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Decisione

32.2004.50

casalinga. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Metodo di calcolo dell'invalidità. Rinvio atti per ulteriori accertamenti (quota relativa all'attivaità di salariata sbagliata, reddito d

22 febbraio 2005Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di invalidità usati in ambito organico, in particolare dai medici

internisti, reumatologi, neurologi e ortopedici sono attualmente più o meno sempre

gli stessi e sovrapponibili a quelle usati dai periti a disposizione nel

Cantone o nei centri universitari per gli enti assicurativi.

Sperando di esserle stato utile con queste mie

precisazioni e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione

saluto molto cordialmente." (doc. S)

2.8.2 Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,

Rechtsprechung, p. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8.3 L'assicurata

sostiene che le attuali affezioni di cui soffre si sono aggravate a tal punto

che la perizia 5 giugno 2002 del SAM, su cui l’UAI ha fondato il proprio

giudizio, risulta essere superata dalle attestazioni mediche del dr. __________

e del dr. __________ (entrambe rilasciate nel settembre 2003).

Essa

chiede quindi l'erezione di una perizia giudiziaria al fine di dimostrare il

peggioramento del proprio stato di salute sia dal punto di vista fisico che

psichico.

Ora, per

quanto concerne l'aspetto fisico e psichico, questo TCA non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i

periti del SAM.

In

concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute

dell'assicurata (sia dal profilo fisico che psichico), nel referto 5 giugno

2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

succitati parametri giurisprudenziali - i periti, sulla base di diverse

consultazioni (specialistiche) avvenute tra il 22 e il 24 maggio 2002 e

dall'esame degli atti medici messi a loro disposizione (risalenti sino al 1980)

hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 50% da gennaio 1999, sia

nell’attività di sorvegliante (attività ritenuta dai sanitari medio-leggera)

che in quella di casalinga. Quale addetta alle pulizie l’assicurata è stata

giudicata capace al lavoro in misura del 20-30%. Per quest’ultima attività

infatti il mansionario comporta lavori medio-pesanti che solleciterebbero in

modo considerevole la colonna vertebrale, le ginocchia e le spalle; nello

svolgimento di questa attività l’assicurata dovrebbe necessariamente eseguire

ripetuti movimenti di flessione ed estensione del tronco, sollevare le braccia

sopra al cinto scapolare ed eseguire lavori in posizione inginocchiata, tutti

movimenti controindicati a causa delle problematiche reumatologiche.

In

conclusione, i periti hanno ritenuto l’assicurata abile in misura del 50% in

attività leggere che non richiedano particolari sforzi per la colonna

vertebrale, il sollevamento ripetuto delle braccia sopra il cinto scapolare,

l’inginocchiarsi ripetutamente e il sollevamento di pesi superiori a 10-15 kg.

Per quanto riguarda in

particolare l’aspetto psichico, non vengono qui ravvisati elementi che

permettono di distanziarsi dalla valutazione operata dal perito incaricato dal

SAM (cfr. esame 7 maggio 2002 dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, doc.

AI 51). Lo specialista, dopo illustrazione dei dati

anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit,

sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle

constatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita

valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata,

affetta da "sindrome depressiva attualmente in remissione (ICD 10: F

33.4) con evoluzione piuttosto positiva", presenta, dal punto di vista

psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa (15-20%) quale ausiliaria di

pulizia e casalinga. Il sanitario ha inoltre precisato che, visto il lieve

disturbo di cui soffre, l’assicurata potrebbe sicuramente migliorare il proprio

stato di salute (anche tramite un lieve supporto farmacologico) incrementando

maggiormente l’attività lavorativa.

Tali

valutazioni hanno trovato piena conferma da parte del dr. __________ del SMR

(doc. AI 54).

Per

quanto attiene ai certificati medici del settembre 2003 del dr. __________

(reumatologo) e del dr. __________ (generalista), entrambi curanti

dell’assicurata, seppur rilasciati da medici che hanno in cura l'assicurata dal

1995 rispettivamente dal 1997, gli stessi non possono essere presi in

considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non

sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.2).

Lo stesso

dicasi per quanto riguarda l’ulteriore attestazione 29 luglio 2004 del dr. __________

(doc. S), in cui il sanitario riferisce di una situazione clinica stazionaria

precisando “che non sono emersi nuovi aspetti diagnostici o terapeutici, la

situazione è globalmente peggiorata soggettivamente più che oggettivamente,

prevalentemente sul piano psichico” (doc. S).

Egli

mette quindi l’accento sull’aspetto psichico, l’unico che permetterebbe

all’assicurata l’erogazione, a suo dire, di una rendita intera. Tuttavia, il

dr. __________ non indica quale tipo di problema “psichico” si sarebbe

aggiunto, da settembre 2003, alle conosciute problematiche fisiche; egli,

internista e specialista di malattie reumatiche, non ha posto una diagnosi che

possa in un qualche modo far pensare ad un peggioramento a livello psichico.

Agli atti non figura del resto alcun certificato specialistico che consenta di

concludere per un rilevante aggravamento dello stato di salute psichica.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti chiesti dall’insorgente.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

2.9.1 Per valutare

l'incapacità dell'assicurata quale casalinga l'UAI, come detto, ha fatto

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica.

Nel suo

(primo) rapporto datato 6 ottobre 1999, l’assistente sociale si è pronunciata

sul grado d’impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe,

osservando:

"

(…)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata è in grado di pianificare e controllare le diverse

mansioni domestiche pur avendo dovuto delegare ai familiari le attività più

pesanti.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

8%

L'assicurata asserisce di aver di molto semplificato l'attività di

cucina. I pasti sono ora di facile preparazione, ha rinunciato completamente

alla preparazione di pizza e pasta fatta in casa (per gli impedimenti a livello

delle spalle). La signora RI 1 provvede ad ogni modo di persona a cucinare i

pasti per i suoi familiari, pur segnalando qualche difficoltà nel sollevare e

scodellare le pentole, nell'inserire e togliere le pirofile dal forno (compiti

che comunque svolge sempre di persona). L'assicurata apparecchia e sparecchia

la tavola, lava piatti e stoviglie, mentre per pentolame o utensili di cucina

particolarmente incrostati (dove è necessario esercitare una certa forza con le

braccia per lavarli in modo approfondito) viene sostituita dai familiari.

La signora RA 1 è in grado di garantire il quotidiano riordino del

piano di lavoro (anche in questo caso se non è troppo sporco) e di scopare la

cucina.

Le pulizie a fondo sono invece delegate ad un aiuto domiciliare.

L'assicurata gode tuttora di una discreta autonomia in cucina

(anche in seguito alle inevitabili modifiche apportate nella preparazione dei

pasti), fatta eccezione per i lavori di pulizie più impegnativi. Considero

quindi una percentuale di impedimenti del 20 %.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

12%

L'assicurata da circa due anni a questa

parte si limita ai facili lavori di riordino, allo spolvero della mobilia, alla

pulizia delle vaschette, al rifacimento dei letti, può scopare i locali e

passare il fiocco sui pavimenti.

Tutte le rimanenti attività di pulizia della casa sia regolari

(quali ad esempio passare l'aspirapolvere) che stagionali (lavare i vetri per

esempio) sono delegate alla figlia e all' aiuto domiciliare presente due volte

per settimana per complessive 4 ore.

La signora RI 1 si dice impedita nell'indietreggiare le braccia,

nel sollevarle al di sopra delle spalle, nell'esercitare forza.

In questo ambito domestico l'assicurata non è in grado di

svolgere di persona neppure tutte le pulizie ordinarie di mantenimento. Valuto

di conseguenza in misura del 60 % la percentuale degli impedimenti.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

L'assicurata si dice tuttora in grado di eseguire la piccola spesa

giornaliera (limitandosi nel pesi), gli acquisti personali e la gestione

burocratico-amministrativa.

La signora RI 1 non guida l'auto pertanto per la spesa settimanale

viene accompagnata nei negozi dal marito, dove è in grado di scegliere la

merce, di spingere il carrello (purché non caricato eccessivamente). Le borse

pesanti devono però essere portare dal coniuge, l'assicurata non può caricare

le spalle e la cervicale.

L'assicurata gode di una discreta autonomia in questo particolare

settore domestico, grazie anche alla vicinanza dei negozi e dei mezzi pubblici.

Valuto in misura del 30 % la percentuale degli impedimenti.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

70%

percentuale di invalidità

14%

La cesta col bucato viene portata dai familiari in lavanderia,

dove in seguito l'assicurata è in grado di suddividere i panni, di inserirli e

toglierli dalla lavatrice, di stendere le piccole cose e di servirsi

dell'asciugatrice per i capi ingombranti e di peso. Una volta asciutto il

bucato viene riportato in casa dai familiari. L'aiuto domiciliare stira

l'intero carico. Per la condizione di spalle e cervicale l'attività di stiro

risulta infatti troppo faticosa per la signora RI 1, che ha dovuto rinunciare

anche ai lavori all'uncinetto.

In questa particolare attività casalinga le spalle

vengono particolarmente sollecitate e per questo l'assicurata è costretta a

ricorrere largamente all'aiuto di terze persone che la sostituiscono nelle

mansioni più onerose. Valuto quindi in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Non viene segnalata alcuna particolare attività extra-domestica.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

37%

■ Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere

dei

lavori delegati, ore di lavoro per

settimana e salario orario versato

I familiari, un aiuto domiciliare (4 ore alla settimana). (…)" (Doc. AI 32, pag. 5-7)

Su

richiesta dell’UAI (doc. AI 55), in data 30 ottobre 2002 l’assistente sociale

ha svolto una nuova inchiesta economica in occasione della quale essa ha potuto

constatare un peggioramento rispetto alla precedente inchiesta del 6 ottobre

1999:

" 5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

18%

L'assicurata afferma di occuparsi tuttora della preparazione dei

pasti giornalieri anche se questi sono divenuti ancor più semplici e veloci.

La signora RI 1 necessita comunque oggi di un maggior aiuto da

parte dei familiari anche in cucina. Ad essi sono infatti delegati tutti i

lavori che necessitano l'uso ripetuto e con forza di entrambe le mani e che

sollecitano l'utilizzo delle spalle (quali ad esempio sollevare, trasportare e

scodellare pentole piene; inserire e togliere le teglie dal forno; lavare con

energia utensili di cucina e piano di lavoro).

I lavori di pulizia a fondo della cucina sono da anni delegati ad

un aiuto domestico presente quattro ore la settimana.

Per quanto riferito valuto i misura del 40 % la percentuale

degli impedimenti.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

80%

percentuale

di invalidità

16%

L'assicurata si limita ai facili lavori di riordino e spolvero

della mobilia ad altezza (non osa infatti servirsi di scale o sgabelli per la

condizione di entrambe le ginocchia), pulisce le vaschette e rifà il letto.

Evita oggi persino di scopare i locali e di passare il fiocco sui pavimenti per

non incorrere in dolorose torsioni del tronco.

Per il rimanente viene interamente sostituita e dalla figlia e

dall'aiuto domiciliare nei lavori di pulizia della casa regolari e stagionali.

Per quanto riferito valuto in misura dell' 80 % la percentuale

degli impedimenti.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

Nessuna modifica rispetto a quanto indicato nel rapporto precedente.

L'assicurata si dedica infatti tuttora alla piccola spesa giornaliera, agli

acquisti personali (purché il peso della merce sia veramente molto ridotto) e

alla gestione burocratico-amministrativa. Per gli acquisti settimanali è invece

irrinunciabile la collaborazione dei familiari per il trasporto delle borse

pesanti.

Confermo pertanto la percentuale di impedimento del 30 %.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

16%

Rispetto a quanto riportato nel precedente rapporto, da cui già

traspariva una ridotta autonomia della signora RI 1 in questo particolare

ambito domestico, l'assicurata segnala la necessità d'aiuto da parte di

familiari o vicini di casa anche per togliere i panni (soprattutto pesanti ed

ingombranti) dalla lavatrice e dall'asciugatrice non potendo piegare le

ginocchia ed accusando dolori nel chinare la colonna (che avverte sempre molto

rigida e dolente). La signora RI 1 ha infatti espresso al servizio di aiuto

domestico (SCUDO) il desiderio di intensificare la presenza a domicilio, al

fine di poter delegare interamente a terzi anche questa mansione domestica che

le risulta assai onerosa. Allo stato attuale il servizio non ha ancora potuto

aumentare la presenza al domicilio dell'assicurata per mancanza di personale.

Per quanto riferito valuto in misura dell'80 % la percentuale

degli impedimenti.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

5.7 Diversi

cura delle

piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione

artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Non viene segnalata alcuna attività extra-domestica.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

53%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere

personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

La figlia e un aiuto domiciliare presente quattro ore la

settimana.

(…)" (Doc. AI 56, pag. 5-7)

2.9.2 Come visto,

con il gravame l’assicurata contesta le quote parti di attività (23% quale

casalinga e 77% quale addetta alle pulizie e sorvegliante di campi da tennis)

applicate dall’UAI nella querelata decisione. L’assicurata sostiene che questa

ripartizione non sarebbe più attuale, in quanto risalente all’ottobre 1996.

Ora, a

mente di questa Corte alla ripartizione tra le attività di casalinga (23%) e

quella salariata (77%) operata dall’UAI va data conferma. È infatti da ritenere

che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato a suddividere

l’attività in questo modo (agli atti comunque nulla fa pensare che l’assicurata

avrebbe con ogni verosimiglianza ripartito diversamente le percentuali in

parola, né l’assicurata ha fornito validi elementi giustificanti una diversa

ripartizione).

Fino al

1997 quale addetta alle pulizie l’assicurata lavorava infatti per circa 16 ore

la settimana, quindi circa 3 ore e 20 minuti al giorno (circa 39% d’attività

sull’arco di una giornata di 8 ore e 24 minuti; doc. AI 4).

Quale

sorvegliante dei campi da tennis l’assicurata lavorava per 4-6 ore al giorno in

alternanza settimanale con un altro lavoratore (doc. AI 13), quindi con una

media di 3 ore e 30 minuti al giorno rapportando il tutto sull’arco di un mese

(in pratica l’assicurata lavorava solo due settimane al mese per circa 4-6 ore

il giorno); considerando una giornata lavorativa di 8 ore e 24 minuti è quindi

da ritenere che l’assicurata svolgeva l’attività di sorvegliante in misura del

40% circa. La percentuale del 77% ritenuta dal consulente appare quindi

sostanzialmente corretta. L’assicurata non ha del resto indicato le percentuali

che secondo lei sarebbe più corretto applicare né, come detto, ha fornito validi

elementi di valutazione che potrebbero far propendere per una diversa

ripartizione; la ricorrente si è limitata unicamente a contestare senza precisa

motivazione la ripartizione percentuale operata dall’UAI (doc. IV pag. 7).

2.9.3 Per quanto

riguarda l'attività di casalinga, come visto, in applicazione del cosiddetto

metodo specifico (cfr. consid. 2.5), l’invalidità è da stabilire confrontando

le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili con i lavori che

può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi

amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS

sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1. Conduzione dell'economia

domestica,

(pianificazione,

organizzazione

del lavoro,

controllo

5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei

pasti, lavori di pulizia

della

cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione

e trasformazione

degli

abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della

famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle

piante e degli

animali,

giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia

stessa, attività di utilità

pubblica,

perfezionamento,

creazione

artistica, attività

superiore

alla media nella

confezione

e nella trasformazione

dei

vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

p. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli

assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un

valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare

la cifra 3095 prevede:

"Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,

approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere

animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di

perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito

domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 200 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.9.4

Nella

fattispecie la totalità delle indicazioni fornite dall'interessata nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare risultano del tutto attendibili e del resto non

contrastano sostanzialmente con quanto evidenziato in sede medica.

A mente

di questa Corte, non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la

quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri

concreti.

Per

quanto riguarda la valutazione medica, i periti del SAM, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è

portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161).

Come

visto, le conclusioni cui sono giunti i periti da un lato e l'assistente

sociale dall'altro non divergono sostanzialmente sulla valutazione percentuale

dell'incapacità (50% secondo i periti, 53% secondo l’assistente sociale)

dell'assicurata a svolgere mansioni domestiche.

Per

quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di

ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere debitamente

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal vigente diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento

alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali

risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze

mediche.

Al risultato finale cui è giunta l'assistente

sociale quo all'incapacità complessiva dell'assicurata quale casalinga (53%),

più favorevole rispetto al 50% stabilito dai periti del SAM, può quindi essere

prestata adesione.

2.10

2.10.1

In corso di

istruttoria l’UAI ha sottoposto il caso al consulente in integrazione professionale.

Nel suo primo rapporto del 1° marzo 1999 il consulente ha precisato:

"

L’A. ha svolto mansioni d'addetta alle pulizie, presso il __________ nel

periodo 1991-1996, mentre nell'anno 1997 sorvegliava i campi di tennis del __________. Non ha nessun attestato di capacità, ha sempre

svolto professioni non qualificate.

Dalla perizia del Dr. __________

(8.5.98), l'A. ha alterazioni

strutturali e funzionali dell'apparato

locomotorio tali da limitare la sua capacità lucrativa in qualità d'addetta alle pulizie del 50%. La Signora è impedita a

compiere lavori ripetitivi con il braccio destro sopra la testa, e quei

lavori che richiedono una flessione lombare prolungata. Possono essere svolte senza limite quelle attività come la sorvegliante

di campi da tennis oppure la casalinga poiché l'A. può interrompere ad

intervalli regolari le attività fisicamente impegnative, oppure quelle

generiche del tipo: controllo qualità dei

prodotti, d'assemblaggio di semplici manufatti, imballaggio confezioni o lavori

connessi, ricarica dei carrelli.

Una riformazione professionale

appare ragionevolmente difficile, vuoi per la scarsa scolarizzazione, vuoi per

la sofferenza soggettiva vissuta in modo invalidizzante dall'A..

Elementi per calcolare l'AI.

L'A. lavorava a tempo parziale il rapporto in percentuale tra il

salario ipotetico totale e quello parziale

dell'A. è del 77%.

a. Reddito ipotetico nel 1977 è

di Fr 21'566 (15'966 + 5'600).

b. Reddito presumibile Fr 20'411 (Fonte

ESS1998, Cat 4, privato e

pubblico, femminile, primo quartile, 2'209 x 12 x 0.77).

Calcolo grado d'invalidità

[(21'566 - 20'411) x 100] : 21'566 = 5%." (doc. AI 21)

Nel suo

rapporto finale del 26 febbraio 2003 egli ha rilevato:

"

Dal punto di vista funzionale dal 1.1.1999,

abbiamo un peggioramento generalizzato.

In attività leggere che non richiedono:

particolari sforzi per la CV, il sollevamento

ripetuto delle braccia sopra il cinto scapolare e l'inginocchiarsi

ripetutamente,

l'A è abile nella misura del 50%.

L'A può svolgere attività di sorveglianza (per

esempio il custode) e le attività lavorative prettamente sedentarie (p. es. la

commessa; l'operaia non qualificata addetta alla confezione, assemblaggio,

produzione, rifinitura, controllo … importante che i semi lavorati siano

leggeri).

Escluso con ragionevolezza che l'A sia in grado

d'adempiere a mirati provvedimenti formativi.

Dal punto di vista economico l'A può conseguire

in attività non qualificata leggera un reddito presumibile di Fr. 10'963.

Colloco l'A nella fascia statistica ESS del primo quartile poiché le

attitudini personali e professionali della sig.ra RI 1 sono nell'insieme

limitate.

(fonte ESS2001, Cat 4,

privato, femminile, primo quartile, + adeguamenti reddito 2001.

Calcolo Rp: Fr. 31'640 x

77% - 50% - 10% per attività leggere.

Il coefficiente

lavorativo dell'A è pari al 77%. Si tratta del rapporto esistente tra le 32.5

settimanali quale addetta alle pulizie + sorvegliante dei campi da tennis e le

42.

ore settimanali contrattuali)

Altre informazioni:

Rh 2001 quale addetta alle pulizie TI e

sorvegliante campi da tennis (orario lavorativo al 77%), Fr. 20'185.

Calcolo: addetta

alle pulizie TI, fr. 18.70 x 15 x 4 x 12 + 8.33% =

14'585;

sorvegliante campi da tennis, fr. 800 x 7 = 5'600. Fonte sig. __________,

__________ 14.4.2003, comunicazione telefonica)."

(doc. AI 59)

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,

op. cit., Rechtsprechung, p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op. cit., Rechtsprechung, p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, op. cit., p. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15

–18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare

la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

In

casu, nel rapporto 26 febbraio 2003 il consulente, tenendo conto delle

risultanze peritali, evidenziato come non siano più dati i presupposti per

l'applicazione di provvedimenti d'integrazione, ha elencato le seguenti

possibili attività: custode, commessa, operaia non qualificata

addetta alla confezione, assemblaggio, produzione, rifinitura e controllo

(purché i semilavorati siano leggeri).

Pertanto,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit.,

Rechtsprechung, p. 221) -, è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che da gennaio 1999 l'assicurata presenta una capacità residua del

50% in attività leggere adeguate, così come descritto

dai periti del SAM (cfr. consid. 2.8) e dal consulente in integrazione

professionale.

2.10.2

Stante

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurata di attività leggere adeguate,

occorre quindi procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno

per la parte d’attività salariata, ponendo a confronto il reddito che

l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale sorvegliante

di campi da tennis e ausiliaria di pulizie (reddito da valido) con quello

conseguibile in attività leggere non qualificate (reddito da invalido).

Al proposito va precisato che secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata

in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr. anche STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Nella fattispecie l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata

decorrerebbe – e su tale punto non vi è contestazione - dal 1° gennaio 2000

(inabilità lavorativa al 50% dal 1° settembre 1999), indi per cui il raffronto

dei redditi è da far risalire a quell'anno, non senza considerare eventuali rilevanti modifiche dei redditi

di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione

contestata (in casu: giugno 2004).

Da un attento esame degli atti risulta che l’UAI ha stabilito

il grado d’invalidità dell’assicurata operando, per quanto riguarda la parte

salariata, il raffronto dei redditi con riferimento ai dati salariali relativi

all’anno 2001, ciò che non può essere ritenuto conforme ai succitati dettami

giurisprudenziali, per altro più volte richiamati ed applicati dallo scrivente

Tribunale in precedenti giudizi resi in materia AI (STCA del 29 settembre 2004

nella causa A., inc. 32.04.37; STCA del 27 settembre 2004 nella causa P., inc.

32.04

; STCA del 6 aprile 2004 nella causa T., inc. 32.03.71; STCA del 3

marzo 2004 nella causa B., inc. 32.03.53). Inoltre, nello stabilire il grado complessivo

di invalidità l’UAI - dopo aver effettuato, sulla base delle risultanze

mediche, una riduzione del 50% del reddito da invalido e considerata

un’ulteriore non meglio precisata riduzione del 10% (“per attività leggere” secondo

il consulente) - è incorso in un ulteriore palese errore, applicando

segnatamente, contro ogni logica, per la determinazione del reddito con invalidità

il “coefficiente lavorativo” del 77%, invece che correttamente considerare

quest’ultimo quale valore percentuale cui rapportare, una volta operato il

raffronto dei redditi, il grado d’incapacità ottenuto per la parte d’attività

salariata.

In simili

circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno rinviati

all’amministrazione perché proceda nuovamente a stabilire il grado d’invalidità

dell’assicurata a) operando il raffronto dei redditi nel 2000 con esame di

eventuali modifiche rilevanti sino al 2004, b) rapportando il tasso

d’incapacità risultante da detto raffronto alla quota parte d’attività

salariata (77%).

Per

quanto riguarda la fissazione del reddito da valido, dovrà inoltre

essere operato un aggiornamento delle indennità percepite dall’assicurata quale

sorvegliante di campi da tennis: interpellato dal TCA il responsabile del __________

ha infatti affermato che le indennità per i custodi dal 1997 sono a tutt’oggi

rimaste invariate (doc. XV). Come giustamente rilevato dal

legale dell’assicurata, non è corretto ritenere tali indennità invariate dal

1996/97 (doc. AI 13). Il TCA ritiene sia giustificato aggiornare tali indennità

sino al 2004, in quanto altrimenti si penalizzerebbe l’assicurata che

malauguratamente si è trovata a lavorare per un datore di lavoro che per anni

non ha mai aumentato lo stipendio neanche aggiornandolo al rincaro. Quindi, le

indennità in questione dovranno essere perlomeno adeguate in base

all’evoluzione dei salari in termini nominali (cfr. La vie économique 1/2 2005, tabella B10.2).

Per quanto attiene alla quantificazione del reddito da invalido,

tramite il proprio consulente in integrazione l’amministrazione dovrà inoltre procedere

- conformemente alla giurisprudenza

federale secondo cui per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,

viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a

seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64) - ad una più chiara e motivata valutazione dei fattori giustificanti un’ulteriore

effettiva riduzione percentuale del reddito, cifrata dal consulente al 10% con

la generica ed insufficiente indicazione che “l’assicurata può svolgere solo

attività leggere”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 3 giugno 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e renda un nuovo provvedimento.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà a RI 1 fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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