32.2004.51
competenza territoriale del TCA; reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera AI; discrepanza tra salario dichiarato all'AVS e quello segnalato al fisco; rinvio per accertare l'effet
21 dicembre 2004Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.51
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, TCA
Titolo:
competenza territoriale del TCA; reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera AI; discrepanza tra salario dichiarato all'AVS e quello segnalato al fisco; rinvio per accertare l'effettivo salario annuo
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 22 LAI
art. 23 LAI
art. 24 LAI
art. 55 LAI
art. 58 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.51
BS/td
Lugano
21 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, ha esercitato diverse attività, da ultimo quelle di pizzaiolo presso
il __________ (1995 -2000) e di aiuto gerente presso il __________ di __________
(cfr. rapporto 11 marzo 2004 del consulente in integrazione professionale, doc.
AI 32).
A seguito della sua domanda di prestazioni presentata nel marzo 2004, l’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) lo ha posto al beneficio di una riformazione
professionale per il conseguimento della patente quale esercente di tipo I
(cfr. il succitato rapporto del consulente).
Non potendo l’assicurato iniziare subito la prospettata riqualifica, con
decisioni 16 marzo e 28 aprile 2004 l’amministrazione gli ha riconosciuto il
diritto a percepire dell’indennità giornaliere d’attesa per il periodo 8 marzo
– 31 luglio 2004 (doc. AI 28 e 29).
Con decisione 18 marzo 2004 l’Ufficio AI ha invece fissato l’ammontare
dell’indennità giornaliera sulla base di un reddito giornaliero medio di fr.
171, corrispondente ad un reddito determinante annuo di fr. 62'092 (doc. AI
28).
1.2. Con
tempestiva opposizione 3 maggio 2004 RI 1, per il tramite del RA 1, ha
contestato la determinazione del reddito determinante annuo, facendo presente:
"
in relazione alla Vostra decisione a margine
relativa la riconoscimento dell'indennità giornaliera, con la presente ci
opponiamo al calcolo effettuato dalla Cassa per i seguenti motivi.
All'assicurato è stata riconosciuta la perdita di
salario per un importo di Fr. 136,80 mensili che corrisponde all'80%
dell'indennità giornaliera riconosciuta dalla Cassa malati __________.
Invero, la situazione economica del signor RI 1,
nel 2002 era la seguente:
da gennaio a febbraio 2002 era stato posto al
beneficio dell'indennità di disoccupazione, fondata su un salario lordo mensile
di Fr. 6500.-.
Dal 1. marzo 2002 al 31 luglio 2002 il signor RI
1 era alle dipendenze della Gelateria __________ con un salario mensile di Fr.
6500.- (allegata copia scheda salari ditta). Dal 1. agosto 2002 ha percepito
l'indennità giornaliera di malattia assicurata con la __________ 80% di Fr.
6500.-. Dal 28 marzo 2002 pur essendo stato in malattia è stato retribuito
sulla base di Fr. 6500.- dal datore di lavoro, poi è scattato l'80% con il
1.8.2002 quando è subentrata la Cassa Malati.
Pertanto, a nostro giudizio, l'indennità
giornaliera deve essere riconosciuta sulla base salariale di fr. 6500.-
mensili." (Doc. AI 27)
1.3. Con
decisione 9 giugno 2004 l’Ufficio AI, dopo aver esposto le norme di legge e le
direttive applicabili, ha respinto l’opposizione in quanto:
"
Secondo la valutazione della consulente
professionale è stato stabilito un reddito ipotetico per l'anno 2000 di fr.
58'708.00.
In fase di calcolo dell'indennità giornaliera AI
la Cassa ha adeguato tale reddito con il carovita degli anni 2001, 2002, 2003 e
2004.
L'indennità giornaliera AI è pertanto stata
calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 61'232.00 (2004).
Tenuto conto delle precedenti attività esercitate
dall'assicurato si ritiene adeguato il reddito stabilito per il calcolo
dell'indennità giornaliera AI in quanto è stato preso in considerazione il
reddito più elevato conseguito dal signor RI 1 nell'arco di un anno.
Il reddito mensile di fr. 6500.00 percepito
dall'assicurato a partire dal 01.03.2002 non può essere tenuto in
considerazione in quanto questa attività è stata in effetti esercitata per meno
di 1 mese." (Doc. AI 26)
1.4. Avverso la
succitata decisione amministrativa RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha
presentato allo scrivente Tribunale un tempestivo atto di ricorso, postulando
che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base di un salario lordo
mensile di fr. 6'500.--.
Egli ha rilevato quanto segue:
"
Il ricorrente contesta questa valutazione e
ribadisce che egli per tutto il 2000 a partire da marzo aveva percepito un
salario di Fr. 6'500.00 mensili, ottenendo un salario lordo di Fr. 70'000.00.
Egli chiede pertanto che l'indennità giornaliera di cui dovrebbe beneficiare durante
Fatti
i provvedimenti professionali ordinati dall'intimata venga debitamente ricalcolata.
Prove: come sopra;
copia foglio paga 2000; copia certificato di salario
per le imposte 2000; copia conteggio
disoccupazione gennaio
2001." (Doc. I)
1.5. Con risposta
di causa 29 ottobre 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso,
osservando in particolare:
"
Per il calcolo dell'indennità giornaliera AI è
stato considerato un reddito di fr. 61'232.00 stabilito dalla consulente professionale
nel suo rapporto del 11 marzo 2004. Lo stesso è stato poi rivalutato a fr.
62'092.00 al 1° gennaio 2004.
Appare pertanto corretto il calcolo
dell'indennità giornaliera basata sul reddito del 2000 adeguato al carovita
2004. Per ulteriori motivazioni sul calcolo del reddito si rimanda all'allegata
"Nota per gli atti e servizio indennità giornaliera AI" del
27.10.2004 che è parte integrante della presente risposta.
Fatte queste considerazioni si chiede pertanto a
codesto Lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso." (Doc. VI)
1.6. Il 10
novembre 2004 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsale, facendo
rilevare:
"
Per i motivi si rinvia a quanto già agli atti,
precisando che la richiesta dell'indennità giornaliera calcolata sul salario lordo
di Fr. 6'500.- mensili si fonda sull'estratto conto paga individuale
dell'impresa __________ di __________, documento che attesta che al signor RI 1
a partire dal mese di marzo 2000 è stato effettivamente versato questo salario,
salario confermato sia nei confronti del fisco che della cassa disoccupazione __________
che ha poi erogato un'indennità giornaliera calcolata su quel mensile da
gennaio 2001 a febbraio 2002.
Il signor RI 1 ha poi iniziato a lavorare presso
la __________ SA con un salario fissato a Fr. 6'500.- mensili lordi, come
risulta sempre da relativi documenti di paga, salario in seguito preso in
considerazione dall'assicurazione di indennità giornaliera per malattia.
Ovviamente non è a noi giudicare, come non è
all'intimata, se un simile salario fosse giustificato o meno per le prestazioni
effettive o potenziali del ricorrente. Possiamo solamente constatare che questo
salario è stato erogato e pertanto fornisce la base di calcolo per le
prestazioni in questione." (Doc. VIII)
1.7. In data 25
novembre 2004 l’Ufficio AI ha trasmesso allo scrivente Tribunale l’incarto LADI
relativo al ricorrente (X).
Trasmesso in copia all’interessato, questi, con scritto 3 dicembre 2004, ha
fatto presente di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni (XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme
sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR
2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della
vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366
consid. 1b), nel presente caso sono da applicare le disposizioni in vigore a
partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme
disposizioni di legge introdotte a seguito della 4° revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Dagli atti
risulta che l’assicurato è domiciliato a __________ (GR).
In deroga all’art. 58 cpv. 1 LPGA, che stabilisce la competenza del Tribunale
delle assicurazioni nel Cantone in cui l’assicurato è domiciliato al momento
del ricorso, l’art. 69 LAI prevede invece che i ricorsi contro le decisioni e
le decisioni su opposizione emesse dagli uffici cantonali AI sono giudicati dal
tribunale del luogo dell’ufficio AI.
Conformemente all’art. 55 cpv. 1 LAI, di principio l’ufficio AI competente è
quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta
delle prestazioni.
