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Decisione

32.2004.66

revisione della rendita con conseguente soppressione della stessa

16 novembre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati sono inoltre perfettamente stabili

rispetto ai precedenti esami. La paz. è normalmente mestruata, assume Calcio e

Vitamina D.

Considerando lo stato ormonale normale e il

decorso densitometrico, ritengo che si possa rinunciare ad ulteriori controlli

fino alla menopausa.

La paz. lamenta comunque ancora una

sintomatologia dolorosa dorsale, dove è visibile una chiara cifosi, dolori

dovuti certamente ad uno scompenso statico e che limitano nettamente

l'autonomia della paz.

Dal lato terapeutico manterrei il trattamento di

Calcio e Vitamina D, rinuncerei per contro ai bisfosfonati, dei quali non è

noto l'effetto a lungo termine sullo scheletro." (Doc. AI 45)

Sulla

base di tale documentazione, con nota 10 giugno 2003 la dr.ssa __________ del

Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha formulato le seguenti osservazioni:

"

Visto lo scritto del Dr. __________ (che

essenzialmente descrive un'osteopenia stazionaria) e quello del dr. __________

che non oggettiva cambiamenti delle diagnosi e della situazione clinica, si

ritiene attuabile la proposta del Dr. __________ e la ripresa lavorativa al

100%." (Doc. AI 49)

Di

conseguenza, l’UAI ha soppresso la rendita, potendo l’assicurata riprendere la

propria attività.

2.8. Nel ricorso

l’assicurata contesta sostanzialmente l’esistenza di un miglioramento dello

stato di salute tale da giustificare la soppressione della rendita, facendo

inoltre presente che a seguito della malattia invalidante non può che lavorare

nella misura del 30%.

Occorre qui far presente che i certificati medici raccolti dall’amministrazione

confermano dal punto di vista diagnostico e clinico la situazione presente

all’epoca in cui la ricorrente è stata vista dal dr. __________, il quale aveva

formulato la prognosi di una ripresa lavorativa al 100% dopo sei mesi dalla

perizia 5 marzo 2002.

Nello scritto 8 novembre 2002 il dr. __________ ha infatti escluso l’esistenza

di un’osteoporosi (“La soglia dell’osteoporosi è oltrepassata unicamente

nella vertebra L1, ciò che non permette comunque di ritenere la diagnosi di

osteoporosi”), attestando come i risultati della densitometria ossea

rispecchino quelli eseguiti precedentemente (sub doc. AI 45).

I precedenti esami a cui il dr. __________ fa riferimento sono quelli eseguiti

in occasione delle consultazioni reumatologiche 17 dicembre 1999 e 9 ottobre

2000, tutti presi in considerazione dal perito nel rapporto 8 marzo 2002 (cfr.

pag. 1, doc. AI 27).

Anche il medico curante, dr. __________, sei mesi dopo la perizia, nel rapporto

11 ottobre 2002 ha certificato uno stato di salute stazionario, sottolineando

comunque i persistenti disturbi toracali (doc. AI 41).

Riguardo alla sintomatologia dolorosa dorsale, evidenziata sia del dr. __________

che dal dr. __________, nel succitato rapporto 8 novembre 2002, il perito aveva

fatto presente:

"

Le fratture determinano alterazioni modiche

della struttura dei corpi vertebrali e non hanno un'influenza rilevante sulla

statica della colonna dorsale. Le fratture sono guarite. I controlli

radiologici successivi all'episodio acuto non hanno mostrato alcuna

deformazione supplementare.

Non vi sono nuove fratture.

Le dorsalgie che la signora __________ presenta

attualmente hanno un carattere squisitamente meccanico, legate a posizioni

Considerandi

statiche prolungate e sforzi. Clinicamente si osserva una modica diminuzione

della mobilità dorsale. Non vi sono al momento della mia visita rilevanti

contratture della muscolatura paravertebrale.

Le dorsalgie possono essere spiegate nell'ambito

delle modiche alterazioni strutturali che possono influenzare, pur in misura minore,

la meccanica della colonna dorsale. Vi è inoltre un contesto di muscolatura

debole e un'evidente iperlassità che possono accentuare la disfunzione

meccanica.

La signora __________ mostra un'iperlassità che

spiega modici disturbi di carattere meccanico a livello della colonna

cervicale, dei gomiti e delle dita delle mani." (Doc. AI 27)

per

concludere che “l’assicurata afferma di essere limitata nella sua attività

attuale dalle dorsalgie e da un’affaticabilità aumentata. Oggettivamente però

non vi sono limitazioni che impediscono lo svolgimento di un’attività leggere e

adatta, come quella attuale, in misura completa” (punto 2.1. della perizia,

pag. 6).

Orbene, a mente del TCA, non vi sono motivi per mettere in dubbio la

dettagliata ed esaustiva valutazione resa dal perito dr. __________.

Va al proposito ricordato che

affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS

1988.

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p.

33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel che riguarda il

medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, cfr. anche Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

Quindi, la

documentazione medica raccolta dall’amministrazione durante la procedura di

revisione permette di confermare la valutazione peritale in merito al totale

ripristino della capacità lavorativa nell’attuale professione di venditrice a

far tempo, per lo meno, dal mese di settembre 2002 (sei mesi dopo la perizia

del 5 marzo 2002).

Del

resto gli atti non attestano un (rilevante) peggioramento

delle condizioni di salute dell’assicurata, ciò che avrebbe portato a

modificare il giudizio valetudinario a suo tempo espresso dal dr. __________.

Ne consegue che la decisione contestata di sopprimere la mezza rendita merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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