Lexipedia

Decisione

32.2004.61

revisione. Incapacità lavorativa per motivi psichici. Riduzione della rendita. Discordanti pareri specialistici

13 dicembre 2004Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

A. Klinische

Grundlagen - Fragen 1-3 siehe "I. Vorgeschichte" und

"Il.

Untersuchungsbefund"

Zu

4.1 Rezidivlerende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit

somatischem Syndrom (ICD-10:F33.01). Panikattacken (F41.0).

Zu 4.2 Familienzerrüttung durch Scheidung

(Z63.5).

Zu

5. Obige Beurteilung stimmt mit den bisherigen überein, al­lerdings hat

sich die Depression verbessert. Hinweise für eine Simulation bestehen nicht,

wenn auch die Arbeitsmo­tivation des Versicherten vor Abschluss der Scheidung

begreiflicherweise geringgradig ausgeprägt ist. Die Prog­nose ist unklar.

B. Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit

Zu 1. Es finden sich psychische Beeinträchtigungen.

Diese

wur­den beschrieben.

Zu 2.1 Diese Führen zu einer Beeinträchtigung

bei der bisherigen

Tätigkeit.

Zu

2.2 Es sind wieder mehr Funktionen vorhanden. Die Belastbarkeit Ist

herabgesetzt.

Zu 2.3 Die bisherige Tätigkeit Ist derzeit zu

ca. 40% zumutbar

(entsprechende Stundenzahl).

Zu 2.4 Nein.

Zu 2.5 Die Arbeitsfähigkeit hat sich seit

Sommer 2002 verbessert.

Zu 2.6 Ab Mai 2003 kann nochmals mit einer

Besserung gerech­net

werden

(voraussichtlicher Abschluss der Scheidungs­verhandlungen), so dass eine

Arbeitsfähigkeit von 60% möglich sein sollte.

Zu 3. Die Zumutbarkeit ist nicht reduziert.

C. Auswirkungen auf die Eingliederungsfähigkeit

Zu 1. Derzeit nicht zu empfehlen.

Zu 2. Die Weiterführung der psychiatrischen

Behandlung kann

den Zustand stabilisieren bzw. die

Arbeitsfähigkeit verbes­

sern.

Zu 2.2 Günstig.

Zu 3. Der versicherten Person sind andere

Arbeiten zumutbar.

Zu 3.1 Keine speziellen Anforderungen.

Zu 3.2 40%.

Zu 3.3 Nein.

Zu 3.4 Entfällt.

D. Bemerkungen, weitere Fragen Keine Bemerkungen." (doc. AI35)

Nella sua

proposta del 15 maggio 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

"

Alla luce della perizia eseguita dal Dr. __________,

che attesta un chiaro miglioramento dello stato di salute dell'A., si ritiene

l'A. inabile nella misura del 40% a partire dal 1.6.2003." (doc. AI 37)

In data 2

luglio 2003 il dr. __________ ha per contro attestato un'incapacità lavorativa

nella misura del 75%, precisando:

"

EVOLUZIONE

In questi ultimi anni il paziente ha presentato

dei recidivanti scompensi di tipo depressivo che sono stati contenuti con un

trattamento ospedaliero semistazionario composto da terapie di rilassamento, da

colloqui psicoterapeutici, da approcci psico corporei e da misure socio

terapeutiche.

Purtroppo malgrado un intervento di tipo socio-farmacologico

non si sono mai ottenuti dei miglioramenti sintomatici; a causa dell'apparire

di effetti collaterali il paziente ha piuttosto presentato un incremento della

sua sintomatologia biologica.

Non concordo con le conclusioni del Dr. med. __________

che ritiene il paziente nuovamente in grado di riprendere un'attività

lavorativa in misura di almeno il 60% e questo perché:

- il paziente è molto discontinuo nelle sue azioni nelle sue progettualità

- egli presenta dei problemi di concentrazione e la sua capacità

d'iniziativa autonoma è scarsa

- i suoi problemi fobici gli impediscono dei contatti regolari e

duraturi con le persone che lo circondano e soprattutto con i clienti

assicurativi

- il paziente attualmente non sta lavorando, ma aiuta la sua

compagna con mansioni di fattorino

- egli presenta un'insicurezza personale sia nel portare a termine

dei progetti, sia a livello relazionale e sociale

- egli è notevolmente rallentato, tropo

riflessivo e indeciso

- la sua indecisione lo porta ad essere

sconclusionato

- non escludo che dietro le sue incertezze, le sue insicurezze e

la sua incapacità di prendere delle decisioni si nascondano anche delle

ideazioni di tipo paranoide che però finora clinicamente non si sono mai

manifestate.

CONCLUSIONI

Ritengo che questo assicurato presenta

un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività nella misura del 75%.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti"

(doc. AI 46).

Interpellato

dal TCA il dr. __________, riprendendo punto per punto le conclusioni del dr. __________,

in data 26 novembre 2004 ha confermato la propria perizia, precisando:

" 1.

Vorbemerkung:

Im November 1999 hatte ich eine erhebliche

psychiatrische Pathologie festgestellt. Die

Arbeitsfähigkeit war um 80% eingeschränkt. Bereits damals war die Prognose relativ günstig, da

insbesondere die zu erwartende Scheidung zu einer erheblichen Entlastung beim

Versicherten hätte führen sollen.

Im Januar 2003 hatte ich Herrn RI 1 erneut

untersucht. Damals war er optimistisch und

hoffte, dass sich die Scheidung bald realisieren liesse. Zudem arbeitete er im

Geschäft seiner Lebenspartnerin mit. Die vom Hausarzt abgegebenen Medikamente

waren nur noch milde (keine chemischen Medikamente), was ebenfalls auf eine Besserung

schlies­sen liess. Obige Zusammenhänge inklusive die Beobachtung des ge­besserten

psychischen Zustandes führten dazu, dass ich damals von einer

Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ausging.

2. Stellungnahme

zum Bericht Dr. med. __________

Im Bericht von Dr.

med. M. __________ vom 02. Juli 2003 werden keine neuen Diagnosen gestellt. Dr. __________ gibt in Hinsicht auf seine andersweitige

Be­urteilung der Arbeitsfähigkeit diverse

Punkte an, welche ich einzeln be­spreche.

Zu 1. Il paziente è molto discontinuo

(...)

Die von Dr. __________ angesprochene

Diskontinuität kann nur teilweise der Krankheit

zugeschrieben werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die lange Phase

von Arbeitsuntätigkeit im Sinne eines krankheits­fremden Faktors dabei mithilft, dass Herr RI 1 vermehrt Mühe hat, im

Leben wieder Tritt zu fassen.

Zu 2. Egli presenta dei problemi

(...)

Tatsächlich

bestanden noch Konzentrationsprobleme, diese waren Teil der depressiven Störung. Die

-Konzentrationsstörungen waren aller­dings nicht so stark ausgeprägt, wie sie z.B. bei einem hirnorganischen

Leiden beobachtet werden. Sie sollten den Versicherten also bei der Arbeit nicht mehr stark stören.

Zu 3. I suoi problemi fobici (...)

Auch die phobischen

Anteile hatten sich im Januar 2003 verbessert. Diesbezüglich kann darauf

hingewiesen werden, dass Herr RI 1 die angstlösenden Medikamente (Tranxilium)

nur noch in Reserve hat, was darauf schliessen Iässt, dass die Angstgefühle nur

noch selten auftre­ten.

Zu 4. II paziente attualmente

(...)

Dass der Versicherte

nicht regelmässig arbeitet, ist unbestritten. Es geht

aber um die Frage, ob er dies voll aus Krankheitsgründen nicht tut oder ob andere Tendenzen eine Rolle spielen. Ich

bestreite weiterhin, dass die psychische Krankheit zu mehr als 40% an der

Arbeitsuntätig­keit mithilft.

Zu 5. Egli presenta un'insicurezza

(...)

Diese Bemerkung

steht im Zusammenhang mit Punkt Nr. 1, wurde also bereits abgehandelt.

Zu 6. Egli è notevolmente

(...)

Auch bei diesem Verhalten sind nur noch teilweise

Anteile der Krank­heit zu erkennen. Es

handelt sich zusätzlich um die logische Folge der langen Phase von Arbeitsuntätigkeit.

Zu 7. La sua indecisione

(...)

Considerandi

Auch hier bringt

Dr. med. M. __________ keine neuen Elemento.

Zu 8. Non escludo che

dietro (...)

Es ist nicht möglich,

auf Grund einer nicht vorhandenen Krankheit Schlüsse

auf die Arbeitsfähigkeit zu ziehen.

Schlussfolgerung:

Ich sehe keinen Grund, an meiner Beurteilung vom

Februar 2003 etwas zu ändern." (doc. VI)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V

294.

e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

fattispecie, sono a confronto i pareri medici del perito incaricato dall'UAI

dr. __________ (febbraio 2003), psichiatra, e quello del dr. __________ (luglio

2003), anch'egli psichiatra.

Il dr. __________

nel suo referto peritale mette l'accento sostanzialmente sul miglioramento

dovuto all'imminente fine della lite tra l'assicurato e la moglie nella

procedura di divorzio, conclusasi comunque solo il 15 gennaio 2004, quindi a

distanza di quasi un anno dalla perizia (che ricordiamo è datata febbraio

2003).

In esito

ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato,

nel referto peritale febbraio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore

probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito

(già incaricato di peritare l’assicurato nel novembre 1999, cfr. doc. AI 17),

sulla base di una consultazione con l'assicurato avvenuta il 23 gennaio 2003,

dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici

(anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della

terapia e suoi risultati e per i quali in parte ha rimandato alla sua prima

perizia) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status

psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo

prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da "Rezidivirende

depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit somatischem Syndrom (ICD

10: F 33.01)", "Panikattacken (F 41.0)" e "Familienzerrüttung

durch Scheidung (Z63.5)" presenta, dal punto di vista psichiatrico, una

limitata incapacità lavorativa (60%) nella sua precedente professione di

consulente assicurativo.

Il

sanitario ha precisato che l'imminente conclusione della procedura di divorzio

(per la verità conclusasi con sentenza del 15 gennaio 2004, doc. AI 52) ha

migliorato la sintomatologia depressiva dell'assicurato. Egli presenta ora solo

lievi episodi depressivi, nonostante qualche attacco di panico. Dal momento che

lo stato depressivo è migliorato, all'assicurato possono ora essere

somministrati solo preparati naturali.

L'assicurato

vive inoltre con una nuova partner, fatto questo che, a parere del perito,

costituirebbe ulteriore motivo di miglioramento.

Il perito

ha anche detto che a suo parere l'assicurato, dopo la definitiva risoluzione

della procedura di divorzio, dovrebbe migliorare la propria capacità lavorativa

sino al 60% (egli ha previsto questo momento all’incirca nel maggio 2003, cfr.

doc. AI 35 pag. 3). L'UAI, sulla base di tale previsione, nel mese di giugno

2003.

ha avviato un'ulteriore procedura di revisione (doc. AI 40, 42), in

seguito sospesa in attesa della sentenza di divorzio (doc. AI 42, 55 pag. 4).

Tali

valutazioni hanno trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR

(doc. AI 37).

Per

quanto attiene al referto medico 2 luglio 2003 del dr. __________ (doc. AI 46),

seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurato dal 1995, non

può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua

valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr. consid.

2.

). Il dr. __________ non dice nulla inoltre sull'aspetto legato alla fine

della procedura di divorzio, mentre che nel suo referto del 25 gennaio 2001

precisava che "purtroppo la situazione di quest'assicurato è stata

ulteriormente aggravata dal persistere di una conflittualità legata al processo

di separazione che dura ormai da molti anni e per il quale non è ancora

previsto un termine finale" (doc. AI 22).

Il TCA è del parere che

tale aspetto non può essere ignorato dal momento che il perito ha messo proprio

l'accento sul beneficio che l'imminente fine della procedura di divorzio avrebbe

arrecato all'assicurato (unitamente alla relazione con la nuova partner).

Il dr. __________, al

quale è stato chiesto di prendere posizione sul parere medico del dr. __________,

in data 26 novembre 2004 ha confermato completamente la propria perizia. Egli ha

sottolineato come dal referto del dr. __________ non emerge nulla di nuovo: le

diagnosi sono le medesime, discordante resta unicamente la graduazione della

residua capacità lavorativa. Secondo il convincente parere del dr. __________ la

discontinuità nelle azioni dell’assicurato sono la conseguenza della malattia,

che ricordiamo lo pregiudica nel lavoro comunque in una percentuale non esigua

del 60%. Anche i problemi di concentrazione (come tutti quelli elencati dal dr.

__________) sono, a parere del perito, strettamente legati alla malattia.

In conclusione, il dr. __________

conferma la propria perizia, sottolineando che il dr. __________ non ha

certificato diagnosi diverse da quelle presenti all’epoca della perizia. I due

referti medici differiscono quindi solo nella quantificazione della residua

capacità lavorativa, ritenuto comunque che solo il referto del dr. __________ è

conforme ai criteri di completezza cui si è accennato al consid. 2.9.

Il TCA

constata inoltre che per lo meno sino al momento della decisione su opposizione

non sussistono validi motivi per ritenere che le condizioni psichiche dell'assicurato

siano migliorate in misura tale da giustificare un incremento della capacità al

lavoro superiore al 40%. Il perito, che nella sua perizia del febbraio 2003

prospettava un (ulteriore) miglioramento dopo la sentenza di divorzio, in

questo senso ha solo espresso un'ipotesi, per altro non sufficientemente

circostanziata (oltretutto lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato

solo nel mese di gennaio 2004, mentre le previsioni del perito erano per maggio

2003, doc. AI 52).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

2.

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato

dal febbraio 2003 (perizia dr. __________, doc. AI 35) è abile in misura del

40% nella sua precedente attività di consulente assicurativo.

La

decisione di riduzione essendo del 24 giugno 2003, l'UAI ha giustamente ridotto

la rendita a partire dal 1° agosto 2003, conformemente a quanto sancito

dall'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster