Lexipedia

Decisione

32.2004.73

seconda domanda di rendita di un assicurato titolare di un'azienda di motocicli; non avendo l'assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente

13 gennaio 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile

1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in

concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2

con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258;

cfr. anche DTF 130 V 71 per quel che concerne l’elemento di paragone temporale

in caso di una nuova domanda di rendita).

2.7. Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.8. Nella

fattispecie in esame, con decisione 29 marzo 1994 l’amministrazione aveva

negato ad RI 1 il diritto alla rendita d’invalidità in quanto:

" Dall'esame

della documentazione medico specialistica acquisita agli atti AI si rileva che

il richiedente, per il danno alla salute di cui è portatore, presenta una

incapacità lavorativa medico-teorica del 25% al massimo nell'ambito

dell'attività indipendente da lui esercitata.

D'altra parte dal profilo economico non risulta

documentata una perdita finanziaria che possa giustificare il riconoscimento di

una rendita d'invalidità." (Doc. AI 31).

Nel giudizio 5 dicembre 1996 questo TCA, confermando la decisione

amministrativa, aveva in particolare rilevato:

"

Nell'ambito dell'inchiesta economica esperita

dall'AI, il fiduciario __________ RA 1, __________, (doc. AI 16) in data 3

dicembre 1992 ha fornito le seguenti informazioni:

" Trattasi di commercio di moto, motorini e

biciclette di ogni genere; la superficie a disposizione è di circa mq. 400.--.

Genere di attività esplicata dal signor RI 1 lavoro dirigenziale in

unione con il fratello __________ 30% e in qualità di capoofficina settore moto

e motorini 70%.

Dipendenti stipendiati no. 5 oltre ai 2 titolari signori e 1 aiuto

direzione e servizio clientela.

Annesso le 2 dichiarazioni fiscali 1989/90 e 1991/92 le relative

tassazioni sono state definite nei giorni scorsi per cui la notifica di

tassazione verrà inviata prossimamente.

L'attività normale di cui sopra (punto 2.) è stata esercitata dal

signor RI 1 sino al 30 giugno 1990.

Dopo il danno alla salute il signor è affetto da mancanza completa di

concentrazione ed è carente di stabilità d'equilibrio; non è idoneo a pilotare

moto di qualsiasi cilindrata.

Attualmente si occupa di colloqui con la clientela e piccoli lavori

di riparazione biciclette nella misura di un effettivo 30%-40%.

Dopo il danno alla salute è stato assunto un nuovo dipendente in sua

sostituzione."

Da

questi dati si può desumere che prima dell'invalidità l'assicurato era attivo

nell'ambito del proprio commercio per il 30% in lavori dirigenziali e per il

70% in qualità di capoofficina. Il danno alla salute non riduce la capacità

lavorativa nell'ambito dirigenziale, mentre l'assicurato ha invece dovuto

modificare il proprio impegno in officina. Occupandosi ora dei colloqui con la

clientela e svolgendo piccoli lavori di riparazione biciclette, egli ha ancora

un rendimento effettivo del 40% al quale si deve aggiungere l'attività

dirigenziale (30%). La sua capacità di guadagno complessivo dopo l'evento

invalidante è dunque del 70%. L'invalidità è quindi insufficiente per ottenere

una rendita AI.

In

sede di ricorso l'interessato fa inoltre valere che nell'ambito della

valutazione del grado d'invalidità non è stato tenuto conto dell'assunzione di

Considerandi

un nuovo dipendente in sua sostituzione.

A

questo proposito merita di essere ricordato che l'ammontare complessivo dei

salari versati nel 1989 (anno immediatamente precedente l'evento invalidante)

era di fr. 120'538.70 (doc. AI 11). Nel 1990 l'importo complessivo dei salari è

stato ridotto a fr. 115'366.55. Nel 1991 (doc. AI 29) i salari versati

ammontavano a fr. 114'187.80 e nel 1992 a fr. 111'397.85.

Anche

sotto questo aspetto non risulta una perdita economica rilevante, tenuto conto

che la tassazione 1991/92 (che riflette i redditi conseguiti nel 1989/90)

espone un reddito aziendale di fr. 130'000.- e quella relativa al biennio

1993/94 (utili del 1991/92) di fr. 112'000.- (doc XI).” (Cfr. STCA 5 dicembre

1996.

consid. 2.5, inc. 32.1994.58).

2.9

Nell’ambito

della nuova domanda di prestazioni, con rapporto 3 maggio 2000 il dr. __________,

medico curante, ha fatto presente che l’assicurato, oltre all’affezione

all’occhio destro dovuto all’emiparesi facciale destra con perdita di

equilibrio, presenta anche una dorso-lombosciatalgia accompagnata da attacchi

alla gotta al piede destro (doc. AI 46).

Nei successivi rapporti 23 giugno 2000 (doc. AI 53) e 4 settembre 2003 (doc. AI

74) all’Ufficio AI il medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del

100% dal 30 giugno 1990, del 50% dal 1° gennaio 1991 e del 50% dal 1° settembre

1997.

in avanti.

Va qui rilevato che dal punto diagnostico rispetto alla precedente del 1994 la

situazione è sostanzialmente rimasta invariata, poiché il 13 aprile 1993 il dr.

