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32.2004.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 aprile 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"

Esito degli accertamenti

• Dalla documentazione raccolta agli atti

risulta che a seguito dell'infortunio del dicembre 1995 lei era stato

reintegrato quale controllore di combustibile con conseguimento del diploma nel

1998 ed era stato ritenuto convenientemente reintegrato.

• E' poi stata annunciata una ricaduta per

la quale la _______________ ha riconosciuto i seguenti periodi di incapacità

lavorativa e di guadagno:

- 100% dal 15.12.2001

- 50% dal 2.4.2002

- 0% dall'11.11.2002

• Dalla documentazione trasmessaci dalla _______________

ed in particolare da quanto emerso dalla visita medica di chiusura del 2.9.2002

risulta che lo stato clinico è paragonabile a quanto già stabilito nel 1996.

• Dal momento che non sussistono fattori

invalidanti estranei all'infortunio, il nostro ufficio si deve adeguare a

quanto riconosciuto dalla _______________.

• Non vi sono quindi i presupposti per la

concessione di una rendita AI in quanto l'incapacità al guadagno non è durata

almeno un anno." (Doc. AI 62)

1.4. Con

tempestiva opposizione, RI 1 ha sostanzialmente fatto presente che l’AI non ha

preso in considerazione le affezioni extra-infortunistiche (ernie discali) e

che a causa delle stesse, nonostante gli sforzi intrapresi per conseguire il

reddito percepito nel 1996, non può più esercitare a tempo pieno la sua attività

lucrativa, allegando a tale proposito della documentazione medica (doc. AI 69).

1.5. Mediante

decisione su opposizione 10 settembre 2004 l’UAI ha confermato il rifiuto di

versare una rendita, rilevando:

"

In concreto, occorre per principio ricordare che

l'amministrazione esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che

si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione

spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa

valutazione del caso.

L'assicurato ha dunque completato la sua

opposizione scritta mediante gli allegati e già citati rapporti medici del Dr. __________

e del Pof. __________, nonché un esame di RM lombosacrale.

Come prassi impone, gli atti dell'incarto

completi di ogni informazione raccolta, sono stati sottoposti per competenza di

esame al Servizio medico regionale dell'AI (SMR), soprattutto affinché venisse

valutata a fondo l'ipotesi sostenuta dall'assicurato, ossia la presenza di uno

stato di salute invalidante e leso anche da patologie di carattere extra

infortunistico non evidenziate dall'UAI.

Il rapporto scaturito dalla valutazione degli

atti medici da parte del SMR ha consentito di mettere in risalto un'evoluzione

negativa delle lesioni degenerative apprezzate con gli esami paraclinici, senza

però una corrispondente evoluzione negativa dal lato funzionale.

In definitiva, il SMR non ha riscontrato elementi

oggettivi d'importanza tale da inficiare il precedente giudizio sfociato con la

decisione di rifiuto impugnata dall'assicurato, la quale deve essere di

conseguenza integralmente confermata." (Doc. AI 72)

1.6. Contro la

succitata decisione amministrativa __________ RI 1 ha presentato un tempestivo

ricorso, postulando l’erogazione di una rendita d’invalidità, con effetto

retroattivo dal 10 settembre 2002.

Riportando l’iter infortunistico assicurativo e riprendendo le argomentazioni

esposte nell’opposizione, egli ha esposto come segue l’attuale situazione

medica ed economica:

"

Situazione attuale

Avendo ripreso il lavoro durante l'anno 2003

nell'ennesimo tentativo di recuperare il mio salario precedente al 1996 ho di

nuovo riscontrato un peggioramento della mia situazione.

Visite mediche presso il medico attestano la mia

situazione di salute fino ad oggi (vedi allegato certificato medico

Dott. __________ del 4.10.2004). Il 3.6.2004 si è richiesto alla _______________

la riapertura del caso.

La _______________ con suo scritto del 1.7.2004 (vedi

allegato) non ha ritenuto di concedere il benestare alla RM. Ma indica una

cura presso la clinica __________.

Dal 3.6.2004 fino al 6.9.2004 ho

dovuto interrompere la mia attività con una incapacità al guadagno del 100%.

Ricordo che non ho nessuna copertura perdita di guadagno per malattia e la _______________

non corrisponde prestazioni.

Dal 6.9.2004 al 24.9.2004 ero in

Day Hospital alla clinica __________.

Dal 27.9.2004 è ripresa l'attività

lavorativa al 50% come indicato dai medici della __________ (vedi allegato).

Dal 4.10.2004 ridotta al 25%.

Situazione finanziaria

Dai bilanci 2001/2002/2003, (vedi allegati)

risulta che la capacità di guadagno si è di molto ridotta e questo fatto non è

dovuto ad una congiuntura economica negativa del mio settore ma solo alla mia

impossibilità fisica di svolgere il lavoro.

Bilancio 2001: cifra

di affari 75'423 Fr., Utile 38'004 Fr.,

Manodopera terzi

16'848 Fr.

Bilancio 2002: versamenti _______________

nel corso dell'anno pari a 27'323 Fr che compensano un utile effettivo di

(40'695 Fr - 27'323 Fr. = 13'372 Fr)

Bilancio 2003: cifra di affari

81'822 Fr Utile 26'822 Fr Manodopera terzi 33'671 Fr

Nel conto "manodopera terzi "risulta il

lavoro" che sono riuscito ad acquisire ma che per motivi di salute devo

cedere ad altri controllori non riuscendo ad eseguire.

(Una verifica dettagliata di tutto il lavoro dato

in subappalto è in corso eventuali aggiunte precisazioni o altro saranno

comunicati al Tribunale).

Sono pure costretto a cedere definitivamente ad

altri controllori dei "Comuni" o delle "zone di Comuni",

non più in subappalto ma per sempre (e di ciò non se ne ha traccia nella

mia contabilità in quanto l'ammontare corrispondente alla cifra di affari non

vi appare più), in quanto impossibilitato a garantire una adeguata esecuzione

del lavoro richiesta dal committente (vedi allegato dichiarazioni __________

e __________). Per concludere attesto che tutta la quantità di lavoro da me

effettivamente eseguita, più quella da me subappaltata, più quella da me ceduta

sarebbe assolutamente esigibile da un normale controllore abilitato.

A comprova produco dichiarazioni da parte del

sig. __________ al quale ho ceduto definitivamente il Comune di __________ per

un importo di 9000 Fr. annuali (si devono eseguire 300 controlli a 60 Fr.

cadauno, nell'arco di due anni), e da parte del sig. __________ al quale ho

ceduto definitivamente parte del Comune di __________ per un importo di 7300

Fr. annuali (si devono eseguire 160 controlli a __________ a 78 Fr. cadauno e

30 controlli in __________ a 75 Fr. nell'arco di 2 anni). Questa perdita è da

considerarsi costante per ogni anno futuro, ininterrottamente.

Sommando i due importi (che non risultano a

bilancio nel conto Manodopera Terzi) si ha una perdita media di 9000 Fr. + 7300

Fr. = 16'300 Fr./annuali. (vedi allegati)."

(Doc. I)

1.7. Mediante

risposta 11 novembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame,

rilevando in particolare:

"

(…)

preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che il ricorrente ha

prodotto nuovi documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni,

abbiamo valutato in base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per

sostenere la presenza di uno stato di salute invalidante ai sensi dell'AI.

Dall'annotazione medica emessa al Servizio medico regionale

dell'AI (SMR) che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni

già espresse in sede di opposizione ovvero che l'evoluzione della patologia,

per quanto apprezzabile con esami paraclinici, non ha una corrispondente

evoluzione negativa dal lato funzionale.

Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza

le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio

si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su

opposizione, della quale postula l'integrale conferma." (Doc. V)

1.8. Con scritto

6 dicembre 2004 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica

(VIII).

Chiamato dal TCA a presentare delle osservazioni in merito ai nuovi atti

medici, con scritto 16 dicembre 2004 l’amministrazione ha evidenziato:

"

Preso atto delle lettere del ricorrente del 22

novembre e 6 dicembre c.a., abbiamo sottoposto all'attenzione del servizio

medico regionale dell'AI (di seguito SMR) gli atti medici per valutazione.

In base all'annotazione medica 14 dicembre 2004

emessa dal SMR, che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni

già espresse in sede di opposizione e ribadite con risposta a codesto lodevole

Tribunale.

Si ritiene pertanto di dover insistere nel

chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)

1.9. Il 24

gennaio 2005 il ricorrente ha fatto presente:

"

In riferimento al mio caso e alla vostra lettera

del 21.12.2004, ho sottoposto lo scritto e le osservazioni della AI del

21.12.2004 ai Prof. __________ (__________) in quanto è in base allo scritto

del Prof. __________ che si basa la decisione finale della AI.

Ho inviato le mie osservazioni alla __________ al

fine di fare comprendere il mio caso agli specialisti (vedi acclusa mia lettera

alla __________ del 12.1.2005).

Dopo visione della mia lettera, il segretariato

dei Prof. __________ tramite la sig.ra __________ mi ha comunicato che

considerando le complicazioni insorte nel mio caso e volendo evitare di

incorrere ancora in una probabile ulteriore incomprensione sui termini o altro,

mi è stato detto di fare in modo che sia la AI a porre tramite formulario ufficiale

(o nella forma che la AI ritiene necessario) ai prof. __________ tutte le

domande inerenti il mio caso al fine di risolvere inequivocabilmente la mia

situazione. A tal proposito verranno chiariti gli scritti del prof. __________

del 25.7.2002 e del Prof. __________ del 21.11.2004.

Vi prego pertanto di invitare la AI a

richiedere direttamente alla __________ le informazioni necessarie per il mio

caso..

Aspettando la presa di posizione della AI e dei

Prof. __________ sul mio caso vi saluto con la massima stima." (Doc. XIV)

Il 17

febbraio 2005 l’UAI ha ribadito:

"

…di non avere quesiti da sottoporre ai Prof. __________,

ritenuto che gli atti medici in questione sono stati debitamente esaminati e

discussi nelle precedenti osservazioni del Servizio Medico Regionale dall’AI e

non esigono ulteriori precisazioni o chiarimenti." (XVI)

1.10. In data 15

marzo 2005 il TCA ha chiesto all’assicurato di trasmettere il parere medico 25

novembre 2004 della _______________ (XX), inviato il 18 marzo 2005 (XXI).

Con scritto 31 marzo 2005 l’amministrazione ha fatto presente di non avere

nulla aggiungere in merito al nuovo atto medico (XXIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i

concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita AI.

Sostanzialmente

l’UAI è del parere che, trattandosi in casu di affezioni di natura

esclusivamente infortunistica, non vi sono motivi per discostarsi dalla

valutazione della _______________, la quale non ha riscontrato alcuna

incapacità lavorativa duratura, negando il diritto ad un rendita d’invalidità.

Di diverso parere è invece il ricorrente, il quale sostiene che

l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle affezioni

extra-infortunistice e tantomeno proceduto ad una perizia medica.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;

Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Secondo la

giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione

invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione

Considerandi

obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per

cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente

dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla

salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d,

126.

V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135

consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno.

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid.

2d).

Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135 consid.4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid.

2b).

In tal senso, in una sentenza del 26

luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79

segg). il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica

causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non

basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.

In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella

causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale.

Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità

non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare

un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

2.6

Nella

fattispecie in esame, ritenendo che il danno alla salute dell’assicurato sia

dovuto alle sole conseguenze infortunistiche, l’UAI ha negato l’erogazione di

una rendita basandosi sulle valutazioni mediche eseguite dalla _______________,

in particolare per quel che concerne i gradi d’inabilità che sono stati

definiti nel modo seguente:

"

(caso iniziale): 100% dal 21.1.87 e 0% dal

5.10

, 100% dal 18.7.88 e 0% dal 5.9.88, 100% dal 29.1.89 e 0% dal 18.4.89,

100% dal 16.10.89 e 0% dal 6.11.89;

(ricaduta): 100% dal 12.1.96, 50% dal 7.10.96 e 0% dal 1.6.97, 100% dal

15.12

, 50% dal 2.4.02 e 0% dal 6.5.02."

(cfr. comunicazione 4.10.2002 della _______________ all’UAI in atti ___________;

doc. AI 5).

Dagli

atti ___________ contenuti nel fascicolo dell’AI (doc. AI 5) risulta in

particolare che nel novembre 1986 RI 1 a seguito di un infortunio annunciato a

fine novembre 1986 (perdita dell’equilibrio con susseguente caduta da 1,5/2

metri) è affetto da dolori a livello della colonna lombare. Le indagini mediche

hanno evidenziato un’ernia discale a sinistra, operata nel gennaio 1989

(emilaminectomia lombosacrale sinistra con asportazione della grossa ernia discale

meido-laterale sinistra e allargamento del recesso laterale S1 a sinistra eseguita

dal prof. __________ all’Ospedale cantonale di __________; cfr. atti ___________

concernente l’infortunio no. 8.10599.87.1). Il caso è stato in seguito chiuso

senza ricadute.

Il 4 dicembre 1995 l’assicurato è caduto da una scala metallica che gli ha procurato

un nuovo trauma assiale toraco-lombare con riacutizzazione transitoria dei

disturbi lombosacrali e radicolari a sinistra. Egli è stato visitato dal dr. __________

della Clinica ortopedica __________, il quale nel rapporto 23 luglio 1997 ha in

particolare ritenuto l’assicurato non idoneo per lavori fisici pesanti a causa

di una notevole degenerazione del segmento L4/L5 e L5/SA e consigliato, vista

la giovane età, un cambiamento di professione (sub. doc. AI 5), riformazione

professionale che è stata poi finanziata dall’AI.

Convocato dal medico della _______________, con rapporto 12 settembre 1996 il

dr. __________ (specialista in chirurgia) ha valutato come segue il caso:

" D

I A G N O S I

Sindrome lombosacrale dolori + a ++ con motilità

complessivamente ridotta per 1/4 , segni radicolari residuali unicamente

sensitivi S1 presenti già dal 1986 e assenza del riflesso achilleo sinistro

pure preeesistente dal 1986 in stato dopo:

- infortunio

fine novembre 1986 con trauma assiale del tratto toraco-lombare con in

seguito manifestazione di segni radicola­ri e evidenziazione di una grossa

ernia discale lombosacrale sinistra;

- emilaminectomia lombosacrale sinistra con asportazione

della grossa ernia discale medio-laterale sinistra e allargamento del recesso

laterale 51 a sinistra (Prof. __________ - Ospedale Cantonale di __________);

caso in seguito chiuso senza ricadute.

- infortunio

sul lavoro il 4.12.1995 con salto da 2 metri e nuovo trauma assiale

toraco-lombare con riacutizzazione transitoria dei disturbi lombosacrali e

radicolari a sinistra; MRI: piccola recidiva di ernia discale L5/S1 a sinistra

in sede para-mediana che impegna la radice di S1 irritata, protrusione mediana

del disco L4/L5 senza formazione erniaria compressiva.

Giovane paziente con importanti alterazioni degenerative in sede

dei segmenti L4 fino S1 in parte preesistenti e peggiorati in modo dire­zionale

dall'infortunio professionale corso nel novembre 1986, mentre l'ultimo

infortunio del 4.12.95 non ha peggiorato in modo direzionale lo stato preesistente

con progressivi disturbi lombari corrispondenti alle alterazioni degenerative.

Collaborazione buona, nessuna esagerazione.

Causalità parzialmente data nel senso di un peggioramento

direzionale di alterazioni degenerative preesistenti peggiorate dall'infortu­nio

1986.

con in seguito progressivo peggioramento "naturale" delle

alterazioni riscontrate in parte a causa di una certa instabilità

dopo emilaminectomia lombosacrale sinistra per asportazione di una grossa ernia

discale medio-laterale sinistra. La causalità per quanto attiene al

peggioramento direzionale è da valutare con 50%, la patologia degenerativa

preesistente è pure da valutare con 50%.

Situazione per intanto stabilita, per ora nessun ulteriore

interven­to, una stabilizzazione con spondilodesi lombosacrale in futuro non è

da escludere.

Non ho da proporre altre cure particolari. Indispensabile una ginna­stica

quotidiana di rinforzo addominale e lombare.

Un ulteriore miglioramento non è attendibile.

Propongo la definizione della pratica. Il servizio competente sarà

più preciso in merito.

ESIGIBILITA' DEL LAVORO

L'assicurato è menomato da disturbi lombosacrali su una certa

insta­bilità e da una ridotta caricabilità del tratto lombosacrale. Così

sussiste una certa difficoltà a mantenere la posizione seduta per tempo

prolungato con posizione fissa rispettivamente in piedi con posizione fissa del

busto. Può portare al massimo 30 kg per tempo limitato. Non convengono più

lavori in posizioni scomode del busto per tempo prolungato. Può salire e

scendere le scale e accovacciarsi senza problemi.

Nel mestiere attuale di controllo e manutenzione di impiantì di ri­scaldamento,

pulizia di contenitori, ecc., sussiste una certa ridu­zione della capacità

lavorativa per quanto riguardi i lavori pesanti.

Esigibile invece nella misura completa un lavoro piuttosto leggero

fino al massimo medio pesante con possibilità di muoversi e cambiare la

posizione secondo necessità.

Come controllore combustione diplomato si può

attendere un rendimen­to completo sull'arco dell'intera giornata." (Doc.

AI 5)

Con

decisione 24 giugno 1997 la _______________, dopo aver assunto le spese di cura

ed erogato delle indennità, ha poi riconosciuto all’assicurato un’indennità per

menomazione dell’integrità, riservandosi di attendere l’esito dei provvedimenti

integrativi ordinati dall’AI per valutare l’eventuale diritto ad una rendita

(doc. AI ).

Accortasi di aver erroneamente fatto risalire l’indennità per menomazione

dell’integrità all’infortunio del 1995 anziché a quello del 1986, con decisione

17.

dicembre 1997 la _______________ ha chiesto in restituzione fr. 2'070 di

prestazioni versate in eccesso e sospeso, dal 22 dicembre 1997, le cure (doc.

AI 5).

Con decisione su opposizione 6 maggio 1998 la _______________ ha respinto

l’opposizione dell’assicurato.

In riferimento al negato diritto ad una rendita d’invalidità, l’assicuratore contro

gli infortuni ha evidenziato:

"

Nell'impugnata decisione la _______________ ha

indicato che le premesse per l'assegnazione di una rendita d'invalidità non

erano date in quanto la professione di ingegnere, malgrado i postumi

infortunistici alla schiena, risulta esigibile al 100%. Il colloquio del

20.4.1998

ha permesso di chiarire che l'assicurato attualmente non pretende il

versamento di una rendita di invalidità. Questo significa che, su tale punto,

l'impugnata decisione è cresciuta in giudicato e non dovrà essere riesaminata.

Il fatto di sapere se il signor RI 1 può o meno esercitare in misura completa

la propria attività originaria e cioè un'attività prettamente sedentaria, può

di conseguenza al momento restare in sospeso, anche se, alla lettura del

rapporto della visita 12.9.1996, possono sorgere dei dubbi. Tali dubbi dovranno

comunque essere risolti unicamente se in futuro l'assicurato dovrebbe

pretendere di aver diritto ad una rendita d'invalidità. I suoi diritto futuri

rimangono salvaguardati."

Riguardo

al danno all’integrità, la _______________ ha invece rilevato:

" In

questa sede deve essere esaminato in dettaglio se il danno all'integrità netta

riconosciuta dalla _______________ è imputabile all'infortunio del novembre

1986.

o a quello del 4.12.1995. Il medico di circondario, dott. __________, con apprezzamento 12.9.1996. aveva attestato che il danno all'integrità

presentato dal signor __________ è dovuto all'ernia discale e susseguente

operazione nel 1989 (stato dopo laminectomia L5/S1 a sinistra, più

precisamente).

In procedura di opposizione l'incarto è stato trasmesso alla

Divisione medica per un parere. Con apprezzamento datato 1.5.1998 il dott. __________

conferma che il danno all'integrità riscontrato è imputabile all'ernia operata.

Chiaramente tale ernia non è la conseguenza dell'infortunio del dicembre 1995,

in quanto già temporalmente anteriore. Per il dott. __________ l'ernia

riscontrata non è però nemmeno la conseguenza - nemmeno parziale così come

ammesso dal dott. __________ - dell'infortunio del 1986 bensì di problematiche

di natura morbosa e degenerati­va. A tal proposito deve ancora essere

evidenziato che dalla giurisprudenza dei tribunali emerge che solo in

circostanze eccezionali può essere ammessa l'esi­stenza di una relazione di

causalità fra un infortunio e l'ernia discale (cf. per esempio RAMI 1990 pag.

319, sentenza del TCA Ticino del 4.10.1996 in re F.). Tale giurisprudenza trova

il proprio fondamento nella dottrina medica.

Ora in concreto la _______________ non ritiene di dover ritornare

su quanto già versato.

E' comunque chiaro che l'infortunio del dicembre 1995, non solo

non ha nulla che fare con l'ernia, ma così come chiaramente ancora confermato

dal dott. __________, non ha lasciato alcun postumo notevole e permanente. Il fatto che dopo tale infortunio l'assicurato ha cambiato

attività non significa che medicalmen­te detto infortunio è responsabile del danno

alla salute riscontrato."

Un

ricorso al TCA contro la succitata decisione è stato ritirato dall’assicurato

stesso (cfr. inc. 35.1998.64).

2.7

Nell’ambito della

domanda presentata a seguito di una ricaduta, l’assicurato è stato visitato dal

medico circondariale della _______________, dr. med. __________ (specialista in

chirurgia ortopedica), il quale nel rapporto 9 aprile 2002 ha evidenziato

quanto segue:

"

DIAGNOSI

- aderenze e cicatrici a livello L5/S1 a sinistra

in stato dopo emilaminectomia nel 1987 in stato dopo trauma assiale

- protrusione mediana a livello L3/L4 e L4/L5.

VALUTAZIONE

Attualmente l'assicurato asserisce problemi alla

colonna lombare con intorpidimento della gamba sinistra, cedimenti e mancanza

di forza.

Clinicamente si

trova una sensibilità al piede laterale a sinistra con una mancanza del

riflesso d'Achille ed un Lasègue positivo a 70°.

La mobilità della colonna vertebrale è nettamente

ridotta.

I problemi attuali sono sicuramente causati

dall'intervento con formazione delle cicatrici; le stesse non sono

impressionanti, ma possono causare comunque dei problemi. Le possibilità di

migliorare la situazione sono poche.

Un nuovo intervento con spondilodesi può

provocare nuove cicatrici e relativi nuovi problemi.

A mio avviso, sarebbe meglio lasciare la

situazione così com'é.

L'assicurato vorrebbe comunque discutere la

situazione con il Prof. __________.

Procedere amministrativo e professionale

Nel frattempo l'assicurato rimane abile al lavoro

nella misura del 50%.

Fra breve, però, sarà in grado di lavorare come

prima, perché attualmente la situazione è invariata, paragonandola alla

chiusura del 12.9.1996."

Con

rapporto 25 luglio 2002 il dr. __________ ha nuovamente visitato l’assicurato, rilevando

quanto segue:

"

Das Kernspintomogramm vom 09.01.02 (das der

Patient wieder mitgenommen hat) zeigt, dass sich inzwischen auch im

Bewegungssegment L3/L4 Verschleissveränderungen entwickelt. Dies bestätig

unsere Zurückhaltung seinerzeit in Bezug auf eine Verstellung L4/L5 und L5/S1,

denn heute wären diese Verschleissveränderungen möglicherweise noch schlechter.

Das zwingt auch heute zu einer grossen Zurückhaltung bezüglich einer

dreisegmentalen Versteifung. Der Patient hat belastungsabhängige

Kreuzschmerzen, die aber, alles in allem, gegenüber 1996, fast um 50%

"zurückgegangen seien. Keine Schmerzen beim Husten oder Niesen Nur

sporadischer Gebrauch von Schmerzmittel.

Bai der neurologischen Untersuchung lässt

sich einzig eine beträchtliche Spannung der paravertebralen lumbalen Muskulatur

auf beiden Seiten feststellen. Die Unauslösbarkeit des linken

Achillarsehnenreflexes bei einer lumbosakralen Diskuspoeration (1989) ist an

sich bedeutungslos.

Nach wie vor keine Operationsindikation im

Gegenteil, ma muss davor ernstnaft warnen. Fortsetzung der physikalischen

Therapie in der Form der Rückenheillgymnastik, gehen, schwimmen velofahren und

Tragen des Lendenmieders während den Arbeitsstunden.

Herr RI 1 hat seine Tätigkeit als selbständiger

Kontrolieur geschildert wonach er nicht mehr als 4 oder 5 Stunden am Tag

arbeiten könnte. Bei den Verschleissveränderungen seiner Lendenwirbelsäule ist

hier meines Erachtens die Frage einer 50%-ige Berentung mehr als berechtigt. Um

dies zu besprechen und allenfalls in die Wege zu leiten wird sich der Patient

demnächst bei Ihnen melden."

Il dr. __________ ha segnatamente evidenziato una marcata

degenerazione a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 e riferito che, secondo

l’assicurato, rispetto al 1996 la sintomatologia alla schiena è diminuita del

50%. Escludendo nuovamente un intervento chirurgico, lo specialista, sulla base

delle dichiarazioni del paziente relative all’impossibilità di lavorare più di

4.

o 5 ore al giorno nella sua nuova attività di controllore indipendente, ha

ritenuto giustificata una rendita al 50% (doc. AI 5).

A seguito della visita 2 settembre 2002 il medico circondariale della _______________,

dr. med. __________ ha evidenziato:

"

DIAGNOSI

- Netta instabilità a livello lombare.

- Esiti in stato dopo emilaminectomia nel 1989 in stato dopo

trauma

assiale nel 1996 a livello L5/S1.

- Protrusione mediana a livello L3/L4 e L4/L5.

VALUTAZIONE

Attualmente l'assicurato asserisce i tipici sintomi di una

instabilità lombare e problemi dopo l'intervento per l'ernia discale con

aderenze e cicatrici a livello 15/S1.

Clinicamente lo stato attuale è paragonabile a quello riscontrato

alla visita di chiusura del 1996.

Un miglioramento da tale data fino ad oggi viene confermato anche

dall'assicurato e dal Prof. __________.

per quanto attiene alla situazione lavorativa, non è cambiato

molto.

L'assicurato ha più problemi per stare seduto a lungo, dopo 3 ore

accusa maggiori dolori alla schiena).

Il suo lavoro comprende attività come

camminare, fare controlli con cambiamenti di posizione ma senza alcun lavoro

pesante.

Per tale motivo una riduzione della capacità lavorativa non è più

giustificata." (Doc. AI 5).

Di

conseguenza, con comunicazione 11 novembre 2002 la _______________ ha fatto

presente di versare un’indennità giornaliera del 50% fino al 10 novembre 2002

in quanto dal giorno successivo egli è ritenuto abile al lavoro in misura

completa.

2.8

Nel 2004 RI

1, su richiesta del medico curante, si è recato un’altra volta presso la

Clinica __________ per un’accurata visita.

Con rapporto 25 novembre 2004 il dr. __________ ha osservato:

"

Bei Herrn RI 1 wurde 2002 eine neue

Kernspintomographie durchgeführt. Damals zeigte sich eine fortgeschrittene

Degeneration des Bandscheibenfaches L5/S1 nach durchgemachter

Diskushernienoperation. Zusätzlich Degeneration im Segment L4/L5 und mediane

Diskusprotrusion L3/L4.

Das neue MRI der LWS vom 2.11.2004 zeigt

unverändert eine Diskusprotrusion medial L3/4 mit einer leichten Zunahme der

Degeneration im Segment L4/L5 vorwiegend im Sinne einer radiären

Hyperintensität im posterioren Anulus-Bereich. Dies ist vorwiegend auf den

zervikalen Bildern gut sichtbar. Das Segment L5/S1 hat noch leicht an Höhe

abgenommen, was eine normale Entwicklung ist bei St. n. Diskushernienoperation.

Es besteht keine Spondylolisthesis oder andere Anzeichen einer

Mikroinstabilität.

Untersuchungsbefund:

Patient zeigt einen unauffälligen harmonischen

Barfussgang, Zehen- und Fersengang gut ausgeführt. FBA 10 cm. Vorsichtiges

Aufrichten. Beträchtliche Verspannung der paravertebralen Muskulatur bds.

Reklination indolent. Diskrete disharmonische Bewegung im lumbosakralen

Ubergang. Untere Extremitäten: Achillessehnenreflex links fehlend, ansonsten

unauffälliger Neurostatus bei negativem Lasègue bds.

Beurteilung:

Herr RI 1 arbeitet zurzeit als selbständiger

Heizungskontrolleur. Er hat die Arbeit so eingerichtet, dass er nicht mehr als

20.

kg Last heben muss. Das ist sicherlich die Obergrenze und unter dieser

Belastung ist eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit meines Erachtens möglich. Von der

Funktion her muss Herr RI 1 die Möglichkeit haben, die Körperposition zu

verändern je nach Symptomen. Er darf im weiteren nicht mehr als 20 kg Lasten

heben, sodass die Wirbelsäule im lumbalen Bereich nicht überlastet wird. Er

sollte auch nicht längere Zeit in gebückter oder vornüber gebeugter Stellung

eine Arbeit verrichten müssen.

Abschliessend sei gesagt, dass eine Operation in

dieser Situation sicher nicht indiziert ist und der degenerative Prozess, der

mit dem MRI dokumentiert ist, einer normalen Entwicklung bei diesem Vorzustand

entspricht."

Secondo il succitato specialista, dunque, rispetto al 2002 la

situazione è rimasta sostanzialmente invariata, seppur con una leggero aumento degenerativo

del segmento L4/L5.

Egli ha

poi confermato un grado d’inabilità del 50% nell’attività di controllore di

combustioni, facendo presente che l’assicurato non può sollevare pesi maggiori

di 20 chili per non sottoporre a sforzo la colonna vertebrale nella zona

lombare, non deve rimanere a lungo in posizione rannicchiata o flettersi

temporaneamente in avanti e cambiare posizione.

2.9

Da un

attento esame degli atti questo TCA non può tutelare l’operato dell’Ufficio AI

e questo per i seguenti motivi.

Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione,

il danno alla salute di cui l’assicurato è affetto non è dovuto unicamente alle

conseguenze infortunistiche.

Al

riguardo nell’apprezzamento 25 novembre 2004 del medico della _______________

si legge:

"

Con una lettera alla _______________ il sig. RI

1.

chiede se, alla visita medica di chiusura effettuata il 2.9.2002, nella

valutazione finale, quando diceva che una riduzione della capacità lavorativa

non era più giustificata, si riferiva alla zona specifica L5-S1 o se si

riferiva anche ai problemi a livello L3-L4 e L4-L5.

Dopo studio degli atti sono giunto alla

conclusione che i soli postumi infortunistici sono da riferire a livello L5-S1,

per cui la valutazione fatta in occasione della chiusura del 2.9.2002 si

riferiva appunto a questo argomento.

Con posizione del 28.1.2004 il medico di

circondario confermava che le conclusioni sono riferite unicamente alle

conseguenze infortunistiche quindi, effettivamente, soltanto riferite alla zona

L5-S1." (Doc. XXIbis)

Vero che

secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 10 settembre 2004 ((DTF

129.

V 4 consid. 1.2), ma è altrettanto vero che la succitata valutazione

eseguita dal dr. __________ si riferisce ad un periodo precedente, motivo per

cui la stessa può essere tenuta in considerazione.

Quindi, le protusioni discali a livello L3/4 e L4/L5 evidenziate nella

valutazione 25 luglio 2002 del dr. __________ e confermate dal dr. __________ nel

successivo rapporto 25 novembre 2004 (cfr. consid. 2.6 e 2.7), non sono state

apprezzate dall’assicuratore contro gli infortuni. Non va poi dimenticato che i

succitati specialisti, descrivendo unanimemente le limitazioni fisiche, hanno

comunque sostenuto una parziale incapacità lavorativa (50%).

Inoltre, nel rapporto 11 settembre 2003 il segretario ispettore dall’AI, dopo

aver proceduto ad un’inchiesta economica, aveva concluso che “l’incapacità

lavorativa del 50% definita in via medico-teorica trova quindi riscontro anche

dal lato economico” (doc. AI 57).

Infine, nel rapporto 24 settembre 2004 i medici della Clinica di riabilitazione

__________ hanno consigliato una graduale ripresa dell’attività lavorativa,

inizialmente al 50% e questo sino alla prossima valutazione medica (doc. 4).

In queste circostanze, dunque, vi sono degli indizi che permettono d’ipotizzare

una limitata capacità al lavoro dell’assicurato nella sua abituale professione.

Tuttavia,

ritenuto che i succitati rapporti della Clinica __________ non sono sufficienti

per statuire con piena convinzione nel merito della presente vertenza, gli atti

sono da rinviare all’Ufficio AI affinché ordini un’approfondita perizia

specialistica che valuti integralmente il danno alla salute di cui il

ricorrente è affetto, rispettivamente le eventuali ripercussioni sull’abilità

lavorativa nella professione di controllore di combustione ed in altre attività

adeguate. In seguito, sulla scorta dei risultati peritali e di eventuali ulteriori

valutazioni economiche, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente in merito

ad un eventuale diritto alla rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda agli

accertamenti

conformemente ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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