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Decisione

32.2004.51

competenza territoriale del TCA; reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera AI; discrepanza tra salario dichiarato all'AVS e quello segnalato al fisco; rinvio per accertare l'effet

21 dicembre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali ordinati dall'intimata venga debitamente ricalcolata.

Prove: come sopra;

copia foglio paga 2000; copia certificato di salario

per le imposte 2000; copia conteggio

disoccupazione gennaio

2001." (Doc. I)

1.5. Con risposta

di causa 29 ottobre 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso,

osservando in particolare:

"

Per il calcolo dell'indennità giornaliera AI è

stato considerato un reddito di fr. 61'232.00 stabilito dalla consulente professionale

nel suo rapporto del 11 marzo 2004. Lo stesso è stato poi rivalutato a fr.

62'092.00 al 1° gennaio 2004.

Appare pertanto corretto il calcolo

dell'indennità giornaliera basata sul reddito del 2000 adeguato al carovita

2004. Per ulteriori motivazioni sul calcolo del reddito si rimanda all'allegata

"Nota per gli atti e servizio indennità giornaliera AI" del

27.10.2004 che è parte integrante della presente risposta.

Fatte queste considerazioni si chiede pertanto a

codesto Lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso." (Doc. VI)

1.6. Il 10

novembre 2004 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsale, facendo

rilevare:

"

Per i motivi si rinvia a quanto già agli atti,

precisando che la richiesta dell'indennità giornaliera calcolata sul salario lordo

di Fr. 6'500.- mensili si fonda sull'estratto conto paga individuale

dell'impresa __________ di __________, documento che attesta che al signor RI 1

a partire dal mese di marzo 2000 è stato effettivamente versato questo salario,

salario confermato sia nei confronti del fisco che della cassa disoccupazione __________

che ha poi erogato un'indennità giornaliera calcolata su quel mensile da

gennaio 2001 a febbraio 2002.

Il signor RI 1 ha poi iniziato a lavorare presso

la __________ SA con un salario fissato a Fr. 6'500.- mensili lordi, come

risulta sempre da relativi documenti di paga, salario in seguito preso in

considerazione dall'assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Ovviamente non è a noi giudicare, come non è

all'intimata, se un simile salario fosse giustificato o meno per le prestazioni

effettive o potenziali del ricorrente. Possiamo solamente constatare che questo

salario è stato erogato e pertanto fornisce la base di calcolo per le

prestazioni in questione." (Doc. VIII)

1.7. In data 25

novembre 2004 l’Ufficio AI ha trasmesso allo scrivente Tribunale l’incarto LADI

relativo al ricorrente (X).

Trasmesso in copia all’interessato, questi, con scritto 3 dicembre 2004, ha

fatto presente di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni (XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme

sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR

2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della

vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366

consid. 1b), nel presente caso sono da applicare le disposizioni in vigore a

partire dal 1° gennaio 2003.

A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme

disposizioni di legge introdotte a seguito della 4° revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Dagli atti

risulta che l’assicurato è domiciliato a __________ (GR).

In deroga all’art. 58 cpv. 1 LPGA, che stabilisce la competenza del Tribunale

delle assicurazioni nel Cantone in cui l’assicurato è domiciliato al momento

del ricorso, l’art. 69 LAI prevede invece che i ricorsi contro le decisioni e

le decisioni su opposizione emesse dagli uffici cantonali AI sono giudicati dal

tribunale del luogo dell’ufficio AI.

Conformemente all’art. 55 cpv. 1 LAI, di principio l’ufficio AI competente è

quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta

delle prestazioni.

Infine, l’art. 40 cpv. 3 OAI prevede che l’ufficio AI competente al momento

della registrazione lo rimane durante tutta la procedura.

Nel caso in esame, essendo stato l’assicurato al momento della domanda di

prestazioni domiciliato a Bellinzona (doc. AI 40), l’ufficio AI competente era

quello del Cantone Ticino e rimane tale anche con il trasferimento a __________

dell’interessato (DTF 123 V 181ss).

Ne consegue che questo TCA è competente per statuire in merito al ricorso in

esame.

Nel

merito

2.4. Oggetto del

contendere è sapere a quanto ammonta il reddito determinante annuo per il

calcolo dell’indennità giornaliera di spettanza dell’assicurato.

2.5. Durante

l’integrazione l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se

l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare

un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per

cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni e non hanno ancora

esercitato un’attività lucrativa ricevono un’indennità giornaliera se subiscono

una perdita di guadagno causata dall’invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).

Giusta

l’art. 22 cpv. 2 LAI l’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base,

cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per

gli assicurati con figli.

L’indennità

giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente quello

in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi

alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento

anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui

raggiunge l’età di pensionamento (art. 22 cpv. 4 LAI).

L’art. 22 cpv. 6 LAI

conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a quali condizioni

possono essere versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i

periodi istruttori, di attesa e di avviamento, nonché per l’interruzione dei

provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

2.6. Per quel che

concerne l’importo dell’indennità di base, l’art. 23 LAI (nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2004) al capoverso 1 prevede che lo stesso ammonta

all’80% del reddito del lavoro conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo

di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Essa

ammonta tuttavia almeno al 30% e al massimo all’80% dell’importo massimo

dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI.

L’indennità

Considerandi

di base per gli assicurati che non esercitavano un’attività lucrativa prima

dell’integrazione ammonta al 30% dell’importo massimo dell’indennità

giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI (art. 23 cpv. 2 LAI).

Infine, l’art. 23 cpv. 3 LAI prevede che per il calcolo del reddito del lavoro

di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i

contributi secondo la LAVS (reddito determinante).

L’art. 21 OAI, anch’esso riformato dal 1° gennaio 2004, al capoverso 1 stabilisce

che per assicurati esercitanti un’attività lucrativa s’intendono coloro che:

nel corso dei dodici mesi precedenti il diritto all’indennità giornaliera hanno

conseguito, per almeno quattro settimane, un salario soggetto all’AVS (lett. a);

che rendono verosimile che durante l’integrazione avrebbero intrapreso

un’attività lucrativa di una durata più lunga (lett. b) oppure che hanno dovuto

interrompere la loro attività lucrativa unicamente per motivi di salute (lett.

c).

Se l’ultimo periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni,

il reddito determinante è quello che l’assicurato avrebbe conseguito per questa

attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido

(art. 21 cpv. 3 OAI)

Infine, il nuovo art. 24 cpv. 1 LAI dispone che l’importo massimo

dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli

infortuni.

Ai sensi

dell’art. 15 cpv. 2 LAINF prima frase, per il calcolo delle

indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario

riscosso prima dell’infortunio, mentre l’art. 22 cpv. 1 OAINF prevede che

l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106’800 franchi all’anno e

a 293 franchi al giorno.

2.7

Nel caso in

esame, dal rapporto 11 marzo 2003 del consulente in integrazione professionale

risulta che l’assicurato dal 1995 al 2000 ha esercitato la professione di

pizzaiolo presso il __________ di __________ e in seguito, per qualche mese nel

2002, quella di aiuto gerente presso la società __________ SA di __________

(doc. AI 32).

Mediante la decisione contestata l’amministrazione ha fissato l’indennità

giornaliera sulla base del reddito dichiarato nel 2000 all’AVS pari a fr.

58'708 (cfr. estratto del conto individuale sub doc. AI 56), aggiornandolo al

2004.

(fr. 69'092).

Nell’atto

ricorsale RI 1 sostiene invece che debba essere preso in considerazione un

reddito mensile di fr. 6'500 percepito nel 2002 (fr. 84'500 all’anno: 13 x

6'500).

Con nota

27.

ottobre 2004, allegata alla risposta di causa, il capo servizio

dell’amministrazione __________ è per contro del parere che tale somma non

corrisponda all’effettivo rendimento dell’assicurato in quanto:

"

Dal 1997 al 2000 occupato presso __________ SA a __________ unitamente

alla moglie __________ (assicurato figurava quale direttore con firma

individuale e la moglie dapprima come amministratrice unica)

Distinta salari risulta che il DL nel

1997.

ha occupato circa 6,81 unità (mesi 75 diviso 11 persone)

1998.

ha occupato circa 7.11 unità (mesi 64 diviso 9 persone)

1999.

ha occupato circa 5.53 unità (mesi 72 diviso 13 persone)

2000.

ha occupato circa 4.68 unità (mesi 75 diviso 16 persone)

Il Signor RI 1, secondo le distinte di salario, era occupato quale

pizzaiolo responsabile del personale e ha percepito annualmente:

fr. 35'322.60 nel 1997

fr. 22'610.00 nel 1998

fr. 25'462.20 nel 1999

fr. 58'708.20 nel 2000

Nel 2001 (da gennaio) ha ricevuto indennità dall'assicurazione disoccupazione

fino a novembre 2001.

Nel corso del 2001 ha pure lavorato alle dipendenze della moglie

svolgendo l'attività di aiuto cucina a fr. 2'510.- mensili (da maggio 2001 a

febbraio 2002)

Indennità disoccupazione percepita anche nel periodo da gennaio a

febbraio 2002 e in seguito da agosto 2002 (si veda registrazione conti

individuali).

Per il periodo da marzo 2002 a luglio 2002 è alle dipendenze della

ditta __________ SA (bar gelateria a __________) dove ha lavorato unicamente il

mese di marzo 2002 in seguito in malattia con indennità dalla __________ (per

periodo 28.03.02 - 07.03.03).

Da una lettura delle distinte salario del __________ SA (periodo

1999.

- 2002), appare più che strana l'assunzione del Signor RI 1 con uno

stipendio pari a fr. 6'500.00 lordo quando uno dei due gerenti si è dimezzato

lo stipendio per l'anno 2002 e questo probabilmente viste le difficoltà

finanziarie della ditta. Il Signor RI 1, sulla scheda salari, è assunto quale

aiuto-cucina mentre sul contratto di lavoro è indicato quale responsabile di

servizio (da notare che nel 2002 il numero dei dipendenti non è stato superiore

a 6 e che vi era anche un gerente!!!).

La C.M. __________, interpellata telefonicamente, conferma le

prestazioni versate come a loro invio del 01.04.2003 (prestazioni dal 28.03.02

al 07.03.2003).

Nel 2002 ha pure percepito indennità dall'assicurazione

disoccupazione da parte della CAD __________; come a richiesta telefonica

17.10

, ci faranno pervenire i conteggi.

Per concludere:

■ indennità giornaliera da calcolare sull'ultimo stipendio

"regolare"

percepito che risale al 2000.

■ II

reddito mensile di fr. 6'500.00 non è da prendere in considerazione poiché non

corrisponde all'effettivo rendimento e prestazioni che il Signor RI 1 ha potuto

o poteva offrire alla ditta __________ SA.

■ Nel

2002.

ha percepito, dichiarando il falso, delle indennità sia dalla cassa malati

che dall'assicurazione disoccupazione; indennità che si ritiene calcolate a

torto sul reddito mensile di fr. 6'500.00.

■ Resta

da valutare quale misura legale si può e/o si deve adottare nei confronti del

Signor RI 1 (problema giuridico)." (Doc. VIbis)

2.8

Da un

attento esame degli atti questo TCA non può che rilevare quanto segue.

Se da un lato dal contratto di lavoro 1° marzo 2002 concluso con la __________

SA risulta che l’assicurato è stato assunto quale “responsabile di servizio”

per un salario lordo mensile di fr. 6'500 (doc. AI 39), attività svolta solo

nel mese di marzo (cfr. anche la relativa scheda salario 2002), dall’altro va

detto che, dalla lettura delle schede salari 1999-2002 riguardanti la medesima

società e trasmesse all’amministrazione dalla Cassa di compensazione __________,

si evince come il ricorrente abbia lavorato quale aiuto-cucina sempre con una

retribuzione di fr. 6'500 al mese (doc. AI 8).

Va poi fatto presente che, contemporaneamente al ricorrente, presso la __________

SA (società che gestiva la Gelateria __________ di __________) era impiegato

anche un gerente con uno stipendio nel 2002 di fr. 7'400 mensili (cfr schede

salari, doc. AI 8).

Orbene, nonostante che, contrariamente a quanto sostenuto dal funzionario

dell’AI nella presa di posizione riportata al considerando precedente, dalle

medesime schede salariali non risulta che nel 2002 lo stipendio del gerente è

stato decurtato per motivi di risparmio, secondo questa Corte è comunque poco

credibile che il compenso ricevuto dall’assicurato corrisponda alle effettive

prestazioni e mansioni svolte.

Vero che il datore di lavoro ha attestato all’assicurazione disoccupazione un

salario mensile di fr. 6'500 (incarto LADI, doc. 41). Tuttavia, la presenza di

un gerente non giustifica la contemporanea assunzione di un responsabile del

personale, ancorché nel 2002 vi erano sei collaboratori, di cui due hanno

lavorato solo pochi mesi. Simile circostanza era del resto presente nel 2000

allorquando nell’esercizio pubblico lavoravano sette collaboratori, gerente

escluso, senza che la società avesse dovuto ricorrere ad un responsabile del

personale.

Infine, appare poco probabile che un aiuto cucina percepisca un salario lordo

di fr. 6'500 mensili, allorquando un cameriere dello stesso ristorante

guadagnava molto meno (fr. 3'700; doc. AI 8).

Sia come sia, va ricordato che secondo l’art. 23 cpv. 1 LAI l’indennità di base

corrisponde di regola all’80% del reddito del lavoro conseguito nell’ultimo

periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute.

Nel caso in esame, tale periodo corrisponde al 2000 allorquando il ricorrente

lavorava presso il __________.

Al riguardo

nelle osservazioni 10 novembre 2004 RI 1 ha fatto presente che quale dipendente

dell’impresa __________ di __________, società che gestiva l’omonimo grotto,

aveva diritto ad un salario di fr. 6'500 mensili, anch’esso preso come base di

calcolo per l’indennità di disoccupazione.

Effettivamente nel “conto retribuzione per collaboratore” del 2000 riferito al

ricorrente (allegato al ricorso) risulta che dal mese di marzo egli aveva

percepito mensilmente fr. 6'500, mentre sino a febbraio dello stesso anno lo

stipendio era di fr. 2'500 (doc. A3), per un totale di fr. 72'347,60 di

retribuzione lorda annua, così come dichiarato, ai fini fiscali, nel

certificato di salario 25 aprile 2001 (doc. A4).

Orbene, questo aumento di salario appare piuttosto inusuale se si tiene conto

che nel 1998 e nel 1999 la retribuzione annua dell’assicurato è stata di fr.

22'610 (doc. AI 14) rispettivamente di fr. 25'456 (doc. AI 13).

Va poi

fatto presente che per il 2000 il datore di lavoro ha dichiarato all’AVS

unicamente fr. 58'708,20 (doc. AI 17), importo che è poi stato iscritto nel

conto individuale del salariato (sub doc. AI 36). Ne risulta quindi una

discrepanza tra quanto attestato nel certificato di salario e quanto dichiarato

all’AVS.

In queste condizioni non è dunque possibile determinare con certezza di

giudizio il reddito annuo medio AVS del 2000 su cui calcolare le indennità

giornaliere (cfr. art. 23 cpv. 3 LAI); per il che l’incarto deve essere

rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti atti a stabilire l’effettivo

salario percepito da RI 1, corrispondente alle mansioni da esso svolte nel

2000.

A dipendenza dell’esito di tale accertamento, occorrerà fissare il reddito

annuo medio AVS, ciò che potrà se del caso comportare la rideterminazione dei

contributi sociali a cura della competente cassa di compensazione, alla quale

le nuove risultanze andranno quindi comunicate.

Di

conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 9 giugno 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di

cui al consid. 2.8.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà a RI 1

fr.

500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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