32.2004.87
incapacità lavorativa per motivi psichici e fisici
23 febbraio 2005Italiano36 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2004.87
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi psichici e fisici
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 82 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.87
ZA/td
Lugano
23 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
novembre 2000, RI 1, nato nel 1961, aiuto cuoco, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto
da una sindrome lombovertebrale con ernia del disco ed ernia inguinale (doc. AI
1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia reumatologica, per decisione 15 dicembre 2003 l’UAI
ha assegnato una rendita intera limitatamente al periodo 1° novembre 2000 - 31
agosto 2001, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dal 8.11.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità
lavorativa è limitata in modo rilevante.
● La sua pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione
medica e della perizia medica del Dottor __________.
Dall'insieme di questa documentazione
risulta una totale inabilità lavorativa dal novembre 1999.
Trascorso l'anno d'attesa (dettato
dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) a decorrere dal 1.11.2000 viene
conseguentemente erogata una rendita intera d'invalidità con grado AI del 100%,
ma limitatamente fino al 31.08.2001 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Infatti dalla perizia viene
confermata una ripresa della capacità lavorativa completa dalla data della
visita peritale del Dottor __________ del 24.05.2001.
Per questo motivo dal 1.09.2001 non
vi è più alcun diritto al versamento della rendita d'invalidità." (Doc. AI
27)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una
rendita d'invalidità anche dopo il 31 agosto 2001, con decisione su opposizione
17 settembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:
" (…)
6. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente
contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla
quale il medesimo sarebbe comunque in grado di svolgere le precedenti
occupazioni così come attività adeguate in modo pressoché normale
successivamente al 04 maggio 2001.
Orbene, come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a
mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta
che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione espressa dal dottor __________ completa,
motivata e coerente non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto
conforme ai criteri sovraesposti.
Il certificato medico 22 gennaio 2004 presentato dal curante,
dottoressa __________, non oggettiva un peggioramento con valenza invalidante
dello stato di salute.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita
pertanto conferma." (doc. AI 34)
1.3. Con tempestivo ricorso al
TCA l'assicurato ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita intera d’invalidità
anche dopo il 31 agosto 2001, motivando:
" (…)
1. L'istituto assicurazioni sociali ha riconosciuto l'esistenza di
un
grado di invalidità del 100%, con
diritto ad una rendita Al intera a partire dal 01.11.2000 (cfr. decisione del
15.12.2003). Pur non essendovi stato alcun miglioramento nel mio stato di
salute, dopo gli accertamenti eseguiti dal dottor __________ è stato ritenuto
che a partire dal 04.05.2001 la mia capacità lavorativa è tornata ad essere del
100%.
Contro questa decisione dell'Ufficio Al
ho interposto opposizione. Malgrado questo l'ufficio Al con decisione del 17
settembre 2004 ha ribadito le proprie conclusioni
2. Con il presente ricorso chiedo sostanzialmente che venga
nuovamente riconosciuto il diritto ad
una rendita Al intera sulla base di un grado di invalidità del 100%.
L'Ufficio Al non ha tenuto in nessuna
considerazione gli accertamenti della Dr. __________, che pur mi segue dal 1996
e dunque è ben a conoscenza dei miei problemi di salute. Al riguardo faccio
riferimento ai certificati medici del 21.01.2004 e del 01.09.2004 allegati al
presente ricorso.
Ripeto che, visto che il mio stato di
salute non ha avuto alcun miglioramento, le conclusioni della perizia ordinata
dell'Ufficio Al risultano poco affidabili poiché giungono a conclusioni prive
di logica. In caso di dubbio chiedo comunque che venga fatta allestire una
perizia più approfondita.
3. In conclusione chiedo che la decisione dell'Ufficio Al 17
settembre
2004 venga integralmente annullata e che
a mio favore venga riconosciuta una rendita Al intera anche dopo il 31.08.2001."
(Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
Lo stato di salute del ricorrente è stato
adeguatamente valutato segnatamente con perizia del 14 febbraio 2003 del Dr. __________,
il quale ha stabilito un'incapacità lavorativa del 100% dal 19 novembre 1999 al
24 maggio 2001 e in seguito una completa capacità lavorativa (doc. 25 inc. AI).
Circa la forza probatoria dei rapporti medici la dottrina ha chiarito che,
affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della
situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate
(Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il
Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che
vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). Il
Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che il Servizio
accertamento medico dell'assicurazione Invalidità (SAM) non è legato da un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF
123 V 178 c. 4b), mentre relativamente al medico di fiducia il giudice deve
tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio
esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc). In
concreto la perizia 14 febbraio 2003 del Dr. __________, completa, motivata e
coerente, ossequia i citati criteri giurisprudenziali ed ha quindi piena forza
probatoria.
La successiva documentazione medica relativa
all'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, vale a dire le
attestazioni mediche 22 gennaio 2004 (doc. Al allegato al ricorso) e 1
settembre 2004 (doc. A2 allegato al ricorso) della Dr. __________, non permette
di ritenere un danno alla salute di valore maggiormente invalidante rispetto a
quanto valutato dalla perizia. Si osserva che la curante da un lato riprende la
principale diagnosi adeguatamente valutata dal perito e dall'altro indica
genericamente una sindrome vertiginosa e problemi depressivi, relativamente ai
quali non è sostanziata e comprovata una ulteriore incapacità lavorativa, tali
problematiche, sconosciute in precedenza e per le quali l'assicurato non
risulta essere preso a carico, rimanendo sprovviste di oggettivi esami e
valutazioni. Esse non hanno quindi ulteriore valore invalidante. La valutazione
operata con la decisione su opposizione risulta quindi corretta." (Doc.
III)
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha
diritto ad una rendita anche dopo il 31 agosto 2001.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo
anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di
un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore
della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia
di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al
31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del
vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le
nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale
alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa
G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I
148/98]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Secondo
costante giurisprudenza, una decisione mediante la quale l’assicurazione
invalidità accorda una rendita con effetto retroattivo e, nel stesso momento,
la riduce o la sopprime, corrisponde ad una decisione di revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (prima 41 LAI; DTF 125 V 417 consid. 2d; Pratique VSI 2001
pag. 157 consid. 2; STFA del 16 ottobre 2003 nella causa P., I 101/03,
consid. 2; STFA del 22 luglio 2002 nella causa G,, I 592/02, consid. 1).
Ai sensi
di questa disposizione, infatti, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto
alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6. Nella fattispecie, su
richiesta del medico curante dell’assicurato, in data 27 novembre 2000 il dr. __________,
neurochirurgo, ha visitato il paziente rilevando:
" Non
ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti,
limitandoci a ricordare che egli venne sottoposto nel maggio di quest'anno ad
una valutazione specialistica nel nostro Servizio per un dolore paravertebrale
lombare sinistro con irradiazione diffusa nell'arto inferiore (eventualmente
L4) e con qualche segno di claudicatio radicolare. L'esame clinico metteva già
allora in evidenza un dolore elettivo alla palpazione dell'articolazione
vertebrale post. L3/L4 sinistra accentuato dai movimenti del tronco.
Al momento attuale il paziente descrive (in modo abbastanza
dimostrativo) un quadro analogo e parallelamente anche dolori paravertebrali
cervicali sinistri con coinvolgimento del trapezio.
L'esame clinico non ha messo in evidenza segni in favore di una
sofferenza centrale o di una compressione periferica attualmente acuta. In
particolare il trofismo, il tono e il test di posizione sono normali sia nelle
estremità superiori che inferiori, il profilo dei riflessi è medio a vivace e
simmetrico in sede bicipitale, tricipitale, brachio-radiale, patellare ed
achillea, non esistono riflessi patologici ed i cutanei addominali sono
normo-evocabili in tutti i quadranti. Il segno di Lasègue nella variante
diretta e rovesciata è negativo bilateralmente per quel che concerne una componente
radicolare. Il testing muscolare non mette in evidenza deficit motori,
segnatamente a livello degli arti inferiori. Esiste una discreta ipoestesia
diffusa nell'arto inf. sinistro con epicentro in L4 ed L5 e un accenno anche in
L5/Sl senza tratti nocicettivi. La sensibilità profonda è normale. La
deambulazione non presenta particolarità, la marcia in punta di piedi e sui
calcagni è normale e simmetrica e non osserviamo segni di Trendelenburg. Il
segmento lombare presenta una contrattura muscolare bilaterale dominante a
sinistra tra L2 ed L5. La palpazione mette in evidenza un'irritazione focale
dell'articolazione L3/L4 (eventualmente anche di L4/L5) sul lato sinistro con
irradiazione dei dolori a fascia e coinvolgimento intermittente dell'arto inf.
sinistro.
Esiste anche una lieve irritazione dei ligamenti interspinosi
L3/L4 ed L4/L5.
L'esame delle sincondrosi sacro-iliache non rivela dolenzie o
blocchi funzionali, i segni di Patrick e di De Winter sono negativi
bilateralmente. La motilità del rachide lombare è soddisfacente in
anteroflessione con uno Schober di 10/14 per una DDS di 10 cm, la reclinazione
è disarmonica per i dolori in sede paravertebrale sinistra senza tuttavia
episodi di blocco funzionale transitorio. Il Bending verso destra determina
dolori in sede paravertebrale lombare sinistra. In torsione i dolori confermano
la loro origine articolare posteriore.
Fatti
I disturbi oggettivati possono essere ricondotti ad un'irritazione
faccettaria e le irradiazioni interpretate in chiave pseudoradicolare.
Sulla base di queste constatazioni abbiamo previsto di effettuare
un'infiltrazione mirata della faccetta articolare posteriore, dapprima nella
modalità test.
La terremo al corrente sull'evoluzione del caso.
Tenuto conto della natura del problema non esistono naturalmente
ragioni per sostenere una qualsiasi richiesta di invalidità." (allegato
doc. AI 17)
In data 6 marzo 2001, la dr.ssa
__________, generalista e curante, ha certificato un’incapacità lavorativa al
100% dall’8 novembre 1999. La curante ha valutato la residua capacità
lavorativa dell’assicurato nella sua precedente professione di aiuto-cuoco al
50%, ritenendolo invece capace al lavoro in attività leggere nella misura del 60-70%
(doc. AI 11).
Su richiesta della __________,
in data 4 maggio 2001 il dr. __________, internista, ha rilevato:
" Esame
clinico
L'esame oggettivo attuale è sovrapponibile a quello costatato in
occasione della visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________
in novembre 2000. Trovo un paziente 40enne senza reperti patologici di rilievo
all'esame internistico cursorio, compensato sul piano cardiovascolare, con
azione cardiaca regolare normofrequente e valore di PA nella norma. La marcia
viene eseguita in modo fluido. La colonna vertebrale si presenta in asse, senza
deficit significativi di mobilità. Nessun deficit neurologico agli arti
inferiori.
Conclusioni
Lombalgia cronica persistente.
Capacità Lavorativa
Francamente non mi sono chiari i motivi che hanno sino ad ora
impedito al paziente di svolgere un'attività lavorativa. Come già in autunno
2000, anche attualmente il paziente è sicuramente abile al lavoro in modo
completo in un'attività lavorativa non troppo pesante per la schiena, che in
particolare non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di pesi
superiori ai 15 Kg, non preveda lavori da svolgere con il tronco piegato in
avanti e non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode per la
schiena." (allegato doc. AI 17)
Per chiarire
definitivamente la problematica reumatologica, l’UAI ha ordinato una perizia
specialistica (doc. AI 23). Nel suo referto del 14 febbraio 2003 il dr. __________,
reumatologo, ha rilevato:
"
5 Valutazione e prognosi
Il paziente soffre di una sindrome
lombospondilogena cronica di moderata entità dovuta alle turbe statiche,
l'insufficienza muscolare e la minima alterazione degenerativa che oserei
definire fisiologica per l'età. Durante l'esame clinico si rende evidente
un'importante discordanza tra i sintomi soggettivi e l'analisi oggettiva la quale
mostra una colonna vertebrale libera nei movimenti in tutti i suoi segmenti, la
presenza unicamente di una lieve miogelosi con la possibilità di deambulare
senza alcuna zoppia così come di stare seduto senza problemi per almeno 40 min.
Questa discordanza d'altronde non é nuova ed é già stata anche riscontrata sia
dal prof. __________ che dal Dott. __________. La prognosi per il momento é
buona presentando il paziente un'alterazione degenerativa minima. Con la
ripresa di un'attività lavorativa dovrebbe essere possibile correggere
progressivamente l'insufficienza muscolare.
B Conseguenze
sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni ( qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi
constatati
A livello fisico la menomazione é minima,
l'assicurato presenta al massimo un limite nel sollevare ripetutamente pesi
superiori ai 40 kg, l'assumere posizioni monotone per più di 4-5 ore.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi si ripercuotono al massimo con
un'inabilità lavorativa del 10% (riduzione del tempo di lavoro) nella sua
attività di barista, cameriere o aiuto cucina. In tutte queste attività,
infatti, il paziente é spesso in movimento e può alternare posizioni statiche
in piedi a periodi dove deve muoversi. Il paziente inoltre non è in grado di
sollevare ripetutamente pesi superiori ai 40 kg.
2.2
Esatta descrizione delle funzioni intatte
e della capacità di carico
Il paziente é limitato nel sollevare ripetutamente
pesi superiori ai 40 kg o nello stare in posizione eretta senza muoversi per
4-5 ore.
a. L'attività attuale è ancora praticabile. Sì.
2.4
Se sì, in quale misura (ore al giorno).
Almeno 7 ore al giorno.
2.5
È presente inoltre una diminuzione della capacità
di lavoro.
No.
2.6
Se sì, in che misura?
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
A dedurre dagli atti sarebbe stata dichiarata
un'inabilità lavorativa del 100% a partire dal 19.11.1999.
a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della
limitazione della
capacità di lavoro?
100% dal 19.11.99 sino al massimo alla visita
peritale del Dott. __________ del 24.05.01, in seguito ripresa di una capacità
lavorativa completa.
C Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1.
È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono Previsti?
No.
1.1
Se si, la preghiamo di descrivere il piano
di riabilitazione
1.2
Se no preghiamo di motivare
Il paziente é in grado di lavorare nel mestiere
di barista, cameriere o aiuto cucina nell'ordine del 90%. Una ripresa
dell'attività aiuterebbe a recuperare la forza muscolare. L'unico accorgimento
potrebbe essere il porto di una fascia lombare durante l'attività.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro
attuale?
2.1
se sì con quali ragionevoli provvedimenti
(p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?
Al paziente potrebbe giovare il porto di una
fascia addominale in particolare nei primi mesi dopo ripresa d'attività
lavorativa.
a. Secondo lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla
capacità di lavoro ?
3.
L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività
Sì.
3.1
Se sì, a quali esigenze deve rispondere il
posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Il paziente é in grado di svolgere tutte le
attività. Il paziente deve evitare di sollevare in modo ripetuto pesi superiori
ai 40 kg o di stare in posizione eretta senza potersi muovere per più di 4-5
ore.
3.2
In che misura si possono svolgere attività
consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Almeno 7 ore al giorno.
3.3
È presente inoltre una riduzione della
capacità di lavoro?
No." (Doc. AI 25)
Nella sua proposta medico
del 27 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" L'A.
è stato peritato dal reumatologo dr. __________, data perizia 14.02.2003.
Diagnosi:
- Sindrome lombospondilogena cronica su
moderate turbe statiche con iperlordosi lombare, ipercifosi
toracale e insufficienza muscolare
protrusione discale L5/5
Secondo il perito l'A. è in grado di lavorare con solo minime
riduzioni della CL, descritte.
Nelle sue precedenti attività la IL è del 10%.
Limite a sollevare pesi sopra 40 kg e posizione statica per più di
4.
ore.
La valutazione concorda con quelle agli atti del prof. __________
e del medico fiduciario.
La curante aveva però dichiarato la IL continua, per cui si è resa
necessaria una perizia.
D'accordo con proposta DAT del 24.02.2003." (Doc. AI 26)
In data 22 gennaio 2004,
la dr.ssa __________ ha certificato:
" Il
paziente sopraccitato si presenta in data odierna con la vostra decisione che
stabilisce un'invalidità di grado totale al 100% dal 1.11.2000 al 31.08.2001.
In base poi alla perizia medica effettuata dall'1.09.2001 non vi è più nessun
diritto ad una rendita di invalidità in quanto considerato abile al lavoro in
maniera completa.
Ricordo che conosco e seguo in qualità di medico curante il
paziente dal 1996 ad oggi con regolari visite presso il mio studio. Il paziente
presenta in maniera cronica una sindrome lombo-vertebrale con radicolopatia
all'arto inferiore sinistro e recentemente una sindrome vertiginosa con
disturbi di equilibrio in accertamento.
Ritengo quindi che lo stesso non sia da considerare abile al
lavoro almeno in maniera parziale." (Doc. A1)
Con successivo certificato
1° settembre 2004, sempre la dr.ssa __________ ha rilevato:
" In
qualità di medico curante certifico che seguo il paziente suddetto dal 1996. Lo
stesso presenta una sindrome lombovertebrale cronica con pseudoradicolopatia
sinistra secondaria a protrusione-erniazione discale L3-L4 dal 1999.
Negli ultimi anni presenta in maniera cronico recidivante blocchi
lombari e da ca. due anni una sindrome cervicale con tendomiosite
paravertebrale bilaterale.
In seguito la presenza di dolori cronici il paziente sviluppa una
sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico sempre più frequenti, anche
notturni.
Presenta inoltre vertigini parossistiche.
Lo stesso è a beneficio in maniera continua di antinfiammatori non
steroidali ed antidepressivi.
Ritengo quindi che il signor __________ sia da considerarsi
inabile al lavoro in maniera duratura." (Doc. A2)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.8
Per
quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il
perito (dr. __________).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di
vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata
incapacità lavorativa (10%, corrispondente ad una riduzione del tempo si
lavoro) dell’assicurato nella sua precedente attività di aiuto cuoco. Il perito
sottolinea che l’assicurato è in grado di svolgere tutte le attività in misura
del 90%, in particolare quella di barista, cameriere o aiuto cucina, evitando
tuttavia di sollevare pesi superiori a 40 kg o di stare in posizione eretta
senza potersi muovere per più di 4-5 ore. L’unico accorgimento da prendere
sarebbe quello di portare una fascia lombare durante l’attività.
Il sanitario ha inoltre
stabilito che dal 19 novembre 1999 al 24 maggio 2001 l’assicurato è stato
inabile al lavoro al 100%. In seguito l’assicurato è tornato ad essere abile al
90%.
La perizia 14 febbraio
2003.
del dr. __________ è stata confermata dal medico SMR dr. __________ (doc.
AI 26).
Nel suo referto 29
novembre 2000 il dr. __________, neurochirurgo, non ha da parte sua evidenziato
patologie tali da giustificare l’erogazione di una rendita (allegato doc. AI
17).
Dal canto suo il dr. __________,
internista, nel suo referto 4 maggio 2001 ha precisato che l’assicurato è
sicuramente abile al lavoro “in modo completo in un’attività lavorativa non
troppo pesante per la schiena, che in particolare non preveda il sollevamento
ripetuto o il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, non preveda lavori da
svolgere con il tronco piegato in avanti e non imponga il mantenimento forzato
di posizioni scomode per la schiena” (allegato doc. AI 17).
Ora, sino
all'emanazione della decisione su opposizione del 17 settembre 2004, la
conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il
proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione.
Per
quanto attiene ai certificati medici 22 gennaio e 1° settembre 2004 della
dr.ssa __________ (doc. A1 e A2), benché rilasciati da un sanitario che ha in
cura l’assicurato dal 1996 e che quindi lo conosce bene, non possono essere
presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non
sufficientemente circostanziati e dettagliati e non conformi quindi ai
succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). In ogni
caso dai referti medici in parola non si evincono sufficienti elementi per
ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle
condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede
peritale. Per quanto riguarda la presenza di una “sindrome ansioso depressiva”
attestata per la prima volta con il secondo certificato medico del 1° settembre
2004.
(doc. A2), la stessa non può essere validamente presa in considerazione, nessun elemento agli atti permettendo di attribuirle la benché minima
valenza invalidante sia in riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza
in materia (cfr. consid. 2.4 e 2.7) sia avuto riguardo ai presupposti di cui
agli artt. 17 LPGA e 88a cpv. 2 OAI.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato a partire da fine maggio 2001 è
abile in misura totale nella sua precedente attività di aiuto cuoco e in altre
simili (barista, cameriere, ecc).
Per
questi motivi il ricorso deve essere respinto, la querelata decisione con cui
l’UAI ha limitato il diritto alla rendita sino al 31 agosto 2001 (cfr. art. 88a
cpv. 1 OAI) meritando piena tutela.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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