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Decisione

32.2004.76

revisione del diritto alla rendita; modifica del reddito da invalido; soprressione della rendita; diritti acquisiti della mezza rendita per caso di rigore soppressa dal 1° gennaio 2004

13 gennaio 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA

ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono

alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto del

contendere è sapere si vi è stato un rilevante cambiamento delle condizioni

economiche di RI 1 giustificante la soppressione, in via di revisione, della

mezza rendita ed il conseguente versamento di un quarto di rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne

1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,

op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,

pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

2.6. La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3

b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile

1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

Considerandi

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit.,

pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 258).

2.7

Nel caso in esame, nell’ambito della proceduta di revisione

della rendita l’Ufficio AI, basandosi sul rapporto 20 maggio 2003 del medico

curante (doc. AI 31), ha accertato che le condizioni di salute di RI 1 sono

rimaste sostanzialmente invariate (doc. AI 34).

Per quel che concerne l’aspetto economico, dall’attestato dell’ex datore di

lavoro, pervenuto all’Ufficio AI il 13 marzo 2003, risulta che l’assicurato è

stato alle dipendenze della __________ dal 13 ottobre 1986 al 28 febbraio 2002

quale meccanico (addetto alla manutenzione dei ristoranti, cfr. doc. AI 17) e

che, con orario lavorativo pieno, avrebbe potuto percepire uno stipendio

mensile di fr. 4'300 (doc. AI 29).

Con

scritto 19 febbraio 2003 la __________ ha, da parte sua, certificato un salario

mensile di fr. 2'650 corrispondente alla mansione di custode/meccanico

esercitata dal ricorrente nella misura del 50% dal 1° ottobre 2002 (doc. AI

28).

Di conseguenza, mediante decisione 8 gennaio 2004 l’Ufficio AI ha raffrontato

il reddito da valido di fr. 55'900 (13 x 4300), conseguito nell’ultima attività

svolta dall’assicurato a tempo pieno prima del danno alla salute presso la __________,

con quello da invalido di fr. 34'450 (13 x 2'650), giungendo ad un’incapacità

al guadagno del 38%.

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha adeguato il reddito

ipotetico al 2004 (fr. 58'149) e determinato un’invalidità del 41% ( 58’149 –

34'450 x 100 : 58'149).

Con il presente ricorso l’assicurato ha contestato la determinazione di

entrambi i redditi di riferimento.

2.8

2.8.1

Per accertare

il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento

della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno

2003.

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI

1993.

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a) rispettivamente, in caso di revisione, al momento della decisione

su revisione (DTF 125 V 368 consid. 2, 105 V 29, cfr. consid. 2.4).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. VSI 1999

pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa

B., I 56/02).

2.8.2

Nel caso in

esame, al fine di giustificare un reddito ipotetico da valido di fr. 69'225,

con l’opposizione il ricorrente ha prodotto lo scritto 19 febbraio 2003 della __________

avente il seguente tenore:

"

.. relativamente al Suo vecchio contratto di

lavoro come responsabile dei meccanici in Ticino, le dichiariamo che il Suo

stipendio sarebbe stato di fr. 5'325 al mese, se il nostro rapporto di lavoro

fosse continuato." (doc. VIII)

Orbene,

tale dichiarazione è contraddetta dallo stesso datore di lavoro, il quale, come

accennato al consid. 2.7, nel marzo 2003 aveva attestato un salario mensile di

fr. 4'300 (doc. AI 29).

Vero che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del

reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono

essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia

altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una

probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli

avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto

invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano

in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione

al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi

concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U

Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207).

Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale

esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una

tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in

tal senso.

L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata

attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di

studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid.

3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4

settembre 2002 in re L [M 8/01]).

In casu,

agli atti non vi è alcun indizio che permette di individuare una prospettiva di

avanzamento professione dell’assicurato.

Anzi, va

rilevato che, a fronte delle perplessità espresse il 17 ottobre 2003

dall’amministrazione in merito all’esiguo aumento salariale di fr. 100

percepito dall’assicurato dopo oltre quindici anni di attività (doc. AI 32),

con scritto 17 ottobre 2003 la __________, ritenendo la retribuzione adeguata

al ricorrente, ha confermato il succitato aumento rispettivamente quanto

attestato nel mese di marzo (doc. AI 33).

2.9

2.9.1

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

2.9.2

In casu,

quale reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in considerazione

l’importo di fr. 34’450 (13 x 2'650) percepito dal ricorrente nel 2003 presso

la __________ quale custode/meccanico al __________ di __________, lavoro che

svolgeva per 5 ore al giorno, anziché 9, per cinque giorni alla settimana (doc.

AI 28).

Con il ricorso l’assicurato sostiene invece che si debba tenere conto della

nuova attività di custode-giardiniere presso un condominio di __________, per

conto della __________, iniziata il 22 marzo 2004, per il quale è stato

pattuito un compenso di fr. 31,50 lordi all’ora, indennità per vacanze e tredicesima

compresi. Tale attività comporta, nei mesi estivi, anche la pulitura della

piscina, il riempimento e lo svuotamento della stessa per complessive 40 ore

(doc. B).

Dal mansionario risulta che nei primi 3 mesi dell’anno ed a dicembre il carico

lavorativo è ridotto, motivo per cui, a mente del ricorrente, in quei periodi

lo stipendio risulta essere dell’ordine di fr. 750/800 al mese, mentre nei

periodi laboriosi la remunerazione lorda lievita a fr. 2'520 mensili.

Come rettamente rimarcato dall’UAI in sede di risposta, l’attività di custode/

giardiniere, svolta nelle modalità indicate nel relativo contratto, non risulta

essere quella in cui l’assicurato mette a pieno frutto la sua residua capacità

al guadagno, visto che egli è da ritenere ancora abile, ancorché nella misura

del 50%, nella sua professione di meccanico meglio remunerata di quella svolta

per la__________ SA.

Va poi fatto presente che l’attività di giardiniere non rispecchia le

controindicazioni fisiche, dovute principalmente alla lombalgia, elencate dalla

dr. ssa __________ nella perizia 20 dicembre 1999 ossia quelle di evitare

posture reclinate, ripetute rotazioni del tronco, sollevamenti regolari di pesi

maggior di 5 kg, nonché l’esposizione a sbalzi di temperatura (perizia doc. 14,

pag. 18).

Ora, pur volendo ammettere, per

ipotesi di lavoro, l’idoneità al 50% dell’attività svolta per la __________,

con un compenso orario di fr. 31,50 su un periodo lavorativo di 41 ore

settimanali, ammesso dall’UAI nella decisione contestata, l’assicurato potrebbe

guadagnare a metà tempo fr. 2’583 al mese (41 ore x 31,50 fr/h x 4

settimane/mese : 2), rispettivamente, tenuto conto di solo dodici mensilità,

fr. 30'996 all’anno.

Dal raffronto tra quest’ultimo reddito con quello da valido di

fr. 58'149 risulta un’invalidità del 46,7% (58'149 – 30'996 x 100 : 58'149) che, arrotondato al decimale superiore, corrisponde a 47% (cfr. DTF

130.

V 121 consid. 3.2). Tale grado d’incapacità al guadagno non è sufficiente

per erogare una mezza rendita.

In

queste circostanze, essendo subentrata una rilevante modifica ai sensi

dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha soppresso, in via di

revisione, la mezza rendita intera erogando un quarto di rendita.

2.10

Con

l’atto di ricorso l’assicurato ritiene di poter beneficiare, quale diritto

acquisito, di una mezza rendita per caso di rigore nonostante che la stessa sia

stata soppressa con la 4° revisione dell’AI, entrata in vigore dal 1° gennaio

2004.

Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

l’assicurato con grado d’invalidità del 40% che si trovava in ristrette

economiche aveva diritto ad una mezza rendita. L’art. 28 bis vOAI determinava

che vi era un caso di rigore se le spese riconosciute dalla Legge federale

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC, RS 831.30) superavano i limiti

di reddito fissati dalla stessa LPC.

Come detto, a seguito della 4° revisione dell’AI tale diritto è stato

soppresso, motivo per cui dal 1° gennaio 2004 non verranno più erogate mezze

rendite per casi di rigore, gli assicurati potranno beneficiare delle

prestazioni complementari nella misura in cui ne sono dati i presupposti.

Al riguardo il Messaggio del Consiglio federale precisa:

"

La rendita per casi di rigore deve essere soppressa e il diritto

alle prestazioni complementari è esteso ai beneficiari di quarti di rendita. Le

persone che hanno diritto ad un quarto di rendita AI e che versano in

condizioni economiche difficili potranno perciò chiedere, invece di una rendita

per casi di rigore, il versamento di prestazioni complementari. I presupposti

del diritto a una rendita per casi di rigore e del diritto a prestazioni

complementari sono assai simili." (FF 2001 pag. 2882).

Per quel che concerne i

diritti acquisiti, le disposizioni transitorie relative alla 4° revisione LAI

stabiliscono:

" d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione

delle rendite per casi di rigore.

1.

Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28

è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto

anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2.

Se l’avente diritto a una rendita non ha diritto a una

prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l’entrata in

vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell’assicurazione

per l’invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti

condizioni sono adempiute:

a. il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) si trovano in Svizzera.

Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è

pretesa una prestazione;

b. il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per

cento;

c. la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo

il diritto anteriore è adempiuta;

d. il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un

importo inferiore alla mezza rendita."

(il capoverso 3 riguarda

unicamente 46 casi di assicurati, i cosiddetti casi transitori del diritto

anteriore relativi alla 2a revisione dell’AI; cfr. FF 2001 pag. 2943)

Pertanto, se l’assicurato è al beneficio di una rendita per caso di rigore

sorta prima del 1° gennaio 2004, ma non ha diritto ad una prestazione

complementare a partire dal medesimo giorno, egli continua ad avere diritto

alla mezza rendita se adempie alle condizioni esposte al capoverso 3 delle

succitate disposizioni transitorie (cfr. marg. 3104 delle Direttive sulle

rendite, DR, edite dall’UFAS nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004).

Al proposito, il Consiglio federale ha evidenziato:

" Il

cambiamento di sistema avverrà in modo da non costituire un peggioramento della

situazione finanziaria per gli attuali beneficiari di rendite per casi di

rigore. Per principio, le rendite per casi di rigore in corso saranno

sostituite da quarti di rendita. A coloro che, oltre alla rendita per casi di

rigore, percepiscono attualmente prestazioni complementari, saranno assegnati

un quarto di rendita e prestazioni complementari proporzionalmente più elevate.

Per i beneficiari di una rendita per casi di rigore senza prestazioni

complementari si procederà ad un calcolo comparativo. Se la somma del quarto di

rendita e delle eventuali prestazioni complementari è inferiore alla rendita

per casi di rigore attuale, si continuerà a versare quest’ultima fintanto che determinate

condizioni saranno adempiute." (FF 2001 pag. 2882)

È quindi evidente che la

succitata regolamentazione riguardante i diritti acquisiti presuppone che

l’assicurato, antecedentemente la revisione dell’AI (1° gennaio 2004),

percepiva una mezza rendita quale caso di rigore, ciò che non corrisponde alla

fattispecie in esame.

Occorre tuttavia ricordare che qualora il ricorrente si dovesse trovare in

condizioni economiche disagiate, potrà chiedere l’erogazione di una prestazione

complementare.

La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo da richiedere all’Agenzia

comunale AVS del proprio comune di domicilio.

Tale richiesta sarà accordata nella misura in cui il reddito determinante

risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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