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Decisione

32.2004.52

differenti valutazioni mediche specialistiche. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici per stabilire un eventuale peggioramnto dall'emanazione del querelato provvedimento. Apprezzamento anticipa

19 novembre 2004Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti esposti sotto il punto 5 permetterebbero lo svolgimento

di un'attività lucrativa non qualificata nel settore industriale anche senza

restrizione (al 100%) qualora fosse possibile di variare la posizione corporea

tra seduto ed eretto e senza impegno maggiore della colonna vertebrale. Penso

ad un lavoro di assemblaggio nel settore elettronico, delle attività di

controllo o simile. Sarà compito dell'Ufficio competente dell'AI di giudicare

l'opportunità di misure di reintegrazione professionale in un paziente con una

formazione scolastica basilare e con un'esperienza professio­nale specifica nel

settore edile. Come già sottolineato l'atteggiamento del paziente non sembra

favorevole in merito ad un riorientamento professionale.

Il paziente non necessita di mezzi ausiliari."

(doc. AI 21)

Nella sua

proposta medico del 19 giugno 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

"

Alla luce delle conclusioni dell'esaustiva e

dettagliata perizia del Dr. __________ si ritiene l'A. totalmente inabile nella

sua professione di manovale-muratore e totalmente abile in attività confacenti,

come descritte al paragrafo 5 della suddetta perizia.

Su questi elementi si possono intraprendere

misure reintegrative presso la CIP." (doc. AI 24)

Il dr. __________,

neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 27 agosto 2003 ha rilevato:

"

(…)

Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di una

discopatia degenerativa degli ultimi 2 livelli lombari ed irritazione

radicolare algica S1 a sinistra in presenza di un prolasso sottolegamentare.

In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica,

penso che a medio lungo termine un intervento sarà inevitabile. Il tipo di

intervento dipenderà dalla predominanza clinica dei dolori, se predomina la

sciatalgia ci si limiterà ad un'operazione per ernia del disco, se domina la

lombalgia ovviamente si dovrà prendere in considerazione piuttosto una

fissazione intersomatica.

In considerazione della situazione come attualmente è presente,

sono dell'opinione che il paziente presenti in effetti una invalidità almeno

del 50% eventualmente anche superiore; se si tiene conto del fatto che oltre ai

problemi lombari e alla gamba c'è anche una limitazione funzionale importante

del braccio sinistro, per cui anche in attività confacenti, ergonomicamente

favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una limitazione relativamente

importante.

Attualmente il signor RI 1 desidera però attendere con un

intervento. In assenza di problemi neurologici di rilievo ovviamente un'attesa

è senz'altro possibile." (doc. AI 38)

Nella sua

proposta del 4 giugno 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha

evidenziato:

"

(…)

I disturbi e le patologie di cui è portatore il Signor RI 1 sono

ben riassunti nell'esame peritale del dr. __________. Nel suo rapporto

dettagliato sono descritte e motivate le conseguenze sul piano funzionale.

Dal rapporto del dr. __________, del 27.08.03 risultano le stesse

patologie, ma una descrizione solo sommaria dello stato dell'apparato

locomotore.

Le conclusioni sul grado di invalidità non sono comprensibili, e

non lo sarebbero neppure se fossero riferite alla capacità lavorativa.

Non si possono rilevare elementi di contraddizione clinica, ma

solo nella valutazione della CL per la quale non si trova alcuna

motivazione." (doc. AI 44)

In data

14 luglio 2004, il dr. __________ ha precisato:

"

il paziente riferisce di avere persistenti

dolori lombari con irradiazione in entrambi le gambe, però in modo particolare

a sx, con frequenti cedimenti della gamba sx. Accusa dolori più o meno

costanti, ma accentuati in posizioni statiche quindi steso, seduto ed in piedi

mentre in movimento i dolori tendono leggermente a regredire. Il paziente è

inabile al lavoro dal 2000 e percepisce ¼ di rendita AI.

All'esame clinico noto una mobilità lombare

praticamente bloccata, dolente e diffusa. Palpazione dolente e diffusa di tutto

il rachide lombare e della muscolatura paraspinale come pure dei glutei. Il

Lasègue è positivo bilateralmente a 10°. Nessun deficit sensibile, presenza di

un notevole giving way con una pseudoparesi bilaterale delle estremità

inferiori. Il riflesso achilleo a sx è mancante, altrimenti mediovivi e

simmetrici. C'è quindi un importante giving way con la tendenza di bloccare

ogni movimento per paura del dolore, per cui l'esame è difficilmente

valutabile.

La RM del 2004 è praticamente invariata rispetto

a quella del 2003. C'è la presenza di una discreta discopatia L3/4 con una

piccola protrusione mediale senza però contatto radicolare. Incipiente

discopatia L4/5 e L5/S1 con inizio di disidratazione, ma spazi ancora ben

conservati. Piccola protrusione mediale anche a livello L4/5 con una lesione

dell'anulo fibroso. A livello L5/S1 presenza di un'ernia laterale sx,

praticamente invariata rispetto al 2003 con un'irritazione radicolare S1.

In complesso la situazione clinica e neuroradiologica

non è sostanzialmente cambiata rispetto al 2003. Sono dell'opinione che ci sia

un'evoluzione psicosomatica decisamente sfavorevole. Tenendo conto del fatto

che il paziente é inabile al lavoro dal 2000, sono dell'opinione che una

ripresa lavorativa sia impensabile.

Come già nel 2003, il paziente è contrario ad un

procedere chirurgico e si è espresso sfavorevole anche per un'infiltrazione

peridurale di Kenacort a livello L5/S1 a sx che potrebbe eventualmente ridurre

i dolori radicolari.

Al momento non ho proposte particolari da fare,

salvo eventualmente la continuazione di una terapia conservativa ed

eventualmente un trattamento o meglio un supporto con una medicazione

antidepressiva, alfine di sollevare leggermente la soglia del dolore." (doc.

Vbis)

Nelle sue

annotazioni del 24 agosto 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR,

ha osservato:

"

Prendo atto del nuovo rapporto del dr. __________

per il curante e prodotto in sede di ricorso.

Dallo stesso è difficile valutare la situazione clinica

poiché, come anche attesta il curante, vi sono dei blocchi

"psicologici" che non permettono la valutazione dell'esame del

paziente.

Vi è un elemento di variazione: l'assenza del

riflesso achilleo sin.

Commento:

le lesioni degenerative della colonna sono in

genere patologie di tipo evolutivo; la scomparsa del riflesso achilleo è un

segno che non vi è "stazionarietà" anzi che una certa progressione è

avvenuta. Gli altri parametri oggettivi, come il Lasègue, segno per presenza di

sofferenza radicolare, non è valutabile perché simmetrico a 10 gradi.

Si depone per un sovraccarico

"psicosomatico". La nuova situazione non è valutabile con

precisione." (doc. VIIbis)

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

Considerandi

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico),

questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità

lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di manovale,

mentre in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia,

ossia in attività dove l'assicurato non debba alzare dal suolo pesi superiori

ai 10 kg, non debba portare pesi a corpo e sulla spalle destra superiori ai 20

kg (l'assicurato è impossibilitato a portare pesi sulla spalla sinistra), non

debba svolgere movimenti ripetitivi di flessione con il tronco ed effettuare

lavori in flessione lombare prolungata, ecc., egli è abile al lavoro in misura

completa. Il perito ha osservato inoltre che l'atteggiamento

dell'assicurato è demotivato e chiaramente indirizzato verso una rendita

d'invalidità. Riassumendo, il perito ha ritenuto l'assicurato abile al 100% in

quelle attività dove sia possibile variare la posizione corporea da seduta ad

eretta e senza un impegno maggiore della colona vertebrale.

La perizia 1° marzo 2002

del dr. __________ è stata confermata sia dal medico SMR dr.ssa __________

(doc. AI 24) che dal medico responsabile SMR dr. __________ (doc. AI 44).

Il dr. __________,

neurochirurgo, in data 27 agosto 2003, ha descritto sostanzialmente le stesse

patologie evidenziate dal perito dr. __________ (doc. AI 38), concludendo

tuttavia per una incapacità lavorativa generalizzata del 50% precisando che "anche

in attività confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza

dubbio una limitazione relativamente importante".

Ora, sino

all'emanazione della decisione su opposizione del 9 giugno 2004, la conclusione

cui è giunto il perito incaricato non può essere validamente messa in

discussione. Il referto del dr. __________ del 23 agosto 2003, benché

rilasciato da uno specialista, non può essere preso in considerazione ai

fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e

dettagliato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

In ogni caso dal referto

medico del 23 agosto 2003 del dr. __________ non si evincono sufficienti

elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’intervento di un

peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato

precedentemente in sede peritale. Come rilevato dal dr. __________

del SMR si tratta in sostanza di una diversa valutazione della capacità

lavorativa dell'assicurato per la quale non è stata addotta sufficiente

motivazione.

Ritornando

al caso in esame, pendente causa (con precisione il 14 luglio 2004, doc. VIbis)

il dr. __________ ha eseguito un esame più approfondito in esito al quale egli

ha certificato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, in

particolare la scomparsa del "riflesso achilleo", segno questo

di una progressione della malattia, riconosciuta per altro anche dal medico

responsabile del SMR dr. __________ (doc. VIIbis).

Anche le

risposte date ai quesiti posti dal TCA al dr. __________ hanno da una parte

confermato il referto dell'agosto 2003, mentre dall'altra hanno sottolineato un

peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (doc. X).

A

proposito del rapporto medico 14 luglio 2004 del dr. __________ (confermato

anche dalle risposte date al TCA in data 20 ottobre 2004) prodotto in corso di

causa (doc. Vbis), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251

consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99

V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in considerazione,

poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del

9.

giugno 2004.

Ai fini

dell’economia processuale, eccezionalmente

il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,

1970.

pag. 582 consid. 3).

In

casu, il rapporto medico in discussione non é

sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura

invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente, anche se il

peggioramento è stato rilevato pure dal servizio medico del SMR.

Per

questo motivo si giustifica la trasmissione degli atti all’amministrazione affinché

valuti, tramite approfonditi accertamenti, se e in che misura, successivamente

all’emanazione del querelato provvedimento, sia effettivamente intervenuta

un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento dello stato di salute

giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita in misura superiore al

quarto.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura totale in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________

(reumatologo e fisiatra).

Stante

quanto sopra e ritenuto per il resto come la valutazione economica operata dal

consulente in integrazione professionale sia rimasta incontestata, la decisione

con cui l’UAI ha stabilito un grado d’invalidità del 45%, riconoscendo

all’assicurato un quarto di rendita, merita tutela mentre che il ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Gli atti

sono trasmessi all’UAI conformemente al consid. 2.6.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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