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Decisione

32.2004.65

non entrata nel merito di una domanda di rendita non avendo l'assicurato reso verosimile una modifica delle condizioni d'invalidità; in casu l'attività svolta era idonea alle condizioni di salute dell

17 novembre 2004Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i cosiddetti

prodotti asciutti che non richiedano di lavare le mani

dopo ogni

singola manipolazione o di lavoro con prodotti

pesanti vi è

una normale CL. Nel caso (raro) che l'allergia al

nichelio

diventi manifesta con la manipolazione di monete,

questa può

essere fatta con gli appositi guanti (ci sono).

4. i prodotti che

provocano le lesioni cutanee sono molto diffusi,

quasi

ubiquitariamente. Si sa che essi non agiscono se non in

condizioni

particolari (es.: umidità, volatilizzazione delle

sostanze).

Anche per una vita privata e inattiva il contatto con

tali sostanze è

presente (vestiti, monete, saponi, detersivi,

legno, ecc.),

ma non provocano alterazioni.

5. la disciplina

nell'applicazione delle terapie e nella protezione

delle mani

(guanti quando è possibile e per singole funzioni a

rischio

elevato), diminuiscono le manifestazioni cliniche delle

lesioni e

diminuiscono di molto il rischio che queste appaiano.

In conclusione: siamo

confrontati con un problema che ha più risvolti "professionali" che

clinici. Le indicazioni che si trovano nel documento inviatoci dal dr. __________

il 15.06.98 (seconda pagina) trovano ancora oggi pieno valore." (Doc. AI

65).

2.10. Dall’esame

degli atti non risulta essere stata resa verosimile una rilevante modifica

delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurato.

Dal punto di vista del danno alla salute la situazione è rimasta

sostanzialmente la medesima: l’assicurato continua a soffrire di un eczema alla

pelle a seguito della nota allergia al nichel ed alla formaldeide.

Il dr. __________

ha sì attestato un peggioramento, ma, come rettamente rilevato dal dr. __________

nella succitata nota 26 luglio 2004, tale circostanza è la conseguenza

dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente presso un negozio di alimentari

di __________, attività che non può essere ritenuta idonea al suo stato di

salute.

In effetti, dalla lettera di disdetta 30 marzo 2003 del datore di lavoro

risulta come il ricorrente abbia dovuto manipolare anche la carne ed

altri generi alimentari, ciò che ha portato alle manifestazioni allergiche alle

mani (cfr. consid. 2.9).

Queste mansioni non sono quelle elencate nella domanda 6 agosto 2001 per

Considerandi

ottenere da parte dell’AI il finanziamento del periodo d’introduzione al lavoro

quale commesso di negozio di generi alimentari, in cui è stato evidenziato che

l’assicurato avrebbe svolto principalmente l’attività di gerente del negozio

stesso (doc. AI 44).

Nella nota 26 luglio 2004 il dr. __________ ha poi ben spiegato come l’attività

nel campo della vendita con o senza gerenza sia compatibile con il danno alla

salute se l’assicurato rimane in contatto con prodotti asciutti, senza la

necessità di lavarsi le mani dopo ogni manipolazione, escludendo quindi, a

titolo d’esempio, i settori della vendita del pesce e delle carni.

Va anche fatto presente che durante il controllo del 16 settembre 2003, quindi

due mesi dopo il licenziamento dell’assicurato, lo stesso dr. __________ ha

potuto accertare il miglioramento dell’affezione allergica, anche se non la

completa guarigione delle mani (rapporto 16 settembre 2003 citato al consid.

2.

).

L’esperienza lavorativa presso il citato negozio d’alimentari non è quindi

idonea per ritenere l’assicurato totalmente inabile nel settore della vendita.

Non vi sono del resto elementi che permettono di ritenere inesigibili tutte

quelle altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni mediche, elencate

nella decisione del 6 giugno 2000. Sono infatti professioni che non necessitano

un contatto con il nichel e la formaldeide.

Pertanto, anche dal punto di vista economico la situazione è rimasta

inalterata.

In conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica

rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche

e/o economiche rispetto alla decisione di diniego di prestazioni resa il 6

giugno 2000, la decisione di non entrata in materia non può che essere

confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87

cpv. 4 OAI.

2.11

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, oltre ad aver chiesto l’edizione della documentazione medica

già contenuta nel dossier trasmesso dall’UAI al TCA con la risposta di causa,

ha postulato l’audizione di testi ed un interrogatorio formale.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°

ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V

94.

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A

prescindere dal fatto che il ricorrente non ha indicato i nominativi di

eventuali testi da assumere e tantomeno specificato su che cosa gli stessi

dovrebbero deporre, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

Riguardo alla richiesta di essere sentito formulata dal ricorrente, la stessa

può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

Secondo questo TCA, ai fini della presente causa l’audizione personale del

ricorrente, quale mezzo di prova, non è da ritenere rilevante, motivo per cui

non è necessario sentirlo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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