Lexipedia

Decisione

32.2004.72

domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente l'Uffici

13 gennaio 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti delle assicurazioni sono tassati oltre al reddito aziendale.

Va osservato inoltre che il mercato di cicli e

moto si mantiene constante da diversi anni e quindi non soffre di influenze da

fattori esterni quali la congiuntura.

Il calcolo del grado d'invalidità può quindi

essere effettuato secondo l'usuale metodo del confronto dei redditi.

Si può ottenere che il danno alla salute

presentato dall'assicurato non ha influenzato l'andamento aziendale, che si

mantiene a livelli precedenti l'insorgenza dello stesso.

Significa quindi che l'assicurato ha saputo

adattare le esigenze aziendali con il danno alla mano sinistra che, va

aggiunto, non dovrebbe limitarlo in misura importante nella funzione di

meccanico di cicli, moto, scooter e motociclette.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,

il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 28)

1.2. Con

tempestiva opposizione RI 1, per il tramite

del

fiduciario

RA 1, ha contestato la decisione amministrativa

sottolineando le gravi ripercussioni dell'infortunio sulla capacità al guadagno ed il conseguente netto calo degli introiti,

nonostante che egli attualmente si occupi unicamente delle questioni

amministrative e dei rapporti con la clientela (doc. Al 29).

1.3.

In data 23 luglio 2004 l'Ufficio Al ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il diniego di prestazioni. A

motivazione del provvedimento preso, l'amministrazione ha evidenziato quanto

segue:

" Nella

fattispecie, occorre innanzitutto ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la

decisione sulla

scorta in

particolare degli atti economici e fiscali, nonché evidentemente

sottoponendo la certificazione medica specialistica al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ne ha preso

atto, potendo così valutare come la capacità lavorativa dell'assicurato appaia

minimamente ridotta soltanto a causa del danno

infortunistico occorso alla mano sinistra.

Il SMR ha ritenuto di conseguenza

sufficientemente esaustivi i referti esaminati, non ravvisando la necessità di

procedere ad altri passi istruttori, quali

ad esempio un accertamento medico complementare chiesto per conto in

sede d'opposizione dall'assicurato.

In esito a quanto precede, ritenuto comunque che

l'opponente non ha fornito le prove giustificanti una diversa valutazione medica

del caso, rimane la validità

dell'apprezzamento fornito da parte del SMR.

Per quanto attiene invece alla situazione

economica della società condotta dai fratelli __________, va detto che il

raffronto dei conti economici perdite e profitti, riguardanti l'andamento

aziendale precedente e successivo l'infortunio del giugno 1998, ha consentito

di determinare un reddito aziendale pressoché invariato. Al proposito giova

evidenziare che il mercato di cicli e moto si mantiene costante da diversi anni ed è quindi privo di influenze

negative esterne quale potrebbe essere lo stato di congiuntura.

Ne discende che l'assicurato, nonostante il danno

alla salute, ha saputo convenientemente reinserirsi nella gestione della ditta,

consentendo alla stessa una stabilità economica, evitando dunque un eventuale

dissesto finanziario.

Si può perciò desumere che la situazione sia

stata adeguatamente indagata e, di conseguenza, per quanto concerne la

richiesta di un colloquio, lo scrivente UAI non ravvede l'esigenza di dover chiarire

ulteriormente i fatti." (Doc. AI 33)

1.4. Con

tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato da

RA 1, ha

postulato il riesame della decisione amministrativa sulla base della nuova

documentazione contabile prodotta ed il conseguente riconoscimento di una

rendita intera. In particolare egli ha evidenziato:

"

Dalla documentazione allegata so possono

evidenziare le seguenti osservazioni:

·

la diminuzione dell'utile d'esercizio della

S.i.n.c.

1999 Fr.

201'293

2000 Fr.

202'729

2001 Fr.

192'495

2002 Fr.

131'640

2003 Fr.

151'504

·

la sproporzione della cifra d'affari realizzata;

dai risultati contabili faccio osservare che detto importo non è costante il

che riflette che l'entrata predominante della stessa è da attribuire alla

vendita di cicli e moto; ove si consideri che il ricorrente è meccanico di

professione e che le riparazioni sono approssimativamente per anno il 20% della

cifra d'affari conseguita ciò significa che la maggior parte dei costi è da

imputare a questo settore.

A mio modesto modo di vedere non si può

considerare il danno economico quando dal momento dell'infortunio il ricorrente

signor __________ non svolge più la sua attività di meccanico e che questa

attività è limitata alla pura funzione di contatto con la clientela nell'ambito

della vendita dei motocicli.

Dal profilo professionale, nella sua qualità di

meccanico, il ricorrente non è redditizio e non rende la giornata intera; ne

deriva un pregiudizio economico poiché impedito di esercitare, lavorando

normalmente, in attività consone al suo stato di salute." (Doc. I)

Infine,

il ricorrente ha fatto presente che dal 1° gennaio 2004 ha ulteriormente

ridotto la propria attività costituendo con il fratello la __________ SA dalla

quale percepisce un salario mensile lordo di fr. 5'000.

1.5. Con risposta

di causa 12 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del

ricorso, osservando:

"

Tuttavia si ritiene necessario sottolineare

nuovamente che i danni alla salute patiti dal ricorrente (problematica

infortunistica alla mano e affezione cardio-vascolare emersa in seguito) dal

punto di vista medico-teorico limitano minimamente la sua capacità lavorativa

che può essere sfruttata appieno all'interno della varietà di attività

esercitate dalla ditta __________, di cui è contitolare. È contestata in toto

la tesi formulata dal ricorrente che limita la sua attività a quella di

meccanico, visto che l'attività essenziale della ditta (composta da officina,

negozio e vetrina di occasioni) è la vendita di una vasta gamma di prodotti tra

moto, scooter, cicli e accessori.

Indipendentemente dall'infortunio subito dal

ricorrente nel 1998 e dall'affezione cardiologica scoperta nel 1999, l'utile

d'esercizio della ditta per gli anni 1999 e 2000 ha subito un incremento. Di

conseguenza, con ragionamento a contrario, nella fattispecie non è sostenibile

la tesi del nesso causale tra il danno alla salute e la diminuzione dell'utile

d'esercizio della S.i.n.c..

Il ricorrente inoltre conferma che con effetto

01.01.2004 ha ridotto l'attività lavorativa costituendo la __________ SA di __________

e divenendo dipendente dalla società. Ritenuto comunque che la __________ SA

era già costituita dal 15.09.1982 (data d'iscrizione a registro di commercio),

che operava nell'acquisto e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini e

riparazioni degli stessi (cf. scopo sociale), che dal 2004 il ricorrente è

divenuto pure membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva a

due, è indubbio concludere che la riorganizzazione della ditta sottoforma di

società anonima è motivata da un progetto puramente economico e non causata da

un danno alla salute invalidante." (Doc. V)

1.6. Con scritto

15 ottobre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha precisato:

"

Per la corretta precisazione alla risposta di

causa del 14 corrente da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità mi

permetto confermare che la società pur essendo esistente dal 1982 non è mai

stata operativa e non ha mai esercitato l'attività della società in nome

collettivo.

La società era stata costituita per la gestione

dell'immobile a suo tempo acquistato in Via __________ in __________ ma non si

è mai occupata dell'attività aziendale vera e propria che è sempre continuata

sotto la ragione sociale __________ & __________ __________, Via __________,

__________.

Il Signor RI 1 è stato costretto dalle

circostanze e dal suo stato di salute ad operare in questo senso per cui

chiedo, per la dovuta conferma a quanto suesposto, la consultazione dell'intero

incarto fiscale presso l'Ufficio di Tassazione __________, __________ (__________SA,

__________ Incarto No. __________) e l'Ufficio di Tassazione __________ (__________S.i.n.c.

Incarto No. __________ e __________ persona fisica Incarto No. __________).

Mi riservo un'approfondita spiegazione in sede di

audizione nel mentre, tanto dovevo a mo' di giustificazione." (Doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H

335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio

2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al

guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA

corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313

consid. 3a).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo

sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996

p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57;

DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en

Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.

74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo

straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti

di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che

l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di

attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni

di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale

impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità

funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare

uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile

conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente

sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

2.6. Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.7. Nella

fattispecie in esame, nel giugno 1998 RI 1 ha subito una grave contusione al

dorso della mano sinistra che gli ha procurato, secondo quanto attestato il 30

maggio 2000 dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano,

un’inabilità lavorativa del 100% dall’8.08.1998, del 50% dal 2.01.1999,

del 100% dal 12.10.1999 e del 66,6% dal 3.01.00 suscettibile di miglioramento

(doc. AI 7). Con scritto 13 gennaio 2003 all’assicuratore contro gli infortuni

lo specialista ha precisato di ritenere l’assicurato inabile al 60% in attività

che necessitano l’uso di un avambraccio o di una mano (cfr. atti LAINF, sub

doc. AI 6b).

Nel rapporto 30 aprile 2001 il dr. __________, cardiologo, ha attestato una

dilatazione dell’aorta ascendente con lieve valvulopatia classificandola come

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa. Dal lato cardiologico

egli ha tuttavia specificato di ritenere il paziente pienamente abile in quelle

mansioni senza sollevamento di pesi superiori ai 20 e 25 chili (doc. AI 15).

Il 9 settembre 2003 il medico curante, dr. __________, ha fatto presente che il

paziente verrà esaminato in merito all’evoluzione dell’aneurisma aortico, senza

precisare il grado d’incapacità lavorativa (doc. AI 25).

Non avendo il ricorrente

prodotto alcuna documentazione medica che evidenziasse un peggioramento del suo

stato di salute, sulla base dei succitati certificati, si può ritenere il

ricorrente pienamente abile in lavori leggeri, con un’importante limitazione

funzionale alla mano sinistra.

2.8. Dal punto di vista economico,

nello scritto 31 maggio 2000 il fiduciario dell’assicurato, in risposta alle

domande dell’Ufficio AI, ha precisato che il suo cliente insieme al fratello __________

gestiscono una società collettiva che si occupa del “commercio di cicli e

moto relativa alla loro messa in funzione, preparazione per la clientela come

pure le prove e collaudi degli stessi dopo la riparazione e prima della

vendita, come pure solamente riparazioni”, facendo inoltre presente che i

dipendenti della società, oltre ai due titolari, sono quattro, ossia un operaio

meccanico, due apprendisti meccanici ed un’impiegata d’ufficio (cfr. doc. AI

6a).

In data 8 luglio 2002 egli ha poi spiegato che, prima del danno alla salute, RI

1 dedicava l’80% del tempo lavorativo alle riparazioni, mentre il restante 20%

si occupava dei rapporti con la clientela, coadiuvato dalla moglie. Il

fiduciario ha poi osservato che la fatturazione ed il lavoro amministrativo in

generale viene svolto da un’impiegata di commercio a tempo fisso, mentre le

chiusure contabili sono eseguite da lui stesso (doc. AI 21).

Nel ricorso l’assicurato sostiene che il danno economico subito a seguito

dell’infortunio è dovuto dal fatto che egli non può più svolgere la sua

attività di meccanico.

Tale tesi è contestata dall’amministrazione essendo l’attività della società

essenzialmente mirata alla vendita di una vasta gamma di prodotti tra moto,

scooter, cicli e accessori. A ragione.

Da una parte non va dimenticato che nell’ambito dell’inchiesta economica svolta

dall’Ufficio AI riguardante la domanda di prestazione AI presentata nel 1991 da

__________, e quindi prima dell’infortunio occorso al qui ricorrente, lo stesso

fiduciario RA 1 aveva così descritto il genere di attività svolto:

“..trattasi di commercio di moto, motorini e biciclette di ogni genere; la

superficie a disposizione è di circa mq. 400 “ (passaggio ripreso nella

STCA 5 dicembre 1996 riguardante il ricorso presentato da __________, consid.

Considerandi

2.

, inc. 32.1994.58).

Dall’altra, l’esame della documentazione fiscale e contabile non permette di

concludere che l’infortunio (occorso nel 1998) né l’affezione cardiologica hanno

influenzato l’andamento aziendale.

In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili

allegate con il ricorso, parzialmente prodotte in sede amministrativa (doc. AI

61), l’utile del 1999 (fr. 201'293 cfr. doc. A3) è aumentato nel 2000 (fr.

202'729, cfr. doc. A4), lo stesso dicasi per la cifra d’affari (fr. 1'993'006

del 1999 a fr. 2'217'129 del 2000 ). Nei successivi anni vi è tuttavia da

registrare una flessione dell’utile, rispettivamente di fr. 192'495 nel 2001

(doc. A5) e fr. 131'640 nel 2002 (doc. A6), ma nel 2003 c’è stata una ripresa

con un guadagno di fr. 151'504. Infine va evidenziato che nel 2003 la cifra di

affari (fr. 2'175'240) si è attestata a livello di quella del 2000, anno di

maggiori vendite.

Questa alternanza dei risultati d’esercizio, a mente del TCA, è riconducibile

all’evoluzione del mercato.

Lo stesso ricorrente ha evidenziato, per altri motivi, che la cifra di affari,

da lui definita come sproporzionata, è da attribuire alla vendita di moto e di

ciclomotori. Tale circostanza non stupisce visto che la grande parte

dell’attività del negozio dei fratelli __________ è dedicata alla vendita di

moto, scooter e cicli, sia nuovi che d’occasione. Basta consultare il sito www.__________.ch per trovare una

conferma a quanto detto sopra.

Da ultimo, l’assicurato ha affermato che dal 1° gennaio 2004 ha ridotto

l’attività, divenendo dipendente della __________ SA con uno stipendio mensile

lordo di fr. 5'000.

Secondo l’Ufficio AI questa riorganizzazione è motivata da riflessioni

esclusivamente economiche visto che tale società, di cui l’assicurato risulta

essere membro del C.d.A. insieme al fratello __________, risulta essere

iscritta a registro di commercio dal 1982 ed ha quale scopo l’acquisto nonché

la vendita di motocicli (cfr. risposta di causa).

Al riguardo, il 15 ottobre 2004 il fiduciario del ricorrente ha precisato che

la __________ SA non è stata mai operativa nel ramo d’attività della __________

& __________ snc poiché era stata costituita per la gestione dell’immobile

a suo tempo acquistato (VII).

Orbene, a prescindere dal fatto che, come risulta dall’estratto RC, lo scopo

sociale della succitata società, iscritta il 15 settembre 1982, consiste nell’“acquisito

e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini, riparazione degli stessi”

e non la gestione di immobili (sub doc. AI 33), agli atti non vi è alcun

indizio che permettere di ritenere che il passaggio da indipendente a

dipendente dell’assicurato sia dovuto a motivi di salute, segnatamente ai

postumi dell’infortunio del 1998 rispettivamente all’affezione cardiaca.

La ragione va piuttosto cercata, così come indicato dallo stesso ricorrente,

nell’”eventuale cessazione definitiva dell’attività commerciale”

(ricorso pag. 2), riconducibile, a mente di questa Corte, piuttosto all’età

dell’assicurato (classe 1940), oramai prossimo ad un’eventuale pensionamento.

In queste

circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno (cfr. consid. 2.6 ), il ricorrente, nonostante il danno alla

salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta,

consentendo alla stessa una stabilità economica.

Non

avendo dunque l’assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna

incapacità al guadagno di grado pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni.

2.9

RI 1 ha

chiesto l’edizione degli incarti fiscali della __________ SA e della __________

snc., nonché di essere convocato unitamente al proprio rappresentante per

“meglio esporre ad argomentare le osservazioni circa il presente gravame”.

Questa Corte rileva innanzitutto che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Secondo

la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico

ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile

di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze

di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8

novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene

necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per

l’esito della vertenza.

Parimenti non necessario è il richiamo degli incarti fiscali chiesti dal

ricorrente, poiché, come visto, quelli relativi alla __________ SA sono ininfluenti

ai fini del giudizio. Per quel che concerne la __________ snc, gli atti di

causa contengono già i dati contabili e le dichiarazioni fiscali della stessa,

in particolare per quel che concerne il periodo qui esaminato, ciò che rende quindi

superfluo il richiamo nei confronti dell’UT di __________ di qualsiasi

documentazione fiscale (valutazione anticipata delle prove: cfr. fra le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster