32.2004.70
assicurato al beneficio di una mezza rendita chiede in via di revisione l'aumento della rendita; in casu negata poiché non vi è alcuna modifica rilevante della situazione invalidante
3 dicembre 2004Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.70
Data decisione, Autorità:
03.12.2004, TCA
Titolo:
assicurato al beneficio di una mezza rendita chiede in via di revisione l'aumento della rendita; in casu negata poiché non vi è alcuna modifica rilevante della situazione invalidante
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.70
BS/ss
Lugano
3 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1945, in data 14/24 giugno 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI1).
Sulla
base della perizia 18 dicembre 1997 del dr. __________ l’assicurato, affetto da
un’arteriopatia periferica agli arti inferiori, è stato ritenuto abile al 50%
nella sua attività di fattorino di banca. Secondo il succitato specialista in
chirurgia, un intervento chirurgico porterebbe ad una piena capacità lavorativa
(doc. AI 30).
Interpellato l’assicurato e preso atto del certificato 9 marzo 1998 del medico
curante, con decisione 13 novembre 1998 l’Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) ha tuttavia riconosciuto una mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio
1996 (doc. AI 48).
Con delibera
4 agosto 2000, rimasta incontestata, l’UAI ha confermato la mezza rendita (doc.
AI 56).
1.2. Il 31 marzo
2003 l’Ufficio AI ha ricevuto da RI 1 una seconda richiesta di prestazioni che
è stata trattata alla stregua di una domanda di revisione (doc. AI 61).
Dopo aver ordinato una perizia neurologica a cura del dr. __________, con
decisione 1° luglio 2003 l’amministrazione ha negato l’aumento del grado
d’invalidità, facendo presente:
"
Nel mese di marzo 2003 è stata inoltrata una
nuova richiesta con certificato del Dr. __________ per revisione del grado
d'invalidità per peggioramento dello stato di salute.
È stata pertanto ordinata una perizia medica del
Dr. __________.
Dal rapporto peritale di rileva che i due episodi
di sincope (20.01.2003 e 22.05.2003) non motivano una diminuzione duratura
della capacità lavorativa; la patologia annunciata non motiva l'aumento
dell'inabilità lavorativa." (Doc. AI 73)
1.3. Con
opposizione 9 luglio 2003 l’assicurato ha invece sostenuto un peggioramento
delle proprie condizioni di salute e chiesto di essere sottoposto ad un esame
angiologico e cardiologico (doc. AI 74).
1.4. Con
decisione 12 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione
dell’assicurato, rilevando:
"
Nel caso in esame per la verifica dello stato di
salute l'assicurato è stato posto al beneficio della perizia specialistica 3
giugno 2003 del Dr. __________, specialista in neurologia, il quale, analizzato
lo stato di salute globale dell'assicurato e posta la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di stato da due sincopi di origine non chiara,
probabile sindrome radicolare deficitaria C7 o C8 a destra, arteriopatia
obliterante periferica agli arti inferiori con stato da PTCA e posa di Stent e
lieve atassia alla marcia, ha stabilito un'incapacità lavorativa dal 50% nella
precedente attività lavorativa. La perizia completa e coerente nelle
correlazioni mediche ed ha quindi piena forza probatoria. Ne discende un grado
di invalidità del 50%. L'assicurato non fornisce elemento medico alcuno che
attesti e comprovi una diversa situazione del suo stato di salute e giustifichi
una diversa valutazione dello stesso. La valutazione della decisione impugnata,
basata sulla perizia in parola, risulta pertanto corretta e viene confermata.
L'opposizione è respinta." (Doc. AI 83)
1.5. Avverso la
succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello
studio legale RA 1 di __________, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di
ricorso.
Facendo riferimento alle certificazioni del medico curante ed alla perizia 3
giugno 2003 del dr. __________, il ricorrente ha segnatamente sostenuto:
"
Sulla scorta della citata perizia medica l'UAI
ha quindi rifiutato la richiesta di aumento della rendita, sia nella decisione
del 1.07.2003, sia nella qui impugnata decisione su opposizione del 12.07.2004.
A torto.
Ritenuto
che dal primo gennaio 2004 con un grado d'invalidità del 60% esiste il diritto
a tre quarti di rendita, sarebbe infatti stato indispensabile approfondire le valutazioni
del Dr. __________, per stabilire se l'inabilità lavorativa del signor RI 1 è
ancora del 50% o se, come egli ritiene, è aumentata al 60%.
Ciò non è
purtroppo stato fatto: l'impressione è che, ancora una volta, l'UAI abbia
sottovalutato le osservazione del medico curante - che, evidentemente, è il più
informato sulla reale situazione di salute dell'insorgente - decidendo sulla
base della sola perizia del Dr. __________.
Già solo
per questo motivo la querelata decisione su opposizione del 9 luglio 2004 deve
essere annullata.
Stante la
lunghissima e contraddittoria istruttoria esperita in occasione della prima
richiesta di rendita presentata dal ricorrente - che ha senz'altro messo in
luce l'oggettiva difficoltà di formulare una diagnosi certa - sarebbe invero
stato necessario verificare più a fondo lo stato di salute del signor RI 1.
In questo
senso, ritenuto che ai problemi vascolari si sono aggiunti quelli
cerebrovascolari (neurologici), nonché tutte le altre patologie citate
nell'incarto relativo al signor RI 1, era ed è opportuno incaricare il
Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM) di allestire una perizia
multidisciplinare, come a suo tempo postulato dal Dr. __________ (cfr. supra
punto 2).
Ciò non è
purtroppo stato fatto e, in attesa dell'emanazione della querelata decisione,
il ricorrente è ulteriormente peggiorato, subendo in tempi ravvicinati due
ulteriori e preoccupanti episodi di sincopi.
Il
certificato 20.08.2004 del Dr. __________ conferma quanto precede, così come l'esito
dei nuovi esami esperiti dal servizio Neurologico del __________ il 10
settembre 2004, che evidenziano la possibilità di deficienze anche di
origini cardiache che verranno valutate dal Prof. __________ oggi, 13
settembre 2004.
A maggior
ragione la decisione dell'UAI qui impugnata appare pertanto errata e, comunque,
prematura.
Il
ricorrente chiede quindi in via principale che la stessa venga annullata e gli
atti retrocessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per una nuova
decisione, dopo aver approfondito le questioni mediche ordinando l'erezione
di una perizia medica multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell'AI (SAM).
In via
subordinata egli chiede che gli venga riconosciuta una rendita intera di
invalidità del 28 gennaio 2003." (Doc. I)
1.6. Mediante
risposta di causa 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del
ricorso e la conferma del giudizio impugnato.
In merito alla documentazione medica allegata al ricorso, l’amministrazione ha
osservato:
"
L'ulteriore documentazione medica prodotta dal
ricorrente è stata sottoposta per un aggiornamento della valutazione dello
stato di salute dell'assicurato al Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Con
annotazioni 1 ottobre 2004 il medico responsabile dell'SMR, Dr. __________, ha
rilevato che le valutazioni dei limiti funzionali, rispettivamente di
incapacità lavorativa in base agli atti precedenti risultano corrette. Il
medico evidenzia che le novità sono rappresentate da due sincopi risoltesi
senza danno residuo e dal rapporto del Dr. __________ (Ospedale __________) non
rileva un danno funzionale neurologico importante e in ogni caso influente
sulla capacità lavorativa, mentre rileva che i fattori di rischio sono ancora
presenti tutti. Conclude precisando che in assenza di limiti funzionale
superiori sebbene con malattia progredente, una valutazione diversa della
capacità lavorativa non è opportuna. In altre parole il danno alla salute
accertato e documentato, allo stato attuale non permette di ritenere un peggioramento
duraturo con ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quanto
stabilito con le precedenti valutazioni" (doc. III),
per poi
evidenziare:
"
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che
nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice giudica la decisione
impugnata di principio solo in base ai fatti verificatesi fino all'emanazione
di tale decisione, mentre i fatti intervenuti successivamente e che hanno
modificato la situazione devono normalmente formare l'oggetto di una nuova decisione
che, in determinate circostanze, per motivi di economia processuale, nella
valutazione di una decisione a titolo d'eccezione venga considerata la
situazione verificatasi successivamente (DTF 103 V 54). L'Alta Corte ha in
particolare precisato che deve trattarsi di breve tempo, in casu ammettendo
un'estensione di due mesi dopo la decisione impugnata, risultando a quel punto
soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della misura richiesta (DTF 105 V
161, cons. 4d). In concreto componenti del danno alla salute intervenute
successivamente alla decisione su opposizione non sono quindi oggetto del
ricorso. Ritenuta la completa valutazione della situazione medica
precedentemente alla decisione su opposizione non risulta giustificata la
richiesta perizia SAM."
(Doc. III)
1.7. Il 18
ottobre 2004 l’assicurato ha ribadito la necessità di un accertamento medico
multidisciplinare.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio
2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio, in via di
revisione, di una rendita intera d’invalidità, rispettivamente se la
fattispecie necessita di ulteriori accertamenti medici.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,
consid.
4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di
prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________, specialista in
medicina chirurgica.
Nel rapporto 18 dicembre 1997, esposte dettagliatamente l’anamnesi nonché la
diagnosi, il sanitario ha valutato il paziente inabile al 50% nella sua
professione di fattorino di banca, facendo tuttavia presente che “tramite un
intervento chirurgico con un periodo di incapacità totale di circa 2 mesi la
capacità lavorativa potrà essere di nuovo del 100% per qualsiasi lavoro”
(doc. AI 30).
Nel
certificato 9 marzo 1998 il medico curante, dr. __________, ha invece sostenuto
che l’intervento chirurgico consigliato non avrebbe risolto definitivamente, ma
solo temporaneamente, “la situazione vascolare già gravemente compromessa e
che la capacità lavorativa non sarebbe comunque migliorata nel tempo” (sub
doc. AI 39).
Accettato quanto attestato dal medico curante, con la decisione 2 luglio 1998
l’UAI ha riconosciuto un grado d’invalidità del 50%, annullando pertanto un
precedente progetto di decisione in cui era stato negato un diritto alla
rendita motivato appunto dal fatto che con il prospettato intervento
l’assicurato avrebbe potuto riacquistare un piena capacità lavorativa in qualsiasi
professione (doc. AI 34).
2.8. Nell’ambito
della prima revisione della rendita, con rapporto 6 luglio 2000 il medico
curante aveva certificato la stazionarietà delle condizioni di salute del
paziente (doc. AI 57), motivo per cui il 4 agosto 2000 l’Ufficio AI ha
confermato la mezza rendita
(doc. AI
56).
2.9. A
seguito della successiva domanda di revisione del 31 marzo 2003, il ricorrente
è stato peritato dal neurologo dr. __________.
Con rapporto 3 giugno 2003 lo specialista ha proceduto ad una dettagliata ed
esaustiva anamnesi ponendo la seguente diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
"
Stato da 2 sincopi di origine non chiara (primo
episodio 20.01.'03, secondo episodio 23.05.'03); almeno il secondo episodio di
molto probabile origine vaso-vagale/ortostatica.
Probabile sindrome radicolare deficitaria C7 o C8 a destra da maggio 2003.
Arteriopatia obliterante periferica agli arti inferiori con stato da PTCA posa
di Stent.
Lieve atassia alla marcia probabilmente dovuta a lesioni cerebrali ischemiche
croniche della sostanza bianca descritte alla RM cerebrale." (Doc. AI 69)
Riguardo
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha osservato:
"
Da notare, sempre in ambito cerebrovascolare una
lieve atassia alla marcia non spiegabile con una polineuropatia o una
mielopatia ma probabilmente dovuta alle lesione vascolari multiple a livello
degli emisferi cerebrali, evidenziate alla RM cerebrale. Il disturbo alla
marcia di possibile origine neurologica cerebrale, non considerando dunque il
problema più rilevante per la marcia legato alla claudicatio di origine
vascolare e per la quale il paziente è già stato dichiarato inabile al lavoro
al 50%, è minimo e non comporta un'inabilità lavorativa maggiore al 50%, dunque
simile a quella già accordata al paziente per la claudicatio vascolare. Per
quel che riguarda le stenosi a livello degli assi carotidei e vertebrobasilari
si può ritenere che queste siano rimaste fino ad ora asintomatiche e dunque
questa patologia non modifica la precedente inabilità lavorativa. L'attività
del paziente prevalentemente interna alla banca di fattorino con spostamenti a
piedi contenuti (anche dall'arteriopatia periferica agli arti inferiori) non
dovrebbero comportare limiti eccessivi durante l'attività lavorativa, che
vadano al di là di un'inabilità lavorativa massima del 50-60%. Il paziente è
già beneficiario delle necessarie terapie medicamentose per il problema
cerebro-vascolare e non penso che siano indicate ulteriori misure terapeutiche
a questo proposito.
Dal punto di vista neurologico da poco meno di un
mese si è aggiunta una nuova sintomatologia non presente in precedenza con
dolori irradianti al braccio destro e clinicamente con un deficit motorio
moderato degli estensori delle dita alla mano destra che, insieme ad una
riduzione del riflesso tricipitale destro ed un deficit di sensibilità alla
mano sono in primo luogo dovuti ad una sindrome radicolare deficitaria C7 o C8
da questo lato. La sintomatologia algica è relativamente contenuta e i deficit
motori non invalidanti.
Trattandosi di una sintomatologia presente ormai
da quasi un mese penso che debba essere ulteriormente indagata tramite TAC o
meglio RM cervicale per poter meglio definire anche dal punto di vista
radiologico l'entità dell'eventuale compressione radicolare, precisarne la
causa (ernia discale, stenosi foraminale o altre cause più rare). Si tratta
questa di una sintomatologia intercorrente che ha buone possibilità di
regredire nelle prossime settimane e che non determinerà verosimilmente
un'inabilità lavorativa a lungo termine maggiore del 50% quale fattorino presso
una banca." (Doc. AI 69)
Preso
atto della succitata perizia neurologica, con nota 13 giugno 2003 il dr. __________,
del Servizio medico regionale (SMR) ha osservato:
"
La patologia annunciata non motiva l'aumento
della IL.
Fatti
I due episodi di sincope non motivano una
diminuzione duratura della capacità lavorativa, considerando che l'A. svolge
una attività confacente e anche a ½ tempo. Neanche la probabile sindrome
radicolare C7/8 destra." (Doc. AI 71)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita, respingendo la
domanda di revisione.
2.10. L’assicurato
ritiene tuttavia che vi è stato un rilevante peggioramento delle proprie
condizioni di salute, allegando al ricorso i seguenti atti medici:
·
certificato 20 agosto 2004 in cui il medico
curante ha attestato un aggravamento dovuto a due attacchi di sincope avvenuti nei
mesi di luglio e agosto 2004 ed informato che è stato chiesto un nuovo consulto
presso il Servizo di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc.
B);
·
rapporto 10 settembre 2004 del dr. __________,
primario del suddetto servizio neurologico, che ha evidenziato:
" Paziente
59enne con plurimi FRCV, con severa ateromatosi dei vasi a destinazione
intracerebrale, inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione seduta
senza prodromi.
L'anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti, è sospetto
innanzitutto per un disturbo del ritmo cardiaco. Abbiamo pertanto organizzato
un ECG ed un esame Holter che ha evidenziato una frequenza minima di 50,
massima di 113, intervallo RR più lungo di 1,46 secondi dopo una extrasistole.
Parecchie extrasistole sopraventricolari isolate e una coppietta. Assenza di
episodi di fibrillazione atriale. Parecchie extrasistoli ventricolari isolate
polimorfe. Il paz. verrà esaminato dal Prof. ____________ il prossimo lunedì
13.9.04. Da parte nostra abbiamo previsto a breve termine un esame
neurosonologico, prima di prendere in considerazione, se necessario, un
massaggio del seno carotideo all'esclusione di una sindrome del seno
carotideo." (Doc. C)
Sottoposta
la summenzionata documentazione al dr. __________, medico responsabile del SMR,
per una valutazione, con nota 1° ottobre 2004 questi ha evidenziato:
"
Le valutazioni dei limiti funzionali
rispettivamente di CL in base agli atti precedenti risultano essere corrette.
Di nuovo si sa che vi sono state ancora due
sincopi, di origine non ancora accertata risoltesi senza danno residuo.
Si considera che l'ateromatosi è malattia
progredente soprattutto se i fattori di rischio non vengono controllati (leggi
evitati).
Dal rapporto del Dr. __________, che non rileva
danno funzionale neurologico importante e in ogni caso influente sulla CL, si
apprende che i fattori di rischio sono ancora presenti tutti (vedi prime tre
righe dell'anamnesi).
In assenza di limiti funzionali superiori,
sebbene con malattia progredente, una valutazione diversa della CL non è
opportuna." (Doc. III bis)
2.11. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Considerandi
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.12
Per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (
DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In via eccezionale il
giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale,
considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore
alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere
così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia
soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato
successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da
tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato
sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti,
segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V consid. 2.1).
2.13
Nell’evenienza
concreta, a mente del TCA, dall’esame degli atti medici contenuti nell’inserto
non risulta esserci stata una rilevante modifica della situazione invalidante
dell’assicurato.
Rispetto alla decisione del 1998, dal lato neurologico l’assicurato non
presenta un sostanziale peggioramento.
Nella perizia 18 dicembre 1997 il dr. __________ aveva principalmente accertato
un’arteriopatia periferica con una claudicatio vascolare e valutato un’incapacità
al lavoro del 50%.
Nella perizia 13 giugno 2003 il dr. __________ ha sostanzialmente confermato
tale valutazione evidenziando come il disturbo alla marcia, di possibile
origine neurologica, “ è minimo e non comporta un’inabilità lavorativa
maggiore del 50%” ed è “dunque simile a quella già accordata al paziente
per la claudicatio vascolare” (doc. AI 69 pag. 5).
Dal punto di vista neurologico, rispetto al 1997, il perito ha individuato una
nuova sintomatologia “ con dolori irradianti al braccio destro ed un deficit
motorio moderato degli estensori delle dita alla mano destra che, insieme ad
una riduzione del riflesso tricipitale destro ed un deficit di sensibilità alla
mano destra, sono in primo luogo dovuti ad una sindrome radicolare deficitaria
“, facendo tuttavia presente che tale “sintomatologia algica è relativamente
contenuta ed i deficit motori non invalidanti “ (doc. 69 pag. 5,
sottolineatura del redattore).
Effettivamente nel referto il dr. __________ ha parlato di un’inabilità
lavorativa massima del 50-60% nell’attività di fattorino [“L’attività del
paziente prevalentemente interna alla banca di fattorino con spostamenti a
piedi contenuti (anche dall’arteriopatia periferica agli arti inferiori) non
dovrebbe comportare limiti eccessivi durante l’attività lavorativa, che vadano al
di là di un’inabilità lavorativa massima del 50-60%.” ], rilevando comunque
che “le alterazioni vascolari a livello degli assi carotidei e vertebrali
non hanno rilevanti conseguenza dirette sull’attuale attività dell’assicurato”
e che “i deficit di origine probabilmente radicolare al braccio destro sono
lievi e non limitano in modo rilevante al di là del 50% l’attività
dell’assicurato” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.1, sottolineatura
del redattore), per poi far presente che “sono intatte le funzioni cognitive,
al braccio sinistro e agli arti inferiori al di fuori di una minima atassia
alla marcia poco limitante..” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.2).
Le suesposte conseguenze neurologiche non giustificano quindi un aumento
dell’incapacità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi, secondo questa Corte, lo stato valetudinario dell’assicurato
è rimasto sostanzialmente invariato.
Né vi sono motivi per mettere in dubbio la dettagliata ed esaustiva valutazione
resa dal perito dr. __________, a cui va conferita forza probatoria piena (cfr.
consid. 2.11).
2.14. In data 20
agosto 2004 il medico curante ha certificato che il suo paziente è stato
affetto da altri due attacchi di sincope (luglio e agosto 2004).
Va fatto presente che nel rapporto 10 settembre 2004 il dr. __________ non ha
riscontrato un danno neurologico dovuto ai due summenzionati episodi di sincope
(“….inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione senza prodromi….
l’anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti….).
Egli ha tuttavia evidenziato un sospetto di disturbo del ritmo cardiaco ed informato
dell’imminente esame specialistico a cura del dr. __________ (doc. C).
Occorre qui precisare che eventuali danni alla salute di natura cardiaca sono
da contestualizzare in uno stato di fatto susseguente all’emanazione della
decisione impugnata (12 luglio 2004) e quindi non fanno parte dell’esame
giudiziale della presente vertenza.
Non conoscendo del resto l’esito dell’indagine cardiologica non è nemmeno
possibile, per motivi d’economia processuale (cfr. consid. 2.1.2), valutare
l’eventuale incidenza dell’aspetto cardiaco sulla capacità al guadagno
dell’assicurato.
Analogo discorso vale anche per la severa ateromatosi dei vasi intracerebrali
riscontrata il 10 settembre 2004 dal dr. __________ (quindi dopo la decisione
querelata) che, a detta del responsabile del SMR (cfr. consid. 2.10), non
risulterebbe essere progredente se i fattori di rischio venissero controllati,
rispettivamente evitati.
In conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento, almeno sino
all’emanazione della decisione contestata, dell’incapacità al guadagno ai sensi
dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di
revisione.
Ciononostante l’assicurato potrà sempre far valere, in sede di un’ulteriore
revisione della rendita, le suddette “nuove” affezioni, che comunque dovranno
essere accompagnate dalla pertinente ed esauriente documentazione medica.
2.15. Con scritto
18 ottobre 2004 l’assicurato ha ribadito la necessità di allestire una perizia
multidisciplinare a cura del SAM.
Quando alla succitata richiesta di
mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Ritenuto che la documentazione agli atti è sufficiente
per poter statuire nel merito della presente vertenza, a mente del TCA, non è
necessario procedere ad assumere ulteriori mezzi di prova, perizia giudiziaria
inclusa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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