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Decisione

32.2004.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per

la valutazione del caso.

Secondo Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi

dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle

già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere

“utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456; di

diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Friborgo 1999, pag. 129 in alto).

Non necessariamente, continua Kieser, l’accertamento eseguito dall’assicurato deve

portare al successivo riconoscimento di una prestazione assicurativa, questo contrariamente

a quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito all’art. 78 cpv. 3 OAI che concettualmente

non corrisponde all’art. 45 cpv. 1 LPGA (Kieser, op. cit., N. 12 ad art. 45

pag. 456, con riferimento DTF 93 V 236).

Secondo la giurisprudenza resa in ambito LAI, l’amministrazione non deve farsi

carico dei provvedimenti d’accertamento ordinati da terzi se tali misure non hanno

condotto all’erogazione di prestazioni, né fatto parte di provvedimenti

integrativi in seguito concessi (DTF 93 V 236 consid. 1, 101 V 214 consid. 1).

A determinate condizioni, tuttavia, l’assicuratore sociale deve assumersi i

costi sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già precedentemente

eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha evidenziato che

la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire meglio lo stato di

salute dell’assicurato – in particolare era risultata una nuova infermità

congenita –, circostanza che avrebbe potuto portare al riconoscimento di

ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le relative spese d’esecuzione

sono state poste a carico dell’AI).

2.5. Oggetto del

contendere è la mancata assunzione da parte dell’amministrazione dei costi

relativi alla valutazione neuropsicologica eseguita dr. ssa __________.

Dal relativo rapporto 14 febbraio 2003 si legge in particolare che, a seguito

di tre giorni di test attitudinali, l’assicurata è stata ritenuta affetta da un

disturbo neuropsicologico medio.

In merito al procedere, la succitata specialista ha concluso:

" Dall'odierna valutazione si evidenziano importanti

difficoltà, ma anche le buone risorse di RI 1. I risultati nella norma indicano

le potenzialità di RI 1, e che la bambina è stata stimolata sia a livello di

famiglia, che a livello scolastico e terapeutico. Le fluttuazioni nel

rendimento possono confondere, ma alcune difficoltà rilevate nell'odierna

valutazione, come le difficoltà di calcolo, la flessibilità del pensiero, di

pianificazione, di percezione nello spazio, sono tali da limitare RI 1 nella

quotidianità.

E inoltre è da tenere in

considerazione che la diminuita resistenza mentale, l'elevata stancabilità

mentale risp. la diminuita capacità d'attenzione e di concentrazione, si

ripercuotono sul rendimento generale. È da notare che RI 1 vuole lavorare con

impegno, ma le difficoltà d'attenzione e di concentrazione, l'elevata

affaticabilità mentale, risp. la diminuita capacità di resistenza mentale,

influenzano la capacità di prestazione di della bambina che, di conseguenza, a

volte è in grado di rendere di più e altre volte di meno.

Infine è da tener conto

del fatto che RI 1 si accorge quando è confrontata con le sue limitazioni. Il

suo atteggiamento di evitare le prove e il metodo di lavoro superficiale e

precipitoso, denotano imbarazzo e il tentativo di evitare le difficoltà.

A livello terapeutico è

indicato continuare ad aiutare RI 1 a convivere meglio e compensare le proprie

limitazioni.

Con un'adeguata

stimolazione RI 1 sarà, a mio avviso, in grado di raggiungere una certa

indipendenza ed autonomia nella sua vita di adolescente e giovane adulta."

(Doc. AI 70)

I motivi

che hanno portato i genitori di RI 1 a rivolgersi alla dr.ssa __________ sono

stati indicati con scritto 18 agosto 2003 dalla pediatra curante, dr. ssa __________:

" In seguito al comportamento nell'apprendimento

scolastico della giovane paziente a margine e dopo valutazione con gli insegnanti,

ho inviato la giovane RI 1 per un bilancio psicologico a __________ (__________).

In seguito a tale

valutazione e tenendo conto delle difficoltà generate dalla lingua al momento

dell'esame e peraltro dell'ulteriore evoluzione di __________, ho ritenuto

mostrare la paziente alla Signora __________.

La Signora __________,

con una valutazione scaglionata in 3 sedute, ha potuto fornire indicazioni che

ci sono state estremamente utili nella decisione dell'ulteriore programma di

insegnamento di RI 1 ormai volto all'ottenimento della sua autonomia di giovane

adulta." (Doc. AI 65)

Anche le

docenti di scuola speciale hanno spiegato come si è giunti a richiedere

l’intervento della summenzionata neuropsicologa:

" Con la presente intendiamo confermare che, durante la

riunione del 19 febbraio 2002, noi docenti, alla presenza degli altri operatori

che si occupano di RI 1 (pediatra, psicologo, ergoterapista, logopedista)

abbiamo richiesto una valutazione.

L'accertamento era volto

non tanto per un indirizzo di tipo scolastico, ma soprattutto per poter

realizzare un progetto mirato, che risultasse, in futuro, il più vicino

possibile alle reali capacità di RI 1.

Tutto ciò per non

giungere impreparati al momento della dimissione dalla scuola, e per favorire

l'ingresso nel mondo del lavoro.

Restiamo a sua completa

disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento." (Doc. AI 75)

Infine, con

scritto 18 novembre 2003 il Capo Ufficio dell’educazione speciale, __________,

ha indicato all’UAI quanto segue:

" Con riferimento alla sua richiesta di precisazioni da

parte dell'Ues relative all'opposizione del signor __________ del 21 ottobre

2003, ribadisco quanto già indicatole a suo tempo.

La decisione di

effettuare una valutazione, che rientra nelle periodiche valutazioni organizzate

dalla famiglia e dal medico in Ticino o in Svizzera interna, è scaturita dopo

una delle tante riunioni indette dai genitori e/o dal medico curante alle quali

partecipano le docenti.

E' stata presa senza il

coinvolgimento dell'autorità scolastica competente (ispettorato o Ufficio).

Per questa ragione

l'autorità scolastica non ha mai ricevuto il rapporto dell'esame psicometrico e

non le è stata indirizzata la fattura." (Doc. AI 78)

Orbene,

dalla lettura di tali atti medici si deduce che il motivo principale

dell’intervento della dr. ssa __________ è piuttosto da collocare nell’ambito

dello svolgimento dell’istruzione speciale dell’assicurata, anche se non vi è

stato il coinvolgimento diretto delle competenti autorità scolastiche.

Le

indicazioni esposte dalla specialista servono dunque al buon funzionamento

dell’insegnamento speciale, rispettivamente al conseguimento degli obiettivi

educativi, non di competenza dell’AI.

In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, gli accertamenti volti

a costatare la necessità di un assicurato a frequentare una scuola speciale

sono a carico dell’AI (RCC 1981 pag. 331; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 302). Non va poi

dimenticato che ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAI all’assicurato invalido sono

assegnati unicamente i sussidi per le tasse scolastiche, per le spese di vitto

e alloggio, per i necessari provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica e

per le spese di trasporto (lett. a-d).

In casu, la valutazione della dr. ssa Piazza non ha permesso di conferire

all’assicurata il diritto a delle prestazioni nel campo dell’istruzione

scolastica che non sono state già assegnate dall’amministrazione.

Già con decisione 5 ottobre 1998 l’UAI aveva rilasciato la garanzia per

l’assunzione dei costi relativi all’istruzione speciale scolastica (doc. AI

32), garanzie che sono state costantemente rinnovate (doc. AI 42, 63), da

ultimo con decisione 6 luglio 2004 (doc. AI 101).

In precedenza, con decisione 25 ottobre 1994, RI 1 era stata posta al beneficio

di provvedimenti pedagogico-terapeutici, quali la stimolazione ortopedagogica,

di logopedia con trattamenti ergoterapici (doc. AI 15).

Infine, il rapporto 14 febbraio 2003 della dr. ssa __________ non è nemmeno servito

per l’erogazione di altre prestazioni dell’AI, questo con riferimento al

trattamento di fisioterapia garantito dall’amministrazione con decisione 17

maggio 2004 (doc. AI 92), oppure per quel che concerne la terapia logopedica

già precedentemente riconosciuta [la cui garanzia dei costi per il

prolungamento è stata recentemente rifiutata con decisione 1° giugno 2004 (doc.

AI 93) e tempestivamente contestata dai genitori dell’assicurata (doc. AI 98)].

Non adempiendo i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, l’UAI ha rettamente respinto

la richiesta di copertura dei costi dell’accertamento privato in parola.

2.6. Il padre

dell’assicurata sostiene che l’UAI abbia agito arbitrariamente, violando

l’aspettativa creata riguardo ad una copertura dei costi d’accertamento in parola.

Egli ha in particolare evidenziato che in precedenza l’amministrazione si era

fatta carico delle spese relative alle valutazione neuropsicologiche del dr. __________

(15 dicembre 2000) e della Clinica svizzera __________ di __________ (21 maggio

2001).

Chiamato dal TCA a pronunciarsi in merito, nello scritto 6 dicembre 2004 l’amministrazione,

premesso che i due succitati accertamenti sono stati richiesti dalla pediatra

curante e che non sono stati determinanti per l’erogazione di provvedimenti

integrativi, quale la scolarizzazione speciale, ha tuttavia fatto presente:

" Sono state pagate le fatture dell’__________ di fr.

772,20 e 415,80 (doc. G) nell’ambito dell’OIC 390 riconosciuta all’assicurata

(doc. 49 inc. AI).

Non sono state pagate le prestazioni del Dr. __________." (risposta no. 3,

XX).

Con

scritto 23 dicembre 2004 il padre dell’assicurata ha comunque precisato che “

l’Ufficio AI non ha pagato le prestazioni del dr. __________ in quanto

quest’ultimo, da me direttamente interpellato in data odierna, è

particolarmente in ritardo con la propria fatturazione e quindi non ha ancora

inviato la fattura all’Ufficio AI” (XI).

Va fatto presente che l'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del

singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede

dagli organi dello Stato (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed.,

Berna 1999, pag. 485).

Il

diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le

condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi

così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è

pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; cfr. anche il

commentario sulla nuova costituzione svizzera, a cura di Ehrenzeller,

Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 pag. 143s; Thürer,

Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001 pag. 687s).

Nel caso in esame non si è confrontati con un’informazione errata (DTF 124 V

220.

consid. 2b con riferimenti), né con una violazione dell’obbligo di

delucidazione rispettivamente d’informazione (Aufklärungs- und

Informationspflicht), che, a determinate condizioni, può costituire la base per

invocare la protezione della buona fede (DTF 121 V 30 consid. 1b con

riferimenti).

Non

essendoci stata nel caso in esame un’informazione o una decisione erronee, non è

quindi necessario verificare l’esistenza dei succitati cinque requisiti.

2.7

Va poi fatto presente che l’UAI non ha mai garantito alcunché riguardo all’assunzione della fattura

qui in esame.

Vero che le note d’onorario 9 maggio 2001 della clinica __________ (doc. G) sono

state pagate dall’amministrazione, secondo quanto indicato dall’UAI nello

scritto 6 dicembre 2004 (XX), nell’ambito dei provvedimenti sanitari volti alla

cura dell’infermità congenita 390 OIC (paralisi cerebrali spastiche).

Tuttavia

va fatto presente che già con decisione 8 giugno 2000 l’amministrazione aveva

posto RI 1 al beneficio di detti provvedimenti (doc. AI 49), questo sulla base

del rapporto 20 dicembre 1999 del dr. __________, attivo presso l`__________ di

__________ (doc. AI 46).

Ora, la valutazione neuropsicologica dell’__________ e quella della

dr. ssa __________

hanno sì aggiornato lo stato di

salute dell’assicurata, ma, ciononostante, dagli atti non risulta che sulla

base dei due succitati referti l’UAI abbia concesso ulteriori prestazioni.

Va

poi fatto presente che, al fine di accertare i motivi per cui le fatture della

Clinica __________ sono state assunte dall’AI e non anche quella della dr.ssa __________,

con scritto 10 marzo 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto all’amministrazione

quanto segue:

" … vogliate esporci dettagliatamente i motivi per cui

avete pagato le fatture 20 aprile 2001 della Clinica __________ nell’ambito

dell’infermità congenita 390 OIC (cfr. risposta no.3 delle vostre osservazioni

6.

dicembre 2004), tenuto conto che già con decisione 8 giugno 2000 avevate

riconosciuto i succitati provvedimenti sanitari (doc. AI 49).

Per quale motivo, quindi, non assumete i costi relativi al rapporto 14 febbraio

2003.

della dr.ssa __________, visto che in sostanza si tratta di un

aggiornamento della valutazione neuropsicologica a suo tempo eseguita dall’__________

? Al riguardo vi saremo grati nel ricevere una puntuale e dettagliata risposta."

(XVIII)

Questa

è la risposta ricevuta, datata 21 marzo 2005

" Come si può ben rilevare dalle

annotazioni 18 marzo 2005 del medico responsabile SMR Dr. __________ qui

allegatevi, le fatture 20.4.2001 della clinica __________ nell'ambito

dell'infermità congenita 390 OIC sono state pagate in seguito ad un errore

commesso dall'Ufficio AI del Canton Ticino.

In effetti,

nelle proprie annotazioni di cui sopra il Dr. __________ precisa che "[…]

Un esame neuropsicologico o psicologico non porta elemento alcuno alla

valutazione della paresi cerebrale. Lo stesso pensiero vale anche per l'esame

eseguito dalla Signora __________ poiché eseguito con le stesse finalità.

Possiamo dunque affermare che il pagamento di tali esami da parte dell'UAI in relazione

all'infermità congenita 390 è stato effettuato in modo erroneo".

Di conseguenza,

visto e considerato come l'amministrazione non avrebbe dovuto pagare le due

fatture 20.4.2001 della clinica __________ di __________, lo scrivente ufficio

non assume i costi relativi al rapporto 14.2.2003 della psicologa __________

per i motivi già esposti dettagliatamente nella propria decisione su

opposizione dell'8 luglio 2004 (cfr. in modo particolare il punto 8 della

stessa) nonché nei successivi allegati di causa (vedi risposta 4.10.2004 ed

osservazioni 25.1.2005 agli atti)." (Doc. XVIII)

Con osservazioni 13 aprile

2005.

il padre dell’assicurata ha contestato quanto sostenuto dal dr. __________,

ossia “ che un accertamento neuropsicologico non porti elemento alcuno alla

valutazione della paresi cerebrale in quanto certamente porta delle indicazioni

sul modo migliore per trattarne le conseguenze”, motivo per cui egli ha

chiesto al TCA di “incaricare un medico esterno all’AI per un parere a

questo riguardo”(XX). Al riguardo, nella già citata nota 18 marzo 2005 il

medico responsabile del SMR, dopo aver riportato un riassunto degli atti, ha

ben spiegato la sua presa di posizione, a cui va data piena adesione, motivo

per il quale non è necessario procedere ad alcun parere esterno nel senso

indicato dall'insorgente (sulla valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti).

In particolare egli ha rilevato:

"

Si considera che l'infermità

congenita secondo cifra OIC 390 (paresi cerebrale) è costituita da danno neuro-motorio,

debbono esser soddisfatte le condizioni delle normative cioè una spasticità, o

un'atassia o un'atetosi. L'atassia è stata certificata.

I problemi correlati con la

scolarità, cioè il deficit intellettivo, non sono correlati con la paresi

cerebrale, nel senso della LAI, anche se si può ammettere che i problemi di

ipossia in fase perinatale siano una causa comune alle due manifestazioni.

Per la paresi cerebrale la bambina è

beneficiaria delle misure di controllo medico e terapia specifica. Per i

problemi correlati al deficit intellettivo è beneficiaria delle misure di

scolarizzazione speciale.

Un esame neuropsicologico o psicologico

non porta elemento alcuno alla valutazione della paresi cerebrale.

Lo stesso pensiero vale anche per

l'esame eseguito dalla signora __________ poiché eseguito con le stesse

finalità." (Doc. XVIIIbis)

Vero che, come rilevato dal padre dell’assicurata nelle osservazioni 13 aprile

2005, “anche lo stesso dr. __________ dell’__________, le cui

visite annuali sono state sempre riconosciute dall’AI nell’ambito

dell’infermità congenita 390 OIC, proponeva/condivideva, già a partire dal

2001, le necessità della ricerca di strategie alternative e di sostegno

dell’autonomia in relazione alle quali la pediatra curante, di concerto con le

insegnanti delle scuole speciali, ha ritenuto necessario disporre

l’accertamento neuropsicologico” (XX).

Tuttavia, come già riportato al consid. 2.4, una valutazione neuropsicologica è

da inserire piuttosto nel contesto di una scolarizzazione nel senso più ampio

del termine (cfr. consid. 4), non coperto dall’art. 19 LAI.

Vero che il padre della ricorrente ha ricordato come la valutazione 14 febbraio

2003.

della dr. ssa __________ abbia “permesso di decidere l’inserimento di RI

1.

nella struttura scolastica speciale dell’Istituto __________ dopo quattro

anni presso il __________ di __________” (XX), ma è altrettanto vero che è

dal mese di settembre 1998 che l’assicurata beneficia di provvedimenti per

l’istruzione scolastica (doc. AI 32).

In

conclusione, visto quanto sopra, conformemente all’art. 78 cpv. 3 OAI (cfr.

consid. 2.3), a mente del TCA, non trattandosi in casu di accertamenti privati

indispensabili all’erogazione di prestazioni, tantomeno riguardanti provvedimenti

integrativi concessi in un secondo tempo, l’UAI non è

tenuto a liquidare la fattura 26 marzo 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 76).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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