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Decisione

32.2004.70

assicurato al beneficio di una mezza rendita chiede in via di revisione l'aumento della rendita; in casu negata poiché non vi è alcuna modifica rilevante della situazione invalidante

3 dicembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due episodi di sincope non motivano una

diminuzione duratura della capacità lavorativa, considerando che l'A. svolge

una attività confacente e anche a ½ tempo. Neanche la probabile sindrome

radicolare C7/8 destra." (Doc. AI 71)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita, respingendo la

domanda di revisione.

2.10. L’assicurato

ritiene tuttavia che vi è stato un rilevante peggioramento delle proprie

condizioni di salute, allegando al ricorso i seguenti atti medici:

·

certificato 20 agosto 2004 in cui il medico

curante ha attestato un aggravamento dovuto a due attacchi di sincope avvenuti nei

mesi di luglio e agosto 2004 ed informato che è stato chiesto un nuovo consulto

presso il Servizo di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc.

B);

·

rapporto 10 settembre 2004 del dr. __________,

primario del suddetto servizio neurologico, che ha evidenziato:

" Paziente

59enne con plurimi FRCV, con severa ateromatosi dei vasi a destinazione

intracerebrale, inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione seduta

senza prodromi.

L'anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti, è sospetto

innanzitutto per un disturbo del ritmo cardiaco. Abbiamo pertanto organizzato

un ECG ed un esame Holter che ha evidenziato una frequenza minima di 50,

massima di 113, intervallo RR più lungo di 1,46 secondi dopo una extrasistole.

Parecchie extrasistole sopraventricolari isolate e una coppietta. Assenza di

episodi di fibrillazione atriale. Parecchie extrasistoli ventricolari isolate

polimorfe. Il paz. verrà esaminato dal Prof. ____________ il prossimo lunedì

13.9.04. Da parte nostra abbiamo previsto a breve termine un esame

neurosonologico, prima di prendere in considerazione, se necessario, un

massaggio del seno carotideo all'esclusione di una sindrome del seno

carotideo." (Doc. C)

Sottoposta

la summenzionata documentazione al dr. __________, medico responsabile del SMR,

per una valutazione, con nota 1° ottobre 2004 questi ha evidenziato:

"

Le valutazioni dei limiti funzionali

rispettivamente di CL in base agli atti precedenti risultano essere corrette.

Di nuovo si sa che vi sono state ancora due

sincopi, di origine non ancora accertata risoltesi senza danno residuo.

Si considera che l'ateromatosi è malattia

progredente soprattutto se i fattori di rischio non vengono controllati (leggi

evitati).

Dal rapporto del Dr. __________, che non rileva

danno funzionale neurologico importante e in ogni caso influente sulla CL, si

apprende che i fattori di rischio sono ancora presenti tutti (vedi prime tre

righe dell'anamnesi).

In assenza di limiti funzionali superiori,

sebbene con malattia progredente, una valutazione diversa della CL non è

opportuna." (Doc. III bis)

2.11. Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza

dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Considerandi

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.12

Per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (

DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In via eccezionale il

giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale,

considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore

alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere

così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia

soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato

successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da

tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato

sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti,

segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V consid. 2.1).

2.13

Nell’evenienza

concreta, a mente del TCA, dall’esame degli atti medici contenuti nell’inserto

non risulta esserci stata una rilevante modifica della situazione invalidante

dell’assicurato.

Rispetto alla decisione del 1998, dal lato neurologico l’assicurato non

presenta un sostanziale peggioramento.

Nella perizia 18 dicembre 1997 il dr. __________ aveva principalmente accertato

un’arteriopatia periferica con una claudicatio vascolare e valutato un’incapacità

al lavoro del 50%.

Nella perizia 13 giugno 2003 il dr. __________ ha sostanzialmente confermato

tale valutazione evidenziando come il disturbo alla marcia, di possibile

origine neurologica, “ è minimo e non comporta un’inabilità lavorativa

maggiore del 50%” ed è “dunque simile a quella già accordata al paziente

per la claudicatio vascolare” (doc. AI 69 pag. 5).

Dal punto di vista neurologico, rispetto al 1997, il perito ha individuato una

nuova sintomatologia “ con dolori irradianti al braccio destro ed un deficit

motorio moderato degli estensori delle dita alla mano destra che, insieme ad

una riduzione del riflesso tricipitale destro ed un deficit di sensibilità alla

mano destra, sono in primo luogo dovuti ad una sindrome radicolare deficitaria

“, facendo tuttavia presente che tale “sintomatologia algica è relativamente

contenuta ed i deficit motori non invalidanti “ (doc. 69 pag. 5,

sottolineatura del redattore).

Effettivamente nel referto il dr. __________ ha parlato di un’inabilità

lavorativa massima del 50-60% nell’attività di fattorino [“L’attività del

paziente prevalentemente interna alla banca di fattorino con spostamenti a

piedi contenuti (anche dall’arteriopatia periferica agli arti inferiori) non

dovrebbe comportare limiti eccessivi durante l’attività lavorativa, che vadano al

di là di un’inabilità lavorativa massima del 50-60%.” ], rilevando comunque

che “le alterazioni vascolari a livello degli assi carotidei e vertebrali

non hanno rilevanti conseguenza dirette sull’attuale attività dell’assicurato”

e che “i deficit di origine probabilmente radicolare al braccio destro sono

lievi e non limitano in modo rilevante al di là del 50% l’attività

dell’assicurato” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.1, sottolineatura

del redattore), per poi far presente che “sono intatte le funzioni cognitive,

al braccio sinistro e agli arti inferiori al di fuori di una minima atassia

alla marcia poco limitante..” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.2).

Le suesposte conseguenze neurologiche non giustificano quindi un aumento

dell’incapacità lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi, secondo questa Corte, lo stato valetudinario dell’assicurato

è rimasto sostanzialmente invariato.

Né vi sono motivi per mettere in dubbio la dettagliata ed esaustiva valutazione

resa dal perito dr. __________, a cui va conferita forza probatoria piena (cfr.

consid. 2.11).

2.14. In data 20

agosto 2004 il medico curante ha certificato che il suo paziente è stato

affetto da altri due attacchi di sincope (luglio e agosto 2004).

Va fatto presente che nel rapporto 10 settembre 2004 il dr. __________ non ha

riscontrato un danno neurologico dovuto ai due summenzionati episodi di sincope

(“….inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione senza prodromi….

l’anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti….).

Egli ha tuttavia evidenziato un sospetto di disturbo del ritmo cardiaco ed informato

dell’imminente esame specialistico a cura del dr. __________ (doc. C).

Occorre qui precisare che eventuali danni alla salute di natura cardiaca sono

da contestualizzare in uno stato di fatto susseguente all’emanazione della

decisione impugnata (12 luglio 2004) e quindi non fanno parte dell’esame

giudiziale della presente vertenza.

Non conoscendo del resto l’esito dell’indagine cardiologica non è nemmeno

possibile, per motivi d’economia processuale (cfr. consid. 2.1.2), valutare

l’eventuale incidenza dell’aspetto cardiaco sulla capacità al guadagno

dell’assicurato.

Analogo discorso vale anche per la severa ateromatosi dei vasi intracerebrali

riscontrata il 10 settembre 2004 dal dr. __________ (quindi dopo la decisione

querelata) che, a detta del responsabile del SMR (cfr. consid. 2.10), non

risulterebbe essere progredente se i fattori di rischio venissero controllati,

rispettivamente evitati.

In conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento, almeno sino

all’emanazione della decisione contestata, dell’incapacità al guadagno ai sensi

dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di

revisione.

Ciononostante l’assicurato potrà sempre far valere, in sede di un’ulteriore

revisione della rendita, le suddette “nuove” affezioni, che comunque dovranno

essere accompagnate dalla pertinente ed esauriente documentazione medica.

2.15. Con scritto

18 ottobre 2004 l’assicurato ha ribadito la necessità di allestire una perizia

multidisciplinare a cura del SAM.

Quando alla succitata richiesta di

mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ritenuto che la documentazione agli atti è sufficiente

per poter statuire nel merito della presente vertenza, a mente del TCA, non è

necessario procedere ad assumere ulteriori mezzi di prova, perizia giudiziaria

inclusa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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