32.2004.55
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7 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2004.55
Data decisione, Autorità:
07.09.2004, TCA
Titolo:
ricorso contro decisione d'irricevibilità di un'opposizione tardiva. Ricorso irricevibile non essendo contestata la tardività dell'opposizione. Trasmissione degli atti a Ufficio AI per decisione su richiesta di restituzione dei termini formulata per la prima volta in sede ricorsuale
IRRICEVIBILITÀ
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.55
RG/sc
Lugano
7 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2004 di
RI1
contro
la decisione del 22 luglio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Ritenuto in
fatto e in diritto
- che con
decisione 19 febbraio 2004 l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto ad
una rendita d'invalidità non attingendo la sua incapacità al guadagno il minimo
pensionabile;
- che con
opposizione inviata all'amministrazione
il 26 marzo 2004, l'assicurata ha impugnato suddetto provvedimento;
- che per
decisione su opposizione 22 luglio 2004 l'Ufficio AI ha dichiarato
l'opposizione irricevibile in quanto tardiva;
- che
mediante tempestivo ricorso pervenuto al TCA in data 16 agosto 2004, integrato,
conformemente al relativo decreto di completazione 17 agosto 2004, dallo
scritto pervenuto il 3 settembre 2004, l'assicurata ha fatto valere che:
"
Inoltro
un mio ricorso, scadendo il termine il 22.8.2004.
Non posso inviare nessun certificato medico,
essendo essi in vacanza.
Vi prego quindi di attendere fino al 22.9.2004.
Sperando in una Vostra comprensione e in attesa invio
distinti saluti." (Doc. I)
rispettivamente
che:
"
L'opposizione scadeva il 24 marzo 2004. Io ho
inviato l'opposizione solo il 26 marzo 2004, il mio ritardo era dovuto solo al
fatto che non avevo ancora ricevuto i rapporti medici.
Come constata il Dr. __________ soffro di
fibromialgia, vi prego quindi di volermi mandare da un reumatologo, e di voler
rivalutare la mia situazione.
Inoltre
chiedo che mi venga concessa una persona per aiutarmi nelle faccende
domestiche, non essendo più in grado di svolgerle.
In attesa di un Vostro riscontro, invio distinti saluti."
(Doc. IV)
- che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la
Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6
ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito
AI.
Da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR
2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136
consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A.
[P 76/01] consid. 1.3, del 9 gennaio 2003 nella causa C. [U 347/01] consid. 2 e
del 9 gennaio 2003 nella causa P. [H 345/01] consid. 2.1). Le norme
procedurali, per contro, in assenza
di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360
consid. 4a). Nella specie tornano pertanto applicabili le disposizioni formali
di cui agli artt. 27 a 62 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003;
- che ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate;
- che
giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato;
- che a
norma dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione
dell’impedimento.
Se la
restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso
decorre dalla notifica della decisione (art. 41 cpv. 2 LPGA);
- che con
il querelato provvedimento l'Ufficio AI ha dichiarato irricevibile
l'opposizione interposta dall'assicurato avverso la precedente decisione
siccome tardiva;
- che in
caso di opposizione tardiva, l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale,
pronunciando segnatamente la non entrata
nel merito dell'impugnativa; in tale ipotesi l'istanza giudiziaria
successivamente adita con ricorso avverso siffatta pronunzia formale deve
limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione
l'amministrazione ha decretato la
non entrata in materia, un esame di
merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 121 V 159,
116 V 266, 109 V 120; in argomento cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo 2003, n. 22ss ad art. 52; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, n. 3 ad § 25);
- che con
il presente gravame l'assicurata non contesta la conclusione cui è rettamente
giunta l'amministrazione quo alla
tardività dell'opposizione interposta contro
la precedente decisione amministrativa
del 19 febbraio 2004; nell'ammettere la non tempestività del rimedio essa ha
tuttavia precisato che "il mio ritardo era dovuto al fatto che non
avevo ancora ricevuto i rapporti medici"; per il resto nel ricorso
essa chiede - sollevando quindi, in virtù di quanto sopra esposto, irritamente
questioni relative al merito della sua richiesta di prestazioni - una nuova
valutazione del suo stato di salute, producendo al riguardo della
documentazione medica (IV);
- che ne
consegue quindi l'irricevibilità del presente gravame, le censure mosse
dall'insorgente non essendo volte a mettere in discussione la pronunzia amministrativa avente per oggetto la
tardività dell'opposizione, la quale è stata esplicitamente riconosciuta;
- che
stante la richiesta dell'interessata - formulata per la prima volta con l'atto
ricorsuale ed implicitamente volta alla restituzione del termine di opposizione
giusta l'art. 41 LPGA, considerato altresì
che sono di principio sottoponibili ad esame giudiziale solo rapporti giuridici
su cui l'amministrazione competente
si sia pronunciata mediante decisione vincolante (DTF 125 V 414, 118 V
313, 110 V 51) - la stessa deve essere trasmessa
per competenza all'amministrazione
affinché, esperiti gli eventuali accertamenti del caso, si pronunci sulla
domanda di restituzione.
Se la
restituzione verrà concessa da parte dell'amministrazione, il termine per compiere
l'atto omesso decorrerà, come visto, dalla notifica della relativa decisione
(di natura incidentale).
Al
proposito giova in ogni caso ricordare che secondo dottrina e giurisprudenza è necessario
che il richiedente debba essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero
possa essergli mosso per questo ritardo. Per impedimento non colpevole
si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma
anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore
scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente.
In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una
negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001
nella causa Fondazione X. [I 393/01]; Kieser, op. cit., n. 4 ad art. 41;
idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pp.
170s.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
438; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'Ufficio assicurazione invalidità conformemente
ai considerandi.
Fatti
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre
le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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