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Decisione

32.2004.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2005Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti prescritti dalle disposizioni legali per beneficiare del diritto

alla rendita straordinaria (art. 39 cpv. 1 LAI, art. 13 LPGA, art. 42 LAVS) e

dell'assegno per grandi invalidi (art. 9 LPGA, art. 13 LPGA, art. 42 cpv. 1

LAI) non sono realizzati dalla ricorrente.

4. L'Ufficio AI prende atto degli

elementi rilevati nel corso dell'anno

2004:

- nel 2004 non sono più stati

effettuati accertamenti presso

l'indirizzo di __________

della ricorrente;

- dalle fatturazioni

telefoniche prodotte dalla ricorrente si desume

che il

telefono è stato collegato dal 08.09.2003, mentre dalle fatturazioni mensili si

nota un incremento dei costi da febbraio 2004: ciò comunque non implica la

realizzazione del presupposto della residenza;

- l'attività svolta dalla madre

della ricorrente non è determinante ai

fini

della definizione della residenza, considerato che lavora quale consulente

presso la società __________ con totale libertà organizzativa

(indipendentemente dalla decisione della Cassa cantonale AVS cf. doc. D2

allegato all'atto ricorsuale della ricorrente, che ha riconosciuto la Sig.ra RA

1 dipendente in quanto lavora per un unico mandante. In caso si necessiti

l'approfondimento della questione si richiama già sin da ora il contratto

concluso tra la società __________ e la Sig.ra RA 1);

- la madre della ricorrente ha

inoltrato richiesta di prestazioni AI per

adulti

(mezzi ausiliari) il 6 maggio 2004 a seguito dell'insorgere di una malattia,

accolta dallo scrivente Ufficio con decisione 19 agosto 2004. Va sottolineato

che comunque la concessione di prestazioni non implica il riconoscimento della

residenza e che lo scrivente Ufficio ha la facoltà di riconsiderare le proprie

decisioni qualora vi fossero errori;

- la ricorrente non produce

nessun elemento concreto atto a

confermare

una sua residenza a __________, limitandosi ad affermare genericamente che __________

è il centro dei suoi interessi, dove ha sviluppato e consolidato i suoi

rapporti personali, famigliari e economici, e che si trova perfettamente

inserita nell'ambiente." (doc.

IV Inc. 32.04.80)

1.8. Con

osservazioni 21 ottobre 2004 l'assicurata ha precisato:

" Con riferimento alle procedure menzionate in ingresso,

le compiego, per conoscenza, copia dello scritto ricevuto in data odierna

dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino, __________.

Quest'ultimo mi ha

inviato una carta di legittimazione per i beneficiari di rendita AI al nome

della signora RI 1, __________. Lo stesso ha quindi ritenuto che la mia

assistita, come indicato nella carta in questione, sia domiciliata in via T. Rodari

1 a __________ e che sia al beneficio di una rendita di invalidità." (doc.

VII Inc. 32.04.80)

In data

27 ottobre 2004 l’UAI ha precisato:

" Con riferimento al ricorso del 5 ottobre 2004

interposto da RI 1 rappresentata dal legale Avv. RA 2, abbiamo ricevuto

l'allegato VII,1 e riteniamo doveroso specificare che la carta di

legittimazione è stata creata per errore (funzione informatica attivata

accidentalmente) ed inviata alla ricorrente.

Al legale Avv. RA 2, che

ci legge in copia, chiediamo cortesemente di ritornarci la carta di

legittimazione appena possibile scusandoci per l'inavvertenza." (doc. X)

1.9. In data 28

ottobre 2004 il TCA ha posto alla __________ Sagl le seguenti domande:

" (…)

1) Da quando RA 1 lavora

per la __________? È ancora alle vostre

dipendenze?

2) Quali sono le sue

funzioni (dettagliarle)?

3) Con che tipo di contratto lavora la signora RA 1

(indicare anche in che percentuale e con quale frequenza. Se esiste un

contratto scritto trasmetterne copia)?

4) Trasmettere la griglia

oraria (mensile) dall'inizio dell'attività presso

di voi.

5) In passato la signora RA

1 ha lavorato per voi? Se sì da quando

e con quale

incarico." (doc. IX)

In data

12 novembre 2004 il responsabile della __________ Sagl ha risposto come segue:

1) RA 1 che ha iniziato la

collaborazione con __________ a partire dal 1° luglio 2003, lavora ancora

attualmente per la nostra società.

2+3) In allegato alla presente inviamo copia del

contratto di collaborazione a tempo indeterminato sottoscritto.

Dallo stesso si evincono pure le funzioni ed il tipo di attività della

Signora RA 1.

La Signora RA 1 ci ha pure chiesto di inviarvi, in allegato e per

conoscenza, uno scritto trasmessole in data 26 aprile u.s. dall'Istituto delle

assicurazioni sociali, riguardante una valutazione del contratto stesso ai fini

del versamento dei contributi AVS.

4) In allegato inviamo i conteggi mensili dal 1°

luglio 2003 ad tutt'oggi. Nonché una copia del relativo certificato di salario

dell'anno 2003.

5) La Signora __________ non ha lavorato per __________

in periodi precedenti al 1° luglio 2003." (doc. XV)

1.10. In data 15

novembre 2004 l’assicurata ha osservato:

" nelle procedure emarginate, con riferimento alla sua

assegnazione di termine per presentare ulteriori mezzi di prova del 21 ottobre

2004 e alla raccomandata 29 ottobre 2004 con cui detto termine è stato

prorogato fino al 15 novembre 2004, mi permetto segnalarle i seguenti ulteriori

mezzi di prova di cui la mia assistita intende avvalersi:

- fatture per l'uso

del telefono fisso per i mesi di agosto e settembre

2004 (doc. L e M);

- dichiarazione del

Consolato svizzero di __________, che sarà

trasmessa a questo

lodevole Tribunale non appena disponibile.

Inoltre, dal 1° novembre

2004 le Signore RI 1 e RA 1 si sono ritrasferire nell'abitazione sita in Via __________

__________, di cui quest'ultima è comproprietaria.

In questa abitazione RI 1

ha vissuto per oltre 14 anni, sviluppandovi il suo centro di interessi e i suoi

rapporti personali, famigliari ed economici, motivo per cui le stesse hanno

deciso di farvi ritorno. Ciò a conferma del fatto che il domicilio delle stesse

è sicuramente posto a __________." (doc. XVII)

1.11. L’UAI in data

23 novembre 2004 ha osservato:

" con riferimento a quanto in oggetto rileviamo come i

documenti prodotti dalla ricorrente, già discussi in precedenza con decisione

su opposizione e con risposta dinanzi a codesto lodevole Tribunale, nulla

dimostrano in merito alla definizione della residenza della madre della

ricorrente.

Senza entrare nell'ottica

dei motivi alla base della costituzione della società __________ Sagl, emerge

chiaramente che l'amministratore unico della società nel suo scritto del

12.11.2004 non può dare risposte esaurienti in merito all'attività svolta dalla

madre della ricorrente, rinviando meramente al contratto di collaborazione in

auge tra le parti. Dal contratto, che doveva ritenersi da indipendente, nulla

emerge in merito a particolari condizioni di lavoro, rimanendo nel generico di

un contratto di collaborazione ordinario ("… to render independent advisory

and assistance services…"). Unico dettaglio va ricollegato allo scopo del

contratto: provvedere a consiglio e assistenza in merito a eventi e opportunità

di affari legati al mercato energetico (settore dove il Sig. __________ è

attivo).

Rilevato come la questione

dell'attività lavorativa della madre della ricorrente fosse già stata discussa

in sostanza in sede di risposta, ritenuto che i documenti nuovamente prodotti

null'altro dimostrano che esiste un contratto tra due parti e che viene versato

un fisso, mentre la presenza presso il datore di lavoro __________ Sagl della

madre della ricorrente non può evidentemente essere dimostrata, visto quanto

sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione

impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.

Si ritiene quindi di

dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XVIII)

In data

25 novembre 2004 l’assicurata ha osservato:

" come già sottolineato nei ricorsi 5 ottobre 2004, la

Signora RI 1 ha sempre vissuto a __________, città a cui è molto legata e nella

quale ha sviluppato e consolidato i suoi rapporti personali, famigliari ed

economici, con l'aiuto della famiglia, del padre naturale e degli amici e

conoscenti.

La scelta del signor __________,

marito della Signora RA 1, di trasferire il suo domicilio a __________ è stato

dettato da esigenze di lavoro. Lo stesso è infatti alle dipendenze della

filiale italiana di una società svizzera e si trova spesso a viaggiare tra __________

e __________.

Per gli altri tre figli

della signora RA 1 il trasferimento da __________ a __________ non presentava

grosse difficoltà. Il figlio __________ aveva già terminato la scuola

dell'obbligo, mentre __________ e __________ avrebbero iniziato il liceo e la

scuola media in un Collegio.

Ben diversa era invece la

situazione di RI 1.

Visti i problemi avuti

sin dalla nascita, la soluzione migliore era quella, che è stata adottata, di

permetterle di rimanere a __________.

D'accordo con tutta la

famiglia, in seguito, la Signora RA 1 ha cercato e trovato un impiego presso la

International __________ Sagl di Ascona, come risulta dalla documentazione

prodotta agli atti da quest'ultima.

Il medesimo l'ha

obbligata ad essere costantemente presente in Ticino, perciò ha deciso, con il

consenso del marito, di stabilire il domicilio e la residenza a __________.

Quanto precede conferma

quindi che il domicilio delle signore RI 1 e RA 1 si trova sicuramente a __________."

(doc. XIX)

In data 2

dicembre 2004 l’assicurata ha ancora aggiunto:

" nella procedura emarginata, richiamate le osservazioni

23 novembre 2004 dell'Ufficio assicurazione invalidità, __________, che mi sono

state trasmesse in copia in data 26 novembre 2004, mi premetto far nuovamente

rilevare che, come riferitomi dalla signora RA 1 e già esposto nei due ricorsi

5 ottobre 2004, la presenza di quest'ultima presso la __________ ad Ascona è

necessaria periodicamente ogni settimana per lo svolgimento della sua attività

lavorativa." (doc. XXII)

1.12. In data 25

gennaio 2005 il TCA ha respinto le istanze 5 ottobre 2004 tendenti ad ottenere

il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. XXIV).

1.13. In data 18

aprile 2005 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI e allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1° gennaio

2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione

dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Ai sensi

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Queste ultime sono

quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità

giudiziaria cantonale. Tra le

decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze

sul ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, ATSG-Kommentar,

Basilea 2003, art. 52, N. 17 in fine pag. 524).

Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare

un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente

abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale

impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un

interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di

protezione (DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser,

op. cit., art. 56, n. 9 pag. 559).

Nel caso

in esame, avendo l’assicurata un interesse degno di protezione (il ripristino

della rendita e dell'assegno per grandi invalidi), contro le decisioni 2

settembre 2004 essa ha rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al

TCA.

2.4. Oggetto del

contendere è sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a ragione o meno ha

tolto l’effetto sospensivo alle opposizioni 26 aprile 2004 e se a ragione esso

aveva fondati motivi per revocare, con effetto dal 31 luglio 2002, il

versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno per grandi

invalidi.

2.5.

2.5.1. Come detto,

ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; l’art. 52

LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo

dell’opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523).

Tuttavia

va fatto presente che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA (secondo cui le decisioni e

le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate,

ma l’opposizione o il ricorso non ha un effetto sospensivo) parte dal

presupposto di un effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit, art. 52

nota 17 pag. 524).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l’opposizione ha effetto sospensivo,

salvo i casi in cui:

a. il

ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b.

l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la

decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può

essere sospeso.

L’assicuratore

può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure

ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere

trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.5.2. Con effetto

sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una

decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono sospesi.

L’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata

è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale, oggetto di un atto

amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo

decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (DTF

126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag.

157).

Se,

invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid.

1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF

116 Ib 350, RCC 1991 pag. 521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481);

Nel caso

di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di soppressione o

revisione va considerata positiva se la rendita non è stata stabilita

per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va considerata negativa

(RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini,

"Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der

Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag. 328, 333; DTF 123 V

41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V 266ss).

In

particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l’Alta Corte ha

precisato

che costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il

diritto alla prestazione è sin dall’inizio limitato nel tempo.

Con il

querelato provvedimento l’amministrazione, ha soppresso la rendita

straordinaria d’invalidità e l'assegno per grandi invalidi con effetto

retroattivo dal 31 luglio 2002.

Nell’evenienza

concreta è quindi applicabile l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto si è

confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la

rendita e l'assegno per grandi invalidi oggetto del presente procedimento non

sono stati fissati per tempo determinato.

2.5.3. Per costante

giurisprudenza spetta all’autorità competente esaminare se i motivi per

un’immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a quelli

per una soluzione contraria. L’autorità giudicante gode comunque di un certo margine di apprezzamento. In generale

essa pronuncia il suo giudizio basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza

eseguire ulteriori accertamenti dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei

motivi a favore o meno di un’immediata esecuzione della decisione possono

essere considerate le previsioni dell’esito della vertenza principale, a

condizione che le stesse siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid.

2b; cfr. anche RAMI 2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame

del ripristino dell’effetto sospensivo di un’opposizione resa in ambito LAINF;

per quel che concerne l’AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I

46/04, consid. 1.3).

L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia

eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse

generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può essere

impedita o ostacolata durante la procedura di ricorso (DTF 117 V 191).

In quest’ultima ipotesi è infatti in gioco l’interesse della totalità degli

assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni

sociali volta ad evitare che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR

1994 IV Nr. 31 p. 81).

Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non

è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la

procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr.

31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152).

Infine,

secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su

quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che

egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid.

3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p.

81).

In casu,

rilevato che al momento della resa delle decisioni formali 12 marzo 2004 non

era dato a sapere con la necessaria certezza quale fosse l’esito della

procedura, rispettivamente non era verosimile che l’assicurata ne risultasse

vincente, a giusta ragione l’amministrazione, ritenendo il proprio l’interesse

prevalente su quello dell’interessata, ha tolto l’effetto sospensivo alle

opposizioni 26 aprile 2004.

Del resto, per gli stessi motivi con decisione 25 gennaio 2005 lo scrivente

Tribunale ha respinto le istanze 5 ottobre 2004 tendenti ad ottenere il

ripristino dell’effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati (doc. XXIV).

2.6. L'art. 39

cpv.1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite

straordinarie è disciplinato dalla legge sull’AVS.

Hanno

diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di

anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una

rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante

un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto

spetta ai loro superstiti (art. 42 cpv.1 LAVS). Chiunque benefici d’una rendita

deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in

Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS).

2.7. Secondo

l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L’art. 42

cpv. 1 LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003, prevede che:

"

1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art.

13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un

assegno per grandi invalidi.

L'assegno è versato, al

più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato

compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona

assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1

LAVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'artico­lo

43h.s LAVS rimane applicabile.

2 …

3 L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità.

Esso ammonta, al mese, almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento

dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34

capoverso 2 della legge sul­l'AVS.

4 Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni

completive riguardanti, segnatamente, la valutazione del grado di grande

invalidità come pure il diritto del­l'assicurato a un assegno per grandi

invalidi se questi, causa grave infermità, neces­sita, in misura rilevante, di

un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio ambiente. Esso può

prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi

dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità

sia solo in parte addebitabile a un infortunio."

Dal 1° gennaio

2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi per

adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi

(art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI)

sono stati soppressi e conglobati sotto un unico assegno per grandi invalidi ex

art. 42 LAI dal seguente tenore:

" 1 L’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42bis.

2 Si distingue tra grande invalidità di grado elevato,

medio o lieve.

3 È considerato grande invalido anche chi a causa di un

danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente

di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi

ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve. Rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 5.

4 L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo

40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29 capoverso 1.

5 In caso di soggiorno in un’istituzione per l’esecuzione

di provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3, l’assicurato

non ha più diritto all’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale

definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione

di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un’istituzione se

l’assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi

regolari e considerevoli di terzi.

6 Il Consiglio federale disciplina

l’assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni di un contributo

proporzionale all’assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande

invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio."

Per quel

che concerne l’importo, il nuovo art. 42ter LAI dispone:

"

1 Il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi

invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve

agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno

mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80 per cento,

in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande

invalidità di grado lieve al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di

vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L’assegno per gli

assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

2 L’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano

in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i

minorenni, l’assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il

Consiglio federale ne determina l’importo. Rimangono salvi gli articoli 42

capoverso 4 e 42bis capoverso 4.

3 L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano

inoltre di un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure

intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di

almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore

al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno,

al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di

importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli”;

(in merito al nuovo assegno per grande invalidi, cfr. M. Maestri, La 4a

revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634 seg.).

Infine,

l’art. 43bis cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003,

prevede il diritto all’assegno per grandi invalidi per i beneficiari di rendite

di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado

elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento

di una rendita di vecchiaia.

Il capoverso 2 dell’art. 43bis LAVS dispone che il diritto

all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le

condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato

fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza

interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di

cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per quel che concerne l’ammontare, l’art. 43bis cpv. 3

LAVS dispone che l’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80

per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento

dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34

capoverso 5.

Da ultimo va fatto presente che, ai sensi dell’art. 43bis cpv. 4

LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età

di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi

dell’assicurazione per l’invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere

la rendita anticipata, riceve un’indennità per lo meno uguale a quella ricevuta

fino ad allora.

2.8. L’art. 13

cpv. 1 LPGA definisce che il domicilio di una persona è determinato

secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile, mentre l’art.

13 cpv. 2 LPGA dispone che una persona ha la propria dimora abituale nel

luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è

fin dall’inizio limitata.

2.8.1. Secondo

l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa

risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Perchè

possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,

che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di

residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,

dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid. 1 pag.

238-239, 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi

citata; STFA non pubblicate del 30 settembre 2004 in re A., I 486/00, consid.

2.1 e del 18 giugno 2004 in re K, I 270/03, consid. 2, parzialmente pubblicata

in DTF 130 V 404).

In tal senso, l’art. 26 CCS prevede che la dimora in un luogo allo scopo di

frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un

ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non

costituiscono domicilio.

Tale presunzione legale può essere rovesciata nel caso in cui la persona di sua

spontanea volontà decida di trasformare l’istituto quale centro dei propri

interessi (DTF 131 V 65; DTF 108 V 25 consid. 2b; RCC 1984 pag. 563 consid. 2a;

STFA inedita 18 giugno 2004 nella causa K, I 270/03, consid. 4.2 con

riferimenti di giurisprudenza e di dottrina, parzialmente pubblicata in DTF 130

V 404).

L’intenzione di costituire un domicilio volontario presuppone che l’interessato

sia capace di discernimento ai sensi dell’art. 18 CCS. Questa condizione non

deve essere apprezzata in modo severo (DTF 127 V 240 consid. 2c).

Il TFA ha inoltre precisato che, per quel che concerne il diritto all’assegno

per grandi invalidi ed anche il diritto alla rendita straordinaria, la nozione

di domicilio è quella definita dall’art. 23 CCS, ossia quella del domicilio

liberamente scelto ad esclusione del domicilio derivato dalle persone poste

sotto tutela secondo l'art. 25 cpv. 2 CCS (DTF 130 V 404).

In una

sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U., H 118/04 l'Alta Corte ha ancora

ricordato che:

"

Le domicile de toute

personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23

al. 1 CC). La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid.

2a, 120 III 8 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de

l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable

pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au

statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités

fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les

références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne

s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).

Pour savoir quel est le

domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions

de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se

focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et

professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte

sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid.

3 et les auteurs cités).

(…)

En définitive, l'ensemble

des conditions de vie du recourant et de son épouse indiquent que pendant la

période litigieuse du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000, celui-ci avait conservé

un lien avec la Suisse, mais que le centre de son existence se trouvait en

Espagne, à Y.________. C'est là, en effet, que se focalisaient un maximum

d'éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant et de son

épouse, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les

liens existant avec X.________ (ATF 125 III

102 consid. 3 déjà cité).

Depuis le 18 juin 1996, le recourant est inscrit auprès du Consulat général de

Suisse à Barcelone. Son permis de résidence initial à Y.________, du 6 novembre

1996, a été renouvelé le 6 novembre 1997 pour une durée de cinq ans. En 1998,

le recourant et son épouse avaient leur domicile à Y.________, ainsi que

l'atteste le certificat du 31 août 1998.

L'intensité des liens avec

ce lieu l'emporte sur les liens existant avec

X.________, même si

V.________, entre le 15 avril 1999 et le 14 mars 2002, avait dans le canton

de Genève la même adresse que son mari auprès de S.________, à X.________.

6.4 Faute d'être domicilié

en Suisse pendant la période litigieuse, le

recourant ne remplit pas la

condition de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS pour

être assuré à titre

obligatoire. Il ne doit dès lors aucune cotisation

personnelle pour la période

du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000. La question des intérêts moratoires ne se

pose pas."

2.8.2. Secondo

la giurisprudenza federale, con “dimora abituale” s’intende la dimora di una

certa durata nel luogo in cui vi è il centro dei propri interessi (TFA 112 V

166 consid. 1). L’interessato deve avere la volontà di mantenere in Svizzera la

propria dimora ed il centro dei propri interessi (DTF 119 V 118 consid. 6c con

riferimenti).

Il concetto di dimora deve essere inteso secondo criteri oggettivi (DTF 111 V

179 consid. 4. punto b).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 111 V 180 ss e citata dalla ricorrente (pubblicata

anche in RCC 1986 pag. 428 ss), l'Alta Corte ha posto i seguenti principi per

stabilire se il presupposto della dimora abituale è comunque adempiuto malgrado

un'assenza all'estero:

"

a. Parallèlement au

domicile civil, sont aussi déterminantes la résidence effet­tive en Suisse et

la volonté de conserver cette résidence; en outre, le centre de toutes les

relations de l'intéressé doit rester en Suisse;

b. La notion de résidence

doit étre comprise au sens objectif de ce terme;

c. Le principe de la

résidence admet les deux exceptions du séjour à l'étranger, dont la durée sera

brève selon les prévisions, et de ce méme séjour prévu pour une assez longue

durée. Dans ces deux cas, la personne qui demande une rente doit avoir,

d'emblée, l'intention de quitter la Suisse à titre provisoire seule­ment et non

pas à titre définitif;

d. Un séjour à l'étranger de

courte durée est reconnu comme tel lorsqu'il ne sort pas du cadre de ce qui est

habituel et qu'il est motivé par des raisons valables, par exemple visite à des

parents, vacances, voyage d'affaires, cure, stage de

formation. Il ne peut dépasser une durée d'un an. Cependant, il ne peut durer

une année entière (durée maximale!) que s'il y a, pour cela, de bonnes raisons;

e. En cas de séjour de

longue durée à l'étranger, on peut faire une exception: a.a. Si un séjour à

l'étranger, prévu d'abord pour une brève durée, doit étre pro­longé au-delà

d'une année pour cause de circonstances imprévues et de force majeure, par

exemple à cause d'une maladie ou d'un accident; b.b. Si des motifs impérieux

imposent d'emblée un séjour à l'étranger qui durera, selon toutes prévisions,

plus d'une année (par exemple mesures d'assistance, formation, traitement d'une

maladie)." (RCC 1986 pag. 430 = DTF 111 V pag. 183 consid. 4; cfr. pure Kieser,

ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 13 nota 14 pag. 135)

2.9. Le norme relative agli assegni grandi invalidi dell’AVS

(l’art. 43bis LAVS) e dell’AI (art. 42 LAI), ed alle rendite

straordinarie dell’AVS (art. 42 LAVS) rispettivamente dell’AI (art. 39 LAI)

sono state modificate nell’ambito della 10.a revisione della LAVS (entrata in

vigore il 1° gennaio 1997). In questa occasione sono stati esplicitamente

enumerati, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio

e della residenza abituale in Svizzera (FF 1990 II 99).

Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità

di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA inedita del 18 giugno 2004 nella causa

K., I 270/03, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404).

Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio

ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere

inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 389 consid. 1B; U. Kieser, ATSG Kommentar,

art. 13 n° 10 pag. 133-134; Th. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; U. Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 38).

Ciò

é stato confermato nella già citata sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U.

H 118/04 nella quale il TFA si è così espresso:

"

5.2 L'art. 95a LAVS a été

introduit dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS).

Réglant la définition du domicile, cette disposition légale, en vigueur du 1er

janvier 1997 au 31 décembre 2002, prévoyait que le domicile au sens du code

civil est déterminant.

Selon la jurisprudence

constante rendue par le Tribunal fédéral des

assurances avant l'entrée en

vigueur des dispositions modifiées par la 10e révision de l'AVS, l'expression «

domicilié en Suisse » au sens des art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI

impliquait que l'assuré ait eu dans ce pays non seulement son domicile d'après

les critères du droit civil mais aussi sa résidence effective, avec la volonté

de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse

(ATF 111 V 182 consid. 4, 105 V 168 consid. 3b; ATFA 1966 p. 23, et les

références). Comme l'exigence relative à la «résidence effective» a été

codifiée sous les termes de «résidence habituelle» par la 10e révision, on doit

considérer que la notion de domicile au sens de l'art. 95a LAVS, en relation

avec les art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, correspond à la notion

de domicile au sens strict («domicile d'après les critères du droit civil»)

définie par la jurisprudence relative à l'ancien droit (ATF 130 V 405 consid. 5.2)."

2.10. Nella

fattispecie in esame, dalla decisione del Consiglio di Stato 10 luglio 2003 si

evince che il domicilio dell'assicurata, congiuntamente a quello della madre,

dal 20 luglio 2002 risultava essere __________ (doc. AI 81 pag. 12).

Su questo

punto non è quindi dato margine di discussione o di contestazione.

Dagli

atti emerge inoltre che RA 1, madre dell'assicurata, si è nuovamente annunciata

presso il Municipio di __________ chiedendo di venire riscritta, unitamente

alla figlia, fra i domiciliati del Comune. L'amministrazione comunale ha dato

seguito alla richiesta dell’assicurata e a partire dall’8 agosto 2003 ha

nuovamente inserito RI 1 e la madre nel registro dei domiciliati e nel catalogo

civico presso il comune di __________ (doc. AI 80 e allegato doc. AI 97).

L'assicurata

ha quindi trasferito il proprio domicilio all’estero per un periodo che va dal

mese di agosto 2002 al mese di luglio 2003. Per questi mesi le prestazioni

indebitamente percepite devono essere (per i motivi che verranno esposti nei considerandi

che seguono) ritornate all'amministrazione.

Per

quanto concerne il periodo dall’agosto 2003, la documentazione agli atti

dimostra che l'assicurata ha ripreso ad essere domiciliata nel comune di __________

da tale mese. Ciò emerge segnatamente:

-

dalla dichiarazione della __________ con cui si certifica che RA 1, madre di __________,

collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI 97);

-

dalle risposte ai quesiti del TCA e l’ulteriore documentazione prodotta dalla __________

confermano la suddetta collaborazione (doc. XV e allegati);

-

dall’iscrizione al catalogo civico dall'8 agosto 2003 (allegato doc. AI 97);

-

dalla fattura per fornitura d'elettricità riferito all'estate 2003 (allegato

doc. AI 97);

-

dalle fatture del telefono dal settembre 2003 (allegato doc. AI 97, Inc.

32.04.80);

-

dal certificato di nazionalità e d’immatricolazione 15 novembre 2004 del

Consolato generale di Svizzera a __________ che attesta l’immatricolazione di RA

1 presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato

C1 doc. XXVI).

L'UAI è

tuttavia dell'avviso che gli elementi sopra riportati non sono sufficienti per

stabilire che l'assicurata e la madre abbiano “effettivamente” ripristinato il

domicilio a __________ essendo quest’ultimo, a detta dell’UAI, fittizio poiché

il centro degli interessi dell’assicurata e della sua famiglia sarebbe ancora __________.

A

sostegno della propria tesi l'UAI produce il rapporto 12 gennaio 2004 della Polizia

comunale d __________ secondo la quale la presenza dell'assicurata e della

madre al domicilio sarebbe stata dall'ottobre 2003 alla fine dell'anno (periodo

di controllo) solo sporadica:

" Fatti

A seguito della richiesta

succitata e dai controlli eseguiti, posso comunicare quanto segue.

Ho eseguito personalmente

di controlli presso l'appartamento delle interessate durante tutto il mese di

ottobre 2003 a scadenze e orari diversificati, suonando il campanello (circa 10

controlli), senza mai trovare qualcuno.

A partire dal primo di

novembre 2003 sino al termine del 2003 e quindi per due mesi unitamente ai

colleghi del servizio esterno, si è provveduto ad eseguire controlli regolari

tutti i giorni durante le ore serali (tra le ore 2000 e le ore 2300). Dai

medesimi (54 accertamenti in totale) si è potuto rilevare la presenza di luci

accese all'interno dell'appartamento in sole 6 occasioni.

Dal colloquio avuto con

la signora __________ che abita al primo piano dello stabile in questione, a

lato dell'appartamento RI 1, la medesima ha confermato che le __________ non vengon

quasi mai notate." (doc. AI 84, Inc. 32.04.80)

L’UAI

ritiene inoltre che il rapporto di lavoro tra RA 1 e la __________ non sarebbe

tale da esigere la presenza di RA 1 a __________.

Questo

TCA non concorda con quanto sostenuto dall'UAI.

Gli

elementi a disposizione sono infatti tali da far apparire invece siccome

dimostrato che il domicilio dell’assicurata sia stato ripristinato nel comune

di __________ dall’agosto 2003.

Non può infatti

essere ignorata l’iscrizione dall’8 agosto 2003 nel registro dei domiciliati e

nel catalogo civico del comune di __________ di RI 1 e della madre (doc. AI 80

e allegato doc. AI 97), come non può parimenti essere tralasciato il

certificato di nazionalità e d’immatricolazione 15 novembre 2004 del Consolato

generale di Svizzera a __________ il quale attesta l’immatricolazione di RA 1

presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato C1

doc. XXVI).

Oltre a

tali atti ufficiali, altri documenti dimostrano (con grande verosimiglianza)

che il domicilio dell’assicurata è stato riportato a __________: tra questi in

particolare le fatture telefoniche dal settembre 2003, quelle dell'elettricità

dall'estate 2003, nonché la dichiarazione della __________ che certifica come RA

1, madre di RI 1, collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI

97).

È vero

che un contratto di collaborazione non necessita una presenza assidua sul posto

di lavoro, ma questo non può tuttavia permettere di affermare – come pretende

l’amministrazione - che il domicilio sia fittizio.

Nemmeno i

controlli di polizia effettuati per verificare la presenza o meno

dell’assicurata presso l’appartamento in via __________ permettono di

avvalorare la tesi dell’UAI. Oltretutto, il periodo durante il quale sono stati

eseguiti i controlli (ottobre-dicembre 2003) è immediatamente susseguente il

rientro a __________ (8 agosto 2003), per cui è probabile che le assenze siano

anche dovute a trasloco ed in vista di un graduale rientro a __________.

Ora,

visto quanto precede non è possibile ammettere, in quanto non sufficientemente

provato, che l’interessata abbia costituito un domicilio fittizio unicamente

per continuare a percepire le prestazioni AI. Gli elementi a disposizione non

permettono di stabilirlo con certezza. Nemmeno la circostanza secondo cui il

marito e i gli altri due figli restino stabilmente a __________ costituisce

elemento probante di falsa costituzione di domicilio.

In

conclusione, dal mese di agosto 2003 deve dunque essere ripristinato il

versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno

per grandi invalidi a RI 1.

2.11. Per quanto

attiene per contro il periodo in cui l’assicurata non era domiciliata a __________

(dal 20 luglio 2002 all'8 agosto 2003), va ancora stabilito se l’assicurata

aveva diritto di percepire gli importi relativi alla rendita straordinaria e

all’assegno per grandi invalidi versati dall’UAI in tale periodo sulla base

delle normative di diritto internazionale.

In data

1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ Accordo 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681;

in seguito: ALC).

Secondo

gli art. 80 a LAI e 153a LAVS:

" Per le persone designate nell'articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo

4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della

presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una

parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata;

b. l'Accordo

del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2

dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata."

Trattandosi

nel caso in esame del versamento di prestazioni svizzere (rendita straordinaria

e assegno per grandi invalidi), di cui è beneficiaria una cittadina svizzera

risieduta - limitatamente al periodo stabilito al consid. 2.11, ossia dal mese

di agosto 2002 al mese di luglio 2003 - in __________ (Stato membro della

Comunità europea), occorre chiedersi se ed in quale misura l’ALC, in

particolare il suo allegato II che coordina i vari sistemi di sicurezza

sociale, risulti in casu applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3).

Essendo nell’evenienza concreta la decisione impugnata resa dopo il 1°

giugno 2002 e tenuto conto che il diritto all’assegno grandi invalidi e alla

rendita straordinaria è sorto prima di tale data in quanto il domicilio a __________

è sussistito sino al 20 luglio 2002 (quindi interrotto per poi essere

riacquistato l’8 agosto 2003), l’ALC risulta applicabile (DTF 128 V 317 consid. 1b/aa nella quale il TFA ha escluso un effetto

retroattivo della convenzione, ciò che è stato confermato in DTF 130 V 57 consid.

2.3; 130 V 156 consid 4.2.1; D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi

d’attualità, pubblicato in RtiD 2004 I pag. 215 ss, in particolare pag. 222; S.

Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum

Freizügigkeitsabkommen (FZA), SZS 2004 pag. 405 seg., 410-419).

2.11.1. Giusta l'art.

1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale" dell'ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le

parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità europea (in seguito:

regolamento n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) n.

574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in seguito: regolamento n.

574/72), oppure disposizioni equivalenti.

L'art. 80a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a,

a questi due regolamenti di coordinamento.

2.11.2. L’art. 2 cpv.

1 del regolamento n. 1408/71 dispone che esso si applica ai lavoratori

subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla

legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati

membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati

membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

Si tratta quindi di persone, esercitanti o meno un’attività professionale, che

possiedono la qualità di assicurato secondo la legislazione della sicurezza

sociale di uno o più Stati membri.

Sono pertanto inclusi i titolari di rendite a seguito della legislazione di uno

o più Stati membri, anche se non esercitano un’attività lucrativa, ai quali

sono applicabili, in virtù della loro affiliazione ad un regime di sicurezza

sociale, le disposizioni del regolamento concernenti i lavoratori, a meno che

siano soggetti a particolari regolamentazioni (DTF 130 V 251 consid. 4.1 con

riferimenti di giurisprudenza europea).

In casu,

essendo l’assicurata titolare di una rendita d’invalidità straordinaria e di un

assegno per grandi invalidi, il regolamento n. 1408/71 risulta essere

applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3.2).

Per quel

che concerne il campo d’applicazione materiale, l’art. 4 del regolamento nr.

1408/71 prevede che:

"1. Il presente regolamento si

applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale

riguardanti:

a) le

prestazioni di malattia e di maternità;

b) le

prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare

o migliorare la capacità di

guadagno;

c) le prestazioni

di vecchiaia;

d) le prestazioni

ai superstiti;

e) le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in

caso di morte;

g) le prestazioni

di disoccupazione;

h) le prestazioni

familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai

regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non

contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o

dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

2bis (nella versione tedesca: 2a). Il

presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non

contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli

contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette

prestazioni siano destinate:

a) a coprire in via suppletiva,

complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle

lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) unicamente a

garantire la tutela specifica dei minorati. (…)."

2ter (nella versione tedesca: 2b). Il

presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di

uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non

contributivo, menzionate nell’allegato II sezione III, la cui applicazione è

limitata ad una parte del suo territorio.

3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III

non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli

Stati membri relative agli obblighi dell’armatore.

4. Il presente regolamento non si applica

né all’assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle

vittime di guerra o delle sue conseguenze."

Il regolamento n. 1408/71

si applica dunque alle prestazioni della sicurezza sociale, elencate in maniera

esaustiva nel succitato art. 4 cpv. 1 lett. a-h, mentre sono escluse le

prestazioni dell’assistenza sociale.

Il regolamento n. 1408/71 si applica pure alle prestazioni speciali non

contributive (cosiddette “prestazioni miste”, aventi caratteristiche sia della

sicurezza sociale che dell’assistenza sociale) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2bis.

Si tratta in particolare

di prestazioni non dipendenti dal versamento di contributi da parte degli aventi

diritto, ma legate alla situazione economica e sociale dello Stato erogante.

Inoltre tali prestazioni

devono coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i

rischi assicurati elencati alle lettere da a) ad h) del capoverso 1 del

suddetto art. 4 oppure garantire unicamente la tutela specifica dei minorati (in

merito cfr. H. Landolt, Nationale Pflegeleistungen und europäische Sozialrechtskoordination,

ZIAS 2001 pag. 121; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen

und soziale Vergünstigungen, SZS 2000 pag. 340 seg., in particolare pag.

346-347:

" Die Abhängigkeit der Leistung vom wirtschaftlichem und

sozialen Umfeld des Leistungsstaates besteht im Zweck der Gewährung eines

Existenzminimums - jedenfalls bei Bedarfsabhängigkeit der Leistung - oder im

Zweck der Deckung bestimmter Kosten, nicht aber etwa im Umstand, dass jemand

der Arbeitsverwaltung des Leistungsstaats zur Verfügung stehen muss. Eine

Leistung, deren Höhe von der Höhe des früheren Erwerbseinkommens abhängt, kann

nicht als beitragsunabhängige Sonderleistung im Sinne von Art. 4 Abs. 2a der

Verordnung Nr. 1408/71 qualifiziert werden.

5. Beispiele

Renten der Alters-,

Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der

Arbeitslosenversicherung sind ebenso der sozialen Sicherheit zuzuordnen wie z.

B. - je nach ihrer Ausgestaltung - Rentener-satzleistungen (im Sinne von

Leistungen, welche die Funktion haben, bei fehlendem Rentenanspruch ein

bestimmtes Einkommen zu gewähren), Rentenzulagen (im Sinne von Leistunge, die

dazu bestimmte sind, eine rente der Alters-, Hinterlassenen- oder

Invalidenversicherung bis zu einem bestimmten Betrag zu ergänzen) und

Arbeitslosenhilfen (im Sinne periodischer Geldleistungen an aus der

Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte Arbeitslose). Während Renten der

Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der

Arbeitslosenversicherung nur Leistungen der sozialen Sicherheit i. e. S.

darstellen können, können Rentenersatzleistunge, Rentenzulagen und

Arbeitslosenhilfen je nach ihrer Ausgestaltung der sozialen Sicherheit i. e S.

oder den beiträgs-unabhängigen Sonderleistungen zugehörer."

Essendo l’assegno grandi invalidi e la rendita straordinaria

prestazioni speciali a carattere non contributivo volto a coprire in via suppletiva

l’invalidità (evento previsto all’art. 4 cpv.1 lett. b del regolamento),

l’applicabilità del citato regolamento comunitario è di conseguenza data.

2.11.3. Secondo

l’art. 10 cpv. 1 del regolamento n. 1408/71, salvo diverse

disposizioni, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai

superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e

gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più

Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione,

né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel

territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova

l’istituzione debitrice.

Scopo di questa norma è quello di garantire il pagamento senza decurtazioni di

prestazioni sociali indipendentemente dal luogo di residenza in uno

Stato membro degli accordi bilaterali (cosiddetto principio dell’esportazione

delle prestazioni: DTF 130 V 147 consid. 4.1. con riferimenti di dottrina).

Le prestazioni a cui il citato articolo fa riferimento sono specificate nel

titolo III “Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni” del

regolamento n. 1408/71.

L’art. 10bis (nella versione tedesca: art. 10a) cpv. 1 del regolamento n.

1408/71 prevede tuttavia che:

" Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo

III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano

delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui

all’articolo 4 paragrafo 2bis esclusivamente nel territorio dello

Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale

Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato IIbis.

Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico."

Si tratta quindi di un’eccezione all’obbligo di esportazione delle prestazioni

sociali, trattandosi infatti di prestazioni unicamente erogabili al

beneficiario residente nel paese che le ha previste (DTF 130 V 147 consid. 4.1; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige

Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, in SZS 2000 pag. 340 seg. (351-353)).

2.12. Per quanto concerne l’assegno

grandi invalidi va precisato che il TCA in una sentenza

del 17 agosto 2005 nella causa E.M., inc. 32.04.43 (attualmente contestata

davanti al TFA), ha deciso che esso non è esportabile.

In quella sentenza lo

scrivente Tribunale ha in particolare stabilito che:

" Per quel che concerne la Svizzera, nell'allegato IIbis del Regolamento disciplinante le prestazioni speciali

a carattere non contributivo escluse dall'esportazione, figura pure:

“a1)L'assegno per grandi invalidi (legge federale del

19 giugno 1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20

dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni

riviste dell'8 ottobre 1999)”.

Al riguardo cfr. S. Bucher, "Die Rechtsprechung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen

(FZA)", in SZS 2004 pag. 405 seg. (424); B. Kahil-Wolf, "L'accord sur la libre circulation des

personnes…" in SJ 2001 II pag. 81 seg. (126-127); B. De Cupis, "Les

prestations de l'AVS et de l'AI" in "L'accord sur la libre

circulation des personnes avec l'UE et ses effets é légard de la sécurité

sociale en Suisse". Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2001 pag. 145; S. Cueni,

"La sécurité sociale…" in L'Accord sur la libre circulation des personnnes,

pag. 65; Métral, L’accord sur la libre circulation des personnes: coordination

des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédérale des

assurances, in HAVE/REAS 3/2004 pag. 188; Prinz, Auswirkungen des Freiheitsabkommens

auf di AHV-und IV Leistungen, Soziale Sicherheit CHSS 2/2002 pag. 83).

A tale proposito va ricordato che l'art. 77 cpv. 2 LAI,

valido con effetto dal 1° luglio 2002, sancisce che l’assegno per grandi

invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.

Tale articolo è stato inserito nella legge proprio per evitare l’esportabilità

dell’assegno per grandi invalidi.

Al proposito nel Messaggio concernente l’approvazione

degli Accordi settoriali tra la Svizzera e la CEE del 23 giugno 1999 il

Consiglio federale si é così espresso:

" Gli assegni per grandi invalidi dell’AVS/AI

continueranno a essere versati solo alle persone domiciliate in Svizzera; occorre

tuttavia menzionare espressamente nella legislazione nazionale che queste

prestazioni sono finanziate esclusivamente dagli enti pubblici, come è peraltro

già il caso nella prassi." (FF 1999 pag. 5117)

Riguardo alle modifiche legislative da apportare, nel

medesimo messaggio l'esecutivo ha evidenziato, per quel che concerne gli

assegni grandi invalidi dell’AVS, quanto segue:

" Nella prassi, gli assegni per grandi invalidi sono già

finanziati dall’ente pubblico, poiché i contributi degli assicurati e dei datori

di lavoro sono insufficienti per coprire le rendite ordinarie. È però

necessario stabilire una chiara ripartizione affinché sia possibile

un’eccezione all’obbligo di esportazione. Conformemente al protocollo

aggiuntivo all’allegato II dell’accordo, gli assegni per grandi invalidi

saranno inseriti nell’elenco delle eccezioni all’esportazione di prestazioni,

non appena la LAVS sarà stata adeguata corrispondentemente.

Occorre pertanto completare l’articolo 102

LAVS con un nuovo capoverso 2, il quale specifichi che l’assegno per grandi

invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico. Affinché vi sia

chiarezza in merito alla partecipazione dell’ente pubblico al finanziamento

dell’AVS è necessario adeguare anche l’articolo 103 LAVS. In base alla legge

federale sul programma di stabilizzazione 1998, il finanziamento dell’AVS viene

nuovamente fissato in questa disposizione, mentre finora era disciplinato nel

decreto federale del 4 ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e

cantonale,

all’assicurazione vecchiaia e superstiti. Probabilmente porremo

in vigore l’articolo 103 LAVS mediante un decreto del mese di giugno,

retroattivo al 1° gennaio 1999.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 102 LAVS modifica il finanziamento

dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS, che ora è esclusivamente a carico

dell’ente pubblico. Se però si considerano complessivamente le uscite dell’AVS,

le modalità di finanziamento non cambiano rispetto a oggi.” (FF 1999 pag. 5316)

Analoghe considerazioni sono state evidenziate

dall’esecutivo federale riguardo all’assegno per grandi invalidi dell’AI:

" Per quanto riguarda l’eccezione all’esportazione

dell’assegno per grandi invalidi dell’AI, vale per analogia quanto detto per

l’assegno per grandi invalidi dell’AVS.

L’assegno per grandi invalidi dell’AI

d’ora in poi dev’essere finanziato, come quello dell’AVS, esclusivamente

dall’ente pubblico. Anche per l’AI, per quanto attiene alle uscite complessive,

non vi sarà alcuna modifica della chiave di finanziamento rispetto alla situazione

odierna, ma soltanto un cambiamento nella ripartizione della quota della

Confederazione per le varie prestazioni. Le argomentazioni addotte in

precedenza per l’AVS valgono analogamente per l’AI. Gli articoli 77 capoverso 2

e 78 LAI richiedono un adeguamento. Queste disposizioni sono ora redatte in

analogia con le corrispondenti disposizioni della LAVS.” (FF 1999 pag. 5316)

Nel protocollo addizionale all’allegato II dell’ALC,

sezione C, figura inoltre la seguente indicazione:

" Gli assegni per grandi invalidi previsti

dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e

dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel

testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato

Considerandi

II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a

decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla

quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.”

Come visto, le necessarie modifiche legislative sono state introdotte mediante

l’adozione dell’art. 77 cpv. 2 LAI per l’assegno per grandi invalidi AI e

l’art. 102 cpv. 2 LAVS per quello dell’AVS (Müller, Abkommen über den freien Personenverkehr-Auswirkungen

auf di Soziale Sicherheit, in AvbR 2001 pag. 36; U. Kieser, Die Personenfreizügigkeitsabkommen

und die Arbeitslosenversicherung, in AJP/PJA 2003 pag. 291).

A seguito di queste modifiche, con decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 il

Comitato misto (cfr. art. 14 ALC) ha approvato una modifica dell'Allegato II

(sicurezza sociale) all'ALC e l'iscrizione degli assegni per grandi invalidi

nell'Allegato IIbis al regolamento n. 1408/71, con effetto

retroattivo al 1° giugno 2002 (RU 2004 1277, in particolare 1280).

Sia l’art. 78 cpv. 2 LAI per l’assegno grandi invalidi dell’AI che l’art. 103

cpv. 1bis LAVS per quello dell’AVS prevedono espressamente una ripartizione del

relativo finanziamento tra la Confederazione ed i Cantoni, entrambi enti di

diritto pubblico (al riguardo cfr. anche Locher, op. cit., 3a edizione, pag.

368).

(…)

In

almeno due sentenze pubblicate il TFA ha già fatto allusione alla non esportabilità

dell'assegno per grandi invalidi sancendo per contro l’esportabilità della

rendita straordinaria (cfr. consid. 2.16).

In DTF 130 V 145 = Pratique VSI 2004 pag. 181 l'Alta Corte ha infatti

rilevato:

" Im erwähnten Anhang IIa sind für die Schweiz

gemäss FZA (Anpassung h gemäss Anhang Il Abschnitt A Ziff. 1 FZA in der hier

massgebenden, vor In-Kraft-Treten des Beschlus­ses Nr. 2/2003 des Gemischten

Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II [Soziale

Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren

Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidge­nossenschaft andererseits

über die Freizügigkeit, der die Hilflosen­entschädigung hinzugefügt hat,

geltenden Fassung) die bundes­rechtlich geregelten Ergänzungsleistungen sowie

gleichartige in den kantonalen Rechtsvorschriften vorgesehene Leistungen,

Härtefallrenten der Invalidenversicherung gemäss Art. 28 Abs. 1bis IVG

sowie beitragsunabhängige Mischleistungen bei Arbeitslosigkeit nach den

kantonalen Rechtsvorschriften aufgeführt. Ausserordent­liche AHV/IV-Renten sind

hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht ausgenommen

(ALESSANDRA PRINZ, Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens auf die AHV- und

IV-Leistungen, in: Soziale Sicherheit [CHSS] 2002 S. 83 in fine; BETTINA

KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit

des assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 126 f. sowie FN 300; vgl. auch das

IV-Rundschreiben Nr. 182 des BSV vom 18. Juli 2003, Ziffer 3).

Daraus folgt, dass die - auf Grund des Wegzugs nach Deutschland erfolgte -

Einstellung der der Beschwerdeführerin seit 1. Novem­ber 1996 ausgerichteten

ausserordentlichen AHV-Altersrente per 1. Januar 2003 zu Unrecht erfolgt

ist." (DTF 130 V 149)

Mentre in DTF 130 V 256, il TFA ha sottolineato:

" Art. 10a Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71,

der ausschliesslich beitragsunabhängige Sonderleis­tungen betrifft, in

Verbindung mit Anhang IIa dieser Verordnung in der Fassung gemäss FZA

(Anpassung h gemäss Anhang II Ab­schnitt A Ziff. 1 FZA) nimmt, was die im

vorliegend allein interes­sierenden IVG geregelten Leistungen betrifft, einzig die

Härtefall­renten und (seit Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2003 des

Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur An­derung des Anhangs

Il [Soziale Sicherheit] des Abkommens zwi­schen der Europischen Gemeinschaft

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

andererseits über die Freizügigkeit) die Hilflosenentschädigung von der Export­pflicht

aus. Für die Viertelsrente findet sich indessen in der Ver­ordnung

einschliesslich ihrer Anhänge in der Fassung gemäss FZA nirgends eine

Ausnahme."

(…)

In conclusione, vista l'iscrizione dell'assegno per grandi invalidi

nell'Allegato IIbis del Regolamento, dopo una apposita revisione delle leggi

federali e una decisione del Comitato misto, e richiamata la giurisprudenza

federale appena citata, questo Tribunale ritiene che questa prestazione non

possa essere esportata.

L'assegno per grandi invalidi non può dunque essere versato alla ricorrente

residente in Francia.

Sta all'Alta Corte, se lo riterrà opportuno, precisare la propria

giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 404; DTF 131 V 49), in particolare se occorre

riferirsi alla sentenza Jauch (comunque posteriore alla data della firma

dell'ALC e anteriore alla citata decisione del Comitato misto) ed in caso di

risposta positiva stabilire se l'assegno per grandi invalidi costituisce

realmente una prestazione speciale.

La decisione su opposizione

contestata va dunque confermata, anche per altri motivi oltre a quelli addotti

dall’Ufficio AI.” (STCA 17 agosto 2005 nella causa E. M., inc. 32.2004.43 consid.

2.

, 2.15 e 2.16)

Stante

quanto precede l’assegno per grandi invalidi relativo ai mesi da agosto 2002 a

luglio 2003 (compreso) non aveva motivo di essere versato all’assicurata.

2.13

Diversa è per

contro la situazione riguardante la rendita straordinaria d’invalidità.

Come

visto al considerando precedente, l’Alta Corte federale nella sentenza

pubblicata in DTF 130 V 145 ha infatti sancito l’esportabilità della rendita

straordinaria d’invalidità (e di quelle in ambito AVS):

" (…)

Ausserordentliche

AHV/IV-Renten sind hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht

ausgenommen (…)“

Di conseguenza, l’assicurata ha diritto all’erogazione della rendita

straordinaria da agosto 2002 a luglio 2003 (compreso).

2.14

Riassumendo:

·

il versamento della rendita straordinaria

d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi a RI 1 deve essere ripristinato

dal 1° agosto 2003 (cfr. consid. 2.10);

·

è confermata la soppressione degli assegni per

grandi invalidi dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003 (cfr. consid 2.12);

·

è confermato il diritto al versamento della

rendita straordinaria a favore dell’assicurata dal 1° agosto 2002 al 31 luglio

2003.

(cfr. consid. 2.13).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi

sono parzialmente accolti.

§ Le

decisioni del 2 settembre 2004 sono annullate e riformate ai sensi dei

considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UAI verserà

all'assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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