Lexipedia

Decisione

32.2004.69

differenti valutazioni specialistiche. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

22 novembre 2004Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Con

tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1,

ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

"

(…)

4. Va avantutto

detto che la valutazione dell'attività esigibile spetta all'amministrazione e

non al medico. Questi avrebbe dovuto riportare i limiti funzionali

dell'assicurato. Null'altro. Essi non figurano. Cosa significhi fare il custode

o il portinaio, segnatamente quale sia la definizione che ne dà il medico non è

data a conoscere.

5. Da un profilo

reumatologico, quello fondamentale che qui ci occupa, I'UAI non ha richiesto

alcun accertamento medico. Si è fondata esclusivamente su quello del dr. __________.

6. Invero, il dr. __________, pure lui reumatologo, perito

dell'assicurazione per perdita di

guadagno per malattia, nel rapporto del 20.6.2001 afferma che "alla luce

dei referti attuali appare del resto improbabile che il signor RI 1 possa

raggiungere una capacità lavorativa normale in un'attività professionale

ritenuta idonea (lavoro svolto in posizione corporee variabili, senza l'obbligo

dell'assunzione di posizione viziose per la schiena e senza dover alzare e

spostare pesi).

Considerandi

II perito in tale caso fornisce una

versione apparentemente un poco diversa, ma importante ai fini assicurativi, da

quella fornita dal dr. __________. Ma la prima, per chissà quale arcano, non è

stata presa in conto.

In effetti non vi era motivo alcuno di

discostarsi dall'una come dall'altra perizia. Semmai possiamo affermare che __________

agisce quale perito assicurativo (quantunque si tratti di un'assicurazione

privata), quantomeno non meno credibile del dr. __________ nel referto ritenuto

dall'UAI.

Se si fossero fatte proprie le

conclusioni del dr. __________, si dovevano applicare le RSS, con deduzione del

25% ed un'ulteriore riduzione per l'impossibilità nello svolgere un'attività

lavorativa a tempo pieno sull'importo così ottenuto.

Si trattava di quantificare quale fosse

detta limitazione, ma certo è che avrebbe avuto quantomeno diritto ad una mezza

rendita.

7.

Invero le

conclusioni del dr. __________ di cui al referto del 17.4.2001 ad un'attenta

lettura non differiscono in termini sostanziali da quelle del collega.

Egli infatti:

- non dice che l'assicurato sia abile

al lavoro in misura completa in

attività leggere e non qualificate.

Afferma che sarebbe abile al

lavoro quale "portinaio o

custode", che è circostanza ben diversa.

Avantutto si tratta di sapere cosa

intenda. Per quanto è dato a conoscere il portinaio, rispettivamente il custode

(che sono poi la stessa cosa) deve svolgere un'attività anche pesante (si pensi

alle pulizie) ed in parte semi-qualificate di manutenzione (per poter disporre

di un'attività a tempo pieno).

- in secondo luogo non afferma che in attività consone possa

lavorare a tempo pieno, ma a tempo quasi pieno.

Cosa significhi quel

"quasi" non ci è dato a sapere (ecco perché la paletta dei lavori

esigibili dev'essere dettata dall'amministrazione e non dal medico).

Intuitivamente si potrebbe pensare ad una riduzione che varia tra il 15 ed il

25%. E' comunque un esercizio che spetta all'UAI, che non ha svolto e che

quindi è chiamato a fare.

8.

Senza addentrarci in ulteriori esercizi di interpretazione è

patente

che l'istruttoria posta in atto sia

oltremodo lacunosa e pertanto in tutti i casi l'incarto dev'essere rimandato

all'UAI con le necessarie indicazioni per il suo complemento.

Comunque risulta pure facilmente

intuibile che nel caso concreto si legge in trasparenza il diritto ad almeno

una mezza rendita." (doc. I)

1.4

Nella

risposta di causa l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria

decisione su opposizione (doc. IV)

1.5

In data 11

ottobre 2004, il ricorrente ha osservato:

"

(…)

con riferimento alla richiesta di indicare nuove prove a seguito

della risposta della controparte al nostro ricorso, ritengo opportuno che venga

valutata l'eventualità che venga redatta una perizia reumatologica. Ciò a meno

che non si intenda rimandare l'incarto all'UAI per ulteriori

accertamenti." (doc. V)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25.

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3

Oggetto del

contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita

d'invalidità dal 1° gennaio 2002.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70.

%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,

104.

V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4

Nella

fattispecie, in data 17 aprile 2001, il dr. __________, reumatologo, incaricato

dal medico curante dr. __________, ha rilevato:

"

VALUTAZIONE

Il paziente presenta un'insufficienza

bisegmentale su una discopatia soprattutto accentuata a livello L4/L5 meno a

livello L5/S1 con una sindrome lombispondilogena a sinistra senza segni

d'irritazione radicolare. Vi è una certa discrepanza fra i disturbi più

accentuati sulla gamba di sinistra e il reperto neuroradiologico della RM che

mostra un'ernia discale L4/L5 piuttosto paramediana destra con obliterazione

parziale del recesso laterale della radice di L5 di destra. D'altra

parte i disturbi del paziente sono comprensibili e razionabili alle

problematiche discopatiche, nonché a questa insufficienza bisegmentale. L'esame

clinico attuale permette di escludere un'importante problematica di instabilità

lombare. Non vi sono segni per compressioni o irritazioni di tipo radicolare.

L'evoluzione purtroppo non è favorevole. I disturbi persistono malgrado le

terapie sia stazionarie che ambulatoriali da te ordinate. Ci avviciniamo o

abbiamo superato un periodo d'incapacità lavorativa di tre mesi. II paziente

non sembra per il momento essere motivato ad una ripresa lavorativa anche

parziale. I disturbi possono giustificare in parte questo atteggiamento.

PROCEDERE

Dal punto di vista terapeutico insisterei con le terapie da te

instaurate soprattutto con del Vioxx 25 mg una pastiglia alla mattina

associandola a del Mydocalm due volte una pastiglia al giorno. Insisterei

inoltre con delle fisioterapie a carattere intensivo di tipo ambulatoriale

soprattutto con un rinforzo muscolare a carattere isometrico e isotonico.

A mio modo di vedere si potrebbe tentare una ripresa lavorativa

parziale nella sua professione reintegrandolo progredientemente nel lavoro

in associazione con le terapie sopraindicate. Questa soluzione sarebbe da

considerare la migliore visto e considerato che sarebbe fattibile dal punto di

vista pratico. Mi sembra che in queste condizioni il paziente potrebbe tentare

di riprendere il lavoro a tempo parziale nella forma del 50% eventualmente con

la dispensa per non portare dei pesi troppo elevati.

Si deve tenere in considerazione che in queste condizioni e con

questi reperti sia clinici che radiologici il paziente sarebbe almeno abile

nella forma del 50% se non in una forma superiore in un'attività medio leggera

e penso qui soprattutto ad un'attività quale operaio non qualificato. Per

un'attività più adatta ancora come potrebbe essere quella di portinaio o

custode vi sarebbe una capacità lavorativa quasi completa.

Si tratta comunque di una situazione che dal punto di vista

pratico sarà ben difficilmente realizzabile visto e considerato il fatto che il

paziente ben difficilmente riuscirà ad ottenere un lavoro.

Si va quindi secondo me purtroppo verso una problematica

d'incapacità lavorativa protratta e di rendita d'invalidità."

(allegato doc. AI 6)

Il dr. __________,

reumatologo e fisiatra, incaricato dalla Cassa malati __________, in data 20

giugno 2001 ha certificato quanto segue:

"

Diagnosi

- Sindrome lombovertebrale cronica (e spondilogena a sinistra)

con/da

. turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale in stato da

Morbo di

Scheuermann)

. alterazioni degenerative bisegmentali:

- L4/5 con spondilartrosi ed ernia discale paramediana a destra

- L5/S1 con spondilartrosi ed ernia discale mediana

Commento

All'origine della sofferenza lombare apparentemente resistente

alle consuete terapie finora proposte (inclusa una riabilita­zione stazionaria)

trovo alterazioni statiche e funzionali di una certa importanza assieme ad una

degenerazione dei segmenti L4/5 ed L5/S1 senza che il quadro attuale deponga

per un conflitto disco-radicolare o per un'instabilità segmentale. Le

condizioni attuali (che appaiono per intanto quelle definitive) non permettono

di prendere in considerazione la ripresa del lavoro in maniera normale.

Concordo con il reumatologo Dr. __________ __________ che

bisognerà tentare una ripresa nella misura del 50% (a partire dal 01.07.2001

con presenza normale sul posto di lavoro, rendimen­to ridotto).

Un cambiamento di attività lucrativa in un paziente analfabeta che

sa esprimersi in italiano solo con difficoltà appare invece difficilmente

realizzabile.

Alla luce dei referti attuali appare del resto improbabile che il

signor RI 1 possa raggiungere una capacità lavorativa normale in

un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto in posizioni corporee

variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizioni viziose per la schiena

e senza dover alzare e spostare pesi).

Il caso sarà quindi probabilmente da annunciare all'AI a tempo

debito.

Questa valutazione è stata discussa anche con il medico curante

che ringrazio per avermi trasmesso i suoi atti."

(allegato doc. AI 4a)

Il 12

maggio 2002, il dr. __________, internista e medico fiduciario __________, ha

rilevato:

" Raccomandazioni

del medico di fiducia:

II paziente era inabile al lavoro dell'8 gennaio al 10 luglio 2001

in misura totale, dall'11 luglio 2001 al 19 mar­zo 2002 in misura del 50%, ad

eccezione del periodo d'inabilità totale dal 23 al 28 ottobre 2001. Dal 20 mar­zo

2002.

non lavora più.

II Dr. __________ ritiene, dal punto di vista reumatologico, che

il paziente non sia più idoneo per l'attività di manovale eseguita finora. Egli

prevede una ripresa d'attività lucrativa al massimo in misura dei 50% e per un

lavoro idoneo allo stato di salute del paziente.

Le alterazioni degenerative a carico dell'apparato locomotore

spiegano ampiamente la sintomatologia accu­sata dal paziente. Attualmente la

sindrome dolorosa è accentuata da un episodio depressivo reattivo. In complesso

non ritengo che sia esigibile una ripresa del lavoro e che a medio termine sia

più probabile un'inabilità lavorativa totale e definitiva, questo anche per le

scarse possibilità reali di realizzare la capacità lavorativa residuale.

Formazione e nozioni della lingua non rendono possibile un impiego in

un'attività intel­lettuale, restano unicamente lavori manuali e pesanti.

Per la cura medica è assicurato presso la __________

Assicurazione.

La domanda di rendita d'invalidità è stata inoltrata. Per quanto

riguarda le misure di reinserimento si dovrà tenere conto della scarsa

formazione del paziente e delle difficoltà linguistiche." (allegato doc. AI 4a)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Tale

principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una

valutazione del SMR [“Un tel rapport, qui émane d’un service medical

régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il

remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère

contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non

pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.6

Il dr. __________, specialista delle

affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore,

nel suo referto del 17 aprile 2001 (che non può essere definito alla

stregua di una perizia) ha valutato il danno alla salute dal punto di vista

reumatologico, giungendo alla conclusione che l’assicurato nella sua precedente

attività di manovale sarebbe ancora abile in misura del 50%, dispensandolo tuttavia,

“eventualmente”, dal portare pesi troppo elevati. Lo specialista ha in

seguito stabilito che quale operaio non qualificato l’assicurato “sarebbe

abile nella forma del 50% se non in una forma superiore”. Inoltre, quale

portinaio o custode, secondo lo specialista, l’assicurato sarebbe abile in

misura “quasi completa”.

Il dottor __________,

anch’egli reumatologo, nel suo referto del 20 giugno 2001 (che non può essere

definito alla stregua di una perizia, ma comunque più dettagliato dell’esame

del dr. __________) ha concordato con quanto previsto dal dr. __________ in

merito alla limitata capacità lavorativa dell’assicurato (in misura del 50%)

nella sua precedente professione (“con presenza normale sul posto di lavoro,

rendimento ridotto”).

Egli ha per contro

ritenuto improbabile che l’assicurato “possa raggiungere una capacità

lavorativa normale in un'attività professionale ritenuta idonea (lavoro svolto

in posizioni corporee variabili, senza l'obbligo dell'assunzione di posizioni

viziose per la schiena e senza dover alzare e spostare pesi)” (doc. AI 4a).

Ora, alla luce dei

succitati referti non appare sufficientemente chiarita la questione a sapere in

che misura ed in quali attività l’assicurato sia da ritenere abile al lavoro

nonostante le affezioni di cui è portatore.

Infatti, se da una parte

il dr. __________ ha evidenziato un’abilità al 50% e forse più nell’attività

leggera di operaio non qualificato e un’abilità quasi completa

nell’attività di custode/portinaio, dall’altra il dr. __________ ha ritenuto

improbabile il raggiungimento di una capacità lavorativa normale in un’attività

ritenuta idonea.

Del resto, nemmeno il

rapporto medico del dr. __________, internista, - il quale concorda con le

conclusioni del dr. __________ - fornisce elementi utili per stabilire con

chiarezza la residua capacità lavorativa dell’assicurato (allegato doc. AI 4a).

In simili

circostanze, vista la discordanza di suddette valutazioni specialistiche,

s’impone quindi un rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda ad una approfondita valutazione medico-peritale ed

eventualmente economico-professionale (nel cui ambito andranno se del caso

precisate quali sono le attività ancora concretamente esigibili malgrado il

danno alla salute), in merito alla residua capacità dell'assicurato. In esito a tale complemento istruttorio l'Ufficio AI si pronuncerà

quindi nuovamente sull'incapacità al guadagno dell'assicurato al momento

dell'eventuale inizio del diritto alla rendita, considerando eventuali modifiche

rilevanti intervenute sino all'emanazione della decisione su opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ L’incarto è rinviato all’amministrazione

affinché renda un

nuovo

provvedimento dopo gli accertamenti conformemente ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà a RI 1 fr. 1'500.- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster