32.2004.64
casalinga. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Metodo di calcolo d'invalidità. In casu assicurata esercitante unicamente attività lucrativa
25 gennaio 2005Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.64
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, TCA
Titolo:
casalinga. Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Metodo di calcolo d'invalidità. In casu assicurata esercitante unicamente attività lucrativa
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.64
ZA/RG/td
Lugano
25 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso 6 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione 8 luglio 2004
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, nel novembre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti tendente all’ottenimento di una rendita, indicando di essere affetta
da “dolori diffusi e continui alla muscolatura e alle articolazioni, gonfiori,
stanchezza eccessiva” che le provocherebbero “depressione, sfinimento, crisi di
pianto, insonnia” (doc. AI 1).
Acquisita
la necessaria refertazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in
particolare una perizia pluridisciplinare eseguita nell’ottobre 2003 dal
Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) ed
un’inchiesta per persone occupate nell'economia domestica eseguita nel febbraio
2003, con decisione 19 marzo 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto all’assicurata una mezza di rendita per un grado d’invalidità del
51%, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto
e in modo particolare dalla perizia del Servizio Accertamento Medico dell'AI
risulta che lei, nonostante il danno alla salute, può ancora svolgere
l'attività di segretaria per 10 ore a settimana (2 ore al giorno).
Considerato che prima dell'insorgenza del danno
alla salute lei era occupata in misura di 20 ore a settimana, la limitazione
quale salariata è del 50%.
La limitazione nel compimento della mansioni
nell'ambito della propria economia domestica, come descritto oggettivamente sul
rapporto esposto dalla nostra collaboratrice che ha effettuato l'inchiesta a
domicilio è del 52%.
Lo specchietto sottostante indica il calcolo
misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:
Attività
Quota
parte
Limitazione
Grado
d'invalidità parziale
Casalinga
50%
52%
26%
Salariata
50%
50%
25%
Grado
d'invalidità
51%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal
01.10.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad
una mezza rendita." (Doc. AI 43)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, che ha contestato il metodo di
calcolo adottato dall’amministrazione (metodo misto) e chiesto che la pratica
venga trattata secondo il metodo ordinario, in data 8 luglio 2004 l’UAI ha
emanato una decisione su opposizione confermando la precedente decisione:
"
(…)
3. L'amministrazione per
principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che s'impongono
al termine di ogni procedura istruttoria. In sede d'opposizione spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
Nella fattispecie, l'esame degli atti medici ed economici
all'incarto ha portato I'UAI a dover valutare il grado d'invalidità a norma
dell'art. 28 cpv. 2ter LAI, considerando dunque l'assicurata alla stregua di una persona esercitante attività lucrativa ad
orario ridotto al 50% del normale. Difatti, questa era l'effettiva
situazione lavorativa contrattuale presente al momento dell'evento invalidante
(ottobre 2000) e persistente oramai dal
gennaio 1995.
D'altronde, gli accertamenti amministrativi non hanno permesso di
poter avallare l'asserzione dell'assicurata; ella aveva sostenuto di essersi
trovata nell'obbligo di dover diminuire dal 01 gennaio 1995 la sua presenza lavorativa dal 100% al 50% per esclusive ragioni di
salute ed aveva così richiesto implicitamente che il suo grado di
invalidità fosse stabilito per rapporto alle sole incapacità lavorative e al
guadagno riscontrabili nello svolgimento di attività lucrativa ad orario
completo.
In casu, occorre però sottolineare che nemmeno i periti del SAM,
interpellati nell'intento di chiarire la questione, hanno potuto convalidare l'affermazione
dell'assicurata e ciò semplicemente per la mancanza di prove mediche precise e
concrete al riguardo.
In sede di opposizione, le ribadite argomentazioni e la
documentazione prodotte dall'assicurata sono state, come prassi impone,
sottoposte al vaglio del competente Servizio medico regionale Al (SMR).
A questo proposito, è d'uopo precisare che il parere scaturito
dall'esame del SMR non gioca a favore della tesi sostenuta dall'assicurata.
Intanto, si sottolinea che la semplice distinta riassuntiva delle spese di cura medica, fornita da parte della
Cassa malati, rispettivamente l'affermazione del curante Dr. __________ recante data 06 aprile 2004, non possono
assumere una valenza probatoria in - merito alla capacità di lavoro
effettiva, non essendo assolutamente suffragate e comprovate dà referti oggettivi e da elementi clinici
inequivocabili.
D'altro canto, si deve rilevare che l'affezione reumatica è stata
documentata ed evidenziata nel corso del 1998, con un peggioramento insorto poi
nel corso dell'anno 2000, in epoche tuttavia sempre
successive al gennaio 1995. Per quanto attiene poi all'affezione di natura
psichica, va detto che la stessa si è manifestata ed ha richiesto un
trattamento specialistico a partire sempre dall'anno 2000.
Pertanto, non essendo stati ravvisati fattori tali da inficiare la
bontà della decisione impugnata, l'operato
dell'amministrazione deve essere tutelato." (doc.
AI 59)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l’assicurata ha ribadito quanto chiesto con
l’opposizione precisando:
"
(…)
D. Da parte mia
già in fase di istruttoria della domanda Al e più precisamente al momento della
visita a domicilio dell'assistente sociale dell'AI signora __________, avevo
fatto notare in modo perentorio che il danno alla salute era già stato
all'origine della riduzione della mia attività lucrativa in qualità di
impiegata Centralino/Ricezione alla __________ SA di __________, dal 100% al
50% era stata messa in atto dal 01 gennaio 1995.
Fatto presente questa situazione di
fatto, avevo pure osservato che la mia pratica doveva essere valutata secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI & 16 LPGA, ossia il metodo applicabile per determinare
l'invalidità di un assicurato che esercita unicamente un'attività lucrativa e
non l'applicazione del metodo misto come applicato dall'Ufficio Al. Applicando
questo criterio di valutazione i parametri della decisione sarebbero stati
sicuramente altri, ed il mio grado d'invalidità sarebbe stato superiore ovvero,
mi sarebbe stata riconosciuta una rendita intera. Al massimo la mia domanda era
riconosciuta tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI.
Mi riconfermo quindi integralmente alle considerazioni espresse
nella mia opposizione del 16 aprile 2004 ed alla documentazione allegata alla
stessa.
A suffragio della mia posizione allego la seguente nuova
documentazione:
● Rapporto
__________ di __________ del 18.10.1994 in merito alla risonanza magnetica
della colonna vertebrale lombare nel quale si evincono le seguenti conclusioni:
- Discopatie L3-S1
- A livello L4-L5 canale vertebrale stretto e restringimento
dei
recessi vertebrali e protrusione
discale dorsale mediana medio-laterale bilaterale con ulteriore restringimento
della situazione a livello del canale vertebrale e dei recessi.
● Rapporto
circostanziato del Prof. __________ dell'__________ di __________ all'attenzione
del mio medico curante Dr. __________ di __________ del 23.01.1995, si rileva
in particolare:
- La diagnostica per immagine
ha evidenziato una stenosi (relativa)
del canale spinale nel tratto L4-S1
con protrusione distale in sede L4-L5 e L5-S1 dominate in L4-L5 ma senza segni
evidenti di compressione radicolare.
- Questi reperti spiegano in modo esauriente il quadro clinico
osservato che è quello di
un'insufficienza segmentaria L4-L5 e L5-S1 con epicentro sul lato sinistro e
segni irritativi riflessi a carico delle articolazioni vertebrali post. e delle
inserzioni ligamentare
- La situazione viene naturalmente accentuata dalla presenza
di un
canale stretto (tuttavia non
sintomatico in tale senso) e dalla presenza di una degenerazione discale
bisegmentaria.
● Rapporto
di degenza del __________ di __________ del 17.03.1995 per degenza dal
24.01.1995 al 14.02.1995.
● Fotocopia della mia cartella clinica del Dr. __________
di __________,
che mi ha in cura ininterrottamente dal 23.03.1992.
● Da
questo importante documento medico risulta in modo inequivocabile (foglio n°.
1) che dal 21.10.1994 ero stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del
50%, in data 27.12.1994 un'inabilità lavorativa del 100% e che a partire dal
01.01.1995 il mio medico curante mi aveva riconosciuto un'inabilità lavorativa
e lucrativa definitiva del 50% a partire dal 01.01.1995.
● Con
certificazione del 13 luglio 2004 il mio medico curante Dr. __________ di __________,
ha pure attestato quanto segue:
- Facendo riferimento alla decisione Al del 08.07.2004, tengo
a
precisare che il mio certificato del
06.04.2004 è stato redatto in base alla cartella clinica, poiché ho in cura la
paziente dal 23.03.1992. Come prova che la paziente era effettivamente in cura
per lombalgia dal 1994, allego copia del referto RMI del 18.10.1994, dei
rapporto del Prof. __________ del 23.01.1995 e del rapporto di terapia
intensiva a __________ del 17.03.1995.
● Dalla
documentazione già presentata nella mia opposizione del 16.04.2004 (1.
dichiarazione __________, 2. cert. med. Dr. __________, 3. cert. med. Dr. __________,
4. distinta costi C.M.) e dai documenti allegati alla presente, risulta in modo
inequivocabile che ho potuto continuare la mia attività lavorativa con grado di
occupazione al 50% a presenza sul lavoro ridotta di conseguenza a 1/2 giornata
lavorativa.
La mia incapacità lavorativa è dunque iniziata in data 01.01.1995."
(doc. I)
1.4. Con la risposta
di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame riconfermandosi
nella propria decisione su opposizione:
" preso
atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che la ricorrente ha prodotto nuovi
documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni abbiamo valutato, in
base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per ritenere una inabilità
lavorativa della ricorrente del 50% già a partire dal 01.01.1995.
Come già trattato in sede di opposizione, dalle considerazioni
mediche che alleghiamo alla presente si evince che non è dimostrata una
inabilità lavorativa di lunga durata dovuta a danni alla salute per il periodo
1994-2000, riconosciuta a partire dall'anno 2000, e che non trova
giustificazione medica oggettiva l'interruzione parziale del lavoro (50%) da
parte della ricorrente a partire dall'01.01.1995.
Per il resto lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale
postula l'integrale conferma." (doc. IV)
1.5. Con osservazioni
3 novembre 2004 l’assicurata ha precisato:
" Preso
atto del contenuto del documento IV Bis "Annotazioni del medico"
redatte dal medico responsabile del Servizio Medico Regionale (SMR) Dr. __________
in data 30.09.2004, mi permetto osservare in particolare quanto segue:
1. "1998
per la fibromialgia e la depressione e maggio 1998 per la sindrome
miolodisplastica (non influente sulla CL)":
Il reumatologo Dr. __________ di __________
nel suo certificato medico del 13.04.2004 rilevava in particolare:
"Essa si è presentata da me per
dei dolori in particolar modo a livello della colonna nella zona lombare,
nonché a livello dell'anca e del gluteo di sinistra, ma anche con dei disturbi
di tipo diffuso, persistenti ormai da circa 2-3 anni - omissis -. Le indagini
cliniche da me effettuate avevano poi posto il sospetto di una problematica
fibromialgica - omissis -.
Fatti
I valori sanguigni sono comunque
rimasti inalterati durante questi anni mentre si è assistito alla progressione
delle sintomatologia dolorosa in particolar modo della colonna vertebrale, ma
anche dei disturbi a carattere fibromialgico".
Il dr. __________ fa risalire la fibromialgia
ca. 2-3 anni prima del 1998 vale a dire 1995 e non 1998 come affermato dal dr. __________.
2. "il
controllo neurochirurgico ha avuto luogo nel gennaio 1995 - nel suo rapporto il
Prof. __________ discute delle opzioni terapeutiche, non depone per IL".
Sono stata inviata dal mio medico
curante dr. __________ di __________ per un consulto specialistico dal Prof. __________.
Risulta chiaro che nella sua qualità di "consulente specialista" non
si sia espresso circa un eventuale IL non essendo d'altronde stato
espressamente richiesto, lasciando il compito al medico curante.
3. "I
controlli medici attestati con fatture di cassa malati - vedi doc. prodotti in
sede d'opposizione - sono stati effettuati da diversi sanitari, cito dr. __________
ginecologo, la d.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il
dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta
di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei
alla problematica della colonna".
Dalla documentazione della cassa
malati __________ prodotta in sede di opposizione - le prestazioni emesse dagli
specialisti citati dal dr. __________ ammontano a Fr. 1'385.80 su Fr. 41'898.20
- ossia Fr. 40'512.40 sono riconducibili a prestazioni per cure della colonna
e della fibromialgia.
Vorrei fare osservare che le
prestazioni effettuate dal Dr. __________ - ematologo - sono destinate alla
cura della mia malattia. Infatti ad intervalli di 4 mesi e a dipendenza dei
risultati precedenti, magari dopo ogni mese, mi sottopongo a questi esami c/o
lo studio del dr. __________, reumatologo, __________ e ciò per tutta la vita!
4. "Nella
cartella clinica del dr. __________ si trovano annotate date di incapacità
lavorativa; esse sono documentate per inizio e fine".
Documentate per inizio e fine sono le
inabilità lavorative al 100% durante la mia attività di 1/2 giornata
(1995-2000).
L'inabilità
lavorativa definitiva per malattia è a partire dal 01.01.1995.
Mi permetto allegare un nuovo certificato medico redatto in data
29.10.2004 dal mio medico curante dr. __________ di __________. Da questo nuovo
documento si rileva che "In conclusione la paziente è stata abile al 50%
in modo definitivo per persistente lombalgia su discopatia da L3 a S1 con
protrusione discale L4 - L5 dal 01.01.1995".
Tengo inoltre a precisare che pur avendo avuto diritto alla
richiesta di una 1/2 rendita per il periodo 1995-2000 non ho
inoltrato-domanda alcuna per motivi personali. Desidero pure far notare che dal
01.11.1986 fino al 31.12.1994 (8 anni) ho svolto un'attività lucrativa al
100%(vedi dichiarazione datore di lavoro -__________ - del 17.03.2004).
In conclusione riconfermo integralmente le mie argomentazioni
sviluppate nel ricorso no. 32.2004.64 inoltrato a codesto Tribunale in data
07.09.2004.
Visto quanto sopra, postulo cortesemente che il mio ricorso venga
accolto." (doc. VIIIbis)
1.6. Con
osservazioni 12 novembre 2004 l’UAI ha precisato:
"
Con riferimento a quanto in oggetto non abbiamo particolari
osservazioni da formulare e rinviamo per l'essenziale alle argomentazioni già
esposte in precedenza (cf. risposta del 04.10.2004) ed alle annotazione del SMR
del 30.09.2004, confermando integralmente la decisione su opposizione.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso." (doc. X)
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I
707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002
nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],
del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999
nella causa C. [I 623/98]).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è anzitutto sapere se, come sostenuto nel gravame, l’invalidità
dell’assicurata debba essere determinata secondo il metodo ordinario (cfr. infra)
oppure, come sostenuto dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto
(cfr. consid. 2.5).
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi dell'art.
16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I
148/98]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.4. Se un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31
dicembre 2003) secondo cui
“ Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. L’assicurata
contesta l’applicabilità in concreto del metodo misto in base al quale l’amministrazione
ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 51% con consecutivo diritto
all’erogazione di una mezza rendita dal 1. ottobre 2001. L’insorgente sostiene
che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo
dell’invalidità deve essere calcolato unicamente secondo il metodo ordinario, ciò
che le consentirebbe di beneficare di una rendita intera.
A
sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di aver ridotto la propria
attività lavorativa dal 100% al 50% dal 1° gennaio 1995 unicamente per motivi
di salute, producendo attestazioni mediche che lo proverebbero (doc. B, C, D,
E, F e VIIIbis).
L’UAI sostiene
per contro che non è provata un’inabilità lavorativa dell’assicurata nel
periodo 1994-2000 e che agli atti non è ravvisabile alcun elemento
giustificante una riduzione del 50% dell’attività di salariata dal 1° gennaio
1995 per motivi medici. L’amministrazione ritiene pertanto di aver agito
correttamente nell’applicare il metodo misto, l’assicurata essendo da
considerare quale salariata in misura del 50% ed in egual misura quale persona
senza attività lavorativa.
2.7. Al fine di determinare il metodo
applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se
la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima
dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss;
STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del
13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,
Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella
fattispecie in esame, al fine di accertare l’effettivo stato di salute
dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, nonché
per chiarire la situazione all’epoca in cui essa ha ridotto la propria attività
lavorativa (doc. AI 25, 26), l’UAI ha ordinato una
perizia pluridisciplinare presso SAM. Nel relativo referto 13 ottobre 2003 viene
in particolare evidenziato:
" 5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa
Depressione ricorrente,
episodio attuale di gravità media. Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena
cronica con/su:
- discopatia L3-L4,
- avanzata osteocondrosi L4-S1.
Periartropatia omeroscapolare
tendinotica a ds.
5.2 Diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome mielodisplastica.
Incipiente poliartrosi alle
dita.
Alluce valgo bilat.
Sovrappeso con BMI 30.
Iperuricemia.
6 DISCUSSIONE
La 54enne peritanda, d'origine ticinese, dopo le scuole
dell'obbligo frequenta una scuola, durante due anni, nel Ct. San Gallo (corsi linguistici). A partire dal 1965 lavora come impiegata d'ufficio presso vari datori-di lavoro. Sposatasi diminuì il pensum
lavorativo per dedicarsi alla famiglia. Nel periodo 1975-76 vi fu un'incapacità lavorativa di non lunga durata.
Riprende poi l'attività d'impiegata d'ufficio a metà tempo. Da ultimo è presso la __________, sino al
licenziamento del 30.11.2001. L'A. era in malattia dal 30.10.2000. Il
reumatologo dr. __________ valuta un'incapacità del 40%. Nel gennaio 2002 il dr. __________, psichiatra, parla di diminuzione del rendimento del 100%.
Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti
patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:
Patologia psichiatrica
L'A. è seguita dal dr. __________
ed è stata presentata al dr. __________, che trova una depressione ricorrente, episodio attuale di gravità media.
L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 70%. La prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole e dipenderà
dall'evoluzione dei disturbi psichici e da un eventuale aumento della terapia antidepressiva. Consiglia di
rivalutare il caso tra qualche anno. L'A.
presenta sensi di colpa, di vergogna, manifestazioni somatiche dolorose,
importante stato d'ansia, preoccupazioni
eccessive ed una forte diminuzione dell'autostima.
Patologia reumatologica
L'A. è seguita dal reumatologo
di fiducia dr. __________. E' stata presentata al nostro consulente dr. __________, che valuta l'A. incapace al lavoro nella misura
del 40% come impiegata d'ufficio. Il decorso
della fibromialgia è cronico e per le alterazioni degenerative lombari
non è da prevedere, a medio - lungo
termine, un cambiamento. Ciò nonostante non si può prevedere l'eventuale
evoluzione verso una sindrome da insufficienza segmentale / instabilità,
fenomeni di neurocompressione o peggioramento della
stenosi spinale. Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità
lavorativa dell'A.
Patologia ematologica
Dal 2000 è conosciuta una sindrome mielodisplastica e regolarmente
l'A. è controllata con esami di laboratorio
(ematologia). Per meglio valutare questa patologia l'abbiamo presentata alla
nostra consulente dr.ssa __________. Al momento della dettatura di
questa perizia non eravamo ancora in
possesso della sua valutazione. Al momento della ricezione del consulto
invieremo un commento supplementare all'UAI nei riguardi della capacità
lavorativa dell'A. Sicuramente si tratta di una
patologia da controllare regolarmente dal lato ematologico per poter introdurre
le terapie del caso se dovesse
subentrare un peggioramento.
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa
dell'A. Alcune delle patologie, citate al punto
5.2, sono già state valutate dai nostri consulenti.
L'A. presenta un sovrappeso ed
un'iperuricemia, ben accessibile a misure dietetiche, eventualmente associate
all'assunzione di medicamenti.
Il medico di famiglia dr. __________
ha già ricevuto una copia degli esami di laboratorio.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. presenta una capacità
lavorativa del 30% come impiegata d'ufficio/segretaria ed in attività simili.
8 CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta, in particolare, patologie a livello psichico e
reumatologico. La psicopatologia ha un influsso
preponderante sulla capacità lavorativa dell'A.
A fine ottobre 2000 è subentrato
un peggioramento della capacità lavorativa dell'A. superiore al 20%.
Valutiamo l'A. abile al lavoro
nella misura dello 0% come segretaria ed in attività simili dall'ottobre 2000 sino al marzo 2001
(inizio delle cure psichiatriche e
soggiorno in Clinica specialistica).
Successivamente è subentrato un leggero miglioramento.
Dall'aprile 2001 valutiamo
l'A. abile al lavoro nella misura del 30% come impiegata d'ufficio, segretaria ed in attività simili. Si tratta dunque di
un'attività a tempo pieno durante ca. due ore al giorno.
Successivamente all'aprile 2001
non è subentrato alcun
miglioramento della capacità lavorativa dell'A.
Dal lato psichiatrico la
prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole. L'A. è limitata
dai sensi di colpa, vergogna, stato
d'ansia, preoccupazioni eccessive, diminuzione dell'autostima.
9 CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche in altre attività simili a
quella d'impiegata d'ufficio ed in attività leggere l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 30% dall'aprile 2001 e continua.
E' importante che l'A. continui
le cure in atto, in modo particolare psichiatriche.
La prognosi a medio e lungo
termine suona poco favorevole; non si
può escludere, però, un miglioramento. Per questo motivo consigliamo di
rivalutare il caso tra uno - due anni dopo aver ascoltato il parere dei curanti
ed in modo particolare dello psichiatra di fiducia. Se la patologia psichiatrica
dovesse guarire completamente l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa
del 60% come impiegata d'ufficio, in
attività simili ed in attività leggere (vi è una limitazione del 40%
dovuta ai problemi reumatologici)."
(Doc. AI 28)
In data
20 ottobre 2003 l'UAI ha posto le seguenti domande complementari ai periti del
SAM:
"
A complemento del referto peritale stilato in
data 13.10.2003, considerato che il caso è da valutare a norma dell'art. 4 + 5
LAI (casalinga al 50% e salariata al 50%), vi invitiamo a volerci comunicare le
limitazioni funzionali in ambito domestico presentate dall'assicurata.
Inoltre, visto che l'assicurata dal 1994 ha
dovuto diminuire, causa problemi allo stato di salute, la percentuale di lavoro
del 50%, necessitiamo sapere se già a quel tempo presentava una limitazione
della capacità lavorativa tale da giustificare una riduzione dell'attività del
50%, visto che nel referto avete indicato quanto segue: "a fine ottobre
2000 è subentrato un peggioramento della capacità lavorativa superiore al
20%." (doc. AI 30)
I periti con
scritto 3 novembre 2003 hanno risposto come segue:
"
Volentieri rispondiamo alle domande poste nella
sopraccitata lettera.
Come casalinga valutiamo l'assicurata abile al
lavoro nella misura del 50%. Si tratta di un'attività durante tutta la
giornata, ma con rendimento ridotto della metà; questo rendimento è dovuto al
fatto che l'assicurata può eseguire solo lavori leggeri e lavorerà con più
calma ed avrà bisogno di pause per riposarsi.
Non siamo in grado di rispondere alla domanda se
nel 1994 vi fosse già una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Non
avendo atti medici precisi e codificati la capacità lavorativa non possiamo
risalire sino al 1994. Con sicurezza possiamo far partire l'incapacità
lavorativa dall'ottobre 2000, rispettivamente dall'aprile 2001, come da noi
descritto alla pagina 11 della perizia." (doc. AI 31)
Nella sua
“proposta” del 18 novembre 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
la perizia SAM giustifica un IL del 70% quale
salariata. Teoricamente viene valutata un IL quale casalinga del 50%.
Viene definito che l'A deve essere valutata
secondo l'art. 4 + l'art. 5.
Possiamo trasmettere l'incarto per l'inchiesta
casalinga." (doc. AI 33)
Nelle
successive annotazioni del 6 maggio 2004, sempre il dr. __________ ha
osservato:
"
La perizia SAM determina un’ IL del 70% dal 4.01
nella sua professione prevalentemente per la problematica psi e reumatica
presente.
Come casalinga è stata valutata inabile al 52%.
Globalmente viene ritenuta invalida al 51%.
Ora l'A. contesta tale valutazione basata sulla
valutazione del caso secondo l'art. 4 +5. L'A. indica che per motivi di salute
l'attività è stata ridotta già nel 95. Presenta un certificato dal DL e dal
medico che attesta tale affermazione senza ulteriore documentazione a
proposito. Come prova produce una documentazione di CM che mostra un'elevata
spesa sanitaria per giustificare tale impedimento.
Tale limitazione non è documentata. La spesa
sanitaria non può rispecchiare con certezza il limite dell'IL. Le affermazioni
dell'A indicano che un effettivo peggioramento è subentrato tra il 98 e 2000.
La riduzione dell'attività risale al 95.
L'affezione reumatica viene evidenziata dalla
documentazione nel 98 con peggioramento dal 2000. Per la sindrome fibromialgica
un’ IL in attività leggera non giustifica un impedimento del 50% se non vengono
evidenziati elementi d'alterazione d'origine psi. L'affezione psi che ha
peggiorata la patologia fibromialgia è stata evidenziata nel 2000 come ne
risulta della documentazione presente.
Per tali osservazioni ritengo non giustificato
ritenere l'A completamente salariata.
Ritengo che elementi oggettivi non sono presenti
per giustificare un cambiamento della nostra decisione." (doc. AI 58)
Nelle sue
annotazioni del 30 settembre 2004 il medico responsabile del SMR, dr. __________
ha osservato:
"
L’assicurata non contesta il contenuto della
documentazione medica se non per quanto riguarda la data d'insorgenza del danno
alla salute con influsso sulla CL.
La documentazione medica permette di ammettere
che le cure, in particolare per i disturbi del rachide, risalgono agli anni
94/95. Questo dato è stato ripreso anche nell'anamnesi della perizia SAM.
Per quanto riguarda eventuali incapacità
lavorative si rileva:
1. Il dr. __________, curante di base, nel suo
rapporto per l'AI non fa
alcuna menzione di
una data di IL se non a partire dal 26.10.2000. Le diagnosi poste hanno la data
1994 per la stenosi del canale spinale con protrusione discale, 1998 per la
fibromialgia e la depressione a maggio 98 per la sindrome mielodisplastica (non
influente sulla CL).
Considerandi
2.
il controllo neurochirurgico ha avuto luogo
nel gennaio 95
(risonanza magnetica
dell'ottobre 94). Nel suo rapporto il Prof. __________ discute delle opzioni
terapeutiche, non depone per IL.
3.
I
controlli medici attestati con fatture di cassa malati, vedi doc. prodotto in
sede d'opposizione, sono stati effettuati da diversi sanitari, cito il Dr. __________
ginecologa, la dr.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il
dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta
di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei
alla problematica della colonna (es. disturbi ginecologici con disturbi della
menopausa, disturbi visivi ecc.).
4.
Nella cartella clinica del dr. __________ si
trovano annotate date di
incapacità lavorativa; esse sono
documentate per inizio e fine.
Si considera inoltre che dal lato reumatologico
il perito dr. __________, dopo l'esame clinico completo, depone per un'IL del
40% e, valutando le possibilità integrative, indica che l'attività già svolta
di segretaria sarebbe adatta allo stato di salute.
La malattia del rachide è una di quelle evolutive
nel senso di un peggioramento strutturale (non sempre sintomatico). Non si può
negare che i disturbi attuali, peggiorati dalla percezione del dolore, non
potevano essere di tale intensità anche all'inizio, eccetto per fasi di
recrudescenza.
Si deve dunque concludere:
1.
il
danno alla salute con influsso sulla CL per lunga durata non è dimostrato per
il periodo 1994-2000, poiché da nessuna parte documentato in tal senso; anzi vi
sono note di IL 0% per i periodi dal 95 in poi.
2.
questo
può essere ammesso dall'anno 2000 (anche se lo psichiatra non si è accorto che
il collega curante dr. __________ attestava IL per i disturbi del rachide e non
per la patologia psichiatrica).
3.
L'interruzione
parziale del rapporto di lavoro non trova giustificazione medica oggettiva.
L'IL attuale per la stessa attività, dal lato dei disturbi dell'apparato
locomotore, è ancora superiore a quella scelta dall'assicurata nel 95." (doc.
IVbis)
2.8
Occorre
anzitutto rilevare che le succitate risultanze peritali non contengono elementi
sufficienti per poter stabilire quale fosse, all’epoca in cui l’assicurata ha
ridotto al 50% la propria attività lavorativa, il suo stato valetudinario e
quindi se questo - e non altre circostanze - abbia determinato la scelta di non
più dedicarsi in misura completa all’attività professionale. A questo riguardo
dagli ulteriori atti all’inserto emerge tuttavia in particolare che:
-
il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto
17.
gennaio 2002, attestando una depressione ricorrente con somatizzazione
fibromialgica, ha dichiarato che dal 1994 l’assicurata è in osservazione per la
progressione di una discopatia e che dall’ultimo intervento del 1987 (cisti
ovarica) essa è caduta in uno stato depressivo importante senza remissione in
seguito a forti dolori (doc. AI 13, 14);
-
con rapporto 18 dicembre 2001 il dr. __________
ha certificato che l’assicurata soffre di fibromialgia, sindrome depressiva e
sindrome mielodisplastica da gennaio 1998 e di stenosi del canale spinale dal
1994.
(doc. AI 10); con certificato 6 aprile 2004 il medesimo sanitario ha
attestato che l’assicurata ha diminuito la propria attività lavorativa al 50%
dal 1. gennaio 1995 per malattia (sub doc. AI 53); con successivo certificato
29.
ottobre 2004 il sanitario ha in particolare precisato che l’assicurata è in
sua cura dal marzo 1992, che nell’ottobre 1992 vi è stata una “riacutizzazione
di lombalgia, presente da qualche anno”, che nell’ottobre 1994 ha avuto
luogo una “recidiva di lombalgia”, che l’assicurata ha quindi “seguito
un ciclo di terapia ambulatoriale”, che l’incapacità lavorativa della
stessa è stata del 50% da novembre a fine dicembre 1994, che a motivo di
persistenti dolori lombari “alla paziente era imponibile un’attività
lavorativa ridotta al 50% dal 1.1.1995” e che da fine gennaio a metà
febbraio 1995 ha avuto luogo una degenza per una fisioterapia intensiva (doc. VIII/bis);
-
l’assicurata è in cura dal dr. __________ dal 11
maggio 1998, per dolori alla colonna lombare, all’anca e al gluteo sinistro nonché
per “disturbi di tipo diffuso, persistenti ormai da 2-3 anni” (doc. AI 52;
cfr. anche doc. AI 11);
-
diversi referti medici confermano l’esistenza di
problemi lombari dall’ottobre 1994 (referto radiologico __________ del 18
ottobre 1994, doc. B; referto Dr. __________ del 23 gennaio 1995, doc. C: “questa
paziente ha iniziato a presentare verso la metà del 1993 dolori insistenti nel
tratto lombare e alla transizione lombosacrale con carattere diffuso ma leggermente
più accentuati sul lato sinistro, … questi disturbi sono andati progressivamente
accentuandosi per assumere un carattere iperalgico nella primavera del 1994 e…
in tale occasione ad un blocco funzionale del tratto lombare inferiore della
transizione lombosacrale era andato associandosi un violento dolore sotto la
pianta del piede sinistro…”);
-
in data 17 marzo 2004 la __________, già datore
di lavoro dell’assicurata, ha dichiarato che l’assicurata, attiva a tempo
pieno dal 1986 e sino al 31 dicembre 1994, per motivi di salute ha in seguito
ottenuto una riduzione delle ore lavorative passando ad un grado d’occupazione
del 50% (doc. AI 51; cfr. anche doc. AI 16, 17);
-
in occasione dell’inchiesta per le persone che
si occupano dell’economia domestica eseguita nel febbraio 2003 l’assicurata ha
riferito di aver ridotto la percentuale lavorativa per motivi di salute (doc.
AI 24, 37); l’assistente sociale, rilevando come “la signora ha fornito
dettagli ed esposto con chiarezza l’evoluzione della malattia e la passione per
il proprio lavoro. Sono stati infatti i dolori, accentuatisi sempre più negli
ultimi anni, che l’hanno portata a ridurre e poi interrompere l’impegno, non
altre motivazioni. Precisa anche come per anni si sia riferita a personale
domestico per la cura della casa pur di continuare a lavorare a tempo pieno”,
ha quindi proposto “di procedere ad una valutazione secondo l’art. 4 LAI”
(doc. AI 24).
Alla luce
delle suevidenziate emergenze istruttorie (cfr. in particolare le attestazioni
dei medici curanti __________ e __________ e del dr. __________, alle quali, in
assenza di concludenti elementi di valutazione evincibili dalle risultanze
peritali [cfr. perizia SAM e relativo complemento 3 novembre 2003] appare in
casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) e ritenuta l’assenza
di altrettanto validi elementi probatori di segno contrario appare giustificato
ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 125 V 195 consid. 2 e
rif., 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a), che a determinare RI 1 (madre
di una figlia nata nel 1971 e rimasta sempre attiva professionalmente a tempo
pieno dal 1986 a fine 1994) a ridurre da gennaio 1995 la propria attività
lavorativa dal 100% al 50% sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza
di comprovati disturbi lombari presenti già a far tempo dal 1992-1993 ed in
seguito progressivamente accentuatisi.
Deve di
conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla salute - e
indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità
al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque essere stata
presente a partire dagli ultimi mesi del 1994, cfr. le attestazioni del dr. __________)
- l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato
ad esercitare) attività lucrativa a tempo pieno anche da gennaio 1995 in poi.
Il
calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie essere operato esclusivamente
secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa (cfr.
consid 2.2).
2.9
Per quanto
riguarda ora la graduazione dell’invalidità, alla luce di suddette risultanze
peritali – per altro incontestate e a cui va senz’altro attribuita forza
probante piena (cfr. in argomento DTF 127 V 294, 125 V 352, 123 V 176, 122 V 161; Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. consid.
2b, del 14 aprile 1998 nella causa O.B., del 28 novembre 1996 nella causa G.F.,
del 24 dicembre 1993 nella causa S.H., del 22 maggio
1995.
nella causa A. C; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189; STCA del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31) - è da ritenere che l’assicurata, da considerarsi, come visto,
esclusivamente quale persona esercitante attività lucrativa, presenti
un’incapacità al lavoro e, di riflesso al guadagno pari al 70%
(tale - e non quella del 50% erroneamente indicata dall’UAI - è la
percentuale d’incapacità lavorativa espressa dai periti e di certo presente ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dall’ottobre 2000, cfr. perizia SAM, pag.
11), con consecutivo diritto all’erogazione di una rendita intera dall’ottobre
2001.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
La decisione su
opposizione 8 luglio 2004 è annullata.
RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1°
ottobre 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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