobre 2000, motivo per cui il diritto alla rendita intera
è da far risalire al 1° gennaio 2001.
A sostegno della propria tesi egli ha fatto riferimento ai seguenti certificati
medici:
·
rapporto 3 aprile 2001 del dr. __________,
medico curante, il quale valuta un’incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre
2000 con graduale deterioramento della situazione valetudinaria (doc. AI 54);
·
rapporto 15 febbraio 2002 dello psichiatra
curante dr. __________ in cui viene attestata un’incapacità lavorativa del 75%
per motivi psichiatrici (doc. AI 70);
·
rapporto 11 marzo 2002 del dr. __________.
Secondo il medico curante il paziente è incapace al lavoro nella misura piena
dal 18 ottobre 2000, evidenziando esacerbazioni più o meno continue dei dolori
alla schiena, alla spalla ed alle ginocchia (doc. AI 71);
·
rapporto 14 novembre 2003 concernente la
risonanza magnetica del dr. __________ dal quale si evince in particolare una
importante gonartrosi mediale del ginocchio con steofitosi, oltre ad
ulcerazioni al menisco (doc. A4);
·
rapporto operatorio del 15 gennaio 2004 per
gonartrosi mediale bilaterale (doc. A5).
2.11. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique
VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
Considerandi
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.12
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI,
rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie
psichiche parificabili a malattie.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di
sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.13
Nell’evenienza
concreta, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono
pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato la componente
psichica dell’assicurato, mediante l’ausilio di consultazioni specialistiche,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità lavorativa
nella professione abitualmente esercitata dall’assicurato ed in altre attività
adeguate.
Nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha fatto proprie la valutazione fornita
dal dr. __________, capo clinica al Servizio di psichiatria e psicologia medica
di __________, il quale, diagnosticata una distimia (ICD 10 – F.43.1), ha
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50%. Va poi fatto
presente che il succitato specialista ha fatto capo a dei test eseguiti dallo
psicologo __________.
Altrettanto
convincente è la valutazione psichiatrica esterna fatta eseguire dal SAM
nell’ambito dell’incarico peritale del 2003.
Nel rapporto 8 agosto 2003 la dr.ssa __________, del già citato servizio di
psichiatria e psicologia medica, ha ben evidenziato come il peritando presenti,
oltre alla distimia diagnosticata nel 2002, anche un episodio depressivo
maggiore reattivo al decesso improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio
2003, ciò che ha procurato all’interessato un umore marcatamente deflesso con
labilità emotiva sia pure a tratti controllata, con sonno disturbato da incubi.
La specialista ha dunque ritenuto l’assicurato pienamente inabile, motivo per
cui rettamente l’Ufficio AI ha fatto risalire il peggioramento delle condizioni
psichiche al mese di febbraio 2003.
La valutazione dello psichiatra curante, per altro non altrettanto motivata
come quelle prese in considerazione dall’Ufficio AI, non permette di
discostarsi dalle succitate circostanziate e convincenti risultanze
specialistiche, alle quali va conferito valore probatorio pieno conformemente
alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11).
2.14
Dal lato
somatico, nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha pertinentemente aderito alle
valutazioni del dr. __________ (rapporto 18 ottobre 2002), specialista in
reumatologia. Quest’ultimo ha dettagliatamente esposto la sintomatologia
dell’assicurato, evidenziando come il problema principale sia costituito da una
gonartrosi bilaterale. Egli ha inoltre esaurientemente descritto le limitazioni
fisiche (impossibilità di assumere la posizione inginocchiata, di eseguire
movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia in carico, di
effettuare spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo
ripetuto, di svolgere lavori di forza o lavori ripetitivi con gli arti
superiori sopra l’orizzontale e movimenti ripetitivi di flessione-estensione o
rotazione del tronco) che riducono in un’attività leggera l’abilità lavorativa
nella misura del 50%. In attività pesanti e medio pesanti l’assicurato è stato
invece valutato pienamente inabile al lavoro.
Non
convincente è invece la trasposizione della succitata valutazione medico-teorica
all’attività di apicoltore svolta dall’assicurato.
Nella perizia 10 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.8) il SAM, equiparando la citata
professione ad un’attività leggera/medio-leggera, ha dapprima sostenuto
un’inabilità al lavoro del 50%. Accertato poi un lieve peggioramento delle
condizioni reumatologiche rispetto al 1999 i periti hanno concluso per
un’abilità del 40% dal 18 ottobre 2000. Tale conclusione è stata confermata nel
referto 23 agosto 2003 (cfr. consid. 2.9).
Nel rapporto 18 ottobre 2002 il dr. __________, invece, non si è volutamente
espresso in maniera precisa riguardo l’abilità lavorativa dell’assicurato quale
apicoltore (“.. per quanto riguarda l’attività di apicoltore, non conosco a
sufficienza il lavoro per potermi esprimere in modo chiaro “), rilevando
tuttavia che
“in questo caso per quanto attiene ai compiti leggeri, secondo i criteri
precedentemente espressi, l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro
nella misura del 50%. Se vi sono oggetti pesanti da trasportare, lavori da
svolgere in ginocchio, lavori ripetitivi o sopra l’orizzontale con gli arti
superiori, lavori di flessione – estensione o rotazione del tronco, queste
attività non sono più esigibili” (sub doc. AI 82).
Nel ricorso l’assicurato ha fatto presente che il lavoro di apicoltore comporta
il regolare controllo delle popolazioni di api, le diverse pulizie, trattamenti
sanitari, la preparazione delle arnie, il loro trasporto e da ultimo la
smielatura (cfr. anche perizia 10 dicembre 2002 SAM pag. 6 sub anamnesi
professionale), mansioni che, a mente di questa Corte, non escludono
l’esecuzione di attività non ritenute esigibili dal dr. __________. Basti
pensare al notevole peso dell’arnia, in particolare se piena di miele, al suo
trasporto ed ai movimenti di flessione/estensione del tronco che necessitano
per procedere alla smielatura.
In
definitiva non vi è una valutazione di tipo professionale-economico che
permetta di concludere in maniera convincente se ed in quale misura
l’assicurato, tenuto conto delle succitate limitazioni fisiche, sia da ritenere
abile quale apicoltore successivamente alla prima decisione 24 novembre 1999 e
sino all’avvenuto peggioramento psichico (maggio 2003), che ha causato
un’inabilità del 100% in qualsiasi professione.
Va in effetti ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il
compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del
danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente
esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105.
V 158 consid. 1).
D'altro canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 228, Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).
Vero che nel 1997 l’amministrazione aveva proceduto ad
un’inchiesta economica per indipendenti, ma a quell’epoca l’assicurato
esercitava l’attività di apicoltore a titolo accessorio, motivo per cui la
stessa non può essere utile ai fini della presente vertenza, ritenuto anche che
nel frattempo le condizioni di salute del ricorrente sono nettamente
peggiorate. Inoltre da questa inchiesta non sono desumibili le diverse mansioni
richieste per l’esecuzione della professione di apicoltore (doc. AI 25).
Per quel
che concerne invece l’intervento al ginocchio del gennaio 2004 segnalato
durante la procedura di opposizione, tale circostanza non è rilevante ai fini
della vertenza, visto che comunque dal 1° maggio 2003 all’assicurato, ritenuto
pienamente inabile al lavoro per motivi psichici, è stata riconosciuta una
rendita intera.
Va poi rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le
incapacità al lavoro non si addizionano.
Al riguardo va rimarcato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata
in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado
d'inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
L'Alta
Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.
Va infine fatto presente che essendo il ricorrente, invalido e vedovo con figli
dal 17 febbraio 2003, ha diritto ad una rendita per supertisti ex art. 23 cpv.
1.
LAVS con effetto dal 1° marzo 2003 (cfr. art. 23 cpv. 3 LAVS), erogata sotto
forma di una rendita intera AI che deve corrispondere almeno all’importo della
rendita vedovile.
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LAI, infatti, le persone vedove e gli orfani che
adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i
superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una
rendita intera d’invalidità ed è loro versata soltanto la rendita più elevata.
Dispositivo
Per questi motivi, indipendentemente dagli esiti dell’accertamento economico,
la rendita che percepisce dal 1° marzo 2003 non subirà alcuna modifica.
In conclusione, annullata la
decisione 13 maggio 2004, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché
proceda alla valutazione professionale-economica di cui sopra e, in esito a
tale accertamento, statuisca nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato
fino al mese di marzo 2003, ritenuto che le limitazioni fisiche elencate nella
perizia 10 dicembre 2002 del SAM, confermate nella successiva del 2 maggio
2003, sono da considerare a partire dal 18 ottobre 2000.
2.15. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. DTF
124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa
C., U 164/02 e STFA del 18 agosto
1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione 13 maggio 2004 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda conformemente ai
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva d’oggetto l’istanza 11 giugno 2004 tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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