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Decisione

32.2004.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori che cessano l'attività non vengono

più sostituiti, prova ne sono tutte le ricerche condotte dal ricorrente in

questi anni, anche con l'aiuto dei competenti servizi.

In tale situazione occorre quindi constatare il

fallimento della reintegrazione professionale e non rimane che mettere il

ricorrente al beneficio di una rendita." (Doc. I)

1.4. Con risposta

di causa 26 ottobre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo

presente:

"

(...) In concreto l'assicurato risulta

reintegrato essendo stato posto al beneficio di una riformazione quadriennale

come poligrafo, conclusa positivamente dall'assicurato con il conseguimento

dell'attestato federale di capacità del 31 agosto 2003. Con decisione 21

ottobre 2004 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare ha rilevato con

l'assicurato avrebbe conseguito nelle precedenti attività di

falegname/montatore in assenza del danno alla salute un reddito annuo di fr.

56'059.--, come da CCL, e nell'attività di poligrafo nella quale è riformato un

reddito annuo di fr. 46'280.--, con una perdita e quindi un grado d'invalidità

del 17%. Ciò permette di confermare ulteriormente l'inesistenza di un diritto

alla rendita d'invalidità dell'AI, richiedente un grado d'invalidità minimo del

40%. L'assicurato risulta adeguatamente reintegrato in una professione presente

sul mercato del lavoro, seppure, come tutte le professioni, soggetta a

trasformazioni e aggiornamenti. Si osserva che, relativamente all'idoneità dal

punto di vista del danno alla salute egli non adduce elementi di valutazione

medica che non siano già stati considerati, né viene sostanziata e comprovata

una diversa incidenza sulla sua capacità lavorativa, laddove la professione per

la quale è stato riformato è idonea al suo stato di salute. (...)" (Doc.

III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune

modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va al

riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di

incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei

redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente

sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità

(DTF 130 V 343).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495

consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

Considerandi

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;

Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation

de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5

Nella

fattispecie in esame, il ricorrente, già attivo quale montatore di cucine con

formazione di falegname, ha beneficiato di una riformazione professionale quale

poligrafo.

Egli sostiene che tale riformazione sia stata un fallimento dal momento che il

settore dei poligrafi sarebbe vittima di una crisi strutturale.

Orbene, se ciò fosse stato il caso, l’Ufficio AI non avrebbe disposto, sulla

base di una valutazione del proprio consulente in integrazione professionale e

dopo un periodo di osservazione, una riqualifica nel settore che il ricorrente

ritiene ora in via d’estinzione.

Infatti, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004), gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità,

indipendentemente se prima dell’insorgenza del danno alla salute esercitassero

un’attività lucrativa, hanno diritto a dei provvedimenti integrativi - di cui

fa parte, quale misura professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI), la

riformazione professionale ex art. 17 LAI -, necessari e atti a ripristinare,

conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere

mansioni consuete.

Proprio

in quest'ottica si situa la decisione dell’Ufficio federale dell’assicurazione

militare di finanziare tale riqualifica con erogazione di una rendita di

riformazione ex art. 37 LAM.

Certo che l’avvento e la diffusione dei nuovi mezzi telematici hanno comportato

una radicale ristrutturazione tra i poligrafi, specialmente per quanto riguarda

la carta stampata, ma ciò non vuol dire che vi sia una crisi strutturale.

Nessuno nega che nel settore dei poligrafi vi possa essere un momento di

difficoltà congiunturale.

Al riguardo occorre ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato

del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo

equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti

diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e

fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

A mente

del TCA, invece, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di poligrafo

priva di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.

Vero che nel rapporto 2003 dell’associazione di categoria Viscom (Associazione

svizzera per la comunicazione visuale, che comprende le imprese tipografiche di tipo classico e aziende che operano nei settori

concezione, creazione, produzione e diffusione di informazioni visive elaborate)

si evince in particolare un leggero calo della cifra di affari, con una

stagnazione degli investimenti, circostanze che rispecchiano una situazione

congiunturale difficile (il rapporto si può scaricare on line al seguente

indirizzo: www.viscom.ch/deutsch/download/

viscom_geschaeftsbericht_03_d.pdf ). Ciò non toglie che, come risulta dal

comunicato stampa 21 dicembre 2004 della Viscom, nel settore vi è un prudente

ottimismo per il futuro (www.viscom.ch/francais/download/a0070_f.doc).

A questo va aggiunta la tabella “Ertagslage 1998 -2003” stilata dall’ETH di

Zurigo (KOF/ETH) dalla quale si evince in particolare nel settore

dell’industria grafica una ripresa a partire dal 2003 (cfr. “Zahlen und Fakten der visuellen Kommunikation in der Schweiz“, pag.

13, consultabile all’indirizzo: www.viscom.ch/deutsch/download/zahlen_fakten_d_04.pdf ).

Occorre

inoltre evidenziare che recentemente è stato approvato il

nuovo contratto di categoria, valido per i prossimi quattro anni, questo ad

ulteriore conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,

questo settore è ben lungi da essere considerato morto (www.viscom/italiano/dossierpolitik/gav_04/

index_gav_04.htm).

Va poi rilevato che l’assicurato non ha potuto continuare la sua attività professionale

presso il datore di lavoro presso cui ha svolto l’apprendistato per motivi

aziendali (quindi di carattere congiunturale) e non strutturali, né di salute

(doc. AI 58).

Riguardo a quest’ultimo punto va altresì rilevato che il ricorrente non ha

fatto riferimento a particolari affezioni che non sono state considerate

durante il periodo di riqualifica professionale.

In tale contesto va inserito il certificato 24 novembre 2003 del medico

curante, dr. __________, attestante:

"

Per quanto concerne la situazione della gamba

destra è da notare che ultimamente è abbastanza stazionaria senza segni d’infezione/infiammazione

e la fisioterapia per il mantenimento articolare e muscolare dà buoni

risultati. “ (Doc. AI 69).

Per quel

che concerne il calcolo dell’invalidità, rettamente l’amministrazione ha fatto

riferimento alla decisione 21 ottobre 2004 dell’Ufficio federale

dell’assicurazione militare in cui è stato accertato che l’assicurato, senza il

danno alla salute, avrebbe potuto guadagnare fr. 56'059 e che raffrontato tale

importo ad un reddito di poligrafo al primo anno di attività di fr. 46'280 ne risulta

un grado d’incapacità al guadagno del 17% (doc. AI 82).

Infatti, secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito

dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF

127.

V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti).

Va poi evidenziato che, conformemente al nuovo contratto di categoria

applicabile dal 1° gennaio 2005, al quinto anno di anzianità un poligrafico

dovrà percepire almeno fr. 56'875 all’anno (13 x 4375).

In queste condizioni, dunque, l’assicurato risulta essere convenientemente

integrato, potendo con la nuova attività appresa, nonostante i limiti

funzionali, conseguire, dopo cinque anni di attività, un reddito pressoché

identico, se non maggiore, a quello percepito prima dell’insorgenza del danno

alla salute. Inoltre, dagli atti non risultano indicati ulteriori provvedimenti

professionali.

Non vi sono infine le condizioni per erogare una rendita, non presentando il

ricorrente, al momento della decisione contestata, un grado d’invalidità

pensionabile.

Visto quanto sopra, la decisione amministrativa merita conferma, mentre il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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