32.2004.79
domanda di revisione, in casu la patologia ortopedica non è peggiorata, l'assicurato per contro non ha prodotto alcuna documentazione che rende perlomeno verosimile una patologia psichica
2 marzo 2005Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2004.79
Data decisione, Autorità:
02.03.2005, TCA
Titolo:
domanda di revisione, in casu la patologia ortopedica non è peggiorata, l'assicurato per contro non ha prodotto alcuna documentazione che rende perlomeno verosimile una patologia psichica
OBBLIGO DI COLLABORARE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.79
BS/sc
Lugano
2 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione cuoco, è stato posto dall’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° ottobre
1996 e di una mezza rendita (50% d’incapacità al guadagno) dal 1° maggio 1998,
nonché di rendite completive per la moglie ed i figli (cfr. decisioni 12
novembre 1998, cresciute in giudicato, doc. AI 26).
Al fine
di stabilire il suddetto diritto alla rendita, nel corso dell’istruttoria
amministrativa l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia multidisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), il quale, con
rapporto 18 giugno 1998, aveva diagnosticato una sindrome lomboscatalgica e
ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro dal 12 ottobre 1995 ed in
seguito abile al 50% per l’avvenuta parziale ripresa (aprile 1998) della
propria attvità lavorativa (doc. AI 17).
La
rendita è stata confermata nel 2000 (doc. AI 36) e nel 2003.
1.2. Con scritto
17 novembre 2003 il medico curante, dr.ssa __________, ha chiesto, per conto dell’assicurato,
l’erogazione di una rendita intera facendo presente un grado d’incapacità del
100% dovuto ad un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 65).
Dopo aver
sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del proprio servizio medico
(SMR), con decisione 18 dicembre 2003 l’UAI non è entrata nel merito della
succitata domanda di revisione, non avendo l’assicurato credibilmente
dimostrato una modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 68).
Il 19
gennaio 2004 l’assicurato, per il tramite della RA 1, si è tempestivamente
opposto alla summenzionata decisione (doc. AI 71).
A seguito
di un avviso di infortunio concernente l’assicurato, il SMR si è occupato
nuovamente del caso (doc. AI 78).
Con
decisione 6 settembre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e
confermato la reiezione della domanda di revisione, facendo presente:
"
(...)
Nel caso in esame il danno alla salute
dell'assicurato è stato adeguatamente valutato, segnatamente con la perizia
medica specialistica pluridisciplinare 18 giugno 1998 del Servizio Accertamento
Medico dell'AI, il quale, valutate le varie componenti somatiche e psichiche
del danno alla salute dell'assicurato, quindi analizzato pure il danno alla
salute psichico ritenuto non invalidante, ha posto la diagnosi di sindrome
lombosciatalgica cronica definendo a motivo della patologia ortopedica una
inabilità lavorativa del 100% fino al 16 aprile 1998 e di seguito del 50%. La
perizia, completa, motivata e coerente, ossequia i requisiti stabiliti dalla
giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria. Il certificato medico 17
novembre 2003 del Dr. med. __________ con le citate indicazioni è stata
sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI ed il Dr. __________,
dopo attenta analisi e valutazione della documentazione, con attestazione 1
marzo 2004 ha confermato la valutazione di un grado d'incapacità lavorativa del
50% evidenziando in particolare che il Dr. __________ parla di peggioramento
soggettivo, di una cura psichiatrica presso una terapeuta che da anni ha smesso
l'attività e annuncia che l'assicurato è stato sottoposto a diverse visite ma
ciò di per sé non denuncia un peggioramento in assenza di nuovi reperti patologici.
Rileva poi che lo stato di salute non ha impedito all'assicurato di praticare
lo sci e di infortunarsi (il 14.12.2003), con patologia transitoria come
risulta dai rapporti medici. Precisa che anche l'intervento per ernia inguinale
eseguito nel gennaio 2004 determina solo una incapacità lavorativa di breve
durata. Il medico SMR ha in conclusione stabilito che non esiste motivo medico
per aumentare il grado di invalidità. (...)" (Doc. AI 83)
1.3. RI 1, sempre
rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso,
postulando l’annullamento della decisione su opposizione e la conseguente
assegnazione di una rendita intera.
Riassunta
brevemente la documentazione medica prodotta con la domanda di revisione, il
ricorrente ha osservato quanto segue:
"
(...)
3. Tale
decisione va contestata, in quanto non tiene manifestamente conto della
complessità del caso e di quanto affermato non solo dal medico curante, ma
anche dagli altri specialisti.
Fatti
I medici espongono e
dimostrano che il quadro clinico del ricorrente è concretamente peggiorato da
quando, nel 1998, fu allestita la perizia medica pluridisciplinare. Il
ricorrente si è da allora sforzato di lavorare al massimo delle sue capacità e
possibilità fisiche, finché che non ha dovuto cedere al progredire dei dolori.
La situazione
migliore, dal punto della capacità di lavoro, è stata espressa dai medici della
clinica di __________ che - come visto - riferiscono della possibilità di
lavorare al 50%, ma in lavori leggeri, senza sollevare o portare pesi
importanti e dove abbia la possibilità di cambiare spesso posizione.
Orbene, i lavori
leggeri sopra riferiti si trovano praticamente all'opposto di quanto deve
svolgere il ricorrente, che quale cuoco è tenuto a stare costantemente in piedi
ed a sollevare pesi spesso molto importanti, tra l'altro in una posizione protesa
verso l'avanti, del tutto in contrasto con il quadro clinico presentato.
Ammesso che gli
fosse consentito di accedere ad altre professioni cosiddette
"leggere", svolte al 50%, il ricorrente non potrebbe avere la
retribuzione percepita quale cuoco, e nel raffronto tra i redditi stabiliti
conformemente ai disposti dell'Art. 16 LPGA, il suo grado d'invalidità
aumenterebbe quantomeno ai 2/3.
Merita da ultimo un
piccolo inciso l'allusione, contenuta nella decisione, all'infortunio sugli sci
del 14.12.2003. Il ricorrente fa presente che in vita sua, mai aveva mai
calzato gli sci; quel giorno accompagnò il figlio a sciare, a __________ e ne
approfittò per tentare l'approccio con questi attrezzi, ma appena li ebbe
infilati, percorsi pochissimi metri e data la sua totale imperizia, cadde
procurandosi una lesione al pollice sinistro.
4. La
precedente perizia risale come visto a circa sei anni ed in pratica solo su
questa si fonda la querelata decisione.
I
vari medici consultati danno inequivocabili indicazioni sui peggioramenti
intervenuti, soprattutto dal 2003.
Ricorrono
dunque, a nostro modo di vedere, gli estremi per riconoscere una totale rendita
d'invalidità.
Beninteso, non ci
opporremo a che il ricorrente sia sottoposto, come da richiesta peraltro già
formulata in sede d'opposizione, a nuova perizia multidisciplinare, che tenendo
conto di tutte le componenti che influiscono sulle capacità lavorative del
ricorrente, consenta di comprovare il diritto del ricorrente a percepire una
rendita intera d'invalidità." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 26 ottobre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo
presente:
"
(...)
In concreto la perizia pluridisciplinare del SAM
del 18 giugno 1998 completa, motivata e coerente, ossequia i citati criteri
giurisprudenziali ed ha quindi piena forza probatoria.
La documentazione medica relativa all'evoluzione
dello stato di salute dell'assicurato è stata sottoposta al SMR dell'AI e con valutazione
5 dicembre 2003 (doc. 67 inc. AI) e 1 marzo 2004 (doc. 98 inc. AI) del Dr. __________
(SMR) ha rilevato non essere intervenuto un peggioramento del danno alla salute
con carattere invalidante come risulta confermato dal rapporto della degenza
presso la Clinica di __________ del 5 giugno 2003 (doc. 65 inc. AI) che indica
una capacità lavorativa del 50%. Si osserva che, relativamente al certificato
medico 4 ottobre 2004 del Dr. __________, esso non adduce elementi di
valutazione medica che non siano già stati considerati, se non l'indicazione di
una sindrome del dolore cronico, per la quale non è addotta, sostanziata e
comprovata una comorbidità psichiatrica richiesta dalla giurisprudenza per una
tale patologia di carattere invalidante, mentre dal profilo psichiatrico
l'assicurato è stato valutato abile al lavoro dal perito psichiatra nell'ambito
della perizia pluridisciplinare del SAM in assenza di successive valutazioni
mediche psichiatriche di sorta divergenti. (...)" (Doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160
consid. 5.1; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in
vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio
2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Nella
fattispecie in esame occorre evidenziare che, contrariamente a quanto statuito con
la decisione 18 settembre 2003, mediante la decisione su opposizione contestata
l’UAI è in realtà entrato nel merito della domanda di revisione.
Di
conseguenza, oggetto del contendere è sapere se nel periodo intercorso tra la
decisione 12 novembre 1998 (successivamente confermata nel 2000 e nel 2003) e
la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una modifica delle
condizioni valetudinarie dell’assicurato tale da giustificare l’erogazione di
una rendita maggiore di quella attualmente percepita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato
che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli
assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3
%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o
a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Se il grado d'invalidità
del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1
LPGA).
La revisione
avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande
invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA inedita 29
aprile 1991 in causa G.C., consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).
2.7. Nell’evenienza concreta, durante la prima procedura sfociata
con l'assegnazione di una rendita intera dal 1° ottobre 1996 ed una mezza
rendita dal 1° maggio 1998, l'UAI ha disposto l'esecuzione di una perizia multidisciplinare
a cura dal SAM.
Con
rapporto 18 giugno 1998 i periti, esposta una dettagliata anamnesi, visitato il
paziente e dopo aver proceduto ad un esame psicopatologico e discusso la
valutazione ortopedica del dr. __________, hanno posto la diagnosi invalidante di
“sindrome lombosciatalgica cronica in - stato dopo fenestrazione
microchirugica L5-S1 a destra, decompressione del canale spinale, recessotomia
laterale S1, microdissectomia di un ernia mediana e mediolaterale destra
l’8.02.96; - prolasso discale residuale L5-S1 destro, lesione cicatriziale
peri-radicolare S1 destra” (doc. AI 17 pag. 10).
Dal
profilo extra-somatico i medici del SAM hanno accertato una sindrome disforica
a colorito ipocondriaco, con disturbi d’ansia fluttuanti e somatizzazione degli
stessi, senza tuttavia riscontrare alcuna conseguenza sull’abilità lavorativa
(cfr. doc. AI 17 pag. 9).
Riguardo alle
ripercussioni della patologia ortopedica sull’abilità al lavoro, i periti hanno
rilevato:
"
(...)
Questo giovane A., presenta una lombosciatalgia
cronica in stato dopo intervento microchirurgico e decompressione del canale
spinale con purtroppo persistenza di un prolasso discale residuale e di una
lesione cicatriziale periradicolare a livello S1 a ds.. L'attuale esame clinico
non ci ha permesso d'evidenziare chiari segni per una sofferenza radicolare nè
per un'instabilità segmentale. I disturbi lamentati sono credibili e
oggettivabili nel quadro di uno stato postoperatorio con residuo di prolasso discale
e lesione cicatriziale nonché di turbe della statica su modica scoliosi
toracale e anomalia di transizione lombosacrale. Per questi motivi riteniamo
che l'A. non sia più idoneo per lavori fisicamente pesanti e in special modo
per lavori logoranti la colonna lombosacrale. È molto positivo il fatto che
l'A., abbia ripreso l'attività professionale al 50% dallo scorso 16 aprile, e
ciò grazie anche alla lungimiranza dell'ex datore di lavoro. In questa
situazione e in considerazione della insufficiente formazione scolastica
dell'A. nonché della sua poca motivazione per una riformazione teorica,
riteniamo che il suo grado di capacità lavorativa residua vada valutato nella
professione attuale; vale a dire quella d'aiuto cuoco. In questo tipo
d'attività, e in special modo in considerazione del clima favorevole, sul posto
di lavoro, riteniamo possibile un grado di capacità lavorativa attorno al 50%.
Attualmente questo 50% è definito in una riduzione del tempo di lavoro e dei
carichi professionali.
Le altri patologie elencate al capitolo
"diagnosi" non hanno alcun valore limitante alla capacità lavorativa
dell'A. (...)" (Doc. AI 17)
Sulla
scorta della perizia multidisciplinare, con due decisioni del 12 novembre 1998
l’UAI ha posto il ricorrente al beneficio di una rendita intera dall’1° ottobre
1996, rispettivamente di una mezza rendita dal 1° maggio 1998.
2.8. Nell’ambito
della domanda di revisione che ci occupa, con certificato 17 novembre 2003 la
Considerandi
dr.ssa __________ ha sostenuto un rilevante peggioramento del suo paziente:
"
Con il presente desidero sottoporvi nuovamente
il caso del paziente a margine in quanto lo stato clinico è chiaramente peggiorato
nel corso dell'ultimo anno.
Infatti egli dall'inizio di quest'anno ha
presentato dei dolori cronici e recidivanti soprattutto a livello lombo-sacrale
e spondilogeno destro, irradianti in parte anche in sede inguinale: visto la
complessità del caso ho chiesto vari consulti specialistici reumatologici e
chirurgici, in particolare il Dr. __________, il Dr. __________, ed il Dr. __________,
come pure il neurochirurgo Dr. __________, oltre ad ricovero presso la clinica
di __________ dal 11.05.03.
La diagnosi clinica è la sindrome
lombo-vertebrale spondilogena su turbe degenerative in stato da
microdiscectomia L5-S1 destra per ernia discale e canale spinale stretto: sono
inoltre presenti dei dolori in sede inguinale che sono stati di difficile
diagnosi: si pensava ad una compressione del nervo genito-femorale, pure ad una
ernia inguinale incipiente, non escludendo una sintomatologia spondilogena: la
MRI, richiesta dal neurochirurgo Dr. __________ ha escluso comunque una
recidiva erniaria a livello vertebrale.
Soggettivamente il paziente pertanto giornalmente
presenta dei dolori in sede lombare, inguinale in parte irradianti alla gamba
destra che lo rendono inabile al lavoro al 100%.
Questa sintomatologia influenza la depressione
che il paziente presenta ormai da anni e per la quale è in trattamento con
Anafranil 75mg/die, ed in cura presso la Dr.ssa __________ - psichiatra a __________;
anche la depressione stessa può a sua volta influenzare negativamente i dolori
che egli presenta.
I vari consulti sopraccitati, dei quali allego
rapporti, sono stati necessari per chiarire in particolare il dolore inguinale:
si è pensato inizialmente pure ad una pubalgia, il Dr. __________ propone
attualmente un intervento di una ernia inguinale.
Considerata comunque la complessità del caso, e
che il paziente in effetti non è più abile al lavoro al 100%, richiedo una
nuova verifica dello suo stato di salute da parte vostra per confermare
l'indicazione per una rendita completa." (Doc. AI 65)
Al
succitato scritto sono stati allegati i seguenti rapporti medici:
·
rapporto 13 settembre 2002 in cui il dr. __________,
specialista in medicina dello sport, ha informato il medico curante
dell’assicurato che:
" … il
paziente presenta un classico quadro di tendinopatia inserzionale dei muscoli
addominali e adduttori al bacino (pubalgia). Si tratta di una patologia spesso
multifattoriale, dove nel caso specifico la patologia lombare, gli squilibri
muscolari e la pervietà del canale inguinale possono contribuire a tale quadro
clinico. Quale primo passo ho richiesto un bilancio radiologico approfondito
comprendente la rappresentazione del bacino in piedi ed in appoggio
monopodalico e della colonna lombare. Il primo approccio è sicuramente quello
conservativo, ed ho spiegato al paziente che generalmente il decorso in casi
simili è molto lungo. (...)" (Doc. AI 65)
·
rapporto del 4 aprile 2003 in cui il dr. __________,
reumatologo, ha confermato una sindrome lombo-spondilogena cronica persistente
dopo dischectomia L5-S+ a destra del 1996, nonché una pubalgia da chiarire, proponendo
una mobilizzazione mirata con tecniche manuali.
A seguito
di una degenza presso l’allora Clinica __________, nel rapporto 5 giugno 2003 i
medici responsabili, posta la nota diagnosi, hanno in particolare potuto
accertare un soddisfacente miglioramento dei dolori e della mobilità, indicando
che il paziente “potrebbe svolgere un lavoro leggero, dove non debba
sollevare o portare pesi importanti e dove abbia la possibilità di cambiare
spesso posizione, in misura del 50% a decorrere dal 2.06.03”.
Nel rapporto
5.
marzo 2003 il dr. __________ ha segnatamente evidenziato “una chiara esacerbazione
dei dolori ai colpi di tosse” con concomitante presenza di una dilatazione
dei canali inguinali bilaterali senza tuttavia riscontrare evidenti ernie
inguinali.
L’assicurato è stato inoltre visitato dal dr. __________, specialista in neurochirurgia.
Nel suo rapporto 24 settembre 2003 egli ha riferito di “un’esacerbazione con
riacutizzazione dei dolori lombari irradianti verso il basso ventre e
all’inguine”, con saltuarie “irradiazioni anche alla gambe”,
proponendo l’esecuzione di una nuova risonanza magnetica.
Nel successivo rapporto 7 ottobre 2003 lo specialista ha evidenziato che
dall’esame diagnostico eseguito si evidenzia “una discopatia L5/SA (presenza
di una lombalizzazione) ma assenza di aderenze esuberanti e assenza di una
recidiva d’ernia”, rinunciando all’esecuzione di un intervento chirurgico
di fissazione intersomatica, poiché a seguito di tale operazione “il
paziente non potrà più lavorare o comunque accuserà più o meno dei dolori
costanti” ed ha quindi proposto la continuazione della terapia
conservativa.
Il 21
ottobre 2003 il dr. __________, scrivendo al dr. __________ (specialista in chirurgia),
dopo aver preso atto del consulto neurochirurgico avuto dal paziente presso il
dr. __________, ha ritenuto possibile procedere ad un’infiltrazione locale
confermando che “dal punto di vista clinico i dolori risultano peggiorati e
vi è una chiara accentuazione al colpo di tosse o gli starnuti”.
In
risposta, il 21 novembre 2003 il dr. __________, dopo aver nuovamente visto
l’assicurato, ha invece confermato la diagnosi d’ernia inguinale incipiente
destra con irritazione locale.
La
succitata documentazione è stata sottoposta all’esame del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR).
Con nota
5.
dicembre 2003 il dr. __________ ha evidenziato:
"
Richiesta anticipata di revisione per
peggioramento.
A. 37enne già cuoco, a beneficio di AI grado 50%
dal maggio '98, dopo perizia SAM datata 18.06.98, con valutazione specialistica
ortopedica-reumatologica e psichiatrica.
Vengono allegati dal medico curante, dr. __________
i rapporti di numerose visite specialistiche e il rapporto d'uscita dalla
Clinica di __________ (maggio 2003) dove all'uscita si descrive un
miglioramento e si ritiene l'A. abile al 50%.
Dolori nella regione pubica, la cui origine è
probabilmente un'ernia incipiente a destra che verrà operata prossimamente, e
da ritenere patologica transitoria.
Dolori insorti, vedi rapporto del dr. __________,
durante la partitella di calcio settimanale.
Valutando la descrizione dei reperti ai tempi
della perizia e attuali, non si nota un cambiamento.
La patologia "psichiatrica" era già
presente allora e la dr.ssa __________ presso cui l'A. sarebbe in cura (vedi
lettera del curante) non esercita più.
La richiesta è da respingere." (Doc. AI 67)
Avuta
conoscenza dell’infortunio sciistico occorso al ricorrente nel dicembre 2003,
nella nota 1° marzo 2004 il dr. __________ ha osservato:
"
Per quanto riguarda l'aumento del grado AI
richiesto e da noi negato ribadisco quanto scritto nella precedente proposta
medico; il dr. __________ parla di peggioramento soggettivo, di una cura
psichiatrica presso una terapeuta che da anni ha smesso l'attività (richiesto
telefonicamente mi dice di non esserne al corrente) e ci annuncia che è stato
sottoposto a diverse visite, cosa che di per sè non denuncia un peggioramento
se non ci sono nuovi reperti patologici (come risulta dai rapporti allegati
alla richiesta).
Per quanto riguarda lo stato di salute dell'A.
noto che questo non gli impedisce di praticare lo sci (e di infortunarsi al
pollice sinistro, patologia transitoria come risulta dai rapporti del dr. __________).
Anche l'intervento per ernia inguinale eseguito
in gennaio 2004 determina solo una IL di breve durata.
Non esiste quindi alcun motivo per aumentare il
grado AI.
Per quanto riguarda la "compatibilità"
della pratica dello sci (alpino?) con la patologia lombare di cui è affetto
l'A. si può dire che non è sicuramente lo sport più adatto per chi fa richiesta
di una AI al 100% per mal di schiena, ma non si può negare che anche con una
certa limitazione della caricabilità della colonna vertebrale una persona possa
praticare lo sci con moderazione." (Doc. AI 78)
Non
riscontrando dunque alcun rilevante peggioramento, con la decisione in
questione, l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione.
2.9
Nel ricorso
l’assicurato sostiene che l’amministrazione non ha tenuto conto della complessità
del quadro clinico.
Orbene,
per quel che concerne le affezioni alla schiena, i nuovi atti medici non contengono
elementi oggettivi di giudizio che non siano già stati esaurientemente
valutati in sede di perizia 18 giugno 1998 del SAM.
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988.
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189), ciò che è il caso concreto.
I
dr. __________ e __________ hanno evidenziato una recrudescenza dei dolori, in
particolare a seguito di colpi di tosse o di starnuto, situazione non presente
nel 1998 (“Nessun chiaro dolore irradiante allo starnuto ed al colpo di
tosse, nessuna turba degli sfinteri”; cfr. perizia SAM pag. 4), senza tuttavia
formulare giudizio alcuno in merito ad un eventuale peggioramento della
capacità lavorativa.
Riguardo
ai (nuovi) dolori alla regione pubica, la cui origine, secondo i dr. __________
e __________, è da far risalire all’incipiente ernia inguinale, va rilevato che
dagli atti non risulta che tale affezione abbia carattere invalidante.
Va al riguardo fatto presente che gli stessi sono sorti durante una partita a
calcio [nel citato scritto 13 settembre 2002 al medico curante, il dr. __________
informa di aver visto il paziente “praticante attività fisica saltuaria (una
partitella di calcio alla settimana) che tre mesi orsono giocando a calcio, ha
risentito dolori a livello dell’inserzione dei muscoli addominali e adduttori
al bacino, mai accusati in precedenza”], quindi non a seguito di un trauma
di particolare gravità.
Nella nota 5 dicembre 2003 il dr. __________ ha poi fatto presente che tali
dolori sono da considerare transitori (“ Dolori nella regione pubica, la cui
origine è probabilmente un'ernia incipiente a destra che verrà operata
prossimamente, e da ritenere patologica transitoria”, doc. AI 67).
L’assicurato
non ha del resto prodotto alcuna documentazione atta a contrastare quanto
assunto dal SMR.
Vero che nel rapporto 5 giugno 2003 i medici della Clinica
di __________ hanno valutando un’abilità al 50% in attività leggere, senza
sollevamento di pesi importati con possibilità di cambiare la posizione, e che
l’attività di
cuoco/aiuto cuoco esercitata dal ricorrente non può essere considerata a tutti
gli effetti una professione “leggera”, visto che, a detta di quest’ultimo, deve
stare costantemente in piedi e portare spesso dei pesi non indifferenti.
Tuttavia,
va evidenziato che i succitati medici, grazie alle terapie eseguite, hanno
potuto rimarcare un generale miglioramento delle condizioni di salute del
ricorrente (“ Mediante una fisioterapia intensiva consistente in terapia individuale,
terapia di gruppo e terapia passiva abbiamo ottenuto un soddisfacente
miglioramento dei dolori e della mobilità ed un buon miglioramento della forza
e della resistenza muscolare”, sub doc. AI 65), tant’è che egli, nonostante
le lombalgie, si è cimentato nella pratica dello sci, subendo il 14 dicembre
2003.
un infortunio dovuto, secondo quanto dichiarato dell’interessato, ad
inesperienza.
Determinante
è che rispetto alla perizia del SAM il quadro clinico è rimasto sostanzialmente
invariato; il summenzionato rapporto della Clinica di __________ non è quindi
documento idoneo a far ritenere che vi sia stato un rilevante peggioramento ai
sensi dell’art. 17 LPGA, trattandosi in realtà di una diversa valutazione di
una situazione invalidante rimasta immutata (cfr. consid. 2.6).
Infine, per
quel che riguarda l’aspetto extra-somatico, va ricordato che in occasione della
perizia multisciplinare 18 giugno 1998 non è stata riscontrata alcuna patologia
psichica limitante la capacità lavorativa (“L’A. in esame presenta una
sindrome disforia a colorito ipocondriaco, con disturbi d’ansia fluttuati e
somatizzazione degli stessi. Il grado d’incapacità lavorativa, dal profilo
psichiatrico, nelle sue professioni esercitate prima ed ultimamente, può essere
valutato nella misura dello 0%, sia attualmente che in futuro”; perizia
pag. 9).
Ora il
fatto che l’assicurato, a causa di una depressione, sarebbe in cura presso la
dr.ssa __________ (secondo il SMR la citata specialista non eserciterebbe più
la professione) non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un danno alla
salute psichica di carattere invalidante.
Va al
riguardo fatto presente che tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI,
rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie
psichiche parificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; Pratique VSI 2001 p. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).
In casu, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a
rendere perlomeno verosimile un’invalidità di origine psichica.
Al
proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.10
Pendente
causa l’assicurato ha prodotto il certificato 4 ottobre 2004 della dr.ssa __________
avente il seguente tenore:
"
Con il presente confermo che le condizioni di
salute del paziente a margine non gli consentono un'attività lavorativa al 50%,
in considerazione della sua patologia lombovertebrale, definita dal punto di
vista diagnostico in dettaglio in particolare nel rapporto della clinica di
riabilitazione di __________ del 05.06.2003.
Egli ha nel corso degli ultimi mesi tentato di
svolgere qualche lavoretto anche a titolo probatorio, pure con dei lavori
leggeri, ma con scarso successo, in quanto subito si è presentata una
sintomatologia dolorosa livello lombosacrale.
A mio giudizio la sindrome del dolore cronico che
attualmente presenta il paziente è da ostacolo ad una ripresa lavorativa anche
parziale.
Ricordo inoltre che egli prossimamente dovrà
nuovamente sottoporsi ad un intervento chirurgico di ricostruzione ligamentare
della caviglia sinistra, per la persistenza di una sintomatologia dolorosa
post-traumatica in questa sede." (Doc. B)
Va innanzitutto ricordato che il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni
impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui esse sono state rese (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V
248.
consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), motivo per cui lo stato di
salute certificato successivamente alla decisione contestata (6 settembre 2004)
non rientra nell’esame della presente vertenza.
Del resto, pur volendo considerare quanto attestato nello scritto 4 ottobre
2004.
della dr.ssa __________, secondo questa Corte, lo
stesso non è suscettibile di modificare l’esito della presente vertenza e
questo per i seguenti motivi.
Nella misura in cui se con “sindrome del dolore cronico” il medico curante ha
inteso attestare la presenza di una sindrome da dolore somatoforme, va rilevato
che, ai sensi della giurisprudenza, tale sindrome rientra nella categoria delle
affezioni psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si
rende generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni
invalidanti (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b
come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R, I 53/02, consid. 2.2., del 6
maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell’8 agosto 2002 in
re Q. I 783/01, consid. 3a).
A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito
di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF
130.
V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni
caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali
criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Nel caso in esame, da una parte, la valutazione di una
sindrome da dolore somatoforme non è stata formulata da uno specialista in psichiatria;
dall’altra, non è stato comprovato l’eventuale carattere invalidante della
stessa, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Nel certificato 4 ottobre 2004 la dr.ssa __________ ha anche evidenziato che prossimamente
l’assicurato verrà sottoposto ad una ricostruzione ligamentare della caviglia
destra.
A prescindere dal fatto che si tratta di un intervento futuro, le cui eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa non rientrano nell’esame temporale
della fattispecie in esame, va comunque fatto presente che tale operazione
chirurgica viene generalmente eseguita per migliorare la mobilità del paziente,
con evidenti benefiche ripercussioni sull’abilità al lavoro. Secondo
l’esperienza generale della vita, il decorso postoperatorio doloroso può
limitare la capacità lavorativa, ma di regola si tratta di un periodo
temporaneo non giustificante un’incapacità al guadagno duratura.
In ogni modo, qualora gli esisti del prospettato intervento dovessero causare un’incapacità
lavorativa con ripercussioni sulla capacità al guadagno, ciò potrà essere fatto
valere dall’assicurato in sede di ulteriore revisione della rendita, tramite la
produzione della pertinente ed esauriente documentazione medica.
2.11
Il ricorrente
ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia multidisciplinare.
In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
In
conclusione, non essendo subentrata una modifica dell’incapacità al guadagno ai
sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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