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Decisione

32.2004.56

ricorso irricevibile in quanto tardivo

5 ottobre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2004 e pervenuto allo scrivente Tribunale in data 17 agosto 2004 per il tramite

dell'Ufficio AI, il quale ha precisato che l'atto ricorsuale era stato consegnato

personalmente dall'assicurato presso gli uffici dell'amministrazione in data 28

giugno 2004 (II);

- con

risposta di causa 8 settembre 2004, l'Ufficio AI - invitato nel frattempo a

voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte

dell'assicurato del querelato provvedimento - trasmettendo il relativo

formulario postale (VII) ha evidenziato la tardività del gravame, postulando in

ogni caso la reiezione dell'impugnativa nel merito in quanto gli atti

all'inserto permettono di concludere per l'inesistenza di un'invalidità;

- per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il

ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il

terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

- giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in

relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- le

richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo

di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2

LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

- ai sensi

dell'art. 58 cpv. 3 l'autorità che si considera incompetente trasmette senza

indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni; tale obbligo di

trasmissione incombe anche all'assicuratore incompetente a ricevere il ricorso

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 22 ad art. 58). Il termine di

cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA è quindi considerato rispettato in caso di

presentazione del ricorso in tempo utile ma dinanzi ad un'autorità non

competente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 2 LPGA; Kieser,

op. cit., n. 24 ad art. 58; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, §72, Nr. 19, pag. 477);

- il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in

Considerandi

relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993

pag. 117 consid. 3a);

- un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,

l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il

ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di

sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa con riferimenti);

- per

l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per

compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

- se il

termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, op. cit., § 73, Nr. 9, pag. 479);

- nella fattispecie dagli atti risulta che la decisione su

opposizione datata 17 maggio 2004 è stata spedita il medesimo giorno

all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato ritirato in data 19

maggio 2004 (cfr. ricorso, cfr. VII);

- di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a

decorrere il giorno successivo, vale a dire il 20 maggio 2004, con scadenza il

giorno di venerdì 18 giugno 2004;

- l'Ufficio

AI ha dichiarato che l'atto di ricorso é stato consegnato brevi manu

dall'assicurato personalmente presso gli uffici dell'amministrazione soltanto

il 28 giugno 2004 (I, II, VII) ed in seguito esso è stato trasmesso e

pervenuto allo scrivente Tribunale il 28 giugno 2004;

- tale

circostanza è rimasta incontestata malgrado all'interessato sia stato assegnato

un termine di 10 giorni, trascorso infruttuosamente, per una presa di posizione

al riguardo (VIII);

- in simili

condizioni si deve concludere che il gravame dell'assicurato contro la

decisione su opposizione 17 maggio 2004 dell'Ufficio AI è tardivo;

- per il

resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei combinati

artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'assicurato;

- abbondanzialmente

non può non essere rilevato come il gravame andrebbe in ogni caso respinto

anche nel merito, ritenuto che la valutazione operata in sede amministrativa -

concludente per l'assenza d'invalidità, l'interessato non presentando

un'incapacità a svolgere la precedente attività lavorativa di tassista in

proprio (esercitata dal 1994 al 2001, doc. AI 1) - sulla scorta della

refertazione medica agli atti (doc. AI 22) e confermata in sede d'esame da

parte del SMR (doc. AI 36, 30), appare all'evidenza corretta e per altro pure

confermata dall'attestazione del medico curante prodotta con il gravame (doc.

A), in cui è stata evidenziata una capacità lavorativa - in particolare quale

autista - in attività che non implichino lavori pesanti con movimenti ripetuti

delle spalle, il sollevamento di pesi al di sopra del capo o che non comportino

sforzi a livello del rachide.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è irricevibile in quanto tardivo.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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