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Decisione

32.2004.87

incapacità lavorativa per motivi psichici e fisici

23 febbraio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi oggettivati possono essere ricondotti ad un'irritazione

faccettaria e le irradiazioni interpretate in chiave pseudoradicolare.

Sulla base di queste constatazioni abbiamo previsto di effettuare

un'infiltrazione mirata della faccetta articolare posteriore, dapprima nella

modalità test.

La terremo al corrente sull'evoluzione del caso.

Tenuto conto della natura del problema non esistono naturalmente

ragioni per sostenere una qualsiasi richiesta di invalidità." (allegato

doc. AI 17)

In data 6 marzo 2001, la dr.ssa

__________, generalista e curante, ha certificato un’incapacità lavorativa al

100% dall’8 novembre 1999. La curante ha valutato la residua capacità

lavorativa dell’assicurato nella sua precedente professione di aiuto-cuoco al

50%, ritenendolo invece capace al lavoro in attività leggere nella misura del 60-70%

(doc. AI 11).

Su richiesta della __________,

in data 4 maggio 2001 il dr. __________, internista, ha rilevato:

" Esame

clinico

L'esame oggettivo attuale è sovrapponibile a quello costatato in

occasione della visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________

in novembre 2000. Trovo un paziente 40enne senza reperti patologici di rilievo

all'esame internistico cursorio, compensato sul piano cardiovascolare, con

azione cardiaca regolare normofrequente e valore di PA nella norma. La marcia

viene eseguita in modo fluido. La colonna vertebrale si presenta in asse, senza

deficit significativi di mobilità. Nessun deficit neurologico agli arti

inferiori.

Conclusioni

Lombalgia cronica persistente.

Capacità Lavorativa

Francamente non mi sono chiari i motivi che hanno sino ad ora

impedito al paziente di svolgere un'attività lavorativa. Come già in autunno

2000, anche attualmente il paziente è sicuramente abile al lavoro in modo

completo in un'attività lavorativa non troppo pesante per la schiena, che in

particolare non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di pesi

superiori ai 15 Kg, non preveda lavori da svolgere con il tronco piegato in

avanti e non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode per la

schiena." (allegato doc. AI 17)

Per chiarire

definitivamente la problematica reumatologica, l’UAI ha ordinato una perizia

specialistica (doc. AI 23). Nel suo referto del 14 febbraio 2003 il dr. __________,

reumatologo, ha rilevato:

"

5 Valutazione e prognosi

Il paziente soffre di una sindrome

lombospondilogena cronica di moderata entità dovuta alle turbe statiche,

l'insufficienza muscolare e la minima alterazione degenerativa che oserei

definire fisiologica per l'età. Durante l'esame clinico si rende evidente

un'importante discordanza tra i sintomi soggettivi e l'analisi oggettiva la quale

mostra una colonna vertebrale libera nei movimenti in tutti i suoi segmenti, la

presenza unicamente di una lieve miogelosi con la possibilità di deambulare

senza alcuna zoppia così come di stare seduto senza problemi per almeno 40 min.

Questa discordanza d'altronde non é nuova ed é già stata anche riscontrata sia

dal prof. __________ che dal Dott. __________. La prognosi per il momento é

buona presentando il paziente un'alterazione degenerativa minima. Con la

ripresa di un'attività lavorativa dovrebbe essere possibile correggere

progressivamente l'insufficienza muscolare.

B Conseguenze

sulla capacità di lavoro

1 Menomazioni ( qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi

constatati

A livello fisico la menomazione é minima,

l'assicurato presenta al massimo un limite nel sollevare ripetutamente pesi

superiori ai 40 kg, l'assumere posizioni monotone per più di 4-5 ore.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi si ripercuotono al massimo con

un'inabilità lavorativa del 10% (riduzione del tempo di lavoro) nella sua

attività di barista, cameriere o aiuto cucina. In tutte queste attività,

infatti, il paziente é spesso in movimento e può alternare posizioni statiche

in piedi a periodi dove deve muoversi. Il paziente inoltre non è in grado di

sollevare ripetutamente pesi superiori ai 40 kg.

2.2

Esatta descrizione delle funzioni intatte

e della capacità di carico

Il paziente é limitato nel sollevare ripetutamente

pesi superiori ai 40 kg o nello stare in posizione eretta senza muoversi per

4-5 ore.

a. L'attività attuale è ancora praticabile. Sì.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al giorno).

Almeno 7 ore al giorno.

2.5

È presente inoltre una diminuzione della capacità

di lavoro.

No.

2.6

Se sì, in che misura?

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

A dedurre dagli atti sarebbe stata dichiarata

un'inabilità lavorativa del 100% a partire dal 19.11.1999.

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della

limitazione della

capacità di lavoro?

100% dal 19.11.99 sino al massimo alla visita

peritale del Dott. __________ del 24.05.01, in seguito ripresa di una capacità

lavorativa completa.

C Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono in corso? Ne sono Previsti?

No.

1.1

Se si, la preghiamo di descrivere il piano

di riabilitazione

1.2

Se no preghiamo di motivare

Il paziente é in grado di lavorare nel mestiere

di barista, cameriere o aiuto cucina nell'ordine del 90%. Una ripresa

dell'attività aiuterebbe a recuperare la forza muscolare. L'unico accorgimento

potrebbe essere il porto di una fascia lombare durante l'attività.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro

attuale?

2.1

se sì con quali ragionevoli provvedimenti

(p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

Al paziente potrebbe giovare il porto di una

fascia addominale in particolare nei primi mesi dopo ripresa d'attività

lavorativa.

a. Secondo lei che effetti hanno questi

provvedimenti sulla

capacità di lavoro ?

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività

Sì.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere il

posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il paziente é in grado di svolgere tutte le

attività. Il paziente deve evitare di sollevare in modo ripetuto pesi superiori

ai 40 kg o di stare in posizione eretta senza potersi muovere per più di 4-5

ore.

3.2

In che misura si possono svolgere attività

consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Almeno 7 ore al giorno.

3.3

È presente inoltre una riduzione della

capacità di lavoro?

No." (Doc. AI 25)

Nella sua proposta medico

del 27 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" L'A.

è stato peritato dal reumatologo dr. __________, data perizia 14.02.2003.

Diagnosi:

- Sindrome lombospondilogena cronica su

moderate turbe statiche con iperlordosi lombare, ipercifosi

toracale e insufficienza muscolare

protrusione discale L5/5

Secondo il perito l'A. è in grado di lavorare con solo minime

riduzioni della CL, descritte.

Nelle sue precedenti attività la IL è del 10%.

Limite a sollevare pesi sopra 40 kg e posizione statica per più di

4.

ore.

La valutazione concorda con quelle agli atti del prof. __________

e del medico fiduciario.

La curante aveva però dichiarato la IL continua, per cui si è resa

necessaria una perizia.

D'accordo con proposta DAT del 24.02.2003." (Doc. AI 26)

In data 22 gennaio 2004,

la dr.ssa __________ ha certificato:

" Il

paziente sopraccitato si presenta in data odierna con la vostra decisione che

stabilisce un'invalidità di grado totale al 100% dal 1.11.2000 al 31.08.2001.

In base poi alla perizia medica effettuata dall'1.09.2001 non vi è più nessun

diritto ad una rendita di invalidità in quanto considerato abile al lavoro in

maniera completa.

Ricordo che conosco e seguo in qualità di medico curante il

paziente dal 1996 ad oggi con regolari visite presso il mio studio. Il paziente

presenta in maniera cronica una sindrome lombo-vertebrale con radicolopatia

all'arto inferiore sinistro e recentemente una sindrome vertiginosa con

disturbi di equilibrio in accertamento.

Ritengo quindi che lo stesso non sia da considerare abile al

lavoro almeno in maniera parziale." (Doc. A1)

Con successivo certificato

1° settembre 2004, sempre la dr.ssa __________ ha rilevato:

" In

qualità di medico curante certifico che seguo il paziente suddetto dal 1996. Lo

stesso presenta una sindrome lombovertebrale cronica con pseudoradicolopatia

sinistra secondaria a protrusione-erniazione discale L3-L4 dal 1999.

Negli ultimi anni presenta in maniera cronico recidivante blocchi

lombari e da ca. due anni una sindrome cervicale con tendomiosite

paravertebrale bilaterale.

In seguito la presenza di dolori cronici il paziente sviluppa una

sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico sempre più frequenti, anche

notturni.

Presenta inoltre vertigini parossistiche.

Lo stesso è a beneficio in maniera continua di antinfiammatori non

steroidali ed antidepressivi.

Ritengo quindi che il signor __________ sia da considerarsi

inabile al lavoro in maniera duratura." (Doc. A2)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.8

Per

quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il

perito (dr. __________).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata

incapacità lavorativa (10%, corrispondente ad una riduzione del tempo si

lavoro) dell’assicurato nella sua precedente attività di aiuto cuoco. Il perito

sottolinea che l’assicurato è in grado di svolgere tutte le attività in misura

del 90%, in particolare quella di barista, cameriere o aiuto cucina, evitando

tuttavia di sollevare pesi superiori a 40 kg o di stare in posizione eretta

senza potersi muovere per più di 4-5 ore. L’unico accorgimento da prendere

sarebbe quello di portare una fascia lombare durante l’attività.

Il sanitario ha inoltre

stabilito che dal 19 novembre 1999 al 24 maggio 2001 l’assicurato è stato

inabile al lavoro al 100%. In seguito l’assicurato è tornato ad essere abile al

90%.

La perizia 14 febbraio

2003.

del dr. __________ è stata confermata dal medico SMR dr. __________ (doc.

AI 26).

Nel suo referto 29

novembre 2000 il dr. __________, neurochirurgo, non ha da parte sua evidenziato

patologie tali da giustificare l’erogazione di una rendita (allegato doc. AI

17).

Dal canto suo il dr. __________,

internista, nel suo referto 4 maggio 2001 ha precisato che l’assicurato è

sicuramente abile al lavoro “in modo completo in un’attività lavorativa non

troppo pesante per la schiena, che in particolare non preveda il sollevamento

ripetuto o il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, non preveda lavori da

svolgere con il tronco piegato in avanti e non imponga il mantenimento forzato

di posizioni scomode per la schiena” (allegato doc. AI 17).

Ora, sino

all'emanazione della decisione su opposizione del 17 settembre 2004, la

conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il

proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione.

Per

quanto attiene ai certificati medici 22 gennaio e 1° settembre 2004 della

dr.ssa __________ (doc. A1 e A2), benché rilasciati da un sanitario che ha in

cura l’assicurato dal 1996 e che quindi lo conosce bene, non possono essere

presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non

sufficientemente circostanziati e dettagliati e non conformi quindi ai

succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). In ogni

caso dai referti medici in parola non si evincono sufficienti elementi per

ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle

condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede

peritale. Per quanto riguarda la presenza di una “sindrome ansioso depressiva”

attestata per la prima volta con il secondo certificato medico del 1° settembre

2004.

(doc. A2), la stessa non può essere validamente presa in considerazione, nessun elemento agli atti permettendo di attribuirle la benché minima

valenza invalidante sia in riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza

in materia (cfr. consid. 2.4 e 2.7) sia avuto riguardo ai presupposti di cui

agli artt. 17 LPGA e 88a cpv. 2 OAI.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato a partire da fine maggio 2001 è

abile in misura totale nella sua precedente attività di aiuto cuoco e in altre

simili (barista, cameriere, ecc).

Per

questi motivi il ricorso deve essere respinto, la querelata decisione con cui

l’UAI ha limitato il diritto alla rendita sino al 31 agosto 2001 (cfr. art. 88a

cpv. 1 OAI) meritando piena tutela.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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