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Decisione

32.2004.84

Incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici. Fibromialgia. Perizia giudiziaria.

15 novembre 2005Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Stessa considerazione vale per le perizie

esperite da medici esterni (DTF 104 V 31) mentre, per quanto concerne i

rapporti medici emessi dal medico di fiducia, secondo l'esperienza generale di

vita, nel dubbio egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353).

12. Nel caso in esame il perito si discosta dalle

conclusioni dei colleghi ritenendo l'assicurata abile al lavoro al 50%.

Il perito, nel suo rapporto, ha valutato in

maniera completa la situazione dell'assicurata, si è fondato su esami

approfonditi, ha considerato i mali lamentati e preso atto dei suoi antecedenti

(anamnesi) e, infine, ha esposto chiaramente la situazione medica motivando la

sua conclusione (rinvio a perizia 25 agosto 2003 del Dr. __________, pag. 7).

Pur ritenendo la prognosi sfavorevole, dall'esame clinico e dalle constatazioni

obiettive ha comunque ritenuto l'assicurata in grado di disporre di risorse

psichiche per sormontare i suoi dolori, stabilendo che poteva esercitare una

attività lavorativa pari al 50%. La perizia soddisfa i criteri posti dalla

giurisprudenza in merito al valore probatorio, pertanto la decisione impugnata

è confermata." (doc. AI 43)

1.3. Con tempestivo ricorso al

TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che le venga

riconosciuta una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2001, motivando:

" (…)

4.

Nel caso concreto, come visto sopra, il Dr. __________, specialista FMH in

neurologia, ha diagnosticato alla signora RI 1 una fibromialgia di tipo

primario in una paziente depressa, sottolineando il progressivo peggioramento

negli anni del quadro clinico.

Di seguito la

ricorrente è stata esaminata a due riprese dal profilo psichiatrico. Dapprima

nel gennaio 2002 dalla Dott.ssa __________ e poi nell'aprile del medesimo anno

dal Dott. __________, entrambi FMH in psichiatria e psicologia.

Nel proprio referto

la Dott.ssa __________, al capitolo "valutazione e prognosi", ha in particolare

sottolineato: "I disturbi descritti dalla paziente vertono soprattutto

verso la sintomatologia dolorosa cronica per la quale la stessa è in cura,

senza successo, dal 1999. Questa problematica è stata descritta di tipo fribromialgico,

dunque espressione somatica di problemi psichici latenti e inconsci (...).

Prognosi del caso: a breve-medio termine come del resto anche a lungo termine,

visto che la malattia si trascina attualmente da circa un anno, è infausta. Per

quanto all'attività da esercitare fuori casa l'assicurata è da ritenere

inabile al lavoro nella misura del 100%. (...).

Nessuna attività

fuori casa è attualmente proponibile visto il quadro psicopatologico. Qualsiasi

lavoro contribuirebbe all'esasperazione ed all'esacerbazione della sintomatologia

dolorosa, ... (...). Non vedo attualmente, visto il quadro psicopatologico,

la possibilità di ripresa della capacità lavorativa in una percentuale anche

inferiore del 100%, in quanto porterebbe alla recrudescenza e

all'amplificazione della sintomatologia dolorosa.(...)." (N.d.r.: sottolineatura della scrivente).

Concordando con la

collega, il Dott. __________ si è così espresso nel proprio rapporto inviato

all'AI: "(...) Il disagio è caratterizzato negli anni dalla sindrome fibromialgica,

con dolori diffusi, recidivanti con fluttuazione dell'intensità, associati ad

uno stato ansioso con irritabilità, prostrazione, astenia e deflessione umorale

con apatia-abulia, disturbi del sonno, della concentrazione e facile esauribilità.

I tentativi proposti nel tempo: cure fisioterapiche ambulatoriali e

stazionarie, interventi specialistici e da ultimo l'intervento attuale, non

hanno portato a nessuna sostanziale modifica del quadro che appare

cristallizzato. (...). Nelle ultime settimane vi è stato un peggioramento, con

recrudescenza della sindrome dolorosa e depressiva tale, da richiedere

un'ospedalizzazione presso la __________ (dal 24.04.2002). L'evoluzione è

sfavorevole così come la prognosi, non s'intravedono proposte terapeutiche

ulteriori che possano modificare il disagio, se non nel senso di lenirlo. L'inabilità

appare totale, duratura, non s'intravedono modifiche future."

(N.d.r.: sottolineatura della scrivente).

Prove: come sopra.

5.

Su incarico dell'ufficio invalidità la signora RI 1 è stata quindi sottoposta

alla valutazione del Dott. __________.

Nella relativa

perizia, al capitolo "valutazione e prognosi, il suddetto medico, dopo

aver peraltro sentito telefonicamente il dottor __________ afferma fra l'altro

che: "La peritanda è affetta da una patologia maggiore quale la

depressione ricorrente ed una sindrome di somatizzazione con la presenza di un

dolore persistente ed intenso. Questi disturbi sono rimasti costanti durante

questi anni e riteniamo cha la gravità del quadro clinico non abbia consentito

alla peritanda di svolgere alcuna attività lucrativa ed in particolare in

qualità di operaia. La nostra valutazione conferma la diagnosi posta dai

colleghi dr. med. __________ __________ e dr.ssa __________ (che aveva

visitato la signora RI 1 nel gennaio 2002, n.d.r.). (....) la peritanda a

causa di sintomi somatici molteplici e un dolore intenso e penoso è inabile al

lavoro nella misura del 100% dal marzo 2001. (....). Il quadro psicopatologico

sopra descritto causa una limitazione funzionale e ha già effettivamente

pregiudicato la capacità lavorativa della peritanda.(....)." (N.d.r.:

sottolineatura della scrivente).

Dopo aver formulato

le suddette osservazioni il Dottor __________, al momento di pronunciarsi in

merito alle conseguenze dello stato di salute sulla capacità lavorativa

dell'assicurata, in modo del tutto inaspettato e francamente incomprensibile

agli occhi della scrivente, giunge tuttavia alla conclusione

che: "....dal

punto di vista psichiatrico, a nostro avviso esiste un'incapacità lavorativa

del 50 %, lasciando così un margine che permetta eventualmente una parziale

attività lucrativa, nel tentativo di incrementare l'autostima della peritanda.

Riteniamo quindi indicata una revisione della situazione clinica fra 2

anni."

Orbene, a prescindere

dal fatto che tale conclusione risulta in palese contraddizione con le

valutazioni emesse in precedenza nella perizia stessa, si osserva come compito

del perito non sia quello di dare indicazioni terapeutiche, bensì quello di

accertare uno stato di fatto, stato di fatto che nel caso concreto risulta

essere attualmente di inabilità lavorativa totale; se in futuro il lavoro

psicoterapeutico avrà, come naturalmente si spera, i suoi effetti, allora si

potrà rivalutare la situazione dal profilo della incapacità lavorativa e

dell'invalidità che però rimangono per il momento complete.

Di conseguenza, in

base a quanto precede alla signora __________ deve pertanto essere riconosciuta

una rendita d'invalidità intera a far tempo dal 1 marzo 2001 (articolo 29 cpv.

1 lett. a LAI) ed in tal senso si chiede l'annullamento della decisione su

opposizione del 10 settembre 2004." (Doc. I)

1.4. Nella risposta di causa l’UAI,

confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la

reiezione del ricorso, precisando:

" (…)

preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo

sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo

scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della

propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma,

ribadendo e precisando comunque che il rapporto peritale redatto dal Dr. __________

del 25.08.2003 ha valutato compiutamente la situazione della ricorrente, ed ha

confermato la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F

45.4), disturbo della personalità dipendente, sindrome depressiva ricorrente

(ICD 10 F 60.7), episodi attuali di media gravità (ICD 10 F 33.11).

Il rapporto peritale non contiene contraddizioni: indicando che la

ricorrente aveva smesso di lavorare da marzo 2001 iniziando una inabilità

lavorativa al 100% è elemento ripreso dalla cronistoria della ricorrente (cf.

rapporto peritale Dr. __________ a pag. 5). Il perito medico indica chiaramente

che in base alla sua valutazione la ricorrente non appare in grado di svolgere

una attività lucrativa superiore al 50%."

(doc. III)

1.5. In data 7 marzo 2005 il TCA

ha ordinato una perizia medica a cura del dr. __________, psichiatra (doc. V),

il quale in data 20 giugno 2005 ha rilasciato il proprio referto peritale (doc.

X).

1.6. In data 18 luglio 2005 l’UAI

ha precisato di avere sottoposto la perizia al vaglio del Servizio Medico

Regionale dell’AI (SMR). Il dr. __________ nella sua nota del 12 luglio 2005 ha

ritenuto utile porre al perito un’ulteriore domanda, ossia se in base alla

descrizione clinica del dr. __________ (soprattutto in relazione ai dati

oggettivi) fosse apprezzabile la presenza di una sindrome depressiva di media

gravità (doc. XII).

1.7. Sottoposto

il quesito al perito (doc. XIII), in data 12 settembre 2005 quest’ultimo ha

precisato:

"

Nel mio rapporto peritale ho parlato di un

disturbo depressivo ricorrente con somatizzazioni in un'organizzazione di

personalità psicosomatica ad un'intelligenza limite. Come poi mi ha precisato

il dr. med. __________ nel suo scritto del 12.07.2005 la struttura di

personalità semplice non è considerata una patologia maggiore come pure le

capacità intellettive limite.

La domanda è ora se la signora RI 1 era affetta

da un disturbo depressivo di media gravità.

Qui si apre un capitolo psichiatrico e

psicologico estremamente vasto. L'ICD10 definisce chiaramente l'episodio

depressivo di media gravità, definisce però anche il disturbo depressivo

ricorrente.

Commento

L'elaborazione endopsichica di un trauma subito è

influenzato in modo importante dalle competenze intellettive e culturali di una

persona. (Questi aspetti hanno una rilevanza socio culturale e ambientale). Per

farvi un esempio vi cito:

1. il massiccio disturbo d'ansia di un alto

funzionario di banca dopo aver subito un infarto miocardico;

Considerandi

2.

o il manovale che dopo un infarto miocardico

ha proseguito la sua attività lavorativa senza troppo preoccuparsi dei rischi

derivanti da eccessivi sforzi fisici.

3.

ogni medico conosce il paziente diabetico

estremamente preoccupato per una sua leggera iperglicemia oppure per una

non curanza di un’iperglicemia massiccia.

L'elaborazione psichica di un'affezione somatica

non è semplicemente riferibile alla presenza di un disturbo depressivo di lieve

media o grave entità.

Se la giurisprudenza ritiene che l'intelligenza

limite e la struttura di personalità semplice non sono delle patologie maggiori

a mio modo di vedere sbaglia.

Nel corso della mia esperienza professionale ho

osservato di tutto: tetraplegici in grado di lavorare al 100% e fibromialgici

del tutto invalidi, pazienti che minimizzano i segnali somatici e pazienti che

li "esagerano"; pazienti in grado di elaborare psichicamente malattie

somatiche importanti e pazienti che vivono i propri disturbi, relativamente

banali, in modo angosciante.

Per ritornare alla questione della signora RI 1

penso che sia importante rilevare che questa donna di estrazione socio

culturale relativamente semplice non ha le competenze sufficienti per elaborare

la sua patologia. Non è evidente in un simile contesto definire percentualmente

le competenze lavorative o le risorse reintegrative restanti in qualità

professionali ausiliarie.

Questo significa che una diagnosi di sindrome

depressiva di media gravità non ci porta elementi assicurativi tali da

considerare l'assicurata abile al lavoro in misura superiore a quella da me

proposta.

Vorrei inoltre aggiungere che le osservazioni

cliniche effettuate dai miei colleghi, Dr.ssa __________ e Dr. med. __________

non vedono per questa paziente delle possibilità reintegrative professionali.

L'esposto del Dr. med. __________ (che ho a

disposizione) non sembra tener conto né del vissuto né della sintomatologia

presentata. Le sue affermazioni sembrano non riferirsi ad un quadro clinico ma

ad uno schema diagnostico psichiatrico-psicosomatico (che personalmente non

conosco).

È vero che non mi sono espresso sulla gravità

depressiva della signora RI 1 ma ritenevo che con la mia descrizione poteva

essere presa una decisione riguardante la sua inabilità lavorativa o le sue

possibilità reintegrative.

Aggiungo inoltre anche se avessi diagnosticato al

momento del rapporto peritale un disturbo depressivo di media gravità nulla

cambierebbe ai sopraccitati commenti psicopatologici." (Doc. XV)

1.8

Con

osservazioni 17 ottobre 2005 l’UAI ha fatto notare che secondo Mosimann in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre la diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell’affezione (doc.

XIX).

1.9

Su domanda

del TCA, in data 3 novembre 2005 il perito ha precisato quanto segue:

"

in risposta al suo scritto del 31.10.2005 in cui

mi chiede di precisare le diagnosi della signora __________ secondo la

classificazione internazionale delle malattie le posso riferire quanto segue:

DIAGNOSI

Sindrome depressiva ricorrente F33

Sindrome di somatizzazione F45.0

Organizzazione di personalità ad intelligenza

limite F70.0."

(doc. XXII)

in

diritto

in

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2001.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.

2.2

e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.

1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF

121.

V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2

).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal

punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione

della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, mentre

in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre

2002.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag.

543.

consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.

2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

2.4

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999.

nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5

Nella fattispecie, su

richiesta del medico curante dell’assicurata, il dr. __________, reumatologo, con

rapporto 15 giugno 2000, ha rilevato:

" VALUTAZIONE

La paziente presenta il quadro clinico di un reumatismo delle

parti molli. Vi è una certa tendenza allo sviluppo di una sintomatologia a

carattere fibromialgico anche se attualmente non sono ancora presenti tutti i

criteri per questa diagnosi.

Interessato in particolar modo è l'emicorpo di destra, con

soprattutto dei dolori a livello del braccio di destra. Sono presenti delle miogelosi

e dei tender points inquadrabili nell'ambito di una fibromialgia e anche

eventualmente in una sindrome da overuse per quanto riguarda il braccio destro.

La paziente svolgeva una doppia attività di casalinga e di operaia. Da sette

mesi non lavora e anche per le faccende domestiche si fa aiutare molto.

Gli esami di laboratorio da lei eseguiti non danno reperti per

patologie a carattere muscolo scheletrico o a livello osseo. Non vi sono segni

per problematiche infiammatorie o tiroidee.

Mi sembra che ci stiamo avviando verso una tipica fibromialgia a

carattere primario su una problematica di tipo psichico, con un'importante

depressione, caratterizzata non solo da questi dolori a livello dell'apparato locomotorio,

ma anche da disturbi funzionali.

PROCEDERE

Ritengo che sia opportuna una valutazione da parte di uno

specialista in psichiatria, innanzitutto per ottimalizzare le terapie

medicamentose. Ricordo che la paziente ha sospeso tutti i medicamenti

prescritti fino ad ora.

Inoltre si dovrà prendere posizione sull'effettiva incapacità

lavorativa della paziente. Infatti dal punto di vista puramente reumatologico

la paziente è abile al lavoro almeno nella forma del 75% come operaia non

qualificata e come casalinga.

Con questi disturbi e con questi reperti clinici e radiologici non

è infatti giustificabile un prolungamento dell'incapacità lavorativa. Ho rintrodotto

il Seropram 20 mg iniziato da lei con una pastiglia alla mattina in attesa

della valutazione psichiatrica.

Ho associato del Dafalgan 1 g da due a tre volte al giorno come

antidolorifico.

Prego il dr. __________ che ci legge in copia di convocare

direttamente la paziente per una valutazione psichiatrica." (allegato doc.

AI 8)

In qualità di medico

fiduciario della __________, in data 29 gennaio 2002, la dr.ssa __________,

psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:

"

Valutazione e prognosi:

I disturbi descritti dalla paziente vertono

soprattutto verso la sintomatologia dolorosa cronica per la quale la stessa è

in cura, senza successo, dal 1999. Questa problematica è stata descritta di

tipo fibromialgico, dunque espressione somatica di problemi psichici latenti e

inconsci. Effettivamente l'assicurata non riconosce, a parte i disturbi di

sonno, la conflittualità intrapsichica o relazionale nel suo discorso. Tutto

sembra procedere normalmente nella sua vita. lo intravedo come causa possibile

di questa evoluzione infausta la sterilizzazione avvenuta dopo il parto, del

secondo bambino, emotivamente non metabolizzata ne parla ma fatalizzata

producendo progressivamente delle difficoltà nella relazione sessuate e con il

marito occultate dall'assicurata. Un'altra causa possibile potrebbe essere la

perdita dei genitori nell'arco di questo decennio, trovandosi la stessa

all'estero e non potendoli seguire ne accudire, allorché come figlia

primogenita di famiglia contadina era sicuramente precocemente

responsabilizzata in tal senso. La terza causa potrebbe essere la prossimità

dei suoceri che si occupano molto bene della paziente e della sua famiglia,

riducendone però completamente l'autonomia e generandole una dipendenza e l'obbligo

di gratitudine che possono essere controversi in lei, impedendole se lavora di

occuparsi dei suoi figli, sentendosi poi sposseduta dagli stessi, presi a

carico amorevolmente dalla suocera. Obbligata alla gratitudine non può emergere

nessun tipo di conflittualità e di gelosia latente ad una tale situazione.

Anche questo fattore emotivo avrebbe potuto contribuire all'eclosione della

sintomatologia dolorosa. Senza tentativo di rimozione di tutte queste cause

emotive, che avrebbero potuto condurre ad una depressione larvata e a delle somatizzazioni

di tipo fibromialgico, non è possibile intravedere il miglioramento. L'attuale

regressione depressiva e i dolori cronici "obbligano" l'assicurata a

restare a casa, adempiendo inconsciamente alta sua soddisfazione del desiderio

di riprendere in mano la propria famiglia, occuparsi lei stessa dei suoi bambini

e mettere a distanza la famiglia del marito.

Più che l'approccio medicamentoso, a mio avviso,

l'assicurata necessiterebbe di un intenso sostegno psicologico e un rapporto di

confidenza per potere eventualmente entrare in merito alle proprie difficoltà emotive

e di gestione delta propria vita che in questi ultimi anni avrebbero potuto

condurla a questo corto circuito della psiche e somatizzazioni in corso.

Prognosi del caso:

a breve-medio termine come del resto anche a lungo termine, visto che la

malattia si trascina attualmente da circa un anno, è infausta. Per quanto

all'attività da esercitare fuori casa l'assicurata è da ritenere inabile al

lavoro nella misura del 100%. Per quanto alle attività casalinghe, a mio avviso

con il tempo che ha a disposizione lungo la giornata­ per organizzarsi e

svolgere le proprie attività casalinghe, l'incapacità lavorativa non supera il

50%. Nessuna attività fuori casa è attualmente proponibile visto il quadro

psicopatologico. Qualsiasi lavoro contribuirebbe all'esasperazione ed

all'esacerbazione della sintomatologia dolorosa, provocando ulteriori richieste

di cure e rivendicazioni da parte di detta paziente. Non vedo attualmente,

visto il quadro psicopatologico, la possibilità di ripresa della capacità

lavorativa in una percentuale anche inferiore del 100%, in quanto porterebbe

alla recrudescenza e all'amplificazione della sintomatologia dolorosa.

Chiedo al dr. __________ di valutare, parlando

con la paziente, la possibilità di un trattamento psicoterapeutico di sostegno intenso

orientato a tentare di entrare in merito alta conflittualità intrapsichica

eventuale di questa paziente che purtroppo non appare spontaneamente motivata

ne richiedente di una tale terapia per cui probabilmente non sarà possibile

effettuarla." (allegato doc. AI 10)

Su richiesta dell’UAI, in

data 18 aprile 2002 il dr. __________ ha precisato:

" conosco

la vostra sopramenzionata assicurata dal 9.06.2000.

La paziente presenta i disturbi classici di una problematica fibromialgica.

Già allora avevo sottolineato nelle mie valutazioni come molto

probabilmente si trattasse di una fibromialgia di tipo primaria in una paziente

depressa. Il quadro clinico durante gli anni è andato progredientemente

peggiorando. La paziente non ha seguito il mio consiglio di recarsi da un

psichiatra. È stata rivista da me recentemente con una valutazione nel mese di

agosto dell'anno 2001. Tenendo in considerazione l'ulteriore evoluzione della

patologia psichiatrica le avevo preso direttamente un appuntamento presso il

collega psichiatra dr. __________. In questo senso la paziente è stata visitata

anche dalla dr.ssa __________ per la CM __________. Per quanto riguarda la

problematica dell'incapacità lavorativa non avevo mai certifico nei decorsi

della malattia un'incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico.

Tenendo in considerazione comunque la patologia e cioè la

problematica di fibromialgia, ritengo che dal punto di vista reumatologico la

paziente possa essere ritenuta inabile al lavoro nella forma massima del 25%.

Fanno comunque testo in ogni caso le valutazioni dei colleghi dr. __________

e dr.ssa __________ per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità

lavorativa globale." (allegato doc. AI 8)

Nel suo rapporto medico 29

aprile 2002 il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, medico curante, ha

certificato un’incapacità lavorativa totale dal 16 marzo 2001, motivando:

"

(...) Il disagio è caratterizzato negli anni

dalla sindrome fibromialgica, con dolori diffusi, recidivanti con fluttuazione

dell'intensità, associati ad uno stato ansioso con irritabilità, prostrazione,

astenia e deflessione umorale con apatia-abulia, disturbi del sonno, della

concentrazione e facile esauribilità.

I tentativi proposti nel tempo: cure

fisioterapiche ambulatoriali e stazionarie, interventi specialistici e da

ultimo l'intervento attuale, non hanno portato a nessuna sostanziale modifica

del quadro che appare cristallizzato.

(...).

Nelle ultime settimane vi è stato un

peggioramento, con recrudescenza della sindrome dolorosa e depressiva tale, da

richiedere un'ospedalizzazione presso la Clinica __________ (dal 24.04.2002). L'evoluzione

è sfavorevole così come la prognosi, non s'intravedono proposte terapeutiche

ulteriori che possano modificare il disagio, se non nel senso di lenirlo.

L'inabilità appare totale, duratura, non s'intravedono modifiche future (…)."

(doc. AI 7)

In data 4 dicembre 2002

l’UAI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta (doc. AI 16). Nel suo referto del 25 agosto 2003 egli

ha rilevato:

"

5.

Valutazione e prognosi

La peritanda è affetta da una patologia

psichiatrica maggiore quale la depressione ricorrente ed una sindrome di somatizzazione

con la presenza di un dolore persistente ed intenso. Questi disturbi sono

rimasti costanti durante questi anni e riteniamo che la gravità del quadro

clinico non abbia consentito alla peritanda di svolgere alcuna attività

lucrativa ed in particolare in qualità di operaia.

La nostra valutazione conferma la diagnosi posta

dai colleghi dr. med. __________ e dr.ssa __________.

Siamo dunque confrontati con una donna di origine

__________, sposata, madre di 2 figli, di professione operaia non

specializzata, che vive in Ticino dal 1986. Dopo aver lavorato per diversi anni

in attività come operaia, la peritanda a causa di sintomi somatici molteplici e

un dolore intenso e penoso è inabile al lavoro nella misura del 100% dal marzo

2001.

Diversi accertamenti medici hanno mostrato il quadro clinico di un

reumatismo delle parti molli con una certa tendenza allo sviluppo di una

sintomatologia a carattere fibromialgico. Il trattamento medico ed i ricoveri

presso la Clinica __________ e __________ non hanno migliorato tale situazione.

La peritanda è stata così segnalata al collega specialista in psichiatria dr. __________

che ha constatato il quadro psicopatologico sopra descritto.

La peritanda durante questi anni di soggiorno in

Ticino non ha avuto delle difficoltà ad integrarsi o a trovare un'occupazione

lavorativa stabile e soddisfacente. La relazione con il marito e la sua

famiglia sembra buona. Tuttavia la peritanda presenta un dolore persistente ed

intenso che è frutto di un conflitto emozionale e non sicuramente da una

malattia organica rilevante. La deflessione del tono dell'umore è diretta

conseguenza di tale sintomatologia. Nel corso di questi anni di trattamento,

purtroppo le cure specialistiche non hanno migliorato il quadro clinico ciò è

dovuto anche alla scarsa capacità di introspezione della peritanda che stenta a

riconoscere e a collegare i sintomi somatici a un possibile disturbo psichico.

Il quadro psicopatologico sopra descritto causa

una limitazione funzionale e ha già effettivamente pregiudicato la capacità

lavorativa della peritanda. La peritanda durante questi anni ha perso il suo

ruolo attivo nella famiglia; è diventata sempre più dipendente dal marito e dai

suoi genitori. Il decorso appare caratterizzato da recidivanti flessioni timiche

con apatia, perdita di interesse, senso di inutilità e completo ritiro sociale,

accompagnato da un intenso e penoso dolore. A nostro avviso, la prognosi rimane

sfavorevole.

B) Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative)

dovute ai disturbi

constatati

1.1

A livello

psicologico e mentale

Sulla base della nostra valutazione al momento la

peritanda appare non in grado di svolgere un'attività lucrativa superiore al

50%. L'incapacità lavorativa, a nostro avviso esiste da diversi anni ed appare

giustificata la datazione dei dr. __________ che pone l'inizio dell'incapacità

lavorativa al 16 marzo 2001.

1.2

A livello fisico

I problemi di ordine fisico della peritanda,

secondo il medico specialistico dr. med. __________, incidono sulla sua

capacità lavorativa nella misura del 20%.

1.3

Nell'ambito sociale

In base alle constatazioni obiettive e i dati

raccolti da terzi (marito) sussiste una importante compromissione delle

capacità relazionali e del funzionamento sociale della peritanda. Nella

sindrome somatoforme da dolore persistente la compromissione del funzionamento sociale-familiare

è una conseguenza diretta della malattia.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1

Come si

ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato

Come già descritto dal profilo psichiatrico

emerge un'inabilità lavorativa al 50%.

C) Conseguenze sulla capacità di integrazione

Data l'entità del quadro clinico sopradescritto,

riteniamo non siano indicati provvedimenti d'integrazione.

OSSERVAZIONE

In conclusione si precisa che dal punto di vista

psichiatrico, a nostro avviso esiste un'incapacità lavorativa del 50%,

lasciando così un margine che permetta eventualmente una parziale attività

lucrativa, nel tentativo di incrementare l'autostima della peritanda. Riteniamo

quindi indicata una revisione della situazione clinica fra 2 anni." (Doc.

AI 22)

Nella sua proposta medico

del 9 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" La

perizia psi determina un IL del 50%.

Dal lato organico si giustifica un IL del 20%.

Globalmente l'IL dovuta alla problematica psi contiene e rispetta

le limitazioni organiche.

Si può procedere con una mezza rendita." (doc. AI 23)

Incaricato dal TCA per

meglio chiarire gli aspetto psichiatrici, il dr. __________, psichiatra e

psicoterapeuta, in data 20 giugno 2005 ha rilasciato il suo referto peritale:

" DIAGNOSI

Disturbo depressivo ricorrente con somatizzazioni in

organizzazione di personalità psicosomatica ad intelligenza limite.

DISCUSSIONE

In questa perizia sono a confronto diverse opinioni da parte di

specialisti psichiatri (dr. __________, dr.ssa __________, dr. __________) e il

disaccordo sta nel considerare le potenzialità lavorative di questa assicurata.

Il dr. __________ e la dr.ssa __________ considerano l'assicurata

inabile al lavoro al 100% mentre la perizia del dr. __________ considera

l'assicurata inabile al lavoro al 50%.

E' sempre difficile determinare le capacità di

lavoro di una persona che soffre di dolori cronici da un punto di vista

prettamente psichiatrico. Facilmente ci si lascia coinvolgere dalla sofferenza

manifestata e diagnosticata oppure non si tiene in nessun conto il disturbo algico

concentrandosi unicamente sulle manifestazioni psichiche. II disturbo fibromialgico

è caratteristico per queste controversie tanto più se dalla fibromialgia emergono

degli stati depressivi recidivanti ed una intelligenza limite. Per la signora __________

i disturbi depressivi manifesti sono insorti dopo la manifestazione della sua

sintomatologia fibromialgica. L'aspetto di personalità a struttura intellettiva

semplice però è precedente. Le sue potenzialità erano quelle di svolgere

attività ausiliarie talora anche pesanti. Con il dolori reumatismali

cronici simili attività non sono più proponibili. Ma come facciamo ora a

reinserire la paziente in un'attività a carattere intellettivo o riqualificarla

in un ambito professionale in cui le sue capacità muscolo scheletriche sono

limitate?

Riqualificare una persona come la signora RI 1 in un ambito

lavorativo in cui dovrebbe usare più la mente che i muscoli è un po' come

chiedere ad un dirigente del settore terziario che ha perso le capacità di secondarizzazione

(intellettive) che potrebbe essere un addetto alla nettezza urbana o impiegato

in un settore agricolo o di manovalanza edile.

Non escludo che queste potrebbero essere delle proposte future

degli enti assicurativi in effetti viene chiesto sempre di più le restanti

risorse per un reinserimento professionale.

RISPOSTA Al QUESITI

1.

Descrive il perito lo status psichico dettagliato

dell'assicurata con particolari riferimenti alle risorse e deficit a livello

psicologico e sociale. La paziente è affetta da un disturbo depressivo reattivo

alla sua sintomatologia algica. Le sue risorse psichiche sono limitate dalla

sua capacità intellettiva e dall'elaborazione dei problemi psicosomatici e reumatologici.

Anche le sue potenzialità di socializzazione sono diminuite.

2.

Quali sono le diagnosi che esercitano una ripercussione

sull'attività lavorativa, precisando da quando sono presenti. Prognosi.

Le limitate capacità intellettive e i suoi sintomi algici cronici

dovuti alla fibromialgia. La prognosi è indeterminata.

3.

La precedente attività è ancora esigibile? Se sì in che misura?

Quali sono le limitazioni funzionali dell'assicurata nella sua precedente

attività? Se consideriamo unicamente l'aspetto funzionale psichiatrico le sue

limitazioni concernenti l'attività di ausiliaria sono di poco rilievo. Molto

più importanti appaiono invece le limitazioni somatiche, accentuate

dall'aspetto psicosomatico data la sua struttura di personalità. In effetti la

paziente non è in grado di elaborare i suoi problemi emotivi e tende piuttosto

alla conversione somatica. E' difficile a questo livello dare una percentualità

di competenza di incapacità lavorativa a livello psicologico date le sue difficoltà

elaborative di problemi emotivi e psicosociali. Di per sé una persona che ha

svolto funzioni di ausiliaria non qualificata presenta una capacità lavorativa

integra. Le sue limitazioni funzionali riguardano un complesso disturbo

psicosomatico ossia l'incapacità di elaborare l'emotività e i problemi sul

piano psico intellettivo (alessitimia).

4.

A partire da quando sussiste un'inabilità lavorativa pari

almeno al 20%? E qual'è stata in seguito l'evoluzione del grado di capacità.

In qualità di medico curante avrei considerato l'assicurata

inabile al lavoro nei tempi definiti. Come perito psichiatrico però devo

asserire che la sua potenziale incapacità lavorativa è databile ben

anteriormente alla sua reale situazione.

Il problema dell'assicurata non è quindi solo di origine

psicologica e reumatologica ma anche correlata con la sua struttura personologica.

Per dare un esempio vi sono delle persone molto steniche nell'affrontare i più

svariati problemi lavorativi e anche intrafamigliari ma un particolare evento psico

traumatico può annichilire completamente le risorse e potenzialità in

precedenza dimostrate; anzi questi eventuali eventi traumatici accentuano degli

elementi "inconsci" tali da manifestare delle psicopatologie o delle

modificazioni di comportamento importanti.

5.

Quali sono le possibilità di reintegrazione nell'abituale

attività lavorativa e in quale modo l'assicurata può far uso delle risorse

psichiche ancora disponibili? Potenzialmente sul piano psichiatrico la paziente

potrebbe riprendere la sua attività lavorativa di ausiliaria al 100%. Se si

tiene però conto dei problemi sopra citati è facile giungere anche alla

conclusione di un'incapacità lavorativa del 100%. Non abbiamo degli standard o

delle direttive particolari concernenti patologie similari.

L'osservazione clinica, l'esame psicodiagnostico hanno messo in

evidenza un disturbo psicopatologico maggiore e antecedente alla sua

apparizione sintomatico fibromialgica. Non penso di conseguenza che la paziente

possa beneficiare di interventi reintegrativi lavorativi.

6.

Qual'è la capacità lavorativa dell'assicurata in un'attività

adeguata? Quali sono le sue limitazioni funzionali? In quali altre attività le

residue capacità del soggetto potrebbero essere utilizzate al meglio

(descrizione delle caratteristiche che l'attività deve presentare, nonché i

limiti ai quali l'assicurata è confrontata)? Da quanto già citato

antecedentemente non vedo possibile un reinserimento dell'assicurata in

un'attività lavorativa nel mercato di lavoro attuale. Le sue limitazioni

funzionali sono quelle date sia dalle sue capacità psicointellettive sia dai

suoi problemi di somatizzazione. In qualità di psichiatra non conosco un lavoro

che dovrebbe corrispondere alle caratteristiche sintomatiche dell'assicurata.

Al limite a questo proposito potrei proporre all'Ufficio Al che offre un

servizio di orientamento professionale di analizzare il quesito tenendo conto

naturalmente dei suoi aspetti patologici e delle sue limitate funzioni

intellettive.

7.

E' possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata

tramite provvedimenti reintegrativi?

A mio modo di vedere no.

Rispondere ai quesiti posti dal punto di vista prettamente

psichiatrico è estremamente difficile e questo perché un disturbo da dolore

cronico dovuto ad una fibromialgia non ha una valenza quantificabile. Il

disturbo dovuto a delle limitate competenze psico intellettive non le ha

nemmeno quando una persona ha svolto delle attività per un lungo periodo. E'

chiaro che sotto questa ottica l'assicurata può essere considerata inabile al

lavoro al 100% di che cosa vogliamo effettivamente tener conto: l'aspetto

psichiatrico, l'aspetto psico sociale, l'aspetto socio economico con le

conseguenti potenziali reinseritive, l'aspetto psicosomatico o somatopsichico.

A questo quesito non sono in grado di rispondere e questo perché qualsiasi

ulteriore esame "specialistico" porterà a conclusioni più disparate.

Da parte mia ritengo che l'assicurata non sia più riqualificabile

in un ambito lavorativo. La sua patologia è tale da considerarla inabile al

lavoro al 100% e questo vista la sua sintomatologia la sua psicopatologia, il

suo contesto psicosociale." (doc. X)

Nelle sue “annotazioni”

del 12 luglio 2005 il dr __________, responsabile SMR, ha precisato:

"

L'assicurata, per la quale sarebbe stato

riconosciuto il diritto a una rendita per grado Al del 50%, ha interposto

ricorso.

La valutazione del danno della sfera psichica,

già oggetto di valutazione specialistica (per l'Al da parte del dr. __________), fa richiedere una perizia giudiziaria.

Nel primo rapporto (__________)

vengono poste le diagnosi di:

- sindrome somatoforme da dolore persistente

- disturbo di personalità dipendente

- sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità

Il dr. __________, pone le diagnosi di:

- disturbo depressivo ricorrente

- con somatizzazioni

- in organizzazione di personalità psicosomatica

- ad intelligenza limite

Il solo confronto diagnostico non lascia spazio a

grandi discussioni (non si intravedono dal lato pratico significative

differenze tra il disturbo somatoforme da dolore persistente e la somatizzazione

in personalità a organizzazione psicosomatica). Unica critica può essere mossa

per aver inserito l'intelligenza limite (quindi non nei range patologici) tra le diagnosi

psichiatriche.

Va notato che il dr. __________, ammettendo una sindrome depressiva

ricorrente in atto, aveva, nel complesso, valutato l'IL al 50%.

Il dr. __________, ammettendo in base agli atti e all'anamnesi l'esistenza di tale

disturbo, non ne può più riconoscere la sua attuale presenza.

Ne consegue che rimangono, allo stato attuale la

struttura di personalità semplice (patologia?) e la somatizzazione.

La valutazione di IL/CL fa attestare che

"potenzialmente", sul piano psichiatrico, potrebbe riprendere la sua

attività al 100%.

La conseguenza, sempre riconoscendo che dal lato

somatico era stata riconosciuta, soprattutto per la componente dolorosa, un'IL

del 20%, dovrebbe essere l'apprezzamento di variazione dello stato di salute

positivo con un periodo di IL del 50% e uno del 20%.

Si osserva che, in sintonia con il perito

giudiziario, che la struttura di personalità non compromette l'accesso a un

mercato del lavoro (per attività di tipo semplice). Si ammette poi, sempre in

sintonia con lo stesso perito che una tale tipo di personalità può creare

difficoltà nell'elaborare disturbi somatici o nel "convertire"

disturbi psicologici in dolori somatici.

Il perito giudiziario afferma che non esistono

direttive sull'apprezzamento di situazioni "psichiche" come quella

presente. La giurisprudenza offre strumenti per la valutazione dei disturbi

chiamati comunemente "psicosomatici" (disturbo somatoforme..., fibromialgia,

ecc.). Si tratta di criteri derivanti da apprezzamento prognostico (Förtster) e

che sono indicativi per apprezzare la gravità del quadro clinico, quindi

rispondere in modo ragionevole alla domanda sull'esigibilità per lo svolgimento

di attività lucrative.

Ora, sia dall'atto peritale del dr. __________, che da quello del dr. __________, risulta un certo ritiro sociale, ma non

completo.

Dal rapporto del dr. __________ dovrebbe risultare un disturbo depressivo

(ma la descrizione è quasi più blanda di quella del dr. __________) per cui la valutazione di IL al 50% poteva

essere plausibile (disturbo psicosomatico con episodio depressivo).

Come dice il perito giudiziario (in modo non

molto coerente nella discussione e risposte ai quesiti) alla fibromialgia

(quindi al disturbo da somatizzazione) dovrebbe preesistere una patologia

psichiatrica maggiore; noi possiamo solo rilevare la struttura di personalità

semplice (non è una patologia maggiore) e una capacità intellettiva limite (non

è neppure una patologia psichiatrica maggiore). Tant'è vero che queste

caratteristiche hanno permesso e, sempre secondo il perito giudiziario,

potrebbero permettere ancora lo svolgimento di attività. Nelle condizioni

descritte dapprima dal dr. __________, ma maggiormente dal dr. __________, appare come indicato che la persona venga accompagnata

nell'affrontare i problemi con un sostegno psico-sociale, eventualmente con

l'ausilio anche di terapia medicamentosa. Non da ultimo l'esistenza di una personalità

dipendente potrebbe "facilitare" il compito nell'accompagnamento.

Dopo le riflessioni appena riportate riterrei

utile porre una domanda supplementare al perito giudiziario, cioè se in base

alla descrizione clinica (soprattutto per i dati oggettivi) del dr. __________ fosse apprezzabile la presenza di una

sindrome depressiva di media gravità." (doc. XIIbis)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Ancora

recentemente il TFA in una sentenza del 23 giugno 2004 nella causa O., I

272/03, consid. 3, ha precisato a quali condizioni, sotto il profilo

psichiatrico, può essere ritenuta invalidante una sindrome da dolore somatoforme:

"

(…)

3.

3.1

Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes

douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de

travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et

6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour

lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il

s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles

d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la

publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des

difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les

simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une

invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux

prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être

confirmée par des observations médicales concluantes, sans quoi une

appréciation de ce droit aux prestations ne pourrait être assurée de manière

conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid.

2.2

).

3.2

Un rapport d'expertise attestant la présence

d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes

douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas

encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de

la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und

seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schauffhauser/Franz Schlauri

(éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux

persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée

de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4

al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.).

Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon

l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent

avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de

sa capacité de travail ne peut pratiquement plus - sous réserve des cas de

simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV n° 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser,

op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - raisonnablement être exigée de l'assuré, ou

qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p.

224.

sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité consid. 2.2.3 et les

arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement

dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en

vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail

suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité

psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres

critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des

affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé,

sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec

et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit

primaire tiré de la maladie [«fuite dans la maladie»]), ou enfin (4) de l'échec

de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in

fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).

3.3

Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le

plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit

pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à

l'expert-psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à

l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un

assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères

mentionnés au considérant 3.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses

douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de

sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du

travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.4.

et les arrêts cités).

3.4

Les prises de position médicales sur la santé

psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base

indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle

mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour

surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la

libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19

PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a),

l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les

constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et

conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans

procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des

assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une

limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de

troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités

administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si

l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération

également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs

psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue

des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3),

ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est

justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux consid. 3.3.2

et 3.3.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.5).

(…)"

2.7

Nei rapporti

medici sopra riportati, i sanitari hanno anche espresso una valutazione per

quanto attiene l’attività di casalinga (rapporto 15 giugno 2000 dr. __________,

allegato doc. AI 8; rapporto 29 gennaio 2002 dr.ssa __________, allegato doc.

AI 10).

Al

riguardo va rilevato che ai fini del calcolo dell’invalidità, l’assicurata deve

essere in ogni caso considerata quale persona con attività lucrativa (cfr. doc.

AI 5), in quanto essa prima di interrompere l’attività professionale per motivi

di salute ha lavorato in misura del 100% (allegati doc. AI 4, doc. AI 5).

L’invalidità

deve quindi nella specie essere determinata esclusivamente secondo il metodo

ordinario applicabile a persone con attività lucrativa, come del resto ha

correttamente fatto l’UAI. Il metodo di calcolo non è stato comunque contestato

dalla ricorrente.

2.8

Per

quanto attiene al problema reumatologico, questo TCA

non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è

pervenuto il dr. __________ nei suoi referti del 15 giugno 2000 e 18 aprile

2002.

(allegati doc. AI 8).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è

portatrice, dopo aver diagnosticato una sindrome

fibromialgica di origine primaria su una problematica ansiosa-depressiva, ha

compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista reumatologico)

lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata capacità

lavorativa del 75% nella precedente professione di operaia non qualificata (operaia-orologiaia,

doc. AI 5). Non avendo rilevato nessun convincente limite all'apparato locomotorio,

il perito ha proposto un consulto psichiatrico.

2.9

Dal punto di vista

psichiatrico, per contro, è stato necessario un esame più approfondito.

Dapprima, il dr. __________,

psichiatra, su incarico dell’UAI ha svolto una prima perizia dalla quale è

emerso che i problemi psichiatrici dell’assicurata non le permettevano di

riprendere la sua precedente attività se non limitatamente al 50%. Per

precisione, lo specialista ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), disturbo della personalità dipendente

(ICD 10 F 60.7) e da sindrome depressiva ricorrente con episodi attuali di

media gravità (ICD 10 F 33.11) presenta, dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità

lavorativa del 50% dal marzo 2001.

Il sanitario ha precisato

che il dolore di cui soffre l’assicurata è “frutto di un conflitto

emozionale e non sicuramente di una malattia organica rilevante” e “che

la deflessione del tono dell’umore è diretta conseguenza di tale

sintomatologia”. L’insuccesso dei trattamenti ricevuti negli ultimi anni è

dovuto anche alla scarsa capacità di introspezione dell’assicurata che stenta a

riconoscere e a collegare i sintomi somatici a un possibile disturbo psichico

(doc. AI 22 pag 6).

Il sanitario ritiene inoltre

che, vista l’entità del quadro clinico, provvedimenti d’integrazione non sono

indicati.

Tali valutazioni hanno per

altro trovato conferma presso il dr. __________ del SMR (doc. AI 23).

Alla luce delle

discordanti valutazioni psichiatriche agli atti il TCA ha ordinato

l’esperimento di una perizia giudiziaria.

In caso

di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle

conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione

della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione

scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16

p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non

pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174

consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario,

nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base

di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro

risultato (DTF 101 IV 130).

Egli può

discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri

esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza

della perizia giudiziaria.

Va

tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di

parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto

speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo

sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

Per ciò

che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il

fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio

esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato

consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle

relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni

dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

Il perito incaricato dal

TCA (dr. __________, doc. X) ha concluso per una totale incapacità lavorativa

dell’assicurata nella sua precedente attività di operaia orologiaia.

In concreto, in esito ad

un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel

referto 20 giugno 2005 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo

specialista, sulla base di una consultazione ed un esame psichiatrico avvenute

il 12 maggio 2005, dall'esame degli atti medici a sua disposizione e di un

esame psicodiagnostico del 31 maggio 2005 a cura della dr.ssa __________,

psicologa, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare,

personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi

risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status

psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha

concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33),

sindrome di somatizzazione (ICD 10 F 45.0) e da una organizzazione di

personalità ad intelligenza limite (ICD 10 F 70) presenta, dal punto di vista

psichiatrico, una incapacità lavorativa del 100% dal marzo 2001 (doc. X, XV e

XXII).

Come ha ben evidenziato il

perito giudiziario, le divergenze tra i diversi specialisti precedentemente interpellati

risiede nella quantificazione della residua capacità lavorativa

dell’assicurata. Il perito, dopo aver sottolineato le difficoltà nel

determinare la residua capacità lavorativa nei casi di persone “che soffrono

di dolori cronici da un punto di vista psichiatrico”, ha precisato che nel caso

dell’assicurata i disturbi depressivi manifesti sono insorti dopo la

manifestazione della sintomatologia fibromialgica, mentre l'aspetto

di personalità a struttura intellettiva semplice è precedente. Le potenzialità dell’assicurata

erano quelle di svolgere attività ausiliarie talora anche pesanti. Con i dolori

reumatismali cronici simili attività non sono più, a detta dello specialista,

esigibili.

In merito allo status

psichico il perito ha precisato che la paziente è affetta da un disturbo

depressivo reattivo alla sua sintomatologia algica. Le risorse psichiche sono

limitate dalla sua capacità intellettiva e dall'elaborazione dei problemi

psicosomatici e reumatologici.

Le diagnosi poste hanno

indotto il perito a ritenere che la prognosi è indeterminata. Di rilievo,

spiega il perito, sono le limitazioni somatiche accentuate data la sua

struttura di personalità, dall'aspetto psicosomatico. La paziente non è in

grado, secondo il perito, di elaborare i suoi problemi emotivi e tende

piuttosto alla conversione somatica. Le sue limitazioni funzionali riguardano

un complesso disturbo psicosomatico ossia l'incapacità di elaborare l'emotività

e i problemi sul piano psico-intellettivo (alessitimia). Il problema

dell'assicurata non è quindi solo di origine psicologica e reumatologica ma

anche correlata con la sua struttura personologica. L'osservazione clinica,

l'esame psicodiagnostico hanno messo in evidenza un disturbo psicopatologico

maggiore e antecedente alla sua apparizione sintomatico fibromialgica. Egli

precisa che la paziente non può trarre beneficio da interventi reintegrativi

lavorativi e non vede possibilità di reinserimento dell’assicurata in qualsiasi

attività nel mercato del lavoro.

Alla domanda se è

possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata, egli ha risposto

negativamente.

Il perito conclude che

l’assicurata non è più riqualificabile in un ambito lavorativo. La sua

patologia è tale da considerarla inabile al lavoro al 100% e questo vista la

sua sintomatologia, la sua psicopatologia e il suo contesto psicosociale.

Inoltre, l’assicurata, “di estrazione socio culturale

relativamente semplice, non ha le competenze sufficienti per elaborare la sua

patologia” (doc. XV). Egli sottolinea inoltre che

una diagnosi di sindrome depressiva di media gravità non porterebbe “elementi

assicurativi tali da considerare l'assicurata abile al lavoro in misura superiore

a quella da me proposta” (doc. XV).

Per

quanto attiene ai referti medici 29 gennaio 2002 della dr.ssa __________

(allegato doc. AI 10) e 29 aprile 2002 del dr. __________ (doc. AI 7), va

precisato che anch’essi giungono alla stessa conclusione del dr. __________.

Questi ultimi (compreso il referto del dr. __________) differiscono

sostanzialmente con quello del dr. __________ unicamente in punto alla

valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurata.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali del

dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

2.

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile in misura del 100%,

così come descritto dal perito __________, dal dr. __________ e dalla Dr.ssa __________.

La totale

inabilità lavorativa ha avuto inizio il 1° marzo 2000. Tenuto conto dell’anno

d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let. b LAI, a RI 1 deve essere versata

una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2001.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§

RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo

2001.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà inoltre a RI

1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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