32.2004.71
provvedimenti sanitari. Fisioterapia
1 febbraio 2005Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.71
Data decisione, Autorità:
01.02.2005, TCA
Titolo:
provvedimenti sanitari. Fisioterapia
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 12 LAI
art. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.71
za/sc
Lugano
1 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto
2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, professionalmente attiva a metà tempo quale aiuto medico,
affetta da gravi problemi lombari, dal 1° settembre 1995 è stata posta a
beneficio di una mezza rendita d’invalidità (doc. AI 63).
In data 2
ottobre 2003 l'assicurata telefonicamente ha fatto domanda di assunzione da
parte dell'AI delle spese relative a cure fisioterapiche (doc. AI 81, 88).
Con
decisione 15 gennaio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la richiesta di prestazioni motivando:
"
Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti
sanitari.
Fatti
I costi dei provvedimenti sanitari sono a nostro
carico quando lo stato di salute si è relativamente stabilizzato (art. 12 della
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Contemporaneamente il trattamento deve essere
atto a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o ad
evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Le mansioni consuete
(p.es. nell'ambito casalingo) sono parificate a un'attività lucrativa.
● Nel caso presente
si tratta di affezione degenerativa della colonna lombare, patologia per
definizione tendente alla progressione. Quindi provvedimenti sanitari nel caso
all'esame non possono portare ad un miglioramento duraturo della capacità
lavorativa ragion per la quale viene a mancare il presupposto dell'art. 12 di
cui sopra.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 96)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dallo Studio
Legale RA 1, con la quale ha postulato l'assunzione da parte dell’UAI delle
spese fisioterapiche, con decisione su opposizione 13 agosto 2004 l'amministrazione
ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" (...)
1. Secondo
l'art. 12 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari
destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente
all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle
mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare
una diminuzione notevole di tale capacità.
Per
cura dell'affezione come tale, si intendono di regola i provvedimenti sanitari
che portano alla guarigione o a un miglioramento di uno stato patologico
labile. Per principio l'AI assume unicamente i provvedimenti sanitari il cui
scopo immediato è quello di eliminare o correggere un danno alla salute o delle
perdite di funzione stabilizzate o per lo meno relativamente stabilizzate, se
questi provvedimenti permettono di prevedere un successo importante e duraturo,
conformemente all'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 115 V 194).
Dove
e fintanto che è presente uno stato patologico labile e che sono in atto
provvedimenti sanitari destinati alla cura della malattia di base o delle sue
conseguenze, siano questi causali o sintomatici, sotto il punto di vista legale
dell'assicurazione sociale, vengono considerati cura vera e propria del male.
La giurisprudenza ha sempre parificato ad uno stato patologico labile tutte le
affezioni alla salute non stabilizzate che hanno valenza di malattia. Pertanto
i provvedimenti che mirano a guarire o ad alleviare uno stato patologico
labile, o che ha in un'altra maniera valenza di malattia, non sono di
competenza dell'assicurazione invalidità ma dell'assicurazione malattia o
infortuni. Solo quando la fase dello stato patologico labile primario o
secondario è terminata e ci si trova quindi in presenza di uno stato
stabilizzato, o per lo meno relativamente stabilizzato, si pone la questione,
per gli assicurati di più di 20 anni d'età, se la cura costituisce una misura
d'integrazione. L'assicurazione invalidità assume di regola unicamente i
provvedimenti che mirano alla soppressione o alla correzione di conseguenze o
di disturbi funzionali stabilizzati nella misura in cui essi lascino prevedere
un successo importante e durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI. Per contro,
l'assicurazione invalidità non prende a carico un provvedimento che consiste
nella cura vera e propria del male, anche se ci si può aspettare un successo
importante. Il successo del provvedimento in sè, nell'ambito dell'art. 12 LAI,
non può servire da criterio di delimitazione appropriato, visto che ogni
trattamento medico coronato da successo a degli effetti benefici sulla vita
lucrativa (DTF 115 V 194).
Considerandi
2.
Secondo costante
giurisprudenza sono considerate come conseguenze o disturbi funzionali
articolari stabilizzati o per lo meno relativamente stabilizzati le affezioni
ossee in quanto tali, come pure le anomalie dello scheletro. Perciò, la pratica
considera come provvedimenti d'integrazione ai sensi di legge, solo gli interventi
intesi alla correzione o alla soppressione di un'affezione stabilizzata dello
scheletro e delle sue conseguenze meccaniche dirette. Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato questa giurisprudenza nel senso che possono
essere considerate come tali sono quelle che nel caso di deficienza ossea,
dunque dello scheletro propriamente detto, sono provocate dal difetto stesso,
ad esclusione delle parti cartilaginose, e del sistema dei legamenti o
muscolare (DTF 105 V 142, cons. 3a con riferimenti). Se si è confrontati con
una forma mista, bisogna esaminare se l'affezione è dovuta principalmente ad
una deformazione ossea o ad un'altra causa. Questo può essere normalmente
stabilito in maniera affidabile secondo il metodo d'intervento chirurgico
applicato (ZAK 1977, p. 539 cons. 1b con riferimenti).
Resta
ancora da esaminare se il provvedimento è atto a migliorare in modo importante
e durevole la capacità di guadagno della persona assicurata o a preservarla da
una diminuzione notevole. Il successo dell'integrazione deve essere valutato
prospettivamente, vale a dire prima dell'esecuzione del provvedimento e non
retrospettivamente (ZAK 1989 p. 455 E. 4).
3.
Secondo la
giurisprudenza l'efficacia di una cura è importante solo se raggiunge in un
tempo determinato un grado assoluto rilevante. L'importanza del successo dei
provvedimenti d'integrazione dipende dal grado d'invalidità, da una parte, e
dalla natura dell'attività rimunerata dall'altra. Per contro, la situazione
personale della persona assicurata, che non ha nessun nesso con l'attività
lucrativa, è senza importanza (ZAK 1989 p. 455 E. 3).
Secondo
l'art. 2 cpv. 1 1a. frase OAI, sono considerati come provvedimenti sanitari ai
sensi dell'art. 12 LAI in particolare gli interventi chirurgici, fisioterapeutici
e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi di
un'infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da
una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o della
capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità
di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante.
4.
Secondo
l'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari
destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente
all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di
tale capacità. Secondo l'art. 12 cpv. 2 LAI il Consiglio federale ha la facoltà
di delimitare i provvedimenti previsti nel capoverso 1 da quelli destinati alla
cura vera e propria del male. Fondandosi su questa competenza, l'art. 2 cpv. 3
OAI prevede che per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, il
diritto a detti provvedimenti sussiste fintanto che con essi la capacità
funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente
migliorata o mantenuta.
La
condizione per la presa a carico di una tale terapia è quella che il
provvedimento miri direttamente ad influenzare i disturbi funzionali e non a
curare il danno alla salute, sia la paralisi in sè o le affezioni secondarie,
come per esempio i disturbi circolatori, le malformazioni dello scheletro o le
contratture. Se il trattamento fisioterapeutico - in caso di una cura ambulatoriale
o stazionaria - consiste nell'attenuare uno stato patologico labile, non
rientra nell'ambito dell'art. 2 cpv. 3 OAI (ZAK 1983 p. 79 con riferimenti). I
provvedimenti fisioterapeutici che hanno effetto unicamente sulla capacità di
rendimento in generale ma che non sono o che possono influenzare in modo esiguo
le funzioni motorie danneggiate, non sono a carico dell'AI. Questo risulta pure
dal principio secondo il quale l'art. 12 cpv. 1 LAI non garantisce un'ampia
profilassi d'invalidità per gli assicurati maggiorenni (ZAK 1983 p. 79).
5.
Nel presente
caso si constata che l'affezione alla colonna lombare di cui l'assicurata è
portatrice è una patologia degenerativa, tendente alla progressione e che
quindi i provvedimenti sanitari richiesti (fisioterapia) non possono portare ad
un miglioramento duraturo della capacità lavorativa in quanto siamo in presenza
di una affezione labile.
Relativamente
alla documentazione prodotta con l'opposizione si rileva che il certificato
medico redatto il 31 gennaio 2001 dal dottor __________ del __________ di __________
era già presente agli atti al momento della valutazione espressa dal medico SMR
e d'altro lato il certificato redatto dal dottor __________ il 22 gennaio 2004
non oggettiva uno stato valetudinario diverso.
Ne
discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto
conferma." (Doc. AI 102)
1.3
Con tempestivo ricorso al
TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dallo Studio Legale RA 1, ha chiesto che
le venga riconosciuto il rimborso delle spese fisioterapiche:
" (...)
Il ricorrente non concorda sulla valutazione medica effettuata
dall'istituto interpellato secondo il quale:
" Nel
presente caso si constata che l'affezione alla colonna lombare di cui
l'assicurata è portatrice è una patologia degenerativa, tendente alla
progressione e che quindi i provvedimenti sanitari richiesti (fisioterapia) non
possono portare ad un miglioramento duraturo della capacità lavorativa in
quanto siamo in presenza di una affezione labile." (doc. A)
Prove: doc.,
edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle parti.
4.
A sostegno delle proprie affermazioni, l'opponente produce il
rapporto del __________ di __________ redatto dal Primario d'Ortopedia, Dr.
med. __________ nel gennaio del 2001, che a riguardo recita:
" Die Arbeitsfähigkeit der Patientin ist aktuell bei 50%
geblieben. [....] Sie wurde auch informiert,
dass dadurch primär die Beschwerden eher zunehmen werden, dass aber durch die
regelmässige Aktivität die Sensibilität der Nozizeptoren reduziert wird und sie
somit einen Benefit erwarten kann."
Il primario d'ortopedia Dr. med. __________ è sicuro
che tramite gli esercizi la paziente avrà un beneficio certo (doc.
B).
Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle
parti.
5.
Anche il parere del Dr. med. __________,
specialista FMH Medicina Generale e Medicina dello sport, si scosta da quanto
asserito dal citato Istituto. In effetti, il medico afferma che:
" nelle
fasi di riacutizzazione della sintomatologia necessita di una regolare
fisioterapia che comporta essenzialmente del trattamento manuale, ginnastica
assistita in piscina."
Lo scopo della lettera del Dott. med. __________
è quello di permettere alla paziente di beneficiare periodicamente di alcune
sedute di fisioterapia nell'ottica di evitare una diminuzione dell'attuale
capacità lavorativa e il mantenimento della possibilità di eseguire le consuete
mansioni (doc. C).
Il medico, sul finire di citata lettera, osserva
e fa presente che solo grazie alle cure fino al ora effettuate:
è stato "permesso
di mantenere una qualità di vita sufficientemente buona e di continuare a
lavorare al 50% (per il restante 50% in qualità di aiuto medico beneficia
già di una rendita)".
Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle
parti.
6.
In conclusione delle Tesi mediche e dei pareri
sopra citati (doc. B e C), non è possibile sostenere che tali cure non
evitino una diminuzione sostanziale della capacità di guadagno.
Al fine di poter essere accolta una domanda
d'assunzione costi per provvedimenti sanitari, l'Art. 12 Legge Federale
sull'assicurazione Invalidità (LAI) sancisce che:
" Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari
destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione
nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e
atti a migliorare [....] o a evitare una
diminuzione notevole di tale capacità."
Prove: doc., edizione documenti, testi, interrogatorio formale delle
parti.
7.
Alla luce dei pareri degli autorevoli medici
(doc. B e C), i parametri previsti dalla normativa di cui all'Art. 12 (LAI)
sono assolutamente dati.
Ragion per cui la decisione qui impugnata deve
essere annullata ed alla Signora RI 1 riconosciute le prestazioni inerenti i
provvedimenti sanitari da lei richiesti. (...)" (Doc. I)
1.4
Nella risposta di causa
l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" (...)
In altre parole la condizione essenziale per il riconoscimento di
un provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12 LAI è che l'affezione sia
stabilizzata, condizione che in concreto non è data in quanto il danno alla
salute è di carattere degenerativo, come rilevato dal Dr. __________, del
servizio medico regionale dell'AI (SMR) con valutazione 14 gennaio 2004 (doc.
89.
inc. AI). La misura medica richiesta non rappresenta quindi una prestazione
coperta dall'AI ai sensi dell'art. 12 LAI. La decisione 13 agosto 2004
dell'Ufficio cantonale dell'Assicurazione Invalidità è dunque corretta, della
quale è chiesta la conferma."
(Doc. III)
in
diritto
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli
26.
c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29.
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2
Il 1° gennaio 2003 è entrata
in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche
legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.
; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio
2004.
sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito
della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia
che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003,
dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili
all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga.
2.3
Oggetto del contendere è
saper se RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese relative al trattamento
fisioterapico.
Giusta
l'art. 12 LAI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella
vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a
migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità
di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale
capacità.
In
particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere
considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e
permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1
OAI).
Per le
paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari
previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul
fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura
dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha
che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale,
la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro
settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).
A mente
dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali
della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei
provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti
sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la
capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere
migliorata.
Affinché
l'AI prenda a suo carico i provvedimenti fisioterapici è quindi necessario che
questi siano suscettibili d'influire direttamente sulla funzione motoria e non
sul trattamento di un processo patologico secondario derivante dall'infermità.
Se il
trattamento fisioterapico permette solo di lenire uno stato patologico labile,
esso non rientra inoltre nell'ambito dell'art. 2 cpv. 3 OAI ed in tale contesto
una terapia continua, che è necessaria ad impedire la progressione di una
malattia, deve pertanto essere considerata una cura vera e propria del male
(DTF 108 V 217, DTF 98 V 95; SVR 1995 IV no. 34 pag. 90 consid. 1a).
Secondo
la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la
scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso
dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito,
risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in
questione (DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi
citati). Questa definizione, valevole nel campo delle cure mediche, è di
principio applicabile ai provvedimenti sanitari dell'AI (STFA inedita del 29
aprile 1994 nella causa C.M.; DTF 115 V 195 consid. 4b). Di conseguenza, se una
determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica, non fa
parte delle prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non deve
nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di
provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e riferimenti).
La legge,
con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile
al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,
ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non
può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole
alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della
reintegrazione non costituisce di per sè un criterio decisivo, in quanto
praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo
degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella
causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02,
consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2,
105.
V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
Condizione
per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è
che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la
capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della
stessa.
Il
diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari
d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la
capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo
di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è
il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive
UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).
L'art. 12
LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI da
quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza
tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique del
l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81).
2.4
Nella fattispecie,
l’assicurata dal 1° settembre 1995 è al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità a causa di gravi problemi lombari (sindrome lombovertebrale
cronica su disturbo statico e degenerativo, emilaminectomia e discectomia L4-L5
e L5-S1, spondilodesi L4-L5 per canale lombare stretto e importante osteocondrosi,
doc. AI 73 e 87).
Tali
affezioni sono state ritenute degenerative, quindi in progressione, per cui in
concreto eventuali sedute fisioterapiche non possono portare ad un
miglioramento duraturo della capacità lavorativa (cfr. proposta medico SMR del
14.
gennaio 2004, doc. AI 89).
Il dr. __________
sostiene per contro che nelle fasi di riacutizzazione della sintomatologia
l’assicurata necessita di regolare fisioterapia, ciò che “ha permesso nei
mesi scorsi di mantenere una qualità di vita sufficientemente buona e di
continuare a lavorare al 50%” (doc. AI 91).
Certo, il
provvedimento può portare benefici alla paziente, ma, ai sensi di legge, non
può arrecare all’assicurata un miglioramento duraturo in quanto le patologie di
cui soffre la ricorrente sono di carattere labile.
Il
certificato medico 22 gennaio 2004 del dr. __________, generalista e medico
sportivo, non attesta uno stato valetudinario diverso da quello rilevato dal
dr. __________ (doc. AI 91 e allegati).
Uno stato
patologico di questo tipo, pur essendo stazionario fintanto che possa essere
tenuto in equilibrio, non è stabile ai sensi della prassi, provvedimenti
destinati a stabilizzare una determinata affezione, rispettivamente a
mantenerla stazionaria o a differire un peggioramento della stato di salute
essendo sempre incentrati su una patologia labile (STFA del 30 aprile 1999
nella causa D., I 316/98, pag. 6). Ai provvedimenti terapeutici di natura
fisioterapica il cui unico scopo è quello di preservare da un peggioramento
l’ottima condizione d’integrazione raggiunta manca in effetti il carattere
preponderante d’integrazione (STFA del 30 aprile 1999 nella causa D., I 316/98,
pag. 7). Finché tale stato può essere mantenuto in equilibrio con delle misure fisioterapeutiche
risulta stazionario ma non stabile ai sensi della giurisprudenza. Tali misure
non possono quindi essere prese a carico dall’AI (STFA del 4 luglio 2003 nella
causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 102 V 42 ss; Pratique VSI 1999 pag. 130
consid. 2d e riferimenti).
La
giurisprudenza ha infatti stabilito che la fisioterapia e altre ginnastiche
curative, i massaggi, le cure balneari, ecc, applicate ad assicurati adulti rappresentano
nella maggioranza dei casi delle” terapie di sostegno” permanenti o rinnovabili
periodicamente, destinate ad impedire l’evoluzione di un male (STFA del 4
luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 2.2; DTF 97 V 45; RDAT 1993 II n°
65.
pag. 179):
In
conclusione, posto come le cure fisioterapiche di cui necessita l’assicurata
permetterebbero solo di lenire uno stato patologico labile, rispettivamente di
mantenere stazionarie le conseguenze secondarie derivanti da tale affezione, le
spese di tali cure non devono essere prese a carico dall’AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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