32.2004.52
differenti valutazioni mediche specialistiche. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici per stabilire un eventuale peggioramnto dall'emanazione del querelato provvedimento. Apprezzamento anticipa
19 novembre 2004Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.52
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, TCA
Titolo:
differenti valutazioni mediche specialistiche. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici per stabilire un eventuale peggioramnto dall'emanazione del querelato provvedimento. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.52
ZA/td
Lugano
19 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel novembre
2000, RI 1, nato nel 1961, di professione muratore, ha presentato una richiesta
di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita, in quanto
sofferente di dolori lombari a seguito di un "blocco lombare" occorso
mentre lavorava sul cantiere (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel marzo
2002 (doc. AI 21), per decisione 11 luglio 2003 l’Ufficio assicurazione
invalidità ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita dal 1° settembre
2000 (doc. AI 34, 36), motivando:
"
Esito degli accertamenti:
Dal 17.09.1999 (inizio dell'anno di attesa) la
sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dottor __________, si
evince la completa inabilità nella professione svolta fino all'insorgenza del
danno alla salute tuttavia, sono ancora esigibili in misura completa attività
generiche che rispecchiano le indicazioni mediche e non richiedono una
qualifica professionale.
Di seguito si
riporta il calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 60'840.00
con invalidità CHF 32'988.00
Perdita di guadagno CHF 27'852.00 = Grado
d'invalidità 45%
Decidiamo pertanto:
Dal 01.09.2000 l'assicurato ha diritto ad un
quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di
rigore." (doc. AI 34)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, con la
quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, con
decisione su opposizione 9 giugno 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
4. Nel
caso che ci concerne, innanzitutto occorre ricordare che l'amministrazione per
principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si
impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione
spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
A questo proposito, va detto che il
Servizio medico regionale Al (SMR) ha avuto modo di esaminare il referto
stilato il 27 agosto 2003 da parte del Dr. __________ e allegato all'atto di
opposizione, mettendo in rilievo la descrizione delle medesime patologie già
oggettivate dal perito Dr. __________, ma tuttavia osservando un'esposizione
solo sommaria dello stato dell'apparato locomotore.
In sostanza, non sono dunque stati
evidenziati elementi di contraddizione clinica, tranne che nella valutazione
della capacità di lavoro per la quale però non si trova alcuna motivazione di
base.
In esito a quanto precede, rimane
pertanto l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal Dr. __________.
A titolo abbondanziale, va
sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per
quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a
favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, p. 230).
5. Per
quanto attiene infine alla determinazione dell'incapacità al guadagno (grado
d'invalidità), occorre precisare che l'UAI ha determinato il grado d'invalidità
alla luce delle disposizioni federali dettate dalla giurisprudenza in vigore.
In merito, si deve evidenziare che,
qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non
sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del
reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989
pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la
loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, pub arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei
fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati
criteri, il consulente Al ha stabilito che l'assicurato, disponendo
medicalmente di una capacità lavorativa del 100% per rapporto ad attività
confacenti, è in grado di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr.
32'988.-. Tale ammontare è stato definito tenendo anche in considerazione una
riduzione complessiva del 25% originata dalle limitazioni concernenti
I'ergonomia e per lo svolgimento di attività leggere.
In questo senso, le conclusioni del
perito e del consulente in integrazione professionale devono essere tutelate,
come pure di riflesso la decisione impugnata dell'11 luglio 2003, ragione per
cui l'Ufficio AI del Canton Ticino." (doc. AI 45)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha ribadito
quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
1. Con domanda
del 13 novembre 2000, il ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazioni
assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva
alle conclusioni che vi era un'invalidità del 45 % e con decisione dell'11
luglio 2003 assegnava un quarto di rendita a decorrere da settembre 2000.
L'assicurato impugnava questa decisione il 9 settembre 2003, chiedendo
l'assegnazione di una mezza-rendita. L'opposizione veniva respinta con il
provvedimento del 9 giugno 2004, oggetto del presente ricorso.
Prove: atti
dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione su opposizione
impugnata
2. Il ricorrente
contesta essenzialmente la valutazione dell'intimata circa la Sua capacità
lavorativa in attività confacenti. Se secondo l'intimata, che si fonda su una
relazione Dr. med. __________ del 1° marzo 2002, questa capacità in lavori
leggeri sarebbe completa, il ricorrente, suffragato da certificazioni Dr. med.
__________ del 27 agosto 2003, fa valere di essere abile soltanto in misura
ridotta anche in lavori confacenti alle sue condizioni di salute. La capacità
lavorativa è indicata con al massimo il 50 %. Ora, se è vero che il Dr. __________
non precisa se questo tasso si applica alla professione del proprio paziente o
esclusivamente a lavori leggeri, si deve però tener conto del fatto che tra la
relazione Dr. __________ e la decisione impugnata è trascorso più di un anno e
che la relazione Dr. __________ dà una visione più prossima delle condizioni di
salute del ricorrente, al quale inoltre attesta un lento, ma sicuro
peggioramento delle condizioni di salute.
Si chiede pertanto, non fosse
possibile ammettere un diritto a mezza-rendita sulla sola scorta alla relazione
__________, venga ordinata una nuova valutazione peritale volta a determinare
stato di salute dell'assicurato e il diritto a rendita, come sostenuto anche
dal medico curante Dr. med. __________ con referto del 24 giugno 2004.
Prove: come sopra; relazione
peritale, da ordinare d'ufficio;
certificato Dr. med. __________ 24.6.2004."
(doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
"
(…)
preso atto dell'allegato di ricorso, e rilevato come il medesimo
non fornisca nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in
sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita a richiamare i contenuti
della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale
conferma.
Per quanto attiene all'obiezione in base alla quale la valutazione
peritale non dovrebbe essere tenuta in considerazione in quanto non aggiornata,
si rileva che la medesima rimane perfettamente valida sino al momento in cui
non vengano fornite nuove prove che attestino un effettivo cambiamento dello
stato del paziente, e che dimostrino di conseguenza che il giudizio peritale
non è più attuale (cf. STFA 20.1.2004 i re M.)." (doc. III)
1.5. Con
osservazioni 28 luglio 2004, l'assicurato, riconfermandosi nell'atto ricorsuale,
ha prodotto un certificato medico datato 14 luglio 2004 del dr. __________
(doc. V).
1.6. Con
osservazioni 25 agosto 2004, l'UAI ha precisato:
"
abbiamo esaminato il rapporto stilato dal dottor
__________ in merito all'assicurato in oggetto. Il nostro Servizio medico
rileva al proposito una certa progressione della patologia, comprovata dalla
scomparsa del riflesso achilleo a sinistra.
Si rilevi comunque d'altro lato che il dottor __________
depone per una stazionarietà dello stato, almeno dal punto di vista fisico
("la RM del 2004 è praticamente invariata rispetto a quella del
2003", "in complesso la situazione clinica e neuroradiologica non è
sostanzialmente cambiata rispetto al 2003"), segno che se progressione vi
è stata, la medesima è comunque contenuta.
Considerata ad ogni modo la tendenza al
peggioramento si tratterà semmai di valutare le ripercussioni della patologia
nell'ambito di una procedura di revisione." (doc. VII)
1.7. In data 7
ottobre 2004, il TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:
"
(…)
1) Nel suo referto del 23 agosto 2003 ha scritto di ritenere
l'assicurato invalido almeno al 50%, senza tuttavia precisare in quale
attività. Le chiedo quindi di precisare se la percentuale del 50% è riferita
all'attività di muratore (attività svolta prima del danno alla salute) o, in
caso contrario, a quale attività si riferiva.
2) Nello stesso scritto ha riferito anche che in "attività
confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una
limitazione relativamente importante". Le chiedo di precisare a quale tipo
d'attività si riferiva (eventualmente facendo qualche esempio) e di cifrare
percentualmente la limitazione.
3) Con riferimento allo scritto del 14 luglio 2004, le chiedo di
meglio precisare cosa intende con "evoluzione psicosomatica decisamente
sfavorevole" e da quando, secondo il suo parere, tale evoluzione
psicosomatica sarebbe subentrata" (doc. VIII).
In data
20 ottobre 2004, il dr. __________ ha precisato:
"
Rivedendo la cartella clinica del paziente, Le
confermo che il paziente in qualità di muratore risulta inabile al 100%.
Infatti il paziente accusa dolori lombari dovuti ad un'importante discopatia
degli ultimi 2 livelli con un prolasso L5/S1 a sx e compressione radicolare.
Inoltre la situazione è peggiorata al punto tale che attualmente c'è anche
un'incipiente discopatia L3/4. Una capacità lavorativa limitata al 50% potrebbe
essere presa in considerazione unicamente in attività leggere ed
ergonomicamente favorevoli, nelle quali il paziente possa alternare fra
posizioni statiche e movimento. Tenendo conto della situazione clinica e
neuroradiologica anche in quest'attività la riduzione della capacità lavorativa
sarà importante e solo nel miglior dei casi il paziente sarà abile al 50%.
Inoltre il paziente presenta a mio modo di vedere un'evoluzione psicosomatica
sfavorevole, con un'inabilità lavorativa da oltre tre anni ed uno stato
subdepressivo dovuto certamente alla sua situazione psicosociale.
Purtroppo non sono in grado di poterLe fornire
informazioni precise su quale tipo di lavoro il paziente possa svolgere, in
quanto personalmente non ho conoscenza approfondite sulle arti e mestieri.
Inoltre sono dell'opinione che ci siano senza dubbio specialisti che hanno
queste specifiche conoscenze e che siano quindi in grado di fornire
informazioni ben precise, in riferimento anche al paziente, su quale tipo di
lavoro il paziente potrebbe ancora svolgere.
A mio modo di vedere comunque ritengo la prognosi
estremamente sfavorevole.
E' un dato di fatto che un paziente che non
lavora più da anni, non è più riciclabile nel mondo del lavoro.
Spiacente di non poter fornire informazioni più
precise, spero d'essere stato utile con queste informazioni." (doc. X)
1.8. Con
riferimento allo scritto 20 ottobre 2004 del dr. __________, il ricorrente in
data 26 ottobre 2004 ha osservato:
"
Con precisazioni del 20 ottobre 2004, il Dr.
med. __________ conferma che il ricorrente presenta un'inabilità lavorativa
completa come muratore e di almeno il 50% anche in attività meglio adeguate
alle condizioni di salute, notando che solo nel migliore dei casi egli sarà
effettivamente abile al 50% e che a seguito di uno stato subdepressivo la
prognosi è negativa per quanto concerne un reinserimento nel mondo del lavoro.
Partendo da un'abilità massima del 50% e
prendendo a riferimento il calcolo economico operato dall'intimata in sede di
definizione del diritto a rendita, si ottiene così una perdita economica di
almeno il 70%.
Stando così le cose, modifichiamo le conclusioni
di cui alla nostra istanza di ricorso del 7 luglio 2004 nel senso di chiedere
il riconoscimento del diritto alla rendita intera d'invalidità." (doc.
XII)
L'UAI per
contro in data 29 ottobre 2004 si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc.
XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Con il
gravame l’insorgente ha chiesto che gli venga riconosciuta una mezza rendita
d’invalidità, mentre in via subordinata ha chiesto che venga ordinato un nuovo
esame peritale.
Pendente
causa il TCA ha posto alcune domande al dr. __________, il quale ha prontamente
risposto in data 20 ottobre 2004 (doc. VIII e X). Preso atto delle risposte
date dal dr. __________, con le osservazioni del 26 ottobre 2004 RI 1 ha
modificato le proprie conclusioni chiedendo che gli venga riconosciuta una
rendita intera d'invalidità (doc. XII). __________ Oggetto del
contendere è saper quindi se RI 1 ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella
fattispecie, nella sua proposta del 22 ottobre 2001, la dr.ssa __________,
medico del SMR, ha osservato:
"
Questo muratore 40enne ha già un pesante passato
medico-chirurgico. Le problematiche principali concernono la colonna vertebrale
(ernia discale modesta ma che provocherebbe una sintomatologia radicolare
cronica ed invalidante), recente frattura traumatica della caviglia sinistra ed
intervento alla spalla sinistra per tendinopatia calcarea nel 1999.
Considerato che l'A. è ormai inattivo da più di 2
anni si tratta di valutare dettagliatamente che attività lavorative sono
esigibili (considerato che l'attività di muratore dovrà essere abbandonata) e
se può essere intrapresa una riqualifica professionale.
Una perizia reumatologica è richiesta."
(doc. AI 17)
Il perito
incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo e fisiatra, in data 1° marzo
2002 ha rilevato:
"
(…)
4. Diagnosi
- Sindrome
lombovertebrale e spondilogena cronica a sinistra con possibile irritazione
radicolare intermittente (anamnesticamente S1) con/da alterazioni degenerative
tra L4 ed S1 (ernia discale L5/S1 posterolaterale sinistra secondo MRI del
07.10.1999)
- Stato dopo
artroscopia e bursoscopia della spalla sinistra con débridement, asportazione
di una calcificazione e decompressione sottoacromiale (12.02.1999) con deficit
funzionale residuale lieve
- Stato dopo
frattura della caviglia sinistra (15.08.2001) curata conservativamente, guarita
senza residui funzionali
5. GRADO DI
CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL ATTIVITA' LUCRATIVA O
DELL ATTIVITA ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il signor RI 1 presenta un'anamnesi lunga quasi 10 anni di dolori
di schiena che hanno dato luogo ad una prima valutazione neuroradiologica già
nel 1994. In seguito ad un blocco algico acuto avvenuto a metà settembre del
1999 il paziente è rimasto inabile al lavoro fino ad oggi senza che le cure
effettuate avrebbero potuto modificare la sofferenza in maniera tangibile. Le
indagini neuroradiologiche effettuate nel 1999 hanno messo in evidenza una
discopatia al livello L4/5 ed in particolare al livello L5/S1 con a questo
livello un conflitto discoradicolare a sinistra in presenza di una modica ernia
discale posterolaterale in contatto con la radice di S1. In concordanza con i
reperti morfologici il reumatologo Dr. __________ riscontrò una radicolopatia
irritativa e minimamente deficitaria S1 durante la cura riabilitativa
stazionaria nella __________ __________ (01/00).
Data la situazione cronicizzata ed in presenza di una certa
espansione della sintomatologia il neurochirurgo Prof. __________, __________
giudicò le possibilità chirurgiche limitate in particolare per quanto riguarda
il miglioramento funzionale rispettivamente un'eventuale ripresa dell'attività
lavorativa.
Da un anno a questa parte circa, il paziente non ha più svolto
cure specifiche, limitandosi all'assunzione al bisogno di antireumatici non steroidei,
presi da ultimo con cautela per l'apparizione di dolori epigastrici.
L'interpretazione dei reperti clinici rivelati durante la visita
peritale appare difficile per un atteggiamento apparentemente aggravante del
paziente con impedimenti fisici dimostrati nei test su richiesta che
contrastano con le constatazioni fatte in momenti inosservati, rispettivamente
all'arrivo del paziente in studio (modo di deambulare, di assumere la posizione
sedentaria, di muovere o non muovere la gamba sinistra, vedi punto 3.2.).
La patologia strutturale del rachide lombare (discopatia
bisegmentale con modica ernia discale LS/S1 a sinistra) determina un limite
della caricabilità fisica, essendoci tra l'altro una riduzione della mobilità
lombare (circa -1/3 per tutte le direzioni) ed una moderata sindrome vertebrale
oggettivabile. Non ho riscontrato segni chiari in favore di un persistente
conflitto radicolare a sinistra se non il blocco attivo di ogni movimento
passivo della gamba sinistra. Mancano dei deficit neurologici oggettivabili in
termini di anomalie dei riflessi o di disturbi della sensibilità secondo la
distribuzione dei dermatomi. La presente ipotrofia muscolare sia della coscia
che del polpaccio sinistro è comunque un segno di un risparmio relativamente
importante della gamba sinistra. L'aggiornamento della documentazione
radiologica convenzionale mostra una lieve progressione delle alterazioni
degenerative al livello L4/5 ed L5/S1 (osteocondrosi e spondilartrosi) senza
segni in favore di un'instabilità segmentale (assenza di
pseudospondilolistesi).
In seguito all'intervento chirurgico subito alla spalla sinistra
(débridement e decompressione sottoacromiale artroscopica del 1999) il
paziente presenta ancora un minimo deficit funzionale dell'articolazione
gleno-omerale che si riflette in una riduzione della rotazione esterna della
spalla.
In considerazione dei reperti clinici e tenuto conto della
documentazione radiologica sussiste un limite della caricabilità fisica del
paziente con ripercussioni anche sulla capacità di lavoro: il paziente non può
alzare pesi dal suolo superiori a 10 kg circa e non può portare pesi a corpo,
rispettivamente sulla spalla destra superiori a 20 kg circa. E' impossibilitato
a portare pesi sulla spalla sinistra. Deve evitare movimenti ripetitivi di
flessione con il tronco ed è impossibilitato di effettuare lavori in flessione
lombare prolungata (attività al di sotto dell'altezza di un tavolo). Può
assumere posizioni corporee statiche per un massimo di un'ora (in piedi o
seduto). Non può effettuare lavori manuali sopra l'altezza della testa (essendo
limitato nell'elevazione prolungata con il braccio sinistro e non potendo
rimanere in relativa iperestensione lombare). Può spostarsi su terreni piani
fino ad un massimo di 1 km circa e solo occasionalmente. Deve evitare gli
spostamenti su terreni sconnessi. Può salire e scendere scale se munite da uno
scorrimano e senza portare oggetti in mano.
Dati questi limiti il paziente risulta inabile al lavoro al 100%
quale montatore, valutazione da ritenere definitiva data l'irreversibilità
delle alterazioni morfologiche presenti, rispettivamente l'evoluzione cronica
come avvenuta finora.
6. POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Le cure mediche proposte si sono rivelate inefficaci, pur essendo
quelle adeguate. L'opzione chirurgica è stata esclusa sia dal neurochirurgo
(vedi considerazione del Prof. __________ nel suo rapporto del 04.10.2000,
cit.) che del paziente. Non vi sono altre proposte terapeutiche che potrebbero
modificare in maniera tangibile le condizioni del paziente che vengono a mio
modo di vedere aggravate da un atteggiamento demotivato e chiaramente
indirizzato verso una rendita d'invalidità.
Fatti
I limiti esposti sotto il punto 5 permetterebbero lo svolgimento
di un'attività lucrativa non qualificata nel settore industriale anche senza
restrizione (al 100%) qualora fosse possibile di variare la posizione corporea
tra seduto ed eretto e senza impegno maggiore della colonna vertebrale. Penso
ad un lavoro di assemblaggio nel settore elettronico, delle attività di
controllo o simile. Sarà compito dell'Ufficio competente dell'AI di giudicare
l'opportunità di misure di reintegrazione professionale in un paziente con una
formazione scolastica basilare e con un'esperienza professionale specifica nel
settore edile. Come già sottolineato l'atteggiamento del paziente non sembra
favorevole in merito ad un riorientamento professionale.
Il paziente non necessita di mezzi ausiliari."
(doc. AI 21)
Nella sua
proposta medico del 19 giugno 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:
"
Alla luce delle conclusioni dell'esaustiva e
dettagliata perizia del Dr. __________ si ritiene l'A. totalmente inabile nella
sua professione di manovale-muratore e totalmente abile in attività confacenti,
come descritte al paragrafo 5 della suddetta perizia.
Su questi elementi si possono intraprendere
misure reintegrative presso la CIP." (doc. AI 24)
Il dr. __________,
neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 27 agosto 2003 ha rilevato:
"
(…)
Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di una
discopatia degenerativa degli ultimi 2 livelli lombari ed irritazione
radicolare algica S1 a sinistra in presenza di un prolasso sottolegamentare.
In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica,
penso che a medio lungo termine un intervento sarà inevitabile. Il tipo di
intervento dipenderà dalla predominanza clinica dei dolori, se predomina la
sciatalgia ci si limiterà ad un'operazione per ernia del disco, se domina la
lombalgia ovviamente si dovrà prendere in considerazione piuttosto una
fissazione intersomatica.
In considerazione della situazione come attualmente è presente,
sono dell'opinione che il paziente presenti in effetti una invalidità almeno
del 50% eventualmente anche superiore; se si tiene conto del fatto che oltre ai
problemi lombari e alla gamba c'è anche una limitazione funzionale importante
del braccio sinistro, per cui anche in attività confacenti, ergonomicamente
favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una limitazione relativamente
importante.
Attualmente il signor RI 1 desidera però attendere con un
intervento. In assenza di problemi neurologici di rilievo ovviamente un'attesa
è senz'altro possibile." (doc. AI 38)
Nella sua
proposta del 4 giugno 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha
evidenziato:
"
(…)
I disturbi e le patologie di cui è portatore il Signor RI 1 sono
ben riassunti nell'esame peritale del dr. __________. Nel suo rapporto
dettagliato sono descritte e motivate le conseguenze sul piano funzionale.
Dal rapporto del dr. __________, del 27.08.03 risultano le stesse
patologie, ma una descrizione solo sommaria dello stato dell'apparato
locomotore.
Le conclusioni sul grado di invalidità non sono comprensibili, e
non lo sarebbero neppure se fossero riferite alla capacità lavorativa.
Non si possono rilevare elementi di contraddizione clinica, ma
solo nella valutazione della CL per la quale non si trova alcuna
motivazione." (doc. AI 44)
In data
14 luglio 2004, il dr. __________ ha precisato:
"
il paziente riferisce di avere persistenti
dolori lombari con irradiazione in entrambi le gambe, però in modo particolare
a sx, con frequenti cedimenti della gamba sx. Accusa dolori più o meno
costanti, ma accentuati in posizioni statiche quindi steso, seduto ed in piedi
mentre in movimento i dolori tendono leggermente a regredire. Il paziente è
inabile al lavoro dal 2000 e percepisce ¼ di rendita AI.
All'esame clinico noto una mobilità lombare
praticamente bloccata, dolente e diffusa. Palpazione dolente e diffusa di tutto
il rachide lombare e della muscolatura paraspinale come pure dei glutei. Il
Lasègue è positivo bilateralmente a 10°. Nessun deficit sensibile, presenza di
un notevole giving way con una pseudoparesi bilaterale delle estremità
inferiori. Il riflesso achilleo a sx è mancante, altrimenti mediovivi e
simmetrici. C'è quindi un importante giving way con la tendenza di bloccare
ogni movimento per paura del dolore, per cui l'esame è difficilmente
valutabile.
La RM del 2004 è praticamente invariata rispetto
a quella del 2003. C'è la presenza di una discreta discopatia L3/4 con una
piccola protrusione mediale senza però contatto radicolare. Incipiente
discopatia L4/5 e L5/S1 con inizio di disidratazione, ma spazi ancora ben
conservati. Piccola protrusione mediale anche a livello L4/5 con una lesione
dell'anulo fibroso. A livello L5/S1 presenza di un'ernia laterale sx,
praticamente invariata rispetto al 2003 con un'irritazione radicolare S1.
In complesso la situazione clinica e neuroradiologica
non è sostanzialmente cambiata rispetto al 2003. Sono dell'opinione che ci sia
un'evoluzione psicosomatica decisamente sfavorevole. Tenendo conto del fatto
che il paziente é inabile al lavoro dal 2000, sono dell'opinione che una
ripresa lavorativa sia impensabile.
Come già nel 2003, il paziente è contrario ad un
procedere chirurgico e si è espresso sfavorevole anche per un'infiltrazione
peridurale di Kenacort a livello L5/S1 a sx che potrebbe eventualmente ridurre
i dolori radicolari.
Al momento non ho proposte particolari da fare,
salvo eventualmente la continuazione di una terapia conservativa ed
eventualmente un trattamento o meglio un supporto con una medicazione
antidepressiva, alfine di sollevare leggermente la soglia del dolore." (doc.
Vbis)
Nelle sue
annotazioni del 24 agosto 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR,
ha osservato:
"
Prendo atto del nuovo rapporto del dr. __________
per il curante e prodotto in sede di ricorso.
Dallo stesso è difficile valutare la situazione clinica
poiché, come anche attesta il curante, vi sono dei blocchi
"psicologici" che non permettono la valutazione dell'esame del
paziente.
Vi è un elemento di variazione: l'assenza del
riflesso achilleo sin.
Commento:
le lesioni degenerative della colonna sono in
genere patologie di tipo evolutivo; la scomparsa del riflesso achilleo è un
segno che non vi è "stazionarietà" anzi che una certa progressione è
avvenuta. Gli altri parametri oggettivi, come il Lasègue, segno per presenza di
sofferenza radicolare, non è valutabile perché simmetrico a 10 gradi.
Si depone per un sovraccarico
"psicosomatico". La nuova situazione non è valutabile con
precisione." (doc. VIIbis)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
Considerandi
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6
Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico),
questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità
lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di manovale,
mentre in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia,
ossia in attività dove l'assicurato non debba alzare dal suolo pesi superiori
ai 10 kg, non debba portare pesi a corpo e sulla spalle destra superiori ai 20
kg (l'assicurato è impossibilitato a portare pesi sulla spalla sinistra), non
debba svolgere movimenti ripetitivi di flessione con il tronco ed effettuare
lavori in flessione lombare prolungata, ecc., egli è abile al lavoro in misura
completa. Il perito ha osservato inoltre che l'atteggiamento
dell'assicurato è demotivato e chiaramente indirizzato verso una rendita
d'invalidità. Riassumendo, il perito ha ritenuto l'assicurato abile al 100% in
quelle attività dove sia possibile variare la posizione corporea da seduta ad
eretta e senza un impegno maggiore della colona vertebrale.
La perizia 1° marzo 2002
del dr. __________ è stata confermata sia dal medico SMR dr.ssa __________
(doc. AI 24) che dal medico responsabile SMR dr. __________ (doc. AI 44).
Il dr. __________,
neurochirurgo, in data 27 agosto 2003, ha descritto sostanzialmente le stesse
patologie evidenziate dal perito dr. __________ (doc. AI 38), concludendo
tuttavia per una incapacità lavorativa generalizzata del 50% precisando che "anche
in attività confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza
dubbio una limitazione relativamente importante".
Ora, sino
all'emanazione della decisione su opposizione del 9 giugno 2004, la conclusione
cui è giunto il perito incaricato non può essere validamente messa in
discussione. Il referto del dr. __________ del 23 agosto 2003, benché
rilasciato da uno specialista, non può essere preso in considerazione ai
fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e
dettagliato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).
In ogni caso dal referto
medico del 23 agosto 2003 del dr. __________ non si evincono sufficienti
elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’intervento di un
peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato
precedentemente in sede peritale. Come rilevato dal dr. __________
del SMR si tratta in sostanza di una diversa valutazione della capacità
lavorativa dell'assicurato per la quale non è stata addotta sufficiente
motivazione.
Ritornando
al caso in esame, pendente causa (con precisione il 14 luglio 2004, doc. VIbis)
il dr. __________ ha eseguito un esame più approfondito in esito al quale egli
ha certificato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, in
particolare la scomparsa del "riflesso achilleo", segno questo
di una progressione della malattia, riconosciuta per altro anche dal medico
responsabile del SMR dr. __________ (doc. VIIbis).
Anche le
risposte date ai quesiti posti dal TCA al dr. __________ hanno da una parte
confermato il referto dell'agosto 2003, mentre dall'altra hanno sottolineato un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (doc. X).
A
proposito del rapporto medico 14 luglio 2004 del dr. __________ (confermato
anche dalle risposte date al TCA in data 20 ottobre 2004) prodotto in corso di
causa (doc. Vbis), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta
la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251
consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99
V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in considerazione,
poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del
9.
giugno 2004.
Ai fini
dell’economia processuale, eccezionalmente
il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente
alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,
1970.
pag. 582 consid. 3).
In
casu, il rapporto medico in discussione non é
sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura
invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente, anche se il
peggioramento è stato rilevato pure dal servizio medico del SMR.
Per
questo motivo si giustifica la trasmissione degli atti all’amministrazione affinché
valuti, tramite approfonditi accertamenti, se e in che misura, successivamente
all’emanazione del querelato provvedimento, sia effettivamente intervenuta
un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento dello stato di salute
giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita in misura superiore al
quarto.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento,
senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura totale in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________
(reumatologo e fisiatra).
Stante
quanto sopra e ritenuto per il resto come la valutazione economica operata dal
consulente in integrazione professionale sia rimasta incontestata, la decisione
con cui l’UAI ha stabilito un grado d’invalidità del 45%, riconoscendo
all’assicurato un quarto di rendita, merita tutela mentre che il ricorso deve
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Gli atti
sono trasmessi all’UAI conformemente al consid. 2.6.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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