Lexipedia

Decisione

32.2004.71

provvedimenti sanitari. Fisioterapia

1 febbraio 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I costi dei provvedimenti sanitari sono a nostro

carico quando lo stato di salute si è relativamente stabilizzato (art. 12 della

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

Contemporaneamente il trattamento deve essere

atto a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o ad

evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Le mansioni consuete

(p.es. nell'ambito casalingo) sono parificate a un'attività lucrativa.

● Nel caso presente

si tratta di affezione degenerativa della colonna lombare, patologia per

definizione tendente alla progressione. Quindi provvedimenti sanitari nel caso

all'esame non possono portare ad un miglioramento duraturo della capacità

lavorativa ragion per la quale viene a mancare il presupposto dell'art. 12 di

cui sopra.

Decidiamo pertanto:

● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 96)

1.2. A

seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dallo Studio

Legale RA 1, con la quale ha postulato l'assunzione da parte dell’UAI delle

spese fisioterapiche, con decisione su opposizione 13 agosto 2004 l'amministrazione

ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

" (...)

1. Secondo

l'art. 12 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari

destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente

all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle

mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare

una diminuzione notevole di tale capacità.

Per

cura dell'affezione come tale, si intendono di regola i provvedimenti sanitari

che portano alla guarigione o a un miglioramento di uno stato patologico

labile. Per principio l'AI assume unicamente i provvedimenti sanitari il cui

scopo immediato è quello di eliminare o correggere un danno alla salute o delle

perdite di funzione stabilizzate o per lo meno relativamente stabilizzate, se

questi provvedimenti permettono di prevedere un successo importante e duraturo,

conformemente all'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 115 V 194).

Dove

e fintanto che è presente uno stato patologico labile e che sono in atto

provvedimenti sanitari destinati alla cura della malattia di base o delle sue

conseguenze, siano questi causali o sintomatici, sotto il punto di vista legale

dell'assicurazione sociale, vengono considerati cura vera e propria del male.

La giurisprudenza ha sempre parificato ad uno stato patologico labile tutte le

affezioni alla salute non stabilizzate che hanno valenza di malattia. Pertanto

i provvedimenti che mirano a guarire o ad alleviare uno stato patologico

labile, o che ha in un'altra maniera valenza di malattia, non sono di

competenza dell'assicurazione invalidità ma dell'assicurazione malattia o

infortuni. Solo quando la fase dello stato patologico labile primario o

secondario è terminata e ci si trova quindi in presenza di uno stato

stabilizzato, o per lo meno relativamente stabilizzato, si pone la questione,

per gli assicurati di più di 20 anni d'età, se la cura costituisce una misura

d'integrazione. L'assicurazione invalidità assume di regola unicamente i

provvedimenti che mirano alla soppressione o alla correzione di conseguenze o

di disturbi funzionali stabilizzati nella misura in cui essi lascino prevedere

un successo importante e durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI. Per contro,

l'assicurazione invalidità non prende a carico un provvedimento che consiste

nella cura vera e propria del male, anche se ci si può aspettare un successo

importante. Il successo del provvedimento in sè, nell'ambito dell'art. 12 LAI,

non può servire da criterio di delimitazione appropriato, visto che ogni

trattamento medico coronato da successo a degli effetti benefici sulla vita

lucrativa (DTF 115 V 194).

Considerandi

2.

Secondo costante

giurisprudenza sono considerate come conseguenze o disturbi funzionali

articolari stabilizzati o per lo meno relativamente stabilizzati le affezioni

ossee in quanto tali, come pure le anomalie dello scheletro. Perciò, la pratica

considera come provvedimenti d'integrazione ai sensi di legge, solo gli interventi

intesi alla correzione o alla soppressione di un'affezione stabilizzata dello

scheletro e delle sue conseguenze meccaniche dirette. Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha precisato questa giurisprudenza nel senso che possono

essere considerate come tali sono quelle che nel caso di deficienza ossea,

dunque dello scheletro propriamente detto, sono provocate dal difetto stesso,

ad esclusione delle parti cartilaginose, e del sistema dei legamenti o

muscolare (DTF 105 V 142, cons. 3a con riferimenti). Se si è confrontati con

una forma mista, bisogna esaminare se l'affezione è dovuta principalmente ad

una deformazione ossea o ad un'altra causa. Questo può essere normalmente

stabilito in maniera affidabile secondo il metodo d'intervento chirurgico

applicato (ZAK 1977, p. 539 cons. 1b con riferimenti).

Resta

ancora da esaminare se il provvedimento è atto a migliorare in modo importante

e durevole la capacità di guadagno della persona assicurata o a preservarla da

una diminuzione notevole. Il successo dell'integrazione deve essere valutato

prospettivamente, vale a dire prima dell'esecuzione del provvedimento e non

retrospettivamente (ZAK 1989 p. 455 E. 4).

3.

Secondo la

giurisprudenza l'efficacia di una cura è importante solo se raggiunge in un

tempo determinato un grado assoluto rilevante. L'importanza del successo dei

provvedimenti d'integrazione dipende dal grado d'invalidità, da una parte, e

dalla natura dell'attività rimunerata dall'altra. Per contro, la situazione

personale della persona assicurata, che non ha nessun nesso con l'attività

lucrativa, è senza importanza (ZAK 1989 p. 455 E. 3).

Secondo

l'art. 2 cpv. 1 1a. frase OAI, sono considerati come provvedimenti sanitari ai

sensi dell'art. 12 LAI in particolare gli interventi chirurgici, fisioterapeutici

e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi di

un'infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da

una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o della

capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità

di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante.

4.

Secondo

l'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari

destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente

all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e

sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di

tale capacità. Secondo l'art. 12 cpv. 2 LAI il Consiglio federale ha la facoltà

di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla

cura vera e propria del male. Fondandosi su questa competenza, l'art. 2 cpv. 3

OAI prevede che per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, il

diritto a detti provvedimenti sussiste fintanto che con essi la capacità

funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente

migliorata o mantenuta.

La

condizione per la presa a carico di una tale terapia è quella che il

provvedimento miri direttamente ad influenzare i disturbi funzionali e non a

curare il danno alla salute, sia la paralisi in sè o le affezioni secondarie,

come per esempio i disturbi circolatori, le malformazioni dello scheletro o le

contratture. Se il trattamento fisioterapeutico - in caso di una cura ambulatoriale

o stazionaria - consiste nell'attenuare uno stato patologico labile, non

rientra nell'ambito dell'art. 2 cpv. 3 OAI (ZAK 1983 p. 79 con riferimenti). I

provvedimenti fisioterapeutici che hanno effetto unicamente sulla capacità di

rendimento in generale ma che non sono o che possono influenzare in modo esiguo

le funzioni motorie danneggiate, non sono a carico dell'AI. Questo risulta pure

dal principio secondo il quale l'art. 12 cpv. 1 LAI non garantisce un'ampia

profilassi d'invalidità per gli assicurati maggiorenni (ZAK 1983 p. 79).

5.

Nel presente

caso si constata che l'affezione alla colonna lombare di cui l'assicurata è

portatrice è una patologia degenerativa, tendente alla progressione e che

quindi i provvedimenti sanitari richiesti (fisioterapia) non possono portare ad

un miglioramento duraturo della capacità lavorativa in quanto siamo in presenza

di una affezione labile.

Relativamente

alla documentazione prodotta con l'opposizione si rileva che il certificato

medico redatto il 31 gennaio 2001 dal dottor __________ del __________ di __________

era già presente agli atti al momento della valutazione espressa dal medico SMR

e d'altro lato il certificato redatto dal dottor __________ il 22 gennaio 2004

non oggettiva uno stato valetudinario diverso.

Ne

discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto

conferma." (Doc. AI 102)

1.3

Con tempestivo ricorso al

TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dallo Studio Legale RA 1, ha chiesto che

le venga riconosciuto il rimborso delle spese fisioterapiche:

" (...)

Il ricorrente non concorda sulla valutazione medica effettuata

dall'istituto interpellato secondo il quale:

" Nel

presente caso si constata che l'affezione alla colonna lombare di cui

l'assicurata è portatrice è una patologia degenerativa, tendente alla

progressione e che quindi i provvedimenti sanitari richiesti (fisioterapia) non

possono portare ad un miglioramento duraturo della capacità lavorativa in

quanto siamo in presenza di una affezione labile." (doc. A)

Prove: doc.,

edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle parti.

4.

A sostegno delle proprie affermazioni, l'opponente produce il

rapporto del __________ di __________ redatto dal Primario d'Ortopedia, Dr.

med. __________ nel gennaio del 2001, che a riguardo recita:

" Die Arbeitsfähigkeit der Patientin ist aktuell bei 50%

geblieben. [....] Sie wurde auch informiert,

dass dadurch primär die Beschwerden eher zunehmen werden, dass aber durch die

regelmässige Aktivität die Sensibilität der Nozizeptoren reduziert wird und sie

somit einen Benefit erwarten kann."

Il primario d'ortopedia Dr. med. __________ è sicuro

che tramite gli esercizi la paziente avrà un beneficio certo (doc.

B).

Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle

parti.

5.

Anche il parere del Dr. med. __________,

specialista FMH Medicina Generale e Medicina dello sport, si scosta da quanto

asserito dal citato Istituto. In effetti, il medico afferma che:

" nelle

fasi di riacutizzazione della sintomatologia necessita di una regolare

fisioterapia che comporta essenzialmente del trattamento manuale, ginnastica

assistita in piscina."

Lo scopo della lettera del Dott. med. __________

è quello di permettere alla paziente di beneficiare periodicamente di alcune

sedute di fisioterapia nell'ottica di evitare una diminuzione dell'attuale

capacità lavorativa e il mantenimento della possibilità di eseguire le consuete

mansioni (doc. C).

Il medico, sul finire di citata lettera, osserva

e fa presente che solo grazie alle cure fino al ora effettuate:

è stato "permesso

di mantenere una qualità di vita sufficientemente buona e di continuare a

lavorare al 50% (per il restante 50% in qualità di aiuto medico beneficia

già di una rendita)".

Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle

parti.

6.

In conclusione delle Tesi mediche e dei pareri

sopra citati (doc. B e C), non è possibile sostenere che tali cure non

evitino una diminuzione sostanziale della capacità di guadagno.

Al fine di poter essere accolta una domanda

d'assunzione costi per provvedimenti sanitari, l'Art. 12 Legge Federale

sull'assicurazione Invalidità (LAI) sancisce che:

" Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari

destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione

nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e

atti a migliorare [....] o a evitare una

diminuzione notevole di tale capacità."

Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle

parti.

7.

Alla luce dei pareri degli autorevoli medici

(doc. B e C), i parametri previsti dalla normativa di cui all'Art. 12 (LAI)

sono assolutamente dati.

Ragion per cui la decisione qui impugnata deve

essere annullata ed alla Signora RI 1 riconosciute le prestazioni inerenti i

provvedimenti sanitari da lei richiesti. (...)" (Doc. I)

1.4

Nella risposta di causa

l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su

opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

" (...)

In altre parole la condizione essenziale per il riconoscimento di

un provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12 LAI è che l'affezione sia

stabilizzata, condizione che in concreto non è data in quanto il danno alla

salute è di carattere degenerativo, come rilevato dal Dr. __________, del

servizio medico regionale dell'AI (SMR) con valutazione 14 gennaio 2004 (doc.

89.

inc. AI). La misura medica richiesta non rappresenta quindi una prestazione

coperta dall'AI ai sensi dell'art. 12 LAI. La decisione 13 agosto 2004

dell'Ufficio cantonale dell'Assicurazione Invalidità è dunque corretta, della

quale è chiesta la conferma."

(Doc. III)

in

diritto

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli

26.

c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA

del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella

causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del

29.

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Il 1° gennaio 2003 è entrata

in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche

legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

Siccome dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.

1.

; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire dal 1° gennaio

2004.

sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito

della 4a revisione della LAI.

Per quanto concerne la materia

che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003,

dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili

all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga.

2.3

Oggetto del contendere è

saper se RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese relative al trattamento

fisioterapico.

Giusta

l'art. 12 LAI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati

non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella

vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a

migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità

di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale

capacità.

In

particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –

caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà

sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e

notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete

oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere

considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e

permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1

OAI).

Per le

paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari

previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul

fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura

dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha

che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale,

la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro

settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).

A mente

dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali

della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei

provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti

sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la

capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere

migliorata.

Affinché

l'AI prenda a suo carico i provvedimenti fisioterapici è quindi necessario che

questi siano suscettibili d'influire direttamente sulla funzione motoria e non

sul trattamento di un processo patologico secondario derivante dall'infermità.

Se il

trattamento fisioterapico permette solo di lenire uno stato patologico labile,

esso non rientra inoltre nell'ambito dell'art. 2 cpv. 3 OAI ed in tale contesto

una terapia continua, che è necessaria ad impedire la progressione di una

malattia, deve pertanto essere considerata una cura vera e propria del male

(DTF 108 V 217, DTF 98 V 95; SVR 1995 IV no. 34 pag. 90 consid. 1a).

Secondo

la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la

scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso

dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito,

risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in

questione (DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi

citati). Questa definizione, valevole nel campo delle cure mediche, è di

principio applicabile ai provvedimenti sanitari dell'AI (STFA inedita del 29

aprile 1994 nella causa C.M.; DTF 115 V 195 consid. 4b). Di conseguenza, se una

determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica, non fa

parte delle prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non deve

nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di

provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e riferimenti).

La legge,

con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da

ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.

La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile

al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,

ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non

può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,

nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole

alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della

reintegrazione non costituisce di per sè un criterio decisivo, in quanto

praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo

degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella

causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02,

consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2,

105.

V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).

Condizione

per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è

che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la

capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della

stessa.

Il

diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari

d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la

capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo

di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è

il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive

UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).

L'art. 12

LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI da

quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa

distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli

esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza

tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique del

l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81).

2.4

Nella fattispecie,

l’assicurata dal 1° settembre 1995 è al beneficio di una mezza rendita

d’invalidità a causa di gravi problemi lombari (sindrome lombovertebrale

cronica su disturbo statico e degenerativo, emilaminectomia e discectomia L4-L5

e L5-S1, spondilodesi L4-L5 per canale lombare stretto e importante osteocondrosi,

doc. AI 73 e 87).

Tali

affezioni sono state ritenute degenerative, quindi in progressione, per cui in

concreto eventuali sedute fisioterapiche non possono portare ad un

miglioramento duraturo della capacità lavorativa (cfr. proposta medico SMR del

14.

gennaio 2004, doc. AI 89).

Il dr. __________

sostiene per contro che nelle fasi di riacutizzazione della sintomatologia

l’assicurata necessita di regolare fisioterapia, ciò che “ha permesso nei

mesi scorsi di mantenere una qualità di vita sufficientemente buona e di

continuare a lavorare al 50%” (doc. AI 91).

Certo, il

provvedimento può portare benefici alla paziente, ma, ai sensi di legge, non

può arrecare all’assicurata un miglioramento duraturo in quanto le patologie di

cui soffre la ricorrente sono di carattere labile.

Il

certificato medico 22 gennaio 2004 del dr. __________, generalista e medico

sportivo, non attesta uno stato valetudinario diverso da quello rilevato dal

dr. __________ (doc. AI 91 e allegati).

Uno stato

patologico di questo tipo, pur essendo stazionario fintanto che possa essere

tenuto in equilibrio, non è stabile ai sensi della prassi, provvedimenti

destinati a stabilizzare una determinata affezione, rispettivamente a

mantenerla stazionaria o a differire un peggioramento della stato di salute

essendo sempre incentrati su una patologia labile (STFA del 30 aprile 1999

nella causa D., I 316/98, pag. 6). Ai provvedimenti terapeutici di natura

fisioterapica il cui unico scopo è quello di preservare da un peggioramento

l’ottima condizione d’integrazione raggiunta manca in effetti il carattere

preponderante d’integrazione (STFA del 30 aprile 1999 nella causa D., I 316/98,

pag. 7). Finché tale stato può essere mantenuto in equilibrio con delle misure fisioterapeutiche

risulta stazionario ma non stabile ai sensi della giurisprudenza. Tali misure

non possono quindi essere prese a carico dall’AI (STFA del 4 luglio 2003 nella

causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 102 V 42 ss; Pratique VSI 1999 pag. 130

consid. 2d e riferimenti).

La

giurisprudenza ha infatti stabilito che la fisioterapia e altre ginnastiche

curative, i massaggi, le cure balneari, ecc, applicate ad assicurati adulti rappresentano

nella maggioranza dei casi delle” terapie di sostegno” permanenti o rinnovabili

periodicamente, destinate ad impedire l’evoluzione di un male (STFA del 4

luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 2.2; DTF 97 V 45; RDAT 1993 II n°

65.

pag. 179):

In

conclusione, posto come le cure fisioterapiche di cui necessita l’assicurata

permetterebbero solo di lenire uno stato patologico labile, rispettivamente di

mantenere stazionarie le conseguenze secondarie derivanti da tale affezione, le

spese di tali cure non devono essere prese a carico dall’AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster