32.2004.61
revisione. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Riduzione della rendita. Discordanti pareri specialistici
13 dicembre 2004Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.61
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, TCA
Titolo:
revisione. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Riduzione della rendita. Discordanti pareri specialistici
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.61
ZA/td
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 luglio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1955,
consulente in previdenza, dal 1° maggio 1999 è stato posto al beneficio di una
rendita intera d'invalidità per un'incapacità al guadagno dell'80% (doc. AI
18-19).
1.2. Nel mese di
giugno 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi
con la decisione 6 giugno 2003 con la quale l'UAI ha ridotto la rendita
d'invalidità attribuendo all'assicurato una mezza rendita per un grado
d'invalidità del 60%:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
● Dalla nuova documentazione medica specialistica acquisita
all'incarto (perizia dr. __________ del
febbraio 2003) emerge che il suo stato di salute ha subito un netto
miglioramento nel corso dell'estate 2002 e da allora la residua capacità di
lavoro risulta essere del 40% con un rispettivo grado d'invalidità del 60%.
● In
considerazione del fatto che un ulteriore cambiamento favorevole subentrerà nel
corso del mese di giugno 2003, vista la probabile conclusione della pratica di
divorzio, precisiamo che abbiamo già iniziato un'ulteriore revisione della sua
pratica.
Decidiamo
pertanto:
1 La
rendita intera versata finora viene ridotta a mezza rendita.
2 La
riduzione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione
della decisione.
3 Un
ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS))."
(doc. AI 39)
1.3. Con
opposizione 9 luglio 2003, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha
chiesto che venga ripristinata la rendita intera, motivando:
"
(…)
9.
Occorre richiamare come nell'ambito della decisione rilasciata,
nonostante fosse assolutamente chiaro come il problema più grave per
l'assicurato consistesse e consista nella sua situazione famigliare e nella
procedura di divorzio, nonostante i responsabili dell'incarto AI abbiano sempre
scritto ed asserito come determinante sarebbe stata la conclusione della
procedura di divorzio (nell'incarto vi è una nota che recita: "In
occasione della revisione verificare se vi è la sentenza di divorzio e, in caso
di risposta affermativa, se l'abilità è aumentata"), tutti abbiano non
solo dimenticato ma perfettamente ignorato, quanto scritto dall'assicurato il
17 giugno 2003 e cioè che la pratica di divorzio non era ancora conclusa e che
quindi nessuna sentenza esiste. Vi è di peggio: la procedura è stata stralciata
dal ruolo e quindi, per un aspetto formale i coniugi sono al punto di partenza
(cfr. doc. A).
Dunque, una prima conclusione è quella per cui la decisione è
stata presa in modo incoerente, nel senso che dapprima si è posto l'accento,
addirittura la condizione per la quale, procedura di divorzio terminata sarebbe
equivalso a miglioramento sensibile dello stato di salute dell'assicurato (il
che sarebbe ancora tutto da dimostrare…!). Poi, sorprendentemente, pur di
fronte all'informazione giusta la quale la pratica giudiziaria non era ancora
terminata, l'AI decide comunque di prendere per buono un miglioramento dello
stato di salute e quindi di ridurre la rendita.
Non solo: la Dr.ssa __________, nella sua proposta medico 20
novembre 2002, scriveva, rendendosene conto, che probabilmente l'attività di
consulente assicurativo, alla luce anche della particolare attuale congiuntura,
non sarebbe più stata proponibile e quindi, tenuto conto dell'età
dell'assicurato, sarebbe stato necessario valutare la possibilità di orientarlo
verso altre attività professionali: in questo campo nulla è stato intrapreso,
né deciso, da parte dell'AI. Solo la precipitosa risoluzione di riduzione della
rendita.
Per quanto riguarda la stazionarietà della situazione
dell'assicurato, l'AI ha completamente dimenticato che i problemi affliggevano
il signor RI 1 già da alcuni anni prima che egli inoltrasse la domanda di
prestazioni AI:
" Il paziente
a margine è in mia cura dal 17.07.98 a causa di un ulteriore scompenso ansiodepressivo,
apparentemente reattivo all'importante situazione conflittuale che continua ad
opporlo all'ex consorte, dalla quale vive separato da diversi anni.
Avevo già conosciuto il
paziente per gli stessi motivi in data 12.07.95."
(cfr. certificato medico 3 agosto
1998 del Dr. __________)
L'Ufficio AI ha ancora bellamente trascurato di
considerare i due rapporti 25 gennaio 2001 e 22 luglio 2002 del Dr. __________,
che sono estremamente chiari nel comprovare non solo la stazionarietà dello
stato di salute dell'assicurato, ma addirittura la presenza di intensificazioni
delle patologie psicosomatiche con relativa necessità di aumentare gli
interventi terapeutici.
L'Ufficio AI, nonostante il parere negativo del
Dr. __________, nel senso che a suo modo di vedere non sarebbe stato indicato
un accertamento medico supplementare (rapporto di decorso 22 luglio 2002), ha
fatto sottoporre il signor RI 1 ad un'ulteriore visita del Dr. __________, il
quale, pur manifestando dei dubbi (perizia febbraio 2002, pag. 4), ha tratto
conclusioni assai incisive circa la capacità lavorativa residua ed i
miglioramenti dello stato di salute dell'interessato che, pur esendo
palesemente e nettamente contrastanti con quelle del Dr. __________, che lo
segue seriamente da anni, sono state fatte proprie dall'AI in modo del tutto
acritico, addirittura così velocemente da nemmeno attendere il richiesto
rapporto al medico curante per emanare la decisione oggetto poi di questa
opposizione.
10.
Infatti, è certo che se l'AI avesse atteso il
rapporto medico del curante, rilasciato il 2 luglio 2003, avrebbe confermato
l'erogazione della rendita intera: il Dr. __________ ha rilasciato il proprio
parere, stabilendo l'incapacità lavorativa dell'assicurato per qualsiasi
attività nella misura del 75%.
Non solo! Il Dr. __________ ha pure esaminato
criticamente le conclusioni del Dr. __________, motivando punto per punto
perché le stesse (capacità lavorative del 60%) non sono adeguate al caso
concreto, per il quale vige appunto un grado d'invalidità del 75%.
11.
Per tutti questi motivi, si ritiene che la
decisione di riduzione della rendita sia completamente inadeguata, sia nel
merito e cioè per il grado d'invalidità così ridotto, sia nelle modalità con la
quale essa è stata presa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere
accolta, la decisione annullata e la rendita intera confermata." (doc.
AI 47)
1.4. Con
decisione su opposizione 27 luglio 2004 l’UAI ha confermato l'attribuzione di
una mezza rendita d'invalidità, osservando:
"
(…)
3. Nel caso che ci compete, va detto che il rapporto peritale
allestito dallo specialista Dr. __________ risulta completo e dettagliato. Come
prassi richiede, è stato sottoposto all'attenzione del SMR, il quale ha avuto
modo di confermarne la validità, non ravvisando spunti di critica, evidenziando
per contro la constatazione di un'evoluzione favorevole dello stato di salute
dell'assicurato, dunque un miglioramento della capacità lavorativa stimata
nella misura del 40% immediatamente e suscettibile di un'ulteriore progressione
sino ad almeno un 60%.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche
eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che inizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia,
secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto
che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Da questo profilo, non vi sono pertanto ragioni oggettive per
scostarsi dalla valutazione operata dal perito, rispettivamente
dall'amministrazione, motivo per cui la decisione impugnata del 24 giugno 2003
merita conferma.
4. Per quanto attiene al rapporto medico inviato dall'UAI al Dr. __________
contemporaneamente alla stesura della deliberazione relativa alla riduzione del
grado di invalidità, occorre precisare quanto segue. Tale richiesta di
certificazione rientrava già nell'ambito della procedura di revisione,
immediatamente prevista allorché vi è stata la decisione di ridurre il grado
d'invalidità, e attuata nell'intento di valutare l'ulteriore sviluppo del caso,
tenuto debito conto della prognosi descritta dal perito, preconizzante un
probabile imminente miglioramento ulteriore dello stato valetudinario e della
capacità di lavoro dell'opponente.
In merito all'esito della revisione avviata lo scorso giugno 2003 e
tuttora in sospeso, l'amministrazione si pronuncerà in forma separata dalla
presente decisione." (doc. AI 55)
1.5. Avverso la
citata decisione su opposizione, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha
presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento del
querelato provvedimento ed il ripristino della rendita intera d’invalidità. In
particolare l'insorgente ha rilevato che:
"
(…)
Ora, dall'esame dell'incarto AI si può concludere senza ombra di
dubbio che l'Amministrazione sarebbe stata in grado di decidere in modo
compiuto e convincente facendo capo ai certificati medici agli atti, in
particolare a quelli del Dr. __________. Giova ricordare come egli segua
l'assicurato dall'estate del 1998 ed abbia sempre prontamente ed adeguatamente
risposto alle numerose, articolate e dettagliate domande postegli dall'Al sul
suo stato di salute, su eventuali procedimenti reintegrativi, sulla sua
capacità di guadagno, ecc.. Si fa riferimento qui al rapporto medico 23 luglio
1999 che costituisce chiaramente una perizia, estendendosi dall'anamnesi
all'esame oggettivo dell'assicurato, a conclusioni motivate quid alla sua
capacità lavorativa. Si richiama ancora il rapporto medico 25 gennaio 2001 del
Dr. __________, documento estremamente puntuale, approfondito e significativo
sia per le sue conclusioni che per l'argomentazione delle stesse. Per quanto
attiene alla procedura di revisione, si ricorda il rapporto di decorso 22
luglio 2002 del Dr. __________, nel quale egli confermava lo stato di salute
stazionario dell'assicurato, la necessità di un'intensificazione terapeutica
tenuto conto di un decorso caratterizzato da diverse recidive sintomatiche.
Particolare non trascurabile è il fatto che lo specialista aveva controllato
l'assicurato il 13 giugno precedente, ciò che ancor maggior forza attribuisce
al suo rapporto.
A non averne dubbio tutti questi atti medici rispondono pienamente
alle esigenze poste da dottrina e giurisprudenza per ammetterli quali prove
nella procedura istruttoria, nella quale vige la necessità della probabilità
preponderante (cfr. U. Kieser, op. cit., N 23 all'art. 43 LPGA).
Addirittura il Dr. __________, specialista in psichiatria assai
conosciuto, rispettato e che spesso ha prestato le proprie conoscenze per le
pratiche AI, esclude nel suo rapporto dì decorso 22 luglio 2002, la necessità
di un accertamento medico supplementare per ulteriormente verificare se fosse o
meno cambiato lo stato di salute dell'assicurato, da lui qualificato quale
stazionario.
Che il materiale relativo all'accertamento medico fosse
assolutamente sufficiente, lo conferma ulteriormente il fatto che l'8 novembre
2002 la signora __________, nella sua qualità di ispettrice Al, proponeva la
conferma della rendita intera.
Si deve concludere pertanto che l'allestimento della perizia __________
sia stato frutto di una richiesta dell'AI (e per essa della Dr.ssa __________),
del tutto ingiustificata, inopportuna, inconciliabile con il principio
dell'economia che deve reggere le procedure amministrative e giudiziarie,
richiesta volta solo a cercare risposte diverse da quelle date dallo
specialista Dr. __________, peraltro interpellato sino ad allora dall'AI stessa
e mai dall'assicurato. Da ciò una prima importante censura dell'operato svolto
per l'esame istruttorio di questa pratica da parte dei servizi amministrativi.
5.
Inoltre, l'Ufficio AI non ha saputo o voluto interpretare, da un
profilo amministrativo, le conclusioni del Dr. __________, che nel suo parere
del febbraio 2003, se da una parte riteneva possibile l'esercizio dell'attività
dell'assicurato a quel momento nella misura del 40%, dall'altra pur non poteva
ignorare le difficoltà esistenti e così infatti scriveva:
" Es
bleibt unklar, wie weit RI 1 die Tätigkeit, welche er
zusammen mit seiner
Lebenspartnerin ausführt, noch steigen kann. Es kann sein, dass er nach
durchgeführter Scheidung mehr Motivation hat, zu arbeiten bzw. Geld zu
verdienen.
Dies zu tun ist vor
dem Scheidungsabschluss für ihn finanziell ungüstig. " (cfr.
perizia Dr. __________, pag. 4)
Con ciò venivano evidenziati anche da parte del Dr. __________ gli
ostacoli effettivamente incontrati dall'assicurato, ostacoli che
l'Amministrazione ha completamente ignorato decidendo per un aumento del grado
d'incapacità lavorativa, facendo soltanto capo alle conclusioni mediche (e non
dunque amministrative), riportate in una perizia oltretutto molto contradditoria
per quanto attiene allo stato di salute dell'assicurato in quel momento.
Infatti, nel febbraio 2003 il Dr. __________ nel suo rapporto così
attestava:
" ... die rezidivierende depressive Störung zeigt
heute nur noch eine leichte Episode. " (cfr. perizia Dr.
__________, febbraio 2003, pag. 3)
mentre il Dr. __________ aveva accertato poco tempo prima un
decorso caratterizzato da diverse recidive sintomatiche tali da necessitare
un'intensificazione della terapia (cfr. rapporto di decorso 22 luglio 2002 del
Dr. __________).
Ne consegue pertanto che l'Ufficio AI ha errato emanando la
propria decisione di aumento del grado di capacità lavorativa tenendo conto
solo del risultato della perizia del Dr. __________, sia perché questa era contradditoria,
sia perché il perito stesso pur aveva manifestato dei dubbi sulle reali
possibilità dell'assicurato di lavorare maggiormente, sia perché i dati medici
non sono stati poi utilizzati per estrapolarne conseguenti ed adeguate
conclusioni amministrative.
6.
L'Ufficio AI ha pure commesso uno sgarbo formale in sede di
revisione. In effetti, dapprima ha chiesto al Dr. __________ di esprimersi
sulla perizia __________ con una domanda di informazione precisa postagli il 4
giugno 2003 e cioè del seguente tenore:
" conclusioni
perizia dr. __________ sono esatte e quindi dal 01.06.2003 incapacità
lavorativa valutabile nella misura massima del 40%? Altre osservazioni?"
(cfr. rapporto medico richiesto il 4 giugno 2003 al Dr. __________
e da lui rassegnato il 2 luglio seguente)
per poi prendere la decisione oggetto dell'opposizione (emanata il
24 giugno 2003) senza attendere né eventualmente sollecitare la risposta del
Dr. __________ al determinante quesito postogli. Questo modo di procedere è
chiaramente inconciliabile con le modalità con cui questa istruttoria sarebbe
stata da condurre ed i cui esiti documentati avrebbero dovuto formare il
convincimento dell'Ufficio AI per la decisione.
Si osserva poi particolarmente che anche in questa occasione non
era l'assicurato a chiedere lumi, anzi, verifiche sul rapporto del Dr. __________,
ma l'Ufficio Al stesso nelle viste di poter emanare la propria decisione. Aver
pertanto pronunciato una riduzione della rendita in tali circostanze non può
che rendere la decisione ingiustificata e annullabile.
7.
Nella decisione su opposizione, l'Ufficio Al pone il referto __________
al grado di perizia mentre debilita l'operato del Dr. __________, qualificando
in pratica i suoi rapporti come attestazioni rilasciate dal medico di famiglia
(cfr. decisione impugnata, considerando 3, cpv. 2).
Ora, l'Ufficio AI si smentisce da sé poiché esso medesimo ha
chiesto ripetutamente al Dr. __________ puntuali relazioni specialistiche,
ottenendo costantemente rapporti dettagliati ed attendibili che certamente
nessuno oserebbe valutare quali certificati medici favorevoli al proprio
paziente allestiti nella sua qualità di medico di famiglia. Ma ancor più quando
si ricordi che l'Ufficio AI stesso chiese al Dr. __________ un suo parere sulla
perizia del Dr. __________: ciò la dice lunga sulla fiducia intercorrente fra
Ufficio AI e il medico in relazione alle sue conoscenze professionali e ai suoi
rapporti, che egli ha sempre rilasciato dietro richiesta AI in modo esaustivo,
argomentato e oggettivo.
E' pertanto sbagliata, per non dire irriverente, la dicotomia
posta dall'Ufficio AI nella sua decisione fra il valore probatorio accordato
alla perizia __________ e quello dato ai rapporti del Dr. __________, maldestramente
e non molto velatamente censiti essere di favore, sia per il fatto che gli
stessi non sono stati stesi da lui nella sua qualità di medico di famiglia,
bensì perché così richiesto dall'AI (si ricorda ancora la domanda di verifica a
lui posta circa il referto del Dr. __________), sia perché tutti i suoi
rapporti ossequiano pienamente i disposti e le condizioni giurisprudenziali
valide in materia di valutazione del documento medico a valere quale prova (cfr.
DTF 122 V pag. 160; 125 V pag. 352 e U. Kieser, op. cit., N. 28 all'art. 43
LPGA).
8.
Da ultimo si richiama ancora, citando, quanto certificato dal Dr. __________
nel rapporto a lui chiesto dall'Ufficio AI il 4 giugno 2003 in merito alle conclusioni
della perizia del Dr. __________, rapporto che poi non venne atteso per
l'emanazione della decisione, ciò che appunto costituisce un'insanabile carenza
procedurale:
" EVOLUZIONE
In questi ultimi anni il paziente
ha presentato dei recidivanti scompensi di tipo depressivo che sono stati
contenuti con un trattamento ospedaliero semistazionario composto da terapie di
rilassamento, da colloqui psicoterapeutici, da approcci psico corporei e da
misure socio terapeutiche.
Purtroppo malgrado un intervento di
tipo socio -farmaco logico non si sono mai ottenuti dei miglioramenti
sintomatici; a causa dell'apparire di effetti collaterali il paziente ha
piuttosto presentato un incremento della sua sintomatologia biologica.
Non concordo con le conclusioni del
Dr. Med. __________ che ritiene il paziente nuovamente in grado di riprendere
un'attività lavorativa in misura di almeno il 60% e questo perché:
- Il paziente è molto discontinuo
nelle sue azioni nelle sue
progettualità.
- Egli
presenta dei problemi di concentrazione e la sua capacità d'iniziativa autonoma
è scarsa.
- I suoi
problemi fobici gli impediscono dei contatti regolari e duraturi con le persone
che lo circondano e soprattutto con i clienti assicurativi.
- Il paziente
attualmente non sta lavorando, ma aiuta la sua compagna con mansioni di
fattorino.
- Egli
presenta un'insicurezza personale sia nel portare a termine dei progetti, sia a
livello relazionale e sociale.
- Egli è
notevolmente rallentato, troppo riflessivo e indeciso. La sua indecisione lo
porta ad essere sconclusionato.
- Non escludo
che dietro le sue incertezze, le sue insicurezze e la sua incapacità di
prendere delle decisioni si nascondano anche delle ideazioni di tipo paranoide
che però finora clinicamente non si sono mai manifestate.
CONCLUSIONI
Ritengo che questo assicurato
presenta un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività nella misura del
75%."
(cfr. rapporto medico 2 luglio 2003 del Dr. __________)
9.
In sunto, le due decisioni dell'Ufficio AI (decisione 24 giugno
2003 e decisione su opposizione 27 luglio 2004) si ritengono errate per le
seguenti ragioni.
Dapprima l'Ufficio AI ha richiesto una perizia al Dr. __________,
pur disponendo già di sufficiente documentazione medica qualificabile come
prova ai sensi di dottrina e giurisprudenza.
Inoltre, ha ingiustificatamente privilegiato le conclusioni
mediche del referto __________ per rispetto ai chiari, articolati e argomentati
pareri del Dr. __________.
Non da ultimo, prima dell'emanazione della decisione, l'Ufficio AI
chiede al Dr. __________ una presa di posizione critica sulla perizia
rilasciata dal Dr. __________, per poi non attendere che lo specialista si
esprima e provare la propria decisione in modo acritico sulla scorta delle
conclusioni peritali del Dr. __________.
Ciò appare ancora pila criticabile ricordando l'insinuazione
invero assai grossolana secondo la quale la perizia medica del Dr. __________
avrebbe forza probatoria piena, mentre tutto quanto esposto dal Dr. Frei nei
suoi referti, ai fini della decisione su opposizione, rappresenterebbe solo
attestazione di parte (cfr. decisione impugnata, considerando 3, cpv. 2)."
(Doc. I)
1.6. Con risposta di causa 10
settembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo
non sollevi nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in
sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione, della quale postula l'integrale
conferma.
Due precisazioni meritano tuttavia d'esser formulate.
Per quel che concerne la valutazione delle prove a disposizione,
l'amministrazione dispone di pieno potere d'esame. E' compito del medico
stabilire se i documenti agli atti sono sufficienti a fondare un giudizio in
piena cognizione di causa. L'amministrato non ha conseguentemente la facoltà di
opporsi all'esecuzione di una perizia medica.
Si rammenta inoltre che nel caso concreto la validità della
perizia è stata confermata dal nostro Servizio medico. L'amministrazione non
ravvede pertanto alcun valido motivo per il quale non la dovrebbe considerare.
In merito poi alla richiesta di informazioni inviata al dottor __________,
ed al preteso agire scorretto dell'amministrazione, si rileva quanto segue.
Nella propria perizia il dottor __________ ha certificato un
miglioramento dello stato di salute, stabilendo un grado di capacità lavorativa
pari al 40%. Su tale base è stata emessa la decisione contestata.
Contemporaneamente il perito ha pronosticato un ulteriore, possibile
miglioramento, in base al quale la capacità lavorativa sarebbe potuta entro
breve aumentare al 60%.
Trattandosi di un pronostico l'amministrazione non ha potuto
tenerne conto che quale elemento atto a giustificare una revisione, e quindi
del tutto indipendente dalla presente procedura. Considerato quindi come la
risposta del dottor __________ fosse ininfluente nell'ambito della presente
procedura, l'amministrazione poteva emanare la propria decisione con cognizione
di causa anche in assenza della sua presa di posizione, che sarà invece
debitamente considerata nella procedura di revisione già avviata, volta a
determinare se la capacità lavorativa dell'assicurato è ulteriormente
migliorata.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (doc. III)
1.7. Interpellato
dal TCA il dr. __________ in data 26 novembre 2004 ha confermato la propria
perizia (cfr. consid. 2.8).
Invitati
a prendere posizione su quanto precisato dal dr. __________, entrambe le parti
si sono riconfermate nelle proprie allegazioni (doc. VIII e IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a
revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione
invalidante di RI 1 giustificante la riduzione, in via di revisione, della
rendita d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag.
232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Riguardo
al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
La giurisprudenza federale
ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella
misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno
analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio,
op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit.,
pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 258).
2.8. In sede di revisione, basandosi sulla perizia del febbraio
2003 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, l’amministrazione ha
accertato che le condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da
ritenerlo abile, come vedremo nel dettaglio di seguito, in misura del 40% nella
sua precedente attività di consulente assicurativo (doc. AI 35 e 36).
In sede
istruttoria, su richiesta dell'UAI, il medico curante dr. __________, psichiatra,
in data 22 luglio 2002 aveva certificato un stato di salute stazionario con le
medesime diagnosi osservate in passato (cfr. doc. AI 6, 11, 22).
Nella sua
proposta del 20 novembre 2002, la dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:
"
ritengo sia opportuno schiarire, probabilmente
per l'ultima volta, la situazione psicopatologica dell'A. Infatti ci troviamo
ora a 9 anni dalla separazione e anche se il divorzio non è ancora stato
pronunciato la situazione sociofamigliare è stazionaria e non dovrebbe più
modificarsi. E probabile che l'attività di consulente assicurativo, alla luce
anche della particolare attuale congiuntura, non sia più proponibile ma visto
l'età dell'A ritengo necessario valutare la possibilità di orientarlo verso
altre attività professionali.
Propongo di inviarlo di nuovo al Dr. __________,
che l'aveva peritato nel 1999 affinché valuti l'evoluzione clinica e la
fattibilità di misure reintegrative." (doc. AI 31)
Il perito
incaricato, dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nel mese di febbraio
2003 ha stilato la seguente perizia:
"
III. Beurteilung
In Hinsicht auf die Vorgeschichte sind keine neuen
Tatsachen bekannt geworden. Der Versicherte führt seinen Lebensstil in etwa
gleich weiter. Er steht endlich vor dem Abschluss der langwierigen
Scheidungsverhandlungen. Dies hat zu einer Verbesserung der depressiven Symptomatik
geführt, die rezidivierende depressive Störung zeigt heute nur noch eine
leichte Episode. Weiterhin bestehen Anteile der Panikstörung bzw. von
psychosomatischen Störungen. Unterdessen hat dank Besserung der Depression die
chemische Medikation abgebrochen werden können, der Versicherte nimmt nur noch
natürliche Präparate ein.
Seine Arbeitsfähigkeit dürfte sich nach
durchgeführter Scheidung noch mal deutlich verbessern, Es kann ab ca. Mai 2003
mit einer 60%-igen Arbeitsfähigkeit gerechnet werden, derzeit beträgt diese
noch 40%. Indiziert ist die Weiterführung der bisherigen Behandlung. Der Versicherte
lässt sich bei seinem Psychiater, Dr. med. __________, sowohl durch Gespräche wie auch durch
Entspannungstherapien günstig beeinflussen.
Es bleibt unklar, wie weit RI 1
die Tätigkeit, welche er zusammen mit seiner
Lebenspartnerin ausführt, noch steigern kann. Es kann sein, dass er nach
durchgeführter Scheidung mehr Motivation hat, zu arbeiten bzw. Geld zu
verdienen. Dies zu tun ist vor dem Scheidungsabschluss für ihn finanziell
ungünstig.
IV. Beantwortung Ihrer Fragen
Fatti
A. Klinische
Grundlagen - Fragen 1-3 siehe "I. Vorgeschichte" und
"Il.
Untersuchungsbefund"
Zu
4.1 Rezidivlerende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit
somatischem Syndrom (ICD-10:F33.01). Panikattacken (F41.0).
Zu 4.2 Familienzerrüttung durch Scheidung
(Z63.5).
Zu
5. Obige Beurteilung stimmt mit den bisherigen überein, allerdings hat
sich die Depression verbessert. Hinweise für eine Simulation bestehen nicht,
wenn auch die Arbeitsmotivation des Versicherten vor Abschluss der Scheidung
begreiflicherweise geringgradig ausgeprägt ist. Die Prognose ist unklar.
B. Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit
Zu 1. Es finden sich psychische Beeinträchtigungen.
Diese
wurden beschrieben.
Zu 2.1 Diese Führen zu einer Beeinträchtigung
bei der bisherigen
Tätigkeit.
Zu
2.2 Es sind wieder mehr Funktionen vorhanden. Die Belastbarkeit Ist
herabgesetzt.
Zu 2.3 Die bisherige Tätigkeit Ist derzeit zu
ca. 40% zumutbar
(entsprechende Stundenzahl).
Zu 2.4 Nein.
Zu 2.5 Die Arbeitsfähigkeit hat sich seit
Sommer 2002 verbessert.
Zu 2.6 Ab Mai 2003 kann nochmals mit einer
Besserung gerechnet
werden
(voraussichtlicher Abschluss der Scheidungsverhandlungen), so dass eine
Arbeitsfähigkeit von 60% möglich sein sollte.
Zu 3. Die Zumutbarkeit ist nicht reduziert.
C. Auswirkungen auf die Eingliederungsfähigkeit
Zu 1. Derzeit nicht zu empfehlen.
Zu 2. Die Weiterführung der psychiatrischen
Behandlung kann
den Zustand stabilisieren bzw. die
Arbeitsfähigkeit verbes
sern.
Zu 2.2 Günstig.
Zu 3. Der versicherten Person sind andere
Arbeiten zumutbar.
Zu 3.1 Keine speziellen Anforderungen.
Zu 3.2 40%.
Zu 3.3 Nein.
Zu 3.4 Entfällt.
D. Bemerkungen, weitere Fragen Keine Bemerkungen." (doc. AI35)
Nella sua
proposta del 15 maggio 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:
"
Alla luce della perizia eseguita dal Dr. __________,
che attesta un chiaro miglioramento dello stato di salute dell'A., si ritiene
l'A. inabile nella misura del 40% a partire dal 1.6.2003." (doc. AI 37)
In data 2
luglio 2003 il dr. __________ ha per contro attestato un'incapacità lavorativa
nella misura del 75%, precisando:
"
EVOLUZIONE
In questi ultimi anni il paziente ha presentato
dei recidivanti scompensi di tipo depressivo che sono stati contenuti con un
trattamento ospedaliero semistazionario composto da terapie di rilassamento, da
colloqui psicoterapeutici, da approcci psico corporei e da misure socio
terapeutiche.
Purtroppo malgrado un intervento di tipo socio-farmacologico
non si sono mai ottenuti dei miglioramenti sintomatici; a causa dell'apparire
di effetti collaterali il paziente ha piuttosto presentato un incremento della
sua sintomatologia biologica.
Non concordo con le conclusioni del Dr. med. __________
che ritiene il paziente nuovamente in grado di riprendere un'attività
lavorativa in misura di almeno il 60% e questo perché:
- il paziente è molto discontinuo nelle sue azioni nelle sue progettualità
- egli presenta dei problemi di concentrazione e la sua capacità
d'iniziativa autonoma è scarsa
- i suoi problemi fobici gli impediscono dei contatti regolari e
duraturi con le persone che lo circondano e soprattutto con i clienti
assicurativi
- il paziente attualmente non sta lavorando, ma aiuta la sua
compagna con mansioni di fattorino
- egli presenta un'insicurezza personale sia nel portare a termine
dei progetti, sia a livello relazionale e sociale
- egli è notevolmente rallentato, tropo
riflessivo e indeciso
- la sua indecisione lo porta ad essere
sconclusionato
- non escludo che dietro le sue incertezze, le sue insicurezze e
la sua incapacità di prendere delle decisioni si nascondano anche delle
ideazioni di tipo paranoide che però finora clinicamente non si sono mai
manifestate.
CONCLUSIONI
Ritengo che questo assicurato presenta
un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività nella misura del 75%.
Restando a disposizione, porgo cordiali saluti"
(doc. AI 46).
Interpellato
dal TCA il dr. __________, riprendendo punto per punto le conclusioni del dr. __________,
in data 26 novembre 2004 ha confermato la propria perizia, precisando:
" 1.
Vorbemerkung:
Im November 1999 hatte ich eine erhebliche
psychiatrische Pathologie festgestellt. Die
Arbeitsfähigkeit war um 80% eingeschränkt. Bereits damals war die Prognose relativ günstig, da
insbesondere die zu erwartende Scheidung zu einer erheblichen Entlastung beim
Versicherten hätte führen sollen.
Im Januar 2003 hatte ich Herrn RI 1 erneut
untersucht. Damals war er optimistisch und
hoffte, dass sich die Scheidung bald realisieren liesse. Zudem arbeitete er im
Geschäft seiner Lebenspartnerin mit. Die vom Hausarzt abgegebenen Medikamente
waren nur noch milde (keine chemischen Medikamente), was ebenfalls auf eine Besserung
schliessen liess. Obige Zusammenhänge inklusive die Beobachtung des gebesserten
psychischen Zustandes führten dazu, dass ich damals von einer
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ausging.
2. Stellungnahme
zum Bericht Dr. med. __________
Im Bericht von Dr.
med. M. __________ vom 02. Juli 2003 werden keine neuen Diagnosen gestellt. Dr. __________ gibt in Hinsicht auf seine andersweitige
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit diverse
Punkte an, welche ich einzeln bespreche.
Zu 1. Il paziente è molto discontinuo
(...)
Die von Dr. __________ angesprochene
Diskontinuität kann nur teilweise der Krankheit
zugeschrieben werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die lange Phase
von Arbeitsuntätigkeit im Sinne eines krankheitsfremden Faktors dabei mithilft, dass Herr RI 1 vermehrt Mühe hat, im
Leben wieder Tritt zu fassen.
Zu 2. Egli presenta dei problemi
(...)
Tatsächlich
bestanden noch Konzentrationsprobleme, diese waren Teil der depressiven Störung. Die
-Konzentrationsstörungen waren allerdings nicht so stark ausgeprägt, wie sie z.B. bei einem hirnorganischen
Leiden beobachtet werden. Sie sollten den Versicherten also bei der Arbeit nicht mehr stark stören.
Zu 3. I suoi problemi fobici (...)
Auch die phobischen
Anteile hatten sich im Januar 2003 verbessert. Diesbezüglich kann darauf
hingewiesen werden, dass Herr RI 1 die angstlösenden Medikamente (Tranxilium)
nur noch in Reserve hat, was darauf schliessen Iässt, dass die Angstgefühle nur
noch selten auftreten.
Zu 4. II paziente attualmente
(...)
Dass der Versicherte
nicht regelmässig arbeitet, ist unbestritten. Es geht
aber um die Frage, ob er dies voll aus Krankheitsgründen nicht tut oder ob andere Tendenzen eine Rolle spielen. Ich
bestreite weiterhin, dass die psychische Krankheit zu mehr als 40% an der
Arbeitsuntätigkeit mithilft.
Zu 5. Egli presenta un'insicurezza
(...)
Diese Bemerkung
steht im Zusammenhang mit Punkt Nr. 1, wurde also bereits abgehandelt.
Zu 6. Egli è notevolmente
(...)
Auch bei diesem Verhalten sind nur noch teilweise
Anteile der Krankheit zu erkennen. Es
handelt sich zusätzlich um die logische Folge der langen Phase von Arbeitsuntätigkeit.
Zu 7. La sua indecisione
(...)
Considerandi
Auch hier bringt
Dr. med. M. __________ keine neuen Elemento.
Zu 8. Non escludo che
dietro (...)
Es ist nicht möglich,
auf Grund einer nicht vorhandenen Krankheit Schlüsse
auf die Arbeitsfähigkeit zu ziehen.
Schlussfolgerung:
Ich sehe keinen Grund, an meiner Beurteilung vom
Februar 2003 etwas zu ändern." (doc. VI)
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294.
e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Nella
fattispecie, sono a confronto i pareri medici del perito incaricato dall'UAI
dr. __________ (febbraio 2003), psichiatra, e quello del dr. __________ (luglio
2003), anch'egli psichiatra.
Il dr. __________
nel suo referto peritale mette l'accento sostanzialmente sul miglioramento
dovuto all'imminente fine della lite tra l'assicurato e la moglie nella
procedura di divorzio, conclusasi comunque solo il 15 gennaio 2004, quindi a
distanza di quasi un anno dalla perizia (che ricordiamo è datata febbraio
2003).
In esito
ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato,
nel referto peritale febbraio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore
probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito
(già incaricato di peritare l’assicurato nel novembre 1999, cfr. doc. AI 17),
sulla base di una consultazione con l'assicurato avvenuta il 23 gennaio 2003,
dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici
(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della
terapia e suoi risultati e per i quali in parte ha rimandato alla sua prima
perizia) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status
psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo
prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da "Rezidivirende
depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit somatischem Syndrom (ICD
10: F 33.01)", "Panikattacken (F 41.0)" e "Familienzerrüttung
durch Scheidung (Z63.5)" presenta, dal punto di vista psichiatrico, una
limitata incapacità lavorativa (60%) nella sua precedente professione di
consulente assicurativo.
Il
sanitario ha precisato che l'imminente conclusione della procedura di divorzio
(per la verità conclusasi con sentenza del 15 gennaio 2004, doc. AI 52) ha
migliorato la sintomatologia depressiva dell'assicurato. Egli presenta ora solo
lievi episodi depressivi, nonostante qualche attacco di panico. Dal momento che
lo stato depressivo è migliorato, all'assicurato possono ora essere
somministrati solo preparati naturali.
L'assicurato
vive inoltre con una nuova partner, fatto questo che, a parere del perito,
costituirebbe ulteriore motivo di miglioramento.
Il perito
ha anche detto che a suo parere l'assicurato, dopo la definitiva risoluzione
della procedura di divorzio, dovrebbe migliorare la propria capacità lavorativa
sino al 60% (egli ha previsto questo momento all’incirca nel maggio 2003, cfr.
doc. AI 35 pag. 3). L'UAI, sulla base di tale previsione, nel mese di giugno
2003.
ha avviato un'ulteriore procedura di revisione (doc. AI 40, 42), in
seguito sospesa in attesa della sentenza di divorzio (doc. AI 42, 55 pag. 4).
Tali
valutazioni hanno trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR
(doc. AI 37).
Per
quanto attiene al referto medico 2 luglio 2003 del dr. __________ (doc. AI 46),
seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurato dal 1995, non
può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua
valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr. consid.
2.
). Il dr. __________ non dice nulla inoltre sull'aspetto legato alla fine
della procedura di divorzio, mentre che nel suo referto del 25 gennaio 2001
precisava che "purtroppo la situazione di quest'assicurato è stata
ulteriormente aggravata dal persistere di una conflittualità legata al processo
di separazione che dura ormai da molti anni e per il quale non è ancora
previsto un termine finale" (doc. AI 22).
Il TCA è del parere che
tale aspetto non può essere ignorato dal momento che il perito ha messo proprio
l'accento sul beneficio che l'imminente fine della procedura di divorzio avrebbe
arrecato all'assicurato (unitamente alla relazione con la nuova partner).
Il dr. __________, al
quale è stato chiesto di prendere posizione sul parere medico del dr. __________,
in data 26 novembre 2004 ha confermato completamente la propria perizia. Egli ha
sottolineato come dal referto del dr. __________ non emerge nulla di nuovo: le
diagnosi sono le medesime, discordante resta unicamente la graduazione della
residua capacità lavorativa. Secondo il convincente parere del dr. __________ la
discontinuità nelle azioni dell’assicurato sono la conseguenza della malattia,
che ricordiamo lo pregiudica nel lavoro comunque in una percentuale non esigua
del 60%. Anche i problemi di concentrazione (come tutti quelli elencati dal dr.
__________) sono, a parere del perito, strettamente legati alla malattia.
In conclusione, il dr. __________
conferma la propria perizia, sottolineando che il dr. __________ non ha
certificato diagnosi diverse da quelle presenti all’epoca della perizia. I due
referti medici differiscono quindi solo nella quantificazione della residua
capacità lavorativa, ritenuto comunque che solo il referto del dr. __________ è
conforme ai criteri di completezza cui si è accennato al consid. 2.9.
Il TCA
constata inoltre che per lo meno sino al momento della decisione su opposizione
non sussistono validi motivi per ritenere che le condizioni psichiche dell'assicurato
siano migliorate in misura tale da giustificare un incremento della capacità al
lavoro superiore al 40%. Il perito, che nella sua perizia del febbraio 2003
prospettava un (ulteriore) miglioramento dopo la sentenza di divorzio, in
questo senso ha solo espresso un'ipotesi, per altro non sufficientemente
circostanziata (oltretutto lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato
solo nel mese di gennaio 2004, mentre le previsioni del perito erano per maggio
2003, doc. AI 52).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.
2.
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato
dal febbraio 2003 (perizia dr. __________, doc. AI 35) è abile in misura del
40% nella sua precedente attività di consulente assicurativo.
La
decisione di riduzione essendo del 24 giugno 2003, l'UAI ha giustamente ridotto
la rendita a partire dal 1° agosto 2003, conformemente a quanto sancito
dall'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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