32.2004.73
seconda domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente
13 gennaio 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.73
Data decisione, Autorità:
13.01.2005, TCA
Titolo:
seconda domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno , rettamente l'Ufficio AI gli ha respinto la domanda.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.73
BS/ss
Lugano
13 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 luglio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI 1, classe
1945, di professione meccanico, dal 1982 conduce insieme al fratello __________
una società in nome collettivo (__________ di __________), attiva
nell’acquisto, nella vendita, nonché nella riparazione di cicli e motocicli.
A seguito
di uno “stato dopo paralisi facciale dx con deficit completo vestibolare dx”
attestato il 13 aprile 1993 dal dr. __________ (doc. AI 18), il succitato ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, respinta con decisione 29
marzo 1994 dall’allora competente Cassa __________ (doc. AI 31). La decisione è
stata poi confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza 5 dicembre 1996
(inc. 32.94.58; cfr. doc. AI 42).
1.2. Facendo valere
un peggioramento delle condizioni di salute, con domanda 15 giugno 2000 RI 1 ha
nuovamente chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI (doc. AI 48).
Nell’allegato rapporto 3 maggio 2000 il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato
lamenta dei dolori all’orecchio destro, una emiparesi facciale destra con
perdita di equilibrio oltre ad una dorso-lombosciatalgia accompagnata da
attacchi di gotta al piede destro (doc. AI 46).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 23 ottobre 2003 l’Ufficio
assicurazione invalidità ha respinto la domanda poiché:
"
L'Assicurato è titolare con il fratello __________
di un garage di cicli, motorini, scooter e moto. Il 12 novembre 1991 ha
presentato una prima richiesta di prestazione AI a causa di una polinevrite
cranica.
La domanda è stata respinta con decisione del 29
marzo 1994.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato il rifiuto di prestazioni con sentenza del 5 dicembre 1996.
Nell'ambito di questa richiesta è stato affermato
che il sig. RI 1 era occupato in misura del 30% in attività dirigenziali e per
il rimanenti 70% in qualità di capo-officina settore moto e motorini.
In data 8 maggio 2000 perveniva una lettera del
Dr. __________ che attestava (da qualche mese) un peggioramento dello stato di
salute dell'assicurato ed in seguito il 15 giugno 2002 perveniva una nuova
richiesta di prestazioni.
La documentazione prodotta non giustifica un
peggioramento della capacità lavorativa.
Dal profilo economico viene ora dichiarato che
l'assicurato svolgeva l'attività di meccanico in misura del 100%.
Affermazione questa difficile da credere, poiché
il titolare di una ditta affermata come quella che si occupa sicuramente ha
anche mansioni dirigenziali (contatto clienti, fornitori, ordinazioni, ecc.).
Fiscalmente il reddito aziendale non ha subito
variazioni.
Inoltre, va osservato che il mercato di cicli e
moto si mantiene costante da diversi anni e quindi non soffre di influenze da
fattori esterni quali la congiuntura.
In conclusione possiamo ritenere che il danno
alla salute presentato dall'assicurato non ha influenzato l'andamento aziendale
che si mantiene ai livelli precedenti l'insorgenza dello stesso.
Significa quindi, che il Sig. RI 1 ha saputo
adattarsi e compensare i deficit fisici con mansioni consone al danno alla
salute.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 78)
1.3. Con
tempestiva opposizione RI 1, per il tramite
del
fiduciario
RA 1, ha contestato la decisione amministrativa
sottolineando le gravi ripercussioni dell'aggravamento
dello stato di salute sulla capacità al guadagno ed il conseguente netto calo degli introiti (doc. Al 79).
1.4.
In data 23 luglio 2004 l'Ufficio Al ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il diniego di prestazioni. A
motivazione del provvedimento preso, l'amministrazione ha evidenziato quanto
segue:
"
Nella fattispecie, occorre innanzitutto
ricordare che l'amministrazione ha espresso
il proprio convincimento prendendo la decisione sulla scorta in
particolare degli atti economici e fiscali, nonché evidentemente sottoponendo
la certificazione medica specialistica al vaglio
del Servizio medico regionale dell'AZ (SMR), il quale ne ha preso atto, potendo così valutare come la
capacità lavorativa dell'assicurato appaia minimamente ridotta soltanto
a causa del danno infortunistico occorso alla mano sinistra.
Il SMR ha ritenuto
di conseguenza sufficientemente esaustivi i referti esaminati, non ravvisando la necessità di
procedere ad altri passi istruttori, quali ad esempio un accertamento medico
complementare chiesto per
conto in sede d'opposizione dall'assicurato.
In esito a quanto
precede, ritenuto comunque che l'opponente non ha fornito le prove giustificanti una diversa
valutazione medica del caso, rimane la validità dell'apprezzamento fornito da parte del SMR.
Per quanto attiene
invece alla situazione economica della società condotta dai fratelli __________, va detto che il
raffronto dei conti economici perdite e profitti, riguardanti l'andamento
aziendale precedente e
successivo l'infortunio del giugno 1998, ha consentito di determinare un reddito aziendale
pressoché invariato. Al proposito giova evidenziare che il mercato di cicli e moto si mantiene costante
da diversi anni ed è quindi privo di influenze negative esterne quale potrebbe
essere lo stato di congiuntura.
Ne discende che
l'assicurato, nonostante il danno alla salute, ha saputo convenientemente reinserirsi nella gestione
della ditta, consentendo
alla stessa una stabilità economica, evitando dunque un eventuale dissesto
finanziario.
Si può perciò
desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata e, di conseguenza,
per quanto concerne la richiesta di un colloquio, lo scrivente UAI non ravvede
l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti." (Doc. Al 82)
1.5. Con
tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato
da RA 1, ha postulato il riesame della decisione amministrativa sulla
base della nuova documentazione contabile prodotta ed il conseguente
riconoscimento di una rendita intera. In particolare egli ha evidenziato:
"
Dalla documentazione allegata si possono
evidenziare le seguenti osservazioni:
·
la diminuzione dell'utile d'esercizio della
S.i.n.c.
1999 Fr.
201'293
2000 Fr.
202'729
2001 Fr.
192'495
2002 Fr.
131'640
2003 Fr.
151'504
·
la sproporzione della cifra d'affari realizzata;
dai risultati contabili faccio osservare che detto importo non è costante il
che riflette che l'entrata predominante della stessa è da attribuire alla
vendita di cicli e moto; ove si consideri che il ricorrente è meccanico di
professione e che le riparazioni sono approssimativamente per anno il 20% della
cifra d'affari conseguita ciò significa che la maggior parte dei costi è da
imputare a questo settore.
A mio modesto modo di vedere non si può
considerare il danno economico quando dal momento dall'infortunio il ricorrente
signor __________ non svolge più la sua attività di meccanico e che questa
attività è limitata alla pura funzione di contatto con la clientela nell'ambito
della vendita dei motocicli.
Dal profilo professionale, nella sua qualità di
meccanico, il ricorrente non è redditizio e non rende la giornata intera; ne
deriva un pregiudizio economico poiché impedito di esercitare, lavorando normalmente,
in attività consone al suo stato di salute." (Doc. I)
Infine,
il ricorrente ha fatto presente che dal 1° gennaio 2004 ha ulteriormente
ridotto la propria attività costituendo con il fratello la __________ SA dalla
quale percepisce un salario mensile lordo di fr. 5'000.
1.6. Con risposta
di causa 12 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del
ricorso, osservando:
"
Tuttavia si ritiene necessario sottolineare
nuovamente che i danni alla salute patiti dal ricorrente (problematica
infortunistica alla mano e affezione cardio-vascolare emersa in seguito) dal
punto di vista medico-teorico limitano minimamente la sua capacità lavorativa
che può essere sfruttata appieno all'interno della varietà di attività
esercitate dalla ditta __________, di cui è contitolare. È contestata in toto
la tesi formulata dal ricorrente che limita la sua attività a quella di
meccanico, visto che l'attività essenziale della ditta (composta da officina,
negozio e vetrina di occasioni) è la vendita di una vasta gamma di prodotti tra
moto, scooter, cicli e accessori.
Indipendentemente dall'infortunio subito dal
ricorrente nel 1998 e dall'affezione cardiologica scoperta nel 1999, l'utile
d'esercizio della ditta per gli anni 1999 e 2000 ha subito un incremento. Di
conseguenza, con ragionamento a contrario, nella fattispecie non è sostenibile
la tesi del nesso causale tra il danno alla salute e la diminuzione dell'utile
d'esercizio della S.i.n.c..
Il ricorrente inoltre conferma che con effetto 01.01.2004 ha ridotto l'attività
lavorativa costituendo la __________ SA di __________ e divenendo dipendente
dalla società. Ritenuto comunque che la __________ SA era già costituita dal
15.09.1982 (data d'iscrizione a registro di commercio), che operava
nell'acquisto e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini e riparazioni
degli stessi (cf. scopo sociale), che dal 2004 il ricorrente è divenuto pure
membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva a due, è indubbio
concludere che la riorganizzazione della ditta sottoforma di società anonima è
motivata da un progetto puramente economico e non causata da un danno alla
salute invalidante." (Doc. III)
1.7. Con scritto
15 ottobre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha precisato:
"
Per la corretta precisazione alla risposta di
causa del 14 corrente da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità mi
permetto confermare che la società pur essendo esistente dal 1982 non è mai
stata operativa e non ha mai esercitato l'attività della società in nome
collettivo.
La società era stata costituita per la gestione
dell'immobile a suo tempo acquistato in __________ in __________ ma non si è
mai occupata dell'attività aziendale vera e propria che è sempre continuata
sotto la ragione sociale __________, Via __________.
Il Signor __________ è stato costretto dalle
circostanze e dal suo stato di salute ad operare in questo senso per cui
chiedo, per la dovuta conferma a quanto suesposto, la consultazione dell'intero
incarto fiscale presso l'Ufficio di Tassazione __________, __________ (____________________)
e l'Ufficio di Tassazione __________ (__________persona fisica __________).
Mi riservo un'approfondita spiegazione in sede di audizione nel mentre, tanto
dovevo a mo' di giustificazione." (Doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
A partire
dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte
a seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Va qui
fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA
corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne
1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57;
DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.
28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
2.6. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (cfr. art. 17 LPGA, art. 86ss. OAI;
VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità
del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 17 LPGA).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
Fatti
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in
concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2
con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258;
cfr. anche DTF 130 V 71 per quel che concerne l’elemento di paragone temporale
in caso di una nuova domanda di rendita).
2.7. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.8. Nella
fattispecie in esame, con decisione 29 marzo 1994 l’amministrazione aveva
negato ad RI 1 il diritto alla rendita d’invalidità in quanto:
" Dall'esame
della documentazione medico specialistica acquisita agli atti AI si rileva che
il richiedente, per il danno alla salute di cui è portatore, presenta una
incapacità lavorativa medico-teorica del 25% al massimo nell'ambito
dell'attività indipendente da lui esercitata.
D'altra parte dal profilo economico non risulta
documentata una perdita finanziaria che possa giustificare il riconoscimento di
una rendita d'invalidità." (Doc. AI 31).
Nel giudizio 5 dicembre 1996 questo TCA, confermando la decisione
amministrativa, aveva in particolare rilevato:
"
Nell'ambito dell'inchiesta economica esperita
dall'AI, il fiduciario __________ RA 1, __________, (doc. AI 16) in data 3
dicembre 1992 ha fornito le seguenti informazioni:
" Trattasi di commercio di moto, motorini e
biciclette di ogni genere; la superficie a disposizione è di circa mq. 400.--.
Genere di attività esplicata dal signor RI 1 lavoro dirigenziale in
unione con il fratello __________ 30% e in qualità di capoofficina settore moto
e motorini 70%.
Dipendenti stipendiati no. 5 oltre ai 2 titolari signori e 1 aiuto
direzione e servizio clientela.
Annesso le 2 dichiarazioni fiscali 1989/90 e 1991/92 le relative
tassazioni sono state definite nei giorni scorsi per cui la notifica di
tassazione verrà inviata prossimamente.
L'attività normale di cui sopra (punto 2.) è stata esercitata dal
signor RI 1 sino al 30 giugno 1990.
Dopo il danno alla salute il signor è affetto da mancanza completa di
concentrazione ed è carente di stabilità d'equilibrio; non è idoneo a pilotare
moto di qualsiasi cilindrata.
Attualmente si occupa di colloqui con la clientela e piccoli lavori
di riparazione biciclette nella misura di un effettivo 30%-40%.
Dopo il danno alla salute è stato assunto un nuovo dipendente in sua
sostituzione."
Da
questi dati si può desumere che prima dell'invalidità l'assicurato era attivo
nell'ambito del proprio commercio per il 30% in lavori dirigenziali e per il
70% in qualità di capoofficina. Il danno alla salute non riduce la capacità
lavorativa nell'ambito dirigenziale, mentre l'assicurato ha invece dovuto
modificare il proprio impegno in officina. Occupandosi ora dei colloqui con la
clientela e svolgendo piccoli lavori di riparazione biciclette, egli ha ancora
un rendimento effettivo del 40% al quale si deve aggiungere l'attività
dirigenziale (30%). La sua capacità di guadagno complessivo dopo l'evento
invalidante è dunque del 70%. L'invalidità è quindi insufficiente per ottenere
una rendita AI.
In
sede di ricorso l'interessato fa inoltre valere che nell'ambito della
valutazione del grado d'invalidità non è stato tenuto conto dell'assunzione di
Considerandi
un nuovo dipendente in sua sostituzione.
A
questo proposito merita di essere ricordato che l'ammontare complessivo dei
salari versati nel 1989 (anno immediatamente precedente l'evento invalidante)
era di fr. 120'538.70 (doc. AI 11). Nel 1990 l'importo complessivo dei salari è
stato ridotto a fr. 115'366.55. Nel 1991 (doc. AI 29) i salari versati
ammontavano a fr. 114'187.80 e nel 1992 a fr. 111'397.85.
Anche
sotto questo aspetto non risulta una perdita economica rilevante, tenuto conto
che la tassazione 1991/92 (che riflette i redditi conseguiti nel 1989/90)
espone un reddito aziendale di fr. 130'000.- e quella relativa al biennio
1993/94 (utili del 1991/92) di fr. 112'000.- (doc XI).” (Cfr. STCA 5 dicembre
1996.
consid. 2.5, inc. 32.1994.58).
2.9
Nell’ambito
della nuova domanda di prestazioni, con rapporto 3 maggio 2000 il dr. __________,
medico curante, ha fatto presente che l’assicurato, oltre all’affezione
all’occhio destro dovuto all’emiparesi facciale destra con perdita di
equilibrio, presenta anche una dorso-lombosciatalgia accompagnata da attacchi
alla gotta al piede destro (doc. AI 46).
Nei successivi rapporti 23 giugno 2000 (doc. AI 53) e 4 settembre 2003 (doc. AI
74) all’Ufficio AI il medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del
100% dal 30 giugno 1990, del 50% dal 1° gennaio 1991 e del 50% dal 1° settembre
1997.
in avanti.
Va qui rilevato che dal punto diagnostico rispetto alla precedente del 1994 la
situazione è sostanzialmente rimasta invariata, poiché il 13 aprile 1993 il dr.
__________ aveva certificato una paralisi facciale (doc. AI 18), mentre le
crisi di gotta erano state evidenziate il 27 gennaio 1993 dal dr. __________
(doc. AI 17).
Nuove sono tuttavia le problematiche dorsali attestate dall’attuale medico
curante, le quali tuttavia non necessitano di essere indagate ulteriormente. Infatti,
come esposto di seguito, dal punto di vista economico le affezioni non hanno
causato al ricorrente una rilevante perdita di guadagno.
2.10
Nel ricorso l’assicurato
sostiene che il peggioramento delle condizioni di salute ha comportato una
perdita di guadagno, non potendo egli continuare a svolgere la sua attività di
meccanico. A tale proposito egli ha esposto l’evoluzione dell’utile esercizio
nel periodo 1999-2003.
Occorre innanzitutto precisare che nella sentenza 1996 questa Corte aveva
stabilito una capacità lavorativa del 70%, ripartita tra attività dirigenziali
(30%) e lavori di riparazione (40%) (cfr. consid. 2.8). Tale ripartizione è
stata del resto ribadita dal fiduciario RA 1 nello scritto 11 luglio 2000 (doc.
AI 50), motivo per cui, prima del danno alla salute, l’assicurato non svolgeva
unicamente le mansioni di meccanico di cicli e motocicli.
Ad ogni modo, l’esame della documentazione fiscale e contabile permette di
ritenere che le affezioni di cui il ricorrente è portatore non hanno
influenzato l’andamento aziendale.
In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili
allegate con il ricorso, parzialmente prodotte in sede amministrativa (doc. AI
61), l’utile del 1999 (fr. 201'293 cfr. doc. A3) è aumentato nel 2000 (fr.
202'729, cfr. doc. A4), lo stesso dicasi per la cifra d’affari (fr. 1'993'006 del
1999.
a fr. 2'217'129 del 2000 ). Nei successivi anni vi è tuttavia da
registrare una flessione dell’utile, rispettivamente di fr. 192'495 nel 2001
(doc. A5) e fr. 131'640 nel 2002 (doc. A6), ma nel 2003 c’è stata una ripresa
con un guadagno di fr. 151'504. Infine va evidenziato che nel 2003 la cifra di
affari (fr. 2'175'240) si è attestata a livello di quella del 2000, anno di
maggiori vendite.
Questa alternanza dei risultati d’esercizio, a mente del TCA, è riconducibile
all’evoluzione del mercato.
Lo stesso ricorrente ha evidenziato, per altri motivi, che la cifra di affari,
da lui definita come sproporzionata, è da attribuire alla vendita di moto e di
ciclomotori. Tale circostanza non stupisce visto che la grande parte
dell’attività del negozio dei fratelli __________ è dedicata alla vendita di
moto, scooter e cicli, sia nuovi che d’occasione. Basta consultare il sito www.__________.ch per trovare una
conferma a quanto detto sopra.
Da ultimo, l’assicurato ha affermato che dal 1° gennaio 2004 ha ridotto
l’attività, divenendo dipendente della __________ SA con uno stipendio mensile
lordo di fr. 5'000.
Secondo l’Ufficio AI questa riorganizzazione è motivata da riflessioni
esclusivamente economiche visto che tale società, di cui l’assicurato risulta
essere membro del C.d.A. insieme al fratello __________, risulta essere
iscritta a registro di commercio dal 1982 ed ha quale scopo l’acquisto nonché
la vendita di motocicli (cfr. risposta di causa).
Al riguardo, il 15 ottobre 2004 il fiduciario del ricorrente ha precisato che
la __________ SA non è stata mai operativa nel ramo d’attività della __________
poiché era stata costituita per la gestione dell’immobile a suo tempo
acquistato (VII).
Orbene, a prescindere dal fatto che, come risulta dall’estratto RC, lo scopo
sociale della succitata società, iscritta il 15 settembre 1982, consiste nell “acquisito
e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini, riparazione degli stessi”
e non la gestione di immobili (sub doc. AI 33), agli atti non vi è alcun
indizio che permettere di ritenere che il passaggio da indipendente a
dipendente dell’assicurato sia dovuto a motivi di salute.
In queste
circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno (cfr. consid. 2.7 ), il ricorrente, nonostante il danno alla
salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta,
consentendo alla stessa una stabilità economica.
Non
avendo dunque l’assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante
incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni.
2.11
RI 1 ha
chiesto l’edizione degli incarti fiscali della __________ SA e della __________.,
nonché di essere convocato unitamente al proprio rappresentante per “meglio
esporre ad argomentare le osservazioni circa il presente gravame”.
Questa Corte rileva innanzitutto che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Secondo
la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico
ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile
di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze
di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8
novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene
necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per
l’esito della vertenza.
Parimenti non necessario è il richiamo degli incarti fiscali chiesti dal
ricorrente, poiché, come visto, quelli relativi alla __________ SA sono
ininfluenti ai fini del giudizio. Per quel che concerne la __________, gli atti
di causa contengono già i dati contabili e le dichiarazioni fiscali della
stessa, in particolare per quel che concerne il periodo qui esaminato, ciò che
rende quindi superfluo il richiamo nei confronti dell’UT di __________ di
qualsiasi documentazione fiscale (valutazione anticipata delle prove: cfr. fra
le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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