32.2004.88
asssicurata non raggiunge il grado minimo per avere diritto alla rendita
14 marzo 2005Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.88
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, TCA
Titolo:
asssicurata non raggiunge il grado minimo per avere diritto alla rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.88
BS/td
Lugano
14 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione operaia di fabbrica, nel mese di marzo 2002 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Disposti
Fatti
i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
eseguita dal Servizio medico di accertamento dell’AI di Bellinzona (SAM), con
decisione 5 dicembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto:
"
(…)
Preso atto del rapporto peritale SAM del
5.11.2003 si rileva che l’Assicurata presenta una capacità lavorativa del 100%
come operaia (attività leggera precedentemente svolta) ed in attività simili.
Questa capacità lavorativa era già presente nel settembre 2001, allorquando
l’Assicurata fu licenziata." (doc. AI 23)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, in cui essa ha sostanzialmente contestato
le risultanze della perizia SAM (doc. AI 36), con decisione 4 ottobre 2004
l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni facendo
presente:
"
Nella fattispecie la perizia pluridisciplinare è
stata redatta in base alla documentazione risalente al 1994. I documenti che
l'assicurata ha nuovamente prodotto in sede di opposizione erano già presenti
agli atti e ritenuti al momento della redazione della perizia pluridisciplinare
(rapporto 21.01.1994 Dr. __________ per stato ORL, rapporto di uscita
dall'Ospedale __________ di __________ 22.08.1994, rapporto 17.06.1997 __________,
esame TAC 05.07.1997 dell'Ospedale __________ di __________, rapporto
17.06.1997 Dr. __________, rapporto 08.07.1997 Dr. __________). Non è stato
invece incluso il certificato emesso dal medico curante in data 26.01.2004 Dr. __________
(posteriore all'emissione della perizia pluridisciplinare) che riassume in
breve il decorso dello stato di salute dell'assicurata ed il rapporto
04.12.2003 Dr. __________ che ha nuovamente visitato l'assicurata a seguito di
un riacutizzarsi dei disturbi vertiginosi. Quest'ultimo ha asserito che la
sintomatologia è migliorata lentamente nei giorni seguenti e ha confermato un
debole nistagmo obliquo battente in alto a destra durante la manovra di
Nylen-Barany (cf. rapporto medico Dr. __________ del 04.12.2003) già
riscontrato nel rapporto 08.07.1997 emesso dallo stesso medico. Nella
valutazione il Dr. __________ ha consigliato all'assicurata uno schema di
esercizi in caso di persistenza dei disturbi, consigliando di evitare
medicamenti antivertiginosi a medio lungo termine.
Nel caso in esame le risultanze del rapporto
peritale sono determinanti. Il certificato medico del Dr. __________ prodotto
dall'assicurata in sede di opposizione risulta assai generico, mentre quello
presentato dal Dr. __________ riprende in generale quanto già espresso nel
precedente rapporto del 1997. Pertanto i nuovi certificati non possono essere
considerate atti a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è
giunta.
Pertanto vanno confermate le risultanze derivate
dalla perizia pluridisciplinare, che determinano la totale abilità lavorativa
dell'assicurata nell'attività precedentemente svolta o in attività simili,
visto che le patologie patite dalla medesima non influiscono sulla capacità
lavorativa e sulla sua reintegrazione in ambito lavorativo." (Doc. AI 39)
1.3. Con
tempestivo ricorso RI 1 ha postulato l'annullamento della decisione su
opposizione ed il conseguente diritto ad una rendita.
Nel
gravame essa ha, fra l’altro, evidenziato di aver subito nel mese di settembre
2004 un intervento chirurgico al polso destro a causa del peggioramento della
sindrome del tunnel carpale.
1.4. Con risposta
11 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto
esposto in sede di decisione su opposizione. Contestualmente l’amministrazione
ha allegato un parere del dr. __________, medico responsabile del Servizio
medico regionale (SMR) riguardo alla nuova problematica ortopedica concernente
il polso destro.
1.5. Con scritto 22
novembre 2004 la ricorrente ha ribadito la propria posizione.
considerando, in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA
e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.4.
2.4.1. Nel caso
concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Dal referto
5 novembre 2003 (doc. AI 19) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo
a tre consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica, neurologica
e otorinolaringoiatrica (ORL).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle esplorazioni eseguite durante
il soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti
hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
nessuna diagnosi
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo ansiosodepressivo reattivo a problemi
somatici..
Fibromialgia.
Periartropatia omoscapolare tendinotica ds. con.
- leggera sintomatologia d’impingement.
Sindrome lombovertebrale, con/su
- fibromialgia;
- minime alterazioni degenerative.
Sperone calcaneare a sinistra.
Sindrome del tunnel bilaterale, a ds. più che a sin.
Pregressa cupolitiasi (lato sconosciuto), probabilmente ancora sintomatica.
Asma bronchiale (anamnestica)."
2.4.2. Dal punto di
vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, il quale, con rapporto 3 ottobre 2003, ha
diagnosticato un disturbo depressivo di tipo reattivo a problemi somatici,
senza riscontrare degli elementi psicopatologici particolari atti a
giustificare la presenza di un’inabilità lavorativa (sub doc. AI 19).
2.4.3. L’aspetto
reumatologico è stato invece vagliato dal dr. __________, il quale ha
evidenziato:
"
La paziente presenta il quadro clinico di una
fibromialgia. Da una parte vi son dei dolori inizialmente localizzati a livello
della colonna vertebrale, che hanno mostrato in questi anni una chiara tendenza
alla generalizzazione. Non sono presenti solo dei dolori a livello articolare o
peri-articolare, ma anche tutti i tender points necessari per la diagnosi di
una fibromialgia.
In questo ambito sono secondo me inquadrabili
anche i dolori a livello della spalla destra, con una peri-artropatia
tendinopatica ed anche i dolori a livello della colonna vertebrale, soprattutto
nella zona lombare dove i reperti oggettivabili clinicamente e radiologici,
sono radicolari o per instabilità lombosacrale. Anche la RM della colonna
lombare non ha mostrato patologie particolari a livello dei dischi
inter-vertebrali o delle faccette articolari.
Molto probabilmente trattasi qui di una fibromialgia
di tipo primario. Un'eventuale componente secondaria non mi sembra attualmente
eruibile. In primo luogo le indagini cliniche non mettono in evidenza nessun
sospetto per una sinovite articolare. Non vi sono segni clinici sospetti per
disturbi a livello delle articolazioni sacroiliache.
Una scintigrafia ossea ha mostrato dei reperti
sostanzialmente normali, se non la presenza di un'iper-captazione a livello dello
sperone calcaneare di sinistra. L'immagine radiologica di questo sperone è
piuttosto di tipo degenerativo e meno di tipo erosivo infiammatorio. I valori
di laboratorio sono da considerarsi normali con una VES di 10 mm la prima ora
ed una CRP negativa che non indicano nessun segno attuale per un'eventuale
problematica di tipo infiammatorio. Le sierologie reumatiche danno reperti
negativi sia per quanto riguarda gli anticorpi antinucleari come pure il
fattore reumatoide e l'antigene HLA B27.
Tenendo quindi in considerazione i reperti
oggettivabili estremamente modesti ritengo che questa paziente non presenti,
dal punto di vista reumatologico, un'incapacità lavorativa per quanto riguarda
le professioni fino ad ora svolte.
Anche la sindrome del tunnel carpale di destra
sembra essere di modesta entità ed è già stata diagnosticata nel 1995 quando la
paziente ancora lavorava. Non vi è stata una progressione significativa per
quanto riguarda il reperto clinico nemmeno a questo livello." (sub Doc. AI
19)
2.4.4. Il dr. __________,
specialista ORL, dopo aver effettuato un esame vestibolare, con rapporto 2
ottobre 2003 ha riscontrato uno stato dopo cupulitiasi, poco sintomatico, precisando:
"
La paziente presenta uno stato di ansietà e di
estrema paura.
È rigida, si muove con precauzione, ma in nessun
momento del mio esame sono stato in grado di provocare delle grandi vertigini e
che stranamente la paziente dice non sentire durante l'esame.
Con la dovuta cautela, il problema non è più
d'ordine labirintico periferico ma d'ordine più profondo e richiede certamente
altre ricerche di sostegno.
Dal punto di vista ORL/otoneurologico la paziente
è da considerare abile al lavoro." (sub. Doc. AI 19)
2.4.5. Sulla base di
tutti gli atti medici acquisiti, inclusi quindi i tre succitati referti
specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno
concluso come segue:
" 7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L’ A. presenta una capacità lavorativa del 100%
come operaia ed attività simili.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta patologie che non hanno influsso
sulla capacità lavorativa.
Presenta dunque una capacità lavorativa del 100%
come operaia ed in attività simili. Questa capacità lavorativa era già presente
nel settembre 2001, allorquando la peritanda fu licenziata.
Nel passato vi furono brevi periodi d'incapacità
lavorativa (ma non di lunga durata).
In futuro non è da prevedere nessun cambiamento
dell'attuale capacità lavorativa dell'A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Anche in attività leggere l'A. presenta una
capacità lavorativa del 100%, sempre dal settembre 2001 (allorché fu
licenziata) e continua.
In futuro non è da prevedere un cambiamento
dell'attuale capacità lavorativa della perizianda.
L'A. non abbisogna di cure particolari.
A causa della nozione di asma bronchiale, si
consiglia un'attività che sia svolta in ambienti non polverosi e senza fumi. A
causa della pregressa cupulitiasi si sconsigliano attività su scale a pioli e
su impalcature." (Doc. AI 19)
Sulla
scorta della succitata perizia multidisciplinare, l’UAI ha dunque respinto la
domanda di prestazioni non presentando l’assicurata alcuna invalidità.
2.5. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;
Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da
un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Con il
presente ricorso la ricorrente evidenzia in particolare di soffrire di una labirintite
e di una sindrome del tunnel carpale al polso destro, operato nel settembre
2004, affezioni che, a sua detta, limitano lo svolgimento della sua attività di
operaia.
A suffragio delle proprie asserzioni, con l’atto di opposizione essa ha
prodotto diversi atti medici già presi in considerazione dal SAM al momento
della stesura della perizia multidisciplinare 5 novembre 2003 (rapporto 21.01.
1994 dr. __________; rapporto 22.08.1994 dell’Ospedale di __________; rapporto
17.06.1997 del dr. von __________; esame TAC 5.07.1997 dell’Ospedale di __________;
rapporto 17.06.1997 del dr. __________ e rapporto 8.07,1997 del dr. __________).
Non visionati dal SAM, poiché posteriori alla stesura della perizia, sono
invece i rapporti 4 dicembre 2003 del neurologo dr. __________ e 26 gennaio
2004 del medico curante dr. __________ (quest’ultimo ha in sostanza riportato le
valutazioni del citato specialista in neurologia).
Nel suo referto 4 dicembre 2003 il dr. __________, evidenziando un miglioramento
della sintomatologia a seguito di un attacco di vertigini rotatorie e dopo aver
effettuato un esame neurologico, ha rilevato:
"
Da una decina di giorni la P. accusa una
riacutizzazione dei disturbi vertiginosi, almeno in parte di tipo posizionale
benigno, in presenza di un debole nistagmo ancora evidenziabile con manovre di
provocazione. Ho eseguito una manovra liberatoria (Epley modificata)
consegnando alla P. uno schema con esercizi da eseguire a domicilio in caso di
persistenza dei disturbi. A medio lungo termine sarebbe preferibile evitare
medicamenti antivertiginosi che tendono a ritardare la compensazione
centrale." (Doc. AI 36)
Orbene,
come rettamente evidenziato dall’amministrazione nella decisione su
opposizione, dal punto di vista neurologico quanto accertato dal dr. __________
nel rapporto 4 dicembre 2003 corrisponde sostanzialmente alla situazione da lui
precedentemente valutata nel 1997. Anzi, se dal rapporto 8 luglio 1997 –
visionato dal SAM -, a seguito delle manovre di provocazione il nistagmo
rotatorio risultava intenso (“Con le manovre di Nylen-Barany alla
presa del decupito dorsale con testa ruotata a sinistra apparizione dopo pochi
secondi di un intenso nistagmo rotatorio, di senso orario con componente
obliqua verso l’alto, associato a vertigini per una decina di secondi, il
nistagmo si inverte al passaggio in posizione seduta”, doc. AI 36), dalla
successiva valutazione 4 dicembre 2003 emerge che il nistagmo è risultato
essere diminuito d’intensità tale da essere valutato come leggero (“Con
le manovre di Nylen-Barany la presa del decupito dorsale testa ruotata a sin
apparizione dopo pochi secondi di un leggero nistagmo obliquo battente in alto
e a ds per una decina di secondi associato a vertigini”; rapporto 4
dicembre 2003, sub. doc. AI 36).
Pertanto, nonostante la recente riacutizzazione dei disturbi vertiginosi, la
sintomatologia neurologica è quindi regredita.
Vero che nel rapporto 2 ottobre 2003 il consulente di neurologia del SAM, dr. __________,
ha fatto presente che “in nessun momento del mio esame sono stato in grado
di provocare delle grandi vertigini e che stranamente la paziente dice non
sentire durante l'esame”, motivo per cui egli non ha riscontrato alcun
problema d’ordine labirintico (doc. AI 19).
Tuttavia,
a mente del TCA, quando sostenuto dal dr. __________ non permette di modificare
l’esito della presente vertenza.
Da una parte, come visto, nel rapporto 4 dicembre 2003 il succitato specialista
parla di un nistagmo di lieve entità e di disturbi vertiginosi in parte
di tipo posizionale benigno, senza attribuire alcuna valenza invalidante; dall’altra,
al referto del SAM, dettagliato e completo in ogni sua parte, va conferita
forza probatoria piena (cfr. consid. 2.5).
Per quel che concerne invece la sindrome del tunnel carpale, con nota 8
novembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del Servizio medico
regionale (SMR), ha osservato quanto segue:
"
In sede di ricorso al TCA la Signora propone un
rapporto d'intervento chirurgico al polso dx. per sindrome del tünnel carpale
conosciuto dagli anni 90.
Si tratta di elemento nuovo, nel senso che la
patologia era conosciuta, ma finora non aveva necessitato trattamento.
Un intervento del genere presuppone una messa a
riposo della mano operata per tempi relativamente brevi. Non supera la misura
del mese.
Con tale situazione si deve affermare che fino al
momento dell'intervento non sia mai esistita una patologia valutabile come
danno alla salute sec. art. 4 LAI.
L'intervento stesso, di tipo curativo, non è
elemento sufficiente per ammettere un'IL precedente." (Doc. Vbis)
Nelle
osservazioni 22 novembre 2004 la ricorrente ha sostenuto che, a seguito del
succitato intervento eseguito nel settembre 2004, sta ancora seguendo il trattamento
d’ergoterapia alla mano destra, quindi con tempi di riabilitazione maggiori di
quelli indicati dal dr. __________.
A prescindere dal fatto che essa non ha prodotto al riguardo alcuna
attestazione medica, come giustamente osservato dal medico responsabile SMR, la
terapia riabilitativa, di durata limitata, non è di per sé sufficiente per
poter ammettere l’esistenza di un’affezione invalidante.
Ciononostante, l’assicurata
potrà sempre in futuro inoltrare un’ulteriore domanda
di prestazioni, facendo in particolare valere una patologia invalidante alla
mano destra, debitamente comprovata da referti medici.
In conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM,
i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui
l’assicurata è affetta, mediante l’ausilio anche di tre consultazioni
specialistiche, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
all’assenza di incapacità lavorativa nella professione di operaia abitualmente
esercitata dall’assicurata.
Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b;
SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211) che la ricorrente non raggiunge il grado minimo pensionabile del 40%, motivo
per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.8. Nel ricorso
l’assicurata ha chiesto “un colloquio personale con la persona incaricata a
giudicare il mio caso”.
Questa
Corte evidenzia innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
Ora,
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
La
documentazione agli atti essendo sufficientemente concludente per statuire in
merito, la chiesta audizione deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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