32.2004.82
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21 aprile 2005Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.82
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, TCA
Titolo:
assicurato, reintegrato professionalmente dall'AI a seguito delle sequele di un infortunio, ha chiesto una rendita che gli è stata negata; rinvio degli atti all'amministrazione per accertare le ripercussioni delle affezioni extra-infortunistiche sulla capacità lavorativa nella nuova attività appresa
COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.82
BS/td
Lugano
21 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1959, professionalmente attivo quale revisore di cisterne e tecnico di cantiere
(cfr. attestato 29 aprile 1997 dell’ex datore di lavoro, doc. AI 16), nel
novembre 1986 e nel dicembre 1995 ha subito due infortuni sul posto di lavoro,
infortuni presi a carico dalla ______________.
In entrambi i casi l’assicuratore contro gli infortuni ha sopperito alle spese
di cura e versato delle indennità giornaliere nonché un’indennità per
menomazione, senza riconoscere tuttavia alcun diritto ad una rendita.
A seguito di una ricaduta, annunciata il 15 dicembre 2001, la ____________ ha
corrisposto all’assicurato delle indennità giornaliere dal 15 dicembre 2001 al
100%, dal 2 aprile 2002 al 50%, con soppressione del diritto a tale prestazione
dall’11 novembre 2002 (cfr. incarto ___________, sub doc. AI 5).
1.2. Dopo il secondo
infortunio, in data 26 settembre 1996 RI 1 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).
Con decisione 12 maggio 1997 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha finanziato
una riformazione professionale dell’assicurato quale controllore di
combustione, attività più leggera di quella precedentemente esercitata (doc. AI
17).
Nel giugno 1997 RI 1 ha superato con successo gli esami federali di controllore
di combustione e nel luglio del medesimo anno l’esame cantonale di controllore
(doc. AI 34).
Con
decisione 29 settembre 1997 l’amministrazione ha pertanto ritenuto l’assicurato
convenientemente reintegrato ed escluso la necessità di adottare ulteriori
provvedimenti d’ordine professionale (doc. AI 29).
1.3. In data
10/12 settembre 2002 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI
per adulti, volta ad essere posto al beneficio di una rendita. Facendo presente
di svolgere a titolo indipendente l’attività di revisore di cisterne, egli ha
in particolare sostenuto che per motivi di salute può lavorare unicamente al
50% (doc. AI 36).
Disposti gli accertamenti del caso, l’UAI ha sottoposto all’Ufficio federale
delle assicurazione sociali (UFAS) un progetto di decisione con cui erogare
all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2002, motivato
come segue:
"
Dalla documentazione raccolta agli atti risulta
che lei ha subito due infortuni nel 1987 e nel 1995.
A seguito del secondo infortunio era stato
riformato quale controllore di combustione con conseguimento del diploma del
1998.
Non era stato riscontrata una perdita economica
per cui nessun diritto a rendita.
A seguito del peggioramento dello stato di salute
risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa del 15.12.2001 e
parziale (50%) dal 2.04.2002.
La _____________ ha chiuso il caso in maggio 2002
in quanto dal lato infortunistico non vi era più incapacità lavorativa.
Il nostro ufficio deve però tenere conto anche
dei fattori extra-infortunistici invalidanti per cui sono stati richiesti
rapporti medici al Dr. __________ e al Dr. __________, dai quali risulta che
dal lato medico è ritenuta giustificata un'incapacità del 50% in qualsiasi tipo
di attività.
Anche dal lato economico, dopo aver esperito un'inchiesta sul posto, si rileva
una perdita del 50% rispetto a prima dell'insorgenza del danno alla
salute." (Sub doc. AI 58).
Con
scritto prevenuto all’amministrazione il 6 novembre 2003, l’UFAS ha invece ritenuto
di non dare seguito alla proposta di erogazione di una mezza rendita, facendo
presente:
"
Secondo il parere del nostro servizio medico la
divergenza tra la valutazione della _______________ e quella operata dall'AI
non è motivata e nemmeno accettabile.
Sembrerebbe che la proposta di decisione tenga
conto di fattori invalidanti senza rapporto con l'incidente occorso alla
persona assicurata. Questi elementi estranei all'incidente non sono documentati
in maniera convincente e non permettono di tenerne conto.
Per questo motivo, il nostro servizio medico,
fondandosi sui rapporti della _______________ ritiene una piena capacità
lavorativa." (Doc. AI 58)
Sottoposto
in seguito il caso al vaglio del proprio Servizio medico (SMR), con decisione
30 dicembre 2003 l’UAI ha di conseguenza respinto la domanda di prestazioni per
Fatti
i seguenti motivi:
"
Esito degli accertamenti
• Dalla documentazione raccolta agli atti
risulta che a seguito dell'infortunio del dicembre 1995 lei era stato
reintegrato quale controllore di combustibile con conseguimento del diploma nel
1998 ed era stato ritenuto convenientemente reintegrato.
• E' poi stata annunciata una ricaduta per
la quale la _______________ ha riconosciuto i seguenti periodi di incapacità
lavorativa e di guadagno:
- 100% dal 15.12.2001
- 50% dal 2.4.2002
- 0% dall'11.11.2002
• Dalla documentazione trasmessaci dalla _______________
ed in particolare da quanto emerso dalla visita medica di chiusura del 2.9.2002
risulta che lo stato clinico è paragonabile a quanto già stabilito nel 1996.
• Dal momento che non sussistono fattori
invalidanti estranei all'infortunio, il nostro ufficio si deve adeguare a
quanto riconosciuto dalla _______________.
• Non vi sono quindi i presupposti per la
concessione di una rendita AI in quanto l'incapacità al guadagno non è durata
almeno un anno." (Doc. AI 62)
1.4. Con
tempestiva opposizione, RI 1 ha sostanzialmente fatto presente che l’AI non ha
preso in considerazione le affezioni extra-infortunistiche (ernie discali) e
che a causa delle stesse, nonostante gli sforzi intrapresi per conseguire il
reddito percepito nel 1996, non può più esercitare a tempo pieno la sua attività
lucrativa, allegando a tale proposito della documentazione medica (doc. AI 69).
1.5. Mediante
decisione su opposizione 10 settembre 2004 l’UAI ha confermato il rifiuto di
versare una rendita, rilevando:
"
In concreto, occorre per principio ricordare che
l'amministrazione esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che
si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione
spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
L'assicurato ha dunque completato la sua
opposizione scritta mediante gli allegati e già citati rapporti medici del Dr. __________
e del Pof. __________, nonché un esame di RM lombosacrale.
Come prassi impone, gli atti dell'incarto
completi di ogni informazione raccolta, sono stati sottoposti per competenza di
esame al Servizio medico regionale dell'AI (SMR), soprattutto affinché venisse
valutata a fondo l'ipotesi sostenuta dall'assicurato, ossia la presenza di uno
stato di salute invalidante e leso anche da patologie di carattere extra
infortunistico non evidenziate dall'UAI.
Il rapporto scaturito dalla valutazione degli
atti medici da parte del SMR ha consentito di mettere in risalto un'evoluzione
negativa delle lesioni degenerative apprezzate con gli esami paraclinici, senza
però una corrispondente evoluzione negativa dal lato funzionale.
In definitiva, il SMR non ha riscontrato elementi
oggettivi d'importanza tale da inficiare il precedente giudizio sfociato con la
decisione di rifiuto impugnata dall'assicurato, la quale deve essere di
conseguenza integralmente confermata." (Doc. AI 72)
1.6. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ RI 1 ha presentato un tempestivo
ricorso, postulando l’erogazione di una rendita d’invalidità, con effetto
retroattivo dal 10 settembre 2002.
Riportando l’iter infortunistico assicurativo e riprendendo le argomentazioni
esposte nell’opposizione, egli ha esposto come segue l’attuale situazione
medica ed economica:
"
Situazione attuale
Avendo ripreso il lavoro durante l'anno 2003
nell'ennesimo tentativo di recuperare il mio salario precedente al 1996 ho di
nuovo riscontrato un peggioramento della mia situazione.
Visite mediche presso il medico attestano la mia
situazione di salute fino ad oggi (vedi allegato certificato medico
Dott. __________ del 4.10.2004). Il 3.6.2004 si è richiesto alla _______________
la riapertura del caso.
La _______________ con suo scritto del 1.7.2004 (vedi
allegato) non ha ritenuto di concedere il benestare alla RM. Ma indica una
cura presso la clinica __________.
Dal 3.6.2004 fino al 6.9.2004 ho
dovuto interrompere la mia attività con una incapacità al guadagno del 100%.
Ricordo che non ho nessuna copertura perdita di guadagno per malattia e la _______________
non corrisponde prestazioni.
Dal 6.9.2004 al 24.9.2004 ero in
Day Hospital alla clinica __________.
Dal 27.9.2004 è ripresa l'attività
lavorativa al 50% come indicato dai medici della __________ (vedi allegato).
Dal 4.10.2004 ridotta al 25%.
Situazione finanziaria
Dai bilanci 2001/2002/2003, (vedi allegati)
risulta che la capacità di guadagno si è di molto ridotta e questo fatto non è
dovuto ad una congiuntura economica negativa del mio settore ma solo alla mia
impossibilità fisica di svolgere il lavoro.
Bilancio 2001: cifra
di affari 75'423 Fr., Utile 38'004 Fr.,
Manodopera terzi
16'848 Fr.
Bilancio 2002: versamenti _______________
nel corso dell'anno pari a 27'323 Fr che compensano un utile effettivo di
(40'695 Fr - 27'323 Fr. = 13'372 Fr)
Bilancio 2003: cifra di affari
81'822 Fr Utile 26'822 Fr Manodopera terzi 33'671 Fr
Nel conto "manodopera terzi "risulta il
lavoro" che sono riuscito ad acquisire ma che per motivi di salute devo
cedere ad altri controllori non riuscendo ad eseguire.
(Una verifica dettagliata di tutto il lavoro dato
in subappalto è in corso eventuali aggiunte precisazioni o altro saranno
comunicati al Tribunale).
Sono pure costretto a cedere definitivamente ad
altri controllori dei "Comuni" o delle "zone di Comuni",
non più in subappalto ma per sempre (e di ciò non se ne ha traccia nella
mia contabilità in quanto l'ammontare corrispondente alla cifra di affari non
vi appare più), in quanto impossibilitato a garantire una adeguata esecuzione
del lavoro richiesta dal committente (vedi allegato dichiarazioni __________
e __________). Per concludere attesto che tutta la quantità di lavoro da me
effettivamente eseguita, più quella da me subappaltata, più quella da me ceduta
sarebbe assolutamente esigibile da un normale controllore abilitato.
A comprova produco dichiarazioni da parte del
sig. __________ al quale ho ceduto definitivamente il Comune di __________ per
un importo di 9000 Fr. annuali (si devono eseguire 300 controlli a 60 Fr.
cadauno, nell'arco di due anni), e da parte del sig. __________ al quale ho
ceduto definitivamente parte del Comune di __________ per un importo di 7300
Fr. annuali (si devono eseguire 160 controlli a __________ a 78 Fr. cadauno e
30 controlli in __________ a 75 Fr. nell'arco di 2 anni). Questa perdita è da
considerarsi costante per ogni anno futuro, ininterrottamente.
Sommando i due importi (che non risultano a
bilancio nel conto Manodopera Terzi) si ha una perdita media di 9000 Fr. + 7300
Fr. = 16'300 Fr./annuali. (vedi allegati)."
(Doc. I)
1.7. Mediante
risposta 11 novembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame,
rilevando in particolare:
"
(…)
preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che il ricorrente ha
prodotto nuovi documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni,
abbiamo valutato in base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per
sostenere la presenza di uno stato di salute invalidante ai sensi dell'AI.
Dall'annotazione medica emessa al Servizio medico regionale
dell'AI (SMR) che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni
già espresse in sede di opposizione ovvero che l'evoluzione della patologia,
per quanto apprezzabile con esami paraclinici, non ha una corrispondente
evoluzione negativa dal lato funzionale.
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza
le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio
si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su
opposizione, della quale postula l'integrale conferma." (Doc. V)
1.8. Con scritto
6 dicembre 2004 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica
(VIII).
Chiamato dal TCA a presentare delle osservazioni in merito ai nuovi atti
medici, con scritto 16 dicembre 2004 l’amministrazione ha evidenziato:
"
Preso atto delle lettere del ricorrente del 22
novembre e 6 dicembre c.a., abbiamo sottoposto all'attenzione del servizio
medico regionale dell'AI (di seguito SMR) gli atti medici per valutazione.
In base all'annotazione medica 14 dicembre 2004
emessa dal SMR, che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni
già espresse in sede di opposizione e ribadite con risposta a codesto lodevole
Tribunale.
Si ritiene pertanto di dover insistere nel
chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)
1.9. Il 24
gennaio 2005 il ricorrente ha fatto presente:
"
In riferimento al mio caso e alla vostra lettera
del 21.12.2004, ho sottoposto lo scritto e le osservazioni della AI del
21.12.2004 ai Prof. __________ (__________) in quanto è in base allo scritto
del Prof. __________ che si basa la decisione finale della AI.
Ho inviato le mie osservazioni alla __________ al
fine di fare comprendere il mio caso agli specialisti (vedi acclusa mia lettera
alla __________ del 12.1.2005).
Dopo visione della mia lettera, il segretariato
dei Prof. __________ tramite la sig.ra __________ mi ha comunicato che
considerando le complicazioni insorte nel mio caso e volendo evitare di
incorrere ancora in una probabile ulteriore incomprensione sui termini o altro,
mi è stato detto di fare in modo che sia la AI a porre tramite formulario ufficiale
(o nella forma che la AI ritiene necessario) ai prof. __________ tutte le
domande inerenti il mio caso al fine di risolvere inequivocabilmente la mia
situazione. A tal proposito verranno chiariti gli scritti del prof. __________
del 25.7.2002 e del Prof. __________ del 21.11.2004.
Vi prego pertanto di invitare la AI a
richiedere direttamente alla __________ le informazioni necessarie per il mio
caso..
Aspettando la presa di posizione della AI e dei
Prof. __________ sul mio caso vi saluto con la massima stima." (Doc. XIV)
Il 17
febbraio 2005 l’UAI ha ribadito:
"
…di non avere quesiti da sottoporre ai Prof. __________,
ritenuto che gli atti medici in questione sono stati debitamente esaminati e
discussi nelle precedenti osservazioni del Servizio Medico Regionale dall’AI e
non esigono ulteriori precisazioni o chiarimenti." (XVI)
1.10. In data 15
marzo 2005 il TCA ha chiesto all’assicurato di trasmettere il parere medico 25
novembre 2004 della _______________ (XX), inviato il 18 marzo 2005 (XXI).
Con scritto 31 marzo 2005 l’amministrazione ha fatto presente di non avere
nulla aggiungere in merito al nuovo atto medico (XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i
concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita AI.
Sostanzialmente
l’UAI è del parere che, trattandosi in casu di affezioni di natura
esclusivamente infortunistica, non vi sono motivi per discostarsi dalla
valutazione della _______________, la quale non ha riscontrato alcuna
incapacità lavorativa duratura, negando il diritto ad un rendita d’invalidità.
Di diverso parere è invece il ricorrente, il quale sostiene che
l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle affezioni
extra-infortunistice e tantomeno proceduto ad una perizia medica.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Secondo la
giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione
invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione
Considerandi
obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per
cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente
dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla
salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d,
126.
V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135
consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi
assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno.
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid.
2d).
Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135 consid.4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid.
2b).
In tal senso, in una sentenza del 26
luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79
segg). il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica
causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non
basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella
causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).
2.6
Nella
fattispecie in esame, ritenendo che il danno alla salute dell’assicurato sia
dovuto alle sole conseguenze infortunistiche, l’UAI ha negato l’erogazione di
una rendita basandosi sulle valutazioni mediche eseguite dalla _______________,
in particolare per quel che concerne i gradi d’inabilità che sono stati
definiti nel modo seguente:
"
(caso iniziale): 100% dal 21.1.87 e 0% dal
5.10
, 100% dal 18.7.88 e 0% dal 5.9.88, 100% dal 29.1.89 e 0% dal 18.4.89,
100% dal 16.10.89 e 0% dal 6.11.89;
(ricaduta): 100% dal 12.1.96, 50% dal 7.10.96 e 0% dal 1.6.97, 100% dal
15.12
, 50% dal 2.4.02 e 0% dal 6.5.02."
(cfr. comunicazione 4.10.2002 della _______________ all’UAI in atti ___________;
doc. AI 5).
Dagli
atti ___________ contenuti nel fascicolo dell’AI (doc. AI 5) risulta in
particolare che nel novembre 1986 RI 1 a seguito di un infortunio annunciato a
fine novembre 1986 (perdita dell’equilibrio con susseguente caduta da 1,5/2
metri) è affetto da dolori a livello della colonna lombare. Le indagini mediche
hanno evidenziato un’ernia discale a sinistra, operata nel gennaio 1989
(emilaminectomia lombosacrale sinistra con asportazione della grossa ernia discale
meido-laterale sinistra e allargamento del recesso laterale S1 a sinistra eseguita
dal prof. __________ all’Ospedale cantonale di __________; cfr. atti ___________
concernente l’infortunio no. 8.10599.87.1). Il caso è stato in seguito chiuso
senza ricadute.
Il 4 dicembre 1995 l’assicurato è caduto da una scala metallica che gli ha procurato
un nuovo trauma assiale toraco-lombare con riacutizzazione transitoria dei
disturbi lombosacrali e radicolari a sinistra. Egli è stato visitato dal dr. __________
della Clinica ortopedica __________, il quale nel rapporto 23 luglio 1997 ha in
particolare ritenuto l’assicurato non idoneo per lavori fisici pesanti a causa
di una notevole degenerazione del segmento L4/L5 e L5/SA e consigliato, vista
la giovane età, un cambiamento di professione (sub. doc. AI 5), riformazione
professionale che è stata poi finanziata dall’AI.
Convocato dal medico della _______________, con rapporto 12 settembre 1996 il
dr. __________ (specialista in chirurgia) ha valutato come segue il caso:
" D
I A G N O S I
Sindrome lombosacrale dolori + a ++ con motilità
complessivamente ridotta per 1/4 , segni radicolari residuali unicamente
sensitivi S1 presenti già dal 1986 e assenza del riflesso achilleo sinistro
pure preeesistente dal 1986 in stato dopo:
- infortunio
fine novembre 1986 con trauma assiale del tratto toraco-lombare con in
seguito manifestazione di segni radicolari e evidenziazione di una grossa
ernia discale lombosacrale sinistra;
- emilaminectomia lombosacrale sinistra con asportazione
della grossa ernia discale medio-laterale sinistra e allargamento del recesso
laterale 51 a sinistra (Prof. __________ - Ospedale Cantonale di __________);
caso in seguito chiuso senza ricadute.
- infortunio
sul lavoro il 4.12.1995 con salto da 2 metri e nuovo trauma assiale
toraco-lombare con riacutizzazione transitoria dei disturbi lombosacrali e
radicolari a sinistra; MRI: piccola recidiva di ernia discale L5/S1 a sinistra
in sede para-mediana che impegna la radice di S1 irritata, protrusione mediana
del disco L4/L5 senza formazione erniaria compressiva.
Giovane paziente con importanti alterazioni degenerative in sede
dei segmenti L4 fino S1 in parte preesistenti e peggiorati in modo direzionale
dall'infortunio professionale corso nel novembre 1986, mentre l'ultimo
infortunio del 4.12.95 non ha peggiorato in modo direzionale lo stato preesistente
con progressivi disturbi lombari corrispondenti alle alterazioni degenerative.
Collaborazione buona, nessuna esagerazione.
Causalità parzialmente data nel senso di un peggioramento
direzionale di alterazioni degenerative preesistenti peggiorate dall'infortunio
1986.
con in seguito progressivo peggioramento "naturale" delle
alterazioni riscontrate in parte a causa di una certa instabilità
dopo emilaminectomia lombosacrale sinistra per asportazione di una grossa ernia
discale medio-laterale sinistra. La causalità per quanto attiene al
peggioramento direzionale è da valutare con 50%, la patologia degenerativa
preesistente è pure da valutare con 50%.
Situazione per intanto stabilita, per ora nessun ulteriore
intervento, una stabilizzazione con spondilodesi lombosacrale in futuro non è
da escludere.
Non ho da proporre altre cure particolari. Indispensabile una ginnastica
quotidiana di rinforzo addominale e lombare.
Un ulteriore miglioramento non è attendibile.
Propongo la definizione della pratica. Il servizio competente sarà
più preciso in merito.
ESIGIBILITA' DEL LAVORO
L'assicurato è menomato da disturbi lombosacrali su una certa
instabilità e da una ridotta caricabilità del tratto lombosacrale. Così
sussiste una certa difficoltà a mantenere la posizione seduta per tempo
prolungato con posizione fissa rispettivamente in piedi con posizione fissa del
busto. Può portare al massimo 30 kg per tempo limitato. Non convengono più
lavori in posizioni scomode del busto per tempo prolungato. Può salire e
scendere le scale e accovacciarsi senza problemi.
Nel mestiere attuale di controllo e manutenzione di impiantì di riscaldamento,
pulizia di contenitori, ecc., sussiste una certa riduzione della capacità
lavorativa per quanto riguardi i lavori pesanti.
Esigibile invece nella misura completa un lavoro piuttosto leggero
fino al massimo medio pesante con possibilità di muoversi e cambiare la
posizione secondo necessità.
Come controllore combustione diplomato si può
attendere un rendimento completo sull'arco dell'intera giornata." (Doc.
AI 5)
Con
decisione 24 giugno 1997 la _______________, dopo aver assunto le spese di cura
ed erogato delle indennità, ha poi riconosciuto all’assicurato un’indennità per
menomazione dell’integrità, riservandosi di attendere l’esito dei provvedimenti
integrativi ordinati dall’AI per valutare l’eventuale diritto ad una rendita
(doc. AI ).
Accortasi di aver erroneamente fatto risalire l’indennità per menomazione
dell’integrità all’infortunio del 1995 anziché a quello del 1986, con decisione
17.
dicembre 1997 la _______________ ha chiesto in restituzione fr. 2'070 di
prestazioni versate in eccesso e sospeso, dal 22 dicembre 1997, le cure (doc.
AI 5).
Con decisione su opposizione 6 maggio 1998 la _______________ ha respinto
l’opposizione dell’assicurato.
In riferimento al negato diritto ad una rendita d’invalidità, l’assicuratore contro
gli infortuni ha evidenziato:
"
Nell'impugnata decisione la _______________ ha
indicato che le premesse per l'assegnazione di una rendita d'invalidità non
erano date in quanto la professione di ingegnere, malgrado i postumi
infortunistici alla schiena, risulta esigibile al 100%. Il colloquio del
20.4.1998
ha permesso di chiarire che l'assicurato attualmente non pretende il
versamento di una rendita di invalidità. Questo significa che, su tale punto,
l'impugnata decisione è cresciuta in giudicato e non dovrà essere riesaminata.
Il fatto di sapere se il signor RI 1 può o meno esercitare in misura completa
la propria attività originaria e cioè un'attività prettamente sedentaria, può
di conseguenza al momento restare in sospeso, anche se, alla lettura del
rapporto della visita 12.9.1996, possono sorgere dei dubbi. Tali dubbi dovranno
comunque essere risolti unicamente se in futuro l'assicurato dovrebbe
pretendere di aver diritto ad una rendita d'invalidità. I suoi diritto futuri
rimangono salvaguardati."
Riguardo
al danno all’integrità, la _______________ ha invece rilevato:
" In
questa sede deve essere esaminato in dettaglio se il danno all'integrità netta
riconosciuta dalla _______________ è imputabile all'infortunio del novembre
1986.
o a quello del 4.12.1995. Il medico di circondario, dott. __________, con apprezzamento 12.9.1996. aveva attestato che il danno all'integrità
presentato dal signor __________ è dovuto all'ernia discale e susseguente
operazione nel 1989 (stato dopo laminectomia L5/S1 a sinistra, più
precisamente).
In procedura di opposizione l'incarto è stato trasmesso alla
Divisione medica per un parere. Con apprezzamento datato 1.5.1998 il dott. __________
conferma che il danno all'integrità riscontrato è imputabile all'ernia operata.
Chiaramente tale ernia non è la conseguenza dell'infortunio del dicembre 1995,
in quanto già temporalmente anteriore. Per il dott. __________ l'ernia
riscontrata non è però nemmeno la conseguenza - nemmeno parziale così come
ammesso dal dott. __________ - dell'infortunio del 1986 bensì di problematiche
di natura morbosa e degenerativa. A tal proposito deve ancora essere
evidenziato che dalla giurisprudenza dei tribunali emerge che solo in
circostanze eccezionali può essere ammessa l'esistenza di una relazione di
causalità fra un infortunio e l'ernia discale (cf. per esempio RAMI 1990 pag.
319, sentenza del TCA Ticino del 4.10.1996 in re F.). Tale giurisprudenza trova
il proprio fondamento nella dottrina medica.
Ora in concreto la _______________ non ritiene di dover ritornare
su quanto già versato.
E' comunque chiaro che l'infortunio del dicembre 1995, non solo
non ha nulla che fare con l'ernia, ma così come chiaramente ancora confermato
dal dott. __________, non ha lasciato alcun postumo notevole e permanente. Il fatto che dopo tale infortunio l'assicurato ha cambiato
attività non significa che medicalmente detto infortunio è responsabile del danno
alla salute riscontrato."
Un
ricorso al TCA contro la succitata decisione è stato ritirato dall’assicurato
stesso (cfr. inc. 35.1998.64).
2.7
Nell’ambito della
domanda presentata a seguito di una ricaduta, l’assicurato è stato visitato dal
medico circondariale della _______________, dr. med. __________ (specialista in
chirurgia ortopedica), il quale nel rapporto 9 aprile 2002 ha evidenziato
quanto segue:
"
DIAGNOSI
- aderenze e cicatrici a livello L5/S1 a sinistra
in stato dopo emilaminectomia nel 1987 in stato dopo trauma assiale
- protrusione mediana a livello L3/L4 e L4/L5.
VALUTAZIONE
Attualmente l'assicurato asserisce problemi alla
colonna lombare con intorpidimento della gamba sinistra, cedimenti e mancanza
di forza.
Clinicamente si
trova una sensibilità al piede laterale a sinistra con una mancanza del
riflesso d'Achille ed un Lasègue positivo a 70°.
La mobilità della colonna vertebrale è nettamente
ridotta.
I problemi attuali sono sicuramente causati
dall'intervento con formazione delle cicatrici; le stesse non sono
impressionanti, ma possono causare comunque dei problemi. Le possibilità di
migliorare la situazione sono poche.
Un nuovo intervento con spondilodesi può
provocare nuove cicatrici e relativi nuovi problemi.
A mio avviso, sarebbe meglio lasciare la
situazione così com'é.
L'assicurato vorrebbe comunque discutere la
situazione con il Prof. __________.
Procedere amministrativo e professionale
Nel frattempo l'assicurato rimane abile al lavoro
nella misura del 50%.
Fra breve, però, sarà in grado di lavorare come
prima, perché attualmente la situazione è invariata, paragonandola alla
chiusura del 12.9.1996."
Con
rapporto 25 luglio 2002 il dr. __________ ha nuovamente visitato l’assicurato, rilevando
quanto segue:
"
Das Kernspintomogramm vom 09.01.02 (das der
Patient wieder mitgenommen hat) zeigt, dass sich inzwischen auch im
Bewegungssegment L3/L4 Verschleissveränderungen entwickelt. Dies bestätig
unsere Zurückhaltung seinerzeit in Bezug auf eine Verstellung L4/L5 und L5/S1,
denn heute wären diese Verschleissveränderungen möglicherweise noch schlechter.
Das zwingt auch heute zu einer grossen Zurückhaltung bezüglich einer
dreisegmentalen Versteifung. Der Patient hat belastungsabhängige
Kreuzschmerzen, die aber, alles in allem, gegenüber 1996, fast um 50%
"zurückgegangen seien. Keine Schmerzen beim Husten oder Niesen Nur
sporadischer Gebrauch von Schmerzmittel.
Bai der neurologischen Untersuchung lässt
sich einzig eine beträchtliche Spannung der paravertebralen lumbalen Muskulatur
auf beiden Seiten feststellen. Die Unauslösbarkeit des linken
Achillarsehnenreflexes bei einer lumbosakralen Diskuspoeration (1989) ist an
sich bedeutungslos.
Nach wie vor keine Operationsindikation im
Gegenteil, ma muss davor ernstnaft warnen. Fortsetzung der physikalischen
Therapie in der Form der Rückenheillgymnastik, gehen, schwimmen velofahren und
Tragen des Lendenmieders während den Arbeitsstunden.
Herr RI 1 hat seine Tätigkeit als selbständiger
Kontrolieur geschildert wonach er nicht mehr als 4 oder 5 Stunden am Tag
arbeiten könnte. Bei den Verschleissveränderungen seiner Lendenwirbelsäule ist
hier meines Erachtens die Frage einer 50%-ige Berentung mehr als berechtigt. Um
dies zu besprechen und allenfalls in die Wege zu leiten wird sich der Patient
demnächst bei Ihnen melden."
Il dr. __________ ha segnatamente evidenziato una marcata
degenerazione a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 e riferito che, secondo
l’assicurato, rispetto al 1996 la sintomatologia alla schiena è diminuita del
50%. Escludendo nuovamente un intervento chirurgico, lo specialista, sulla base
delle dichiarazioni del paziente relative all’impossibilità di lavorare più di
4.
o 5 ore al giorno nella sua nuova attività di controllore indipendente, ha
ritenuto giustificata una rendita al 50% (doc. AI 5).
A seguito della visita 2 settembre 2002 il medico circondariale della _______________,
dr. med. __________ ha evidenziato:
"
DIAGNOSI
- Netta instabilità a livello lombare.
- Esiti in stato dopo emilaminectomia nel 1989 in stato dopo
trauma
assiale nel 1996 a livello L5/S1.
- Protrusione mediana a livello L3/L4 e L4/L5.
VALUTAZIONE
Attualmente l'assicurato asserisce i tipici sintomi di una
instabilità lombare e problemi dopo l'intervento per l'ernia discale con
aderenze e cicatrici a livello 15/S1.
Clinicamente lo stato attuale è paragonabile a quello riscontrato
alla visita di chiusura del 1996.
Un miglioramento da tale data fino ad oggi viene confermato anche
dall'assicurato e dal Prof. __________.
per quanto attiene alla situazione lavorativa, non è cambiato
molto.
L'assicurato ha più problemi per stare seduto a lungo, dopo 3 ore
accusa maggiori dolori alla schiena).
Il suo lavoro comprende attività come
camminare, fare controlli con cambiamenti di posizione ma senza alcun lavoro
pesante.
Per tale motivo una riduzione della capacità lavorativa non è più
giustificata." (Doc. AI 5).
Di
conseguenza, con comunicazione 11 novembre 2002 la _______________ ha fatto
presente di versare un’indennità giornaliera del 50% fino al 10 novembre 2002
in quanto dal giorno successivo egli è ritenuto abile al lavoro in misura
completa.
2.8
Nel 2004 RI
1, su richiesta del medico curante, si è recato un’altra volta presso la
Clinica __________ per un’accurata visita.
Con rapporto 25 novembre 2004 il dr. __________ ha osservato:
"
Bei Herrn RI 1 wurde 2002 eine neue
Kernspintomographie durchgeführt. Damals zeigte sich eine fortgeschrittene
Degeneration des Bandscheibenfaches L5/S1 nach durchgemachter
Diskushernienoperation. Zusätzlich Degeneration im Segment L4/L5 und mediane
Diskusprotrusion L3/L4.
Das neue MRI der LWS vom 2.11.2004 zeigt
unverändert eine Diskusprotrusion medial L3/4 mit einer leichten Zunahme der
Degeneration im Segment L4/L5 vorwiegend im Sinne einer radiären
Hyperintensität im posterioren Anulus-Bereich. Dies ist vorwiegend auf den
zervikalen Bildern gut sichtbar. Das Segment L5/S1 hat noch leicht an Höhe
abgenommen, was eine normale Entwicklung ist bei St. n. Diskushernienoperation.
Es besteht keine Spondylolisthesis oder andere Anzeichen einer
Mikroinstabilität.
Untersuchungsbefund:
Patient zeigt einen unauffälligen harmonischen
Barfussgang, Zehen- und Fersengang gut ausgeführt. FBA 10 cm. Vorsichtiges
Aufrichten. Beträchtliche Verspannung der paravertebralen Muskulatur bds.
Reklination indolent. Diskrete disharmonische Bewegung im lumbosakralen
Ubergang. Untere Extremitäten: Achillessehnenreflex links fehlend, ansonsten
unauffälliger Neurostatus bei negativem Lasègue bds.
Beurteilung:
Herr RI 1 arbeitet zurzeit als selbständiger
Heizungskontrolleur. Er hat die Arbeit so eingerichtet, dass er nicht mehr als
20.
kg Last heben muss. Das ist sicherlich die Obergrenze und unter dieser
Belastung ist eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit meines Erachtens möglich. Von der
Funktion her muss Herr RI 1 die Möglichkeit haben, die Körperposition zu
verändern je nach Symptomen. Er darf im weiteren nicht mehr als 20 kg Lasten
heben, sodass die Wirbelsäule im lumbalen Bereich nicht überlastet wird. Er
sollte auch nicht längere Zeit in gebückter oder vornüber gebeugter Stellung
eine Arbeit verrichten müssen.
Abschliessend sei gesagt, dass eine Operation in
dieser Situation sicher nicht indiziert ist und der degenerative Prozess, der
mit dem MRI dokumentiert ist, einer normalen Entwicklung bei diesem Vorzustand
entspricht."
Secondo il succitato specialista, dunque, rispetto al 2002 la
situazione è rimasta sostanzialmente invariata, seppur con una leggero aumento degenerativo
del segmento L4/L5.
Egli ha
poi confermato un grado d’inabilità del 50% nell’attività di controllore di
combustioni, facendo presente che l’assicurato non può sollevare pesi maggiori
di 20 chili per non sottoporre a sforzo la colonna vertebrale nella zona
lombare, non deve rimanere a lungo in posizione rannicchiata o flettersi
temporaneamente in avanti e cambiare posizione.
2.9
Da un
attento esame degli atti questo TCA non può tutelare l’operato dell’Ufficio AI
e questo per i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione,
il danno alla salute di cui l’assicurato è affetto non è dovuto unicamente alle
conseguenze infortunistiche.
Al
riguardo nell’apprezzamento 25 novembre 2004 del medico della _______________
si legge:
"
Con una lettera alla _______________ il sig. RI
1.
chiede se, alla visita medica di chiusura effettuata il 2.9.2002, nella
valutazione finale, quando diceva che una riduzione della capacità lavorativa
non era più giustificata, si riferiva alla zona specifica L5-S1 o se si
riferiva anche ai problemi a livello L3-L4 e L4-L5.
Dopo studio degli atti sono giunto alla
conclusione che i soli postumi infortunistici sono da riferire a livello L5-S1,
per cui la valutazione fatta in occasione della chiusura del 2.9.2002 si
riferiva appunto a questo argomento.
Con posizione del 28.1.2004 il medico di
circondario confermava che le conclusioni sono riferite unicamente alle
conseguenze infortunistiche quindi, effettivamente, soltanto riferite alla zona
L5-S1." (Doc. XXIbis)
Vero che
secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 10 settembre 2004 ((DTF
129.
V 4 consid. 1.2), ma è altrettanto vero che la succitata valutazione
eseguita dal dr. __________ si riferisce ad un periodo precedente, motivo per
cui la stessa può essere tenuta in considerazione.
Quindi, le protusioni discali a livello L3/4 e L4/L5 evidenziate nella
valutazione 25 luglio 2002 del dr. __________ e confermate dal dr. __________ nel
successivo rapporto 25 novembre 2004 (cfr. consid. 2.6 e 2.7), non sono state
apprezzate dall’assicuratore contro gli infortuni. Non va poi dimenticato che i
succitati specialisti, descrivendo unanimemente le limitazioni fisiche, hanno
comunque sostenuto una parziale incapacità lavorativa (50%).
Inoltre, nel rapporto 11 settembre 2003 il segretario ispettore dall’AI, dopo
aver proceduto ad un’inchiesta economica, aveva concluso che “l’incapacità
lavorativa del 50% definita in via medico-teorica trova quindi riscontro anche
dal lato economico” (doc. AI 57).
Infine, nel rapporto 24 settembre 2004 i medici della Clinica di riabilitazione
__________ hanno consigliato una graduale ripresa dell’attività lavorativa,
inizialmente al 50% e questo sino alla prossima valutazione medica (doc. 4).
In queste circostanze, dunque, vi sono degli indizi che permettono d’ipotizzare
una limitata capacità al lavoro dell’assicurato nella sua abituale professione.
Tuttavia,
ritenuto che i succitati rapporti della Clinica __________ non sono sufficienti
per statuire con piena convinzione nel merito della presente vertenza, gli atti
sono da rinviare all’Ufficio AI affinché ordini un’approfondita perizia
specialistica che valuti integralmente il danno alla salute di cui il
ricorrente è affetto, rispettivamente le eventuali ripercussioni sull’abilità
lavorativa nella professione di controllore di combustione ed in altre attività
adeguate. In seguito, sulla scorta dei risultati peritali e di eventuali ulteriori
valutazioni economiche, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente in merito
ad un eventuale diritto alla rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda agli
accertamenti
conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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