Infine, l’art. 40 cpv. 3 OAI prevede che l’ufficio AI competente al momento
della registrazione lo rimane durante tutta la procedura.
Nel caso in esame, essendo stato l’assicurato al momento della domanda di
prestazioni domiciliato a Bellinzona (doc. AI 40), l’ufficio AI competente era
quello del Cantone Ticino e rimane tale anche con il trasferimento a __________
dell’interessato (DTF 123 V 181ss).
Ne consegue che questo TCA è competente per statuire in merito al ricorso in
esame.
Nel
merito
2.4. Oggetto del
contendere è sapere a quanto ammonta il reddito determinante annuo per il
calcolo dell’indennità giornaliera di spettanza dell’assicurato.
2.5. Durante
l’integrazione l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se
l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare
un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per
cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni e non hanno ancora
esercitato un’attività lucrativa ricevono un’indennità giornaliera se subiscono
una perdita di guadagno causata dall’invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
Giusta
l’art. 22 cpv. 2 LAI l’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base,
cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per
gli assicurati con figli.
L’indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente quello
in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi
alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento
anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui
raggiunge l’età di pensionamento (art. 22 cpv. 4 LAI).
L’art. 22 cpv. 6 LAI
conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a quali condizioni
possono essere versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i
periodi istruttori, di attesa e di avviamento, nonché per l’interruzione dei
provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.
2.6. Per quel che
concerne l’importo dell’indennità di base, l’art. 23 LAI (nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2004) al capoverso 1 prevede che lo stesso ammonta
all’80% del reddito del lavoro conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo
di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Essa
ammonta tuttavia almeno al 30% e al massimo all’80% dell’importo massimo
dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI.
L’indennità
Considerandi
di base per gli assicurati che non esercitavano un’attività lucrativa prima
dell’integrazione ammonta al 30% dell’importo massimo dell’indennità
giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI (art. 23 cpv. 2 LAI).
Infine, l’art. 23 cpv. 3 LAI prevede che per il calcolo del reddito del lavoro
di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i
contributi secondo la LAVS (reddito determinante).
L’art. 21 OAI, anch’esso riformato dal 1° gennaio 2004, al capoverso 1 stabilisce
che per assicurati esercitanti un’attività lucrativa s’intendono coloro che:
nel corso dei dodici mesi precedenti il diritto all’indennità giornaliera hanno
conseguito, per almeno quattro settimane, un salario soggetto all’AVS (lett. a);
che rendono verosimile che durante l’integrazione avrebbero intrapreso
un’attività lucrativa di una durata più lunga (lett. b) oppure che hanno dovuto
interrompere la loro attività lucrativa unicamente per motivi di salute (lett.
c).
Se l’ultimo periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni,
il reddito determinante è quello che l’assicurato avrebbe conseguito per questa
attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido
(art. 21 cpv. 3 OAI)
Infine, il nuovo art. 24 cpv. 1 LAI dispone che l’importo massimo
dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo del guadagno
giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli
infortuni.
Ai sensi
dell’art. 15 cpv. 2 LAINF prima frase, per il calcolo delle
indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario
riscosso prima dell’infortunio, mentre l’art. 22 cpv. 1 OAINF prevede che
l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106’800 franchi all’anno e
a 293 franchi al giorno.
2.7
Nel caso in
esame, dal rapporto 11 marzo 2003 del consulente in integrazione professionale
risulta che l’assicurato dal 1995 al 2000 ha esercitato la professione di
pizzaiolo presso il __________ di __________ e in seguito, per qualche mese nel
2002, quella di aiuto gerente presso la società __________ SA di __________
(doc. AI 32).
Mediante la decisione contestata l’amministrazione ha fissato l’indennità
giornaliera sulla base del reddito dichiarato nel 2000 all’AVS pari a fr.
58'708 (cfr. estratto del conto individuale sub doc. AI 56), aggiornandolo al
2004.
(fr. 69'092).
Nell’atto
ricorsale RI 1 sostiene invece che debba essere preso in considerazione un
reddito mensile di fr. 6'500 percepito nel 2002 (fr. 84'500 all’anno: 13 x
6'500).
Con nota
27.
ottobre 2004, allegata alla risposta di causa, il capo servizio
dell’amministrazione __________ è per contro del parere che tale somma non
corrisponda all’effettivo rendimento dell’assicurato in quanto:
"
Dal 1997 al 2000 occupato presso __________ SA a __________ unitamente
alla moglie __________ (assicurato figurava quale direttore con firma
individuale e la moglie dapprima come amministratrice unica)
Distinta salari risulta che il DL nel
1997.
ha occupato circa 6,81 unità (mesi 75 diviso 11 persone)
1998.
ha occupato circa 7.11 unità (mesi 64 diviso 9 persone)
1999.
ha occupato circa 5.53 unità (mesi 72 diviso 13 persone)
2000.
ha occupato circa 4.68 unità (mesi 75 diviso 16 persone)
Il Signor RI 1, secondo le distinte di salario, era occupato quale
pizzaiolo responsabile del personale e ha percepito annualmente:
fr. 35'322.60 nel 1997
fr. 22'610.00 nel 1998
fr. 25'462.20 nel 1999
fr. 58'708.20 nel 2000
Nel 2001 (da gennaio) ha ricevuto indennità dall'assicurazione disoccupazione
fino a novembre 2001.
Nel corso del 2001 ha pure lavorato alle dipendenze della moglie
svolgendo l'attività di aiuto cucina a fr. 2'510.- mensili (da maggio 2001 a
febbraio 2002)
Indennità disoccupazione percepita anche nel periodo da gennaio a
febbraio 2002 e in seguito da agosto 2002 (si veda registrazione conti
individuali).
Per il periodo da marzo 2002 a luglio 2002 è alle dipendenze della
ditta __________ SA (bar gelateria a __________) dove ha lavorato unicamente il
mese di marzo 2002 in seguito in malattia con indennità dalla __________ (per
periodo 28.03.02 - 07.03.03).
Da una lettura delle distinte salario del __________ SA (periodo
1999.
- 2002), appare più che strana l'assunzione del Signor RI 1 con uno
stipendio pari a fr. 6'500.00 lordo quando uno dei due gerenti si è dimezzato
lo stipendio per l'anno 2002 e questo probabilmente viste le difficoltà
finanziarie della ditta. Il Signor RI 1, sulla scheda salari, è assunto quale
aiuto-cucina mentre sul contratto di lavoro è indicato quale responsabile di
servizio (da notare che nel 2002 il numero dei dipendenti non è stato superiore
a 6 e che vi era anche un gerente!!!).
La C.M. __________, interpellata telefonicamente, conferma le
prestazioni versate come a loro invio del 01.04.2003 (prestazioni dal 28.03.02
al 07.03.2003).
Nel 2002 ha pure percepito indennità dall'assicurazione
disoccupazione da parte della CAD __________; come a richiesta telefonica
17.10
, ci faranno pervenire i conteggi.
Per concludere:
■ indennità giornaliera da calcolare sull'ultimo stipendio
"regolare"
percepito che risale al 2000.
■ II
reddito mensile di fr. 6'500.00 non è da prendere in considerazione poiché non
corrisponde all'effettivo rendimento e prestazioni che il Signor RI 1 ha potuto
o poteva offrire alla ditta __________ SA.
■ Nel
2002.
ha percepito, dichiarando il falso, delle indennità sia dalla cassa malati
che dall'assicurazione disoccupazione; indennità che si ritiene calcolate a
torto sul reddito mensile di fr. 6'500.00.
■ Resta
da valutare quale misura legale si può e/o si deve adottare nei confronti del
Signor RI 1 (problema giuridico)." (Doc. VIbis)
2.8
Da un
attento esame degli atti questo TCA non può che rilevare quanto segue.
Se da un lato dal contratto di lavoro 1° marzo 2002 concluso con la __________
SA risulta che l’assicurato è stato assunto quale “responsabile di servizio”
per un salario lordo mensile di fr. 6'500 (doc. AI 39), attività svolta solo
nel mese di marzo (cfr. anche la relativa scheda salario 2002), dall’altro va
detto che, dalla lettura delle schede salari 1999-2002 riguardanti la medesima
società e trasmesse all’amministrazione dalla Cassa di compensazione __________,
si evince come il ricorrente abbia lavorato quale aiuto-cucina sempre con una
retribuzione di fr. 6'500 al mese (doc. AI 8).
Va poi fatto presente che, contemporaneamente al ricorrente, presso la __________
SA (società che gestiva la Gelateria __________ di __________) era impiegato
anche un gerente con uno stipendio nel 2002 di fr. 7'400 mensili (cfr schede
salari, doc. AI 8).
Orbene, nonostante che, contrariamente a quanto sostenuto dal funzionario
dell’AI nella presa di posizione riportata al considerando precedente, dalle
medesime schede salariali non risulta che nel 2002 lo stipendio del gerente è
stato decurtato per motivi di risparmio, secondo questa Corte è comunque poco
credibile che il compenso ricevuto dall’assicurato corrisponda alle effettive
prestazioni e mansioni svolte.
Vero che il datore di lavoro ha attestato all’assicurazione disoccupazione un
salario mensile di fr. 6'500 (incarto LADI, doc. 41). Tuttavia, la presenza di
un gerente non giustifica la contemporanea assunzione di un responsabile del
personale, ancorché nel 2002 vi erano sei collaboratori, di cui due hanno
lavorato solo pochi mesi. Simile circostanza era del resto presente nel 2000
allorquando nell’esercizio pubblico lavoravano sette collaboratori, gerente
escluso, senza che la società avesse dovuto ricorrere ad un responsabile del
personale.
Infine, appare poco probabile che un aiuto cucina percepisca un salario lordo
di fr. 6'500 mensili, allorquando un cameriere dello stesso ristorante
guadagnava molto meno (fr. 3'700; doc. AI 8).
Sia come sia, va ricordato che secondo l’art. 23 cpv. 1 LAI l’indennità di base
corrisponde di regola all’80% del reddito del lavoro conseguito nell’ultimo
periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute.
Nel caso in esame, tale periodo corrisponde al 2000 allorquando il ricorrente
lavorava presso il __________.
Al riguardo
nelle osservazioni 10 novembre 2004 RI 1 ha fatto presente che quale dipendente
dell’impresa __________ di __________, società che gestiva l’omonimo grotto,
aveva diritto ad un salario di fr. 6'500 mensili, anch’esso preso come base di
calcolo per l’indennità di disoccupazione.
Effettivamente nel “conto retribuzione per collaboratore” del 2000 riferito al
ricorrente (allegato al ricorso) risulta che dal mese di marzo egli aveva
percepito mensilmente fr. 6'500, mentre sino a febbraio dello stesso anno lo
stipendio era di fr. 2'500 (doc. A3), per un totale di fr. 72'347,60 di
retribuzione lorda annua, così come dichiarato, ai fini fiscali, nel
certificato di salario 25 aprile 2001 (doc. A4).
Orbene, questo aumento di salario appare piuttosto inusuale se si tiene conto
che nel 1998 e nel 1999 la retribuzione annua dell’assicurato è stata di fr.
22'610 (doc. AI 14) rispettivamente di fr. 25'456 (doc. AI 13).
Va poi
fatto presente che per il 2000 il datore di lavoro ha dichiarato all’AVS
unicamente fr. 58'708,20 (doc. AI 17), importo che è poi stato iscritto nel
conto individuale del salariato (sub doc. AI 36). Ne risulta quindi una
discrepanza tra quanto attestato nel certificato di salario e quanto dichiarato
all’AVS.
In queste condizioni non è dunque possibile determinare con certezza di
giudizio il reddito annuo medio AVS del 2000 su cui calcolare le indennità
giornaliere (cfr. art. 23 cpv. 3 LAI); per il che l’incarto deve essere
rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti atti a stabilire l’effettivo
salario percepito da RI 1, corrispondente alle mansioni da esso svolte nel
2000.
A dipendenza dell’esito di tale accertamento, occorrerà fissare il reddito
annuo medio AVS, ciò che potrà se del caso comportare la rideterminazione dei
contributi sociali a cura della competente cassa di compensazione, alla quale
le nuove risultanze andranno quindi comunicate.
Di
conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi
all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 9 giugno 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di
cui al consid. 2.8.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà a RI 1
fr.
500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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