Lexipedia

Decisione

32.2004.90

domanda di revisione, in casu respinta perché non vi è stato alcun peggioramento delle condizioni reumatologiche, le flessioni di reddito registrate dall'assicurato sono dovute a ragioni economiche e

2 marzo 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 18

novembre 2004 la ricorrente ha osservato:

"

Allego alla presente una copia del verbale di

audizione rilasciatomi dall'ufficio circondariale di tassazione di __________

__________ dove risulta l'accettazione da parte dell'autorità fiscale della

perdita aziendale conseguita nel corso del 2003 e conseguentemente il

peggioramento della mia situazione economico finanziaria.

Allego inoltre per vostra conoscenza una copia

del conto economico relativo a tale gestione.

Vi confermo che la riduzione della cifra d'affari

è attribuibile al peggioramento del mio stato di salute e segnatamente ai

dolori alla schiena che mi hanno costretto all'immobilità in modo sempre più

frequente.

Vi informo che non appena in possesso della

notifica di tassazione 2003B sarà mia premura inviarne una copia." (Doc.

VII)

1.7. Interpellata

dal TCA, con scritto 23 novembre 2004 l’amministrazione ha comunicato che la

nuova documentazione fiscale non giustifica una diversa valutazione del grado

d’invalidità dell’assicurata (IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Dalla

ricerca postale effettuata dall’UAI è risultato che la decisione contestata è

stata recapitata al domicilio dell’assicurata il 21 settembre 2004 (VI bis).

Il presente ricorso è stato consegnato alla Cancelleria del TCA brevi manu il

20 ottobre 2004, motivo per cui lo stesso risulta essere tempestivo poiché

inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della querelata decisione (art. 60

cpv. 1 LPGA).

Nel

merito

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.4. Oggetto del

contendere è sapere se nel periodo intercorso tra la decisione 23 agosto 2002 (doc.

AI 60) e la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una modifica

delle condizioni invalidanti dell’assicurata tale da giustificare una revisione

del suo diritto ad una rendita.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC

1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.6. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; DTF 125 V 417 consid. 2d con riferimenti;

RCC 1984 pag. 137).

2.7. La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3

Considerandi

b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile

1991.

in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

2.8

Nell’ambito della domanda di revisione che ci occupa, l’UAI

ha incaricato il dr. __________ di procedere ad una perizia reumatologica.

Con rapporto 21 gennaio 2004 lo specialista ha rilevato quanto segue:

"

Clinicamente noto una paziente 34.enne in

condizioni generali buone, con un'obesità significativa, comunque minore del

1999.

(109 contro 119 kg). I reperti statici e funzionali del rachide sono

sovrapponibili alle constatazioni di 5 anni fa: vi è un limite dei movimenti

lombari e questa volta risulta più significativa nella lateroflessione

bilaterale mentre appare più sciolta la flessione anteriore con uno shift a

destra solo minimo. Al contrario di allora non ritrovo una sofferenza muscolare

significativa né al livello cervicale né al livello lombare. Persistono invece

le tendomiosi nella regione gluteale bilateralmente rispettivamente

l'irritabilità tendoperiostale in zona peritrocanterica bilateralmente. Non vi

sono segni in favore di una presente irritazione radicolare; i disturbi

anamnestici nella gamba destra possono comunque essere l'espressione di un

intermittente conflitto discoradicolare nell'ambito di alterazioni degenerative

specialmente al livello L4/5 dove in un'ultima RM del luglio 2002 fu

riscontrata un'ernia discale.

L'esame clinico della colonna cervicale risulta

perfettamente normale per quanto riguarda la funzionalità globale e segmentale.

La paziente segnala un dolore alla palpazione dei muscoli nucali a sinistra.

L'aggiornamento radiologico con lastre

convenzionali del tratto lombare mostra una progressione minima

dell'osteocondrosi L4/5 con una ulteriore lieve riduzione dello spazio

intersomatico. Altrimenti il referto appare sovrapponibile alla radiografia

effettuata al termine dell'ultima perizia del 1999. Non vi è in particolare

alcuna pseudospondilolistesi.

Il referto radiografico della colonna cervicale

risulta perfettamente normale come lo era già in una radiografia precedente del

1998.

In base ai riscontri clinici attuali e

considerando la documentazione ed il dossier radiologico a disposizione ritengo

che siano tutt'ora valide le mie considerazioni peritali precedenti riguardanti

l'esigibilità del lavoro (pag. 6 del rapporto del 08.10.1999) con ripercussioni

sulla capacità lavorativa che giudico del 50%, basandomi in particolare sulle dichiarazioni

della paziente riguardanti la sua necessità di interrompere regolarmente il suo

lavoro. L'esame clinico attuale non fornisce elementi significativamente

differenti di quelli riscontrati precedentemente per giustificare un'inabilità

lavorativa maggiore al 50%. Il referto di un'ernia discale L4/5 quale elemento

morfologico nuovo non ha modificato la presentazione clinica del quadro in

maniera significativa, non essendoci segni oggettivi di una compressione

radicolare in atto." (Doc. AI 83)

Il perito

ha infine ritenuto che in un’altra attività lucrativa l’assicurata non

riuscirebbe a realizzare una capacità lavorativa maggiore.

L’assicurata

sostiene invece un peggioramento delle proprie condizioni di salute, facendo riferimento

al certificato 27 maggio 2004 del reumatologo curante, dr. __________, avente

il seguente tenore:

"

La paziente summenzionata presenta delle

lombalgie con occasionali irradiazioni di tipo L5 agli arti inferiori, in

particolare a destra. Negli ultimi 2 a 3 anni la situazione è peggiorata, con

dolori costanti e soprattutto episodi ricorrenti di blocchi lombari che la

impediscono di eseguire normalmente il suo lavoro. Una RMN effettuata nel 2002

ha mostrato una discopatia triplice da L3 a S1 in netto peggioramento rispetto

alla stessa RMN eseguita 3 anni fa. Recentemente una perizia AI è stata

eseguita dal Dr. __________. Radiologicamente gli spazi interdiscali non erano

ridotti. Tuttavia la RMN dimostrava il netto peggioramento con perdita del

contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori. Visto questo

peggioramento soggettivo e anche oggettivabile la paziente risulta inabile nel

suo mestiere in maniera superiore al 70%." (Doc. AI 93)

Tale atto medico è stato sottoposto all’esame del Servizio medico regionale

dell’AI (SMR).

Con nota

27.

luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del citato servizio, ha osservato:

"

La paziente è portatrice di disturbi del

rachide, in particolare alla colonna lombare.

Presenta pure un'obesità molto importante.

Per quanto riguarda la valutazione clinica ci si

può riferire al dettagliato e completo rapporto del dr. __________.

Il certificato del dr. __________ conferma,

clinicamente, quanto apprezzato anche dal dr. __________.

Si tratta di una situazione dove si costata

un'evoluzione "di laboratorio", ma non clinica. La CL deve essere

commisurata stabilendo una relazione tra la funzionalità e l'attività esatta

dal soggetto. Nel caso presente la funzionalità non è modificata (lieve

peggioramento per funzioni poco eseguite e miglioramento per altre più

frequenti - vedi flessioni del rachide nei vari piani).

Il dr. __________ ammette pure che per attività

meglio adeguate allo stato di salute la CL è nettamente superiore a quella da

lui attestata per la prof. di parrucchiera.

Si fa notare che il soprappeso della paziente

(almeno ca. 30 chili), non contribuisce a migliorare e/o mantenere in

equilibrio la funzionalità del rachide. È vero che il peso è diminuito (dal 119

a 109 chili), ma questo non è ancora sufficiente.

In conclusione: dal lato clinico non vi sono

elementi che possano far apprezzare la CL della paziente diversamente."

(Doc. AI 95)

Non

riscontrando alcun aumento del grado d’incapacità al lavoro, rispettivamente al

guadagno, con la decisione contestata l’amministrazione ha confermato l’erogazione

della mezza rendita, respingendo la domanda di revisione.

2.9

Va

ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.10

Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________,

specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice.

Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità di lavoro

nella precedente professione di parrucchiera.

Il dr. __________ ha in particolare rilevato che rispetto alla perizia dell’8

ottobre 1999 la capacità funzionale della paziente non è mutata, evidenziando

in particolare che “i reperti statici e funzionali del rachide sono

sovrapponibili alle costatazioni di 5 anni” (doc. AI 83 pag. 7) e che “l’esame

clinico attuale non fornisce elementi significativamente differenti di quelli

riscontrati precedentemente“ (doc. AI 83 pag. 8).

Il perito ha poi rilevato che “il referto di un’ernia discale L4/5 quale

elemento morfologico nuovo non ha modificato la presentazione clinica del

quadro in maniera significativa, non essendoci segni oggettivi di una

compressione radicolare in atto” (doc. AI 83 pag. 8).

Nel breve certificato 27 maggio 2004 il reumatologo curante, dr. __________, con

riferimento alla risonanza magnetica (RMN) eseguita nel 2002 - tra l’altro

esaminata dal perito (doc. AI 83 pag. 7) -, ha sostenuto un netto peggioramento

della triplice discopatia rispetto alla RMN effettuata nel 1999, ribadendo che

l’ultima risonanza magnetica “dimostrava il netto peggioramento con perdita

del contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori”, ciò che

giustificherebbe, a detta del succitato specialista, un’inabilità superiore al

70% (doc. AI 93; cfr. consid. 2.8).

Orbene, dal rapporto peritale 21 gennaio 2004 si evince come nella propria valutazione

reumatologica il dottor __________ abbia fatto riferimento alle limitazioni

funzionali esaminate durante la prima perizia del 1999 (cfr. punto no. 5 della

perizia doc. AI 15), per poi confrontarle con quanto da lui accertato nel 2004,

giungendo alla conclusione che non vi è stata alcuna rilevante modifica (“I

referti statici e funzionali del rachide sono sovrapponibili alle costatazione

di 5 anni fa: vi è un limite dei movimenti lombari e questa volta risulta più

significativa nella flessione lateroflessione bilaterale mentre appare più

sciolta la flessione anteriore con uno shift a destro solo minimo. Al contrario

di allora non ritrovo una sofferenza muscolare significativa né a livello

cervicale né a livello lombare… L'aggiornamento radiologico con lastre

convenzionali del tratto lombare mostra una progressione minima

dell'osteocondrosi L4/5 con una ulteriore lieve riduzione dello spazio

intersomatico. Altrimenti il referto appare sovrapponibile alla radiografia

effettuata al termine dell'ultima perizia del 1999. Non vi è in particolare

alcuna pseudospondilolistesi. ….Il referto radiografico della colonna cervicale

risulta perfettamente normale come lo era già in una radiografia precedente del

1998.

), motivo per cui “l'esame clinico attuale non fornisce elementi

significativamente differenti di quelli riscontrati precedentemente per

giustificare un'inabilità lavorativa maggiore al 50%.” (doc. AI 83 pag. 8).

Il dr. __________, invece, non ha spiegato le conseguenze, dal punto di vista

funzionale, derivanti dal “netto peggioramento con perdita del contenuto

idrico degli stessi dischi e segni infiammatori”, che secondo lui

giustificherebbe un’inabilità lavorativa maggiore di quella accertata dal

perito.

La perizia del __________, invece, risulta essere dettagliata, completa e frutto

di un’accurata valutazione reumatologica, motivo per cui alla stessa va dato

valore probatorio pieno conformemente alla succitata giurisprudenza del TFA (cfr.

consid. 2.9).

Vero che

pendente causa la ricorrente ha prodotto il verbale di audizione relativo alla

definizione della tassazione 2003, dal quale risulta che, a seguito di una

riduzione della cifra di affari dal 2002 al 2003, è stata definita, ai fini

fiscali, una perdita aziendale (doc. B2).

Tuttavia, dagli atti non si può dedurre che la contrazione della cifra di

affari sia da mettere in diretta relazione con lo stato di salute

dell’assicurata, rispettivamente con l’asserito peggioramento. Anzi, ritenuto

che non vi è stata una modifica sostanziale delle condizioni fisiche della

ricorrente, non è da escludere che la perdita aziendale sia dovuta piuttosto a

fattori economici.

In conclusione, non essendo riscontrabile una rilevante modifica

dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata

merita conferma ed il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster