32.2004.83
revisione. Commerciante indipendente. Incapacità lavorativa per motivi fisici
14 marzo 2005Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.83
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, TCA
Titolo:
revisione. Commerciante indipendente. Incapacità lavorativa per motivi fisici
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.83
ZA/sc
Lugano
14 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, __________,
commerciante indipendente, dal 1° agosto 1998 è stato posto al beneficio di una
mezza rendita d'invalidità per un'incapacità al guadagno del 50% (doc. AI
11-14).
Una prima
richiesta di revisione (datata 6 febbraio 2001, doc. AI 19) è stata respinta con
decisione 4 settembre 2002 (conferma del grado d’invalidità del 50%, doc. AI
54).
1.2. La
successiva domanda di revisione (del 30 aprile/7 maggio 2003, doc. AI 59) si è parimenti
conclusa con la conferma del precedente grado d’invalidità del 50%:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Ÿ Preso atto del
rapporto peritale del Dottor __________ del 3.12.2003 si rileva che, in
considerazione dell'evoluzione clinica e radiologica, non vi sono i presupposti
per una modifica della percentuale in incapacità lavorativa parziale del 50%
finora stabilita.
Ÿ L'attività
professionale svolta risulta essere ergonomicamente adatta e di tipo leggera e
quindi compatibile al danno alla salute.
Questo grado d'invalidità giustifica l'ulteriore
diritto alla rendita come versata finora.
Decidiamo pertanto:
Ÿ La richiesta di aumento della rendita d'invalidità è
respinta."
(Doc. AI 79)
1.3. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, che ha postulato il
riconoscimento di un grado d’invalidità del 70% e l’erogazione di una rendita intera,
con decisione su opposizione 10 settembre 2004 l'UAI ha confermato la propria
precedente decisione:
" (...)
3. In
concreto, occorre sottolineare che l'Ufficio AI ha espresso il proprio
convincimento intimando la decisione che si è imposta al termine di una
procedura istruttoria che ha consentito l'acquisizione di elementi fondati e
probatori.
Di
regola, in sede di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a
giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza
specifica, l'assicurato ha difatti inviato le sue osservazioni completate dalla
dovuta certificazione medica.
A
questo proposito, l'UAI ha sottoposto di nuovo al proprio SMR gli atti
dell'incarto comprensivi pure della documentazione raccolta in sede di
procedura d'opposizione.
Il
SMR ha evidenziato innanzitutto che il contenzioso avviato dall'opponente,
nonché dal medico curante Dr. __________, non verte sull'esame clinico reumatologico,
ma sulla diagnosi di osteoporosi ed a comprova di ciò è stato allegato il
risultato di densitometria ossea eseguita il 09 marzo 2004 presso l'Ospedale __________
di __________. I dati di tale esame hanno riassunto anche i valori precedenti,
ad eccezione di quelli riscontrati l'11 settembre 1997. Si tratta di valori con
variazioni nel tempo, che hanno denotato l'efficacia della terapia e che sono
stati indicativi per la presenza di un'osteoporosi non di grado severo.
In
definitiva, va precisato che le conclusioni, alle quali è giunto il curante Dr.
__________, sono state basate solo sui rilievi clinici puri, facendo astrazione
dell'esame di funzionalità.
Le
variazioni dello stato di salute sono state minime e non tali dunque da
incidere in misura diversa sulla capacità lavorativa dell'opponente, rispetto a
quanto già precedentemente era stato apprezzato dall'UAI.
Per
principio, bisogna infine sottolineare che le perizie mediche eseguite da
medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176).
In
conclusione, ritenuto che la perizia effettuata dal Dr. __________ di __________
non offre spunti di critica, risultando completa e dettagliata , e valutato che
le argomentazioni sostenute in sede di opposizione non possono sovvertire il
giudizio espresso dall'amministrazione con la decisione impugnata, l'Ufficio AI
del Canton Ticino risolve: l'opposizione è respinta." (Doc. AI 89)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dalla RA
1, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita intera d’invalidità
dal 10 settembre 2004, motivando:
"
(...)
3. II
22 gennaio 2003 il ricorrente ha segnalato all'Ufficio Al di aver cessato ogni
attività lavorativa dal 1. gennaio 2003, a causa della recrudescenza dei suoi
disturbi fisici (cfr. incarto Al, lettera ricorrente a Al del 22.1.2003).
Con lettera 30 aprile
2004 il Dr. __________ ha confermato un'ulteriore accentuazione delle
sofferenze causate dai disturbi statici e degenerativi del ricorrente,
sottolineando come, nelle persone affette da alterazioni osteoarticolari
degenerative, di solito, le modificazioni morfologiche e patologiche
evidenziabili sono precedute da perdite di funzione, anchilosi e disagi.
Il medico ha quindi
postulato, nuovamente, il riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 70% (cfr.
incarto Al, lettera Dr. __________ a Ufficio Al del 30.4.2003 e rapporto del
Dr. __________ del 5.11.2002).
In data 31.5.2003 il
ricorrente ha presentato una nuova richiesta di revisione della rendita (cfr.
incarto Al, richiesta di revisione della rendita del 31.5.2003).
Il Dr. __________,
incaricato dall'AI di effettuare una nuova valutazione sulla residuale capacità
lavorativa del ricorrente (cfr. incarto Al, proposta del Dr. __________ del
7.10.2003, perizia Dr. __________ del 3.12.2003), ha dichiarato che, dal punto
di vista reumatologico, la situazione restava sostanzialmente invariata
rispetto alle precedenti constatazioni, concludendo per un quadro clinico non
modificato.
In base alle
conclusioni peritali, l'Ufficio Al ha respinto la richiesta di aumento del
grado d'invalidità, con decisione 13 gennaio 2004 (cfr. incarto Al, decisione
Ufficio Al 13.1.2004), decisione contro la quale il ricorrente ha formulato
tempestiva opposizione il 13 febbraio 2004, successivamente precisata con
l'invio di ulteriori atti medici, tra cui il rapporto di una nuova misurazione
della densità ossea fatta eseguire presso il __________ di __________, e un
rapporto del Dr. __________ con allegata diversa dottrina medica (cfr. incarto
Al, opposizione 13.2.2004, lettere ricorrente del 10/28.3.2004, risultati densitometria,
rapporto dr. __________ del 31.3.2004).
A seguito
dell'opposizione, i risultati dell'esame di densità ossea sono stati sottoposti
al Dr. __________ che ha concluso ad una variazione dello stato di salute
minima e non tale da incidere ulteriormente sulla capacità lavorativa del
ricorrente (cfr. incarto Al, annotazioni del medico del 2.8.2004).
Prove: richiamo incarto Al, c.s.
4.
Con decisione su opposizione del 10 settembre 2004, l'Ufficio Al ha
confermato la propria posizione del 13 gennaio 2004, negando al ricorrente
un'estensione dell'incapacità lavorativa. Da qui il presente ricorso.
Prove: richiamo incarto Al, c.s,
doc. A.
5.
Contestate, nel caso concreto, sono le conclusioni del perito incaricato
dall'AI, Dr. __________ e del medico responsabile SMR, Dr. __________, secondo
le quali, le variazioni dello stato di salute sono state minime e non tali da
incidere in maniera diversa sulla capacità lavorativa del signor RI 1.
Prove: c.s.
6.
Va considerato in primo luogo che, benché la diagnosi di osteoporosi del
ricorrente sia stata riconosciuta sin dalla prima domanda di prestazioni Al, e
confermata nella prima richiesta di revisione, nell'ambito della seconda
domanda di revisione, il perito dell'AI non ha richiesto un nuovo esame della
densità ossea, per determinarne l'evoluzione e quindi non si è pronunciato su quest'aspetto.
Quest'esame è stato
fatto eseguire a posteriori, direttamente dal ricorrente, presso il __________
di __________. I dati, trasmessi all'Autorità nell'ambito della procedura di
opposizione, sono stati esaminati sommariamente dal Dr. __________ e non sono
stati invece sottoposti al perito designato, Dr. __________, per una sua
valutazione. Si chiede dunque che i dati dell'ultima densitometria siano
sottoposti al perito affinché formuli il suo parere su questi dati e sulla loro
evoluzione. Ci chiede inoltre se non sia opportuno che sia effettuato un nuovo
rilevamento della densità ossea.
Il Dr. __________, che
ha fornito il proprio parere, dopo l'inoltro dell'opposizione, ha allegato
diversi estratti di dottrina medica recente, che attesta come la coesistenza
tra morbo di Scheuermann e osteoporosi abbia per conseguenza un aumento del
rischio di fratture. Il rischio di fratture, costituisce, infatti, una
complicazione dell'osteoporosi, ed è notevolmente aumentato in caso di cumulo
tra questa patologia e il morbo di Scheuermann. Il rischio è tanto più elevato
se, come nel caso concreto, si assiste ad un peggioramento dei valori della
densità ossea.
Secondo il Dr. __________
l'aumento maggiorato del rischio di fratture, dovuto alla coesistenza
delle due patologie e alla nuova diminuzione della densità ossea (vedi densitometria
del 9.3.2004), costituisce un elemento nuovo delle condizioni di salute del
signor RI 1, che non è stato valutato nella sua giusta misura dal perito e dai
medici dell'Al.
Si chiede dunque che
l'esame dei suddetti dati densitometrici, avvenga in considerazione di quanto
sopra indicato dal Dr. __________ e alla luce della più recente dottrina medica
in questo campo.
A mente del Dr. __________,
se i dati fossero stati valutati secondo il loro giusto peso, l'autorità di
prima istanza avrebbe riconosciuto al ricorrente un grado di invalidità almeno
pari al 70%. Secondo il medico, questo rischio aggravato, ha per conseguenza di
limitare in modo rilevante il ricorrente non solo nella sua attività
professionale, ma nella sua vita quotidiana. Anche minimi sforzi possono,
infatti, facilmente provocare fratture ossee importanti e sono quindi
controindicati in pazienti affetti dalle due patologie cumulate.
Questa constatazione
costituisce un nuovo aspetto, che valutato con la preesistente e comprovata
necessità del ricorrente di fare numerose pause e all'impossibilità, pure
accertata, di mantenere a lungo la medesima posizione, determinano una modifica
rilevante del suo stato di salute, contrariamente a quanto invece concluso dal
perito e dal medico dell'AI.
Questa modifica è
quindi tale da giustificare una variazione del grado d'invalidità, da fissarsi
almeno al 70%, con conseguente riconoscimento di una rendita intera.
Prove: richiamo
incarto Al (in particolare: perizia Dr. __________ 3.12.2003, perizia Dr. __________
8.4.2002, parere Dr. __________ 31.3.2004, annotazioni del medico Dr. __________
2.8.2004, dottrina medica, risultati MOC vertebrale e femorale 9.3.2004); doc.
C/lettera 6.10.2004 del Dr. __________ all'attenzione RA 1.
6.
Oltre alle considerazioni sopra menzionate, il ricorrente ribadisce che
soffre delle conseguenze di un aumento della cifosi, specie a livello
vertebrale, e ciò nonostante, a giudizio del perito, non vi siano state
variazioni sostanziali a livello radiologico e la statura riscontrata sia
invariata. Quest'aumento dell'incurvatura provoca al ricorrente
un'intensificazione dei disagi e dei dolori, che gli impongono pause ed
esercizi fisici specifici maggiori rispetto al passato.
Anche in questa sede
il ricorrente ripropone la necessità di essere sottoposto ad un esame
dell'incurvatura della sua cifosi vertebrale, esame che non è stato eseguito
nell'ambito dell'istruttoria. Egli ritiene l'esame necessario per costatare se
e in che misura vi è stato un aumento dell'incurvatura indipendentemente dalla
variazione della sua statura, a conferma dell'aumento dei disagi e dolori
fisici.
Prove: richiamo
incarto Al, perizia atta a misurare l'incurvatura della cifosi del ricorrente e
comprare i risultati con le risultanze precedenti.
Per tutti questi motivi, richiamate tutte le
norme applicabili, riservato un più ampio sviluppo in fatto e in diritto in
corso di procedura, si chiede che venga
g i u d
Fatti
i c a t o
I. II ricorso è accolto. Di
conseguenza:
1. La decisione su
opposizione del 10.09.2004 dell'Ufficio Al è annullata.
2. È accertato l'aumento del
grado d'invalidità del signor RI 1 e il conseguente diritto a percepire una
rendita Al intera.
Considerandi
II. Protestate tasse, spese e
ripetibili." (Doc. I)
1.5
Con risposta di causa 11
novembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:
" (...)
Preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che il ricorrente ha
prodotto nuovi documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni,
abbiamo valutato in base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per sostenere
un peggioramento rilevante dello stato valetudinario del ricorrente.
Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale
dell'AI (SMR) che alleghiamo alla presente, si riconfermano le considerazioni
già espresse in sede di opposizione ovvero che non vi è comprova dell'avvenuto
peggioramento dello stato di salute del ricorrente con influsso ulteriore sulla
capacità lavorativa.
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza
le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio
si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su
opposizione, della quale postula l'integrale conferma." (Doc. V)
1.6
Con scritto
26.
novembre 2004 l’assicurato ha osservato:
"
(...)
Nuovo mezzo di prova:
doc. D/rapporto
dell'Istituto __________ di __________ del
12.
ottobre 2004 con allegata lettera
del Dr. __________.
Osservazioni con riferimento al doc. D e al
doc. Vbis
Con riferimento al doc. D, si osserva che il
rapporto contiene il fattore "T score", che mancava nel documento di
cui all'incarto AI sull'esame densiometrico MOC del 9.3.2004. Il nuovo documento
evidenzia che il livello dell’osteoporosi del signor RI 1 non è "ai limiti
della significatività clinica" come indicava il Dr. __________ nel suo
scritto del 9.3.2004. Va considerato che un "T score" al di sotto del
valore
-2.5 indica la presenza di osteoporosi nel
soggetto. Un valore di -3.2 è quindi indice di un'osteoporosi marcata.
Il documento conferma dunque un netto peggioramento
della situazione clinica del ricorrente, che è stato a torto negato
dall'autorità di prime cure.
Con riferimento al doc. Vbis, si contesta quindi
anche che non vi sia stata una modifica dei dati dei valori dell'osteoporosi
dal 1996.
La presenza di un'osteoporosi marcata nel
ricorrente conferma ulteriormente l'esistenza di un rischio aggravato di
fratture dovuto alla coesistenza di questa patologia con le note
deformazioni vertebrali (morbo di Scheuermann). Questo rischio aggravato, oggi
riconosciuto dalla letteratura scientifica (messa a disposizione dal Dr. __________
dell'Ufficio AI e allegata quindi agli atti), non è stato considerato nel caso
concreto dal Dr. __________, che insiste nel non prendere in considerazione
questo aspetto. Si tratta invece di un nuovo elemento, significativo, che
limita ulteriormente la capacità lavorativa del ricorrente, che non è stato
analizzato nell'ambito della perizia del Dr. __________ e che merita, quindi, a
mente del ricorrente e del Dr. __________, di essere riconosciuto ed
approfondito." (Doc. VII)
1.7
Con
osservazioni del 10 dicembre 2004 l’UAI ha precisato:
"
A seguito dello scritto 26.11.2004 del
ricorrente, abbiamo sottoposto per esame i documenti medici al Servizio Medico
Regionale dell'AI (di seguito SMR).
Dall'annotazione medica emessa dal SMR, che
alleghiamo alla presente, si evidenzia come il rischio descritto dal ricorrente
(osteoporosi marcata) non è per nulla aumentato in modo significativo. Per il
resto si rinvia alle considerazioni mediche già espresse precedentemente (cf.
annotazione SMR del 03.11.2004).
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso." (Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25.
consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a
revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3
Oggetto del
contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione
invalidante di RI 1 giustificante
un aumento, in via di revisione, della rendita d'invalidità.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70.
%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543.
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag.
232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Riguardo
al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
La giurisprudenza federale
ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella
misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno
analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio,
op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).
2.5
Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1.
LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta,
occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2.
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit.,
pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 258).
2.7
Nella fattispecie, in sede di revisione, basandosi sulla
perizia del dicembre 2003 del dr. __________, reumatologo, l’amministrazione ha
accertato che le condizioni di salute di RI 1 non sono peggiorate negando
quindi, come al contrario auspicato dall’assicurato e dal suo medico curante,
il diritto ad una rendita intera (doc. AI 77, 78, 87, Vbis, IXbis).
Dagli
atti all’inserto risulta che il 30 aprile 2003, il dr. __________, internista,
endocrinologo e medico curante, ha attestato quanto segue:
"
Il Signor RI 1 mi ha comunicato all'occasione di
una visita medica ambulatoriale del 25.02.03 che aveva dovuto liquidare il
negozio perchè la sua attività al 50% non gli lasciava il tempo per curarsi,
cioè di fare le pause di riposo-stretching e la fisioterapia-passeggiate che la
sua sofferenza (mal di schiena) richiede. Vedi al proposito il rapporto peritale
del Dr. __________, del 08.04.02, in Vostro possesso e il rapporto
specialistico del Dr. __________, qui allegato.
Devo fare osservare che la sofferenza causata dai
disturbi statici e degenerativi vertebrali si è accentuata, tanto da
costringerlo ad aumentare la durata e la frequenza delle interruzioni
terapeutiche del lavoro in negozio (svolto in piedi o seduto). Il malessere che
è andato intensificandosi col
tempo non è oggettivabile e quantificabile nè tramite una perdita di statura, nè
in una diminuzione della massa ossea alla densitometria ossea.
Sarebbe errato di sminuire l'incapacità
lavorativa solo perchè le sue cause non sono misurabili con metodi fisici o
radiologici. La perdita di funzione, l'anchilosi, il disagio che nasce con
l'immobilità delle persone affette da alterazioni osteoarticolari degenerative,
di solito precede le modificazioni morfologiche e patologiche evidenziabili.
Il Signor RI 1, che per i motivi elencati è stato
costretto a lasciare il suo lavoro, ha notato di aver avuto un beneficio
evidente da quando non deve più mantenere a lungo la stessa posizione, ciò che
ne aumentava la rigidità dolorosa.
Egli mi ha pregato di segnalare l'evoluzione
favorevole del suo stato alle Autorità assicurative competenti da quando ha
cessato di lavorare, avendo ora il tempo sufficiente di curarsi: ginnastica in
palestra, rilassamento con stretching e posizione sdraiata adeguata, rinforzo
della muscolatura paravertebrale e del cinto scapolare, seguendo le istruzioni
ricevute dal Dr. __________.
La sua incapacità lavorativa si stima al 70% e
sembra per il momento stabilizzata.
Con cordiali saluti." (Doc. AI 59)
Nel suo
rapporto del 19 maggio 2003, il dr. __________, generalista e medico sportivo
SSMS, ha posto la diagnosi di morbo di Scheuermann alla colonna dorsale-lombare,
una discopatia L5-S1 e un’osteoporosi, certificando un’incapacità lavorativa del 50% dal 1998 (doc. AI 65).
Nel suo
referto 3 dicembre 2003 il perito incaricato dall’UAI ha osservato:
"
(...)
4.
DIAGNOSI
- sindrome
cervicotoracolombovertebrale su alterazioni statiche della colonna con
formazione di una scoliosi a forma di S, destro convessa nella zona toracale
con ipercifosi toracale e iperlordosi cervicale compensatoria. Presenza di
alterazioni degenerative soprattutto a livello della colonna nella zona toracale
intermedia da Th 6 fino a Th 10 con spondilosi anteriore, nonché presenza di
alterazioni degenerative a livello dei segmenti C5/C6 e C6/C7, condrosi e
iniziale spondilosi a questo livello, nonché uncartrosi a carattere
generalizzato, stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare da Th6 fino a L3.
Alterazioni osteocondrotiche a livello del segmento L5/S1;
- stato
dopo osteoporosi con miglioramento dei valori densitometrici dopo terapia con Fosamax.
5.
GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN %
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA
DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questo paziente presenta dei disturbi a livello
della colonna praticamente su tutta la sua estensione in particolar modo dal
passaggio toracale irradianti verso la colonna cervicale alle volte anche con
dei dolori lombari. Il quadro clinico è caratterizzato dalla presenza di una
scoliosi a forma di S della colonna vertebrale con una cifosi toracale più
pronunciata.
Radiologicamente si apprezza una scoliosi a forma
di S toracolombare, nonché una ipercifosi toracale e un'iperlordosi cervicale compensatoria,
uno stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare, alterazioni degenerative a
livello dei corpi vertebrali soprattutto nella zona toracale intermedia e a
livello cervicale C5/C6 e nella zona lombare a livello L5/S1. Le indagini
cliniche mostrano un reperto sostanzialmente invariato rispetto alla mia
valutazione del marzo 2002 con una mobilità rimasta invariata con un Ott di 30-30,5
cm e uno Schober di 10-14 cm. Distanza mento-sternale 0-20 cm. Anche
attualmente il paziente non presenta reperti neurologici. Non vi sono dolori
significativi nè alla percussione nè alla palpazione nè alla mobilizzazione
della colonna vertebrale. Le indagini radiologiche da me eseguite non mostrano
sostanziali modifiche o progressioni dei reperti rispetto alle radiografie del
2002.
Tenendo quindi in considerazioni l'evoluzione
clinica e radiologica ritengo che non vi siano i presupposti per una modifica
della mia valutazione antecedente per quanto riguarda l'incapacità lavorativa
del paziente.
Ritengo pertanto che egli rimanga inabile al
lavoro nella forma del 50% per quanto riguarda la sua attività professionale
che a mio modo di vedere è ergonomicamente adatta e di tipo leggero e quindi
compatibile con queste alterazioni non particolarmente accentuate a livello
della colonna vertebrale." (Doc. AI 77)
Nella sua
“proposta medico” del 7 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Vedi mia proposta medico del 7.10.2003 e la ben
redatta perizia dr. __________ che convalida uno stato stabile senza
giustificare un peggioramento a livello di abilità lavorativa.
Visto quanto sopra non si giustificano ulteriori
accertamenti o valutazioni da parte nostra per cui propongo di riconvalidare
l'attuale rendita." (Doc. AI 78)
In data
31.
marzo 2004 il dr. __________ ha per contro attestato un'incapacità
lavorativa nella misura del 70%, precisando:
"
In base alla perizia del Dr. med. __________,
FMH reumatologia e riabilitazione, __________, __________, del 03.12.2003,
avete deciso di mantenere l'incapacità lavorativa del signor RI 1 al 50%. A
causa dei dolori alla colonna vertebrale, esacerbati soprattutto dal
mantenimento di una stessa posizione immobile, anche seduta, per qualche tempo,
come il suo lavoro di venditore in proprio di apparecchiature elettroniche Io
richiedeva, egli doveva interrompere la sua attività molto spesso per evitare
il fastidio dell'irrigidimento doloroso, soprattutto del segmento dorsale
superiore fino all'inizio della colonna cervicale. Egli ha preferito vendere il
negozio per poter meglio assecondare il suo ritmo di rilassamento, di stretching
e di moto tanto da evitare il più possibile i suoi fastidi alla colonna. Alla
base di questa sofferenza sta un morbo di Scheuermann e le conseguenti turbe
statiche e degenerative, caratterizzate da cifosi dorsale, lordosi lombare
accentuate, leggera scoliosi. Alcune vertebre sono deformate a cuneo,
probabilmente nell'ambito del Morbo di Scheuermann. Non sono noti episodi clinici
di frattura da schiacciamento, eccetto la caduta da un albero all'età di circa
10-15 anni. Dopo aver smesso di lavorare, continuando la ginnastica, lo stretching,
la palestra e le passeggiate, il signor RI 1 ha sentito un sicuro beneficio.
Il giorno 9 marzo 2004 egli ha rifatto l'esame
DEXA (densitometria della colonna e dell'anca) all'Istituto __________ di __________;
in quest'occasione si è constatato una diminuzione dei valori di densità
minerale ossea (BMD), sia nella colonna lombare che nell'anca (vedi esame
allegato). I valori indicano un bilancio calcico negativo, quindi un'osteoporosi.
Ciò ci ha indotti a iniziare una terapia a base
di Fosamax 70/sett. oltre a suppl. di Calcio e Vit D.
Discussione: Oltre ai fastidi soggettivi che sono descritti in dettaglio nella
perizia del Dr. __________, il paziente presenta quindi un'osteoporosi.
Ricerche recenti (vedi allegato: Etiology and Biomechanics of Hip and Vertebral
Fractures) hanno mostrato che le fratture non sono solo la conseguenza di una
perdita di massa ossea, ma di forze di carico cui una vertebra vien sottoposta.
La capacità della struttura ossea di resistere a
un determinato carico, anche nel corso di attività della vita quotidiana, dipende
anche dalla dimensioni e dalla forma del corpo vertebrale. Particolare
importanza viene data alle deformazioni cuneiformi dei corpi vertebrali, che
esse siano la conseguenza già di una frattura clinica, o una semplice
constatazione morfologica (vedi articolo di M.-A.Krieg e O.Lamy: La fracture
vertebrale: un facteur de risque majeur pour l'osteporose).
La combinazione clinica delle conseguenze di un M.
di Scheuermann e di un'osteoporosi è particolarmente deleteria per
il rischio di frattura vertebrale, anche nell'esercizio di gesti semplici di
flessione del tronco e di carico anche di media entità.
Se aggiungiamo questa constatazione e il relativo
rischio di frattura ai fastidi soggettivi ben descritti nella perizia del Dr. __________,
dobbiamo concludere ad un'incapacità lavorativa superiore al 50%, da situare
all'incirca al 70%, essendo controindicate attività che comportano sforzi anche
modesti e il mantenimento prolungato di una posizione fissa." (Doc. AI 84)
Nelle sue
“annotazioni” del 2 agosto 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR,
ha precisato:
"
La storia clinica del signor RI 1 è ben
riassunta nei rapporti del dr. __________, per cui mi permetto non ripeterla.
Allo stato attuale il paziente e il suo curante
dr. __________ depongono per un peggioramento. La discussione non verte
sull'esame clinico reumatologico, ma sulla diagnosi di osteoporosi. A comprova
di ciò si allega il risultato di densitometria ossea eseguita in data 09.03.04
all'Ospedale __________ di __________.
I dati di tale esame riassumono anche i valori
precedenti ad eccezione di quelli del 11.09.97.
Si tratta di valori con variazioni nel tempo, si
nota l'efficacia della terapia, e che danno indicazione per la presenza di
un'osteoporosi non di grado severo.
Il fatto che ora sia stata prescritta una terapia
con Fosamax, può essere inteso come ripristino di terapia che era già stata
prescritta in precedenza e che aveva dato risultati.
La patologia è stata valutata dal reumatologo dr.
__________ in occasione dei suoi esami del paziente.
Le conclusioni a cui giunge il dr. __________,
curante, si basano solo sui rilievi clinici puri, facendo astrazione dall'esame
di funzionalità. Le variazioni dello stato di salute sono minime e non tali da
incidere in misura diversa sulla CL di quanto avvenuto nelle fasi
"assicurative" precedenti." (Doc. AI 87)
In data 6
ottobre 2004 il dr. __________ ha sostenuto che la capacità lavorativa
dell’assicurato è ulteriormente diminuita a causa dell’osteoporosi, mettendo
inoltre l’accento sul pericolo di fratture (doc. C).
Nelle sue
“annotazioni” del 3 novembre 2004 il dr. __________ ha precisato:
"
(...)
Si commenta:
1.
la
descrizione clinica, sebbene non così dettagliata come quella del dr. __________,
è sovrapponibile a quella descritta dal perito.
2.
Le
lesioni degenerative anche apprezzate radiologicamente sono pure
sovrapponibili.
3, L'osteoporosi:
i valori misurati attualmente sono come quelli valutati nel 1996.
Vi
era stato un miglioramento, con terapia adeguata, e dopo sospensione della terapia
si è di nuovo registrata una perdita calcia dell'osso.
Nel
2002.
la valutazione densometrica deponeva per uno stato al limite della
significatività clinica (tradotto: al limite inferiore della norma).
Una
terapia è ancora proponibile, sia con lo stesso prodotto o con prodotto simile
ma ad efficacia più celere.
Tra
gli ausili terapeutici per l'osteoporosi si annota anche la necessità di
movimento. Il riposo è piuttosto una controindicazione.
Il
rischio di fratture patologiche (quindi senza trauma adeguato aumenta, ma con
attività a rischio elevato, non certo per attività commerciali o di tipo
amministrativo).
Un
rischio come quello descritto dal dr. __________ potrebbe addirittura essere
individuato nel solo passeggiare.
Oss.: conferma di queste note può essere
richiesta, se ritenuto necessario, al reumatologo.
In conclusione si deve ammettere che non è stato
prodotto alcun documento che possa comprovare un peggioramento dello stato
clinico con influsso ulteriore sulla capacità lavorativa." (Doc. Vbis)
Nelle sue
“annotazioni” dell’8 dicembre 2004 il dr. __________ ha ancora osservato:
"
Il mio commento sulla mineralometria ossea è già
allegato.
Posso precisare che dal lato "reumatologico"
(e qui si potrebbe chiedere conferma agli specialisti) il rischio descritto non
è per nulla aumentato in modo significativo.
Esiste inoltre la possibilità di somministrare
medicamenti efficaci che rimettono la situazione in equilibrio entro breve
termine (circa due mesi).
Non si sa se questo è stato fatto: se non fosse
il caso ci si chiede come una patologia così severa e con facile accesso
terapeutico non sia più stata trattata." (Doc. IXbis)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del
14.
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.9
Nella fattispecie, sono a confronto i pareri medici del
perito incaricato dall'UAI dr. __________ (dicembre 2003), reumatologo, e
quello del dr. __________ (aprile 2003/marzo-ottobre 2004), internista ed
endocrinologo.
Per
quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il
perito.
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata
incapacità lavorativa (50%) dell’assicurato nella sua precedente attività
di indipendente titolare di una ditta di elettronica. Il perito ha sottolineato
che l’attività dell’assicurato è ergonomicamente adatta e leggera, quindi
compatibile con le alterazioni non particolarmente accentuate a livello della
colonna vertebrale. Egli, in sostanza, ha confermato il suo precedente esame
peritale eseguito nell’aprile 2002 (doc. AI 37).
La perizia 3 dicembre 2003
del dr. __________ è stata confermata dal medico responsabile del SMR dr. __________
(doc. AI 87, Vbis e IXbis).
Anche il dr. __________, generalista
e medico sportivo SSMS, nel maggio 2003 ha diagnosticato le stesse patologie rilevate
dal dr. __________ certificando un’incapacità lavorativa del 50% dal 1998 (doc.
AI 65).
Dal canto suo il dr. __________
ha rilevato che la sofferenza causata dai disturbi statici e
degenerativi vertebrali si è accentuata, tanto da costringere l’assicurato ad
aumentare la durata e “la frequenza delle interruzioni terapeutiche del
lavoro in negozio (svolto in piedi o seduto)” (doc. AI 59).
Secondo il sanitario,
recenti ricerche hanno mostrato che le fratture non sono solo
la conseguenza di una perdita di massa ossea, ma di forze di carico cui una
vertebra viene sottoposta; la combinazione clinica delle conseguenze di un morbo
di Scheuermann e di un'osteoporosi è, a mente dello specialista,
particolarmente deleteria per il rischio di frattura vertebrale, anche
nell'esercizio di gesti semplici di flessione del tronco e di carico anche di
media entità.
Egli ha
concluso osservando che “se aggiungiamo questa constatazione e il relativo rischio
di frattura ai fastidi soggettivi ben descritti nella perizia del Dr. __________,
dobbiamo concludere ad un'incapacità lavorativa superiore al 50%, da situare
all'incirca al 70%, essendo controindicate attività che comportano sforzi anche
modesti e il mantenimento prolungato di una posizione fissa” (doc. AI 84).
Ora, la
descrizione clinica operata dal dr. __________ relativa ai disturbi statici,
degenerativi vertebrali e all’osteoporosi (doc. AI 59 e 84), peraltro
sovrapponibile a quella del dr. __________, benché rilasciata da un sanitario
che ha in cura l’assicurato dal 1998 e che quindi lo conosce bene, non può
essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto
non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non conforme quindi ai
succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8). In ogni
caso dai referti medici 30 aprile 2003 e 31 marzo 2004 (doc. AI 59 e 84) non si
evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza
l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto
accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici SMR (doc. AI
78, Vbis, IXbis).
Anche la valutazione 6
ottobre 2004 del dr. __________ ripropone in sostanza le stesse argomentazioni
addotte in precedenza, mettendo tuttavia l’accento sul rischio di fratture
(doc. C).
Orbene,
sino all'emanazione della decisione su opposizione del 10 settembre 2004, la
conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il
proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione. Per quanto
attiene al succitato referto dell’ottobre 2004 del dr. __________ (doc. C), dallo
stesso non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute
rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e dallo stesso dr.
__________ (doc. AI 59 e 84).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali,
richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.
2.
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è
tuttora abile in misura del 50% nell’attività di commerciante a titolo indipendente.
In
conclusione, non essendo subentrata una modifica dell’incapacità al guadagno ai
sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster