32.2004.72
domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente l'Uffici
13 gennaio 2005Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.72
Data decisione, Autorità:
13.01.2005, TCA
Titolo:
domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente l'Ufficio AI gli ha respinto la domanda.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.72
BS/ss
Lugano
13 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 luglio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI 1, classe
1940, di professione meccanico di cicli e moto, dal 1982 conduce insieme al
fratello __________ una società in nome collettivo (__________snc di __________),
attiva nell’acquisto, nella vendita nonché nella riparazione di cicli e
motocicli.
Nel mese
di giugno 1998 egli si è procurato una grave contusione del dorso della mano
sinistra (cfr. rapporto 30 maggio 2000 dr. __________, doc. AI 7).
Con domanda 12 aprile 2000 RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 7 ottobre 2003 l’Ufficio assicurazione
invalidità ha respinto la domanda poiché:
"
L'Assicurato è titolare con il fratello __________
di un garage di cicli, motorini, scooter e moto.
Nel 1998 ha subito un infortunio alla mano
sinistra.
Dal profilo economico è dichiarato che
l'Assicurato svolgeva attività di meccanico in misura dell'80% e per il
rimanente 20% occupato in mansioni amministrative e rapporti con la clientela.
Fiscalmente il reddito aziendale non ha subito
variazioni.
Dalle notifiche di tassazione di può rilevare che
Fatti
i versamenti delle assicurazioni sono tassati oltre al reddito aziendale.
Va osservato inoltre che il mercato di cicli e
moto si mantiene constante da diversi anni e quindi non soffre di influenze da
fattori esterni quali la congiuntura.
Il calcolo del grado d'invalidità può quindi
essere effettuato secondo l'usuale metodo del confronto dei redditi.
Si può ottenere che il danno alla salute
presentato dall'assicurato non ha influenzato l'andamento aziendale, che si
mantiene a livelli precedenti l'insorgenza dello stesso.
Significa quindi che l'assicurato ha saputo
adattare le esigenze aziendali con il danno alla mano sinistra che, va
aggiunto, non dovrebbe limitarlo in misura importante nella funzione di
meccanico di cicli, moto, scooter e motociclette.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 28)
1.2. Con
tempestiva opposizione RI 1, per il tramite
del
fiduciario
RA 1, ha contestato la decisione amministrativa
sottolineando le gravi ripercussioni dell'infortunio sulla capacità al guadagno ed il conseguente netto calo degli introiti,
nonostante che egli attualmente si occupi unicamente delle questioni
amministrative e dei rapporti con la clientela (doc. Al 29).
1.3.
In data 23 luglio 2004 l'Ufficio Al ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il diniego di prestazioni. A
motivazione del provvedimento preso, l'amministrazione ha evidenziato quanto
segue:
" Nella
fattispecie, occorre innanzitutto ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la
decisione sulla
scorta in
particolare degli atti economici e fiscali, nonché evidentemente
sottoponendo la certificazione medica specialistica al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ne ha preso
atto, potendo così valutare come la capacità lavorativa dell'assicurato appaia
minimamente ridotta soltanto a causa del danno
infortunistico occorso alla mano sinistra.
Il SMR ha ritenuto di conseguenza
sufficientemente esaustivi i referti esaminati, non ravvisando la necessità di
procedere ad altri passi istruttori, quali
ad esempio un accertamento medico complementare chiesto per conto in
sede d'opposizione dall'assicurato.
In esito a quanto precede, ritenuto comunque che
l'opponente non ha fornito le prove giustificanti una diversa valutazione medica
del caso, rimane la validità
dell'apprezzamento fornito da parte del SMR.
Per quanto attiene invece alla situazione
economica della società condotta dai fratelli __________, va detto che il
raffronto dei conti economici perdite e profitti, riguardanti l'andamento
aziendale precedente e successivo l'infortunio del giugno 1998, ha consentito
di determinare un reddito aziendale pressoché invariato. Al proposito giova
evidenziare che il mercato di cicli e moto si mantiene costante da diversi anni ed è quindi privo di influenze
negative esterne quale potrebbe essere lo stato di congiuntura.
Ne discende che l'assicurato, nonostante il danno
alla salute, ha saputo convenientemente reinserirsi nella gestione della ditta,
consentendo alla stessa una stabilità economica, evitando dunque un eventuale
dissesto finanziario.
Si può perciò desumere che la situazione sia
stata adeguatamente indagata e, di conseguenza, per quanto concerne la
richiesta di un colloquio, lo scrivente UAI non ravvede l'esigenza di dover chiarire
ulteriormente i fatti." (Doc. AI 33)
1.4. Con
tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato da
RA 1, ha
postulato il riesame della decisione amministrativa sulla base della nuova
documentazione contabile prodotta ed il conseguente riconoscimento di una
rendita intera. In particolare egli ha evidenziato:
"
Dalla documentazione allegata so possono
evidenziare le seguenti osservazioni:
·
la diminuzione dell'utile d'esercizio della
S.i.n.c.
1999 Fr.
201'293
2000 Fr.
202'729
2001 Fr.
192'495
2002 Fr.
131'640
2003 Fr.
151'504
·
la sproporzione della cifra d'affari realizzata;
dai risultati contabili faccio osservare che detto importo non è costante il
che riflette che l'entrata predominante della stessa è da attribuire alla
vendita di cicli e moto; ove si consideri che il ricorrente è meccanico di
professione e che le riparazioni sono approssimativamente per anno il 20% della
cifra d'affari conseguita ciò significa che la maggior parte dei costi è da
imputare a questo settore.
A mio modesto modo di vedere non si può
considerare il danno economico quando dal momento dell'infortunio il ricorrente
signor __________ non svolge più la sua attività di meccanico e che questa
attività è limitata alla pura funzione di contatto con la clientela nell'ambito
della vendita dei motocicli.
Dal profilo professionale, nella sua qualità di
meccanico, il ricorrente non è redditizio e non rende la giornata intera; ne
deriva un pregiudizio economico poiché impedito di esercitare, lavorando
normalmente, in attività consone al suo stato di salute." (Doc. I)
Infine,
il ricorrente ha fatto presente che dal 1° gennaio 2004 ha ulteriormente
ridotto la propria attività costituendo con il fratello la __________ SA dalla
quale percepisce un salario mensile lordo di fr. 5'000.
1.5. Con risposta
di causa 12 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del
ricorso, osservando:
"
Tuttavia si ritiene necessario sottolineare
nuovamente che i danni alla salute patiti dal ricorrente (problematica
infortunistica alla mano e affezione cardio-vascolare emersa in seguito) dal
punto di vista medico-teorico limitano minimamente la sua capacità lavorativa
che può essere sfruttata appieno all'interno della varietà di attività
esercitate dalla ditta __________, di cui è contitolare. È contestata in toto
la tesi formulata dal ricorrente che limita la sua attività a quella di
meccanico, visto che l'attività essenziale della ditta (composta da officina,
negozio e vetrina di occasioni) è la vendita di una vasta gamma di prodotti tra
moto, scooter, cicli e accessori.
Indipendentemente dall'infortunio subito dal
ricorrente nel 1998 e dall'affezione cardiologica scoperta nel 1999, l'utile
d'esercizio della ditta per gli anni 1999 e 2000 ha subito un incremento. Di
conseguenza, con ragionamento a contrario, nella fattispecie non è sostenibile
la tesi del nesso causale tra il danno alla salute e la diminuzione dell'utile
d'esercizio della S.i.n.c..
Il ricorrente inoltre conferma che con effetto
01.01.2004 ha ridotto l'attività lavorativa costituendo la __________ SA di __________
e divenendo dipendente dalla società. Ritenuto comunque che la __________ SA
era già costituita dal 15.09.1982 (data d'iscrizione a registro di commercio),
che operava nell'acquisto e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini e
riparazioni degli stessi (cf. scopo sociale), che dal 2004 il ricorrente è
divenuto pure membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva a
due, è indubbio concludere che la riorganizzazione della ditta sottoforma di
società anonima è motivata da un progetto puramente economico e non causata da
un danno alla salute invalidante." (Doc. V)
1.6. Con scritto
15 ottobre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha precisato:
"
Per la corretta precisazione alla risposta di
causa del 14 corrente da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità mi
permetto confermare che la società pur essendo esistente dal 1982 non è mai
stata operativa e non ha mai esercitato l'attività della società in nome
collettivo.
La società era stata costituita per la gestione
dell'immobile a suo tempo acquistato in Via __________ in __________ ma non si
è mai occupata dell'attività aziendale vera e propria che è sempre continuata
sotto la ragione sociale __________ & __________ __________, Via __________,
__________.
Il Signor RI 1 è stato costretto dalle
circostanze e dal suo stato di salute ad operare in questo senso per cui
chiedo, per la dovuta conferma a quanto suesposto, la consultazione dell'intero
incarto fiscale presso l'Ufficio di Tassazione __________, __________ (__________SA,
__________ Incarto No. __________) e l'Ufficio di Tassazione __________ (__________S.i.n.c.
Incarto No. __________ e __________ persona fisica Incarto No. __________).
Mi riservo un'approfondita spiegazione in sede di
audizione nel mentre, tanto dovevo a mo' di giustificazione." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA
corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57;
DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di
attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni
di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare
uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile
conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente
sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
2.6. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.7. Nella
fattispecie in esame, nel giugno 1998 RI 1 ha subito una grave contusione al
dorso della mano sinistra che gli ha procurato, secondo quanto attestato il 30
maggio 2000 dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano,
un’inabilità lavorativa del 100% dall’8.08.1998, del 50% dal 2.01.1999,
del 100% dal 12.10.1999 e del 66,6% dal 3.01.00 suscettibile di miglioramento
(doc. AI 7). Con scritto 13 gennaio 2003 all’assicuratore contro gli infortuni
lo specialista ha precisato di ritenere l’assicurato inabile al 60% in attività
che necessitano l’uso di un avambraccio o di una mano (cfr. atti LAINF, sub
doc. AI 6b).
Nel rapporto 30 aprile 2001 il dr. __________, cardiologo, ha attestato una
dilatazione dell’aorta ascendente con lieve valvulopatia classificandola come
diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa. Dal lato cardiologico
egli ha tuttavia specificato di ritenere il paziente pienamente abile in quelle
mansioni senza sollevamento di pesi superiori ai 20 e 25 chili (doc. AI 15).
Il 9 settembre 2003 il medico curante, dr. __________, ha fatto presente che il
paziente verrà esaminato in merito all’evoluzione dell’aneurisma aortico, senza
precisare il grado d’incapacità lavorativa (doc. AI 25).
Non avendo il ricorrente
prodotto alcuna documentazione medica che evidenziasse un peggioramento del suo
stato di salute, sulla base dei succitati certificati, si può ritenere il
ricorrente pienamente abile in lavori leggeri, con un’importante limitazione
funzionale alla mano sinistra.
2.8. Dal punto di vista economico,
nello scritto 31 maggio 2000 il fiduciario dell’assicurato, in risposta alle
domande dell’Ufficio AI, ha precisato che il suo cliente insieme al fratello __________
gestiscono una società collettiva che si occupa del “commercio di cicli e
moto relativa alla loro messa in funzione, preparazione per la clientela come
pure le prove e collaudi degli stessi dopo la riparazione e prima della
vendita, come pure solamente riparazioni”, facendo inoltre presente che i
dipendenti della società, oltre ai due titolari, sono quattro, ossia un operaio
meccanico, due apprendisti meccanici ed un’impiegata d’ufficio (cfr. doc. AI
6a).
In data 8 luglio 2002 egli ha poi spiegato che, prima del danno alla salute, RI
1 dedicava l’80% del tempo lavorativo alle riparazioni, mentre il restante 20%
si occupava dei rapporti con la clientela, coadiuvato dalla moglie. Il
fiduciario ha poi osservato che la fatturazione ed il lavoro amministrativo in
generale viene svolto da un’impiegata di commercio a tempo fisso, mentre le
chiusure contabili sono eseguite da lui stesso (doc. AI 21).
Nel ricorso l’assicurato sostiene che il danno economico subito a seguito
dell’infortunio è dovuto dal fatto che egli non può più svolgere la sua
attività di meccanico.
Tale tesi è contestata dall’amministrazione essendo l’attività della società
essenzialmente mirata alla vendita di una vasta gamma di prodotti tra moto,
scooter, cicli e accessori. A ragione.
Da una parte non va dimenticato che nell’ambito dell’inchiesta economica svolta
dall’Ufficio AI riguardante la domanda di prestazione AI presentata nel 1991 da
__________, e quindi prima dell’infortunio occorso al qui ricorrente, lo stesso
fiduciario RA 1 aveva così descritto il genere di attività svolto:
“..trattasi di commercio di moto, motorini e biciclette di ogni genere; la
superficie a disposizione è di circa mq. 400 “ (passaggio ripreso nella
STCA 5 dicembre 1996 riguardante il ricorso presentato da __________, consid.
Considerandi
2.
, inc. 32.1994.58).
Dall’altra, l’esame della documentazione fiscale e contabile non permette di
concludere che l’infortunio (occorso nel 1998) né l’affezione cardiologica hanno
influenzato l’andamento aziendale.
In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili
allegate con il ricorso, parzialmente prodotte in sede amministrativa (doc. AI
61), l’utile del 1999 (fr. 201'293 cfr. doc. A3) è aumentato nel 2000 (fr.
202'729, cfr. doc. A4), lo stesso dicasi per la cifra d’affari (fr. 1'993'006
del 1999 a fr. 2'217'129 del 2000 ). Nei successivi anni vi è tuttavia da
registrare una flessione dell’utile, rispettivamente di fr. 192'495 nel 2001
(doc. A5) e fr. 131'640 nel 2002 (doc. A6), ma nel 2003 c’è stata una ripresa
con un guadagno di fr. 151'504. Infine va evidenziato che nel 2003 la cifra di
affari (fr. 2'175'240) si è attestata a livello di quella del 2000, anno di
maggiori vendite.
Questa alternanza dei risultati d’esercizio, a mente del TCA, è riconducibile
all’evoluzione del mercato.
Lo stesso ricorrente ha evidenziato, per altri motivi, che la cifra di affari,
da lui definita come sproporzionata, è da attribuire alla vendita di moto e di
ciclomotori. Tale circostanza non stupisce visto che la grande parte
dell’attività del negozio dei fratelli __________ è dedicata alla vendita di
moto, scooter e cicli, sia nuovi che d’occasione. Basta consultare il sito www.__________.ch per trovare una
conferma a quanto detto sopra.
Da ultimo, l’assicurato ha affermato che dal 1° gennaio 2004 ha ridotto
l’attività, divenendo dipendente della __________ SA con uno stipendio mensile
lordo di fr. 5'000.
Secondo l’Ufficio AI questa riorganizzazione è motivata da riflessioni
esclusivamente economiche visto che tale società, di cui l’assicurato risulta
essere membro del C.d.A. insieme al fratello __________, risulta essere
iscritta a registro di commercio dal 1982 ed ha quale scopo l’acquisto nonché
la vendita di motocicli (cfr. risposta di causa).
Al riguardo, il 15 ottobre 2004 il fiduciario del ricorrente ha precisato che
la __________ SA non è stata mai operativa nel ramo d’attività della __________
& __________ snc poiché era stata costituita per la gestione dell’immobile
a suo tempo acquistato (VII).
Orbene, a prescindere dal fatto che, come risulta dall’estratto RC, lo scopo
sociale della succitata società, iscritta il 15 settembre 1982, consiste nell’“acquisito
e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini, riparazione degli stessi”
e non la gestione di immobili (sub doc. AI 33), agli atti non vi è alcun
indizio che permettere di ritenere che il passaggio da indipendente a
dipendente dell’assicurato sia dovuto a motivi di salute, segnatamente ai
postumi dell’infortunio del 1998 rispettivamente all’affezione cardiaca.
La ragione va piuttosto cercata, così come indicato dallo stesso ricorrente,
nell’”eventuale cessazione definitiva dell’attività commerciale”
(ricorso pag. 2), riconducibile, a mente di questa Corte, piuttosto all’età
dell’assicurato (classe 1940), oramai prossimo ad un’eventuale pensionamento.
In queste
circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno (cfr. consid. 2.6 ), il ricorrente, nonostante il danno alla
salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta,
consentendo alla stessa una stabilità economica.
Non
avendo dunque l’assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna
incapacità al guadagno di grado pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni.
2.9
RI 1 ha
chiesto l’edizione degli incarti fiscali della __________ SA e della __________
snc., nonché di essere convocato unitamente al proprio rappresentante per
“meglio esporre ad argomentare le osservazioni circa il presente gravame”.
Questa Corte rileva innanzitutto che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Secondo
la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico
ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile
di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze
di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8
novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene
necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per
l’esito della vertenza.
Parimenti non necessario è il richiamo degli incarti fiscali chiesti dal
ricorrente, poiché, come visto, quelli relativi alla __________ SA sono ininfluenti
ai fini del giudizio. Per quel che concerne la __________ snc, gli atti di
causa contengono già i dati contabili e le dichiarazioni fiscali della stessa,
in particolare per quel che concerne il periodo qui esaminato, ciò che rende quindi
superfluo il richiamo nei confronti dell’UT di __________ di qualsiasi
documentazione fiscale (valutazione anticipata delle prove: cfr. fra le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119.
V 344 consid. 3c).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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