32.2004.49
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 dicembre 2004Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.49
Data decisione, Autorità:
03.12.2004, TCA
Titolo:
assicurato pienamente integrato grazie ad una riformazione professionale (da carrozziere ad operatore sociale); proroga del provvedimento integrativo, senza diritto alla rendita; eventualità di riduzione di prestazioni a seguito dell'esercizio di un'attività lucrativa inidonea
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 21 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.49
BS/sc
Lugano
3 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 24 maggio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1957, a seguito di problemi reumatologici non può più svolgere la sua
originaria attività lucrativa di carrozziere indipendente.
Dopo aver inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1), egli
ha potuto beneficiare di una riformazione professionale nel settore sociale,
ottenendo nel dicembre 2003 il diploma di Operatore sociale SUPSI (cfr. doc. AI
76).
Dal 1998
egli lavora quale educatore presso il Centro di cura dell’__________ di __________
nella misura del 50% (questionario 15 gennaio 2004 del datore di lavoro, doc.
AI 78).
Ritenuto
l’assicurato convenientemente integrato, con decisione 12 febbraio 2004
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha chiuso il caso, senza erogazione di
rendita.
L’amministrazione
ha motivato come segue il provvedimento preso:
"
(…)
Secondo le nostre constatazioni lei ha terminato
con successo la riformazione professionale quale educatore ed ora potrebbe
realizzare un reddito da invalido che esclude il diritto alla rendita.
Più esplicitamente, dalla documentazione medica
acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il
05.11.2003 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è
portatore, le comporta attualmente una parziale incapacità al lavoro del 30%
ella sua abituale professione di educatore, ciò che equivale ad una diminuzione
della capacità di guadagno del 9.42%, come può constatare dal seguente capoverso.
Infatti, confrontando il guadagno che lei avrebbe
potuto percepire oggigiorno se non le fosse subentrato il danno alla salute
(quindi se avesse continuato la sua attività di carrozziere indipendente),
ossia Fr. 56'000.- all'anno, con il guadagno che può realizzare ora con il
danno alla salute lavorando nella misura del 70% (percentuale questa in cui è
medicalmente esigibile che lei eserciti l'attività di educatore), vale a dire
Fr. 50'723.- annui (il guadagno annuo al 100% sarebbe di fr. 72'462), si
ottiene un grado d’incapacità pari al 90,58% e, dunque, un grado AI del 9.42%.
Essendo quest'ultimo inferiore al 40% il diritto alla rendita non sussiste.
La consideriamo pertanto convenientemente
reintegrato e chiudiamo il caso senza l'attribuzione di ulteriori
prestazioni." (Doc. AI 86)
In data 4
marzo 2004 l’UAI ha poi deciso di versare all’assicurato un’indennità
giornaliera d’attesa ex art. 19 OAI erogabile dal 1° gennaio 2004 per la durata
massima di 60 giorni (doc. AI 89).
1.2. Con opposizione
8 marzo 2004 RI 1 ha contestato la decisione 12 febbraio 2004 ritenendo non
completata la riqualifica professionale intrapresa, la quale non gli permetterebbe
una piena integrazione nel mondo del lavoro, né di conseguire un’autonomia
finanziaria (doc. AI 92).
Dopo aver
proceduto ad alcuni accertamenti economici (presso il proprio consulente in
integrazione professionale) e medici, con decisione 24 maggio 2004 l’Ufficio AI
ha accolto l’opposizione nel senso di riconoscere all’assicurato un ulteriore periodo
formativo di sei mesi, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Premesso che tramite decisione 4 marzo 2004
l'assicurato, riformato quale educatore a spese dell'AI, è stato considerato
convenientemente reintegrato, e che il grado di invalidità stabilito ha
permesso di escludere qualsivoglia diritto a rendita.
Accertato che l'assicurato, causa in particolare
un danno alla salute concernente l'apparato locomotore, presenta un grado di
capacità lavorativa pari al 60/70% riferito allo svolgimento di un'attività
leggera, che permetta di variare periodicamente posizione, e non lo costringa a
posizioni inergonomiche.
Considerato che l'attività di educatore non
consente necessariamente di rispettare i limiti medico teorici descritti.
Ritenuto che l'assicurato avrebbe la possibilità
di beneficiare di un complemento formativo ad hoc presso l'attuale datore di
lavoro, che gli garantirebbe un'assunzione presso quest'ultimo in misura del
70%.
Considerato infine che al termine di tale
ulteriore periodo formativo l'assicurato svolgerebbe un'attività maggiormente
consona al proprio stato valetudinario, e che come tale il provvedimento
prospettato va inteso quale riformazione e non quale perfezionamento
professionale.
L'Ufficio AI del Canton Ticino ritiene
giustificato porre l'opponente a beneficio di un ulteriore periodo formativo di
sei mesi presso il Centro diurno __________, con l'avvertenza che terminato il
medesimo l'assicurato non potrà più pretendere ulteriori misure di riqualifica
professionale, dovendosi a quel momento ritenere convenientemente reintegrato.
(…)" (Doc. AI 108)
Con
decisione 1° giugno 2004 l’amministrazione ha dunque proceduto al rilascio di
una garanzia per la copertura dei costi relativi ad un’ulteriore riformazione
professionale in qualità di operatore sociale presso il Centro __________ di __________
per un periodo di sei mesi, ossia dal 1° giugno 2004 al 30 novembre 2004, con
diritto alla relativa indennità giornaliera (doc. AI 110).
1.3. Contro la
succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo
ricorso del seguente tenore:
"
Nel merito della decisione su opposizione
Considerato che:
- la
decisione contestata non considera la possibilità di un reinserimento duraturo
ed economicamente autonomo come auspicato nella mia opposizione;
- che
il calcolo matematico del grado d'invalidità "economica" adottato
nella prima decisione (12.12.04) si fonda su un momento preciso e non considera
né la condizione particolare indicata nella prima opposizione né la possibile
evoluzione professionale;
- che
la professione di operatore sociale si riferisce a tutta una gamma di attività
diverse che spaziano dall'accompagnamento di gruppi di lavoro ad attività di
tipo più ricreativo, amministrativo o concettuale;
- che
il grado d'invalidità stimato nel 30/40 % nella professione di operatore mi
causa pregiudizio sia a livello di accessibilità e mobilità professionale che
rispetto alle coperture di tipo assicurativo.
Riconoscendo che:
la riqualifica professionale conclusa ed il
periodo di proroga concesso possono migliorare la mia collocabilità.
Propongo che:
il grado di invalidità venga riformulato
considerando che la professione di operatore sociale può essere svolta in
contesti di lavoro molto diversi per cui, a certe condizioni, la collocabilità
potrebbe essere maggiore al 70%." (Doc. I)
Fatti
1.4. Con risposta
di causa 8 luglio 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
osservando:
"
Contrariamente a quanto sostenuto nell'allegato
di ricorso, l'amministrazione ha considerato la possibilità di inserimento
professionale duraturo. Se così non fosse stato del resto non sarebbe nemmeno
stato concesso un ulteriore periodo affinché l'assicurato possa completare la
propria riqualifica professionale.
In merito alla questione relativa alla capacità
lavorativa residua, l'amministrazione ha ritenuto un'abilità pari al 60/70%,
facendo riferimento alla valutazione peritale effettuata dal dottor __________
nel novembre dello scorso anno (cf. doc. n. 74 inc. AI).
Quest'ultimo ha infatti ritenuto che quand'anche
l'assicurato svolgesse un'attività adeguata dal punto di vista ergonomico, la
capacità lucrativa non sarebbe completa.
L'assicurato contesta ora tale valutazione,
sottintendendo che quale operatore sociale la propria capacità lucrativa
potrebbe anche essere maggiore.
L'amministrazione non ha tuttavia elementi che le
permettano di scostarsi dalla compiuta valutazione eseguita dal reumatologo __________,
e non può quindi ipotizzare che quale operatore sociale l'assicurato potrebbe
essere pienamente abile. A questo proposito occorre attirare l'attenzione
dell'assicurato sul fatto che accettando una percentuale di impiego superiore a
quella stabilita sul piano medico egli corre il rischio di aggravare il proprio
stato di salute, contravvenendo fra l'altro al generale obbligo che incombe ad
ogni assicurato di ridurre per quanto possibile il discapito economico che il
danno alla salute implica.
Tenuto conto di ciò occorre comunque ammettere
che qualora l'assicurato riuscisse senza sforzi a svolgere la propria attività
con pieno rendimento, egli fornirebbe la prova che la valutazione medica si è
rivelata troppo pessimistica. Riservato un ulteriore esame atto ad appurare
l'esigibilità dell'attività in misura completa, l'amministrazione non
formulerebbe in tal caso obiezione alcuna.
Considerato tuttavia come la documentazione agli
atti non permetta attualmente di esprimere diverso giudizio, l'amministrazione
postula la conferma della decisione impugnata." (Doc. III)
1.5. In data 21
luglio 2004 il ricorrente ha replicato, facendo sostanzialmente notare come
l’attuale situazione non gli permette di conseguire un reddito sufficiente per
mantenere la propria famiglia, indicando le diverse alternative proponibili:
"
(…)
1) Riprendere
un'attività lavorativa a tempo pieno assumendomi il rischio di un peggioramento
fisico. In tal caso tuttavia la decisione AI mi penalizza a livello d'accesso
al lavoro, di collocabilità ai sensi dell'assicurazione disoccupazione (alla
quale peraltro non ho diritto) e di coperture assicurative generali (sociali e
private).
2) Lavorare
al 60/70% contando su una rendita parziale AI che possa escludere o ridurre ai
minimi termini il ricorso al sostegno sociale cantonale. In tal caso e date le
premesse posso ritenere che il calcolo del diritto alla rendita debba essere
fondato sulla possibile evoluzione professionale se non fosse intervenuto il
danno alla salute e sul cambiamento di condizione fisica intervenuto durante la
riqualifica stessa.
3) Lavorare
al 60/70% ricorrendo secondo necessità al sostegno sociale cantonale per il
sostentamento personale e famigliare. Ipotesi che, ripeto, considerato come la
più remota, la meno rispettosa delle risorse e dell'impegno profusi da ambo le
parti e la più estranea alle comuni attese.
Il motivo del mio ricorso concerne la prima
ipotesi tuttavia, ritenuto che il caso possa essere risolto in tempi e modi
ammissibili e che il discorso sembrerebbe essersi ridotto ad una questione
meramente finanziaria, mi sono permesso di esprimere le prospettive residue e
le mie aspettative in tal senso." (Doc. VII)
1.6. Con scritto
20 ottobre 2004 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito quanto esposto in sede
ricorsale (IX), mentre il 4 novembre 2004 egli ha prodotto della documentazione
inerente il reddito percepito prima del danno alla salute (XIII).
Il 18 novembre 2004 l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni in
merito alla nuova documentazione prodotta (XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70)
sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non
preveda espressamente una deroga.
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).
Secondo
la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi
non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti
d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I
237/00, Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294;
RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.5. Nella
fattispecie in esame, il ricorrente, già attivo quale carrozziere indipendente,
ha beneficiato di una riformazione professionale nel campo sociale, ottenendo
il diploma di operatore sociale SUPSI.
Considerandi
Attualmente
egli lavora al 50% quale educatore presso il Centro diurno __________ di __________.
Secondo la perizia 7 novembre 2003 del dr. __________, reumatologo, l’attività
svolta dall’assicurato risulta essere esigibile al 50%, eventualmente
aumentabile al 60%. In attività leggere, senza portamento di carichi pesanti,
dove possa alternare la posizione da seduta a eretta con possibilità di riposo,
la capacità lavorativa è stata fissata al 70% (doc. AI 74).
Nel
rapporto 3 febbraio 2004 il consulente in integrazione professionale,
evidenziando come l’attuale professione di educatore non sempre può essere
considerata leggera e ritenendo invece che in attività amministrative nel settore
sociale, quale consulente o operatore sociale, la capacità lavorativa sia del
70%, ha proceduto al calcolo del raffronto dei redditi giungendo ad un
discapito economico inferiore al 40%. In particolare egli ha comparato il
reddito che l’assicurato potrebbe conseguire, senza il danno alla salute, quale
carrozziere indipendente (fr. 56'000) con quello di educatore al 70% (fr.
50'723, doc. AI 81).
A seguito
degli accertamenti eseguiti dopo l’inoltro dell’opposizione, nel rapporto 8
aprile 2004 il consulente ha confermato che l’attuale attività di educatore,
svolta nella misura del 50%, non rispetta pienamente le limitazioni funzionali
dell’assicurato (cfr. mansionario doc. AI 103, 109) e che “…lavoro adeguato
e molto vicino all’attività imparata dall’assicurato è quello di assistente
sociale (o meglio dell’operatore sociale con compiti eminentemente di
consulenza e amministrativi)”, evidenziando inoltre come l’attuale datore
di lavoro sia disponibile a fornigli una formazione in tal senso (doc. AI 99).
Nel
rapporto complementare 11 maggio 2004 lo stesso consulente ha poi precisato:
"
A complemento del mio precedente rapporto dell'8
aprile 2004 rispondo alle domande contenute nella lettera del 15 aprile 2004.
La capacità lavorativa medico-teorica come
educatore è del 50% (v. stato di salute).
L'assicurato svolgerà una formazione "sul
posto di lavoro" della durata di sei mesi.
Questa formazione pratica (svolta a tempo parziale)
sarà eventualmente affiancata da alcuni corsi teorici (ancora da definire)
organizzati dalla Supsi. Sarà in seguito assunto al 70%.
La formazione "on the job", che
l'assicurato avrebbe dovuto iniziare il mese scorso, inizierà il 1° giugno e
terminerà alla fine di novembre 2004 (a quel momento l'assicurato dovrebbe già
lavorare al 70% come consulente).
Il datore di lavoro permetterà all'assicurato di
frequentare i corsi teorici durante gli orari di lavoro (congedo pagato) anche
se questi saranno svolti dopo il periodo di formazione pratica.
Questo complemento di formazione non è un
perfezionamento (cifra marginale 3017 e seguenti della CMRP) ma una riqualifica
(cifra marginale 4021 CMRP).
Vogliate quindi riconoscere all'assicurato:
le indennità giornaliere d'attesa (art. 18 OAI);
le indennità giornaliere dal 1 giugno al 30
novembre 2004;
il rimborso delle spese (rette e materiale
scolastico) riguardanti un'eventuale formazione teorica (corsi professionali
ancora da definire).
Le indennità dovranno essere calcolate tenendo
conto del salario percepito dal signor __________.
Calcolo CGR - dopo (ri)formazione
L'assicurato
attualmente ha una capacità di guadagno di Fr. 35'087 (salario iniziale di un
educatore diplomato a metà tempo). Questa capacità di guadagno, completata la
riformazione, aumenterà a Fr. 49'122 (salario iniziale di un consulente al 70%)"
(Doc. AI 106)
Sulla
base della succitata valutazione economica, con la decisione contestata
l’Ufficio AI ha rilasciato un’ulteriore garanzia per i costi relativi al
completamento della riformazione professionale intrapresa.
2.6
Visto quanto
riportato al considerando precedente, contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente, non si può sostenere che il progetto riformativo contenuto nella
decisione contestata non sia da considerare come "duraturo ed
economicamente autonomo".
Se ciò
fosse stato il caso, l’Ufficio AI non avrebbe avvallato dapprima la
riformazione professionale nel settore sociale e, attualmente, la completazione
della stessa quale operatore/consulente sociale.
Infatti,
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004), gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità,
indipendentemente se prima dell’insorgenza del danno alla salute esercitassero un’attività
lucrativa, hanno diritto a dei provvedimenti integrativi - di cui fa parte,
quale misura professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI), la riformazione
professionale ex art. 17 LAI -, necessari e atti a ripristinare, conservare o
migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni
consuete.
Proprio
in quest'ottica l’Ufficio AI ha finanziato l’iter formativo dell’assicurato
relativo alla nuova professione nel settore sociale, in particolare dopo un
periodo di osservazione.
Inoltre,
il completamento professionale, quale operatore o consulente sociale, qui in
discussione è stato compiutamente valutato sia dal punto di vista medico che
economico.
Oltre ad
essere più adeguata alle condizioni di salute dell’assicurato e quindi rispettosa
delle limitazioni fisiche evidenziate nella perizia reumatologica 7 novembre
2003.
del dr. __________ (doc. AI 74, cfr. nota 7 maggio 2004 della dr.ssa __________,
medico dell’AI), la nuova professione che apprenderà grazie al prolungo dei sei
mesi di riformazione professione riconosciuto con la decisione contestata – formazione
che al momento dell’intimazione della presente sentenza risulterà conclusa - permetterà
all’assicurato di incrementare la capacità al guadagno, passando dai fr. 35'087
attualmente percepiti quale educatore diplomato a metà tempo (cfr. questionario
datore di lavoro del 15 gennaio 2004, doc. AI 78) ai fr. 50'723 conseguibili
quale operatore sociale alle prime esperienze ma impiegato al 70% (il minimo salariale
della classe 26 della scala stipendi dipendenti dello Stato svolto al 100%
risulta essere di fr. 72'462, così come stabilito dal consulente nel rapporto 3
febbraio 2004; doc. AI 81).
In queste
condizioni, al termine di tale periodo l’assicurato risulterà integrato,
potendo con la nuova attività appresa, nonostante i limiti funzionali, conseguire
un reddito pressoché identico a quello percepito prima dell’insorgenza del danno
alla salute. Raffrontando i fr. 50’723 di reddito da invalido con i fr. 56'000
di reddito da valido il discapito economico risulta essere particolarmente
esiguo (56'000 – 50'728 x 100 : 56'000 = 9,4%). Inoltre, dagli atti non
risultano indicati ulteriori provvedimenti professionali.
La scelta operata dall’amministrazione rispecchia dunque le disposizioni di
legge applicabili (cfr. consid. 2.3).
2.7
Con scritto
4.
novembre 2004 l’assicurato ha contestato il reddito da valido di fr. 56'000
fissato dall’amministrazione sulla base dei dati fiscali relativi al fratello
(doc. AI 82) con il quale aveva gestito la carrozzeria (al riguardo va fatto
presente che il ricorrente aveva paragonato la sua situazione professionale,
senza il danno alla salute, a quella del fratello che a sua volta aveva continuato
a condurre da solo ed in proprio l’attività di carrozziere).
In particolare egli ha evidenziato:
"
(...)
Nella decisione AI del 12 febbraio '04, viene
considerata la somma di Fr. 56'000.-- quale unico mio reddito nella società
semplice in nome collettivo __________. Ora, nel corso del 2003 mio fratello __________
mi ha rimborsato il montante da me lasciato depositato nella ditta dal 1995, da
quando, cioè, interruppi la mia attività a causa della malattia oggi causa
invalidante. La somma totale rimborsatami dal fratello ammonta a Fr. 20'000.--
(Fr. 16'125.-- + avviamento commerciale), tale somma costituisce, a mio avviso,
un reddito del lavoro dal momento che la ditta era stata creata con pochi
mezzi, peraltro investiti soprattutto in materiali di consumo (pezzi per
automobili, prodotti, tinte, solventi, ecc.).
Vi sono poi altri elementi che ritengo importanti
per la definizione della condizione economica antecedente i fatti del 1995 e
della possibile evoluzione della stessa. Tra questi potrei osservare che la
pratica di un'attività indipendente comporta una serie di vantaggi: dei
vantaggi costituiti da economie sui costi (vettura della ditta, abiti al lavoro
forniti, vicinanza al posto di lavoro, cassa malati collettiva, ecc..), ma che
di fatto aumentano la disponibilità finanziaria a livello personale.
In considerazione di quanto descritto ritengo che
la base di reddito da attività indipendente di 56'000 franchi non sia
realistica e che vada pertanto riconsiderata abbondantemente al rialzo.
D'altronde, credo che nessuno si avventurerebbe in una situazione d'attività
indipendente sopportando orari e impegni di lavoro a volte impossibili se non
vi fosse un minimo di garanzia di poter vivere del proprio operato." (Doc.
XIII).
Nelle
osservazioni 18 novembre 2004 l’Ufficio AI ha rilevato:
"
Il ricorrente ha affermato che avrebbe percepito
lo stesso importo del fratello, il quale ha continuato nell'attività in proprio
di carrozziere, paragonabile come situazione alla sua se non avesse subito il
danno invalidante.
In considerazione della fattispecie, ritenuto che
il ricorrente ha svolto una riqualifica professionale nell'attività di
operatore sociale completandola in seguito con ulteriori provvedimenti
professionali atti a orientare la sua attività verso la consulenza (mansione
più adeguata alle limitazioni fisiche del ricorrente) e definito il reddito che
potrebbe percepire in detta attività al 100% in fr. 72'462.-- (minimo Classe 26
della Scala Stipendi dipendenti cantonali, valori 2004), si deduce che
lavorando al 70% il ricorrente può percepire un reddito ipotetico da invalido
di fr. 50'723.-- annui (valori 2004).
Considerando il metodo di calcolo del grado di
invalidità, si ritiene che affinché il ricorrente abbia diritto almeno al 40%
di rendita, deve dimostrare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
che avrebbe potuto percepire un reddito ipotetico da valido di circa fr.
83'900.-- annui (grado di invalidità del 39.54% arrotondato al 40%).
Nel caso il ricorrente non ha dimostrato di poter
percepire l'importo summenzionato.
A titolo abbondanziale lo scrivente Ufficio ha
verificato i dati economici annui del fratello tramite l'estratto del conto
individuale, con particolare interesse per gli anni 1995 a 2001, per avere una
più precisa valutazione economica del reddito ipotetico da valido che potrebbe
essere considerato paragonabile a quello del ricorrente, ma non sono emersi
dati che possano in qualche modo inficiare le conclusioni a cui lo scrivente
Ufficio è giunto con decisione su opposizione ovvero il grado di invalidità
inferiore al 40%.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso." (Doc. XV)
2.8
Per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità
è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a; cfr. pure RAMI 1993 Nr. U
168.
pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b; ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Va poi rilevato che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della
valutazione del salario ipotetico, eventuali sviluppi o avanzamenti
professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro
realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui
l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi
concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più
elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o
probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un
avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato
dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 =
SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser,
op.cit., pag. 206-207).
Ritornando alla fattispecie in esame, come rettamente evidenziato
dall’amministrazione nello scritto 18 novembre 2004, il ricorrente non ha reso
verosimile un reddito da valido di almeno fr. 83'900 che avrebbe portato ad un
grado d’invalidità pensionabile del 40%. Volendo infatti considerare, per pura
ipotesi di lavoro, i fr. 20'000 di rimborso ricevuti dal fratello alla stregua
di un reddito da attività lucrativa e volendoli sommare ai fr. 56'000 presi in
considerazione dall’Ufficio AI si giungerebbe ad una somma di fr. 76'000. Il
succitato importo non è nemmeno sufficiente per aprire un diritto alla rendita se
si dovesse prendere in considerazione i fr. 49'122 di reddito da invalido risultanti
dal rapporto 11 maggio 2004 del consulente (76'000 – 49’122 x 100 : 76'000 =
35,4%).
2.9
Nel ricorso
l’assicurato ha inoltre sostenuto di essere penalizzato dalla fatto che gli
venga riconosciuta un’invalidità, motivo per cui ha proposto che la capacità al
lavoro quale educatore venga fissata in misura superiore al 70%, assumendosi
nei confronti dall’AI, così come sostenuto nelle osservazioni 21 luglio 2004,
il rischio di un peggioramento fisico dovuto all’esercizio di un’attività
esercitabile a tempo pieno.
Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha giustamente fatto presente che la
parziale capacità lavorativa in attività leggere, qual è la professione di operatore
e consulente sociale, è frutto della dettagliata e completa perizia
reumatologica del dr. __________ (doc. AI 74) e che non vi sono degli elementi
che permettono di discostarsene.
Altrettanto
correttamente l’amministrazione ha avvertito l’assicurato, richiamando il
principio relativo all’obbligo di diminuire il danno (cfr. in merito: DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61), di evitare l’accettazione di qualsiasi impiego medicalmente non
adeguato, con rischio di aggravamento delle condizioni di salute, aggravamento
di cui in futuro l’Ufficio AI potrebbe anche rifiutare di rispondere. Infatti,
ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, nei casi in cui l’assicurato ha provocato o
aggravato l’evento assicurato intenzionalmente, le prestazioni pecuniarie
possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi
particolarmente gravi, rifiutate.
Infine,
al ricorrente va fatta presente la possibilità di poter usufruire di un aiuto
al collocamento ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAI nel nuovo tenore in vigore del
1° gennaio 2004.
In conclusione, la decisione amministrativa merita
conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster