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Decisione

32.2004.59

fibromialgia, sindrome somatoforme, rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti psichiatrici

5 novembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I periti

del SAM hanno poi valutato una piena incapacità medico-teorica globale

dell’assicurata nella professione di addetta alle pulizie.

Per quanto riguarda l’esigibilità di altre attività essi hanno evidenziato:

" CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le maggiori conseguenze sulla capacità lavorativa si situano a

livello broncopolmonare, come costatato e confermato dal nostro consulente dr. __________

(vedi 4.3.3 e allegato).

Quest'A., quale paziente asmatica, non e quindi più idonea per

lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie

respiratorie quali fumi, polveri, sostanze irritanti ecc..

Chiaramente neg. è da considerare l'eventuale esposizione a

sostanze usate per la pulizia, soprattutto per la pulizia delle toilettes,

ecc..

A livello dell'apparato locomotorio le problematiche evidenziate

(vedi capitolo "discussione») limitano la capacità funzionale dell'A. a

livello del sollevamento e del trasporto di carichi, in quanto esigibile solo

per carichi medi (tra i 10 e i 25 kg) e solo durante tempi frazionabili della

durata massima da mezz'ora a tre ore.

Non esigibili sono quindi il sollevamento ed il trasporto di

carichi sopra i 25 kg. Per quanto riguarda carichi leggeri o molto leggeri

(inf. ai 10 kg) ciò risulta esigibile durante un tempo frazionabile da 5 a

8h/die.

Sempre dal punto di vista dell'apparato locomotorio, limitate sono

le posizioni di lavoro inergonorniche, vale a dire eretta e piegata in avanti

(solo di rado), in iperestensione o iperflessione del segmento cervicale (solo

di rado).

In considerazione di quanto esposto sopra, riteniamo argomentata

la non esigibilità dell'attività professionale da ultimo svolta dall'A..

Questa limitazione della capacità lavorativa esiste evidentemente

dall'apparizione dell'asma bronchiale, vale a dire dal gennaio 2001.

Lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa dal lato

pneumologico rimane da allora invariato. In futuro, come precisato dal nostro

consulente pneumologo (vedi 4.3.3 e allegato) sarà possibile l'apparizione di

ev. peggioramenti dell'asma e in questi casi l'A. potrebbe

per alcuni periodi anche presentare un'incapacità lavorativa completa, pure in

attività che riteniamo esigibili (vedi capitolo 9.)." (Doc. AI 27)

I periti hanno infine escluso l’adozione di provvedimenti medici e

professionali idonei a migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata.

2.6. Allegata al

ricorso, l’assicurata ha prodotto la documentazione medica che segue:

·

rapporto 12 novembre 2003 del dr. __________,

capo servizio di pneumologia all’Ospedale __________. Rispetto all’ultima

visita del 2001 egli ha accertato un peggioramento della situazione

respiratoria, caratterizzata da dispnea di tipo II–III con poca tosse e fischi

respiratori, sintomi presenti anche la notte o in esposizione a sostanze

irritanti come profumi, detersivi o fumo di sigaretta. Lo specialista ha

pertanto escluso che la paziente possa lavorare quale donna delle pulizie,

ritenendo non idonea l’attività in sartoria. Più in generale il dr. __________

ha attestato che la paziente non può effettuare attività che implicano sforzi

moderati o esposizione a sostanze irritanti inalate (doc. A2);

·

rapporto relativo alla risonanza magnetica alla

spalla destra eseguita il 28 novembre 2003 indicante una doppia lesione del

tendine del sovraspinato e un’alterazione degenerativa dell’articolazione

acromio-clavicolare della spalla destra (doc. A3);

·

rapporto 22 marzo 2004 del dr. __________ il

quale, tenuto conto della periatropatia omeroscapolare accertata nella RM del

28 novembre 2003, ha evidenziato che i dolori diffusi accusati dall’assicurata

sono da collocare in una sindrome del dolore somatoforme e che i criteri di

classificazione ACR 1990 sono di conseguenza adempiuti per diagnosticare una

fibromialgia, senza tuttavia porre una valutazione in merito ad un’eventuale

capacità lavorativa. Lo specialista in reumatologia ha consigliato una degenza

presso la clinica di riabilitazione di __________ dove esiste un apposito

programma per pazienti fibromialgici (doc. A 4);

·

rapporto 3 maggio 2004 della succitata clinica

di __________ dal quale si evince come la terapia eseguita abbia avuto degli

effetti positivi sulla sintomatologia. I medici della Clinica hanno poi

attestato una piena incapacità lavorativa dell’assicurata quale donna di

pulizia, rimarcando che la paziente rimane limitata nello svolgimento di lavori

pesanti e di lavori in posizione elevata dell’arto superiore destro (doc. A5);

·

rapporto 23 giugno 2004 del dr. __________.

Accertato come nonostante la degenza riabilitativa a __________ i dolori

persistano, il succitato medico ha ribadito che si tratta piuttosto di una

problematica psichiatrica, rispettivamente psicosomatica poiché dal punto di

vista reumatologico restano inspiegabili l’estensione dei dolori e l’enorme

ripercussione funzionale degli stessi dolori (doc. A6).

Sulla

base di questa documentazione la ricorrente sostiene che dal punto di vista

medico la situazione ha subito un peggioramento rispetto all’esame eseguito nel

2003 dal SAM.

2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;

Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

Considerandi

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.8

Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del

SAM, i quali hanno compiutamente valutato, mediante l’ausilio di consultazioni

specialistiche, tutte le affezioni accusate dall’assicurata giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità lavorativa

nella professione abitualmente esercitata di ausiliaria di pulizie,

rispettivamente all’esigibilità di altre attività compatibili con le

limitazioni descritte in perizia.

Occorre piuttosto verificare se rispetto alla perizia 18 marzo 2003 del SAM lo

stato di salute della ricorrente ha subito un peggioramento tale da influenzare

il giudizio sul grado d’incapacità al guadagno stabilito al momento in cui è

stata resa la querelata decisione.

Innanzitutto

deve essere precisato che, per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1;

121.

V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Nell’evenienza concreta la documentazione medica citata al consid. 2.6 fa

riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo l’inoltro

dell’opposizione, ma prima della decisione qui contestata che segna il

limite temporale per la valutazione giudiziale.

Anche se tali atti sono stati esibiti la prima volta in sede di ricorso, in

applicazione della succitata giurisprudenza, gli stessi devono essere

considerati ai fini del presente giudizio.

2.9

Ora, dal

punto di vista pneumologico la situazione invalidante non risulta aver

conosciuto rilevanti modifiche.

Vero che nel rapporto 3 febbraio 2003 del dr. __________, allegato alla perizia

SAM, si parla di un’asma bronchiale di grado 1-2 (leggera intermittente e

leggera persistente), mentre il 12 novembre 2003 il dr. __________ ha

evidenziato un peggioramento della situazione respiratoria rispetto alla visita

del 16 maggio 2001 (doc. AI 7) classificando la dispnea a livello 2-3.

Tuttavia non va dimenticato che proprio sulla base della valutazione pneumologia

del febbraio 2003 il SAM ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella

professione di ausiliaria di pulizia, essendo esposta a fumi, profumi e polveri

irritanti, quali i detergenti per le pulizie, circostanza oggigiorno rimasta

immutata.

Altrettanto immutata è la valutazione riguardo alle altre attività esigibili.

Se il dr. __________ nel febbraio 2003 sosteneva una piena abilità in lavori

fisici leggeri e moderati, nel novembre 2003 il

dr. __________ ha ritenuto che la paziente abile nell’esercitare professioni

che implicano sforzi moderati, non escludendo quindi quelle di tipo leggero.

Nel rapporto 22 marzo 2004 il dr. __________, reumatologo, ha diagnosticato una

fibromialgia, essendo adempiuti tutti i relativi criteri di classificazione ACR

1990, ciò che non era ancora il caso allorquando l’assicurata, nell’ambito

dell’esecuzione della perizia multidisciplinare, è stata esaminata il 28

gennaio 2003 dal dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia. Nel

rapporto 10 febbraio 2003 a pagina 5 quest’ultimo aveva infatti evidenziato che

“la paziente presenta dei disturbi piuttosto a carattere diffuso

all’apparato locomotorio con tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle

parti molli anche se attualmente non sono ancora presenti tutti i

criteri necessari per la diagnosi di una fibromialgia” (sottolineatura del

redattore).

Il dr. __________ non ha fornito alcuna valutazione sulla capacità lavorativa,

facendo tuttavia presente come il dr. __________ abbia ritenuto l’assicurata

pienamente abile.

2.10

Modificata

risulta invece, con ogni verosimiglianza, la situazione extra-somatica.

Il dr. __________ è infatti convinto che la paziente è affetta da una sindrome

da dolore somatoforme, di valenza psichiatrica (“…in una situazione di

questo tipo è cruciale affermare come la paziente soffra di una sindrome del

dolore cronico che domina largamente il quadro clinico e copra qualunque

problematica locale”….”la paziente adempie i criteri ICD 10 per una sindrome

somatoforme da dolore persistente …., cfr. rapporto 22 marzo 2004; “…

dal punto di vista reumatologico non sono spiegate in alcun modo l’estensione

dei dolori e la enorme ripercussione funzionale dei dolori”, cfr. rapporto

23.

giugno 2004, doc. A6).

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in

DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da

Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti

del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA inedita

del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Ora, nel

caso in esame corrisponde al vero che nel rapporto 7 febbraio 2003 il dott. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, interpellato dal SAM, non aveva

riscontrato alcuna patologia psichica, ritenendo pertanto l’assicurata

pienamente abile. Egli ha tuttavia rimarcato che “ la sua (della paziente,

n.d.r.) prognosi dal punto di vista psichiatrico dipenderà anche

dall’evoluzione delle sue patologie somatiche e vari altri fattori

socio-famigliari”, sostenendo che “.. comunque la prognosi rimane a

medio-lungo termine favorevole”.

Vista la situazione descritta dal dr. __________ non è da escludere che

effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica.

Non essendo tuttavia il suddetto sanitario specialista della materia che ci

interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti

sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione

psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata,

rispettivamente l’eventuale abilità lavorativa, in particolare con riferimento

alle attività adeguate ritenute esigibili nella perizia del SAM.

Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi

fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una

fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò

che nel caso in esame non è avvenuto.

A tale riguardo, nella sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc.

32.2003

), questo Tribunale ha evidenziato:

"

Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di

evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso

conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse

romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può

essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der

Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in

re W., I 240/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde

addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed

in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad

un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta

esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno

2001.

in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio

2002.

in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v.

anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I

343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto

fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di

un'indagine psichiatrica).

Di

conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é

accolto.

§ La decisione 22 giugno 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti di

cui al consid. 2.10 e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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