32.2004.80
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 ottobre 2005Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.80
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, TCA
Titolo:
In casu il domicilio svizzero riacquistato di un'assicurata non è fittizio, la soppressione dell'assegno grandi invalidi è valida solo per il periodo in cui essa risiedeva all'estero (paese dell'UE) ma non per la rendita straordinaria che è invece esportabile in virtù degli accordi bilaterali
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
EFFETTO SOSPENSIVO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO
RENDITE STRAORDINARIE
agg. 1 cpv. 1 ALC
art. 39 LAI
art. 42 LAI
art. 54 LPGA
art. 11 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.80
32.2004.81
za/td
Lugano
20 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorso del 5 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
le decisioni su opposizione del 2
settembre 2004 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1983,
dal 1° novembre 2001 è stata posta al beneficio di una rendita straordinaria
d'invalidità (a seguito d’invalidità permanente, art. 26 OAI) e di un assegno
per grandi invalidi (doc. AI 67, 69, 75, 76, 78).
1.2. A seguito di
una segnalazione del Municipio di __________ (doc. AI 79, 80, 81, 83, 84),
l'UAI, considerando fittizio il domicilio della madre dell'assicurata, con due
decisioni 12 marzo 2004 (doc. AI 89 e 90) ha revocato retroattivamente (con
effetto dal 31 luglio 2002) il diritto al versamento della rendita
straordinaria e dell'assegno per grandi invalidi.
In merito
alla questione del domicilio, l’amministrazione, fondandosi sugli accertamenti
eseguiti, ha in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
● L'assicurata è maggiorenne.
Considerato tuttavia come la medesima non sia in grado di gestirsi, è stata a
suo tempo avviata la procedura di rito affinché una volta maggiorenne
beneficiasse di una tutela. Tramite decisione del 4 giugno 2002 la Sezione enti
locali ha sancito la messa sotto tutela (art. 369 CC). Con risoluzione n. 285
del 26 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale ha ripristinato l'autorità parentale
della madre, RA 1.
● Ne discende che per quanto attiene
al domicilio, RI 1 è parificata ad una minorenne, acquisendo di conseguenza
domicilio della madre.
● Tramite sentenza del 10 luglio
2003 il Consiglio di Stato ha concluso che le condizioni affinché il domicilio
di RI 1 continuasse ad essere a __________ non fossero più assolte. La data del
trasferimento di domicilio a __________ è stata fissata a decorrere dalla
crescita in giudicato della decisione 26 giugno 2002 della commissione tutoria.
● In conclusione quindi l'assicurata
ha perso il domicilio nel nostro Paese nel luglio 2002.
● In seguito lei si è tuttavia
annunciata al Municipio di __________, chiedendo di venire nuovamente iscritta
fra i domiciliati. L'amministrazione comunale ha dato seguito alla richiesta e
a partire dal __________ lei, e di conseguenza RI 1, figura nuovamente domiciliata
a __________. I controlli di polizia intrapresi hanno tuttavia permesso di
stabilire che la presenza di madre e figlia presso la dimora di __________ è
alquanto sporadica, potendo quindi concludere che le medesime non abbiano a __________
che un domicilio fittizio; il centro dei lori interessi è rimasto a __________,
dove peraltro abitano il marito __________, la figlia __________ (1987), il
figlio __________ (1985) e la figlia __________ (1992).
● Da quanto sovraesposto appare
palese che lei (e di riflesso sua figlia) non risiede normalmente a __________."
Di
conseguenza, l’Ufficio AI ha concluso come l’assicurata abbia cessato di
adempiere alle condizioni imposte dalla legge per poter beneficiare di una
rendita straordinaria d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi dal mese
di luglio 2002, essendo di fatto dimorante all’estero.
1.3. A seguito
delle opposizioni interposte dall'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 2, con
le quali viene anche postulata domanda di concessione dell'effetto sospensivo,
con decisioni 2 settembre 2004 l'UAI ha confermato le proprie precedenti
decisioni, motivando (per entrambe le prestazioni):
"
5. Nel caso il domicilio
dell'assicurata, sotto autorità parentale, risulta
derivato
da quello materno. La madre dell'assicurata si è costituita un domicilio
indipendente, ammesso dal nuovo diritto matrimoniale, da determinarsi secondo i criteri posti agli art. 23 ss. CCS.
L'assicurata
e la madre sono rientrate in Svizzera e sono state reinscritte nel catalogo
civico di __________ dall'8 agosto 2003. Le motivazioni del rientro a __________
vertono sul fatto che la madre "...ha stabilito il proprio domicilio a __________,
città dove ella intrattiene le sue relazioni più strette e trascorre la maggior
parte del suo tempo. Attualmente lavora presso la __________, ulteriore motivo
per cui ha deciso di stabilirsi a __________." (opposizione del
26.04.2004, pag. 7).
In base
alla dichiarazione emessa dalla società __________, la madre dell'assicurata
collabora con la società dal 1 luglio 2003. Nulla é rivelato in merito al
contratto in auge tra le parti (contratto di lavoro implica subordinazione in
ambito di orario, di luogo di lavoro, e organizzativo, e non può certo essere
parificato ad un contratto di collaborazione, che assume svariate forme e può
essere svolto in maniera indipendente). Trattasi pertanto di un indizio che non
ha valenza per la determinazione del domicilio dell'assicurata a __________.
L'assicurata
allega varie fatture (fatture del telefono da settembre 2003 a febbraio 2004,
fornitura di elettricità) per comprovare il domicilio a __________. Come
precedentemente confermato trattasi di indizi che devono essere valutati in
base alle altre circostanze di merito. II fatto della sporadica presenza
dell'assicurata a __________ (rinvio al rapporto di polizia del 12.01.2004
concernente gli accertamenti e testimonianza di una vicina di appartamento che
conferma che l'assicurata con la madre "non vengono quasi mai notate")
unita al fatto che tutta la famiglia (composta da marito e tre figli, di
cui due minorenni) si trova a __________, avvalora la preponderanza del centro
di interessi a __________.
In base
agli elementi del caso si deduce che l'indirizzo a __________ può essere
considerato quale domicilio fittizio.
6. La dimora abituale implica un
soggiorno di una certa durata in un
determinato
luogo con creazione nel medesimo luogo di rapporti stretti; un soggiorno
effimero o casuale non comporta una dimora, ma neppure è indispensabile un
soggiorno permanente e prolungato (DTF 87 II 7).
Nel caso
l'assicurata si avvale del fatto di avere sempre vissuto a __________, dove ha
relazioni strette con persone che vi dimorano, trovandosi perfettamente
inserita nell'ambiente, e di avere buoni rapporti personali con il padre
naturale che risiede a __________.
Le
dichiarazioni dell'assicurata, però, non sono comprovate da ulteriori elementi,
e contrastano con il rapporto di polizia del 12.01.04 (al quale lo scrivente
Ufficio rinvia) che determina una sporadica presenza presso
l'appartamento di __________ che non permette de facto all'assicurata di
svilupparvi il centro dei suoi interessi con consolidamento di rapporti famigliari, personali o economici.
Appare
pertanto palese che l'assicurata non risiede normalmente a __________, e quindi
non realizza le condizioni per
beneficiare del diritto all'assegno per
grandi invalidi.
7. Per quanto concerne la
restituzione dell'indebito, l'assicurata ha già
inoltrato
richiesta di condono nell'ambito della presente procedura, Le argomentazioni
verranno comunque esaminate nel corso della procedura di condono, al termine
della quale verrà emessa la relativa decisione.
8. Revocando l'effetto sospensivo
all'opposizione, l'Ufficio Al ha reso
esecutiva
la decisione 12 marzo 2004 di sospensione del versamento delle prestazioni,
confermata dalla presente decisione. Pertanto la richiesta dell'assicurata di
rendere l'effetto sospensivo all'opposizione viene a decadere." (doc. AI 98, Inc. 31.04.80)
1.4. Contro le
citate decisioni su opposizione, RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 2, ha
presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso con domanda di concessione
dell'effetto sospensivo chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione
ed il ripristino della rendita straordinaria d’invalidità e dell'assegno per
grandi invalidi. In particolare, oltre a postulare il ripristino dell'effetto
sospensivo, l'insorgente ha rilevato che:
"
Il domicilio della Signora RI 1,
essendo stata ripristinata nei suoi confronti l'autorità parentale della madre,
Signora RA 1, è comunque determinato in funzione di quello di quest'ultima
(art. 25 CCS).
Entrambe risultano domiciliate a __________,
come emerge dalle circostanze di fatto qui di seguito esposte e dalla
documentazione allegata. Motivo per cui tutte le conclusioni cui è giunto
l'Ufficio AI sono contestate.
Pertanto, tutte le condizioni
imposte dagli art. 39 ss LAI e 42 ss LAVS per l'ottenimento di una rendita
straordinaria d'invalidità sono adempiute da parte della Signora RI 1, assodato
il domicilio in Svizzera di quest'ultima.
Prove: - c.s.
3.
La Signora RA 1 ha stabilito il
proprio domicilio a __________, città dove ella intrattiene senza dubbio le sue
relazioni più strette e trascorre la maggior parte del suo tempo (DTF 88
III 138; DTF 87 II 10). Da oltre un anno lavora presso la __________,
ulteriore motivo per cui ha deciso di stabilirsi proprio a __________ (doc. D1
e D2).
In merito è opportuno far rilevare
che secondo il nuovo diritto matrimoniale, la moglie ha diritto di costituire
un domicilio indipendente nella stessa misura del marito, come anche
riconosciuto dall'Ufficio AI nella decisione oggetto della presente
impugnativa.
La questione a sapere dove si trovi
il domicilio di un coniuge si determina quindi oggi esclusivamente secondo gli
art. 23 ss CCS e non secondo il luogo del domicilio coniugale (DTF 121 I
14; DTF 115 II 120).
La figlia __________ è cresciuta ed
ha sempre vissuto a __________, centro dei suoi interessi, dove ha sviluppato e
consolidato i suoi rapporti personali, famigliari ed economici. Aveva chiesto
anche un permesso speciale per restarvi, dopo che alcuni membri della sua
famiglia si erano trasferiti a __________. Ella intrattiene le sue relazioni
più strette con le persone che dimorano sia nella stessa sia nei suoi dintorni
e si trova perfettamente inserita nell'ambiente.
Il padre naturale della ricorrente
risiede a __________ e con il medesimo ella ha dei buoni rapporti personali.
La scelta della madre di mantenere il
proprio domicilio a __________ è stata dettata sia dalle necessità, comprese
quelle di salute, di quest'ultima sia da quelle della figlia. E ciò,
indipendentemente dal fatto che il resto della famiglia si trovi a __________
ed in particolare il marito, per esigenze di lavoro. Quest'ultimo è alle
dipendenze della filiale italiana di un gruppo con sede in Svizzera e spesso si
trova a viaggiare tra __________, __________ e __________. Inoltre, i coniugi
si avvalgono dell'aiuto di una collaboratrice domestica sia nella cura dei
figli sia dell'appartamento sito a __________. __________ è comunque già
maggiorenne e __________ lo diventerà nel marzo 2005. Lei e la sorella Stella
frequentano un collegio privato.
Non vi possono essere dubbi sul
fatto che entrambe, madre e figlia abbiano il proprio domicilio a __________,
come anche indicato dall'Ufficio controllo abitanti della stessa, e vi
risiedano regolarmente.
Dalla documentazione che forma
l'incarto relativo alla fattispecie emerge inequivocabilmente che la Signora RA
1, e quindi anche la figlia __________, abbiano il proprio domicilio a __________.
Per l'Autorità cittadina entrambe
sono infatti a tutti gli effetti domiciliate a __________. Le stesse sono
altresì iscritte nel catalogo civico (cfr. doc. E e F). Inoltre, per la Città
di __________, esse non risultano domiciliate nella medesima. Se necessario, la
ricorrente si riserva di produrre una dichiarazione che attesti quanto sopra
indicato.
Circostanze di cui questo Tribunale
dovrà tenere debito conto.
A prescindere infine dai rapporti
della Polizia, vi sono altresì la fattura per la fornitura dell'energia
elettrica (doc. G) e quelle telefoniche (doc. H), che dimostrano che madre e
figlia risiedono regolarmente nell'appartamento di __________.
Inoltre, la Signora RA 1 ha altresì
ricevuto dall'Ufficio AI una decisione, con cui lo stesso si assume le spese
per l'acquisto di parrucche o altri mezzi di sostituzione dei capelli, incluse
le riparazioni e la manutenzione, per un importo annuo massimo di fr. 1'500.--
dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2005 (doc. 1). Detta decisione è stata intimata
dall'Ufficio in parola a quest'ultima al suo domicilio in __________ à __________.
Prove: - c.s.
- doc. D1:
attestazione della __________
__________
- doc. D2:
scritto 26 aprile 2004 Istituto delle assicurazioni
sociali/
RA 1
- doc. E: scritto
8 settembre 2003 Municipio della Città di
__________
RI 1
- doc. F: scritto 8 settembre 2003 Municipio della __________
di
__________
/ RA 1
- doc. G: fatture per la fornitura di energia elettrica
estate
2003,
inverno 2003/2004 e estate 2004
- doc.
H: fatture telefoniche per i mesi da
settembre 2003 a
luglio
2004
- doc.
I: decisione 1° settembre 2004
dell'Ufficio
dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino,
Bellinzona
- Si richiama l'incarto relativo alla decisione n.
32120040155674 pronunciata nei confronti della Signora RA 1 dall'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona
4.
Per tutti questi motivi, ritenuto
come indubbiamente il domicilio e la dimora abituale delle Signore RA 1 e RI 1
si trovino a __________, la decisione su opposizione 2/3 settembre 2004
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e, di
conseguenza, anche la decisione 12 marzo 2004 del medesimo ufficio, devono
essere annullate.
Alla ricorrente è riconosciuto il
diritto alla rendita straordinaria d'invalidità, già a far tempo dal 31 luglio
2002 e perciò nessuna delle prestazioni percepite dovrà essere restituita."
(doc. I, Inc. 31.04.80)
1.5. In data 7
ottobre 2004 il Giudice delegato ha congiunto le cause (doc. II, Inc.
31.04.80).
1.6. Con
osservazioni 18 ottobre 2004, l'UAI, in merito alla questione dell'effetto
sospensivo, ha precisato:
"
Nel caso in esame lo scrivente
Ufficio ha ritenuto, in base agli elementi forniti agli atti, fondato
preservare l'interesse generale prevalente a discapito di quello privato
dell'assicurata ritirando l'effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati in base
alle decisioni su opposizione ritenuto che:
- la preponderante verosimiglianza della mancata
realizzazione dei presupposti alla base del diritto di beneficiare della
rendita straordinaria e dell'assegno per grandi invalidi (cf. rinvio a risposta
a codesto lodevole Tribunale del 18.10.2004) è data e quindi l'interesse della
ricorrente non prevale su quello generale;
- quand'anche non fosse dato modo di stabilire in
maniera chiara l'esito finale della vertenza, non vi sono comunque indizi che
possano permettere di ammettere, con ogni probabilità, che la decisione di
soppressione delle rendite emessa dall'Ufficio AI sia palesemente errata;
- al contrario, l'Ufficio AI ha fondato parzialmente
la propria decisione su questioni di fatto e di diritto già ponderate e decise
precedentemente da un'altra autorità (Consiglio di Stato, decisione del
10.07.2003) con esito sfavorevole all'assicurata, considerata domiciliata
all'estero dal 20 luglio 2002;
- in base al precedente considerando la ricorrente
ha già percepito prestazioni indebite dal 01.08.2002 fino al momento della
sospensione delle prestazioni avvenuta dal 31.01.2004 (cf. decisione Ufficio AI
del 12.03.2004 e annotazione dell'Ufficio AI del 05.02.2004).
Pertanto si conclude che l'interesse
della ricorrente non prevale su quello generale e, in considerazione delle
argomentazione succitate, l'Ufficio Al chiede a codesto lodevole Tribunale di
mantenere l'effetto sospensivo fino alla risoluzione finale della vertenza e
conseguentemente di respingere l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo
presentata dalla ricorrente." (doc. III, Inc. 32.04.80)
1.7. Con
risposta di causa 19 ottobre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione dei ricorsi,
precisando:
" 1. In primis, si evince inconfutabilmente dalla
decisione del Consiglio
di Stato
del 10.07.2003 che la ricorrente non ha avuto più domicilio né residenza a __________
dal 20 luglio 2002. È solamente a seguito alla predetta decisione che la
ricorrente con la madre Signora RA 1, che ricordiamo essere detentrice
dell'autorità parentale sulla figlia e quindi determinante per la definizione
del domicilio della ricorrente come ampiamente trattato nelle decisioni su
opposizione alle quale rinviamo, sono rientrate in Svizzera e hanno nuovamente
preso domicilio a __________ a partire dall'8 agosto 2003.
Pertanto
non sussistono dubbi in merito al fatto comprovato dell'assenza della
ricorrente dalla Svizzera per il periodo dal 20.07.2002 fino al 07.08.2003 che,
non realizzando i presupposti di domicilio e di residenza richiesti secondo le
disposizioni legali rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni
dell'assicurazione invalidità, non aveva alcun diritto a percepire la rendita
straordinaria e l'assegno per grandi invalidi che ha comunque riscosso fino
alla loro sospensione avvenuta dal 31.01.2004.
2. In seguito al rientro formale in
Svizzera a __________ della
ricorrente
con la madre, si poteva assumere che i presupposti per il versamento delle
prestazioni dell'assicurazione invalidità fossero nuovamente soddisfatti. Tale
non fu però il caso.
Infatti su
richiesta della cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (cf. scritto del
23.10.2003) l'Ufficio controllo degli abitanti del Municipio di __________, per
il tramite della Polizia comunale, ha esperito vari accertamenti che si sono
protratti da ottobre 2003 fino alla fine del 2003. Dal rapporto datato
12.01.2004 redatto dall'app. __________ citiamo "...Ho eseguito
controlli presso l'appartamento delle interessate durante tutto il mese di
ottobre 2003 a scadenze e orari diversificati, suonando il campanello (circa 10
controlli) senza mai trovare nessuno. A partire dal primo novembre 2003 sino al
termine del 2003 e quindi per due mesi unitamente ai colleghi del servizio
esterno, si è provveduto ad eseguire controlli regolari tutti i giorni durante le
ore serali (tra le 20:00 e le 23:00). Dai medesimi (54 accertamenti in totale)
si è potuto rilevare la presenza di luci accese all'interno dell'appartamento
in sole 6 occasioni."
Quanto
citato sopra risulta chiaro ai fini della determinazione della residenza della
ricorrente e risulta non solamente reso verosimile ma ben dimostrato che la
ricorrente non risiedeva al domicilio svizzero. Come già indicato, per
beneficiare di prestazioni Al quali rendita straordinaria e assegno per grandi
invalidi, la ricorrente deve avere domicilio e residenza (due condizioni
cumulative) in Svizzera.
3. A tal proposito si richiede a
codesto lodevole Tribunale di poter
apporre
una correzione ad un manifesto errore di redazione rilevato nelle decisioni su
opposizione redatte dallo scrivente Ufficio: infatti gli accertamenti eseguiti
alla Polizia comunale non sono stati limitati da ottobre a novembre 2003, bensì
si sono protratti fino alla fine del 2003 conformemente a quanto indicato nel
rapporto di polizia.
Ritenuta
accertata la sporadica presenza all'indirizzo di domicilio della ricorrente
fino alla fine del 2003, si può ben concludere che dal 20.07.2002 al 31.12.2003
Fatti
i presupposti prescritti dalle disposizioni legali per beneficiare del diritto
alla rendita straordinaria (art. 39 cpv. 1 LAI, art. 13 LPGA, art. 42 LAVS) e
dell'assegno per grandi invalidi (art. 9 LPGA, art. 13 LPGA, art. 42 cpv. 1
LAI) non sono realizzati dalla ricorrente.
4. L'Ufficio AI prende atto degli
elementi rilevati nel corso dell'anno
2004:
- nel 2004 non sono più stati
effettuati accertamenti presso
l'indirizzo di __________
della ricorrente;
- dalle fatturazioni
telefoniche prodotte dalla ricorrente si desume
che il
telefono è stato collegato dal 08.09.2003, mentre dalle fatturazioni mensili si
nota un incremento dei costi da febbraio 2004: ciò comunque non implica la
realizzazione del presupposto della residenza;
- l'attività svolta dalla madre
della ricorrente non è determinante ai
fini
della definizione della residenza, considerato che lavora quale consulente
presso la società __________ con totale libertà organizzativa
(indipendentemente dalla decisione della Cassa cantonale AVS cf. doc. D2
allegato all'atto ricorsuale della ricorrente, che ha riconosciuto la Sig.ra RA
1 dipendente in quanto lavora per un unico mandante. In caso si necessiti
l'approfondimento della questione si richiama già sin da ora il contratto
concluso tra la società __________ e la Sig.ra RA 1);
- la madre della ricorrente ha
inoltrato richiesta di prestazioni AI per
adulti
(mezzi ausiliari) il 6 maggio 2004 a seguito dell'insorgere di una malattia,
accolta dallo scrivente Ufficio con decisione 19 agosto 2004. Va sottolineato
che comunque la concessione di prestazioni non implica il riconoscimento della
residenza e che lo scrivente Ufficio ha la facoltà di riconsiderare le proprie
decisioni qualora vi fossero errori;
- la ricorrente non produce
nessun elemento concreto atto a
confermare
una sua residenza a __________, limitandosi ad affermare genericamente che __________
è il centro dei suoi interessi, dove ha sviluppato e consolidato i suoi
rapporti personali, famigliari e economici, e che si trova perfettamente
inserita nell'ambiente." (doc.
IV Inc. 32.04.80)
1.8. Con
osservazioni 21 ottobre 2004 l'assicurata ha precisato:
" Con riferimento alle procedure menzionate in ingresso,
le compiego, per conoscenza, copia dello scritto ricevuto in data odierna
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino, __________.
Quest'ultimo mi ha
inviato una carta di legittimazione per i beneficiari di rendita AI al nome
della signora RI 1, __________. Lo stesso ha quindi ritenuto che la mia
assistita, come indicato nella carta in questione, sia domiciliata in via T. Rodari
1 a __________ e che sia al beneficio di una rendita di invalidità." (doc.
VII Inc. 32.04.80)
In data
27 ottobre 2004 l’UAI ha precisato:
" Con riferimento al ricorso del 5 ottobre 2004
interposto da RI 1 rappresentata dal legale Avv. RA 2, abbiamo ricevuto
l'allegato VII,1 e riteniamo doveroso specificare che la carta di
legittimazione è stata creata per errore (funzione informatica attivata
accidentalmente) ed inviata alla ricorrente.
Al legale Avv. RA 2, che
ci legge in copia, chiediamo cortesemente di ritornarci la carta di
legittimazione appena possibile scusandoci per l'inavvertenza." (doc. X)
1.9. In data 28
ottobre 2004 il TCA ha posto alla __________ Sagl le seguenti domande:
" (…)
1) Da quando RA 1 lavora
per la __________? È ancora alle vostre
dipendenze?
2) Quali sono le sue
funzioni (dettagliarle)?
3) Con che tipo di contratto lavora la signora RA 1
(indicare anche in che percentuale e con quale frequenza. Se esiste un
contratto scritto trasmetterne copia)?
4) Trasmettere la griglia
oraria (mensile) dall'inizio dell'attività presso
di voi.
5) In passato la signora RA
1 ha lavorato per voi? Se sì da quando
e con quale
incarico." (doc. IX)
In data
12 novembre 2004 il responsabile della __________ Sagl ha risposto come segue:
1) RA 1 che ha iniziato la
collaborazione con __________ a partire dal 1° luglio 2003, lavora ancora
attualmente per la nostra società.
2+3) In allegato alla presente inviamo copia del
contratto di collaborazione a tempo indeterminato sottoscritto.
Dallo stesso si evincono pure le funzioni ed il tipo di attività della
Signora RA 1.
La Signora RA 1 ci ha pure chiesto di inviarvi, in allegato e per
conoscenza, uno scritto trasmessole in data 26 aprile u.s. dall'Istituto delle
assicurazioni sociali, riguardante una valutazione del contratto stesso ai fini
del versamento dei contributi AVS.
4) In allegato inviamo i conteggi mensili dal 1°
luglio 2003 ad tutt'oggi. Nonché una copia del relativo certificato di salario
dell'anno 2003.
5) La Signora __________ non ha lavorato per __________
in periodi precedenti al 1° luglio 2003." (doc. XV)
1.10. In data 15
novembre 2004 l’assicurata ha osservato:
" nelle procedure emarginate, con riferimento alla sua
assegnazione di termine per presentare ulteriori mezzi di prova del 21 ottobre
2004 e alla raccomandata 29 ottobre 2004 con cui detto termine è stato
prorogato fino al 15 novembre 2004, mi permetto segnalarle i seguenti ulteriori
mezzi di prova di cui la mia assistita intende avvalersi:
- fatture per l'uso
del telefono fisso per i mesi di agosto e settembre
2004 (doc. L e M);
- dichiarazione del
Consolato svizzero di __________, che sarà
trasmessa a questo
lodevole Tribunale non appena disponibile.
Inoltre, dal 1° novembre
2004 le Signore RI 1 e RA 1 si sono ritrasferire nell'abitazione sita in Via __________
__________, di cui quest'ultima è comproprietaria.
In questa abitazione RI 1
ha vissuto per oltre 14 anni, sviluppandovi il suo centro di interessi e i suoi
rapporti personali, famigliari ed economici, motivo per cui le stesse hanno
deciso di farvi ritorno. Ciò a conferma del fatto che il domicilio delle stesse
è sicuramente posto a __________." (doc. XVII)
1.11. L’UAI in data
23 novembre 2004 ha osservato:
" con riferimento a quanto in oggetto rileviamo come i
documenti prodotti dalla ricorrente, già discussi in precedenza con decisione
su opposizione e con risposta dinanzi a codesto lodevole Tribunale, nulla
dimostrano in merito alla definizione della residenza della madre della
ricorrente.
Senza entrare nell'ottica
dei motivi alla base della costituzione della società __________ Sagl, emerge
chiaramente che l'amministratore unico della società nel suo scritto del
12.11.2004 non può dare risposte esaurienti in merito all'attività svolta dalla
madre della ricorrente, rinviando meramente al contratto di collaborazione in
auge tra le parti. Dal contratto, che doveva ritenersi da indipendente, nulla
emerge in merito a particolari condizioni di lavoro, rimanendo nel generico di
un contratto di collaborazione ordinario ("… to render independent advisory
and assistance services…"). Unico dettaglio va ricollegato allo scopo del
contratto: provvedere a consiglio e assistenza in merito a eventi e opportunità
di affari legati al mercato energetico (settore dove il Sig. __________ è
attivo).
Rilevato come la questione
dell'attività lavorativa della madre della ricorrente fosse già stata discussa
in sostanza in sede di risposta, ritenuto che i documenti nuovamente prodotti
null'altro dimostrano che esiste un contratto tra due parti e che viene versato
un fisso, mentre la presenza presso il datore di lavoro __________ Sagl della
madre della ricorrente non può evidentemente essere dimostrata, visto quanto
sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione
impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.
Si ritiene quindi di
dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XVIII)
In data
25 novembre 2004 l’assicurata ha osservato:
" come già sottolineato nei ricorsi 5 ottobre 2004, la
Signora RI 1 ha sempre vissuto a __________, città a cui è molto legata e nella
quale ha sviluppato e consolidato i suoi rapporti personali, famigliari ed
economici, con l'aiuto della famiglia, del padre naturale e degli amici e
conoscenti.
La scelta del signor __________,
marito della Signora RA 1, di trasferire il suo domicilio a __________ è stato
dettato da esigenze di lavoro. Lo stesso è infatti alle dipendenze della
filiale italiana di una società svizzera e si trova spesso a viaggiare tra __________
e __________.
Per gli altri tre figli
della signora RA 1 il trasferimento da __________ a __________ non presentava
grosse difficoltà. Il figlio __________ aveva già terminato la scuola
dell'obbligo, mentre __________ e __________ avrebbero iniziato il liceo e la
scuola media in un Collegio.
Ben diversa era invece la
situazione di RI 1.
Visti i problemi avuti
sin dalla nascita, la soluzione migliore era quella, che è stata adottata, di
permetterle di rimanere a __________.
D'accordo con tutta la
famiglia, in seguito, la Signora RA 1 ha cercato e trovato un impiego presso la
International __________ Sagl di Ascona, come risulta dalla documentazione
prodotta agli atti da quest'ultima.
Il medesimo l'ha
obbligata ad essere costantemente presente in Ticino, perciò ha deciso, con il
consenso del marito, di stabilire il domicilio e la residenza a __________.
Quanto precede conferma
quindi che il domicilio delle signore RI 1 e RA 1 si trova sicuramente a __________."
(doc. XIX)
In data 2
dicembre 2004 l’assicurata ha ancora aggiunto:
" nella procedura emarginata, richiamate le osservazioni
23 novembre 2004 dell'Ufficio assicurazione invalidità, __________, che mi sono
state trasmesse in copia in data 26 novembre 2004, mi premetto far nuovamente
rilevare che, come riferitomi dalla signora RA 1 e già esposto nei due ricorsi
5 ottobre 2004, la presenza di quest'ultima presso la __________ ad Ascona è
necessaria periodicamente ogni settimana per lo svolgimento della sua attività
lavorativa." (doc. XXII)
1.12. In data 25
gennaio 2005 il TCA ha respinto le istanze 5 ottobre 2004 tendenti ad ottenere
il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. XXIV).
1.13. In data 18
aprile 2005 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI e allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1° gennaio
2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione
dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Queste ultime sono
quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità
giudiziaria cantonale. Tra le
decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze
sul ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, ATSG-Kommentar,
Basilea 2003, art. 52, N. 17 in fine pag. 524).
Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare
un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente
abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale
impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un
interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di
protezione (DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser,
op. cit., art. 56, n. 9 pag. 559).
Nel caso
in esame, avendo l’assicurata un interesse degno di protezione (il ripristino
della rendita e dell'assegno per grandi invalidi), contro le decisioni 2
settembre 2004 essa ha rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al
TCA.
2.4. Oggetto del
contendere è sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a ragione o meno ha
tolto l’effetto sospensivo alle opposizioni 26 aprile 2004 e se a ragione esso
aveva fondati motivi per revocare, con effetto dal 31 luglio 2002, il
versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno per grandi
invalidi.
2.5.
2.5.1. Come detto,
ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; l’art. 52
LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo
dell’opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523).
Tuttavia
va fatto presente che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA (secondo cui le decisioni e
le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate,
ma l’opposizione o il ricorso non ha un effetto sospensivo) parte dal
presupposto di un effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit, art. 52
nota 17 pag. 524).
L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l’opposizione ha effetto sospensivo,
salvo i casi in cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
b.
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non
può
essere sospeso.
L’assicuratore
può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure
ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere
trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).
2.5.2. Con effetto
sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una
decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono sospesi.
L’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata
è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale, oggetto di un atto
amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo
decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (DTF
126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag.
157).
Se,
invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid.
1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF
116 Ib 350, RCC 1991 pag. 521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481);
Nel caso
di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di soppressione o
revisione va considerata positiva se la rendita non è stata stabilita
per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va considerata negativa
(RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini,
"Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der
Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag. 328, 333; DTF 123 V
41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V 266ss).
In
particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l’Alta Corte ha
precisato
che costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il
diritto alla prestazione è sin dall’inizio limitato nel tempo.
Con il
querelato provvedimento l’amministrazione, ha soppresso la rendita
straordinaria d’invalidità e l'assegno per grandi invalidi con effetto
retroattivo dal 31 luglio 2002.
Nell’evenienza
concreta è quindi applicabile l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto si è
confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la
rendita e l'assegno per grandi invalidi oggetto del presente procedimento non
sono stati fissati per tempo determinato.
2.5.3. Per costante
giurisprudenza spetta all’autorità competente esaminare se i motivi per
un’immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a quelli
per una soluzione contraria. L’autorità giudicante gode comunque di un certo margine di apprezzamento. In generale
essa pronuncia il suo giudizio basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza
eseguire ulteriori accertamenti dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei
motivi a favore o meno di un’immediata esecuzione della decisione possono
essere considerate le previsioni dell’esito della vertenza principale, a
condizione che le stesse siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid.
2b; cfr. anche RAMI 2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame
del ripristino dell’effetto sospensivo di un’opposizione resa in ambito LAINF;
per quel che concerne l’AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I
46/04, consid. 1.3).
L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia
eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse
generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può essere
impedita o ostacolata durante la procedura di ricorso (DTF 117 V 191).
In quest’ultima ipotesi è infatti in gioco l’interesse della totalità degli
assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni
sociali volta ad evitare che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR
1994 IV Nr. 31 p. 81).
Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non
è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre
ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante
quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa
è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse
dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la
procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr.
31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152).
Infine,
secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su
quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che
egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid.
3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p.
81).
In casu,
rilevato che al momento della resa delle decisioni formali 12 marzo 2004 non
era dato a sapere con la necessaria certezza quale fosse l’esito della
procedura, rispettivamente non era verosimile che l’assicurata ne risultasse
vincente, a giusta ragione l’amministrazione, ritenendo il proprio l’interesse
prevalente su quello dell’interessata, ha tolto l’effetto sospensivo alle
opposizioni 26 aprile 2004.
Del resto, per gli stessi motivi con decisione 25 gennaio 2005 lo scrivente
Tribunale ha respinto le istanze 5 ottobre 2004 tendenti ad ottenere il
ripristino dell’effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati (doc. XXIV).
2.6. L'art. 39
cpv.1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite
straordinarie è disciplinato dalla legge sull’AVS.
Hanno
diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di
anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una
rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante
un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto
spetta ai loro superstiti (art. 42 cpv.1 LAVS). Chiunque benefici d’una rendita
deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in
Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS).
2.7. Secondo
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L’art. 42
cpv. 1 LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003, prevede che:
"
1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art.
13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al
più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato
compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona
assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1
LAVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo
43h.s LAVS rimane applicabile.
2 …
3 L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità.
Esso ammonta, al mese, almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento
dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoverso 2 della legge sull'AVS.
4 Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni
completive riguardanti, segnatamente, la valutazione del grado di grande
invalidità come pure il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi
invalidi se questi, causa grave infermità, necessita, in misura rilevante, di
un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio ambiente. Esso può
prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi
dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità
sia solo in parte addebitabile a un infortunio."
Dal 1° gennaio
2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi per
adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi
(art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI)
sono stati soppressi e conglobati sotto un unico assegno per grandi invalidi ex
art. 42 LAI dal seguente tenore:
" 1 L’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42bis.
2 Si distingue tra grande invalidità di grado elevato,
medio o lieve.
3 È considerato grande invalido anche chi a causa di un
danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente
di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi
ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 5.
4 L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto
dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha
fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo
40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del
diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo
29 capoverso 1.
5 In caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione
di provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato
non ha più diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale
definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione
di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se
l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi
regolari e considerevoli di terzi.
6 Il Consiglio federale disciplina
l’assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni di un contributo
proporzionale all’assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande
invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio."
Per quel
che concerne l’importo, il nuovo art. 42ter LAI dispone:
"
1 Il grado personale di grande
invalidità è determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi
invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve
agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno
mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento,
in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande
invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di
vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L’assegno per gli
assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
2 L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano
in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i
minorenni, l’assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il
Consiglio federale ne determina l’importo. Rimangono salvi gli articoli 42
capoverso 4 e 42bis capoverso 4.
3 L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano
inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure
intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di
almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore
al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno,
al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di
importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli”;
(in merito al nuovo assegno per grande invalidi, cfr. M. Maestri, La 4a
revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634 seg.).
Infine,
l’art. 43bis cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003,
prevede il diritto all’assegno per grandi invalidi per i beneficiari di rendite
di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado
elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento
di una rendita di vecchiaia.
Il capoverso 2 dell’art. 43bis LAVS dispone che il diritto
all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le
condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato
fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza
interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di
cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Per quel che concerne l’ammontare, l’art. 43bis cpv. 3
LAVS dispone che l’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80
per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34
capoverso 5.
Da ultimo va fatto presente che, ai sensi dell’art. 43bis cpv. 4
LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età
di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi
dell’assicurazione per l’invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere
la rendita anticipata, riceve un’indennità per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
2.8. L’art. 13
cpv. 1 LPGA definisce che il domicilio di una persona è determinato
secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile, mentre l’art.
13 cpv. 2 LPGA dispone che una persona ha la propria dimora abituale nel
luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è
fin dall’inizio limitata.
2.8.1. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Perchè
possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid. 1 pag.
238-239, 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata; STFA non pubblicate del 30 settembre 2004 in re A., I 486/00, consid.
2.1 e del 18 giugno 2004 in re K, I 270/03, consid. 2, parzialmente pubblicata
in DTF 130 V 404).
In tal senso, l’art. 26 CCS prevede che la dimora in un luogo allo scopo di
frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un
ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non
costituiscono domicilio.
Tale presunzione legale può essere rovesciata nel caso in cui la persona di sua
spontanea volontà decida di trasformare l’istituto quale centro dei propri
interessi (DTF 131 V 65; DTF 108 V 25 consid. 2b; RCC 1984 pag. 563 consid. 2a;
STFA inedita 18 giugno 2004 nella causa K, I 270/03, consid. 4.2 con
riferimenti di giurisprudenza e di dottrina, parzialmente pubblicata in DTF 130
V 404).
L’intenzione di costituire un domicilio volontario presuppone che l’interessato
sia capace di discernimento ai sensi dell’art. 18 CCS. Questa condizione non
deve essere apprezzata in modo severo (DTF 127 V 240 consid. 2c).
Il TFA ha inoltre precisato che, per quel che concerne il diritto all’assegno
per grandi invalidi ed anche il diritto alla rendita straordinaria, la nozione
di domicilio è quella definita dall’art. 23 CCS, ossia quella del domicilio
liberamente scelto ad esclusione del domicilio derivato dalle persone poste
sotto tutela secondo l'art. 25 cpv. 2 CCS (DTF 130 V 404).
In una
sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U., H 118/04 l'Alta Corte ha ancora
ricordato che:
"
Le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23
al. 1 CC). La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid.
2a, 120 III 8 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de
l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable
pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au
statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités
fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les
références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne
s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).
Pour savoir quel est le
domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions
de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se
focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et
professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte
sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid.
3 et les auteurs cités).
(…)
En définitive, l'ensemble
des conditions de vie du recourant et de son épouse indiquent que pendant la
période litigieuse du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000, celui-ci avait conservé
un lien avec la Suisse, mais que le centre de son existence se trouvait en
Espagne, à Y.________. C'est là, en effet, que se focalisaient un maximum
d'éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant et de son
épouse, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les
liens existant avec X.________ (ATF 125 III
102 consid. 3 déjà cité).
Depuis le 18 juin 1996, le recourant est inscrit auprès du Consulat général de
Suisse à Barcelone. Son permis de résidence initial à Y.________, du 6 novembre
1996, a été renouvelé le 6 novembre 1997 pour une durée de cinq ans. En 1998,
le recourant et son épouse avaient leur domicile à Y.________, ainsi que
l'atteste le certificat du 31 août 1998.
L'intensité des liens avec
ce lieu l'emporte sur les liens existant avec
X.________, même si
V.________, entre le 15 avril 1999 et le 14 mars 2002, avait dans le canton
de Genève la même adresse que son mari auprès de S.________, à X.________.
6.4 Faute d'être domicilié
en Suisse pendant la période litigieuse, le
recourant ne remplit pas la
condition de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS pour
être assuré à titre
obligatoire. Il ne doit dès lors aucune cotisation
personnelle pour la période
du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000. La question des intérêts moratoires ne se
pose pas."
2.8.2. Secondo
la giurisprudenza federale, con “dimora abituale” s’intende la dimora di una
certa durata nel luogo in cui vi è il centro dei propri interessi (TFA 112 V
166 consid. 1). L’interessato deve avere la volontà di mantenere in Svizzera la
propria dimora ed il centro dei propri interessi (DTF 119 V 118 consid. 6c con
riferimenti).
Il concetto di dimora deve essere inteso secondo criteri oggettivi (DTF 111 V
179 consid. 4. punto b).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 111 V 180 ss e citata dalla ricorrente (pubblicata
anche in RCC 1986 pag. 428 ss), l'Alta Corte ha posto i seguenti principi per
stabilire se il presupposto della dimora abituale è comunque adempiuto malgrado
un'assenza all'estero:
"
a. Parallèlement au
domicile civil, sont aussi déterminantes la résidence effettive en Suisse et
la volonté de conserver cette résidence; en outre, le centre de toutes les
relations de l'intéressé doit rester en Suisse;
b. La notion de résidence
doit étre comprise au sens objectif de ce terme;
c. Le principe de la
résidence admet les deux exceptions du séjour à l'étranger, dont la durée sera
brève selon les prévisions, et de ce méme séjour prévu pour une assez longue
durée. Dans ces deux cas, la personne qui demande une rente doit avoir,
d'emblée, l'intention de quitter la Suisse à titre provisoire seulement et non
pas à titre définitif;
d. Un séjour à l'étranger de
courte durée est reconnu comme tel lorsqu'il ne sort pas du cadre de ce qui est
habituel et qu'il est motivé par des raisons valables, par exemple visite à des
parents, vacances, voyage d'affaires, cure, stage de
formation. Il ne peut dépasser une durée d'un an. Cependant, il ne peut durer
une année entière (durée maximale!) que s'il y a, pour cela, de bonnes raisons;
e. En cas de séjour de
longue durée à l'étranger, on peut faire une exception: a.a. Si un séjour à
l'étranger, prévu d'abord pour une brève durée, doit étre prolongé au-delà
d'une année pour cause de circonstances imprévues et de force majeure, par
exemple à cause d'une maladie ou d'un accident; b.b. Si des motifs impérieux
imposent d'emblée un séjour à l'étranger qui durera, selon toutes prévisions,
plus d'une année (par exemple mesures d'assistance, formation, traitement d'une
maladie)." (RCC 1986 pag. 430 = DTF 111 V pag. 183 consid. 4; cfr. pure Kieser,
ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 13 nota 14 pag. 135)
2.9. Le norme relative agli assegni grandi invalidi dell’AVS
(l’art. 43bis LAVS) e dell’AI (art. 42 LAI), ed alle rendite
straordinarie dell’AVS (art. 42 LAVS) rispettivamente dell’AI (art. 39 LAI)
sono state modificate nell’ambito della 10.a revisione della LAVS (entrata in
vigore il 1° gennaio 1997). In questa occasione sono stati esplicitamente
enumerati, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio
e della residenza abituale in Svizzera (FF 1990 II 99).
Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità
di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA inedita del 18 giugno 2004 nella causa
K., I 270/03, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404).
Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio
ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere
inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 389 consid. 1B; U. Kieser, ATSG Kommentar,
art. 13 n° 10 pag. 133-134; Th. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 38).
Ciò
é stato confermato nella già citata sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U.
H 118/04 nella quale il TFA si è così espresso:
"
5.2 L'art. 95a LAVS a été
introduit dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS).
Réglant la définition du domicile, cette disposition légale, en vigueur du 1er
janvier 1997 au 31 décembre 2002, prévoyait que le domicile au sens du code
civil est déterminant.
Selon la jurisprudence
constante rendue par le Tribunal fédéral des
assurances avant l'entrée en
vigueur des dispositions modifiées par la 10e révision de l'AVS, l'expression «
domicilié en Suisse » au sens des art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI
impliquait que l'assuré ait eu dans ce pays non seulement son domicile d'après
les critères du droit civil mais aussi sa résidence effective, avec la volonté
de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse
(ATF 111 V 182 consid. 4, 105 V 168 consid. 3b; ATFA 1966 p. 23, et les
références). Comme l'exigence relative à la «résidence effective» a été
codifiée sous les termes de «résidence habituelle» par la 10e révision, on doit
considérer que la notion de domicile au sens de l'art. 95a LAVS, en relation
avec les art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, correspond à la notion
de domicile au sens strict («domicile d'après les critères du droit civil»)
définie par la jurisprudence relative à l'ancien droit (ATF 130 V 405 consid. 5.2)."
2.10. Nella
fattispecie in esame, dalla decisione del Consiglio di Stato 10 luglio 2003 si
evince che il domicilio dell'assicurata, congiuntamente a quello della madre,
dal 20 luglio 2002 risultava essere __________ (doc. AI 81 pag. 12).
Su questo
punto non è quindi dato margine di discussione o di contestazione.
Dagli
atti emerge inoltre che RA 1, madre dell'assicurata, si è nuovamente annunciata
presso il Municipio di __________ chiedendo di venire riscritta, unitamente
alla figlia, fra i domiciliati del Comune. L'amministrazione comunale ha dato
seguito alla richiesta dell’assicurata e a partire dall’8 agosto 2003 ha
nuovamente inserito RI 1 e la madre nel registro dei domiciliati e nel catalogo
civico presso il comune di __________ (doc. AI 80 e allegato doc. AI 97).
L'assicurata
ha quindi trasferito il proprio domicilio all’estero per un periodo che va dal
mese di agosto 2002 al mese di luglio 2003. Per questi mesi le prestazioni
indebitamente percepite devono essere (per i motivi che verranno esposti nei considerandi
che seguono) ritornate all'amministrazione.
Per
quanto concerne il periodo dall’agosto 2003, la documentazione agli atti
dimostra che l'assicurata ha ripreso ad essere domiciliata nel comune di __________
da tale mese. Ciò emerge segnatamente:
-
dalla dichiarazione della __________ con cui si certifica che RA 1, madre di __________,
collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI 97);
-
dalle risposte ai quesiti del TCA e l’ulteriore documentazione prodotta dalla __________
confermano la suddetta collaborazione (doc. XV e allegati);
-
dall’iscrizione al catalogo civico dall'8 agosto 2003 (allegato doc. AI 97);
-
dalla fattura per fornitura d'elettricità riferito all'estate 2003 (allegato
doc. AI 97);
-
dalle fatture del telefono dal settembre 2003 (allegato doc. AI 97, Inc.
32.04.80);
-
dal certificato di nazionalità e d’immatricolazione 15 novembre 2004 del
Consolato generale di Svizzera a __________ che attesta l’immatricolazione di RA
1 presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato
C1 doc. XXVI).
L'UAI è
tuttavia dell'avviso che gli elementi sopra riportati non sono sufficienti per
stabilire che l'assicurata e la madre abbiano “effettivamente” ripristinato il
domicilio a __________ essendo quest’ultimo, a detta dell’UAI, fittizio poiché
il centro degli interessi dell’assicurata e della sua famiglia sarebbe ancora __________.
A
sostegno della propria tesi l'UAI produce il rapporto 12 gennaio 2004 della Polizia
comunale d __________ secondo la quale la presenza dell'assicurata e della
madre al domicilio sarebbe stata dall'ottobre 2003 alla fine dell'anno (periodo
di controllo) solo sporadica:
" Fatti
A seguito della richiesta
succitata e dai controlli eseguiti, posso comunicare quanto segue.
Ho eseguito personalmente
di controlli presso l'appartamento delle interessate durante tutto il mese di
ottobre 2003 a scadenze e orari diversificati, suonando il campanello (circa 10
controlli), senza mai trovare qualcuno.
A partire dal primo di
novembre 2003 sino al termine del 2003 e quindi per due mesi unitamente ai
colleghi del servizio esterno, si è provveduto ad eseguire controlli regolari
tutti i giorni durante le ore serali (tra le ore 2000 e le ore 2300). Dai
medesimi (54 accertamenti in totale) si è potuto rilevare la presenza di luci
accese all'interno dell'appartamento in sole 6 occasioni.
Dal colloquio avuto con
la signora __________ che abita al primo piano dello stabile in questione, a
lato dell'appartamento RI 1, la medesima ha confermato che le __________ non vengon
quasi mai notate." (doc. AI 84, Inc. 32.04.80)
L’UAI
ritiene inoltre che il rapporto di lavoro tra RA 1 e la __________ non sarebbe
tale da esigere la presenza di RA 1 a __________.
Questo
TCA non concorda con quanto sostenuto dall'UAI.
Gli
elementi a disposizione sono infatti tali da far apparire invece siccome
dimostrato che il domicilio dell’assicurata sia stato ripristinato nel comune
di __________ dall’agosto 2003.
Non può infatti
essere ignorata l’iscrizione dall’8 agosto 2003 nel registro dei domiciliati e
nel catalogo civico del comune di __________ di RI 1 e della madre (doc. AI 80
e allegato doc. AI 97), come non può parimenti essere tralasciato il
certificato di nazionalità e d’immatricolazione 15 novembre 2004 del Consolato
generale di Svizzera a __________ il quale attesta l’immatricolazione di RA 1
presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato C1
doc. XXVI).
Oltre a
tali atti ufficiali, altri documenti dimostrano (con grande verosimiglianza)
che il domicilio dell’assicurata è stato riportato a __________: tra questi in
particolare le fatture telefoniche dal settembre 2003, quelle dell'elettricità
dall'estate 2003, nonché la dichiarazione della __________ che certifica come RA
1, madre di RI 1, collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI
97).
È vero
che un contratto di collaborazione non necessita una presenza assidua sul posto
di lavoro, ma questo non può tuttavia permettere di affermare – come pretende
l’amministrazione - che il domicilio sia fittizio.
Nemmeno i
controlli di polizia effettuati per verificare la presenza o meno
dell’assicurata presso l’appartamento in via __________ permettono di
avvalorare la tesi dell’UAI. Oltretutto, il periodo durante il quale sono stati
eseguiti i controlli (ottobre-dicembre 2003) è immediatamente susseguente il
rientro a __________ (8 agosto 2003), per cui è probabile che le assenze siano
anche dovute a trasloco ed in vista di un graduale rientro a __________.
Ora,
visto quanto precede non è possibile ammettere, in quanto non sufficientemente
provato, che l’interessata abbia costituito un domicilio fittizio unicamente
per continuare a percepire le prestazioni AI. Gli elementi a disposizione non
permettono di stabilirlo con certezza. Nemmeno la circostanza secondo cui il
marito e i gli altri due figli restino stabilmente a __________ costituisce
elemento probante di falsa costituzione di domicilio.
In
conclusione, dal mese di agosto 2003 deve dunque essere ripristinato il
versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno
per grandi invalidi a RI 1.
2.11. Per quanto
attiene per contro il periodo in cui l’assicurata non era domiciliata a __________
(dal 20 luglio 2002 all'8 agosto 2003), va ancora stabilito se l’assicurata
aveva diritto di percepire gli importi relativi alla rendita straordinaria e
all’assegno per grandi invalidi versati dall’UAI in tale periodo sulla base
delle normative di diritto internazionale.
In data
1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681;
in seguito: ALC).
Secondo
gli art. 80 a LAI e 153a LAVS:
" Per le persone designate nell'articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata;
b. l'Accordo
del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2
dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata."
Trattandosi
nel caso in esame del versamento di prestazioni svizzere (rendita straordinaria
e assegno per grandi invalidi), di cui è beneficiaria una cittadina svizzera
risieduta - limitatamente al periodo stabilito al consid. 2.11, ossia dal mese
di agosto 2002 al mese di luglio 2003 - in __________ (Stato membro della
Comunità europea), occorre chiedersi se ed in quale misura l’ALC, in
particolare il suo allegato II che coordina i vari sistemi di sicurezza
sociale, risulti in casu applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3).
Essendo nell’evenienza concreta la decisione impugnata resa dopo il 1°
giugno 2002 e tenuto conto che il diritto all’assegno grandi invalidi e alla
rendita straordinaria è sorto prima di tale data in quanto il domicilio a __________
è sussistito sino al 20 luglio 2002 (quindi interrotto per poi essere
riacquistato l’8 agosto 2003), l’ALC risulta applicabile (DTF 128 V 317 consid. 1b/aa nella quale il TFA ha escluso un effetto
retroattivo della convenzione, ciò che è stato confermato in DTF 130 V 57 consid.
2.3; 130 V 156 consid 4.2.1; D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi
d’attualità, pubblicato in RtiD 2004 I pag. 215 ss, in particolare pag. 222; S.
Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum
Freizügigkeitsabkommen (FZA), SZS 2004 pag. 405 seg., 410-419).
2.11.1. Giusta l'art.
1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale" dell'ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le
parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità europea (in seguito:
regolamento n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) n.
574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in seguito: regolamento n.
574/72), oppure disposizioni equivalenti.
L'art. 80a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a,
a questi due regolamenti di coordinamento.
2.11.2. L’art. 2 cpv.
1 del regolamento n. 1408/71 dispone che esso si applica ai lavoratori
subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati
membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati
membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
Si tratta quindi di persone, esercitanti o meno un’attività professionale, che
possiedono la qualità di assicurato secondo la legislazione della sicurezza
sociale di uno o più Stati membri.
Sono pertanto inclusi i titolari di rendite a seguito della legislazione di uno
o più Stati membri, anche se non esercitano un’attività lucrativa, ai quali
sono applicabili, in virtù della loro affiliazione ad un regime di sicurezza
sociale, le disposizioni del regolamento concernenti i lavoratori, a meno che
siano soggetti a particolari regolamentazioni (DTF 130 V 251 consid. 4.1 con
riferimenti di giurisprudenza europea).
In casu,
essendo l’assicurata titolare di una rendita d’invalidità straordinaria e di un
assegno per grandi invalidi, il regolamento n. 1408/71 risulta essere
applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3.2).
Per quel
che concerne il campo d’applicazione materiale, l’art. 4 del regolamento nr.
1408/71 prevede che:
"1. Il presente regolamento si
applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
a) le
prestazioni di malattia e di maternità;
b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare
o migliorare la capacità di
guadagno;
c) le prestazioni
di vecchiaia;
d) le prestazioni
ai superstiti;
e) le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
f) gli assegni in
caso di morte;
g) le prestazioni
di disoccupazione;
h) le prestazioni
familiari.
2. Il presente regolamento si applica ai
regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non
contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o
dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
2bis (nella versione tedesca: 2a). Il
presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non
contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli
contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette
prestazioni siano destinate:
a) a coprire in via suppletiva,
complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle
lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) unicamente a
garantire la tutela specifica dei minorati. (…)."
2ter (nella versione tedesca: 2b). Il
presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di
uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non
contributivo, menzionate nell’allegato II sezione III, la cui applicazione è
limitata ad una parte del suo territorio.
3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III
non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli
Stati membri relative agli obblighi dell’armatore.
4. Il presente regolamento non si applica
né all’assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle
vittime di guerra o delle sue conseguenze."
Il regolamento n. 1408/71
si applica dunque alle prestazioni della sicurezza sociale, elencate in maniera
esaustiva nel succitato art. 4 cpv. 1 lett. a-h, mentre sono escluse le
prestazioni dell’assistenza sociale.
Il regolamento n. 1408/71 si applica pure alle prestazioni speciali non
contributive (cosiddette “prestazioni miste”, aventi caratteristiche sia della
sicurezza sociale che dell’assistenza sociale) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2bis.
Si tratta in particolare
di prestazioni non dipendenti dal versamento di contributi da parte degli aventi
diritto, ma legate alla situazione economica e sociale dello Stato erogante.
Inoltre tali prestazioni
devono coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i
rischi assicurati elencati alle lettere da a) ad h) del capoverso 1 del
suddetto art. 4 oppure garantire unicamente la tutela specifica dei minorati (in
merito cfr. H. Landolt, Nationale Pflegeleistungen und europäische Sozialrechtskoordination,
ZIAS 2001 pag. 121; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen
und soziale Vergünstigungen, SZS 2000 pag. 340 seg., in particolare pag.
346-347:
" Die Abhängigkeit der Leistung vom wirtschaftlichem und
sozialen Umfeld des Leistungsstaates besteht im Zweck der Gewährung eines
Existenzminimums - jedenfalls bei Bedarfsabhängigkeit der Leistung - oder im
Zweck der Deckung bestimmter Kosten, nicht aber etwa im Umstand, dass jemand
der Arbeitsverwaltung des Leistungsstaats zur Verfügung stehen muss. Eine
Leistung, deren Höhe von der Höhe des früheren Erwerbseinkommens abhängt, kann
nicht als beitragsunabhängige Sonderleistung im Sinne von Art. 4 Abs. 2a der
Verordnung Nr. 1408/71 qualifiziert werden.
5. Beispiele
Renten der Alters-,
Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der
Arbeitslosenversicherung sind ebenso der sozialen Sicherheit zuzuordnen wie z.
B. - je nach ihrer Ausgestaltung - Rentener-satzleistungen (im Sinne von
Leistungen, welche die Funktion haben, bei fehlendem Rentenanspruch ein
bestimmtes Einkommen zu gewähren), Rentenzulagen (im Sinne von Leistunge, die
dazu bestimmte sind, eine rente der Alters-, Hinterlassenen- oder
Invalidenversicherung bis zu einem bestimmten Betrag zu ergänzen) und
Arbeitslosenhilfen (im Sinne periodischer Geldleistungen an aus der
Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte Arbeitslose). Während Renten der
Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der
Arbeitslosenversicherung nur Leistungen der sozialen Sicherheit i. e. S.
darstellen können, können Rentenersatzleistunge, Rentenzulagen und
Arbeitslosenhilfen je nach ihrer Ausgestaltung der sozialen Sicherheit i. e S.
oder den beiträgs-unabhängigen Sonderleistungen zugehörer."
Essendo l’assegno grandi invalidi e la rendita straordinaria
prestazioni speciali a carattere non contributivo volto a coprire in via suppletiva
l’invalidità (evento previsto all’art. 4 cpv.1 lett. b del regolamento),
l’applicabilità del citato regolamento comunitario è di conseguenza data.
2.11.3. Secondo
l’art. 10 cpv. 1 del regolamento n. 1408/71, salvo diverse
disposizioni, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai
superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e
gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più
Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione,
né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel
territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova
l’istituzione debitrice.
Scopo di questa norma è quello di garantire il pagamento senza decurtazioni di
prestazioni sociali indipendentemente dal luogo di residenza in uno
Stato membro degli accordi bilaterali (cosiddetto principio dell’esportazione
delle prestazioni: DTF 130 V 147 consid. 4.1. con riferimenti di dottrina).
Le prestazioni a cui il citato articolo fa riferimento sono specificate nel
titolo III “Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni” del
regolamento n. 1408/71.
L’art. 10bis (nella versione tedesca: art. 10a) cpv. 1 del regolamento n.
1408/71 prevede tuttavia che:
" Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo
III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano
delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui
all’articolo 4 paragrafo 2bis esclusivamente nel territorio dello
Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale
Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato IIbis.
Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico."
Si tratta quindi di un’eccezione all’obbligo di esportazione delle prestazioni
sociali, trattandosi infatti di prestazioni unicamente erogabili al
beneficiario residente nel paese che le ha previste (DTF 130 V 147 consid. 4.1; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige
Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, in SZS 2000 pag. 340 seg. (351-353)).
2.12. Per quanto concerne l’assegno
grandi invalidi va precisato che il TCA in una sentenza
del 17 agosto 2005 nella causa E.M., inc. 32.04.43 (attualmente contestata
davanti al TFA), ha deciso che esso non è esportabile.
In quella sentenza lo
scrivente Tribunale ha in particolare stabilito che:
" Per quel che concerne la Svizzera, nell'allegato IIbis del Regolamento disciplinante le prestazioni speciali
a carattere non contributivo escluse dall'esportazione, figura pure:
“a1)L'assegno per grandi invalidi (legge federale del
19 giugno 1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni
riviste dell'8 ottobre 1999)”.
Al riguardo cfr. S. Bucher, "Die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen
(FZA)", in SZS 2004 pag. 405 seg. (424); B. Kahil-Wolf, "L'accord sur la libre circulation des
personnes…" in SJ 2001 II pag. 81 seg. (126-127); B. De Cupis, "Les
prestations de l'AVS et de l'AI" in "L'accord sur la libre
circulation des personnes avec l'UE et ses effets é légard de la sécurité
sociale en Suisse". Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2001 pag. 145; S. Cueni,
"La sécurité sociale…" in L'Accord sur la libre circulation des personnnes,
pag. 65; Métral, L’accord sur la libre circulation des personnes: coordination
des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédérale des
assurances, in HAVE/REAS 3/2004 pag. 188; Prinz, Auswirkungen des Freiheitsabkommens
auf di AHV-und IV Leistungen, Soziale Sicherheit CHSS 2/2002 pag. 83).
A tale proposito va ricordato che l'art. 77 cpv. 2 LAI,
valido con effetto dal 1° luglio 2002, sancisce che l’assegno per grandi
invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.
Tale articolo è stato inserito nella legge proprio per evitare l’esportabilità
dell’assegno per grandi invalidi.
Al proposito nel Messaggio concernente l’approvazione
degli Accordi settoriali tra la Svizzera e la CEE del 23 giugno 1999 il
Consiglio federale si é così espresso:
" Gli assegni per grandi invalidi dell’AVS/AI
continueranno a essere versati solo alle persone domiciliate in Svizzera; occorre
tuttavia menzionare espressamente nella legislazione nazionale che queste
prestazioni sono finanziate esclusivamente dagli enti pubblici, come è peraltro
già il caso nella prassi." (FF 1999 pag. 5117)
Riguardo alle modifiche legislative da apportare, nel
medesimo messaggio l'esecutivo ha evidenziato, per quel che concerne gli
assegni grandi invalidi dell’AVS, quanto segue:
" Nella prassi, gli assegni per grandi invalidi sono già
finanziati dall’ente pubblico, poiché i contributi degli assicurati e dei datori
di lavoro sono insufficienti per coprire le rendite ordinarie. È però
necessario stabilire una chiara ripartizione affinché sia possibile
un’eccezione all’obbligo di esportazione. Conformemente al protocollo
aggiuntivo all’allegato II dell’accordo, gli assegni per grandi invalidi
saranno inseriti nell’elenco delle eccezioni all’esportazione di prestazioni,
non appena la LAVS sarà stata adeguata corrispondentemente.
Occorre pertanto completare l’articolo 102
LAVS con un nuovo capoverso 2, il quale specifichi che l’assegno per grandi
invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico. Affinché vi sia
chiarezza in merito alla partecipazione dell’ente pubblico al finanziamento
dell’AVS è necessario adeguare anche l’articolo 103 LAVS. In base alla legge
federale sul programma di stabilizzazione 1998, il finanziamento dell’AVS viene
nuovamente fissato in questa disposizione, mentre finora era disciplinato nel
decreto federale del 4 ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e
cantonale,
all’assicurazione vecchiaia e superstiti. Probabilmente porremo
in vigore l’articolo 103 LAVS mediante un decreto del mese di giugno,
retroattivo al 1° gennaio 1999.
Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 102 LAVS modifica il finanziamento
dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS, che ora è esclusivamente a carico
dell’ente pubblico. Se però si considerano complessivamente le uscite dell’AVS,
le modalità di finanziamento non cambiano rispetto a oggi.” (FF 1999 pag. 5316)
Analoghe considerazioni sono state evidenziate
dall’esecutivo federale riguardo all’assegno per grandi invalidi dell’AI:
" Per quanto riguarda l’eccezione all’esportazione
dell’assegno per grandi invalidi dell’AI, vale per analogia quanto detto per
l’assegno per grandi invalidi dell’AVS.
L’assegno per grandi invalidi dell’AI
d’ora in poi dev’essere finanziato, come quello dell’AVS, esclusivamente
dall’ente pubblico. Anche per l’AI, per quanto attiene alle uscite complessive,
non vi sarà alcuna modifica della chiave di finanziamento rispetto alla situazione
odierna, ma soltanto un cambiamento nella ripartizione della quota della
Confederazione per le varie prestazioni. Le argomentazioni addotte in
precedenza per l’AVS valgono analogamente per l’AI. Gli articoli 77 capoverso 2
e 78 LAI richiedono un adeguamento. Queste disposizioni sono ora redatte in
analogia con le corrispondenti disposizioni della LAVS.” (FF 1999 pag. 5316)
Nel protocollo addizionale all’allegato II dell’ALC,
sezione C, figura inoltre la seguente indicazione:
" Gli assegni per grandi invalidi previsti
dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel
testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato
Considerandi
II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a
decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla
quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.”
Come visto, le necessarie modifiche legislative sono state introdotte mediante
l’adozione dell’art. 77 cpv. 2 LAI per l’assegno per grandi invalidi AI e
l’art. 102 cpv. 2 LAVS per quello dell’AVS (Müller, Abkommen über den freien Personenverkehr-Auswirkungen
auf di Soziale Sicherheit, in AvbR 2001 pag. 36; U. Kieser, Die Personenfreizügigkeitsabkommen
und die Arbeitslosenversicherung, in AJP/PJA 2003 pag. 291).
A seguito di queste modifiche, con decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 il
Comitato misto (cfr. art. 14 ALC) ha approvato una modifica dell'Allegato II
(sicurezza sociale) all'ALC e l'iscrizione degli assegni per grandi invalidi
nell'Allegato IIbis al regolamento n. 1408/71, con effetto
retroattivo al 1° giugno 2002 (RU 2004 1277, in particolare 1280).
Sia l’art. 78 cpv. 2 LAI per l’assegno grandi invalidi dell’AI che l’art. 103
cpv. 1bis LAVS per quello dell’AVS prevedono espressamente una ripartizione del
relativo finanziamento tra la Confederazione ed i Cantoni, entrambi enti di
diritto pubblico (al riguardo cfr. anche Locher, op. cit., 3a edizione, pag.
368).
(…)
In
almeno due sentenze pubblicate il TFA ha già fatto allusione alla non esportabilità
dell'assegno per grandi invalidi sancendo per contro l’esportabilità della
rendita straordinaria (cfr. consid. 2.16).
In DTF 130 V 145 = Pratique VSI 2004 pag. 181 l'Alta Corte ha infatti
rilevato:
" Im erwähnten Anhang IIa sind für die Schweiz
gemäss FZA (Anpassung h gemäss Anhang Il Abschnitt A Ziff. 1 FZA in der hier
massgebenden, vor In-Kraft-Treten des Beschlusses Nr. 2/2003 des Gemischten
Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II [Soziale
Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits
über die Freizügigkeit, der die Hilflosenentschädigung hinzugefügt hat,
geltenden Fassung) die bundesrechtlich geregelten Ergänzungsleistungen sowie
gleichartige in den kantonalen Rechtsvorschriften vorgesehene Leistungen,
Härtefallrenten der Invalidenversicherung gemäss Art. 28 Abs. 1bis IVG
sowie beitragsunabhängige Mischleistungen bei Arbeitslosigkeit nach den
kantonalen Rechtsvorschriften aufgeführt. Ausserordentliche AHV/IV-Renten sind
hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht ausgenommen
(ALESSANDRA PRINZ, Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens auf die AHV- und
IV-Leistungen, in: Soziale Sicherheit [CHSS] 2002 S. 83 in fine; BETTINA
KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit
des assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 126 f. sowie FN 300; vgl. auch das
IV-Rundschreiben Nr. 182 des BSV vom 18. Juli 2003, Ziffer 3).
Daraus folgt, dass die - auf Grund des Wegzugs nach Deutschland erfolgte -
Einstellung der der Beschwerdeführerin seit 1. November 1996 ausgerichteten
ausserordentlichen AHV-Altersrente per 1. Januar 2003 zu Unrecht erfolgt
ist." (DTF 130 V 149)
Mentre in DTF 130 V 256, il TFA ha sottolineato:
" Art. 10a Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71,
der ausschliesslich beitragsunabhängige Sonderleistungen betrifft, in
Verbindung mit Anhang IIa dieser Verordnung in der Fassung gemäss FZA
(Anpassung h gemäss Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 FZA) nimmt, was die im
vorliegend allein interessierenden IVG geregelten Leistungen betrifft, einzig die
Härtefallrenten und (seit Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2003 des
Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Anderung des Anhangs
Il [Soziale Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits über die Freizügigkeit) die Hilflosenentschädigung von der Exportpflicht
aus. Für die Viertelsrente findet sich indessen in der Verordnung
einschliesslich ihrer Anhänge in der Fassung gemäss FZA nirgends eine
Ausnahme."
(…)
In conclusione, vista l'iscrizione dell'assegno per grandi invalidi
nell'Allegato IIbis del Regolamento, dopo una apposita revisione delle leggi
federali e una decisione del Comitato misto, e richiamata la giurisprudenza
federale appena citata, questo Tribunale ritiene che questa prestazione non
possa essere esportata.
L'assegno per grandi invalidi non può dunque essere versato alla ricorrente
residente in Francia.
Sta all'Alta Corte, se lo riterrà opportuno, precisare la propria
giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 404; DTF 131 V 49), in particolare se occorre
riferirsi alla sentenza Jauch (comunque posteriore alla data della firma
dell'ALC e anteriore alla citata decisione del Comitato misto) ed in caso di
risposta positiva stabilire se l'assegno per grandi invalidi costituisce
realmente una prestazione speciale.
La decisione su opposizione
contestata va dunque confermata, anche per altri motivi oltre a quelli addotti
dall’Ufficio AI.” (STCA 17 agosto 2005 nella causa E. M., inc. 32.2004.43 consid.
2.
, 2.15 e 2.16)
Stante
quanto precede l’assegno per grandi invalidi relativo ai mesi da agosto 2002 a
luglio 2003 (compreso) non aveva motivo di essere versato all’assicurata.
2.13
Diversa è per
contro la situazione riguardante la rendita straordinaria d’invalidità.
Come
visto al considerando precedente, l’Alta Corte federale nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 145 ha infatti sancito l’esportabilità della rendita
straordinaria d’invalidità (e di quelle in ambito AVS):
" (…)
Ausserordentliche
AHV/IV-Renten sind hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht
ausgenommen (…)“
Di conseguenza, l’assicurata ha diritto all’erogazione della rendita
straordinaria da agosto 2002 a luglio 2003 (compreso).
2.14
Riassumendo:
·
il versamento della rendita straordinaria
d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi a RI 1 deve essere ripristinato
dal 1° agosto 2003 (cfr. consid. 2.10);
·
è confermata la soppressione degli assegni per
grandi invalidi dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003 (cfr. consid 2.12);
·
è confermato il diritto al versamento della
rendita straordinaria a favore dell’assicurata dal 1° agosto 2002 al 31 luglio
2003.
(cfr. consid. 2.13).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§ Le
decisioni del 2 settembre 2004 sono annullate e riformate ai sensi dei
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà
all'assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster