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Decisione

32.2004.64

casalinga. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Metodo di calcolo d'invalidità. In casu assicurata esercitante unicamente attività lucrativa

25 gennaio 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I valori sanguigni sono comunque

rimasti inalterati durante questi anni mentre si è assistito alla progressione

delle sintomatologia dolorosa in particolar modo della colonna vertebrale, ma

anche dei disturbi a carattere fibromialgico".

Il dr. __________ fa risalire la fibromialgia

ca. 2-3 anni prima del 1998 vale a dire 1995 e non 1998 come affermato dal dr. __________.

2. "il

controllo neurochirurgico ha avuto luogo nel gennaio 1995 - nel suo rapporto il

Prof. __________ discute delle opzioni terapeutiche, non depone per IL".

Sono stata inviata dal mio medico

curante dr. __________ di __________ per un consulto specialistico dal Prof. __________.

Risulta chiaro che nella sua qualità di "consulente specialista" non

si sia espresso circa un eventuale IL non essendo d'altronde stato

espressamente richiesto, lasciando il compito al medico curante.

3. "I

controlli medici attestati con fatture di cassa malati - vedi doc. prodotti in

sede d'opposizione - sono stati effettuati da diversi sanitari, cito dr. __________

ginecologo, la d.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il

dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta

di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei

alla problematica della colonna".

Dalla documentazione della cassa

malati __________ prodotta in sede di opposi­zione - le prestazioni emesse dagli

specialisti citati dal dr. __________ ammontano a Fr. 1'385.80 su Fr. 41'898.20

- ossia Fr. 40'512.40 sono riconducibili a pre­stazioni per cure della colonna

e della fibromialgia.

Vorrei fare osservare che le

prestazioni effettuate dal Dr. __________ - ematologo - sono destinate alla

cura della mia malattia. Infatti ad intervalli di 4 mesi e a dipendenza dei

risultati precedenti, magari dopo ogni mese, mi sottopongo a questi esami c/o

lo studio del dr. __________, reumatologo, __________ e ciò per tutta la vita!

4. "Nella

cartella clinica del dr. __________ si trovano annotate date di incapacità

lavorativa; esse sono documentate per inizio e fine".

Documentate per inizio e fine sono le

inabilità lavorative al 100% durante la mia attività di 1/2 giornata

(1995-2000).

L'inabilità

lavorativa definitiva per malattia è a partire dal 01.01.1995.

Mi permetto allegare un nuovo certificato medico redatto in data

29.10.2004 dal mio medico curante dr. __________ di __________. Da questo nuovo

documento si rileva che "In conclusione la paziente è stata abile al 50%

in modo definitivo per persistente lombalgia su discopatia da L3 a S1 con

protrusione discale L4 - L5 dal 01.01.1995".

Tengo inoltre a precisare che pur avendo avuto diritto alla

richiesta di una 1/2 rendita per il periodo 1995-2000 non ho

inoltrato-domanda alcuna per motivi personali. Desidero pure far notare che dal

01.11.1986 fino al 31.12.1994 (8 anni) ho svolto un'attività lucrativa al

100%(vedi dichiarazione datore di lavoro -__________ - del 17.03.2004).

In conclusione riconfermo integralmente le mie argomentazioni

sviluppate nel ricorso no. 32.2004.64 inoltrato a codesto Tribunale in data

07.09.2004.

Visto quanto sopra, postulo cortesemente che il mio ricorso venga

accolto." (doc. VIIIbis)

1.6. Con

osservazioni 12 novembre 2004 l’UAI ha precisato:

"

Con riferimento a quanto in oggetto non abbiamo particolari

osservazioni da formulare e rinviamo per l'essenziale alle argomentazioni già

esposte in precedenza (cf. risposta del 04.10.2004) ed alle annotazione del SMR

del 30.09.2004, confermando integralmente la decisione su opposizione.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del

ricorso." (doc. X)

in

diritto

in

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I

707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002

nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],

del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999

nella causa C. [I 623/98]).

Nel merito

2.2. Oggetto del

contendere è anzitutto sapere se, come sostenuto nel gravame, l’invalidità

dell’assicurata debba essere determinata secondo il metodo ordinario (cfr. infra)

oppure, come sostenuto dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto

(cfr. consid. 2.5).

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al

70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi dell'art.

16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.

[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

2.3. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I

148/98]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.4. Se un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

Al

proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit., pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31

dicembre 2003) secondo cui

“ Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

2.6. L’assicurata

contesta l’applicabilità in concreto del metodo misto in base al quale l’amministrazione

ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 51% con consecutivo diritto

all’erogazione di una mezza rendita dal 1. ottobre 2001. L’insorgente sostiene

che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo

dell’invalidità deve essere calcolato unicamente secondo il metodo ordinario, ciò

che le consentirebbe di beneficare di una rendita intera.

A

sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di aver ridotto la propria

attività lavorativa dal 100% al 50% dal 1° gennaio 1995 unicamente per motivi

di salute, producendo attestazioni mediche che lo proverebbero (doc. B, C, D,

E, F e VIIIbis).

L’UAI sostiene

per contro che non è provata un’inabilità lavorativa dell’assicurata nel

periodo 1994-2000 e che agli atti non è ravvisabile alcun elemento

giustificante una riduzione del 50% dell’attività di salariata dal 1° gennaio

1995 per motivi medici. L’amministrazione ritiene pertanto di aver agito

correttamente nell’applicare il metodo misto, l’assicurata essendo da

considerare quale salariata in misura del 50% ed in egual misura quale persona

senza attività lavorativa.

2.7. Al fine di determinare il metodo

applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se

la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima

dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss;

STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del

13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,

Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nella

fattispecie in esame, al fine di accertare l’effettivo stato di salute

dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, nonché

per chiarire la situazione all’epoca in cui essa ha ridotto la propria attività

lavorativa (doc. AI 25, 26), l’UAI ha ordinato una

perizia pluridisciplinare presso SAM. Nel relativo referto 13 ottobre 2003 viene

in particolare evidenziato:

" 5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa

Depressione ricorrente,

episodio attuale di gravità media. Fibromialgia.

Sindrome lombospondilogena

cronica con/su:

- discopatia L3-L4,

- avanzata osteocondrosi L4-S1.

Periartropatia omeroscapolare

tendinotica a ds.

5.2 Diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome mielodisplastica.

Incipiente poliartrosi alle

dita.

Alluce valgo bilat.

Sovrappeso con BMI 30.

Iperuricemia.

6 DISCUSSIONE

La 54enne peritanda, d'origine ticinese, dopo le scuole

dell'obbligo frequenta una scuola, durante due anni, nel Ct. San Gallo (corsi linguistici). A partire dal 1965 lavora come impiegata d'ufficio presso vari datori-di lavoro. Sposatasi diminuì il pensum

lavorativo per dedicarsi alla famiglia. Nel periodo 1975-76 vi fu un'incapacità lavorativa di non lunga durata.

Riprende poi l'attività d'impiegata d'ufficio a metà tempo. Da ultimo è presso la __________, sino al

licenziamento del 30.11.2001. L'A. era in malattia dal 30.10.2000. Il

reumatologo dr. __________ valuta un'incapacità del 40%. Nel gennaio 2002 il dr. __________, psichiatra, parla di diminuzione del rendimento del 100%.

Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti

patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:

Patologia psichiatrica

L'A. è seguita dal dr. __________

ed è stata presentata al dr. __________, che trova una depressione ricorrente, episodio attuale di gravità media.

L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 70%. La prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole e dipenderà

dall'evoluzione dei disturbi psichici e da un eventuale aumento della terapia antidepressiva. Consiglia di

rivalutare il caso tra qualche anno. L'A.

presenta sensi di colpa, di vergogna, manifestazioni somatiche dolorose,

importante stato d'ansia, preoccupazioni

eccessive ed una forte diminuzione dell'autostima.

Patologia reumatologica

L'A. è seguita dal reumatologo

di fiducia dr. __________. E' stata presentata al nostro consulente dr. __________, che valuta l'A. incapace al lavoro nella misura

del 40% come impiegata d'ufficio. Il decorso

della fibromialgia è cronico e per le alterazioni degenerative lombari

non è da prevedere, a medio - lungo

termine, un cambiamento. Ciò nonostante non si può prevedere l'eventuale

evoluzione verso una sindrome da insufficienza segmentale / instabilità,

fenomeni di neurocompressione o peggioramento della

stenosi spinale. Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità

lavorativa dell'A.

Patologia ematologica

Dal 2000 è conosciuta una sindrome mielodisplastica e regolarmente

l'A. è controllata con esami di laboratorio

(ematologia). Per meglio valutare questa patologia l'abbiamo presentata alla

nostra consulente dr.ssa __________. Al momento della dettatura di

questa perizia non eravamo ancora in

possesso della sua valutazione. Al momento della ricezione del consulto

invieremo un commento supplementare all'UAI nei riguardi della capacità

lavorativa dell'A. Sicuramente si tratta di una

patologia da controllare regolarmente dal lato ematologico per poter introdurre

le terapie del caso se dovesse

subentrare un peggioramento.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa

dell'A. Alcune delle patologie, citate al punto

5.2, sono già state valutate dai nostri consulenti.

L'A. presenta un sovrappeso ed

un'iperuricemia, ben accessibile a misure dietetiche, eventualmente associate

all'assunzione di medicamenti.

Il medico di famiglia dr. __________

ha già ricevuto una copia degli esami di laboratorio.

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità

lavorativa del 30% come impiegata d'ufficio/segretaria ed in attività simili.

8 CONSEGUENZE SULLA

CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta, in particolare, patologie a livello psichico e

reumatologico. La psicopatologia ha un influsso

preponderante sulla capacità lavorativa dell'A.

A fine ottobre 2000 è subentrato

un peggioramento della capacità lavorativa dell'A. superiore al 20%.

Valutiamo l'A. abile al lavoro

nella misura dello 0% come segretaria ed in attività simili dall'ottobre 2000 sino al marzo 2001

(inizio delle cure psichiatriche e

soggiorno in Clinica specialistica).

Successivamente è subentrato un leggero miglioramento.

Dall'aprile 2001 valutiamo

l'A. abile al lavoro nella misura del 30% come impiegata d'ufficio, segretaria ed in attività simili. Si tratta dunque di

un'attività a tempo pieno durante ca. due ore al giorno.

Successivamente all'aprile 2001

non è subentrato alcun

miglioramento della capacità lavorativa dell'A.

Dal lato psichiatrico la

prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole. L'A. è limitata

dai sensi di colpa, vergogna, stato

d'ansia, preoccupazioni eccessive, diminuzione dell'autostima.

9 CONSEGUENZE SULLA

CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche in altre attività simili a

quella d'impiegata d'ufficio ed in attività leggere l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 30% dall'aprile 2001 e continua.

E' importante che l'A. continui

le cure in atto, in modo particolare psichiatriche.

La prognosi a medio e lungo

termine suona poco favorevole; non si

può escludere, però, un miglioramento. Per questo motivo consigliamo di

rivalutare il caso tra uno - due anni dopo aver ascoltato il parere dei curanti

ed in modo particolare dello psichiatra di fiducia. Se la patologia psichiatrica

dovesse guarire completamente l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa

del 60% come impiegata d'ufficio, in

attività simili ed in attività leggere (vi è una limitazione del 40%

dovuta ai problemi reumatologici)."

(Doc. AI 28)

In data

20 ottobre 2003 l'UAI ha posto le seguenti domande complementari ai periti del

SAM:

"

A complemento del referto peritale stilato in

data 13.10.2003, considerato che il caso è da valutare a norma dell'art. 4 + 5

LAI (casalinga al 50% e salariata al 50%), vi invitiamo a volerci comunicare le

limitazioni funzionali in ambito domestico presentate dall'assicurata.

Inoltre, visto che l'assicurata dal 1994 ha

dovuto diminuire, causa problemi allo stato di salute, la percentuale di lavoro

del 50%, necessitiamo sapere se già a quel tempo presentava una limitazione

della capacità lavorativa tale da giustificare una riduzione dell'attività del

50%, visto che nel referto avete indicato quanto segue: "a fine ottobre

2000 è subentrato un peggioramento della capacità lavorativa superiore al

20%." (doc. AI 30)

I periti con

scritto 3 novembre 2003 hanno risposto come segue:

"

Volentieri rispondiamo alle domande poste nella

sopraccitata lettera.

Come casalinga valutiamo l'assicurata abile al

lavoro nella misura del 50%. Si tratta di un'attività durante tutta la

giornata, ma con rendimento ridotto della metà; questo rendimento è dovuto al

fatto che l'assicurata può eseguire solo lavori leggeri e lavorerà con più

calma ed avrà bisogno di pause per riposarsi.

Non siamo in grado di rispondere alla domanda se

nel 1994 vi fosse già una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Non

avendo atti medici precisi e codificati la capacità lavorativa non possiamo

risalire sino al 1994. Con sicurezza possiamo far partire l'incapacità

lavorativa dall'ottobre 2000, rispettivamente dall'aprile 2001, come da noi

descritto alla pagina 11 della perizia." (doc. AI 31)

Nella sua

“proposta” del 18 novembre 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

la perizia SAM giustifica un IL del 70% quale

salariata. Teoricamente viene valutata un IL quale casalinga del 50%.

Viene definito che l'A deve essere valutata

secondo l'art. 4 + l'art. 5.

Possiamo trasmettere l'incarto per l'inchiesta

casalinga." (doc. AI 33)

Nelle

successive annotazioni del 6 maggio 2004, sempre il dr. __________ ha

osservato:

"

La perizia SAM determina un’ IL del 70% dal 4.01

nella sua professione prevalentemente per la problematica psi e reumatica

presente.

Come casalinga è stata valutata inabile al 52%.

Globalmente viene ritenuta invalida al 51%.

Ora l'A. contesta tale valutazione basata sulla

valutazione del caso secondo l'art. 4 +5. L'A. indica che per motivi di salute

l'attività è stata ridotta già nel 95. Presenta un certificato dal DL e dal

medico che attesta tale affermazione senza ulteriore documentazione a

proposito. Come prova produce una documentazione di CM che mostra un'elevata

spesa sanitaria per giustificare tale impedimento.

Tale limitazione non è documentata. La spesa

sanitaria non può rispecchiare con certezza il limite dell'IL. Le affermazioni

dell'A indicano che un effettivo peggioramento è subentrato tra il 98 e 2000.

La riduzione dell'attività risale al 95.

L'affezione reumatica viene evidenziata dalla

documentazione nel 98 con peggioramento dal 2000. Per la sindrome fibromialgica

un’ IL in attività leggera non giustifica un impedimento del 50% se non vengono

evidenziati elementi d'alterazione d'origine psi. L'affezione psi che ha

peggiorata la patologia fibromialgia è stata evidenziata nel 2000 come ne

risulta della documentazione presente.

Per tali osservazioni ritengo non giustificato

ritenere l'A completamente salariata.

Ritengo che elementi oggettivi non sono presenti

per giustificare un cambiamento della nostra decisione." (doc. AI 58)

Nelle sue

annotazioni del 30 settembre 2004 il medico responsabile del SMR, dr. __________

ha osservato:

"

L’assicurata non contesta il contenuto della

documentazione medica se non per quanto riguarda la data d'insorgenza del danno

alla salute con influsso sulla CL.

La documentazione medica permette di ammettere

che le cure, in particolare per i disturbi del rachide, risalgono agli anni

94/95. Questo dato è stato ripreso anche nell'anamnesi della perizia SAM.

Per quanto riguarda eventuali incapacità

lavorative si rileva:

1. Il dr. __________, curante di base, nel suo

rapporto per l'AI non fa

alcuna menzione di

una data di IL se non a partire dal 26.10.2000. Le diagnosi poste hanno la data

1994 per la stenosi del canale spinale con protrusione discale, 1998 per la

fibromialgia e la depressione a maggio 98 per la sindrome mielodisplastica (non

influente sulla CL).

Considerandi

2.

il controllo neurochirurgico ha avuto luogo

nel gennaio 95

(risonanza magnetica

dell'ottobre 94). Nel suo rapporto il Prof. __________ discute delle opzioni

terapeutiche, non depone per IL.

3.

I

controlli medici attestati con fatture di cassa malati, vedi doc. prodotto in

sede d'opposizione, sono stati effettuati da diversi sanitari, cito il Dr. __________

ginecologa, la dr.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il

dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta

di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei

alla problematica della colonna (es. disturbi ginecologici con disturbi della

menopausa, disturbi visivi ecc.).

4.

Nella cartella clinica del dr. __________ si

trovano annotate date di

incapacità lavorativa; esse sono

documentate per inizio e fine.

Si considera inoltre che dal lato reumatologico

il perito dr. __________, dopo l'esame clinico completo, depone per un'IL del

40% e, valutando le possibilità integrative, indica che l'attività già svolta

di segretaria sarebbe adatta allo stato di salute.

La malattia del rachide è una di quelle evolutive

nel senso di un peggioramento strutturale (non sempre sintomatico). Non si può

negare che i disturbi attuali, peggiorati dalla percezione del dolore, non

potevano essere di tale intensità anche all'inizio, eccetto per fasi di

recrudescenza.

Si deve dunque concludere:

1.

il

danno alla salute con influsso sulla CL per lunga durata non è dimostrato per

il periodo 1994-2000, poiché da nessuna parte documentato in tal senso; anzi vi

sono note di IL 0% per i periodi dal 95 in poi.

2.

questo

può essere ammesso dall'anno 2000 (anche se lo psichiatra non si è accorto che

il collega curante dr. __________ attestava IL per i disturbi del rachide e non

per la patologia psichiatrica).

3.

L'interruzione

parziale del rapporto di lavoro non trova giustificazione medica oggettiva.

L'IL attuale per la stessa attività, dal lato dei disturbi dell'apparato

locomotore, è ancora superiore a quella scelta dall'assicurata nel 95." (doc.

IVbis)

2.8

Occorre

anzitutto rilevare che le succitate risultanze peritali non contengono elementi

sufficienti per poter stabilire quale fosse, all’epoca in cui l’assicurata ha

ridotto al 50% la propria attività lavorativa, il suo stato valetudinario e

quindi se questo - e non altre circostanze - abbia determinato la scelta di non

più dedicarsi in misura completa all’attività professionale. A questo riguardo

dagli ulteriori atti all’inserto emerge tuttavia in particolare che:

-

il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto

17.

gennaio 2002, attestando una depressione ricorrente con somatizzazione

fibromialgica, ha dichiarato che dal 1994 l’assicurata è in osservazione per la

progressione di una discopatia e che dall’ultimo intervento del 1987 (cisti

ovarica) essa è caduta in uno stato depressivo importante senza remissione in

seguito a forti dolori (doc. AI 13, 14);

-

con rapporto 18 dicembre 2001 il dr. __________

ha certificato che l’assicurata soffre di fibromialgia, sindrome depressiva e

sindrome mielodisplastica da gennaio 1998 e di stenosi del canale spinale dal

1994.

(doc. AI 10); con certificato 6 aprile 2004 il medesimo sanitario ha

attestato che l’assicurata ha diminuito la propria attività lavorativa al 50%

dal 1. gennaio 1995 per malattia (sub doc. AI 53); con successivo certificato

29.

ottobre 2004 il sanitario ha in particolare precisato che l’assicurata è in

sua cura dal marzo 1992, che nell’ottobre 1992 vi è stata una “riacutizzazione

di lombalgia, presente da qualche anno”, che nell’ottobre 1994 ha avuto

luogo una “recidiva di lombalgia”, che l’assicurata ha quindi “seguito

un ciclo di terapia ambulatoriale”, che l’incapacità lavorativa della

stessa è stata del 50% da novembre a fine dicembre 1994, che a motivo di

persistenti dolori lombari “alla paziente era imponibile un’attività

lavorativa ridotta al 50% dal 1.1.1995” e che da fine gennaio a metà

febbraio 1995 ha avuto luogo una degenza per una fisioterapia intensiva (doc. VIII/bis);

-

l’assicurata è in cura dal dr. __________ dal 11

maggio 1998, per dolori alla colonna lombare, all’anca e al gluteo sinistro nonché

per “disturbi di tipo diffuso, persistenti ormai da 2-3 anni” (doc. AI 52;

cfr. anche doc. AI 11);

-

diversi referti medici confermano l’esistenza di

problemi lombari dall’ottobre 1994 (referto radiologico __________ del 18

ottobre 1994, doc. B; referto Dr. __________ del 23 gennaio 1995, doc. C: “questa

paziente ha iniziato a presentare verso la metà del 1993 dolori insistenti nel

tratto lombare e alla transizione lombosacrale con carattere diffuso ma leggermente

più accentuati sul lato sinistro, … questi disturbi sono andati progressivamente

accentuandosi per assumere un carattere iperalgico nella primavera del 1994 e…

in tale occasione ad un blocco funzionale del tratto lombare inferiore della

transizione lombosacrale era andato associandosi un violento dolore sotto la

pianta del piede sinistro…”);

-

in data 17 marzo 2004 la __________, già datore

di lavoro dell’assicurata, ha dichiarato che l’assicurata, attiva a tempo

pieno dal 1986 e sino al 31 dicembre 1994, per motivi di salute ha in seguito

ottenuto una riduzione delle ore lavorative passando ad un grado d’occupazione

del 50% (doc. AI 51; cfr. anche doc. AI 16, 17);

-

in occasione dell’inchiesta per le persone che

si occupano dell’economia domestica eseguita nel febbraio 2003 l’assicurata ha

riferito di aver ridotto la percentuale lavorativa per motivi di salute (doc.

AI 24, 37); l’assistente sociale, rilevando come “la signora ha fornito

dettagli ed esposto con chiarezza l’evoluzione della malattia e la passione per

il proprio lavoro. Sono stati infatti i dolori, accentuatisi sempre più negli

ultimi anni, che l’hanno portata a ridurre e poi interrompere l’impegno, non

altre motivazioni. Precisa anche come per anni si sia riferita a personale

domestico per la cura della casa pur di continuare a lavorare a tempo pieno”,

ha quindi proposto “di procedere ad una valutazione secondo l’art. 4 LAI

(doc. AI 24).

Alla luce

delle suevidenziate emergenze istruttorie (cfr. in particolare le attestazioni

dei medici curanti __________ e __________ e del dr. __________, alle quali, in

assenza di concludenti elementi di valutazione evincibili dalle risultanze

peritali [cfr. perizia SAM e relativo complemento 3 novembre 2003] appare in

casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) e ritenuta l’assenza

di altrettanto validi elementi probatori di segno contrario appare giustificato

ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 125 V 195 consid. 2 e

rif., 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a), che a determinare RI 1 (madre

di una figlia nata nel 1971 e rimasta sempre attiva professionalmente a tempo

pieno dal 1986 a fine 1994) a ridurre da gennaio 1995 la propria attività

lavorativa dal 100% al 50% sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza

di comprovati disturbi lombari presenti già a far tempo dal 1992-1993 ed in

seguito progressivamente accentuatisi.

Deve di

conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla salute - e

indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità

al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque essere stata

presente a partire dagli ultimi mesi del 1994, cfr. le attestazioni del dr. __________)

- l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato

ad esercitare) attività lucrativa a tempo pieno anche da gennaio 1995 in poi.

Il

calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie essere operato esclusivamente

secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa (cfr.

consid 2.2).

2.9

Per quanto

riguarda ora la graduazione dell’invalidità, alla luce di suddette risultanze

peritali – per altro incontestate e a cui va senz’altro attribuita forza

probante piena (cfr. in argomento DTF 127 V 294, 125 V 352, 123 V 176, 122 V 161; Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. consid.

2b, del 14 aprile 1998 nella causa O.B., del 28 novembre 1996 nella causa G.F.,

del 24 dicembre 1993 nella causa S.H., del 22 maggio

1995.

nella causa A. C; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189; STCA del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31) - è da ritenere che l’assicurata, da considerarsi, come visto,

esclusivamente quale persona esercitante attività lucrativa, presenti

un’incapacità al lavoro e, di riflesso al guadagno pari al 70%

(tale - e non quella del 50% erroneamente indicata dall’UAI - è la

percentuale d’incapacità lavorativa espressa dai periti e di certo presente ai

sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dall’ottobre 2000, cfr. perizia SAM, pag.

11), con consecutivo diritto all’erogazione di una rendita intera dall’ottobre

2001.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

La decisione su

opposizione 8 luglio 2004 è annullata.

RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1°

ottobre 2001.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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