32.2004.89
domanda di revisione, rilevanza ai fini dell'AI della sindrome somatoforme, in casu non vi è stata una rilevante modifica della problematica reumatologica, rinvio degli atti all'amministrazione per l'
1 marzo 2005Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2004.89
Data decisione, Autorità:
01.03.2005, TCA
Titolo:
domanda di revisione, rilevanza ai fini dell'AI della sindrome somatoforme, in casu non vi è stata una rilevante modifica della problematica reumatologica, rinvio degli atti all'amministrazione per l'espletamento di una perizia psichiatria
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.89
BS/sc
Lugano
1° marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, contitolare di un garage dove lavorava in parte come meccanico in
parte come venditore, dal 1° gennaio 1999 svolge la mansione di responsabile della
vendita (cfr. doc. AI 11).
Nel mese di marzo 2001 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 1).
Sulla
base della perizia 27 maggio 2002 del dr. __________, l’assicurato, affetto fra
l’altro da una sindrome lombospondilogene cronica, è stato ritenuto inabile in
misura completa quale meccanico d’automobili, ma abile al 60% quale venditore (doc.
AI 25).
Completati
gli accertamenti economici, con decisione 11 dicembre 2002 l’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato un quarto di
rendita dal 1° febbraio 2001 (doc. AI 41).
Trattandosi di un caso di rigore, l’amministrazione ha in seguito aumentato la
prestazione assicurativa con l’erogazione di una mezza rendita (doc. AI 45).
1.2. Con domanda
di revisione 30 gennaio 2003 RI 1 ha prodotto il certificato 24 gennaio 2003 del
suo medico curante, attestante un peggioramento del quadro radiologico (doc. AI
42).
Con
decisione 6 novembre 2003 l’amministrazione ha negato l’aumento del grado
d’invalidità, facendo presente:
"
(...)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti
in fase di revisione, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita
il 30.07.2003 dal Dr. __________, non risulta che il suo stato di salute si sia
modificato al punto tale da giustificarle un aumento del suo grado di
invalidità.
Infatti, secondo il parere medico, la sua
capacità di lavoro residua, nella sua ultima attività di venditore di
automobili, risulta quantificabile nella misura del 60%, mentre in attività
adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute,
raggiunge il 70%. (...)" (Doc. AI 57)
1.3. Con
decisione 15 settembre 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione dell’assicurato,
rilevando:
"
(...)
Con l'opposizione in esame l'assicurato contesta
la valutazione del suo stato di salute operato con la perizia e sostiene essere
intervenuto un effettivo peggioramento e chiede il riconoscimento di una
rendita intera per un grado d'invalidità del 100%, subordinatamente
l'assunzione di una seconda perizia reumatologica. Nel caso in esame il danno
alla salute dell'assicurato è stato adeguatamente valutato, segnatamente con la
perizia reumatologica 30 luglio 2003 del Dr. __________, il quale ha indicato
l'assicurato abile al lavoro al 70% in un lavoro adeguato ossia lavoro con
carichi variabili fino ad un massimo di kg. 10 che permette di cambiare spesso
la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di flessione e rotazione.
Nella sua ultima attività principale di venditore di automobili il perito ha
indicato di ritenere l'assicurato abile al lavoro nella misura del 60%,
trattandosi di un lavoro in parte amministrativo e di conseguenza statico, che
non soddisfa pienamente il profilo ergonomico considerato idoneo menzionato. Il
perito, analizza l'evoluzione del danno alla salute, ha precisato che la
valutazione della capacità lavorativa rispetto alla perizia reumatologica 27
maggio 2002 non subisce modifiche. La perizia, completa, motivata e coerente,
ossequia i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza
probatoria. L'assicurato con l'opposizione non ha in concreto dimostrato
l'inesattezza della valutazione peritale, che risulta determinante.
L'opponente sostiene che egli è penalizzato dal
fatto che ha dovuto modificare la propria attività, precedentemente comprensiva
della mansione di meccanico e attività di vendita svolte sia da lui sia dal suo
socio, ripiegando sulla sola attività di vendita, comunque penalizzata dal
danno alla salute oltre quanto ritiene il perito. Come visto la perizia
completa e motivata ha definito correttamente la capacità lavorativa
nell'attività di vendita.
Relativamente al passaggio alla sola attività di
vendita esso è necessario per ridurre il danno economico attraverso un'attività
compatibile con il danno alla salute e quindi esigibile, la giurisprudenza
avendo chiarito che l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua invalidità mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28). Ne discende
che la decisione impugnata è corretta e viene confermata. L'opposizione è
respinta. (...)" (Doc. AI 63)
1.4. Avverso la
succitata decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con le seguenti richieste di
giudizio:
"
(...)
Ÿ in via
principale la richiesta di un aumento della rendita AI al 100%, sulla base di una
doppia diagnosi reumatologica e psichica, accertata dal Servizio __________;
Ÿ in via
subordinata di essere sottoposto in questa sede ad una perizia inerente il suo
stato di salute mentale e l'incidenza sulla patologia reumatologica, qualora
dal richiamo degli atti presso il Servizio __________ non emergesse con
sufficiente chiarezza;
Ÿ in via
ancora più subordinata il rimando alla Casa dell'intero incarto, con l'incarico
di accertare dettagliatamente la patologia psichica. A giudizio del ricorrente
ciò costituirebbe tuttavia un inutile dispendio di tempo, ritenuto che, proprio
perchè egli è stato preso a carico non da uno psichiatra privato, ma da un
servizio pubblico, l'operato dei suoi collaboratori non dovrebbe essere messo
in discussione." (Doc. I, pto 6, pag. 4)
Facendo
riferimento all’atto di opposizione, il ricorrente ha evidenziato:
"
(...)
Tramite opposizione 9 dicembre 2003 il ricorrente
ha contestato le risultanze peritali, specificando che, al di là di quanto
poteva apparire dalla stessa, i suoi dolori erano divenuti insopportabili, tali
da impedirgli di esercitare anche la professione sostitutiva del venditore
d'auto. Se da un lato è vero che al momento della prima valutazione egli
svolgeva un doppio lavoro, è altrettanto vero che si trattava di una situazione
provvisoria, ora insostenibile a causa dei dolori diffusi. Il ricorrente ha poi
chiesto una verifica medica a cura di un altro esperto, tenuto conto che la
Cassa medesima aveva espresso dei pareri discordanti tramite due suoi impiegati
(il primo - signor M. __________ - che aveva considerato il ricorrente
completamente inabile, il secondo - capoufficio - che lo aveva per contro
smentito). Tramite la decisione impugnata la Cassa si è limitata a sostenere la
correttezza della perizia del proprio esperto, non prendendo posizione sulla
discordanza di cui sopra e respingendo l'opposizione. (...)"
(Doc. I, pto. 4, pag. 3)
Egli ha
poi proseguito, rilevando:
"
(...)
A seguito dei dolori di cui si è detto, il
ricorrente si è rivolto al dr. med. __________, __________, specialista in
malattie reumatiche, in sostanza per ottenere quella verifica richiesta sempre
negata dalla Cassa. Egli ha rilasciato in data 22 dicembre 2003 un dettagliato
rapporto (cfr. doc. B), che, in sostanza, riconferma le tesi espresse dal
perito AI, ma da cui emerge anche un "importante stato
ansio-depressivo" dovuto alla sopportazione, per anni, dei suddetti
dolori. Lo specialista ha specificato inoltre che "non ha senso opporsi
alla valutazione reumatologica", ma che in caso di ricorso sarebbe stato
importante "sottolineare la patologia psichiatrica". Il dr. med. __________,
in collaborazione con il medico di famiglia, ha allora consigliato al
ricorrente di rivolgersi al Servizio __________ di __________, suggerimento che
egli ha subito raccolto. Egli è stato preso a carico della dr. med. __________
già nel gennaio 2004, che ha innanzitutto adattato la cura medicamentosa,
ritenuto che i preparati somministratigli toglievano da un lato, in parte, lo
stato di ansia, ma dall'altro aumentavano in modo non tollerabile lo stato di
confusione, senza alcun sollievo per quanto attiene ai dolori. La specialista
ha inoltre tentato una terapia del rilassamento, che tuttavia non ha sortito
gli effetti sperati. Le sedute sono state agendate per alcuni mesi ogni dieci
giorni e in seguito ad una volta al mese. Si noti che il ricorrente è ora
afflitto anche dall'idea di dover definitivamente rinunciare ad una famiglia,
ritenuta l'impossibilità di condurre una vita famigliare normale, sotto vari
aspetti. (...)" (Doc. I, pto. 5, pag. 3-4)
1.5. Mediante
risposta di causa 27 ottobre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso e
la conferma del giudizio impugnato.
In
particolare l’amministrazione ha osservato:
"
(...)
In concreto la perizia reumatologica 30 luglio
2003 del Dr. __________, completa, motivata e coerente, ossequia i citati
criteri giurisprudenziali ed ha quindi piena forza probatoria. Si osserva che
nella perizia di parte del 22 dicembre 2003 del Dr. __________ (doc. B allegato
al ricorso), il perito conferma la valutazione della perizia del Dr. __________
relativamente al danno alla salute reumatologico, indicando tuttavia una
sindrome del dolore somatoforme, patologia di carattere psichiatrico,
relativamente alla quale non è addotta, sostanziata e comprovata una
comorbidità psichiatrica richiesta dalla giurisprudenza per una tale patologia
di carattere invalidante. (...)" (doc. III, pto. 6, pag. 3)
1.6. Il 4
novembre 2004 il ricorrente ha elencato i seguenti mezzi di prova da assumere:
"
Preso atto della risposta di causa dell'Ufficio
AI, confermo la richiesta dei mezzi di prova già formulata in sede di ricorso
(richiamo dell'intero incarto dall'Ufficio AI, perizia sullo stato
reumatologico, perizia sullo stato psichico per rapporto della sua capacità
contributiva e all'incidenza sui problemi reumatologici, richiamo dell'incarto
del ricorrente presso il __________ di __________, audizione della dr. med. __________,
c/o __________, __________).
Nel caso in cui questo Tribunale non intendesse
ordinare una nuova perizia, come richiesto, si chiede allora che venga sentito
come teste anche il dr. med. __________, __________." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;
RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3
b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,
consid.
4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.6. Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di
prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________, specialista in
reumatologia.
Nel
rapporto 27 maggio 2002, esposte dettagliatamente l’anamnesi nonché le diagnosi,
lo specialista è giunto alla seguente valutazione in merito alla capacità
lavorativa:
"
(...)
Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle
patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo:
10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza
movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale.
In un'attività lavorativa come questa,
ergonomicamente idonea, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del
70%.
Come meccanico d'automobili lo considero inabile
al lavoro in misura completa, trattandosi di un lavoro che non soddisfa le
condizioni ergonomiche sopra evidenziate.
Come venditore d'auto, avente la possibilità di
cambiare la posizione del rachide quando ne risente la necessità, è abile al
lavoro nella misura del 60%." (Doc. AI 25, pag. 7)
Con
rapporto 26 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale dell’AI ha poi
proceduto ad una valutazione economica.
Sulla
base delle risultanze peritali, egli ha in particolare evidenziato:
"
(...)
Si noti che l’assicurato soffre da anni di dolori
dorsali e il fatto ha motivato l'abbandono dell'attività di meccanico,
assolutamente controindicata, per occuparsi delle vendite d'auto, attività
ovviamente leggera e con la massima autonomia nell'organizzazione del lavoro e
libertà nella scelta delle posizioni, soprattutto per un contitolare.
Ciononostante il dolore, con le crisi acute e le frequenti assenze, hanno imposto
l'attribuzione della funzione di venditore ad altra persona. L'intervento
prospettato dai vari specialisti (quattro neurochirurghi e un internista), al
fine di migliorare lo stato di salute, non è ancora stato eseguito e i disturbi
recidivanti hanno portato vari medici specialisti a giustificare ampiamente
l'incapacità lavorativa totale a partire dal 4.2.2000. Il trattamento
conservativo e le misure fisioterapeutiche non hanno migliorato il quadro
clinico, tale miglioramento era prospettato solo attraverso l'intervento
chirurgico al quale l'assicurato non si decide di sottoporsi. Senza un
dichiarato miglioramento dello stato di salute un reumatologo ha valutato
l'assicurato abile al 60% nell'attività precedente di venditore d'automobili.
Senza voler parteggiare per la maggioranza medica d'opinione diversa, non posso
nemmeno affermare in tutta tranquillità l'esigibilità per l'assicurato di
riprendere l'attività precedente, senza intervento chirurgico, ed affermare una
capacità di guadagno residua del 60% nella professione precedente, anche se
esercitata in condizioni favorevoli di contitolare (non si può ignorare il
fatto che l'assicurato ha lasciato quella professione e le condizioni
privilegiate d'esercizio perchè non ce la faceva più).
In conclusione, salvo un sostanziale
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, devo escludere che sia
possibile configurare per lui un'attività concreta, con le sue esigenze di
produzione qualitativa e quantitativa come pure di regolarità di presenza,
ragionevolmente esigibile, e tale da portarlo oltre i limiti della rendita
intera." (Doc. AI 30)
Distanziandosi
dalle succitate conclusioni, con nota 2 agosto 2002 il capo servizio dell’AI ha
fra l’altro fatto presente:
"
(...)
Prendo atto del rapporto del Collega Consulente
in integrazione professionale __________ dal quale devo distanziarmi poiché con
delle conclusioni non convincenti intende sostituirsi alla valutazione medica
(perizia Dr. __________).
(…)
Nel caso concreto, la perizia esperita dal Dr. __________ si fonda su
accertamenti approfonditi e giunge a conclusioni logiche, sulla base di un
esame dettagliato dello stato di salute dell'interessato.
Le conclusioni di __________ sono quindi senza
fondamento, in particolare dove afferma che, senza intervento chirurgico, l'A.
non sarebbe in grado di riprendere l'attività svolta (si vedano i dettagli
espressi dal DL nella lettera del 12 marzo 2002). Osservo, infatti, che il
perito a pag. 5 del rapporto precisa: "Come menzionato sopra, gli è stato
proposto un intervento di stabilizzazione della lombare, operazione che
probabilmente non porterebbe ad un aumento della capacità lavorativa:
...".
In conclusione si può senz'altro ritenere una
capacità lavorativa e lucrativa del 60% nelle attività svolte quale contitolare
del Garage __________, trattandosi di attività perfettamente consone al danno
alla salute.
Anche le tabelle RSS (si veda allegato)
permettono di stabilire una capacità di guadagno residua del 58.6%." (Doc.
AI 33)
Di
conseguenza, con decisione 11 dicembre 2002 l’UAI ha posto l’assicurato al
beneficio di un quarto di rendita dal 1° febbraio 2001, aumentata, a seguito
del riconoscimento di un caso di rigore ex art. 28 cpv. 1bis LAI, ad una mezza
rendita (doc. AI 45).
2.7. Nell’ambito
della revisione della rendita, avviata su richiesta dall’assicurato (doc. AI
43), l’UAI ha affidato al dr. __________ l’esecuzione di una seconda perizia
reumatologica.
Nel
suo rapporto 30 luglio 2003 lo specialista è giunto alle seguenti conclusioni:
"
(...)
In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli
esami complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi di sindrome
panvertebrale cronica con componente cervicospondilogena bilaterale in minime
alterazioni degenerative (condrosi ed uncartrosi C5/6) e lombospondilogena
cronica prevalentemente a sinistra in spondilolistesi L5 su S1 di 1° grado
secondo Meyerding su spondilolisi ismica bilaterale di L5, alterazioni
degenerative lombari (grave osteocondrosi, spondilosi anteriore L5/S1,
spondilartrosi), disturbi statici, sbilancio e decondizionamento muscolare.
In sintesi la capacità funzionale residua
dell'assicurato non è mutata rispetto all'ultima perizia reumatologica del
27.5.2002, le diagnosi attuali sono praticamente sovrapponibili a quelle del
27.5.2002.
Come già all'ultima perizia del 27.5.2002
consiglio un riequilibrio e rafforzo muscolare globale vista la presenza di una
muscolatura accorciata (m. erector trunci, hamstrings, m. quadricipiti); questo
tipo di fisioterapia avrebbe il potenziale di migliorare la mobilità del
rachide e delle articolazioni, di stabilizzare la colonna lombare e di
migliorare la resistenza agli sforzi.
Sulla base delle considerazioni fatte in
precedenza, la valutazione della capacità lavorativa, rispetto alla perizia
reumatologica del 27.5.2002, non subisce modifiche. (...)" (Doc. AI 54,
pag. 6)
Riguardo
alle ripercussioni sull’abilità al lavoro, il dr. __________ ha precisato:
"
(...)
Giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura
del 70% per un'attività ergonomicamente idonea, ossia per un lavoro con carichi
variabili fino ad un massimo di 10 kg., che permette di cambiare spesso la
posizione del rachide (quindi evitando posizioni statiche) senza movimenti
ripetitivi di flessione e rotazione.
Nella sua ultima attività principale di venditore
di automobili ritengo l'assicurato abile al lavoro nella misura del 60%,
trattandosi di un lavoro in gran parte amministrativo e di conseguenza statico,
che non soddisfa pienamente il profilo ergonomico considerato idoneo
sopramenzionato." (Doc. AI 54, pag. 8)
L’UAI ha quindi
confermato la rendita attualmente erogata, respingendo la domanda di revisione.
2.8. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa
Fatti
i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti
i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________,
specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore.
Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (60%) capacità di lavoro
nella precedente professione di venditore di automobili.
Egli ha in
particolare evidenziato come la capacità funzionale dell’assicurato non sia
mutata rispetto alla perizia eseguita il 27 maggio 2002 e che le diagnosi
attuali sono sovrapponibili a quelle esposte nel primo consulto.
Di analogo
parere è il dr. __________ a cui l’assicurato si è rivolto privatamente.
Con rapporto 22 dicembre 2003, prodotto con il ricorso, lo specialista in
reumatologia ha fra l’altro evidenziato:
"
(...)
Sotto l'aspetto puramente reumatologico posso
perciò confermare la valutazione già espressa dal dr. __________ di
un'incapacità lavorativa completa quale meccanico, mentre che per un'attività
lavorativa medio-leggera, che non richieda sforzi particolari per la colonna
vertebrale non dovrebbe esserci un'incapacità lavorativa superiore al 30-40%.
Evidentemente questa valutazione si scontra
contro il quadro algico da lui ora presentato, che però non può essere
sufficientemente spiegato con i dati oggettivi in nostro possesso e che, a mio
parere, come già sopra affermato, è fortemente influenzato dal suo stato
psichico.
Per questo motivo qualora si volesse inoltrare un
ricorso alla decisione AI è importante sottolineare la patologia psichiatrica,
mentre non ha senso opporsi alla valutazione reumatologica. (...)" (Doc.
B)
Dal punto
di vista reumatologico, dunque, non vi è stato un rilevante peggioramento ai
sensi dell’art. 17 LPGA, motivo per cui su questo punto la decisione impugnata merita
di essere confermata.
2.10. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
Considerandi
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004.
nella causa W., I 166703, consid. 3C)."
Inoltre, secondo
la giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme rientra nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende generalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
invalidanti (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b
come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6
maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in
re Q., I 783/01, consid. 3a).
A
determinate condizioni tale disturbo può infatti causare un’incapacità
lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF
130.
V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni
caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali
criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.11
In
casu, con rapporto 22 dicembre 2003 il dr. __________ ha quindi accertato una discrepanza
tra la valutazione oggettiva del danno alla salute di tipo somatico e la
sintomatologia soggettiva del paziente, influenzata, a detta del reumatologo,
dal suo stato psichico. Egli ha pertanto posto le diagnosi psichiche di sindrome
somatoforme del dolore cronico e di sindrome ansioso-depressiva cronica con
tratti fortemente somatoformi.
Vero che nella perizia 30 luglio 2003 il dr. __________ non aveva riscontrato
nulla del genere; ma è altrettanto vero che il relativo referto è stato steso
cinque mesi prima della valutazione del dr. __________. Non può pertanto essere
escluso che vi sia stato un peggioramento delle condizioni invalidanti dell’assicurato.
Nel ricorso egli ha del resto allegato che dal mese di gennaio 2004 è stato
preso a carico della dr.ssa __________ del Servizio __________ di __________,
la quale lo avrebbe sottoposto ad una cura medicamentosa per togliere lo stato
di ansia.
In definitiva, siccome l’aspetto psichiatrico dell’assicurato
non è stato in concreto vagliato da uno specialista, gli atti sono retrocessi
all’UAI affinché proceda all’allestimento di una perizia conformemente alla
giurisprudenza federale riportata al considerando precedente.
Da ultimo, sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà quindi
il grado d’incapacità al guadagno del ricorrente, tenendo conto anche delle
risultanze della perizia reumatologica del dr. __________.
2.12
Con scritto 4
novembre 2004 l’assicurato ha ribadito l’allestimento di una perizia reumatologica
e psichiatrica, il richiamo del suo incarto presso il __________ di __________,
nonché l’audizione dei dr. __________ e __________, quest’ultimo solo nella
misura in cui il TCA dovesse rinunciare ad una nuova valutazione reumatologica
(V).
Va
qui fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001.
IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
Ritenuto che la documentazione agli atti riguardante
l’aspetto reumatologico del ricorrente è sufficiente per poter statuire nel
merito della presente vertenza, a mente del TCA non è necessario assumere
ulteriori mezzi di prova, perizia giudiziaria ed audizione del dr. __________
incluse.
Per quel
che concerne invece la componente psichica, come visto, la richiesta di una
valutazione specialistica è invece da accogliere nel senso che la stessa verrà
eseguita, come detto, a cura dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§
La decisione 15 settembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’UAI
affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.11 e renda una nuova
decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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