32.2004.58
revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici limitatamente ad un determinato periodo. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo ordinario
30 novembre 2004Italiano64 min
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Numero d'incarto:
32.2004.58
Data decisione, Autorità:
30.11.2004, TCA
Titolo:
revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici limitatamente ad un determinato periodo. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo ordinario
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 15 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.58
ZA/td
Lugano
30 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 luglio 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1952, di professione muratore, dal 1° febbraio 1998 è stato messo al beneficio
di una mezza rendita d'invalidità per un grado del 48% quale caso di rigore
(doc. AI 51).
1.2. In esito
alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel mese di marzo 2002 (doc. AI
57), con decisione 15 settembre 2003, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato un
grado d'invalidità del 62%, confermando il diritto ad una mezza rendita dal 1°
marzo 2002. L'UAI ha così motivato la propria decisione:
" (…)
Esito degli accertamenti:
● Dall'esame della documentazione medico-economica
acquisita agli atti AI in fase di revisione e, preso atto del rapporto del
consulente in integrazione professionale del 12.08.2003 e del rapporto d'esame
clinico SMR dell'8.05.2003, si rileva che l'assicurato dal profilo medico
teorico risulta essere totalmente inabile nella sua professione di manovale, a
causa del danno alla salute.
In attività adeguate la capacità lavorativa è ritenuta essere del
50/60%.
Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività
confacenti allo stato di salute, pari a Fr. 20'655 e, il reddito ipotetico
conseguibile quale manovale, pari a Fr. 54'981, ne risulta una perdita di
guadagno del 62%.
Decidiamo pertanto:
Risultano pertanto assolti i presupposti per l'aumento
dell'attuale rendita percepita a una mezza rendita (grado 62%) dall'01.03.2002
(mese della revisione – art. 88 OAI)." (doc. AI 76)
1.3. Con
l'opposizione l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato
l'assegnazione di una rendita intera, motivando:
"
(…)
con la presente è mio intendimento motivare I'opposizione
cautelare avverso la vostra decisione del 15.9.2003.
Nel contesto della valutazione del consulente per l'integrazione
professionale, segnatamente nel rapporto di questi del 12.8.2003, ritenete la
perdita di guadagno del signor RI 1 in ordine del 62,43%, quindi
impossibilitato di disporre di una rendita intera.
Tale vostro accertamento si fonda avantutto sui dati medici emersi
in occasione della valutazione del dott. __________, vostro consulente, il
quale nel proprio referto dell'8 maggio 2003 ritiene da un Iato che
l'assicurato presenta un'abilità al lavoro del 50-60%, dall'altro che tale
limite dev'essere raggiunto in un'attività adeguata.
Per attività adeguata si intende quella che permetta l'alternanza
delle posizioni statistiche, che non necessiti di trasportare, rispettivamente
sollevare, pesi superiori ai 10 - 15 kg, che non imponga frequenti
flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti
prolungati, oltre i venti minuti. Conseguentemente nel proprio rapporto il buon
consulente all'integrazione asserisce "In attività adatte, con le dovute
riduzioni (10% per attività leggera, 5% per salario da primo Impiego, 5% per
ergonomia della schiena) l'A. risulta avere un reddito da invalido di fr. 20'655.00
all'anno e quindi un grado di invalidità del 62,43%". Pur comprendendo che
per il suddetto funzionario l'utilizzo dei dati statistici RSS è pane
quotidiano, va pur detto che quel povero tapino dello scrivente (immaginiamoci
poi il signor RI 1) fa una certa fatica ad immaginare quale sia il salario di
riferimento cui allude tra le righe in modo criptico il funzionario. In
particolare cosa egli intenda per "salario in attività ritenute
esigibili". Siamo dunque pratici. Se la matematica non è ancora
un'opinione, il 100% del numero che ridotto del 20% e diviso per 2 da 20'655.00
é 51'637,50. Quindi il reddito conseguibile ritenuto dovrebbe essere di fr. 51'637.50.
Si tratterebbe dunque di un'attività quale autista cat. B , autista cat. B per
consegna medicinali bobinatore, cassiere all'autopompa di benzina, serviceman ,
addetto alla preparazione d'auto d'occasione, magazziniere addetto al
palettamento (si dice che bisogna essere flessibile, che il lavoro non
dev'essere ripetitivo e altre giuggiole.... per poi inventare il magazziniere
addetto al palettamento). Premetto che non mi permetto per ragioni di spazio,
discettare circa la recondita differenza tra "l'autista cat. B" e
"l'autista cat. B per medicinali", oppure tra il
"serviceman" e I'"addetto alla preparazione d'auto nuove o
d'occasione". Non si può comunque ammettere che il signor RI 1 potrà
disporre della patente svizzera a 52 anni; neppure può essere disatteso che un
serviceman non è un addetto al servizio al banco del ristorante, ma deve
contorcersi per lavare le auto, ciò che il buon RI 1 non riuscirà a fare,
giacché non gli è permessa la rotazione lombare. Le palette bisogna riempirle
con oggetti pesanti a meno che non si pretenda che RI 1 utilizzi il sollevatore
(ciò che dovrete dimostrami). Che la concreta situazione del signor RI 1
(leggasi a titolo d'esempio conoscenze linguistiche, capacità di rapportarsi
socialmente, laddove sino a 52 anni ha svolto la propria attività quale
manovale, conoscenze quantunque generiche della cura di un'auto) egli possa
svolgere l'attività quale addetto ad una stazione si servizio ci risulta
quantomeno poco credibile. Premesso ed assodato dunque che lui quei lavori non
riuscirà mai a farli, va anche detto (a guisa di chiosa) che tutti sanno e
nessuno lo dice che il salario fr. 51'000.00 e rotti in Ticino per quelle
professioni lo si vince solo al Lotto. Va anche specificato per il 2001 -
comunque - l'importo da voi ritenuto per le professioni non esigibili sopra
esposte dev'essere ridotto di qualche franco. Ciò che più conta è il fatto che
il signor RI 1 non può svolgere i lavori sopra riferiti. Vorrete dunque rivedere
la vostra posizione considerando un lavoro un poco più adatto all'A.. Vale a
dire in una professione leggera per personale non qualificato. Inoltre ad una
persona del profilo del signor RI 1 dev'essere ritenuto un riduzione massimale
dei 25%, vale a dire quella massima ammessa dal TF. Alla luce di quanto
riferito è impensabile ammettere che il signor RI 1 possa raggiungere un
reddito esigibile che non gli permetta di disporre della rendita intera,
conclusione sulle scorta della quale vi chiedo di voler rivedere la vostra
decisione" (doc.
AI 83).
Con
decisione su opposizione 9 luglio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
"
(…)
3. Nel caso di specie, il dissenso manifestato dall'opponente è
riferito essenzialmente alla valutazione compiuta dall'amministrazione nella
fase di procedura di definizione del grado di invalidità, segnatamente alle
professioni ritenute ancora esigibili e all'entità dei redditi di raffronto
presi in considerazione.
A questo proposito, occorre tuttavia precisare che l'operato
dell'UAI appare del tutto conforme alle direttive federali dettate dalla
giurisprudenza in vigore, le quali stabiliscono che, qualora l'assicurato non
eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria
capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da invalido deve
essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni
e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V
76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, secondo costante
giurisprudenza, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("l'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari"), la consulente Al in integrazione professionale ha
correttamente stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una
capacità lavorativa del 50%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti
e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizioni
di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 20'655.-(stato anno
2001). In merito va evidenziato che tale ammontare è stato definito tenendo
anche in considerazione una riduzione complessiva del 20% motivata dallo
svolgimento di attività leggere (10%), presentanti un'ergonomia particolare per
la schiena (5%) ed un salario da primo impiego (5%).
In questo senso pertanto le conclusioni della consulente in
integrazione professionale e dell'UAI devono essere integralmente confermate e
di riflesso pure il grado di invalidità stabilito nella misura del 62%, non
essendoci elementi od aspetti di rilevanza tale da sovvertire l'operato
dell'amministrazione, né per quanto attiene alle professioni esigibili,
tantomeno per l'adozione di un salario di base più basso e di una riduzione
percentuale maggiore.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la decisione
impugnata del 15 settembre 2003 va confermata e l'Ufficio AI del Canton
Ticino." (doc. AI 86)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1,
ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
"
(…)
4. Il presente ricorso si fonda su tre aspetti sostanziali:
- mancata valutazione dell'aspetto psichico dell'assicurato;
- diagnosi reumatologica parzialmente erronea;
- valutazione manifestamente erronea della residua capacità
lucrativa.
Avantutto per quanto ne è del quadro psichico.
II rapporto del servizio medico
regionale dell'8 maggio 2003 ritiene che RI 1 sia portatore di un'affezione
psichica blanda, reattiva al proprio stato fisico e valetudinario
irreversibile. Poca cosa viene ritenuta l'incidenza sulla capacità di
conseguire reddito. Nessun accertamento medico specialistico viene svolto.
Per parte sua l'addetto all'integrazione
professionale, neppure prende in conto la limitazione di ordine psicologico,
quantunque sarebbe stato tenuto a farlo in maniera autonoma sulla scorta della
diagnosi - quantunque insufficiente - del servizio medico.
Da parte sua il dr. __________, neurologo,
chiamato a consulto dal curante dell'assicurato, con scritto del 23 marzo 2003,
ritiene espressamente, motu proprio, "che la componente psicologica sia
veramente notevole e determina il quadro clinico".
Non stiamo poi a riferire quanto
riportato dal curante, giacché aprioristicamente ritenuto, di parte. Nondimeno
importanti sono gli accertamenti riportati nel certificato medico del 6 maggio
2003 del curante. Questi fa riferimento alla necessità di cure sintomatiche
connesse con un quadro psicologico certamente gravemente alterato.
Ne discende che l'aspetto psicologico
non è stato dovutamente accertato ne valutato nella sua incidenza sulla
capacità al lavoro residua.
5. Da un profilo reumatologico, invece, nel referto del 23 marzo
2003 indirizzato all'UAI, il dr. __________
accerta dolori lombari diffusi, dolori alle gambe, dolori nel mantenere delle
posizioni statiche ma anche in movimento. Conferma i dolori al ginocchio.
La diagnosi conferma delle discopatie a livello lombare e
sacrale.
Un'ulteriore visita, decisamente più
approfondita presso il dr. __________, del 4 giugno 2004, che ancora non è
stata consegnata agli atti e che dunque viene qui compiegata, ravvisa avantutto
una radicolopatia L5 a sinistra. In precedenza mai accertata. Inoltre, diagnosi
pure mai posta, intravede una periatropatia omero scapolare, che conduce ad un importante
dolore con limitazione funzionale della spalla sinistra che s'irradia alla mano
sinistra con difficoltà ad aprirla e chiuderla.
II rapporto del CMR dell'8.5.2003
disponeva espressamente che l'assicurato non aveva la benché minima limitazione
agli arti superiori, laddove ora invece viene disposto esattamente il
contrario.
Per quanto ne è della sintomatologia,
questa viene pure riferita essere sostanziale ed estremamente dolorosa,
contrariamente agli accertamenti ispettivi dell'UAI che, senza peraltro
negarli, ne davano un quadro, senza dubbio alcuno, meno negativo.
Ne discende una diagnosi neurologica
parzialmente diversa (radicolopatia e periatropatia omeroscapolare) nel
contesto di una valutazione medica senz'altro oltre modo dettagliata ed
approfondita come sino ad ora non ne erano state svolte.
Anche per questi motivi la decisione
impugnata, svolta sulla base di accertamenti incompleti non può essere ritenuta
e dev'essere rivista alla luce delle chiare conclusioni mediche.
6. In punto alla valutazione del funzionario addetto
all'integrazione
professionale, ed alle conseguenti
valutazioni svolte dall'UAI in particolare nella propria decisione, si potrebbe
disquisire a lungo. E' patente la volontà della decisione su opposizione di
neppure prendere in conto le chiare affermazioni fattuali fatte in sede di
opposizione.
Per quanto attiene le professioni
ritenute esigibili giunge oltremodo difficile non ironizzare. Da un lato poiché
il consulente all'integrazione neppure si è degnato di un breve colloquio con
l'assicurato o quantomeno assumendo le necessarie informazioni riguardo la
persona.
RI 1 non dispone, ne ha mai avuto a
disposizione, la patente per guidare un'autovettura.
Neppure conosce la lingua italiana.
E' giunto in Svizzera dieci anni orsono, all'età di 42 anni senza disporre di
pressoché alcuna scolarità. Come si possa pretendere che possa svolgere-attività
che implicano la guida di un veicolo o un rapporto con la clientela di lingua
italiana sono arcani insoluti. Che la decisione su opposizione si guarda bene
dall'affrontare in una qualsivoglia maniera.
Non riteniamo opportuno quindi
passare in rassegna le attività ritenute esigibili dal consulente all'integrazione
tanto appaiono d'acchito fuori discussione alla luce della concreta situazione
medica, ma pure sociale del leso.
7. Ne discende che la decisione su opposizione non può essere
mantenuta. Invero si intravedono
abbondantemente i presupposti per riconoscere una rendita intera, in luogo
della cassazione e del rimando dell'incarto all'UAI per i necessari
approfondimenti. Nondimeno in via subordinata viene richiesto espressamente
l'annullamento della decisione e il rinvio all'autorità inferiore perché abbia
ad agire ai sensi dei considerandi." (doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria
decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del ricorso, motivando:
" si
premette innanzitutto che in fase di ricorso l'assicurato contesta elementi
attinenti sia alla valutazione medica, sia a quella economica.
In sede di opposizione tuttavia è stata contestata unicamente la
valutazione economica. Lo scrivente Ufficio ritiene pertanto che l'elemento medico
non debba essere considerato a questo stadio della procedura.
Nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse tuttavia di
dover trattare la questione, si precisa che le obiezioni sollevate sono state
sottoposte al vaglio del nostro Servizio medico, il quale ritiene non siano
stati presentati elementi atti ad inficiare la bontà della decisione impugnata.
Resterebbe semmai da esaminare -nel corso di una eventuale procedura di
revisione- se lo stato di salute dell'assicurato ha recentemente conosciuto un
peggioramento rilevante al punto da modificare il diritto a rendita. Per
ulteriori dettagli rinviamo comunque alla nota stilata dal dottor __________,
in annesso.
Per quel che concerne invece la questione economica, si richiamano
Fatti
i contenuti della decisione su opposizione, della quale si postula l'integrale
conferma.
In via abbondanziale si vorrebbe inoltre aggiungere che la
validità dei salari stabiliti sulla base delle Tabelle RSS è ammessa anche nel
caso in cui non viene stilata una lista di professioni in concreto esigibili.
Ciò a motivo del fatto che la categoria salariale ritenuta ai fini del calcolo
è rappresentativa di una vasta fascia di professioni proponibili (cf. STFA
5.6.2001 in re A)." (doc. IV)
1.6. In data
23/28 settembre 2004, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, producendo il relativo certificato municipale
(doc. V, VII e VIIbis) ed osservando:
"
(…)
con la presente sono a formulare l'ammissione all'assistenza
giudiziaria relativa alle spese legali dello scrivente in esito al procedimento
giudiziario in epigrafe.
Le compiego per altro lo scritto del 23 agosto 2004 con il quale
già avrei dovuto presentare detto atto formale.
La documentazione, compreso il certificato per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria, già vi sono state inviate con lo scritto del 23 settembre
2004." (doc. VIII)
In data
27 settembre 2004, il ricorrente ha inoltre osservato:
" Mi
permetto prendere posizione in esito alla risposta dell'UAI:
- la circostanza che in occasione dell'opposizione si sia
analizzato in
particolare l'aspetto del lavoro
esigibile è ininfluente, conto tenuto la massima d'ufficio che regge la
procedura nella materia.
- II rapporto del dr. __________, di uno specialista viene
confermato
appieno dal dr. __________, il quale afferma che gli
accertamenti svolti
dal SMR non possono inficiare le affermazioni dello
specialista
(almeno così ci pare di poter leggere).
- Nessun accenno in sede di opposizione nè in sede di risposta
al
ricorso quanto agli aspetti puntuali
sollevati in punto alle attività effettivamente esigibili. Vi è un generico
rimando, qui contestato, a quanto a suo tempo deciso.
- Si ravvisi che la procedura che ci occupa si riferisce ad un
riesame,
ove era accertato un peggioramento.
Sostenere ora, che esso si è manifestato solo dopo gli accertamenti medici,
peraltro incompleti, svolti dall'UAI nel contesto del riesame, ci pare un volo
pindarico. Si ammetta invece che gli accertamenti medici erano incompleti.
Pertanto mi riconfermo appieno nel ricorso." (doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio
2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal
1° marzo 2002.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente incapacità
di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi
siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché
l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da
un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA
del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Nella
fattispecie, in data 19 agosto 2002 il dr. __________, neurochirurgo,
interpellato dal medico curante ha rilevato quanto segue:
" La
situazione del paziente è invariata con dolori lombari in ogni posizione ed
anche notturni. Dolori alle gambe in modo particolare ai ginocchio. II paziente
fa riferimento su una ciste di Becker confermata agli esami radiologici.
La RM recentemente eseguita riconferma le discopatie L3/4 e
L5/S1 chiaramente aumentate ora con chiara lesione dell'anulo fibroso in tutti
e 3 i livelli. A livello L3/4 e L4/5 presenza di un prolasso sottolegamentare
leggermente spostato verso destra meno accentuato in L4/5. Una compressione
radicolare non è comunque presente in maniera chiara.
In considerazione di quanto sopra penso che un procedere
chirurgico non sia indicato trattandosi di una patologia su 3 livelli. In
assenza di una compressione radicolare anche un intervento classico per ernia
del disco non può essere realizzato.
Ho proposto al paziente un test della compatibilità della morfina
tramite catetere spinale. Qualora questo riuscisse si potrà pensare alla
possibilità dell'impianto di una pompa. Il paziente verrà convocato
prossimamente per questo test. In considerazione della situazione clinica e
neuroradiologica penso che un peggioramento clinico sia sicuramente presente
per cui una rendita AI del 48% non mi sembra più adeguata. Sarebbe il caso di
provvedere ad una rivalutazione della situazione tramite la Al." (allegato doc. AI 59)
Il 10
gennaio 2003, il dr. __________, neurologo, anch’egli interpellato dal medico
curante ha rilevato:
" DIAGNOSI:
- lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative
del rachide lombo-sacrale discopatie
multiple, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai membri
Inferiori
- incipiente periartropatia
scapolo-omerale sinistra,
- probabile sindrome
depressiva
ANAMNESI: mi riferisco al mio rapporto del
5.11.1998, ricordo che il paziente soffre di lombalgie croniche con dei dolori
mai definiti nei membri inferiori, dapprima a sinistra, attualmente anche a
destra, dal 1996.
Controllato a 3 riprese con MRI lombo-sacrale presenza di prolassi
discali a livello L3-L4 e livello L4-L5, piuttosto verso destra, a livello
L5-S1 piuttosto a sinistra, in un canale relativamente largo, senza segni
evidenti di compressioni radicolari.
Presenza di alterazioni statiche abbastanza importanti con,
attualmente anche una problematica al ginocchio sinistro, tendente alla
valgizzazione.
Stato depressivo.
Dal punto di vista neurochirurgico non esiste alcuna indicazione
operatoria.
Attualmente tendenza all'abuso cronico di anti-infiammatori non
steroidei (Voltaren, Brufen) trattato inoltre con Valium.
CLINICAMENTE: n.d.p. ai nervi cranici ed ai
membri superiori, dolori a livello della spalla sinistra soprattutto in
iperabduzione, con spiccata dolenzia alla palpazione dei tendine, del caput
longum del muscolo bicipite.
Non segni di rottura della cuffia dei rotatori.
Nessun deficit sensitivo-motorio a livello dei membri superiori.
Riflessi tendinei tutti presenti, simmetrici e normovivi ai
quattro membri, in particolare i riflessi patellari con manovra di Jendrassik e
i due riflessi achillei.
Nessun segno piramidale.
Trofismo, tono e forza perfettamente normali ai membri inferiori,
cammina sulle punte, sui talloni, si accovaccia senza alcuna difficoltà.
Problemi al ginocchio sinistro tendente alla valgizzazione, senza
però limitazione funzionale né dolori particolari accovacciandosi.
DDS 25 cm, Schober lombare 10-15 cml
Lasègue 90° dalle due parti! Sta seduto a 90° senza dolori.
Contrazione gluteale simmetrica, nessuna contrattura della
muscolatura paravertebrale, punti di Valleix non dolorosi.
Dolenzia alla mobilizzazione dell'anca, soprattutto in
iperabduzione, con una forte reazione al dolore, alla mobilizzazione ed alla
palpazione delle articolazioni sacro-iliache soprattutto a sinistra. Dolori
anche alla palpazione della muscolatura, delle inserzioni osteotendinee
periarticolari delle due anche, soprattutto a sinistra.
La palpazione dei muscoli e dei tendini a livello dei membri
inferiori non è dolente.
Nessun deficit sensitivo, in particolare ai due membri inferiori,
pallestesia 8/8 ai quattro membri.
VALUTAZIONE: anche al controllo odierno non
ho messo in evidenza una sindrome lombovertebrale importante, la motilità del
rachide lombo-sacrale è praticamente normale, nessun segno radicolare
irritativo né tantomeno deficitario ai membri inferiori.
II paziente si presenta molto sofferente, con una dolenzia
piuttosto focalizzata nella regione lombosacrale e a livello delle
articolazioni sacroiliache nel bacino, senza bloccaggi.
La situazione attuale è analoga a quella del 1998, il quadro
clinico non modificato, mi sembra ormai cronicizzato.
II paziente presenta un pericolo di intossicazione da
anti-infiammatori non steroidei, con possibili danni irreversibili a livello renale.
Consiglierei dunque una valutazione approfondita a questo livello.
Ricordo inoltre che il Valium, preso a lungo termine comporta
un'assuefazione ed una dipendenza, oltre una diminuzione della soglia del
dolore.
Prescrivere, al suo posto, piuttosto del Sirdalud o del Mydocalm
come antalgico del paracetamolo, intensificare la terapia anti-depressiva, con
medicamenti possibilmente che non inducano un aumento ponderale.
Dal 1998 il paziente è aumentato di 8 kg.
Consiglierei un'intensa fisioterapia in piscina, eventualmente
alla __________.
Rimango a disposizione per discutere il problema, cordiali e
collegiali saluti." (allegato doc. AI 71)
Nella sua
proposta del 18 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Trattasi
di un A. al beneficio di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 48%.
Questo è stato definito dopo una perizia SAM del 99.
In fase di revisione viene annunciato un peggioramento che per il
MC giustifica una rivalutazione dell'invalidità.
In un rapporto del Dott. __________ 9.3.01 valutava l'A. con una
situazione stabile senza nuove alterazioni che giustificavano una rivalutazione
dalla nostra parte.
La documentazione inviata dal MC e la valutazione del Dott. __________
indicano un peggioramento. Questo viene anche confermato dai reperti
radiologici. Tale rivalutazione veniva anche consigliata dal dott. __________.
Inviare una richiesta al Dott. __________ con questa domanda:
- Per il peggioramento presente ritiene giustificato ritenere
l'A. abile
al 80% in un attività che permette l'alternanza delle
posizioni
statiche, senza dovere sollevare/trasportare pesi superiori
a 20 kg
e con non frequente flessioni/rotazioni del rachide lombare?
- Un attività
di tipo medio-leggera, come potrebbe essere quella di operaio non qualificato,
che rispetta i limiti sopra citati può essere esigibili al 80%?
- Se queste limitazioni non sono più esigibili per il
subentrato
peggioramento, prego di indicare un'attività adeguata ancora
esigibile con percentuale di rendimento?" (doc. AI 66)
In data
23 marzo 2003 il dr. __________, neurochirurgo, rispondendo ai quesiti del dr. __________,
ha osservato quanto segue:
" Come
Voi sapete, trattasi di un paziente che ormai da diversi anni lamenta dolori
lombari recidivanti per cui il paziente, già dal '97, non è più abile al
lavoro. Gli accertamenti neuroradiologici avevano confermato processi
degenerativi nei livelli L3/4 e L5/S1 con una lesione dell'anulo fibroso L4/5.
Un procedere chirurgico non era indicato.
Il paziente mi è stato inviato il 16.08.02 dalla
Dr.ssa __________ per una rivalutazione. In quest'occasione il paziente accusa
forti dolori lombari, diffusi, dolori alle gambe. Dolori in posizioni statiche,
ma anche in movimento. Accusa inoltre un dolore ben localizzato ad un ginocchio
in presenza, a quanto pare, di una ciste di Baker. Una nuova RM del rachide
lombare ha riconfermato le discopatie L3/4 e L5/S1 ora certamente aumentate con
presenza di un prolasso mediolaterale a dx L4/5 ed un prolasso mediolaterale a
dx L4/5, ma meno voluminoso. L'esame clinico è invariato con dolori diffusi in
ogni posizione, con un giving way importante in entrambe le estremità e dolori
diffusi ad ogni movimento del rachide lombare. C'è quindi una tendenza
all'aggravio molto importante. Radiologicamente comunque si può constatare un
peggioramento delle discopatie. In considerazione di quanto sopra, penso che
difficilmente il paziente potrà svolgere una qualsiasi attività anche
confacente in misura superiore del 50%. Ritengo che la componente psicologica sia
veramente notevole e determina il quadro clinico. Qualora non foste
d'accordo con le mie affermazioni, proporrei un esame clinico supplementare con
valutazione psichiatrica." (doc. AI 68)
In data 8
maggio 2003 il dr. __________, incaricato di eseguire un esame clinico, ha
rilasciato il seguente rapporto:
" 7.
Diagnosi con influsso sulla CL
- Sindrome lombovertebrale su multiple discopatie
statico
degenerative, senza segni radicolari irritativi o
deficitari.
- Stato dopo emicolectomia su diverticolite
perforata con
reintervento a due riprese per infezione e
ripristino della
continuità intestinale.
- Stato da dolore cronico con disturbi
ansio-depressivi
modici.
8. Diagnosi senza influsso sulla CL
- Incipiente periartropatia scapolo-omerale sinistra.
- Gonalgia sinistra su alterazioni degenerative
menisco
mediale.
- Obesità.
- Tabagismo cronico.
- Stato dopo appendicectomia.
9. Discussione
Si tratta di un assicurato 51enne
manovale-muratore di professione che presenta una sindrome lombovertebrale su
alterazione discale e degenerative dal 1997 ed uno stato dopo emicolectomia
sinistra per diverticolite perforata nel 1998. Nel 1999 viene concessa un
quarto di rendita con un grado d'invalidità del 48%.
Nel marzo 2002 viene annunciato un
peggioramento con aumento della dolenzia lombare e dei disturbi psichici.
Accertamenti reumatologici non evidenziano dei referti radiologici che
giustificano tale peggioramento. II neurochirurgo con accertamenti radiologici
indica un certo aumento del prolasso erniario che motiva un certo
peggioramento. Ambedue gli specialisti concludono con la valutazione di un
certo aumento del grado d'incapacità lavorativa. Vengono rilevati elementi
psichici che potrebbero influenzare tale valutazione.
Oggettivamente troviamo un assicurato
che presenta una sindrome lombovertebrale con spunti pseudo-radicolari che non
sono evidenziati all'esame clinico. L'indagine radiologica mostra un certo
aumento delle discopatie presenti con un certo grado di irritazione radicolare.
I lamenti descritti sono credibili. La componente psicologica è giustificata in
uno stato di cronicizzazione senza possibilità di migliorare. La patologia al
ginocchio ed alla spalla non causano un incremento delle limitazioni già
descritte.
Dalla visita odierna possiamo
confermare un certo peggioramento della situazione precedente. Questo è dovuto
ad una progressione della patologia degenerativa lombare, all'aumento del peso
con un decondizionamento a livello della muscolatura addominale, anche dovuto
ai diversi interventi addominali. Con questo peggioramento ritengo che
l'assicurato presenta un'abilità del 50-60% in un'attività adeguata. L'attività
precedente di manovale rimane sempre sconsigliata come pure un'attività
medio-pesante.
L'assicurato è ancora abile al 50-60%
in un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non
necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15kg, che non imponga
frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti
prolungati (oltre i 20min.). L'uso degli arti superiori non è limitato. La
diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica presente e allo
stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della
concentrazione.
10. Conclusioni
Dalla visita odierna posso affermare
che l'assicurato presenta un certo peggioramento. Questo è dovuto alla
progressione della patologia esistente e all'alterazione dello stato psichico.
Si ritiene giustificato l'aumento
dell'inabilità lavorativa nella precedente attività adeguata come descritto
precedentemente.
Per il danno alla salute presente e
lo scarso livello di formazione non ritengo realistico dei provvedimenti
reintegrativi." (doc. AI 72)
In data 4
giugno 2004 il dr. __________, neurologo, interpellato dal medico curante ha
certificato:
" Senza
dilungarmi sull'anamnesi ricordo brevemente che il paziente ha cominciato ad
accusare dei dolori lombari nel 1996, la prima visita neurochirurgica è stata
effettuata nel 1997 dal Dr. __________ quando venne deciso di non intervenire
chirurgicamente, una nuova valutazione neurochirurgica dell'ottobre 1997 da
parte del Dr. med. __________ trae le stesse conclusione. Nel corso degli anni
vi è una lenta progressione della sintomatologia, nel 2001 viene visitato anche
dal Dr. med. __________, FMH reumatologia di Bellinzona, nel frattempo si è
manifestata una periartropatia omeroscapolare alla spalla sinistra. Anche il
Dr. med. __________ non vede l'indicazione chirurgica. Una nuova MRI
lombosacrale del luglio 2002 evidenzia e conferma una focalità erniaria a
livello L3-L4 vello l'origine di L4 di destra e a livello L4-L5 verso l'origine
L5 di destra con stenosi nel neuroforme della radice L5 sinistra dovuto a una
piccola ernia lussata rostralmente nel neuroforame e metro il ganglion dorsale.
II paziente stesso riferisce dei dolori lombari molto importanti,
particolarmente quando cambia il tempo, con irradiazione del dolore all'arto
inferiore sinistro. Non lamenta un soggettivo deficit né della forza né della sensibilità.
Presenta inoltre un importante dolore con limitazione funzionale della forza nè
della spalla di sinistra. Ha un po' di tempo avverto anche un importante dolore
alla mano sinistra con difficoltà ad aprire e chiudere la mano soprattutto al
mattino in assenza di parestesie formicolanti o di ipoestesie.
In generale il paziente si definisce molto nervoso e agitato a
causa dei continui dolori che gli impedirebbero di mantenere in modo costante
la posizione seduta o sdraiata, avrebbe importante difficoltà nel sonno a causa
dei dolori continui. Attualmente assume del Voltarén 50 mg al bisogno nonché
SaroténO 25 mg 0-0-1 e del Somnium. Tale terapia non comporterebbe però un
significativo miglioramento dei dolori riferiti.
Stato neurologico arti superiore ed inferiori:
Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini I ben tenuta,
Mingazzini lI tenuta per circa 15 secondi. Forza muscolare indenne in tutte le
sedi. Motricità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione ben
eseguite ai 4 arti. ROT: agli arti superiori deboli e simmetrici. Agli arti
inferiori riflesso rotuleo medio-vivace, simmetrico, riflesso achilleo non
evocabile bilateralmente, riflesso del tibiale posteriore debole a destra, non
evocabile a sinistra. Segni di Hoffmann, di Trömmer e di Babins negativi
bilateralmente. Sensibilità superficiale e profonda indenne in tutte le sedi.
Segni di Laségue positivo a 75° bilateralmente. Importante contrattura di tutta
la muscolatura lombosacrale e della parte inferiore della muscolatura paravertebrale
dorsale. Stazione eretta ben tenuta, Romberg negativo. Deambulazione con minor
appoggio dell'arto inferiore sinistro. Marcia sulle punte e sui talloni ben
eseguita. Marcia a funambolo indenne.
ENG:
Nervo mediano sensitivo e motorie sinistro: nella norma.
Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma.
Valutazione:
II sospetto di una sindrome del Tunnel carpale a sinistra non è
confermata dall'attuale esame ENG che non evidenzia alcuna patologia a carico
dei nervi mediano e ulnare di sinistra. Dal lato clinico vi è un'asimmetria nel
riflesso del tibiale posteriore, a sinistra non evocabile, e del riflesso
achilleo non evocabile bilateralmente, inoltre vi sono delle importanti
contratture della muscolatura paravertebrale dorsale inferiore e lombosacrale.
Non vi sono deficit della forza muscolare o della sensibilità in paziente che
collabora in modo completo. L'esame clinico parla quindi per una radicolopatia
L5 sinistra, l'assenza del riflesso achilleo bilateralmente potrebbe essere legato
o a un'irritazione radicolare S1 bilaterale o anche essere costituzionale. I
dolori riferiti dal paziente sono del tutto credibili con importante
contrattura della muscolatura paravertebrale, dal Iato terapeutico purtroppo
non vi sono tante alternative al trattamento attuale, a mio avviso si potrebbe
comunque ridiscutere l'impianto di una pompa di morfina o eventualmente anche
un elettrostimolatore, preferibilmente in un centro specializzato per queste
tecniche con possibilità di discutere la problematica col paziente nella sua
madre lingua." (allegato A 2 doc. I)
Nelle sue
annotazioni del 15 settembre 2004, il dr. __________, medico responsabile del
SMR, ha osservato:
" Richiesta
di revisione del diritto a rendita: decisione aumento da ½ a ¾ .
La valutazione della documentazione medica mostrava come nel tempo
vi sia stato un certo peggioramento dello stato di salute, con conseguente
aumento delle limitazioni funzionali.
La valutazione funzionale eseguita dal collega SMR dopo aver preso
conoscenza del dossier, quindi della vecchia e della nuova documentazione, dopo
aver esaminato il paziente Ha fatto concludere con una diminuzione della CL,
valutabile ora tra il 50 e il 60% (a proposito il consulente ha considerato la
CL minore per il calcolo dei redditi).
L'esame clinico del collega SMR, più completo di quanto trovato
nei vari atti, non presta fianco a critiche, poiché non vi sono elementi
clinici contrastanti (vedi anche rapporti del neurochirurgo Dr. __________ e
del neurologo dr. __________).
La valutazione di IL/CL è coerente.
In sede di ricorso si fa valere uno stato clinico diverso, con
rapporto del Dr. __________, pure neurologo.
La descrizione dello stato clinico attuale mostra una diversità
rispetto a tutti i rapporti precedenti, che consiste nella
diminuzione/scomparsa di alcuni riflessi osteotendinei (assenza del riflesso
achilleo bilat. e del tibiale posteriore sin.).
Una radiculopatia bilaterale (discutibile in base all'assenza di
riflessi achillei bilat.) è evento molto raro; se associato all'appoggio minore
dell'arto inf. sin. alla deambulazione (elemento un po' contradditorio, poiché
la marcia sui talloni e sulla punta dei piedi è senza particolarità) evoca il
sospetto di una certa aggravazione.
Per quanto riguarda l'evoluzione, peggioramento accertato con
esame SMR, si deve valutare se con il giungo 2004, quindi posteriore alla data
dell'esame SMR e alla decisione contestata, sia subentrato un ulteriore decorso
sfavorevole." (doc. IVbis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA
del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Tale principio è
stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del
SMR [“Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de
l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences
requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF
125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P
(I 523/02), consid. 3].
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito
medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Per
quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il medico del SMR dr.
__________.
Il medico del SMR, dopo
aver diagnosticato una sindrome lombovertebrale su multiple discopatie
statico-degenerative senza segni radicolari irritativi o deficitari, uno stato
dopo emicolectomia su diverticolite perforata con reintervento a due riprese
per infezione e ripristino della continuità intestinale e uno stato da dolore cronico
con disturbi ansio-depressivi
modici, ha compiutamente
valutato il danno alla salute sulla base di accertamenti approfonditi e
completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale
capacità lavorativa (50-60%) in attività adeguate consone ai limiti funzionali
esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato può alternare le
posizioni statiche (posizione seduta) a quelle dinamiche (posizione in piedi),
che non impongano il trasporto e il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg,
che non impongano frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non
necessitino spostamenti prolungati (oltre 20 min). Il sanitario ha precisato
inoltre che la diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica unitamente
allo stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della
concentrazione.
Egli ha anche valutato
l'incidenza dei disturbi ansio-depressivi sulla capacità lavorativa,
ritenendoli, unitamente alla progressione delle patologie esistenti,
responsabili del peggioramento dello stato di salute nella sua globalità (doc.
AI 72 pag. 4).
Il sanitario ha anche
escluso la possibilità di una riqualifica professionale a causa delle scarse
conoscenze di base dell'assicurato.
Le
risultanze peritali sono d'altronde state confermate anche dal medico
responsabile del SMR, dr. __________ (doc. IVbis).
Per
quanto attiene invece ai referti medici del dr. __________ e del dr. __________,
entrambi neurologi, non vengono formulate diagnosi diverse da quelle del dr. __________.
Il
ricorrente ha praticamente solo denunciato la “mancata valutazione
dell’aspetto psichico” (doc. I pag. 3) riferendosi a quanto sostenuto
invece dal dr. __________ che sull’argomento ha per contro ritenuto "che
la componente psicologica sia veramente notevole e determina il quadro
clinico" (doc. AI 68) Come visto, invece, tale
aspetto è stato considerato dal medico del SMR incaricato di peritare
l'assicurato.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è abile in misura del 50-40% in
attività leggere consone alle limitazioni descritte dal dr. __________, medico
del SMR.
2.10. Secondo
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, 103 V 53 consid. 1, 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996
in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC
1989 pag. 123 consid. 3b, 1980 pag. 263, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582
consid. 3).
In
concreto, nel giugno 2004 il dr. __________, anch'egli neurologo, ha
certificato uno stato valetudinario diverso da quello rilevato in sede d’esame SMR.
Intravedendo un certo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, il
dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato che l'esame peritale
del SMR ha valore fino al momento del rapporto del dr. __________ (doc. IVbis).
Si giustifica pertanto la trasmissione
degli atti all’amministrazione affinché valuti, tramite approfonditi
accertamenti, se ed in che misura, a partire dal mese di giugno 2004 sia
effettivamente intervenuta un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento
dello stato di salute giustificante in via di revisione, tenuto quindi conto di
quanto prescritto all’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.4) e di quanto
considerato al consid. 2.13, l’eventuale riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata
e il ricorso respinto.
2.11. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sull’esame SMR, con rapporto finale 12 agosto 2003 la consulente ha
osservato:
" Situazione
Si tratta di un A. 51enne, che a partire dal 9.2.2000
(nascita del diritto il 1.2.1998) beneficia di un quarto di rendita Al. Si
ripropone il caso in sede di revisione.
A quanto pare I'A non ha mai ripreso il lavoro a causa
della persistenza e dell'aumento dei disturbi e non ha mai usufruito della
disoccupazione.
Dati medico-teorici
Per quanto riguarda l'attribuzione del quarto di rendita
I'A è stato peritato dal SAM in data 19 agosto 1999.
In sede di revisione viene effettuata una visita SMR
nella persona del Dr. __________, in data 6.5.2003.
Sulla base della perizia SMR le diagnosi con influsso
sulla CL risultano essere: sindrome lombovertebrale su multiple discopatie,
stato dopo emicolectomia e stato da dolore cronico con disturbi
ansio-depressivi modici. L'A risulta abile nella misura del 50%-60% in
un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non
necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15 kg, che non imponga
frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti
spostamenti prolungati (oltre i 20 min). L'uso degli arti superiori non risulta
limitato.
Dati socio-professionali
Dopo aver frequentato per 4 anni le scuole elementari in
Bosnia l'A ha sempre svolto lavori di manovalanza. In CH ha lavorato
regolarmente per 7 anni presso la ditta __________ di __________ fino al
23.2.1997. Da tale data I'A non ha più lavorato (malgrado esortazione scritta
nella perizia SAM)
Dati economici
Presso la __________ SA nel 1998, senza danno alla
salute avrebbe guadagnato 22.34 all'ora.
Procedo all'attualizzazione di questo salario tramite
Contratti Collettivi pubblicati dal SEI:
Anno
Aumento orario
Salario orario attualizzato
1998-1999
0.15.-
22.49.-
1999-2000
0.55.-
23.04
2000-2001
0.99.-
24.03
Su tale base nel 2001 avrebbe avuto un salario di
54'981.- all'anno.
Discussione e conclusione
Nella globalità un paragone tra le limitazioni
medico-teoriche della perizia SAM e le limitazioni medico teoriche della visita
SMR non permette di mettere in evidenza nuove limitazioni determinanti se non
quella di evitare i lunghi spostamenti. II rendimento dell'A sembra però essere
diminuito.
Le attività ritenute esigibili dal mio collega __________
il 17 novembre 1999 sembrano quindi ancora esigibili ed anche la posizione
riguardo i provvedimenti professionali non è modificata.
Si può quindi passare al calcolo della CGR. Per
determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai rilevamenti
effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti come "Enquète suisse
sur la structure des salaires" (ESS), il cui acronimo italiano è RSS. In
attività adatte, con le dovute riduzioni2 (10% per attività leggera,
5% per salario da primo impiego, 5% per ergonomia della schiena) l'A risulta
avere un reddito da invalido di 20'655.- all'anno e quindi un grado di
invalidità del 62,43%." (doc. AI 73)
2.12. Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 12 agosto 2003 la consulente, tenendo conto
delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 72), ha evidenziato che nel
caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di
provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della
capacità di guadagno (la consulente rinvia al suo precedente esame del 17 novembre
del 1999, doc. AI 40), e ciò per motivi d'età, scolarità e formazione. Nelle
note in calce all'esame, la consulente ha precisato che attività esigibili
(ricercate tramite DPL) sarebbero quelle di autista, addetto alla consegna e
ritiro campioni, impiegato serviceman, aiuto-magazziniere, operaio montatore di
cartucce filtranti, ecc. La consulente ha inoltre precisato di aver preso in
considerazione per il calcolo dell'invalidità la percentuale di abilità
lavorativa del 50% più favorevole all'assicurato. Per contro il ricorrente
ritiene di non poter svolgere le attività proposte dalla consulente, in
particolare quella di autista essendo egli sprovvisto di patente.
Per
quanto attiene alle professioni necessitanti la patente di guida, è chiaro che
non possono essere ritenute adeguate. Tuttavia la consulente ha elencato tutta
una serie di lavori che non necessitano della patente di guida, ad esempio
quelle di impiegato serviceman, aiuto magazziniere, custode operaio, ecc.
Quindi,
decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle
risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica
economica.
D'altra
parte, come accennato, in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a
un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
In casu,
la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 20%
(10% per attività leggere, 5% per salario di primo impiego e 5% per ergonomia
della schiena, doc. AI 73 pag. 2). Tale valutazione non è nella specie
suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo
ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, ritenuto che,
secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno
2000 nella causa B., pag. 5).
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è
portatore RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche
possibilità di miglioramento - provoca una totale incapacità al lavoro nella
sua precedente professione di manovale, e nell'ordine del 50 % in attività
leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.13. Ora, stante
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,
ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale manovale
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
decorrerebbe dal 1° marzo 2002, ossia a partire dal mese in cui la revisione è
stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b, doc. AI 57).
2.13.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 12
agosto 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo
annuo (riferito al 2001) di fr. 54'981.-- (non contestato dal ricorrente)
prendendo quale dato di riferimento lo stipendio percepito nel 1998 ed
aggiornandolo anche con l'ausilio dei contratti collettivi pubblicati dal SEI.
Ora, dato
che il salario del percepito dal ricorrente nel 1998 (fr. 51'400.--) è stato
stabilito all'epoca della prima decisione dell'UAI del 9 febbraio 2000 (doc. AI
51) - contro la quale del resto non è stato inoltrato ricorso -, per il calcolo
del reddito da valido viene quindi preso in considerazione il dato del 1998,
correttamente aggiornato dalla consulente al 2001.
Occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari
che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
In
concreto, nel 1998 l'assicurato, quale manovale presso la __________ SA, ha
percepito un salario annuo di fr. 51'400.-- (doc. AI 51 e allegati doc. AI 3).
Nemmeno il salario aggiornato al 2001 (fr. 54'981.--) da parte della consulente
è stato contestato (che del resto appare del tutto ragionevole) per cui viene
preso in considerazione per l'aggiornamento del salario dal 2002 al 2004.
Considerandi
quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 6/2004-8/2004-11/2004, tabella
B10.2), il salario da valido nel 2002 sarebbe stato di fr.
55'971.-- (54'981 : 100 x 1.8 + 54'981), nel 2003 di fr. 56'755.-- (55'971:
100.
x 1.4 + 55'971) e nel 2004 di fr. 57'152.-- (56'755 : 100 x 0.7 +
56'755).
2.13.2
Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come
visto (cfr. consid. 2.8), per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(doc. AI 46) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte
della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 57).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici
salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur
la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone
Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come
detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr.
45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑
nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑
(rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003.
in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999.
in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 11/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--
(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x
41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli
uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 73 pag. 2), ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 20'506.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 55'971.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.36% (55'971 – 20'506 x 100 :55'971), arrotondata al 63% (secondo la più recente
giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente
esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra
percentuale intera secondo le regole matematiche).
Per il 2003
la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2002,
riportato su 41,7 ore (dato
verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a
disposizione è quello riferito al 2002, La Vie
économique 11/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato
in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella
B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 51'929.-- ([51’266: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione, ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 20'772.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 56'755.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.40% (56'755 –20'772 x 100 : 56'755), arrotondata al 63%.
Visti i
risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche a partire da gennaio 2004
(anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 70%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una
rendita intera d’invalidità.
Ne
risulta che, ritenuto come giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI nel suo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2004, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %, all’assicurato deve essere riconosciuto
il diritto a 3/4 di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. art. 88bis cpv. 1
lett. b OAI; Lettre circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des
assurances sociales, Domaine d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die
Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss).
Riassumendo,
all’assicurato dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003 deve essere confermato il
versamento di una mezza rendita d’invalidità; dal 1° gennaio 2004 dovrà essere per
contro versata una rendita di 3/4.
Al fine
di stabilire se a partire dal mese giugno 2004 sia intervenuto un peggioramento
dello stato di salute giustificante, in via di revisione, il riconoscimento di
una rendita intera d’invalidità, gli atti vengono trasmessi all’UAI per gli
accertamenti del caso (cfr. consid. 2.10).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
2.- Gli atti
sono trasmessi all’UAI conformemente al considerandi 2.10 e 2.13.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà
a RI 1 fr. 1'200.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto
l’istanza d’assistenza giudiziaria del 23/28 settembre 2004.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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