__________ aveva certificato una paralisi facciale (doc. AI 18), mentre le

crisi di gotta erano state evidenziate il 27 gennaio 1993 dal dr. __________

(doc. AI 17).

Nuove sono tuttavia le problematiche dorsali attestate dall’attuale medico

curante, le quali tuttavia non necessitano di essere indagate ulteriormente. Infatti,

come esposto di seguito, dal punto di vista economico le affezioni non hanno

causato al ricorrente una rilevante perdita di guadagno.

2.10

Nel ricorso l’assicurato

sostiene che il peggioramento delle condizioni di salute ha comportato una

perdita di guadagno, non potendo egli continuare a svolgere la sua attività di

meccanico. A tale proposito egli ha esposto l’evoluzione dell’utile esercizio

nel periodo 1999-2003.

Occorre innanzitutto precisare che nella sentenza 1996 questa Corte aveva

stabilito una capacità lavorativa del 70%, ripartita tra attività dirigenziali

(30%) e lavori di riparazione (40%) (cfr. consid. 2.8). Tale ripartizione è

stata del resto ribadita dal fiduciario RA 1 nello scritto 11 luglio 2000 (doc.

AI 50), motivo per cui, prima del danno alla salute, l’assicurato non svolgeva

unicamente le mansioni di meccanico di cicli e motocicli.

Ad ogni modo, l’esame della documentazione fiscale e contabile permette di

ritenere che le affezioni di cui il ricorrente è portatore non hanno

influenzato l’andamento aziendale.

In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili

allegate con il ricorso, parzialmente prodotte in sede amministrativa (doc. AI

61), l’utile del 1999 (fr. 201'293 cfr. doc. A3) è aumentato nel 2000 (fr.

202'729, cfr. doc. A4), lo stesso dicasi per la cifra d’affari (fr. 1'993'006 del

1999.

a fr. 2'217'129 del 2000 ). Nei successivi anni vi è tuttavia da

registrare una flessione dell’utile, rispettivamente di fr. 192'495 nel 2001

(doc. A5) e fr. 131'640 nel 2002 (doc. A6), ma nel 2003 c’è stata una ripresa

con un guadagno di fr. 151'504. Infine va evidenziato che nel 2003 la cifra di

affari (fr. 2'175'240) si è attestata a livello di quella del 2000, anno di

maggiori vendite.

Questa alternanza dei risultati d’esercizio, a mente del TCA, è riconducibile

all’evoluzione del mercato.

Lo stesso ricorrente ha evidenziato, per altri motivi, che la cifra di affari,

da lui definita come sproporzionata, è da attribuire alla vendita di moto e di

ciclomotori. Tale circostanza non stupisce visto che la grande parte

dell’attività del negozio dei fratelli __________ è dedicata alla vendita di

moto, scooter e cicli, sia nuovi che d’occasione. Basta consultare il sito www.__________.ch per trovare una

conferma a quanto detto sopra.

Da ultimo, l’assicurato ha affermato che dal 1° gennaio 2004 ha ridotto

l’attività, divenendo dipendente della __________ SA con uno stipendio mensile

lordo di fr. 5'000.

Secondo l’Ufficio AI questa riorganizzazione è motivata da riflessioni

esclusivamente economiche visto che tale società, di cui l’assicurato risulta

essere membro del C.d.A. insieme al fratello __________, risulta essere

iscritta a registro di commercio dal 1982 ed ha quale scopo l’acquisto nonché

la vendita di motocicli (cfr. risposta di causa).

Al riguardo, il 15 ottobre 2004 il fiduciario del ricorrente ha precisato che

la __________ SA non è stata mai operativa nel ramo d’attività della __________

poiché era stata costituita per la gestione dell’immobile a suo tempo

acquistato (VII).

Orbene, a prescindere dal fatto che, come risulta dall’estratto RC, lo scopo

sociale della succitata società, iscritta il 15 settembre 1982, consiste nell “acquisito

e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini, riparazione degli stessi”

e non la gestione di immobili (sub doc. AI 33), agli atti non vi è alcun

indizio che permettere di ritenere che il passaggio da indipendente a

dipendente dell’assicurato sia dovuto a motivi di salute.

In queste

circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno (cfr. consid. 2.7 ), il ricorrente, nonostante il danno alla

salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta,

consentendo alla stessa una stabilità economica.

Non

avendo dunque l’assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante

incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni.

2.11

RI 1 ha

chiesto l’edizione degli incarti fiscali della __________ SA e della __________.,

nonché di essere convocato unitamente al proprio rappresentante per “meglio

esporre ad argomentare le osservazioni circa il presente gravame”.

Questa Corte rileva innanzitutto che

l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Secondo

la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico

ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile

di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze

di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8

novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene

necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per

l’esito della vertenza.

Parimenti non necessario è il richiamo degli incarti fiscali chiesti dal

ricorrente, poiché, come visto, quelli relativi alla __________ SA sono

ininfluenti ai fini del giudizio. Per quel che concerne la __________, gli atti

di causa contengono già i dati contabili e le dichiarazioni fiscali della

stessa, in particolare per quel che concerne il periodo qui esaminato, ciò che

rende quindi superfluo il richiamo nei confronti dell’UT di __________ di

qualsiasi documentazione fiscale (valutazione anticipata delle prove: cfr. fra

le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster