32.2004.56
ricorso irricevibile in quanto tardivo
5 ottobre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2004.56
Data decisione, Autorità:
05.10.2004, TCA
Titolo:
ricorso irricevibile in quanto tardivo
GRADO DI INVALIDITÀ
IRRICEVIBILITÀ
art. 58 cpv. 3 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.56
RG/sc
Lugano
5 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 17 maggio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto e considerando in
diritto che
- per
decisione su opposizione 17 maggio 2004 l'Ufficio AI ha respinto l'opposizione
interposta dall'assicurato avverso la precedente decisione 17 novembre 2003 con
cui gli era stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità;
- contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha interposto ricorso datato 16 giugno
Fatti
2004 e pervenuto allo scrivente Tribunale in data 17 agosto 2004 per il tramite
dell'Ufficio AI, il quale ha precisato che l'atto ricorsuale era stato consegnato
personalmente dall'assicurato presso gli uffici dell'amministrazione in data 28
giugno 2004 (II);
- con
risposta di causa 8 settembre 2004, l'Ufficio AI - invitato nel frattempo a
voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte
dell'assicurato del querelato provvedimento - trasmettendo il relativo
formulario postale (VII) ha evidenziato la tardività del gravame, postulando in
ogni caso la reiezione dell'impugnativa nel merito in quanto gli atti
all'inserto permettono di concludere per l'inesistenza di un'invalidità;
- per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il
ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il
terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
- giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- le
richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo
di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2
LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);
- ai sensi
dell'art. 58 cpv. 3 l'autorità che si considera incompetente trasmette senza
indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni; tale obbligo di
trasmissione incombe anche all'assicuratore incompetente a ricevere il ricorso
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 22 ad art. 58). Il termine di
cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA è quindi considerato rispettato in caso di
presentazione del ricorso in tempo utile ma dinanzi ad un'autorità non
competente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 2 LPGA; Kieser,
op. cit., n. 24 ad art. 58; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, §72, Nr. 19, pag. 477);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
Considerandi
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993
pag. 117 consid. 3a);
- un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa con riferimenti);
- per
l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;
- se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, op. cit., § 73, Nr. 9, pag. 479);
- nella fattispecie dagli atti risulta che la decisione su
opposizione datata 17 maggio 2004 è stata spedita il medesimo giorno
all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato ritirato in data 19
maggio 2004 (cfr. ricorso, cfr. VII);
- di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a
decorrere il giorno successivo, vale a dire il 20 maggio 2004, con scadenza il
giorno di venerdì 18 giugno 2004;
- l'Ufficio
AI ha dichiarato che l'atto di ricorso é stato consegnato brevi manu
dall'assicurato personalmente presso gli uffici dell'amministrazione soltanto
il 28 giugno 2004 (I, II, VII) ed in seguito esso è stato trasmesso e
pervenuto allo scrivente Tribunale il 28 giugno 2004;
- tale
circostanza è rimasta incontestata malgrado all'interessato sia stato assegnato
un termine di 10 giorni, trascorso infruttuosamente, per una presa di posizione
al riguardo (VIII);
- in simili
condizioni si deve concludere che il gravame dell'assicurato contro la
decisione su opposizione 17 maggio 2004 dell'Ufficio AI è tardivo;
- per il
resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei combinati
artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'assicurato;
- abbondanzialmente
non può non essere rilevato come il gravame andrebbe in ogni caso respinto
anche nel merito, ritenuto che la valutazione operata in sede amministrativa -
concludente per l'assenza d'invalidità, l'interessato non presentando
un'incapacità a svolgere la precedente attività lavorativa di tassista in
proprio (esercitata dal 1994 al 2001, doc. AI 1) - sulla scorta della
refertazione medica agli atti (doc. AI 22) e confermata in sede d'esame da
parte del SMR (doc. AI 36, 30), appare all'evidenza corretta e per altro pure
confermata dall'attestazione del medico curante prodotta con il gravame (doc.
A), in cui è stata evidenziata una capacità lavorativa - in particolare quale
autista - in attività che non implichino lavori pesanti con movimenti ripetuti
delle spalle, il sollevamento di pesi al di sopra del capo o che non comportino
sforzi a livello del rachide.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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