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Decisione

32.2004.9

terapia psicomotoria; riconosciuta quale misura accompagnatoria all'educazione speciale dell'assicurato minorenne affetto da un ritardo globale dello sviluppo

19 ottobre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

N. 384 OIC). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

- N. 390 OIC (paralisi cerebrali congenite, atetosi e discinesie o

atassie). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

- N. 401 OIC (psicosi primarie infantili e autismo infantile) come

complemento ad altri provvedimenti sanitari, al massimo per 2 anni. Un

prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista

(psichiatra infantile, neuropediatra).

- N. 404 OIC (sindrome psico-organica infantile, turbe cerebrali

congenite) per curare gravi disturbi psicomotori. Durata: al massimo 2 anni; un

prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista

(psichiatra infantile, neuropediatra).

- N. 481 OIC: v. il N. 1043.2."

Infine,

la prassi amministrativa riconosce, a titolo di provvedimento sanitario ex art.

12 LAI, la terapia psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia.

Tuttavia, se la psicomotricità è richiesta per altre ragione e produce solo una

effetto secondario positivo sulla logopedia, la terapia non può essere presa a

carico dell’AI conformemente all’art. 12 LAI (cifra. 1043.8 CPSAI).

2.7. Nell’ambito dell’istruzione

scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione invalidità

riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di

ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo

e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e

ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per

assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità

mentale (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).

Ai sensi dell’art. 8 ter OAI (in vigore dal 1.1.1997), emanato dal Consiglio

federale sulla base della delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione

invalidità si assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti

pedagogico-terapeutici necessari a completare l’insegnamento specializzato.

L’art. 8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono:

la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera (lett.

a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli

assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c (lett. b); i

provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio

secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a (lett. c) e la ginnastica

speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati

secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c (lett. d). Questa lista

di provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed è

conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).

Per quel che concerne la terapia psicomotoria va precisato che per prassi la

stessa viene erogata sotto forma di una speciale ginnastica ai sensi della

circolare sui trattamenti pedagogico-terapeutici (DTF 121 V 14 consid. 3b in

fine).

La stessa

rientra quindi nel novero di quei provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica accompagnatori dell’istruzione speciale ex art. 19 LAI

in relazione con l’art. 8ter OAI, ma non fra le misure pedagogico-terapeutiche

previste per la frequentazione dalla scuola pubblica poiché non indicate

nell’elenco di cui all’ 9 ter OAI (DTF 128 V 95s; cfr. le considerazioni in

merito pubblicate in ZBJV 2003 pag. 695).

2.8. La

giurisprudenza del TFA ha precisato che, oltre al carattere medico ex art. 12

LAI, la terapia psicomotoria viene considerata anche come parte di misure di

natura pedagogico-terapeutica ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LAI e art. 8

ter OAI (nella versione in vigore dal 1.1.1997). La nozione “terapia” si

riferisce in primo luogo ad un trattamento di disturbi della salute; la parola

“pedagogica”, invece, permette di distinguere tale genere di provvedimento da

quello medico (DTF 114 V 27 consid. 3a con riferimenti).

Con misure pedagogico-terapeutiche s’intendono quindi l’insieme di

provvedimenti che servono non solo a dispensare delle conoscenze scolastiche,

teoriche o pratiche. Il loro scopo è anche quello di attenuare o di eliminare

gli effetti dell’invalidità che disturbano il buon svolgimento della scolarità,

migliorando alcune funzioni fisiche o psichiche dell’assicurato. A differenza

della scuola speciale, i provvedimenti pedagogico-terapeutici consistono in una

“prestazione particolare” dell’AI (DTF 121 V 14 consid. 3b).

La terapia psicomotoria può quindi rappresentare un provvedimento medico o una

misura di natura pedagogico-terapeutica; l’attribuzione ad una o l’altra di

queste misure avviene in funzione degli aspetti predominanti,

pedagogico-terapeutico o medico, delle circostanze concrete (DTF 121 V 14

consid. 3c).

2.9. Nella

fattispecie in esame, con delibera 14 luglio 1999 l'amministrazione ha preso a

carico l’istruzione scolastica speciale di RI 1, affetto da un ritardo globale

dello sviluppo, presso una scuola speciale, inclusi i necessari provvedimenti

di natura pedagogico-terapeutica (doc. AI 6).

In data 16 settembre 2001 i genitori hanno chiesto all'amministrazione di

riconoscere una terapia psicomotoria (doc. AI 7). Tale richiesta è stata

avvalorata dall’Ufficio dell’educazione speciale, il cui capoufficio, in data

17 ottobre 2001 ha evidenziato all’UAI che “presenta un ritardo psicomotorio

rilevante per cui ritengo utile l’intervento psicomotorio richiesto almeno per

questo primo anno scolastico nell’insegnamento specializzato”, per poi

concludere che “eventuali prolunghi saranno valutati con il docente e

l’ispettore a tempo debito” (doc. AI 9).

Di conseguenza, il 18 dicembre 2001 l’Ufficio AI ha fatto presente alla

psicomotricista che “i costi per l’intervento psicomotorio sono assunti con

la decisione del 14.07.1999 inerente alla scuola speciale” (doc. AI 11).

In occasione del rinnovo della copertura dei costi dell'intervento psicomotorio

(doc. AI 13), l'amministrazione ha chiesto all’Ufficio dell’educazione speciale

una valutazione sulla necessità di tale misura (doc. AI 16).

Con scritto

22 agosto 2003 il responsabile del citato ufficio ha comunicato che “la

psicomotricità non è necessaria per permettere al vostro assicurato la

frequenza della scuola speciale” (doc. AI 17).

Non riscontrando dunque, sia dal profilo pedagogico-terapeutico che medico

(l’assicurato non presenta un’infermità congenita, né necessita di un sostegno

logopedistico, ciò che giustificherebbe, secondo la prassi amministrativa

indicata al consid. 2.6 in fine, la presa a carico di un intervento

psicomotorio quale provvedimento sanitario) la necessità di un intervento

psicomotorio, l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, negando quindi il

prolungo della terapia psicomotoria.

2.10. Dall’esame

degli atti risulta che con scritto 20 ottobre 2003 il dr. med. __________,

medico curante di RI 1, ha informato l’UAI di convocare il paziente ad una

visita presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________ di __________

per un giudizio sul test d’intelligenza, rispettivamente per l’accertamento o

meno di un infermità congenita (oligofrenia congenita) (doc. AI 28).

A tal

riguardo, con lettera 28 luglio 2004 questo TCA si è rivolto al medico curante,

formulando le seguenti domande, a cui il dr. __________ ha dato risposta il 10

agosto 2004:

"

Questo giovane è stato visto l'11 e il 19 maggio

di quest'anno al centro di crescita e sviluppo del servizio di pediatria

Considerandi

dell'ospedale __________, vedi loro rapporto del 16.6.2004 annesso.

Alle vostre domande rispondo nel modo seguente:

Quale è stato l’esito del succitato accertamento,

in particolare per quel che concerne la diagnosi e la terapia da seguire ?

Il succitato accertamento ha messo in evidenza un

importante disturbo evolutivo con leggera oligofrenia, soprattutto nell'ambito

della comunicazione verbale e nella velocità dell'esecuzione dei lavori

quotidiani. Trattasi quindi di un disturbo evolutivo soprattutto delle capacità

scolastiche, non specifico dal lato eziologico, ma verosimilmente di origine

congenita. La scolarizzazione speciale ed i trattamenti presso una

psicomotricista sono le terapie attualmente consigliate.

Una terapia psicomotoria è indicata per il

trattamento di un’oligofrenia congenita (cifra 403 allegato OIC), limitatamente

alla cura del comportamento eretistico o apatico ? Se sì, per quali motivi ?

La terapia psicomotoria non è indicata per la

leggera oligofrenia congenita ma per il disturbo globale evolutivo.

Evidentemente è l'aspetto apatico dell'oligofrenia che pone più problemi.

Nel caso il succitato consulto non fosse

avvenuto, qual è la diagnosi di RI 1 ?

Vedi 1.

Un intervento psicomotorio è necessario per

favorire una futura integrazione professionale? Perché ?

L'intervento psicomotorio può chiaramente

favorire una futura integrazione professionale in quanto può migliorare la

coordinazione globale e quindi la velocità nell'eseguire le consegne.

In conclusione e personalmente ritengo che la

scolarizzazione speciale e il rapporto descrittivo e non conclusivo

dell'Ospedale __________ di __________ siano sufficienti per convalidare la

cifra. AI n° 403, inoltre non dubito che la terapia da una psicomotricista

possa aiutare lo sviluppo ma anche la futura integrazione professionale di

questo giovane." (Doc. VI)

Allegato

alle succitate risposte, il dr. __________ ha prodotto il rapporto 16 giugno

2004.

del Servizio di pediatria dell’Ospedale __________.

Diagnosticato un disturbo evolutivo delle capacità scolastiche non specificato

(F81.9), la psicologa dr. ssa __________ ed il primario di pediatria dr. __________

hanno osservato:

" Procedere

Per quanto riguarda il trattamento psicomotorio, reputiamo

importante che il ragazzo possa essere seguito almeno fino al termine della

scolarizzazione. I benefici del trattamento presso la psicomotricista, Signora __________,

sono ben dimostrabili.

Siamo a conoscenza del fatto che un riconoscimento da parte

dell'AI per questa trattamento era stato rifiutato in quanto non si

consideravano presenti i presupposti per l'infermità congenita OIC

403.

Fortunatamente gli esiti del test cognitivo WISK R non dimostrano un quadro

grave di oligofrenia pur testimoniando un disturbo evolutivo importante. II

test mette però in evidenza un significativo disturbo a livello dell'attenzione

e grosse difficoltà di modulazione delle capacità cognitive. Questo profilo

cognitivo non qualifica neppure per l'infermità congenita OIC 404, pur

presentandone diversi criteri.

E' nostra intenzione sottoporre all'AI una richiesta di garanzia

per una terapia psicometrica di sostegno."(Doc. VIbis)

Occorre qui precisare che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

Eccezionalmente

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e

siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,

RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3.

Se nell’evenienza concreta il rapporto 16 giugno 2004 dell’Ospedale __________

è stato reso dopo l’emanazione della decisione contestata (15 gennaio 2004), lo

stesso attesta comunque una situazione presente da diversi anni ed è poi

sufficientemente concludente per l’evasione della presente vertenza, motivo per

cui tale referto deve essere tenuto in considerazione.

2.11

Dall’esame

della documentazione medica citata al considerando precedente si può concludere

che l’assicurato non presenta un infermità congenita ai sensi della cifra 403

OIC ( oligofrenia congenita) e della cifra 404 OIC (turbe cerebrali). Lo hanno

pertinentemente indicato gli specialisti del reparto di pediatria del __________

(i test cognitivi non hanno infatti dimostrato un quadro grave di oligofrenia),

seppur evidenziando un significativo disturbo dell’attenzione con grosse

difficoltà di modulazione delle capacità cognitive.

Non si può pertanto prestare adesione a quanto sostenuto in merito dal dr. __________,

il quale ha evidenziato che “personalmente ritengo che la scolarizzazione

speciale ed il rapporto descrittivo e non conclusivo dell’ospedale regionale di

Lugano siano sufficienti per convalidare la cifra AI n° 403”. (doc. VI).

Come detto, i succitati medici del reparto di pediatria del ____________ hanno

invece escluso, sulla base di convincenti motivi, la presenza di qualsiasi

infermità congenita.

Dagli

atti non risulta inoltre che l’assicurato benefici di un trattamento di

logopedia, per cui, stando alla prassi amministrativa citata al consid. 2.6 in

fine, la terapia psicomotoria non rientra quale provvedimento sanitario

d’accompagnamento ex art. 12 LAI.

Va qui tuttavia ricordato che in una sentenza non pubblicata, il TFA ha

stabilito come nella valutazione di un eventuale riconoscimento della

psicomotricità quale provvedimento sanitario, l’amministrazione non possa

limitarsi ad esaminare se la stessa debba essere considerata alla stregua di un

sostegno diretto al trattamento di logopedia, così come prescrive il marg.

1403.7

CPSAI. Occorre infatti accertare se l’assicurato minorenne abbisogna di

un intervento psicomotorio a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi

dell’art. 5 cpv. 2 LAI.

Nel caso esaminato dal TFA, infatti, costatato che il minorenne invalido non

presentava solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello

sviluppo e dei problemi psicomotori, l’Alta Corte ha rinviato gli atti

all’Ufficio AI affinché esaminasse l’eventuale presa a carico di una terapia

psicomotoria sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI (STFA 4 novembre 2000 nella

causa S, I 195/02, consid. 5.3 e 6).

Al riguardo, il dr. __________, su domanda del TCA, ha risposto che la terapia

psicomotoria “può chiaramente favorire una futura integrazione professionale

in quanto può migliorare la coordinazione globale e quindi la velocità

nell’eseguire le consegne” (VI) e che la stessa è indicata per il disturbo

globale evolutivo del paziente. Tale assunto è stato invece messo in dubbio dal

dr. __________, medico responsabile del Servizio medico dell’AI, il quale nella

nota 24 agosto 2004 ha sostenuto che nei casi di deficit intellettivo, come

quello in esame, l’effetto positivo della psicomotricità è limitato a due anni

(IX).

Il TCA

constata che, come indicato dallo stesso pediatra curante, l’assicurato è stato

posto al beneficio della scolarizzazione speciale ex art. 19 LAI per via di un

disturbo evolutivo con conseguenze sulle condizioni scolastiche.

Inoltre, nel pertinente e motivato rapporto 16 giugno 2004 la psicologa dr. ssa

__________ ed il primario di pediatria del __________, dr. __________, hanno

rimarcato come il ragazzo durante il suo iter scolastico debba essere

accompagnato da un trattamento psicomotorio (“Per quanto riguarda il

trattamento psicomotorio, reputiamo importante che il ragazzo possa essere

seguito almeno fino alla termine della scolarizzazione. I benefici del

trattamento presso la psicomotricista, Signora __________, sono ben dimostrati”),

tant’è che gli stessi hanno “ intenzione (di) sottoporre all’AI una

richiesta di garanzia per una terapia di sostegno” (doc. VI bis).

Pertanto,

nel caso in esame, secondo questo Tribunale, sono adempiute le condizioni per

riconoscere la terapia psicomotoria per lo meno quale misura accompagnatoria

dell’istruzione speciale, ritenuto del resto che, come evidenziato dal

responsabile del SMR, il ragazzo possiede un QI di 74 (IX bis). Quest’ultima

circostanza permette infatti di poter mettere a carico dell’assicurazione

invalidità la speciale ginnastica (quindi la psicomotricità, cfr. consid. 2.7)

per gli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d’intelligenza non supera

75.

(art. 8 ter cpv. 2 lett. d OAI in relazione all’art. 8 cpv. 4 lett. a OAI;

cfr. consid. 2.7).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ufficio AI è quindi tenuto a

rinnovare la garanzia per l’intervento psicomotorio fino alla conclusione della

scolarizzazione speciale dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§) La decisione su opposizione 15 gennaio 2004 è annullata.

§§) __________

RI 1 è posto al beneficio di un intervento

psicomotorio

ai sensi dei considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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