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Decisione

32.2004.58

revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici limitatamente ad un determinato periodo. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo ordinario

30 novembre 2004Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti della decisione su opposizione, della quale si postula l'integrale

conferma.

In via abbondanziale si vorrebbe inoltre aggiungere che la

validità dei salari stabiliti sulla base delle Tabelle RSS è ammessa anche nel

caso in cui non viene stilata una lista di professioni in concreto esigibili.

Ciò a motivo del fatto che la categoria salariale ritenuta ai fini del calcolo

è rappresentativa di una vasta fascia di professioni proponibili (cf. STFA

5.6.2001 in re A)." (doc. IV)

1.6. In data

23/28 settembre 2004, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, producendo il relativo certificato municipale

(doc. V, VII e VIIbis) ed osservando:

"

(…)

con la presente sono a formulare l'ammissione all'assistenza

giudiziaria relativa alle spese legali dello scrivente in esito al procedimento

giudiziario in epigrafe.

Le compiego per altro lo scritto del 23 agosto 2004 con il quale

già avrei dovuto presentare detto atto formale.

La documentazione, compreso il certificato per l'ammissione all'assistenza

giudiziaria, già vi sono state inviate con lo scritto del 23 settembre

2004." (doc. VIII)

In data

27 settembre 2004, il ricorrente ha inoltre osservato:

" Mi

permetto prendere posizione in esito alla risposta dell'UAI:

- la circostanza che in occasione dell'opposizione si sia

analizzato in

particolare l'aspetto del lavoro

esigibile è ininfluente, conto tenuto la massima d'ufficio che regge la

procedura nella materia.

- II rapporto del dr. __________, di uno specialista viene

confermato

appieno dal dr. __________, il quale afferma che gli

accertamenti svolti

dal SMR non possono inficiare le affermazioni dello

specialista

(almeno così ci pare di poter leggere).

- Nessun accenno in sede di opposizione nè in sede di risposta

al

ricorso quanto agli aspetti puntuali

sollevati in punto alle attività effettivamente esigibili. Vi è un generico

rimando, qui contestato, a quanto a suo tempo deciso.

- Si ravvisi che la procedura che ci occupa si riferisce ad un

riesame,

ove era accertato un peggioramento.

Sostenere ora, che esso si è manifestato solo dopo gli accertamenti medici,

peraltro incompleti, svolti dall'UAI nel contesto del riesame, ci pare un volo

pindarico. Si ammetta invece che gli accertamenti medici erano incompleti.

Pertanto mi riconfermo appieno nel ricorso." (doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio

2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal

1° marzo 2002.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente incapacità

di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica

importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza

dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti

o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del

grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi

siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché

l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI).

Se la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.5. La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da

un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA

del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella

causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.7. Nella

fattispecie, in data 19 agosto 2002 il dr. __________, neurochirurgo,

interpellato dal medico curante ha rilevato quanto segue:

" La

situazione del paziente è invariata con dolori lombari in ogni posizione ed

anche notturni. Dolori alle gambe in modo particolare ai ginocchio. II paziente

fa riferimento su una ciste di Becker confermata agli esami radiologici.

La RM recentemente eseguita riconferma le discopatie L3/4 e

L5/S1 chiaramente aumentate ora con chiara lesione dell'anulo fibroso in tutti

e 3 i livelli. A livello L3/4 e L4/5 presenza di un prolasso sottolegamentare

leggermente spostato verso destra meno accentuato in L4/5. Una compressione

radicolare non è comunque presente in maniera chiara.

In considerazione di quanto sopra penso che un procedere

chirurgico non sia indicato trattandosi di una patologia su 3 livelli. In

assenza di una compressione radicolare anche un intervento classico per ernia

del disco non può essere realizzato.

Ho proposto al paziente un test della compatibilità della morfina

tramite catetere spinale. Qualora questo riuscisse si potrà pensare alla

possibilità dell'impianto di una pompa. Il paziente verrà convocato

prossimamente per questo test. In considerazione della situazione clinica e

neuroradiologica penso che un peggioramento clinico sia sicuramente presente

per cui una rendita AI del 48% non mi sembra più adeguata. Sarebbe il caso di

provvedere ad una rivalutazione della situazione tramite la Al." (allegato doc. AI 59)

Il 10

gennaio 2003, il dr. __________, neurologo, anch’egli interpellato dal medico

curante ha rilevato:

" DIAGNOSI:

- lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative

del rachide lombo-sacrale discopatie

multiple, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai membri

Inferiori

- incipiente periartropatia

scapolo-omerale sinistra,

- probabile sindrome

depressiva

ANAMNESI: mi riferisco al mio rapporto del

5.11.1998, ricordo che il paziente soffre di lombalgie croniche con dei dolori

mai definiti nei membri inferiori, dapprima a sinistra, attualmente anche a

destra, dal 1996.

Controllato a 3 riprese con MRI lombo-sacrale presenza di prolassi

discali a livello L3-L4 e livello L4-L5, piuttosto verso destra, a livello

L5-S1 piuttosto a sinistra, in un canale relativamente largo, senza segni

evidenti di compressioni radicolari.

Presenza di alterazioni statiche abbastanza importanti con,

attualmente anche una problematica al ginocchio sinistro, tendente alla

valgizzazione.

Stato depressivo.

Dal punto di vista neurochirurgico non esiste alcuna indicazione

operatoria.

Attualmente tendenza all'abuso cronico di anti-infiammatori non

steroidei (Voltaren, Brufen) trattato inoltre con Valium.

CLINICAMENTE: n.d.p. ai nervi cranici ed ai

membri superiori, dolori a livello della spalla sinistra soprattutto in

iperabduzione, con spiccata dolenzia alla palpazione dei tendine, del caput

longum del muscolo bicipite.

Non segni di rottura della cuffia dei rotatori.

Nessun deficit sensitivo-motorio a livello dei membri superiori.

Riflessi tendinei tutti presenti, simmetrici e normovivi ai

quattro membri, in particolare i riflessi patellari con manovra di Jendrassik e

i due riflessi achillei.

Nessun segno piramidale.

Trofismo, tono e forza perfettamente normali ai membri inferiori,

cammina sulle punte, sui talloni, si accovaccia senza alcuna difficoltà.

Problemi al ginocchio sinistro tendente alla valgizzazione, senza

però limitazione funzionale né dolori particolari accovacciandosi.

DDS 25 cm, Schober lombare 10-15 cml

Lasègue 90° dalle due parti! Sta seduto a 90° senza dolori.

Contrazione gluteale simmetrica, nessuna contrattura della

muscolatura paravertebrale, punti di Valleix non dolorosi.

Dolenzia alla mobilizzazione dell'anca, soprattutto in

iperabduzione, con una forte reazione al dolore, alla mobilizzazione ed alla

palpazione delle articolazioni sacro-iliache soprattutto a sinistra. Dolori

anche alla palpazione della muscolatura, delle inserzioni osteotendinee

periarticolari delle due anche, soprattutto a sinistra.

La palpazione dei muscoli e dei tendini a livello dei membri

inferiori non è dolente.

Nessun deficit sensitivo, in particolare ai due membri inferiori,

pallestesia 8/8 ai quattro membri.

VALUTAZIONE: anche al controllo odierno non

ho messo in evidenza una sindrome lombo­vertebrale importante, la motilità del

rachide lombo-sacrale è praticamente normale, nessun segno radicolare

irritativo né tantomeno deficitario ai membri inferiori.

II paziente si presenta molto sofferente, con una dolenzia

piuttosto focalizzata nella regione lombosacrale e a livello delle

articolazioni sacroiliache nel bacino, senza bloccaggi.

La situazione attuale è analoga a quella del 1998, il quadro

clinico non modificato, mi sembra ormai cronicizzato.

II paziente presenta un pericolo di intossicazione da

anti-infiammatori non steroidei, con possibili danni irreversibili a livello renale.

Consiglierei dunque una valutazione approfondita a questo livello.

Ricordo inoltre che il Valium, preso a lungo termine comporta

un'assuefazione ed una dipendenza, oltre una diminuzione della soglia del

dolore.

Prescrivere, al suo posto, piuttosto del Sirdalud o del Mydocalm

come antalgico del paracetamolo, intensificare la terapia anti-depressiva, con

medicamenti possibilmente che non inducano un aumento ponderale.

Dal 1998 il paziente è aumentato di 8 kg.

Consiglierei un'intensa fisioterapia in piscina, eventualmente

alla __________.

Rimango a disposizione per discutere il problema, cordiali e

collegiali saluti." (allegato doc. AI 71)

Nella sua

proposta del 18 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" Trattasi

di un A. al beneficio di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 48%.

Questo è stato definito dopo una perizia SAM del 99.

In fase di revisione viene annunciato un peggioramento che per il

MC giustifica una rivalutazione dell'invalidità.

In un rapporto del Dott. __________ 9.3.01 valutava l'A. con una

situazione stabile senza nuove alterazioni che giustificavano una rivalutazione

dalla nostra parte.

La documentazione inviata dal MC e la valutazione del Dott. __________

indicano un peggioramento. Questo viene anche confermato dai reperti

radiologici. Tale rivalutazione veniva anche consigliata dal dott. __________.

Inviare una richiesta al Dott. __________ con questa domanda:

- Per il peggioramento presente ritiene giustificato ritenere

l'A. abile

al 80% in un attività che permette l'alternanza delle

posizioni

statiche, senza dovere sollevare/trasportare pesi superiori

a 20 kg

e con non frequente flessioni/rotazioni del rachide lombare?

- Un attività

di tipo medio-leggera, come potrebbe essere quella di operaio non qualificato,

che rispetta i limiti sopra citati può essere esigibili al 80%?

- Se queste limitazioni non sono più esigibili per il

subentrato

peggioramento, prego di indicare un'attività adeguata ancora

esigibile con percentuale di rendimento?" (doc. AI 66)

In data

23 marzo 2003 il dr. __________, neurochirurgo, rispondendo ai quesiti del dr. __________,

ha osservato quanto segue:

" Come

Voi sapete, trattasi di un paziente che ormai da diversi anni lamenta dolori

lombari recidivanti per cui il paziente, già dal '97, non è più abile al

lavoro. Gli accertamenti neuroradiologici avevano confermato processi

degenerativi nei livelli L3/4 e L5/S1 con una lesione dell'anulo fibroso L4/5.

Un procedere chirurgico non era indicato.

Il paziente mi è stato inviato il 16.08.02 dalla

Dr.ssa __________ per una rivalutazione. In quest'occasione il paziente accusa

forti dolori lombari, diffusi, dolori alle gambe. Dolori in posizioni statiche,

ma anche in movimento. Accusa inoltre un dolore ben localizzato ad un ginocchio

in presenza, a quanto pare, di una ciste di Baker. Una nuova RM del rachide

lombare ha riconfermato le discopatie L3/4 e L5/S1 ora certamente aumentate con

presenza di un prolasso mediolaterale a dx L4/5 ed un prolasso mediolaterale a

dx L4/5, ma meno voluminoso. L'esame clinico è invariato con dolori diffusi in

ogni posizione, con un giving way importante in entrambe le estremità e dolori

diffusi ad ogni movimento del rachide lombare. C'è quindi una tendenza

all'aggravio molto importante. Radiologicamente comunque si può constatare un

peggioramento delle discopatie. In considerazione di quanto sopra, penso che

difficilmente il paziente potrà svolgere una qualsiasi attività anche

confacente in misura superiore del 50%. Ritengo che la componente psicologica sia

veramente notevole e determina il quadro clinico. Qualora non foste

d'accordo con le mie affermazioni, proporrei un esame clinico supplementare con

valutazione psichiatrica." (doc. AI 68)

In data 8

maggio 2003 il dr. __________, incaricato di eseguire un esame clinico, ha

rilasciato il seguente rapporto:

" 7.

Diagnosi con influsso sulla CL

- Sindrome lombovertebrale su multiple discopatie

statico

degenerative, senza segni radicolari irritativi o

deficitari.

- Stato dopo emicolectomia su diverticolite

perforata con

reintervento a due riprese per infezione e

ripristino della

continuità intestinale.

- Stato da dolore cronico con disturbi

ansio-depressivi

modici.

8. Diagnosi senza influsso sulla CL

- Incipiente periartropatia scapolo-omerale sinistra.

- Gonalgia sinistra su alterazioni degenerative

menisco

mediale.

- Obesità.

- Tabagismo cronico.

- Stato dopo appendicectomia.

9. Discussione

Si tratta di un assicurato 51enne

manovale-muratore di professione che presenta una sindrome lombovertebrale su

alterazione discale e degenerative dal 1997 ed uno stato dopo emicolectomia

sinistra per diverticolite perforata nel 1998. Nel 1999 viene concessa un

quarto di rendita con un grado d'invalidità del 48%.

Nel marzo 2002 viene annunciato un

peggioramento con aumento della dolenzia lombare e dei disturbi psichici.

Accertamenti reumatologici non evidenziano dei referti radiologici che

giustificano tale peggioramento. II neurochirurgo con accertamenti radiologici

indica un certo aumento del prolasso erniario che motiva un certo

peggioramento. Ambedue gli specialisti concludono con la valutazione di un

certo aumento del grado d'incapacità lavorativa. Vengono rilevati elementi

psichici che potrebbero influenzare tale valutazione.

Oggettivamente troviamo un assicurato

che presenta una sindrome lombovertebrale con spunti pseudo-radicolari che non

sono evidenziati all'esame clinico. L'indagine radiologica mostra un certo

aumento delle discopatie presenti con un certo grado di irritazione radicolare.

I lamenti descritti sono credibili. La componente psicologica è giustificata in

uno stato di cronicizzazione senza possibilità di migliorare. La patologia al

ginocchio ed alla spalla non causano un incremento delle limitazioni già

descritte.

Dalla visita odierna possiamo

confermare un certo peggioramento della situazione precedente. Questo è dovuto

ad una progressione della patologia degenerativa lombare, all'aumento del peso

con un decondizionamento a livello della muscolatura addominale, anche dovuto

ai diversi interventi addominali. Con questo peggioramento ritengo che

l'assicurato presenta un'abilità del 50-60% in un'attività adeguata. L'attività

precedente di manovale rimane sempre sconsigliata come pure un'attività

medio-pesante.

L'assicurato è ancora abile al 50-60%

in un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non

necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15kg, che non imponga

frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti

prolungati (oltre i 20min.). L'uso degli arti superiori non è limitato. La

diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica presente e allo

stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della

concentrazione.

10. Conclusioni

Dalla visita odierna posso affermare

che l'assicurato presenta un certo peggioramento. Questo è dovuto alla

progressione della patologia esistente e all'alterazione dello stato psichico.

Si ritiene giustificato l'aumento

dell'inabilità lavorativa nella precedente attività adeguata come descritto

precedentemente.

Per il danno alla salute presente e

lo scarso livello di formazione non ritengo realistico dei provvedimenti

reintegrativi." (doc. AI 72)

In data 4

giugno 2004 il dr. __________, neurologo, interpellato dal medico curante ha

certificato:

" Senza

dilungarmi sull'anamnesi ricordo brevemente che il paziente ha cominciato ad

accusare dei dolori lombari nel 1996, la prima visita neurochirurgica è stata

effettuata nel 1997 dal Dr. __________ quando venne deciso di non intervenire

chirurgicamente, una nuova valutazione neurochirurgica dell'ottobre 1997 da

parte del Dr. med. __________ trae le stesse conclusione. Nel corso degli anni

vi è una lenta progressione della sintomatologia, nel 2001 viene visitato anche

dal Dr. med. __________, FMH reumatologia di Bellinzona, nel frattempo si è

manifestata una periartropatia omeroscapolare alla spalla sinistra. Anche il

Dr. med. __________ non vede l'indicazione chirurgica. Una nuova MRI

lombosacrale del luglio 2002 evidenzia e conferma una focalità erniaria a

livello L3-L4 vello l'origine di L4 di destra e a livello L4-L5 verso l'origine

L5 di destra con stenosi nel neuroforme della radice L5 sinistra dovuto a una

piccola ernia lussata rostralmente nel neuroforame e metro il ganglion dorsale.

II paziente stesso riferisce dei dolori lombari molto importanti,

particolarmente quando cambia il tempo, con irradiazione del dolore all'arto

inferiore sinistro. Non lamenta un soggettivo deficit né della forza né della sensibilità.

Presenta inoltre un importante dolore con limitazione funzionale della forza nè

della spalla di sinistra. Ha un po' di tempo avverto anche un importante dolore

alla mano sinistra con difficoltà ad aprire e chiudere la mano soprattutto al

mattino in assenza di parestesie formicolanti o di ipoestesie.

In generale il paziente si definisce molto nervoso e agitato a

causa dei continui dolori che gli impedirebbero di mantenere in modo costante

la posizione seduta o sdraiata, avrebbe importante difficoltà nel sonno a causa

dei dolori continui. Attualmente assume del Voltarén 50 mg al bisogno nonché

SaroténO 25 mg 0-0-1 e del Somnium. Tale terapia non comporterebbe però un

significativo miglioramento dei dolori riferiti.

Stato neurologico arti superiore ed inferiori:

Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini I ben tenuta,

Mingazzini lI tenuta per circa 15 secondi. Forza muscolare indenne in tutte le

sedi. Motricità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione ben

eseguite ai 4 arti. ROT: agli arti superiori deboli e simmetrici. Agli arti

inferiori riflesso rotuleo medio-vivace, simmetrico, riflesso achilleo non

evocabile bilateralmente, riflesso del tibiale posteriore debole a destra, non

evocabile a sinistra. Segni di Hoffmann, di Trömmer e di Babins negativi

bilateralmente. Sensibilità superficiale e profonda indenne in tutte le sedi.

Segni di Laségue positivo a 75° bilateralmente. Importante contrattura di tutta

la muscolatura lombosacrale e della parte inferiore della muscolatura paravertebrale

dorsale. Stazione eretta ben tenuta, Romberg negativo. Deambulazione con minor

appoggio dell'arto inferiore sinistro. Marcia sulle punte e sui talloni ben

eseguita. Marcia a funambolo indenne.

ENG:

Nervo mediano sensitivo e motorie sinistro: nella norma.

Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma.

Valutazione:

II sospetto di una sindrome del Tunnel carpale a sinistra non è

confermata dall'attuale esame ENG che non evidenzia alcuna patologia a carico

dei nervi mediano e ulnare di sinistra. Dal lato clinico vi è un'asimmetria nel

riflesso del tibiale posteriore, a sinistra non evocabile, e del riflesso

achilleo non evocabile bilateralmente, inoltre vi sono delle importanti

contratture della muscolatura paravertebrale dorsale inferiore e lombosacrale.

Non vi sono deficit della forza muscolare o della sensibilità in paziente che

collabora in modo completo. L'esame clinico parla quindi per una radicolopatia

L5 sinistra, l'assenza del riflesso achilleo bilateralmente potrebbe essere legato

o a un'irritazione radicolare S1 bilaterale o anche essere costituzionale. I

dolori riferiti dal paziente sono del tutto credibili con importante

contrattura della muscolatura paravertebrale, dal Iato terapeutico purtroppo

non vi sono tante alternative al trattamento attuale, a mio avviso si potrebbe

comunque ridiscutere l'impianto di una pompa di morfina o eventualmente anche

un elettrostimolatore, preferibilmente in un centro specializzato per queste

tecniche con possibilità di discutere la problematica col paziente nella sua

madre lingua." (allegato A 2 doc. I)

Nelle sue

annotazioni del 15 settembre 2004, il dr. __________, medico responsabile del

SMR, ha osservato:

" Richiesta

di revisione del diritto a rendita: decisione aumento da ½ a ¾ .

La valutazione della documentazione medica mostrava come nel tempo

vi sia stato un certo peggioramento dello stato di salute, con conseguente

aumento delle limitazioni funzionali.

La valutazione funzionale eseguita dal collega SMR dopo aver preso

conoscenza del dossier, quindi della vecchia e della nuova documentazione, dopo

aver esaminato il paziente Ha fatto concludere con una diminuzione della CL,

valutabile ora tra il 50 e il 60% (a proposito il consulente ha considerato la

CL minore per il calcolo dei redditi).

L'esame clinico del collega SMR, più completo di quanto trovato

nei vari atti, non presta fianco a critiche, poiché non vi sono elementi

clinici contrastanti (vedi anche rapporti del neurochirurgo Dr. __________ e

del neurologo dr. __________).

La valutazione di IL/CL è coerente.

In sede di ricorso si fa valere uno stato clinico diverso, con

rapporto del Dr. __________, pure neurologo.

La descrizione dello stato clinico attuale mostra una diversità

rispetto a tutti i rapporti precedenti, che consiste nella

diminuzione/scomparsa di alcuni riflessi osteotendinei (assenza del riflesso

achilleo bilat. e del tibiale posteriore sin.).

Una radiculopatia bilaterale (discutibile in base all'assenza di

riflessi achillei bilat.) è evento molto raro; se associato all'appoggio minore

dell'arto inf. sin. alla deambulazione (elemento un po' contradditorio, poiché

la marcia sui talloni e sulla punta dei piedi è senza particolarità) evoca il

sospetto di una certa aggravazione.

Per quanto riguarda l'evoluzione, peggioramento accertato con

esame SMR, si deve valutare se con il giungo 2004, quindi posteriore alla data

dell'esame SMR e alla decisione contestata, sia subentrato un ulteriore decorso

sfavorevole." (doc. IVbis)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA

del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag.

329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Tale principio è

stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del

SMR [“Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de

l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences

requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF

125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P

(I 523/02), consid. 3].

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito

medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9. Per

quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il medico del SMR dr.

__________.

Il medico del SMR, dopo

aver diagnosticato una sindrome lombovertebrale su multiple discopatie

statico-degenerative senza segni radicolari irritativi o deficitari, uno stato

dopo emicolectomia su diverticolite perforata con reintervento a due riprese

per infezione e ripristino della continuità intestinale e uno stato da dolore cronico

con disturbi ansio-depressivi

modici, ha compiutamente

valutato il danno alla salute sulla base di accertamenti approfonditi e

completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale

capacità lavorativa (50-60%) in attività adeguate consone ai limiti funzionali

esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato può alternare le

posizioni statiche (posizione seduta) a quelle dinamiche (posizione in piedi),

che non impongano il trasporto e il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg,

che non impongano frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non

necessitino spostamenti prolungati (oltre 20 min). Il sanitario ha precisato

inoltre che la diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica unitamente

allo stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della

concentrazione.

Egli ha anche valutato

l'incidenza dei disturbi ansio-depressivi sulla capacità lavorativa,

ritenendoli, unitamente alla progressione delle patologie esistenti,

responsabili del peggioramento dello stato di salute nella sua globalità (doc.

AI 72 pag. 4).

Il sanitario ha anche

escluso la possibilità di una riqualifica professionale a causa delle scarse

conoscenze di base dell'assicurato.

Le

risultanze peritali sono d'altronde state confermate anche dal medico

responsabile del SMR, dr. __________ (doc. IVbis).

Per

quanto attiene invece ai referti medici del dr. __________ e del dr. __________,

entrambi neurologi, non vengono formulate diagnosi diverse da quelle del dr. __________.

Il

ricorrente ha praticamente solo denunciato la “mancata valutazione

dell’aspetto psichico” (doc. I pag. 3) riferendosi a quanto sostenuto

invece dal dr. __________ che sull’argomento ha per contro ritenuto "che

la componente psicologica sia veramente notevole e determina il quadro

clinico" (doc. AI 68) Come visto, invece, tale

aspetto è stato considerato dal medico del SMR incaricato di peritare

l'assicurato.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è abile in misura del 50-40% in

attività leggere consone alle limitazioni descritte dal dr. __________, medico

del SMR.

2.10. Secondo

costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare

l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è

stata resa la decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia

procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui

essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di

facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.

2d, 103 V 53 consid. 1, 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996

in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b, 1980 pag. 263, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582

consid. 3).

In

concreto, nel giugno 2004 il dr. __________, anch'egli neurologo, ha

certificato uno stato valetudinario diverso da quello rilevato in sede d’esame SMR.

Intravedendo un certo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, il

dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato che l'esame peritale

del SMR ha valore fino al momento del rapporto del dr. __________ (doc. IVbis).

Si giustifica pertanto la trasmissione

degli atti all’amministrazione affinché valuti, tramite approfonditi

accertamenti, se ed in che misura, a partire dal mese di giugno 2004 sia

effettivamente intervenuta un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento

dello stato di salute giustificante in via di revisione, tenuto quindi conto di

quanto prescritto all’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.4) e di quanto

considerato al consid. 2.13, l’eventuale riconoscimento di una rendita intera

d’invalidità.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata

e il ricorso respinto.

2.11. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso alla consulente in integrazione professionale.

Basandosi sull’esame SMR, con rapporto finale 12 agosto 2003 la consulente ha

osservato:

" Situazione

Si tratta di un A. 51enne, che a partire dal 9.2.2000

(nascita del diritto il 1.2.1998) beneficia di un quarto di rendita Al. Si

ripropone il caso in sede di revisione.

A quanto pare I'A non ha mai ripreso il lavoro a causa

della persistenza e dell'aumento dei disturbi e non ha mai usufruito della

disoccupazione.

Dati medico-teorici

Per quanto riguarda l'attribuzione del quarto di rendita

I'A è stato peritato dal SAM in data 19 agosto 1999.

In sede di revisione viene effettuata una visita SMR

nella persona del Dr. __________, in data 6.5.2003.

Sulla base della perizia SMR le diagnosi con influsso

sulla CL risultano essere: sindrome lombovertebrale su multiple discopatie,

stato dopo emicolectomia e stato da dolore cronico con disturbi

ansio-depressivi modici. L'A risulta abile nella misura del 50%-60% in

un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non

necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15 kg, che non imponga

frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti

spostamenti prolungati (oltre i 20 min). L'uso degli arti superiori non risulta

limitato.

Dati socio-professionali

Dopo aver frequentato per 4 anni le scuole elementari in

Bosnia l'A ha sempre svolto lavori di manovalanza. In CH ha lavorato

regolarmente per 7 anni presso la ditta __________ di __________ fino al

23.2.1997. Da tale data I'A non ha più lavorato (malgrado esortazione scritta

nella perizia SAM)

Dati economici

Presso la __________ SA nel 1998, senza danno alla

salute avrebbe guadagnato 22.34 all'ora.

Procedo all'attualizzazione di questo salario tramite

Contratti Collettivi pubblicati dal SEI:

Anno

Aumento orario

Salario orario attualizzato

1998-1999

0.15.-

22.49.-

1999-2000

0.55.-

23.04

2000-2001

0.99.-

24.03

Su tale base nel 2001 avrebbe avuto un salario di

54'981.- all'anno.

Discussione e conclusione

Nella globalità un paragone tra le limitazioni

medico-teoriche della perizia SAM e le limitazioni medico teoriche della visita

SMR non permette di mettere in evidenza nuove limitazioni determinanti se non

quella di evitare i lunghi spostamenti. II rendimento dell'A sembra però essere

diminuito.

Le attività ritenute esigibili dal mio collega __________

il 17 novembre 1999 sembrano quindi ancora esigibili ed anche la posizione

riguardo i provvedimenti professionali non è modificata.

Si può quindi passare al calcolo della CGR. Per

determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai rilevamenti

effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti come "Enquète suisse

sur la structure des salaires" (ESS), il cui acronimo italiano è RSS. In

attività adatte, con le dovute riduzioni2 (10% per attività leggera,

5% per salario da primo impiego, 5% per ergonomia della schiena) l'A risulta

avere un reddito da invalido di 20'655.- all'anno e quindi un grado di

invalidità del 62,43%." (doc. AI 73)

2.12. Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

dettagliato ed esaustivo rapporto 12 agosto 2003 la consulente, tenendo conto

delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 72), ha evidenziato che nel

caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di

provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della

capacità di guadagno (la consulente rinvia al suo precedente esame del 17 novembre

del 1999, doc. AI 40), e ciò per motivi d'età, scolarità e formazione. Nelle

note in calce all'esame, la consulente ha precisato che attività esigibili

(ricercate tramite DPL) sarebbero quelle di autista, addetto alla consegna e

ritiro campioni, impiegato serviceman, aiuto-magazziniere, operaio montatore di

cartucce filtranti, ecc. La consulente ha inoltre precisato di aver preso in

considerazione per il calcolo dell'invalidità la percentuale di abilità

lavorativa del 50% più favorevole all'assicurato. Per contro il ricorrente

ritiene di non poter svolgere le attività proposte dalla consulente, in

particolare quella di autista essendo egli sprovvisto di patente.

Per

quanto attiene alle professioni necessitanti la patente di guida, è chiaro che

non possono essere ritenute adeguate. Tuttavia la consulente ha elencato tutta

una serie di lavori che non necessitano della patente di guida, ad esempio

quelle di impiegato serviceman, aiuto magazziniere, custode operaio, ecc.

Quindi,

decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle

risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica

economica.

D'altra

parte, come accennato, in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a

un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

In casu,

la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 20%

(10% per attività leggere, 5% per salario di primo impiego e 5% per ergonomia

della schiena, doc. AI 73 pag. 2). Tale valutazione non è nella specie

suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo

ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, ritenuto che,

secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno

2000 nella causa B., pag. 5).

In

conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con

la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208

consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC

Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è

portatore RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche

possibilità di miglioramento - provoca una totale incapacità al lavoro nella

sua precedente professione di manovale, e nell'ordine del 50 % in attività

leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica.

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in

quelle attività ritenute proponibili.

2.13. Ora, stante

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale manovale

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere non

qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato

decorrerebbe dal 1° marzo 2002, ossia a partire dal mese in cui la revisione è

stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b, doc. AI 57).

2.13.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 12

agosto 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo (riferito al 2001) di fr. 54'981.-- (non contestato dal ricorrente)

prendendo quale dato di riferimento lo stipendio percepito nel 1998 ed

aggiornandolo anche con l'ausilio dei contratti collettivi pubblicati dal SEI.

Ora, dato

che il salario del percepito dal ricorrente nel 1998 (fr. 51'400.--) è stato

stabilito all'epoca della prima decisione dell'UAI del 9 febbraio 2000 (doc. AI

51) - contro la quale del resto non è stato inoltrato ricorso -, per il calcolo

del reddito da valido viene quindi preso in considerazione il dato del 1998,

correttamente aggiornato dalla consulente al 2001.

Occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

In

concreto, nel 1998 l'assicurato, quale manovale presso la __________ SA, ha

percepito un salario annuo di fr. 51'400.-- (doc. AI 51 e allegati doc. AI 3).

Nemmeno il salario aggiornato al 2001 (fr. 54'981.--) da parte della consulente

è stato contestato (che del resto appare del tutto ragionevole) per cui viene

preso in considerazione per l'aggiornamento del salario dal 2002 al 2004.

Considerandi

quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 6/2004-8/2004-11/2004, tabella

B10.2), il salario da valido nel 2002 sarebbe stato di fr.

55'971.-- (54'981 : 100 x 1.8 + 54'981), nel 2003 di fr. 56'755.-- (55'971:

100.

x 1.4 + 55'971) e nel 2004 di fr. 57'152.-- (56'755 : 100 x 0.7 +

56'755).

2.13.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come

visto (cfr. consid. 2.8), per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe

conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico

(doc. AI 46) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte

della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 57).

In applicazione dei succitati

criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici

salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur

la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998

conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone

Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come

detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr.

45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑

nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑

(rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività

semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e

prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 11/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--

(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x

41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli

uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 73 pag. 2), ciò che comporta la determinazione di un salario

da invalido di fr. 20'506.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido, di fr. 55'971.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.36% (55'971 – 20'506 x 100 :55'971), arrotondata al 63% (secondo la più recente

giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente

esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra

percentuale intera secondo le regole matematiche).

Per il 2003

la situazione à la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2002,

riportato su 41,7 ore (dato

verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a

disposizione è quello riferito al 2002, La Vie

économique 11/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato

in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella

B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 51'929.-- ([51’266: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione, ciò che comporta la determinazione di un salario

da invalido di fr. 20'772.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido, di fr. 56'755.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.40% (56'755 –20'772 x 100 : 56'755), arrotondata al 63%.

Visti i

risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla

DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche a partire da gennaio 2004

(anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità

risulti inferiore al 70%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una

rendita intera d’invalidità.

Ne

risulta che, ritenuto come giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI nel suo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2004, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40 %, all’assicurato deve essere riconosciuto

il diritto a 3/4 di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. art. 88bis cpv. 1

lett. b OAI; Lettre circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des

assurances sociales, Domaine d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die

Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss).

Riassumendo,

all’assicurato dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003 deve essere confermato il

versamento di una mezza rendita d’invalidità; dal 1° gennaio 2004 dovrà essere per

contro versata una rendita di 3/4.

Al fine

di stabilire se a partire dal mese giugno 2004 sia intervenuto un peggioramento

dello stato di salute giustificante, in via di revisione, il riconoscimento di

una rendita intera d’invalidità, gli atti vengono trasmessi all’UAI per gli

accertamenti del caso (cfr. consid. 2.10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

2.- Gli atti

sono trasmessi all’UAI conformemente al considerandi 2.10 e 2.13.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà

a RI 1 fr. 1'200.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto

l’istanza d’assistenza giudiziaria del 23/28 settembre 2004.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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