32.2004.57
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 luglio 2005Italiano85 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.57
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Infortunio sul lavoro durante un programma occupazionale. Due perizie mediche che concludono in modo completamnte diverso (perizia SUVA e perizia SAM) in merito alla data della decorrenza della rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.57
ZA/td
Lugano
18 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 giugno
2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. A seguito di
un infortunio sul lavoro avvenuto il 6 aprile 1998,
nell’ottobre
1999, RI 1, nato nel 1961, muratore, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (provvedimenti sanitari speciali di
reintegrazione, doc. AI 1), respinta con decisione 9 febbraio 2000 (doc. AI
12).
Nel
febbraio 2002, l’assicurato ha presentato una seconda richiesta
di prestazioni (rendita, avviamento ad altra professione e orientamento
professionale, dac. AI 15).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita nel luglio 2003 presso
il Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con
decisione del 15 settembre 2003 l’UAI ha respinto la domanda, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
● Esaminati gli atti acquisiti
in sede d'istruttoria, segnatamente di
carattere medico, in particolare dalla
perizia pluridisciplinare a cui è stato sottoposto il Sig. RI 1 presso il
Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona e della successiva valutazione
del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), emerge che lo stato attuale di
salute dell'assicurato gli impedisce di svolgere una normale attività
lavorativa compromettendogli la propria capacità di guadagno.
● Questa situazione è
certificata a partire dal maggio 2003, pertanto
non sussiste ancora l'anno d'attesa
ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), presupposto
indispensabile per il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
● Per i periodi precedenti,
confermiamo la valutazione
dell'assicurazione infortuni __________,
ossia piena capacità lavorativa nell'attività di operaio addetto alla
fabbricazione di requisiti da scrivere (ultima attività svolta prima del
programma occupazionale)
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di
prestazioni è respinta." (doc. AI 39)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza
rendita d’invalidità dal 1° settembre 2003 e di una rendita intera dal 1°
dicembre 2003, con decisione su opposizione 8 giugno 2004 l'UAI ha parzialmente
accolto l’opposizione, motivando:
" (…)
Nel caso in esame la perizia pluridisciplinare SAM del 29 luglio
2003, in esito alla valutazione globale del danno alla salute dell'assicurato,
sulla scorta del consulto psichiatrico, reumatologico, neurologico ed endocrinologico,
ha definito la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità
lavorativa in qualità di manovale ed in qualsiasi altra attività valutabile
nella misura dello 0%. I periti hanno indicato che il sig. RI 1 non è più in
grado di produrre un rendimento costante in un ciclo lavorativo e lucrativo
usuale e sul piano fisico le limitazioni riducono il grado di capacità
lavorativa quale operaio e manovale pure nella misura totale. La patologia reumatologica
e neurologica permetterebbe una capacità lavorativa residua del 30% in
un'attività lavorativa estremamente leggera. Il SAM ha precisato che l'attività
di operaio e manovale non è più esigibile da parte del periziando, così come
qualsiasi altra attività lavorativa e che le limitazioni devono essere
considerate a partire dal 16 aprile 1998 e lo stato dell'assicurato è
peggiorato in questi anni ed in futuro ci si deve attendere un lento e
progressivo peggioramento.
La documentazione medica a disposizione è stata sottoposta a
valutazione SMR e con valutazione 11 settembre 2003 la Dr.ssa __________ ha
potuto precisare che, alla luce della perizia SAM, sulla base della
documentazione medica si può ritenere un peggioramento tra il febbraio 2002 e
il maggio 2003 e può essere fissata dal maggio 2003 l'attuale incapacità
lavorativa del 70% in qualsiasi attività lavorativa dal punto di vista fisico.
Pure dal maggio 2003 si può ritenere l'incapacità lavorativa completa per
motivi psichici, indicata dal perito SAM. In altre parole non ci sono elementi
medici che permettano di anticipare i citati gradi di incapacità lavorativa. È
da ritenere quindi un'incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi attività dal
22 maggio 2003. Egli ha quindi raggiunto l'anno d'attesa per un grado
d'invalidità del 100% con la fine del mese di maggio 2004. Dal 1° giugno 2004
ha dunque diritto ad una rendita intera di invalidità.
In conclusione l'UAI risolve:
1. L'opposizione è parzialmente accolta.
2. RI 1, __________,
è posto al beneficio di una
rendita
intera di invalidità dal 1° giugno 2004.
3. La procedura è gratuita.
4. Un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha
effetto sospensivo (art. 66 della
legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge
federale sull'assicurazione vecchiaia e supersititi (LAVS))." (doc. AI 48)
1.3. Con tempestivo ricorso al
TCA, l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che gli venga
riconosciuta una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 1998 e una rendita
intera dal 1° febbraio 1999:
" (…)
2. L'assicurato
nell'ultimo lavoro svolto presso la ditta __________, prima di iscriversi
all'assicurazione disoccupazione, effettuare il programma occupazionale
temporaneo e subire l'infortunio del 6.4.1998, percepiva un salario orario
lordo di fr. 14.30. Se si confronta tale salario con quanto avrebbe ancora
potuto percepire quale muratore diplomato (all'incirca fr. 25 orari), si giunge
ad una perdita di guadagno nettamente superiore al 20%, che è il grado di
inabilità medico-teorica fissato del perito reumatologo del SAM dr. __________
tenendo conto unicamente della problematica lombare nell'esercizio di
un'attività pesante (v. pag. 21 perizia SAM). Pertanto da anni l'assicurato
presentava già una perdita di guadagno di almeno il 20%, che secondo la
giurisprudenza del TFA (Pratique VSI 1998, 126) è sufficiente per far iniziare
l'anno d'attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Se dunque si volesse ritenere, come
fatto dal Servizio Medico Regionale dell'AI, che il grado di totale inabilità
lavorativa in qualsiasi professione sia dimostrato unicamente da quando è stata
esperita la perizia SAM nel maggio 2003, per stabilire il diritto
dell'assicurato alla rendita d'invalidità si dovrebbe comunque forzatamente
tener conto di questa inabilità del 20% nel calcolo della media retrospettiva.
Il diritto alla mezza rendita d'invalidità potrebbe pertanto nascere dopo 5
mesi di totale inabilità, cioè a partire dall' 1.10.2003, e il diritto alla
rendita intera dall' 1.1.2004 conformemente all'art. 88a cpv. 2 OAI.
PROVE: richiamo incarto AI, in particolare la perizia
SAM
3. Il
problema principale risiede però nel fatto che l'UAI vuole riconoscere la
completa inabilità dell'assicurato solo a partire dalla data della perizia SAM,
facendo riferimento alla decisione dell'___________ per il periodo precedente.
Di solito in effetti una decisione
riguardante il grado d'invalidità presa da un'assicurazione esplica il suo
effetto anche nei confronti dell'assicurazione che deciderà dopo di questa. I
giudici federali hanno però previsto delle eccezioni al principio della
coordinazione della valutazione dell'invalidità tra più assicurazioni, per
esempio allorquando la graduazione operata dalla prima assicurazione non è
stata fatta oggetto di verifica giudiziaria, e ora appaia manifestamente
insostenibile.
Tale è il caso nella presente
fattispecie. Basta infatti leggere attentamente la valutazione ortopedica del
perito del SAM dr. __________, il quale ritiene l'assicurato globalmente abile
unicamente in attività molto leggere in ragione del 30% e non ha alcun dubbio
in merito alla causalità tra gli impedimenti riscontrati e l'infortunio subito
il 6.4.1998. Anche le conclusioni del SAM non lasciano spazio a fraintendimenti:
"Sulla base di quanto detto,
riteniamo quindi che l'attività di operaio e manovale non sia più esigibile da
parte del periziando, così come qualsiasi altra attività lavorativa. Dagli atti
in nostro possesso, possiamo affermare che queste limitazioni professionali
debbano essere considerate a partire dal 6.4.1998 in avanti. A nostro avviso,
la problematica reumatologica e neurologica è conseguenza del trauma sul lavoro
avvenuto il 6.4.1998 e quindi dovrebbe essere sottoposta alla valutazione del servizio
regresso dell'AI" (perizia SAM pag. 21)
Visto quanto precede non vedo come si
possa non dar seguito alle conclusioni del SAM e basarsi invece sulle
conclusioni dell'___________, tanto più che le attuali investigazioni del SAM
appaiono maggiormente approfondite e convincenti della visita di circondario ___________
dell' 11.2.2002. Non si tratta quindi unicamente di un diverso apprezzamento
medico, ma di una nuova valutazione medica estremamente approfondita, alla
quale va riconosciuta piena forza probatoria, ciò che non è il caso per quanto
attiene alla visita medica dell'___________.
3.1. Tenuto
conto quindi che l'assicurato già prima dell'infortunio del 6.4.1998 presentava
un grado d'invalidità del 20% e che dal mese di aprile in avanti secondo i
periti del SAM è presente una totale inabilità lavorativa, il presupposto
dell'anno d'attesa ai sensi dell'art. 29 LAI è quindi adempiuto dopo 7 mesi di
inabilità lavorativa: dall' 1.11.1998 l'assicurato ha diritto ad una mezza
rendita d'invalidità e dall' 1.2.1999 ad una rendita intera.
3.2. Se
invece non si volesse tenere conto del periodo di incapacità al guadagno
precedente l'infortunio del 6.4.1998, l'anno d'attesa dovrebbe iniziare a
partire da tale data, come ben giustificato dalla perizia SAM, che non si vede
motivo per mettere in discussione. In tal caso l'assicurato dovrebbe poter
beneficiare di una rendita intera d'invalidità a partire dall' 1.4.1999.
3.3. La
richiesta di prestazioni dell' 1.3.2002 non può essere considerata quale
domanda tardiva, in quanto sono stati fatti presenti elementi di cui non si era
a conoscenza in occasione della precedente domanda di prestazioni del
12.10.1999 e pertanto sono idonei a giustificare una revisione della decisione
AI del 17.1.2000, in applicazione dei principi che regolano la revisione
processuale.
Per le ragioni sopra esposte si
ritiene che l'assicurato abbia diritto ad una rendita d'invalidità anche per il
periodo precedente il mese di maggio 2004: la decisione di rifiutare a RI 1 le
prestazioni richieste appare pertanto arbitraria ed ingiusta. Si chiede dunque
che tale decisione venga annullata e che l'assicurato sia posto a beneficio di
una rendita d'invalidità secondo i considerandi precedenti.
P.Q.M.
visti in diritto gli artt. 4, 28 e 29
LAI, 88a OAI, 8 e 16 LPGA ed ogni altra norma applicabile alla presente
fattispecie, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto
in corso di procedura, si chiede di
GIUDICARE
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. La decisione su opposizione dell'
8.6.2004 è
annullata.
1.2.
All'assicurato è concessa una mezza rendita
d'invalidità
dall' 1.11.1998 e una rendita intera
d'invalidità
a partire dall' 1.2.1999.
1.3.
Eventualmente all'assicurato è concessa una
rendita
intera d'invalidità a partire dall' 1.4.1999
1.4.
Eventualmente all'assicurato è concessa una
mezza
rendita d'invalidità dall' 1.10.2003 e una
rendita
intera d'invalidità a partire dall' 1.1.2004."
(doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
In sostanza l'assicurato sostiene di avere avuto un grado di
incapacità lavorativa del 20% prima dell'infortunio del 1.4.1998 e poi una
piena incapacità lavorativa, come risulterebbe dalla perizia SAM, non essendo
determinante il grado d'invalidità della decisione LAINF. Richiamate e
confermate le argomentazioni della decisione su opposizione si evidenzia che la
Dr.ssa __________ del SMR con attenta valutazione dell'intera documentazione
medica 11 settembre 2003 (doc. 38 inc. AI) ha chiarito che la valutazione
del SAM, corretta relativamente alla definizione della capacità lavorativa al
momento della valutazione, maggio 2003, non ha invece posto mente
all'evoluzione del danno alla salute dell'assicurato, che invece risulta nella
valutazione della ___________, di modo che l'incapacità lavorativa definita con
la perizia SAM 29.7.2003 non può essere fatta risalire alla data
dell'infortunio 1.4.1998 perché smentito dalle valutazioni concrete della __________.
Dal profilo medico è quindi corretto ritenere un'incapacità lavorativa del 100%
da maggio 2003, momento delle valutazioni della perizia SAM. Per il periodo
precedente invece non trova riscontro medico l'incapacità lavorativa pretesa
dall'assicurato. Al contrario la ____________ ha valutato una piena capacità
lavorativa nel febbraio 2002, ciò che è pure confermato dal Questionario per il
datore di lavoro del 28 agosto 2003 (doc. 37 inc. AI), nel quale il Municipio del
comune di __________ attesta che l'assicurato ha lavorato come aiuto operaio
per un programma di inserimento professionale dal 1 giugno 2000 al 23 maggio
2003, scadenza dei termini di disoccupazione, per 8 ore al giorno, laddove il
salario corrispondeva al rendimento e senza assenze di rilievo.
Ne discende che alla luce della valutazione 11 settembre 2003 del
SMR e del fatto che la valutazione della __________ è corretta e quindi
determinante per il periodo precedente la perizia SAM, la valutazione espressa
con la decisione su opposizione risulta corretta e viene confermata." (doc.
V)
1.5. Con osservazioni 17 settembre
2004, l'assicurato, riconfermandosi nell'atto ricorsuale, ha precisato:
" (…)
Nella risposta di causa del 7 settembre scorso l'Ufficio AI
sostiene che la valutazione operata dai periti del SAM non ha posto mente
all'evoluzione del danno alla salute dell'assicurato, che invece risulta nella
valutazione della _____________, di modo che l'incapacità lavorativa definita
con la perizia SAM 29.7.2003 non può essere fatta risalire alla data
dell'infortunio 1.4.1998 perché smentito dalle valutazioni concrete della ____________.
A conferma di ciò l’UAI cita il fatto che l'assicurato ha svolto dei programmi
d'inserimento professionali presso il Comune di __________ durante i quali non
sono state segnalate assenze di rilievo e il salario corrispondeva al
rendimento.
Riguardo alla questione squisitamente medica, ribadisco come la
perizia SAM, e in particolare il consulto reumatologico del dr. __________,
abbia invece evidenziato con dovizia di particolari l'iter medico
dell'assicurato dalla data dell'infortunio fino alla perizia presso il SAM.
Allorquando i periti del SAM pongono come data d'inizio dell'inabilità
lavorativa totale da loro constatata la data dell'infortunio subito è perché
hanno bene in mente l'evoluzione della malattia, e anche dalla lettura della
perizia SAM l'analisi del danno alla salute appare maggiormente dettagliato di
quanto operato dal medico di circondario della ____________.
Per quanto attiene invece al rendimento dell'assicurato durante il
programma d'inserimento professionale presso il proprio comune di residenza,
bisogna sottolineare che l'assicurato non si è mai assentato dal lavoro in
quanto il datore di lavoro era ben cosciente dei problemi di salute del proprio
cittadino e ha messo in atto tutti i provvedimenti per permettere al signor RI
1 di rimanere occupato senza per questo pregiudicare ulteriormente il proprio
stato di salute. È però proprio grazie al Comune di __________ che l'assicurato
è stato dapprima segnalato al Servizio sociale cantonale e poi al sottoscritto
al fine di verificare come mai allo stesso fossero state negate le prestazioni
assicurative. Durante i programmi occupazionali l'assicurato ha lavorato sì
come aiuto operaio, ma evitando spostamenti prolungati a piedi, stazioni e
posizioni monotone, lavori pesanti e lavori ripetitivi. I colleghi di lavoro si
sono sempre dimostrati comprensivi della particolare situazione e hanno evitato
al loro collega qualsiasi lavoro non adatto. Il Comune di __________ è
sicuramente a disposizione di codesto lodevole Tribunale qualora fossero
necessarie delle dichiarazioni in tal senso." (doc. VII)
1.6. Su richiesta dell’UAI, in
data 27 ottobre 2004 il SAM ha precisato:
" Riguardo
al sig. RI 1, non possiamo che confermare quanto già espresso nella nostra
valutazione peritale presso il SAM del 29.07.2003, cioè che l'A. nell'incidente
del 6.04.1998 si é procurato delle lesioni dell'apparato locomotorio e
neurologico tali da ridurre la sua capacità lavorativa.
Fin dall'aprile 1998 la capacità lavorativa dell'assicurato è
ridotta nella misura di almeno il 20% nell'attività di manovale e muratore. Ciò
è giustificato dalle importanti lesioni subite nell'incidente. Infatti, dal
punto di vista neurologico la lesione postraumatica dei nervi tibiali e perone
sin., in stato dopo sindrome della loggia, giustifica inabilità lavorativa
totale nelle attività precedentemente svolte dal sig. RI 1. Tale patologia nel
tempo non ha potuto peggiorare, ma ev. migliorare, quindi dal punto di vista
medico non possiamo che confermare come fin dall'incidente dell'aprile
1998 egli sia da ritenere totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in
precedenza.
Più difficile risulta la valutazione della capacità lavorativa in
un'attività leggera e adatta. Rimandando al consulto neurologico del dr. __________,
che attesta un'incapacità lavorativa del 25% per la patologia neurologica in
un'attività adatta, non possiamo far altro che confermare che per questa
patologia la capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta fosse già
ridotta in misura sup.
al 20% fin dall'incidente del 1998.
Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben
spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal
trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella
misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare
altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile
1998 in poi.
E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico
è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di
un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità
lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività
leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della
perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un
peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di
vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere
sicuramente già superiore al 70%.
La patologia psichiatrica, invece, non ha relazione alcuna con
l'incidente dell'aprile 1998, ma anche quest'ultima nel corso degli anni é
andata via - via peggiorando ed é caratterizzata dalla presenza di un probabile
disturbo psicotico che con il tempo sta lentamente intaccando il patrimonio
intellettivo dell'A..
Ribadiamo quindi quanto da noi già espresso nella perizia SAM del
luglio 2003." (doc. XIbis)
1.7. In data 16 novembre 2004
l’assicurato ha osservato:
" la
ringrazio per avermi fatto pervenire copia della presa di posizione del SAM del
27.10.04, nella quale la dr.ssa __________ conferma che l'inabilità lavorativa
totale nella precedente professione parte dal momento dell'infortunio
dell'aprile 1998, così come l'inabilità lavorativa del 70% in altre attività
lavorative leggere e adatte. La nuova precisazione del SAM appare ancora una
volta dettagliata e completa e avvalora quanto fatto presente nell'atto ricorsuale."
(doc. XIII)
1.8. L’UAI con scritto 25 novembre
2004 ha precisato:
" con
riferimento al ricorso in oggetto ed alla presa di posizione 27 ottobre 2004
del Servizio d'accertamento medico dell'assicurazione invalidità(SAM),
richiamate e confermate l'esposizione dei fatti e le motivazioni di diritto
della risposta al ricorso, si allegano le annotazioni 23.11.2004 della Dr.ssa
__________ (SMR), le quali, con una precisa analisi dei riscontri medici
oggettivi della __________ relativamente al periodo in esame, evidenziano che
la valutazione del SAM, sostanzialmente teorica, è sconfessata per il periodo
interessato, precedente la perizia SAM, dalla situazione clinicamente
oggettivata nella vasta documentazione ____________ e dall'effettiva attività
concreta dell'assicurato.
Circa la forza probatoria dei rapporti medici la dottrina ha
chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento
della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere
motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per il periodo in analisi, la
valutazione peritale del SAM è ipotetica e divergente dalla situazione
clinicamente oggettivata nella vasta documentazione ____________, oltre che
dall'effettiva attività concreta dell'assicurato e non possiede quindi
particolare valore probatorio. La concreta, precisa e motivata valutazione del
SMR della situazione clinicamente oggettivata nelle vasta documentazione ____________
e dall'effettiva attività concreta dell'assicurato risulta in casu
determinante.
Si conferma quindi la risposta al ricorso." (doc. XVI)
1.9. In data 14 dicembre 2004
l’assicurato ha osservato:
" faccio
riferimento alle ulteriori osservazioni dell'Ufficio AI del 25.11.04, nelle
quali nuovamente si criticano le conclusioni della perizia SAM. In particolare
la dr.ssa __________ del SMR dell'AI afferma che la perizia SAM e il
complemento del 27.10.04 sono stati redatti senza aver conoscenza
dell'evoluzione dello stato di salute dal giorno dell'incidente fino al mese di
maggio 2002 e senza considerare la capacità lavorativa presentata
dall'assicurato nelle attività svolte dopo aver subito l'infortunio dell'aprile
1998.
Riguardo alla contrapposizione tra la valutazione effettuata dell'___________
e quella operata dal SAM, ribadisco quanto fatto presente nell'atto di ricorso
al punto 3: i rapporti del medico di circondario dell'___________ sono sommari
e lacunosi, a differenza della perizia reumatologica del dr. __________ svolta
su mandato del SAM. Le conclusioni del perito reumatologo sono invece
pertinenti e basate su una precisa conoscenza del dossier. L'AI in effetti non
ha finora fatto presente nessuna lacuna nell'esposizione dei fatti e delle
correlazioni mediche della perizia SAM. L'unico rimprovero che si muove alla
perizia SAM è di non prendere posizione in merito alla (per l'Ufficio AI
evidente) contraddizione tra incapacità lavorativa medico-teorica e l'effettiva
attività lavorativa ancora svolta fino al mese di maggio 2002.
Dalla lettura della perizia SAM non traspare però nessuna
contraddizione, in quanto i periti hanno tenuto correttamente conto
dell'attività lavorativa svolta dopo aver subito l'infortunio del 6.4.98:
- perizia reumatologica
dr. __________, pag. 2: "Dopo un periodo di convalescenza di ca. 7
mesi, riprende gradualmente il lavoro nell'ambito del programma occupazionale,
poi trova impiego presso il comune di __________ da 5/2000-5/2002. "
- perizia SAM,
pag. 4: vengono citate le lettere 21.12.01 del comune di __________ e 9.1.02
dell'ex-responsabile del programma occupazionale __________. Nello scritto
9.1.02 il signor __________, del programma occupazionale che impiegava
l'assicurato al momento dell'infortunio, afferma che l'assicurato ha ripreso il
lavoro rimanendo seduto, all'interno e al caldo, senza svolgere nessuno sforzo
fisico. Nello scritto 21.12.01 il segretario comunale di __________ signor __________
certifica che - l'assicurato svolgeva solo piccole mansioni artigianali.
Fatti
I periti del SAM hanno quindi tratto le loro conclusioni sulla
base di un'ampia conoscenza del dossier e tenendo conto anche della ripresa
lavorativa dell'assicurato, svolta unicamente nell'ambito di un programma
occupazionale dell'assicurazione disoccupazione e di un programma d'inserimento
sociale della pubblica assistenza, quindi non nel libero mercato del lavoro. È
per di più presso "datori di lavoro" a perfetta conoscenza della
situazione sociale, professionale, economica e dello stato di salute
dell'assicurato." (doc. XVIII)
1.10. Invitato dal TCA a prendere
posizione sulle conclusioni della perizia SAM del 29 luglio 2003 (doc. AI 29) e
sulle osservazioni SAM del 27 ottobre 2004 (doc. XIbis), in data 29 marzo 2005
il dr. __________ ha osservato:
" Nei
nostri rapporti circostanziati del 18.11.1998, rispettivamente del 18.2.2002
abbiamo preso posizione in modo dettagliato in merito alla capacità
lavorativa come pure alla menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF, per
ciò che concerne le conseguenze dell'infortunio del 6.4.1998.
Per quanto attiene ai fattori extra-infortunistici, dalle nostre
relazioni si evince chiaramente che il signor RI 1, benché originalmente
muratore diplomato, non ha mai potuto esercitare tale professione, essendo
affetto d'adiposità permagna (BMI 40) e cronica rachialgia invalidante,
motivazione presentata dall'assicurato stesso.
A questo si aggiungono dei problemi psichici (tratti
psicastenici), patologie che nel loro insieme hanno precluso l'esercitare del
mestiere di muratore (sin dall'ottenimento del diploma).
Ai fini assicurativi, il sottoscritto l'11.2.2002 ha dovuto
valutare la capacità lavorativa non per le mansioni di muratore, bensì
esclusivamente per il lavoro precedentemente svolto (signor RI 1 a suo tempo
assicurato presso la ___________ in quanto partecipante ai programmi
occupazionali!), ossia per la semplice fabbricazione di requisiti per scrivere.
Trattasi infatti di un'attività molto leggera, da svolgere in
posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori
né inferiori.
Particolarmente anche un deficit di estensione di 40° al gomito
destro (flessione completa), risp. raggio di mobilità complessiva alla
pro-/supinazione dell'avambraccio di 60°, in presenza di una forza bruta
conservata, rende indubbiamente possibile un rendimento normale nelle mansioni
summenzionate.
Per quanto riguarda la frattura del femore destro non sono stati
riscontrati dei fattori invalidanti, segnatamente un'ossificazione eterotopica
non ha provocato alcuna riduzione della mobilità né sintomatologia.
In merito all'iniziale lesione del nervo tibiale e nervo peroneale
profondo della gamba sinistra è stata ricuperata una funzione completa a
livello del nervo tibiale, mentre un lieve deficit (M4) in regione del muscolo
tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro, comunque non costituisce
nessun impedimento, soprattutto per un'attività sedentaria.
In concordanza con queste considerazioni, anche il dott. __________
(22.5.2003) attesta "nessuna inabilità lavorativa, per un'attività
prevalentemente sedentaria"!
Tenuto conto della "perizia pluridisciplinare" e
leggendo tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici,
non si riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM.
Bisogna pure ammettere che non è stato fatto un confronto diretto
con i miei risultati e non è stato prodotto (nell'ambito della perizia pluridisciplinare)
un dettagliato stato ortopedico-traumatologico quantificato.
Tutt'altra domanda è invece se il signor RI 1 oggi come oggi
(vista l'evoluzione dell'affezione psichiatrica), sarebbe ancora abile al
lavoro per la fabbricazione di requisiti per scrivere, tenuto conto dell'insieme
di tutte le patologie.
La relativa risposta è indubbiamente affermativa per il periodo
d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in Agenzia per
(complessivamente) mezza giornata." (doc. XXI)
1.11. In data 12 aprile 2005 l’UAI
ha osservato:
" con
riferimento al vostro scritto 21 marzo 2005 (cfr. doc. XX) nonché alla missiva
29 marzo 2005 inviatavi dal Dr. __________ della _____________ (cfr. doc. XXI),
si osserva quanto verrà esposto qui di seguito.
Per quanto attiene all'aspetto prettamente medico, la lettera del
Dr. __________ di cui sopra è stata sottoposta come di consueto al vaglio del
Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Il Dr. __________ del SMR dell'AI, con annotazioni 7 aprile 2005
qui allegatevi, ha precisato di condividere pienamente la precedente
valutazione operata sia dalla Dr.ssa __________ del SMR dell'AI sia dal Dr. __________
della ____________ per quanto concerne l'inizio dell'incapacità lavorativa
dell'assicurato in oggetto.
Egli ritiene inoltre che una valutazione della capacità lavorativa
basata su di una visita effettiva (in casu quella eseguita dal Dr. __________
della ___________) abbia maggior valenza probatoria rispetto ad un
apprezzamento puramente medico-teorico inerente un periodo antecedente
l'effettiva visita (vedi perizia pluridisciplinare 29.7.2003 del SAM di Bellinzona
agli atti).
Alla luce di quanto suesposto, si chiede che codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni voglia confermare la decisione
impugnata e si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso." (doc. XXIII)
1.12. In data 15 aprile 2005
l’assicurato ha osservato:
" Prescindendo
dal fatto che alla valutazione del dr. __________ non può essere dato lo stesso
valore probante della perizia SAM, la quale in pratica ha affermato che proprio
le precedenti valutazioni del dr. __________ sull'abilità lavorativa
dell'assicurato potessero anche essere rimesse in discussione, mi preme
sottolineare il fatto che il dr. __________ parte da un'errata considerazione
del lavoro precedentemente svolto dall'assicurato. In effetti il signor RI 1
prima di effettuare il programma occupazionale della disoccupazione durante il
quale ha subito l'infortunio, non era occupato nella "semplice fabbricazione
di requisiti per scrivere, (…) attività molto leggera da svolgere in posizione
seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori né
inferiori" (vedi apprezzamento dr. __________ 29.3.05).
L'assicurato nell'ultima attività svolta su più anni (presso la
ditta __________ dal 3.1.85 al 21.7.97) svolgeva la mansione di manovale di
fabbrica e uomo tuttofare ("als Allrounder in einer Fabrik für Schreibzeug",
vedi Psychosomatisces Konsilium 25.5.98 della Clinica di __________ contenuto
nell'incarto ___________). Non si trattava quindi di un lavoro da svolgere in
posizione seduta, ciò che è evidente per i periti del SAM, i quali hanno potuto
prendere visione in maniera approfondita sia dell'incarto AI (vedi per esempio
nostro scritto 23.8.02 all'AI), sia dell'incarto ___________ (vedi descrizione
molto ben dettagliata degli ultimi lavori svolti nel verbale del colloquio
26.8.98, doc. 15 incarto ___________, che deve essere "sfuggito" al
dr. __________).
Ed è proprio per il fatto che l'assicurato ha "sempre
svolto un'attività non qualificata in qualità di manovale per diverse
ditte" (vedi perizia psichiatrica SAM, pag. 3), che dal momento
dell'infortunio in avanti non è più stato ritenuto abile in nessuna professione
da parte di periti del SAM:
le attività pesanti già gli erano precluse per via dei problemi
lombari;
le attività leggere non potevano essere richieste a causa della
deriva involutiva a livello psichico (prima dell'infortunio "in due
occasioni il datore di lavoro scioglierà il contratto a causa, sembra, di
scarso rendimento", vedi perizia psichiatrica SAM pag. 3).
In conclusione non vedo motivo per scostarsi dalla valutazione
effettuata dal SAM riguardante l'inizio dell'inabilità lavorativa totale, fatto
risalire all'aprile 1998. Anche l'apprezzamento medico richiesto al dr. __________
dell'___________ non apporta nessun elemento a sostegno dell'UAI, anzi:
"Tenuto conto della perizia pluridisciplinare e leggendo
tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici, non si
riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM" (vedi
apprezzamento dr. __________ 29.3.05)." (doc. XXIV)
In data 19 aprile 2005
l’assicurato ha aggiunto:
" nelle
annotazioni del dr. __________ allegate alle osservazioni 12.4.05 dell'Ufficio
AI in merito al ricorso in epigrafe, il medico dell'AI ritiene "che
abbia più valore probatoria una valutazione della capacità lavorativa basata su
effettiva visita (__________) confermata da attività lavorativa effettivamente
svolga che un apprezzamento puramente medico-teorico concernente un periodo
antecedente l'effettiva visita".
Nel mio ultimo scritto 15.4.05 alla vostra attenzione facevo
invece rimarcare l'errore nel quale è incorso il dr. __________ al momento di
pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'assicurato: prima di svolgere il
programma occupazionale dell'assicurazione disoccupazione, il signor RI 1 non
effettuava un lavoro sedentario in fabbrica, e tantomeno durante il programma
occupazionale, rimanendo però all'interno, seduto, e pitturando soldatini di
legno, attività svolta in ambito occupazionale e che non è dunque significativa
per la capacità lavorativa sul mercato del lavoro.
Contrariamente al dr. __________ ritengo quindi che la perizia SAM
abbia preso maggiormente in considerazione tutti gli elementi della
fattispecie, anche quelli dopo la visita in agenzia __________, che fanno
giustamente comprendere come l'assicurato per motivi di salute non abbia mai
più potuto inserirsi nel mercato del lavoro." (doc. XXVII)
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
da quando RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2
e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121.
V 366 consid. 1b).
In
un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto,
applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che
per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita
avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso
avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità
e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130.
V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista
del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1.
LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543.
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.
, I 475/01).
2.3
Secondo la
giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione
invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per
cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente
dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla
salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d,
126.
V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità
nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126
V 291 consid. 2c).
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi
assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno.
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid.
2d).
Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135 consid. 4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid.
2b).
In tal senso, in una sentenza del 26
luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79 segg).
il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa
dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione
dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi
eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non
basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo
si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).
2.4
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe
ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.
2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992.
pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5
Nella fattispecie, il dr. __________, chirurgo, nel novembre 1998 ha rilasciato il
seguente referto per conto della ___________:
"
(...)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato
37enne, già affetto di un'importante adiposità, cronica rachialgia invalidante
e portatore di tratti psicastenici, il quale oltre 7 mesi fa ha riportato una
frattura per-/subtrocanterica
del femore destro, lussazione anteriore e frattura olecranica del gomito
destro, sindrome di loggia alla gamba sinistra con interessamento del nervo sciatico,
segnatamente del nervo peroneo profondo e tibiale.
Stato dopo riposizione e fissazione della
frattura femorale nonché del gomito destri del 6.4.1998. stato dopo fasciotomia
delle 4 logge alla gamba sinistra del 7.4.98, stato dopo intervento per trapianto
cutaneo secondo Thiersch alla gamba sinistra del 17.4.1998.
Stato dopo asportazione di muscolatura necrotica
alla gamba sinistra (17.4/14.5.98).
Stato dopo intense cure fisioterapiche, anche a
titolo stazionario (__________dal 14.5 al 31.7.98).
Nel frattempo è ben consolidata la frattura sia
femorale sia del gomito destri (senza posizioni viziose), ma si sono formate
delle importanti ossificazioni periarticolari, di significato clinico al
gomito destro.
All'esame odierno verifichiamo un deficit d'estensione
del gomito destro di 34°, alla flessione una riduzione di 22°.
Parimenti si osserva una diminuzione della
pronazione e supinazione di circa 50°.
Le limitazioni articolari sono caratterizzate da
un arresto rigido, compatibile con le ossificazioni radiologicamente di entità
notevole, tuttavia praticamente invariate rispetto alle precedenti lastre
dell'agosto 1998.
All'arto inferiore destro l'assicurato è privo di
ogni disturbo, la rotazione ridotta nella misura di 10°.
L'epitelizzazione della ferita alla gamba
sinistra è completa, senza localizzazione di tegumento instabile. Al riguardo
rinviamo anche alla fotodocumentazione allegata.
Dalla sindrome di logge persiste inoltre un
moderato edema (ben amovibile) e un deficit a livello degli estensori del piede
sinistro, tuttavia nettamente migliorato rispetto a settembre 1998 (ricupero
molto favorevole all'altezza del nervo tibiale, in tale misura che il signor RI
1.
ha abbandonato definitivamente la stecca di Heidelberg già un mese fa).
Al gomito destro l'assicurato in nessun momento
ha evidenziato un deficit neurovascolare, mentre alla gamba sinistra è da
aspettarsi un ulteriore miglioramento spontaneo, tale da non lasciare un
residuo invalidante.
La _____________ è senz'altro d'accordo per un
ulteriore controllo elettroneuromiografico entro febbraio 1999.
In merito al gomito destro, considerati i deficit
notevoli (sia in flesso-estensione sia pro-/supinazione), è indicata
un'asportazione delle ossificazioni ostacolanti, tuttavia procedere che richiederà
una prevenzione post-operatoria efficace di un recidivo (con irradiazione a
basso dosaggio ed uso di indometacina p.es.).
L'AMO al femore destro non è da prendere in
considerazione prima dell'inizio dell'estate 1999.
L'edema della gamba destra può essere influenzata
positivamente con una calza elastica, eccezionalmente della classe di
compressione 1, visto lo stato cutaneo locale
Per quanto riguarda la capacità lavorativa fa
stato l'attività svolta in occasione dell'ultimo contratto di lavoro regolare
(addetto nell'ambito della fabbricazione di requisiti per scrivere).
Per tali mansioni, il signor RI 1, attualmente
abile al 25%, può riprendere il lavoro nella misura del 50 % il 2.12,1998 con
aumento al 75% 1'1.1.1999 ed al 100 % il l'1.3.1999.
La valutazione di un eventuale danno fisico
permanente potrà essere preso in considerazione solo nel momento in cui la
situazione elettroneuromiografica si sarà stabilizzata.
Il signor RI 1 viene inoltre invitato di
normalizzare il suo peso corporeo (eliminando ben 22 kg) e a praticare degli
esercizi fisici, come ciclismo e nuoto regolare
L'assicurato viene informato circa le nostre
conclusioni in modo esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo
certificato d'infortunio." (allegato doc. AI 5)
Nel suo
rapporto medico del 25 ottobre 1999, la dr.ssa __________, medico curante, ha
certificato una totale incapacità lavorativa dal 6 aprile 1998 nella
professione di manovale, precisando che “potrei immaginarmi un impiego a
tempo pieno con un lavoro in fabbrica di tipo leggero, ma con un rendimento
forse del 50%” (doc. AI 7). Nel referto in parola non è stata fatta
menzione alcuna ad un’eventuale patologia psichica.
Su
richiesta del medico curante, nel febbraio 2002, il dr. __________ ha sostanzialmente
confermato la sua precedente valutazione, precisando:
"
(...)
Allo stato presente verifichiamo i seguenti
reliquari infortunistici:
a livello del gomito destro (in stato dopo
lussazione e frattura olecranica) un'artrosi anchilosante di media entità,
senza segni d'instabilità, responsabile per un deficit d'estensione di 40°,
mentre la flessione risulta completa).
Questo vale pure per la riduzione della
pro-/supinazione, la quale è limitata ad un raggio di mobilità complessiva di
60°.
Nonostante la riduzione di mobilità, la forza
bruta al braccio destro è ben conservata (valori simmetrici).
Non è da prendere in considerazione un ulteriore
intervento, in quanto l'assicurato presenta delle tendenze ad ossificazioni periarticolari.
In merito alla frattura del femore destro non ci
sono dei fattori invalidanti, segnatamente nessuna manifestazione di coxartrosi
tardiva, nessun accorciamento o posizione viziosa della gamba destra.
L'ossificazione eterotopica in zona craniale del trocantere maggiore non provoca né una
riduzione della mobilità né è sintomatico.
La contusione della gamba sinistra con successiva
sindrome di loggia ha provocato una lesione del nervo tibiale e nervo peroneale
profondo, elettromiograficamente ancora oggettivabile a livello del muscolo
tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro (tuttavia con forza bruta
ripristinata fino a M4). Si è invece ripreso interamente la funzione a livello
del nervo tibiale. Un minimo accenno di andatura steppante a sinistra è dovuto
al deficit d'estensione di 80, maggiormente causato
dall'accorciamento secondario della muscolatura delle sure.
Dal lato sensitivo persiste una lieve ipestesia
nell'ambito del nervo profondo a sinistra.
Il signor RI 1 che non necessita più di ulteriori
cure specifiche né dei controlli medici, viene informato circa le nostre
conclusioni in modo esaustivo e continua ad essere abile al lavoro nella misura
del 100%."
(allegato doc. AI 5).
Nel suo
rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha nuovamente
certificato un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 dovuta a
problematiche fisiche (doc. AI 21). Tuttavia, nel suo scritto del 10 aprile
2002.
ha riferito all’UAI la necessità di un esame psichiatrico ed intellettivo
(allegato doc. AI 21).
In data 12 luglio 2002, su
richiesta del legale dell’assicurato, il dr. __________, medico curante, ha
certificato:
" ho
avuto in cura il signor RI 1 nel mese di ottobre del 1991 e nel mese di maggio
1994.
per dolori di schiena in relazione ad una lombaggine acuta. Una
radiografia eseguita in data 01.06.1994 presentava un inizio di discopatia
L5-S1. Siccome il paziente mi disse di soffrire spesso di dolori alla regione
lombare, gli consigliai di evitare di eseguire lavori pesanti come quelli
richiesti nella sua professione di muratore. Gli consigliai per tanto di
scegliere un mestiere più leggero." (allegato D doc. I)
Al fine
di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’UAI ha ordinato
una perizia pluridisciplinare presso il SAM. Nel relativo referto 29 luglio 2003 viene in particolare
evidenziato:
" 5.
DIAGNOSI
5.1
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome aspecifica da alterazione globale dello sviluppo psicologico
con lieve ritardo mentale, in periziando con disturbo misto di personalità
psicastenico (dipendente) ed immaturo.
Importante artrosi secondaria del gomito ds. con:
- stato dopo lussazione, frattura dell'olecrano e del
capitello
radiale il 6.04.1998, trattata con cerchiaggio e
due chiodi di
Kirschner,
- importante
limitazione funzionale per la supinazione e
l'estensione,
- stato da lieve lesione sensitiva del nervo ulnare ds.
Dolori coxogeni a ds. in:
- stato dopo complessa frattura pertrocanterica il
6.04.1998
trattata con DHS,
- ossificazione delle parti molli,
- possibili alterazioni degenerative coxofemorali,
non evidenti
in radiologia convenzionale.
Paresi residua del nervo peroneo comune a sin., con associati disturbi
neurovegetativi con:
- stato da importante schiacciamento della
muscolatura del
polpaccio sin. il 6.04.1998, sindrome delle
logge,
fasciotomia delle quattro logge, trapianto cutaneo
secondo
Tiersch.
Lombalgie croniche comuni su:
- probabili incipienti
alterazioni degenerative L4-L5 e L5-S1.
Obesità verosimilmente d'origine alimentare (BMI 4Okg/mz).
Ipogonadismo primario d'origine non chiara (maggio 2003) da
indagare più approfonditamente.
5.2
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ipercolesterolemia.
Lieve epatopatia di probabile origine alimentare.
6.
DISCUSSIONE
Si tratta di un periziando che nasce in Svizzera interna da padre
operaio fresatore e madre operaia in fabbrica. E' l'ultimo di tre figli.
Entrambi i genitori, originari di __________, si trasferiscono,
successivamente, in Ticino. Il padre è descritto come un uomo spesso assente,
esigente nei confronti dei figli, arbitrario e discontinuo nei rapporti con
questi ultimi e con la moglie. Tutto ciò avrebbe avuto, come conseguenza, nel
periziando, la sensazione dolorosa d'essere stato accantonato e trascurato da quest'ultimo
che a lui preferiva gli amici al bar ed il gioco delle bocce. Con la madre
l'intesa, invece, è ottima. Quest'ultima si sarebbe dedicata in maniera
elettiva al periziando, ultimogenito di tre figli, investendo su quest'ultimo
il bisogno di compensare una serie di frustrazioni solo in parte espresse. I
rapporti tra i genitori non erano idilliaci. Nell'infanzia l'A. ricorda
frequenti traslochi e cambiamenti di domicilio dei genitori per necessità di
lavoro. Tutto ciò avrebbe avuto come conseguenza per l'A. difficoltà non
trascurabili di adattamento e reinserimento negli ambienti sociali scolastici
che, di volta in volta, era costretto ad affrontare. L'A. frequenta la scuola
dell'infanzia e la prima elementare a __________ e successivamente la seconda
elementare ad __________. Raggiunto il Ticino è costretto a ripetere la
seconda elementare per difficoltà linguistiche. Successivamente si trasferisce
a __________, dove conclude le classi elementari. Seguono tre anni di scuola
maggiore a __________ e successivamente il tirocinio professionale di muratore,
con diploma nel 1981, con la ripetizione di un anno per difficoltà scolastiche.
Per quanto riguarda i ricordi scolastici, l'A. riferisce d'aver conosciuto,
soprattutto nei primi anni, docenti severi nei propri confronti e d'aver sempre
avute molte difficoltà nell'apprendimento, arrivando addirittura a dire:
"ero una vera schiappa". La mamma, comunque in tutti questi momenti
difficili è sempre stata molto vicina all'A. L'A. riconosce d'essere sempre
stato un bimbo ed un adolescente riservato, introverso, timoroso e prudente.
Ricorda d'aver vissuto con sconforto la morte del padre, nove anni orsono, in
seguito ad un infarto. Pure in questo frangente la mamma gli fu molto vicina e gli
ha permesso di evitare un crollo completo. Altro momento di difficoltà fu il
secondo infarto dell'anziana madre che ha necessitato un ricovero ospedaliero.
Per quanto concerne l'anamnesi professionale il periziando, dopo aver
conseguito il diploma di muratore, è in disoccupazione per un anno,
successivamente trova impiego, come manovale, a __________. Per un anno è di
nuovo in AD, in seguito viene assunto, come operaio, dalla __________ di __________
dal 1985 sino al 1997, quale operaio. La ditta fallisce e l'A. trova un posto
di lavoro presso __________ di __________, come operaio, dal luglio all'ottobre
1997.
Il contratto è sciolto dal datore di lavoro, probabilmente per
insufficiente rendimento. L'A. è nuovamente in disoccupazione per sette mesi.
Nell'ambito di un programma occupazionale viene assunto, quale manovale, presso
l'__________. Il 6.04.1998 è vittima di un incidente sul lavoro, con caduta da
ca. 6 m e fratture multiple. L'A resta inabile al lavoro per ca. sette mesi.
Riprende gradualmente l'attività lavorativa, non ricorda sino a quando, presso
l'__________. A partire dal novembre 1999 l'A. non ha più diritto a prestazioni
AD e resta quindi senza cespiti. Da metà maggio 2000 trova impiego, nella
misura del 100%, presso il comune di __________, quale operaio, dove rimane
sino al maggio 2002 per mancata riassunzione. Il datore di lavoro attesta
scarso rendimento. Dall'1.06.2002 l'A. è nuovamente in AD. Ritiene di non
essere più in grado di lavorare al 100% a causa dei vari dolori che lo
affliggono. Ritiene inoltre d'essere incapace a sostenere una concentrazione a
lungo termine. Nell'anamnesi patologica rileviamo come l'A. fu vittima di vari
incidenti sul lavoro che non avrebbero, però, mai compromesso seriamente la
propria attività professionale. Nel 1998 il grave incidente sul lavoro, cadendo
da un impalcatura di ca. 6 m, gli procura un politrauma, con ripercussioni
serie a livello dell'apparato osteoarticolare e neurologico. Segnaliamo come
l'A. abbia abbandonato la propria attività lavorativa di muratore, sin dal
periodo post - tirocinio a causa della presenza di lombalgie croniche tuttora
presenti.
Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto
evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.,
ricordando come l'attuale esame peritale sia necessario al fine di chiarire la
patologia postinfortunistica, quella extrainfortunistica e poter quindi
valutare la capacità lavorativa residua:
Patologia psichiatrica
La patologia psichiatrica è altrettanto importante di quella postinfortunistica
in questo periziando che presenta dei limiti intellettivi ed un comportamento
alquanto infantile, psicastenico, nonché un'alterazione globale dello sviluppo
psicologico. Il dr. __________ ritiene l'A. totalmente inabile al lavoro.
Concordiamo con questa valutazione, ritenendo che al momento attuale il Sig. RI
1.
non presenti delle risorse tali da permettergli un reinserimento in un
circuito lavorativo e lucrativo usuale. L'A presenta un discreto rallentamento
psicomotorio, evidenzia una disposizione indolente, flemmatica ed un attitudine
tendenzialmente evitante. L'umore è inappropriato e solo per brevi momenti
discretamente attenuato. Il pensiero è caratterizzato da una certa lentezza, da
una scarsa fluidità. La forma ed il contenuto sono caratterizzati dalla
centralità del ruolo materno. Le funzioni cognitive sono globalmente
compromesse, in particolare per quanto riguarda lo stato di coscienza che è
vischioso, atonico e sospeso, come pure l'attenzione e la concentrazione, la
memoria, le prassie, il giudizio pratico sociale, nonché le capacità
d'introspezione, d'astrazione e coscienza di malattia. Il periziando è stato a
più riprese licenziato per scarso rendimento. La patologia psichiatrica non è
conseguenza del grave trauma sul lavoro avvenuto nel 1998, ma sicuramente
assume una valenza ed un importanza maggiore in presenza delle gravi lesioni
fisiche riportate durante il trauma citato. I fallimenti e le difficoltà
riscontrate in questi anni hanno sicuramente tolto forza ed energia all'A.
rispetto agli anni passati. A ciò si aggiunge poi il sospetto dell'insorgenza
di un disturbo psicotico, ancora incapsulato, che sta' lentamente intaccando il
patrimonio intellettivo dell'A con prognosi incerta.
Patologia reumatologica
Concordiamo con il nostro consulente dr. __________ sia riguardo
alle diagnosi, riassunte al capitolo 5, sia riguardo al grado d'incapacità
lavorativa, che può essere ritenuto nella misura totale in attività pesanti a
mediamente pesanti. Pure in attività molto leggere l'A. presenta una capacità
lavorativa residua nella misura del 30%. Ciò a causa delle lesioni riportate
nel sinistro dell'aprile 1998. Come ben attestato dal nostro consulente, per
quanto riguarda la causalità naturale, non v'è alcun dubbio che la problematica
al gomito ds., all'anca ds., alla gamba ed al piede sin., siano d'origine
esclusivamente traumatica. Tali lesioni determinano principalmente le
limitazioni della capacità lavorativa precedentemente espresse, mentre la
problematica lombare, d'origine extratraumatica, ha un ruolo secondario. Non vi
è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa mediante misure
mediche, la prognosi sarà caratterizzata da un lento peggioramento sia
dell'artrosi secondaria al gomito ds., sia della problematica all'anca.
Considerando che la patologia reumatologica è determinata prevalentemente dal
trauma subito nell'aprile 1998, riteniamo che debba essere interpellato
l'ufficio regresso dell'AI.
Patologia neurologica
Concordiamo pure con il nostro consulente dr. __________, il quale
evidenzia la presenza di una lesione postraumatica dei nervi tibiali e peroneo
sin., in stato dopo sindrome della loggia, di una sindrome lombovertebrale ed
uno stato da lieve lesione sensitiva del nervo ulnare ds. L’A deve essere ritenuto totalmente
inabile al lavoro, in attività pesanti, come quella di muratore sui cantieri o
manovale. In un'attività prevalentemente sedentaria l'A. presenta una capacità
lavorativa totale dal punto di vista neurologico. In un'attività in cui l'A.
debba sottostare a spostamenti moderati a piedi presenta un'inabilità del 25%.
Patologia endocrinologica
Concordiamo con il nostro consulente dr. __________. L'A presenta
un obesità, verosimilmente d'origine alimentare, con un BMI di 40 kg/m2
ed un'ipogonadismo primario d'origine non chiara, che andrebbe indagato
ulteriormente. Concordiamo con il nostro consulente ritenendo che nella ricerca
di una sindrome Klinefelter bisognerebbe sottoporre l'A. ad un esame di ibridazione
in situ con fluorescenza dei cromosomi sessuali, esame che risulta meno costoso
e più informativo del classico cariotipo. Qualora si confermasse la presenza di
un Klinefelter bisognerebbe escludere alcune patologie associate, con frequenza
aumentata rispetto alla popolazione generale, quali intolleranza ai glucidi,
per altro presente e ipotiroidismo, che ha potuto essere escluso. Bisognerebbe
inoltre completare la valutazione con una densitometria ossea. Dopo una seconda
misurazione del testosterone libero a digiuno, una volta eseguita la densitometria,
si potrà decidere se iniziare una terapia sostitutiva con del testosterone intramuscolo.
Il dr. __________ propone di sottoporre l'A. ad una presa a carico da parte di
una brava dietista per una revisione delle abitudini alimentari attuali e
soprattutto per sostenere l'A. nella motivazione alla dieta. Qualora entro
quattro - sei mesi non fosse possibile ottenere un calo ponderale si potrebbe
considerare di introdurre un trattamento farmacologico con Xenical oppure con
del Fluctine a dosaggio crescente, nell'intento di influire favorevolmente
l'appetito. Il dr. __________ ritiene che l'obesità influenzi la capacità
lavorativa, in attività con sforzi fisici pesanti e ripetuti, nella misura di
almeno il 50%. Ritiene comunque che in un'attività adatta vi sia una capacità
lavorativa parziale teorica che andrebbe comunque rivalutata dal punto di vista
ortopedico e neurologico.
7.
VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale
del periziando, in qualità di manovale ed in qualsiasi altra attività
lavorativa é valutabile nella misura dello 0%.
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le limitazioni qualitative e quantitative, sul piano psichico e
mentale, nonché fisico, sono descritte al capitolo 6.
I disturbi psichici del peritando (le limitazioni intellettive
associate al disturbo di personalità infantile e psicastenico, nonché
l'alterazione globale dello sviluppo psicologico e la presenza di un disturbo
psicotico ancora incapsulato) influenzano la capacità lavorativa di quest'ultimo,
in qualità di operaio, manovale ed in qualsiasi altra attività lavorativa,
nella misura totale.
Intendiamo con ciò che il Sig. RI 1 non è più in grado di produrre
un rendimento costante in un ciclo lavorativo e lucrativo usuale.
Sul piano fisico, invece, le limitazioni (quali le sequele dovute
all'incidente del 16.04.1998, con importante artrosi secondaria al gomito ds. in stato
da lussazione e frattura, importanti limitazioni e dolori a livello dell'anca ds.,
nonché la paresi residua del nervo peroneo e del tibiale a sin., in stato da
sindrome della loggia) riducono il grado di capacità lavorativa, quale operaio
e manovale, pure nella misura totale. La patologia reumatologica e neurologica
permetterebbe una capacità lavorativa residua del 30% in un'attività lavorativa
estremamente leggera.
Sulla base di quanto detto, riteniamo quindi che l'attività di
operaio e manovale non sia più esigibile da parte del periziando, così come
qualsiasi altra attività lavorativa. Dagli atti in nostro possesso, possiamo
affermare che queste limitazioni professionali debbano essere considerate a
partire dal 16.04.1998 in avanti.
A nostro avviso, la problematica reumatologica e neurologica è
conseguenza del trauma sul lavoro avvenuto il 16.04.1998 e quindi dovrebbe
essere sottoposta alla valutazione del servizio regresso dell'AI.
L'attuale stato di salute del Sig. RI 1 è peggiorato nel corso di
questi anni ed in futuro ci si deve attendere un lento e progressivo
peggioramento, soprattutto delle patologie postinfortunistiche a livello del
gomito e dell'anca ds.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo che misure di reintegrazione professionale siano
indicate in quanto queste ultime, alla luce delle patologie limitanti la
capacità lavorativa del periziando non porterebbero ad alcuna variazione della
capacità lavorativa.
10.
RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Il servizio medico regionale dell'AI ritiene importante valutare
quanto la patologia lombovertebrale influenzi la capacità di muratore.
Rispondiamo, come ben descritto dal nostro consulente reumatologo dr. __________,
come tale patologia influenzi la capacità lavorativa di muratore ed in
qualsiasi altra attività lavorativa pesanti, nella misura del 20%. L’A, per la
problematica lombare, è totalmente abile al lavoro in attività leggere a
mediamente pesante, in cui possa rispettare i criteri d'ergonomia della
schiena, evitare movimenti eccessivamente ripetitivi e quotidiani di flessione
- estensione o rotazione del tronco." (doc. AI 29)
Nella sua “proposta medico”
dell’11 agosto 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:
" (…)
Preso atto della perizia SAM del 29.07.2003 con le
seguenti conclusioni.
Patologia postinfortunistica (esiti gomito destro, anca destra,
gamba destra e piede sinistro) determina la seguente IL a partire dal aprile
1998: IL 100% per attività lavorativa pesante e mediamente pesante. Capacità
lavorativa residua del 30% in attività leggera.
Patologia lombovertebrale: ha un influsso solo secondario sulla
capacità lavorativa, determinando unicamente IL 20% in attività molto pesante
compresa quella da muratore ma nessuna IL in attività leggera a mediamente
pesante.
Patologia psichiatrica (sindrome aspecifica da alterazione globale
dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale in periziando con disturbo
misto di personalità dipendente ed immaturo):
Non è conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998 ma le gravi
lesioni fisiche fanno in modo che sicuramente assume una valenza ed una
importanza maggiore rispetto a prima. Determina IL 100% per qualsiasi attività
lucrativa.
In conclusione, la limitazione della capacità lavorativa come
sopra descritta è determinata essenzialmente dalla patologia postinfortunistica
e dalla patologia psichiatrica (quest'ultima preesistente ma con maggior
valenza in seguito all'evento infortunistico) con IL 100% per qualsiasi
attività lucrativa.
La patologia lombovertebrale da sola riveste invece solo un ruolo
marginale determinando IL 20% unicamente per attività molto pesanti come
muratore o manovale. Il cambiamento di tipo di attività lavorativa (da muratore
ad operaio di fabbrica) avvenuto 18 anni fa non è quindi motivabile con lo
stato di salute.
Per quanto concerne la questione del regresso sollevato nella
perizia, essa è già stata esaminata (vedi comunicazione ____________ del
13.03
: non esistono elementi di responsabilità)." (doc. AI 32)
Nella sua “proposta” del
1° settembre 2003 il funzionario dell’amministrazione ha osservato:
" (…)
Riguardando il caso, ho notato che il SAM indica
una IL al 100% in attività media e pesante e IL 70% in attività
leggera dal 04/1998
nella proposta medico del 11.08.2003 viene specificato che è la
patologia psi quella che determina maggiormente l'invalidità .
In seguito viene specificato che la patologia psi non è
conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998 (quindi da quando?) globalmente
vi è la IL?
Nella decisione del 09.02.2000 (vedi allegato) era stata respinta
la rendita in quanto erano stati valutati i periodi di IL della ___________,
pertanto non si raggiungeva l'anno di attesa, inoltre la ___________ con
decisione del 19.02.2002 ha riconosciuto una rendita del 27% conseguente
all'infortunio del 06.04.1998.
Si tratta pertanto di una diversa valutazione dal profilo
medico?Diversa da quella verificata a suo tempo in occasione della decisione di
rifiuto del 09/2000?
Dal profilo economico i guadagni sono stati esigui già a partire
da fine 97/98, in quanto anche presso il comune di __________ ha svolto un
programma occupazionale a carico dell'assistenza e del comune, inoltre per
telefono mi ha confermato il Segretario Comunale, che il rendimento dell'A. è
stato molto esiguo nonostante abbiano sempre retribuito il medesimo
stipendio." (doc. AI 35)
Nella sua “proposta medico”
dell’11 settembre 2003 la dr.ssa __________ ha osservato:
" (…)
Analizzando la documentazione medica a disposizione (atti ___________,
perizia SAM, certificazioni curante Dr.ssa __________), in effetti emergono
discrepanze per quanto concerne l'evoluzione della inabilità lavorativa dal
marzo 1998 (giorno dell'incidente) fino al momento della perizia SAM.
La perizia SAM del 29.07.2003 valuta l'inizio della incapacità
lavorativa da loro stabilita a partire dal giorno dell'incidente senza
considerare l'evoluzione negli ultimi anni, quindi in contrasto con le
valutazioni della __________, la quale in base a visita medica circondariale
del 11/1998, valuta una piena capacità lavorativa nell'abituale attività di
operaio c/o fabbrica di produzione materiale da scrivere a partire dal 3/1999.
Questa valutazione si basava sull'esame clinico e la rilevazione dei deficit
funzionali presenti al momento della visita circondariale del novembre 1998,
confermato in occasione di un ulteriore visita medica del febbraio 2002 in
occasione della valutazione della menomazione all'integrità.
In particolare in quel momento veniva costatato radiologicamente
consolidazione completa della frattura femorale destra e del gomito destro
senza posizioni viziosi, ma con formazione di ossificazioni periarticolari a
livello dell'anca destra e di significato clinico al gomito destro. Al gomito
destro artrosi secondaria.
La forza a livello della mani bilateralmente non era compromessa,
simmetrica, non risultano atrofie muscolari. Il deficit di motilità a livello
del gomito destro in quel momento era estensione/flessione 0-40-125 e
pronazione/supinazione 30-0-30, quindi rilevante deficit di estensione e di
supinazione.
A livello dell'anca/arti inferiori: deambulazione senza zoppia,
non dolente, non atrofie muscolari. Senza rilevanti deficit di motilità delle
anche o della tibio-tarsica . La forza bruta muscolare dei flessori del piede
sinistro e dei muscoli peronei sinistro è normale M5, minima diminuzione per il
flessore comune delle dita M4 e estensore dell'alluce M4.
Ben diversa si presenta la situazione clinica all'esame clinico ortopedico-reumatologico
del Dr. __________ in occasione della perizia SAM eseguito il 30.05.2003: non
viene ripetuta una valutazione radiologica (si valuta quella del febbraio 2002 ______________),
ma clinicamente il quadro è modificato in modo rilevante soprattutto per quanto
concerne la motilità del gomito destro: esso è attualmente praticamente
bloccato per il movimento di supinazione (5 gradi), mentre il deficit di
estensione è meno rilevante 0-50-130. Viene inoltre rilevata la presenza, non
documentata nel 2/2002, di una sinovite cronica che riflette uno stato
infiammatorio persistente legato alle alterazioni degenerative postinfortunistiche.
Oltre alle importanti limitazioni funzionali, quindi anche la presenza di
dolori tipo meccanico limitano ulteriormente l'uso del gomito.
A livello dell'anca destra, la motilità viene descritta in modo
praticamente invariata rispetto al febbraio 2002, ma con dolori alla rotazione
interna quale espressione di possibili alterazioni degenerative coxofemorali (i
quali comunque non vengono documentati radiologicamente in quanto non sono
state eseguiti di nuove radiografie).
Risulta inoltre peggiorata la forza di estensione dell'estensore
dell'alluce, attualmente con paresi M2 (rispetto a M4 nel 2002).
In base a queste costatazioni cliniche, il consulente reumatologo
valuta la capacità lavorativa residua attualmente unicamente del 30% anche in
attività leggera, essendo nulla per attività pesante-mediamente pesante. Non si
esprime in nessun modo in merito all'inizio di questa incapacità lavorativa
rispettivamente non descrive l'evoluzione della stessa nel corso degli ultimi
anni, limitandosi alla costatazioni che le limitazioni funzionali presenti
attualmente sono comunque di origine esclusivamente postraumatica. La sindrome lombovertebrale
invece investe un ruolo marginale, determinando nessuna IL in attività leggera
e mediamente pesanti e unicamente del 20% in attività pesante.
Riassumendo, in base alla documentazione medica si può quindi
osservare un peggioramento dello stato clinico fisico tra il febbraio 2002 e
maggio 2003, in particolare per quanto concerne la funzionalità del gomito
destro il quale risulta attualmente praticamente bloccato per l'essenziale
movimento della supinazione, con inoltre dolori legati ad uno stato
infiammatorio cronico al gomito destro. I periti SAM invece parlano in modo
generico di un peggioramento dello stato di salute negli ultimi anni, senza
descrivere in dettaglio la sua evoluzione in particolare tra il marzo 1999
(piena capacità lavorativa per l'attività precedente secondo
valutazione ______________) e il momento della perizia SAM, limitandosi alla
constatazione che le limitazioni professionali devono essere considerati a
partire dal 4/1998, momento del politrauma, tralasciando la valutazione ___________
con le constatazioni cliniche rilevati in quel momento e diversi e meno
rilevanti da quelle attualmente presenti.
In base alla descrizione dello stato clinico nella documentazione
medica a disposizione si può quindi fare la seguente valutazione per quanto
concerne l'evoluzione della capacità lavorativa sotto il profilo fisico:
rimane valida la valutazione ___________ del 11/1998 confermato
nel 2/2002 di piena capacità lavorativa nell'attività di operaio addetto alla
fabbricazione di requisiti da scrivere (ultima attività lavorativa eseguita
prima del programma occupazionale). Il peggioramento avvenuto successivamente è
documentato dall'evoluzione dello stato clinico sopradescritto ed è quindi
avvenuto tra 2/2002 e maggio 2003, determinando l'attuale Il 70% anche in
attività leggera, dal punto di vista fisico. Il momento esatto dell'insorgenza
di questa percentuale di IL non può essere determinata in base alla
documentazione medica e quindi l'inizio della IL 70% per qualsiasi attività
lavorativa dal punto di vista fisico, è da ammettere presente dal momento della
valutazione peritale, quindi maggio 2003.
Per quanto concerne la situazione psichica, già in occasione della
degenza pressa la clinica di __________ da maggio a luglio 1998, l'a. è stato
sottoposto a valutazione psichiatrica. Lo psichiatra Dr. __________ descrive
uno stato psichico che non avrebbe subito cambiamenti in seguito
all'infortunio: non depressione, non ansia, non perdita di energia, non deficit
cognitivi. La passività dell'A. fa parte dell'abituale "Habitus" e
del carattere dell'A. Pone la diagnosi di disturbo di personalità dipendente
(astenia) con tratti infantili.
Si tratta quindi di una condizione preesistente all'infortunio del
marzo 1998, che insieme alle prestazioni intellettuali non brillanti dell'A. ha
comunque permesso all'A. di svolgere un'attività lavorativa lucrativa per
lunghi anni.
Quindi nel 1998 non si ammette la presenza di una psicopatologia
tale da giustificare IL 100% per qualsiasi attività.
Lo psichiatra dr. __________ nella sua valutazione per il SAM pone
la stessa diagnosi del Dr. __________ (disturbo misto di personalità
psicastenico (dipendente) ed immaturo), con inoltre un lieve ritardo mentale .
Viene eseguita una testistica (Rorschach e cinque items Wechsler per adulti)
che evidenzia una capacità di riproduzione abbastanza buona anche se il
risultato generale è al di sotto della media da mettere in relazione alla
scarsa capacità logica di ragionamento. Viene espresso l'idea di un disturbo
psicotico, anche se ancora incapsulato, ma che sta intaccando lentamente il
patrimonio intellettivo in qualche modo, in precedenza, ben costituito.
Lo psichiatra __________ valuta quindi l'A. attualmente inabile al
100% senza esprimersi in merito alla capacità lavorativa precedentemente
presente legato alla problematica psichiatrica e quindi non valuta l'evoluzione
della capacità lavorativa ad essa collegata dal momento dell'infortunio ad
oggi.
I periti SAM motivano quanto segue: la patologia psichiatrica non
è conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998, ma sicuramente assume una
valenza ed importanza maggiore in presenza delle grave lesioni fisiche
riportate. I fallimenti e le difficoltà riscontrate in questi anni hanno tolto
forza ed energia rispetto agli anni passati. A ciò si aggiunge il sospetto
dell'insorgenza di un disturbo psicotico, ancora incapsulato, che sta
lentamente intaccando il patrimonio intellettivo dell'A.
Anche i periti SAM quindi non descrivono l'evoluzione della
capacità lavorativa nel corso degli ultimi anni e il perito __________ si
limita alla costatazioni che attualmente l'A. è da considera inabile per
qualsiasi lavoro al 100%. Non si può quindi semplicemente retrodatare la IL
100% per motivi psichici ad aprile 1998 in mancanza di qualsiasi descrizione
dello sviluppo ed ignorando la valutazione dello psichiatra Dr. __________ del
1998.
v.s. ed ignorando inoltre che nonostante i suoi problemi, l'A. ha
continuato un'attività lavorativa anche se unicamente nell'ambito di programmi
occupazionali della disoccupazione. In mancanza di ulteriori dati precisi in
merito al decorso, si può ammettere quindi la completa inabilità per qualsiasi
attività lucrativa dal punto di vista psichico unicamente dal momento della
valutazione psichiatrica SAM del 22 maggio 2003.
In conclusione, per i motivi sopra esposti l'inizio della IL
100% per qualsiasi attività lavorativa lucrativa è da ammettere a partire dal
maggio 2003, data della valutazione peritale SAM.
Per il periodo antecedente, rimangono valide le valutazioni ___________."
(doc. AI 38)
Su richiesta dell’UAI, in
data 27 ottobre 2004 i medici del SAM hanno precisato:
" Riguardo
al sig. RI 1, non possiamo che confermare quanto già espresso nella nostra
valutazione peritale presso il SAM del 29.07.2003, cioè che l'A. nell'incidente
del 6.04.1998 si é procurato delle lesioni dell'apparato locomotorio e
neurologico tali da ridurre la sua capacità lavorativa.
Fin dall'aprile 1998 la capacità lavorativa dell'assicurato è ridotta
nella misura di almeno il 20% nell'attività di manovale e muratore. Ciò è
giustificato dalle importanti lesioni subite nell'incidente. Infatti, dal punto
di vista neurologico la lesione postraumatica dei nervi tibiali e perone sin.,
in stato dopo sindrome della loggia, giustifica inabilità lavorativa totale
nelle attività precedentemente svolte dal sig. RI 1. Tale patologia nel tempo
non ha potuto peggiorare, ma ev. migliorare, quindi dal punto di vista medico
non possiamo che confermare come fin dall'incidente dell'aprile 1998 egli sia
da ritenere totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in precedenza.
Più difficile risulta la valutazione della capacità lavorativa in
un'attività leggera e adatta. Rimandando al consulto neurologico del dr. __________,
che attesta un'incapacità lavorativa del 25% per la patologia neurologica in
un'attività adatta, non possiamo far altro che confermare che per questa
patologia la capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta fosse già
ridotta in misura sup.
al 20% fin dall'incidente del 1998.
Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben
spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal
trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella
misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare
altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile
1998.
in poi.
E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico
è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di
un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità
lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività
leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della
perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un
peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di
vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere
sicuramente già superiore al 70%.
La patologia psichiatrica, invece, non ha relazione alcuna con
l'incidente dell'aprile 1998, ma anche quest'ultima nel corso degli anni é
andata via - via peggiorando ed é caratterizzata dalla presenza di un probabile
disturbo psicotico che con il tempo sta lentamente intaccando il patrimonio
intellettivo dell'A.
Ribadiamo quindi quanto da noi già espresso nella perizia SAM del
luglio 2003." (doc. XIbis)
Nelle sue
annotazioni del 23 novembre 2004 la dr.ssa __________ ha osservato:
" (…)
Francamente non vedo nuovi elementi di valutazione medica che
possano in qualche modo far comprendere e motivare il ragionamento del SAM in
merito alla retrodatazione della inabilità lavorativa fino al 1998 (a partire
dal aprile 1998 totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in
precedenza come pure IL 70% in attività lavorativa leggera e adatta, in modo
continuo e definitivo).
Ripeto che questa valutazione è in palese contrasto con la
valutazione ___________, la quale si basa su una vasta documentazione
specialistica e ripetute visite mediche.
Non si mette in dubbio che l’A. in seguito all'infortunio abbia
riportato dei danni persistenti con limitazioni funzionali come riportati nella
vasta documentazione medica ___________. Questi limiti funzionali comunque,
secondo valutazione medica ___________, non motivavano una riduzione
persistente della capacità lavorativa nell'ultima attività lavorativa
regolarmente svolta (che era quella di operaio presso fabbrica di produzione
requisiti per scrivere, attività svolta dal 1985 fino al 1997,prima di entrare
in periodo di disoccupazione).
La decisione ___________ di piena capacità lavorativa in detta
attività a partire dal marzo 1999 non viene contestato, come rimane pure
incontestata e ingiudicata la seguente decisione UAI del 13.01.2000, la quale esclude
diritto a prestazioni (sia rendita che provv. professionali). L'A. d'altronde,
dopo essere dichiarato di nuovo abile al 100% a partire dal marzo 1999, ha potuto
ancora svolgere diverse attività lavorative : dapprima nell'ambito
occupazionale come operaio-manovale presso l'ex-macello, ed infine da metà
maggio 2000 come operaio presso il comune di __________, svolto fino a maggio
2002.
in misura piena (e secondo rapporto datore di lavoro con pieno
rendimento).
Tutti questi fatti concreti (valutazione ___________, attività
lavorativa svolta fino a maggio 2002) mal si concordano con la completa
incapacità lavorativa per tutte le attività lavorative svolte in precedenza e
la incapacità lavorativa pure del 70% in attività leggera e adatta, presente
secondo valutazione SAM a partire dall'aprile 1998 in modo invariato. Anche se
vi fosse stato una certa riduzione di rendimento nell'attività di operaio
comunale, questa è spiegabile dal fatto che l'attività lavorativa di operaio
comunale comprende pure mansioni pesanti per i quali certamente l'A.
rappresenta delle limitazioni e i quali non vengono contestati. Ricordo, che la
valutazione ___________ si basa su un altro tipo di attività lavorativa, da
considerare meno pesante v.s.
Le considerazioni del SAM nell'attuale scritto sono quindi
puramente ipotetiche e ripetono in modo stereotipo le singole valutazioni dei
consulenti , i quali nei loro rapporti di valutazione scritti per il SAM non
effettuano un confronto della attuale situazione con quella clinicamente
oggettivata nella vasta documentazione ___________ e non prendono posizione in
merito alla evidente contraddizione tra incapacità lavorativa medico-teorica
valutata e effettiva attività lavorativa ancora svolta almeno fino al maggio
2002.
Per il resto, rimando alla proposta medico del 11.09.2003." (doc.
XVI1)
Invitato dal TCA a
prendere posizione sulle conclusioni della perizia SAM del 29 luglio 2003 (doc.
AI 29) e sulle osservazioni SAM del 27 ottobre 2004 (doc. XIbis), in data 29
marzo 2005 il dr. __________ ha osservato:
" Nei
nostri rapporti circostanziati del 18.11.1998, rispettivamente del 18.2.2002
abbiamo preso posizione in modo dettagliato in merito alla capacità
lavorativa come pure alla menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF, per
ciò che concerne le conseguenze dell'infortunio del 6.4.1998.
Per quanto attiene ai fattori extra-infortunistici, dalle nostre
relazioni si evince chiaramente che il signor RI 1, benché originalmente
muratore diplomato, non ha mai potuto esercitare tale professione, essendo
affetto d'adiposità permagna (BMI 40) e cronica rachialgia invalidante,
motivazione presentata dall'assicurato stesso.
A questo si aggiungono dei problemi psichici (tratti
psicastenici), patologie che nel loro insieme hanno precluso l'esercitare del
mestiere di muratore (sin dall'ottenimento del diploma).
Ai fini assicurativi, il sottoscritto l'11.2.2002 ha dovuto
valutare la capacità lavorativa non per le mansioni di muratore, bensì
esclusivamente per il lavoro precedentemente svolto (signor RI 1 a suo tempo
assicurato presso la ___________ in quanto partecipante ai programmi
occupazionali!), ossia per la semplice fabbricazione di requisiti per scrivere.
Trattasi infatti di un'attività molto leggera, da svolgere in
posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori
né inferiori.
Particolarmente anche un deficit di estensione di 40° al gomito
destro (flessione completa), risp. raggio di mobilità complessiva alla pro-supinazione
dell'avambraccio di 60°, in presenza di una forza bruta conservata, rende
indubbiamente possibile un rendimento normale nelle mansioni summenzionate.
Per quanto riguarda la frattura del femore destro non sono stati
riscontrati dei fattori invalidanti, segnatamente un'ossificazione eterotopica
non ha provocato alcuna riduzione della mobilità né sintomatologia.
In merito all'iniziale lesione del nervo tibiale e nervo peroneale
profondo della gamba sinistra è stata ricuperata una funzione completa a
livello del nervo tibiale, mentre un live deficit (M4) in regione del muscolo
tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro, comunque non costituisce
nessun impedimento, soprattutto per un'attività sedentaria.
In concordanza con queste considerazioni, anche il dott. __________
(22.5.2003) attesta "nessuna inabilità lavorativa, per un'attività
prevalentemente sedentaria"!
Tenuto conto della "perizia pluridisciplinare" e
leggendo tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici,
non si riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM.
Bisogna pure ammettere che non è stato fatto un confronto diretto
con i miei risultati e non è stato prodotto (nell'ambito della perizia pluridisciplinare)
un dettagliato stato ortopedico-traumatologico quantificato.
Tutt'altra domanda è invece se il signor RI 1 oggi come oggi
(vista l'evoluzione dell'affezione psichiatrica), sarebbe ancora abile al
lavoro per la fabbricazione di requisiti per scrivere, tenuto conto dell'insieme
di tutte le patologie.
La relativa risposta è indubbiamente affermativa per il periodo
d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in Agenzia per
(complessivamente) mezza giornata." (doc. XXI)
Nelle sue
annotazioni del 7 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dal
punto di vista medico non posso che condividere pienamente la valutazione
precedente della dr.ssa __________ e del dr. __________ che sono in contrasto
ma ben fondato con le conclusioni SAM circa l'inizio dell'incapacità
lavorativa.
Ritengo che abbia più valore probatorio una valutazione della
capacità lavorativa basata su effettiva visita (__________) confermata da
attività lavorativa effettivamente svolta che un apprezzamento puramente medico-teorico
concernente un periodo antecedente l'effettiva visita." (doc. XXIII1)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294.
e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Nella fattispecie litigiosa è
la decorrenza del diritto alla rendita.
L’UAI, sulla base della
perizia pluridisciplinare 29 luglio 2003 del SAM, ma soprattutto sulla base
delle successive valutazioni del SMR, ha stabilito che l’assicurato non è più
stato in grado di svolgere un’attività lavorativa in misura totale dal 22
maggio 2003, fissando di conseguenza la decorrenza del diritto alla rendita al
mese di giugno 2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. doc. AI 48).
Per il periodo precedente l’UAI
ha per contro ritenuto fedefacente la valutazione ___________ che ha stabilito
una piena capacità lavorativa dal marzo 1999 (incarto LAINF, allegati doc. AI
5).
L’assicurato, avvalendosi
della perizia SAM sostiene invece di dover essere posto al beneficio di una mezza
rendita d’invalidità dal 1° novembre 1998 e di una rendita intera dal 1°
febbraio 1999, eventualmente di una rendita intera a partire dal 1° aprile 1999
oppure di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 e di una rendita intera dal 1°
gennaio 2004 (doc. V).
In concreto, in esito ad
un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel
referto peritale 29 luglio 2003 gli specialisti del SAM, sulla base di una
consultazione psichiatrica del dr. __________ avvenuta l’8 luglio 2003, di una
consultazione reumatologica del dr. __________ avvenuta il 30 maggio 2003, di
una consultazione neurologica del dr. __________ del 22 maggio 2003 e di una
consultazione endocrinologica del dr. __________ avvenuta l’11 giugno 2003, dell'esame
degli atti medici a loro disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici
(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della
terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla
luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, hanno concluso che
l'assicurato, affetto da sindrome aspecifica da alterazione globale dello
sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale e disturbo misto di personalità,
da un’importante artrosi secondaria del gomito, dolori coxogeni a destra,
paresi residua del nervo peroneo comune a sinistra con associatati disturbi
neurovegetativi, lombalgie croniche comuni e da obesità verosimilmente
alimentare, presenta, globalmente per tutte le patologie, un’incapacità
lavorativa totale dal 16 aprile 1998.
I sanitari del SAM, hanno quindi
distinto la patologia psichica da quella fisica ritenendo comunque globalmente
l’assicurato totalmente incapace al lavoro dal mese di aprile 1998.
I disturbi psichici
dell’assicurato (limiti intellettivi associati al disturbo di personalità
infantile e psicastenico, nonché l'alterazione globale dello sviluppo
psicologico e la presenza di un disturbo psicotico ancora incapsulato), diagnosticati
per la prima volta con la perizia SAM, compromettono totalmente la sua capacità
lavorativa in attività quali quelle di operaio, manovale ed in qualsiasi altra,
non essendo egli più in grado di dare un rendimento costante in un ciclo
lavorativo usuale (doc. AI 29, XIbis).
A detta degli specialisti,
la patologia psichiatrica non è in relazione con l'incidente dell'aprile 1998,
ma essa è sicuramente peggiorata nel corso degli anni e caratterizzata da un
probabile disturbo psicotico già presente che con il tempo avrebbe lentamente
intaccato il patrimonio intellettivo dell'assicurato (doc. XIbis; cfr. anche
esame psichiatrico 29 maggio 1998 del dr. __________ della Clinica __________,
allegato doc. AI 5).
Gli esami ___________ non
hanno per contro mai accennato a patologie psichiatriche (cfr. allegati doc. AI
5).
I disturbi fisici
(importante artrosi secondaria del gomito destro in stato da lussazione e
frattura, importanti limitazioni e dolori a livello dell'anca destra, paresi
residua del nervo peroneo e del tibiale a sinistro, lombalgie croniche comuni)
riducono, a detta dei medici del SAM, il grado di capacità lavorativa, quale
operaio e manovale, pure in misura totale.
Le patologie reumatologiche
e neurologiche, conseguenti al trauma del 16 aprile 1998, permetterebbero una capacità
lavorativa residua inferiore al 30% in un'attività estremamente leggera. Gli
specialisti SAM hanno fatto risalire tale incapacità al mese di aprile 1998:
" (…)
Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben
spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal
trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella
misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare
altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile
1998.
in poi.
E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico
è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di
un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità
lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività
leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della
perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un
peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di
vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere
sicuramente già superiore al 70% (…)." (doc. XIbis)
I periti del SAM hanno inoltre
evidenziato di attendersi un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato soprattutto per quanto concerne il gomito e l’anca (doc. AI 29,
XIbis).
In questo
senso si era già espressa la dr.ssa __________, generalista e medico curante,
nel suo rapporto medico del 25 ottobre 1999, certificando una totale incapacità lavorativa dal 6 aprile 1998 nella
professione di manovale e precisando che “potrei immaginarmi un impiego a
tempo pieno con un lavoro in fabbrica di tipo leggero, ma con un rendimento
forse del 50%” (doc. AI 7).
Nel suo
rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha nuovamente
certificato un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 riconducibile
a problematiche fisiche (doc. AI 21). Nel suo scritto del 10 aprile 2002 essa ha
inoltre riferito all’UAI la necessità di un esame psichiatrico ed intellettivo
(allegato doc. AI 21).
Il dr. __________,
chirurgo e medico fiduciario ___________, nel novembre 1998 ha per contro
certificato una piena capacità lavorativa dal marzo 1999 (allegato doc. AI 5). La valutazione ___________ si è basata sulla visita medica
circondariale del novembre 1998 (che ha attestato una piena capacità lavorativa
nell'abituale attività di operaio presso una fabbrica di produzione di materiale
per scrivere a partire dal marzo 1999), confermata in occasione di un’ulteriore
visita medica nel febbraio 2002 (allegati doc. AI 5). In particolare era stata
costatata radiologicamente una consolidazione completa della frattura femorale
destra e del gomito destro senza posizioni viziose, ma con formazione di
ossificazioni periarticolari a livello dell'anca destra ed al gomito destro un’artrosi
secondaria. La forza a livello della mani bilateralmente non era risultata compromessa
e, a livello dell’anca, era stata rilevata una deambulazione senza zoppia, non
dolente, senza atrofie muscolari, senza rilevanti deficit di motilità delle
anche o della tibio-tarsica .
Interpellato dal TCA, in
data 29 marzo 2005 il dr. __________ ha ribadito la propria valutazione in
merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato all’epoca delle due
visite da lui eseguite quale medico fiduciario ___________ (doc. XVIII). Egli
ha messo l’accento soprattutto sul fatto che l’attestata incapacità lavorativa
dell’assicurato era stata valutata per rapporto all’ultima attività svolta,
ossia quella di operaio nella fabbricazione di requisiti per materiale
da scrivere, attività, secondo quanto riferito dal dr. __________, “molto
leggera, da svolgere in posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a
livello degli arti superiori né inferiori” (doc. XXI). Il sanitario non
esclude che oggi, tenuto conto di tutte le patologie, l’assicurato sia
completamente inabile anche per la succitata professione di operaio nella fabbricazione
di requisiti per materiale da scrivere (doc. XXI).
Riassumendo, in base alla
documentazione medica appare corretto ritenere che l’unico periodo dove
innegabilmente vi è stato un peggioramento dello stato clinico-fisico e dove
quindi vi sarebbe convergenza tra le valutazioni ___________ e quelle del SAM è
quello tra febbraio 2002 (esame ___________) e maggio 2003 (esame SAM), in
particolare per quanto concerne la funzionalità del gomito destro, la quale
risulta praticamente bloccata per l'essenziale movimento della supinazione, con
inoltre dolori legati ad uno stato infiammatorio cronico al gomito destro.
Tuttavia, i periti del SAM
insistono sul fatto che l’incapacità lavorativa in misura perlomeno del 70% sia
iniziata nell’aprile 1998 (doc. AI XIbis).
A mente
del TCA la perizia SAM è da ritenere sicuramente valida per quanto riguarda la
valutazione della fattispecie a far tempo dalla data dell’esame peritale; non è
tuttavia possibile far risalire il diritto alla rendita dall’aprile 1999 (ossia
dopo l’anno d’attesa a partire dal momento d’inizio d’inabilità lavorativa
fissato dai periti SAM), e questo perché la prima decisione AI del 9 febbraio
2000.
(doc. AI 12), oltre ad essere cresciuta in giudicato, si é basata sul
primo esame ___________ del dr. __________ che, comparato con le valutazioni
SAM del luglio 2003, non indicava nessuna patologia extrainfortunistica.
In altri
termini, il primo esame del dr. __________ ha rilevato le stesse problematiche
prese in considerazione dai medici SAM, salvo un lento e continuo peggioramento
dello stato di salute psichico ipotizzato dai periti SAM (che, come visto, i
medici SAM non sono riusciti a stabilire con precisione da quando e con quale
incidenza il problema psichico avrebbe assunto prima del luglio 2003 – data
della perizia - carattere invalidante).
Il
problema che si pone ora è quello di sapere se dalla prima decisione AI (9
febbraio 2000, doc. AI 12), l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa
pensionabile.
A tale
quesito ha risposto negativamente il dr. __________ nel suo secondo esame del
18.
febbraio 2002. Anche qui le patologie sono identiche, diverse sono le
valutazioni dell’incapacità lavorativa.
Sino alla
data del secondo esame ___________ del 18 febbraio 2002 non sono ravvisabili
validi elementi che permettano di disattendere le conclusioni del dr. __________
e, questo, come detto, perché quanto da egli rilevato corrisponde sostanzialmente
con la valutazione dei medici SAM (salvo qualche aspetto extrainfortunistico
quale la sindrome lombovertebrale cronica e la sindrome aspecifica da
alterazione globale dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale in
paziente con disturbo misto di personalità psicastenico dipendente ed immaturo). I periti del SAM hanno ripreso i dati medici a disposizione formulando
delle ipotesi per quanto riguarda il periodo antecedente la perizia.
Dal
febbraio 2002 tuttavia, come rilevato dall’UAI stesso, “sulla
base della documentazione medica si può ritenere un peggioramento tra il
febbraio 2002 e il maggio 2003 e può essere fissata dal maggio 2003
l'attuale incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività lavorativa dal
punto di vista fisico” (doc. AI 48 pag. 4, sottolineature
del redattore, cfr. anche doc. AI 38 pag. 2), per cui è dato ritenere che tra la seconda perizia ___________ (18
febbraio 2002) e la perizia SAM (luglio 2003) è subentrato un peggioramento
dello stato di salute dell’assicurato.
Si tratta
ora di stabilire quando – tra queste due date - è subentrato il peggioramento
dello stato di salute dell’assicurato.
Il dr. __________
in data 29 marzo 2005 ha precisato di ritenere valida la sua valutazione sino al
“periodo d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in
Agenzia per (complessivamente) mezza giornata” , doc. XXI).
In questo
senso, già in data 4 febbraio 2002 la dr.ssa __________, generalista e medico
curante, ha certificato un’impossibilità da parte dell’assicurato di muovere il
gomito destro (la stessa limitazione è stata, come visto, rilevata in sede
peritale dai medici SAM) con conseguente riduzione della forza (allegato doc.
AI 16).
In data
11.
febbraio 2002 la ___________ ha stabilito una menomazione all’integrità pari
al 27% (fr. 26'244.--), percentuale, questa, non di poco conto (allegato doc.
AI 5).
In data 4
febbraio 2002 la dr.ssa __________ ha certificato “un’impossibilità di
movimento al gomito destro con relativa riduzione della forza” (allegato
doc. AI 16).
Nel suo
rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha certificato
un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 prettamente per problematiche
fisiche, una delle quali, la lombalgia, mai dichiarata dall’assicurato nemmeno in
occasione delle consultazioni del 1998 (doc. AI 21). Quest’ultima problematica
è stata seguita dal dr. __________, generalista, dall’ottobre 1991 al 1994
(evidenziata all’epoca una discopatia L5-S1, allegato doc. AI 5).
Il dr. __________,
neurologo, in data 11 ottobre 2002 ha diagnosticato una lesione del nervo
ulnare del gomito sinistro dovuta a compressione; egli ha rilevato inoltre una
parestesia presente da tre settimane nella regione del bordo della mano
sinistra (allegato doc. AI 29).
Questi
referti medici concomitanti o comunque posteriori all’ultimo esame ___________ permettono
di ritenere che un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato sia intervenuto
con ogni verosimiglianza perlomeno a partire dal mese di aprile 2002 (cfr. rapporto
medico 10/11 aprile 2002, dr.ssa __________).
Certo
corrisponde al vero (come sostiene l’UAI) che l’assicurato dal 1998 è stato
occupato in programmi occupazionali organizzati dalla LADI, tuttavia
l’assicurato in tale ambito lavorativo aveva dimostrato un rendimento minimo (allegati
doc. AI 16) ed inoltre quest’aspetto è stato anche considerato dai periti SAM
nella valutazione finale.
Per
questi motivi, stante un’incapacità al lavoro sin dall’aprile 2002,
all’assicurato, tenuto conto dell’anno d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let.
b LAI, deve essere versata una rendita intera a far tempo dal 1° aprile 2003.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La decisione su
opposizione 8 giugno 2004 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1°
aprile 2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster