32.2004.91
ritardata giustizia. Ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni non imputabile all'amministrazione
16 dicembre 2004Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.91
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, TCA
Titolo:
ritardata giustizia. Ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni non imputabile all'amministrazione
RITATRDATA GIUSTIZIA
art. 56 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.91
ZA/td
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per ritardata
giustizia del 14 ottobre 2004 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell’ottobre
2003, RI 1, nato nel __________, attualmente disoccupato, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’assegnazione di una
rendita in quanto sofferente “di problemi al piede causato da un ictus”
(doc. AI 1).
1.2. Dagli atti
di causa risulta che l’amministrazione, a seguito di suddetta richiesta, ha
proceduto a diversi accertamenti.
Il 23
ottobre 2003 l’UAI ha scritto all'assicurato affinché completasse la richiesta
di prestazioni con l’invio di copia del passaporto o della carta d’identità e
con l’indicazione del nome e dell’indirizzo dei datori di lavoro negli ultimi
tre anni (doc. AI 3).
Sempre in
data 23 ottobre 2003 l’UAI ha invitato i medici curanti dell’assicurato a
redigere un rapporto medico sullo stato di salute del loro paziente: il dr. __________
(internista) e il dr. __________ (neurologo) l’hanno compilato rispettivamente
il 26 gennaio 2004 (doc. AI 10 e allegati) e il 24 febbraio 2004 (doc. AI 14).
Per
quanto concerne il dr. __________, l’amministrazione, visto il ritardo nella
compilazione del succitato rapporto medico, ha dovuto diffidare il sanitario
(doc. AI 11), il quale ha rilasciato il suo referto solo, come detto, il 24
febbraio 2004, pervenuto all’UAI il 1° marzo 2004 (doc. AI 14).
In data
22 aprile 2004 l’assicurato ha scritto all’UAI osservando:
"
Qualche mese fa ho fatto la richiesta per un
reddito d'invalidità e l'ultima notizia che ho ricevuto da voi era la lettera
del 06 febbraio 04. Nel frattempo il mio piede mi crea problemi duri e tanti
dolori. A parte di questi mi comincia un problema psicosomatico. Attualmente
sono in disoccupazione, ma che cosa succede dopo?
Non posso restare in piedi o seduto senza una pausa
a letto ogni 2-3 ore. Camminare va per qualche ora. Ma dove un lavoro, dove
posso camminare. Sto preparando delle attività indipendenti per il periodo
turistico sul __________, dopo la filovia ha ripreso la sua attività.
Le chiedo d'aggiornarmi della mia
situazione." (doc. AI 16)
In data
17 maggio 2004 l’UAI ha risposto all’assicurato precisando:__________
"
Ci riferiamo alla richiesta di prestazioni
presentata per comunicarle che in data odierna abbiamo trasmesso l'incarto al
nostro servizio medico per valutazione.
Nel frattempo la invitiamo a trasmetterci copia
della sentenza di divorzio e ad informarci in merito all'attività in proprio
che svolge attualmente (tipo di attività, ore alla settimana, ecc.).
Dopo valutazione da parte del servizio medico,
sarà nostra premura informarla sull'ulteriore procedere." (doc. AI 18)
Nel
frattempo l’UAI si é attivato per raccogliere informazioni sui datori di lavoro
(doc. AI 22).
Una volta
raccolti i dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR) che, in data 9 giugno 2004, ha proposto:
"
Trattasi di un A 54 enne laborante che presenta
esiti di una lesione ischemica cerebrale con residui disturbi mioclonici al
piede sinistro.
L'attività svolta è di tipo leggero con
possibilità di alternare le posizioni statiche. Il limite maggiore sembra
essere legato a delle attività che necessitano degli spostamenti ripetuti.
Le altre patologie presenti non giustificano un’
IL in tale attività.
Ritengo indicato una perizia neurologica presso dott.
__________ neurologo a __________ " (allegato doc. AI 23).
La
perizia del dr. __________, neurologo, è pervenuta all’UAI in data 18 agosto
2004 ed in seguito è stata sottoposta nuovamente per valutazione ai medici del
SMR (doc. AI 26, 29).
In data
18 ottobre 2004 l’UAI ha posto delle domande complementari al perito (doc. AI
30), il quale non ha a tutt’oggi ancora dato risposta.
Nel
frattempo, l’assicurato si è rivolto alla Consigliera di Stato __________ in
questi termini:
" Il
mio caso è aperto adesso un anno. Nel frattempo successo solo, che l'Al mi ha
mandato all'accertamento al Dr. __________. Il mio medico mi disse, che non
posso più fare un altro lavoro che quello alla __________ come macchinista.
Questo lavoro è a tempo parziale e nell'inverno ci sarà un salario di ca
250.00.
Capisco bene, che lei è sotto la pressione della confederazione,
ma perché non reinserire questi che hanno voglia di lavorare. Il mio piede mi
dà grossi problemi, ma un semplice lavoro a tempo parziale deve essere
possibile. Non capisco, perché l'Al non mi fa lavorare presso gli uffici
dall'Al come postino interno! Così mi hanno sotto controllo e se vedono, che
sono un simulante.
Le chiedo di intervenire e di darmi una risposta entro il 15
ottobre. A questa data devo - la decima volta - spiegare il mio collocatore
dell'URC, che cosa succede con l'Al.
Se lei ha bisogno delle referenze in vicinanza, le chiedo di
parlare con __________ (__________) o con il suo collega On. sig. __________ (__________).
Non è, che voglio per tutto creare una polemica, e ho ancora una
buon'idea come lavora lei. Per questo le chiedo di intervenire all'Al sig. __________."
(doc. AI 27)
1.3. Con il
ricorso in oggetto RI 1 ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché
provveda a far terminare la procedura al più presto possibile:
" Richieste!
Il DOS paga il valore di CHF 8'000.00 (2'000.00 il mese) per 4
mesi di ritardo, per i dolori che devo subire di più che due anni. II DOS
decide per le persone, che dormano, da cambiare nella struttura dell'Al.
Fatti
Durante l'anno 2003 ho fatto la richiesta per un contributo o una
possibilità di reinserimento o una cura. Nella mia prima richiesta ho
gia stipulato che l'AI può verificare se sono un simulante! Dopo il mio sollecito
del maggio 04, l'AI ha dormito per finalmente decidere la necessita d'una
perizia. L'AI NON mi ha informato del risultato della perizia e ha
continuato a dormire. La prima idea del Dr. __________ a Lugano era, che non
posso lavorare più che 4 ore il giorno. (Luglio 04).
Il mio sollecito del 05.10.04 non mi ha portato un risultato, e il
sig. __________ mi ha oggi risposto devono aspettare il riassunto medico
cantonale. Cosi lui può dormire di più. Dal luglio fino ottobre sono 4 mesi che
ho dovuto rimanere con dolori notevoli. Il morale è caduto in questo periodo.
(Ho capito, che la mia situazione attuale come disoccupato e con
grossi problemi finanziari non centrano niente per la debolezza del Personale
all'AI).
Richiesta di Rimedi giuridici:
Aspetto una risposta entro 3 mesi con rimedi giuridici dove posso
portare avanti questa faccenda in lingua tedesca e senz'avvocato. Davanti il
Verwaltungsgericht (Dr. __________) (Caso Arbetitslosenkasse) e il Strafgericht
di __________ (Dr. __________) (Caso __________) ho potuto agire e vincere
senz'avvocato. Davanti la pretura d'__________ ho diverse volte potuto
difendermi in italiano, ma questo caso richiede una presentazione in tedesco.
Informazione per Eidg. Versicherungsgericht:
Der Fall ist noch nicht soweit fortgeschritten,
dass das eidg. Versicherungsgericht involviert wird. Trotzdem ist mir
bekanntzugeben, ob ich auch in __________ ohne Anwalt meinen Stadpunkt
allfälligerweise vertreten kann." (doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo
presente:
"
(…)
Considerandi
II ricorrente ha depositato la richiesta di prestazioni Al il 22
ottobre 2003. La fase istruttoria è stata immediatamente avviata come risulta
dagli atti. L'Ufficio Al ha chiesto al ricorrente con scritto 23.10.2003 di
trasmettere con sollecitudine determinati documenti personali a complemento
della domanda Al. Il ricorrente ha risposto con scritto 23.11.2003.
Il primo problema è stato quello di riuscire ad ottenere i
rapporti dai medici curanti; infatti, solo il primo marzo 2004 abbiamo ricevuto
l'ultimo questionario (il rapporto medico inviato il 23.10.2003 al medico
curante Dr. __________ è stato completato il 27.01.2004. Intanto l'Ufficio Al
ha proceduto a riunire i necessari certificati medici atti a definire lo stato
di salute del ricorrente. Una diffida è stata inviata al Dr. __________,
neurologo, il quale ha ritornato il rapporto medico in data 01.03.2004).
L'incarto è stato quindi inviato al Servizio Medico Regionale
dell'assicurazione invalidità (di seguito SMR) per definire lo stato del danno
alla salute del ricorrente.
Il secondo problema è stato quello di conoscere il nome dei datori
di lavoro rispettivamente quello di ottenere le necessarie informazioni dagli
stessi, considerato poi che nel frattempo uno di questi era fallito. Fine
maggio 2004 lo scrivente Ufficio ha chiesto ulteriori documenti al ricorrente
(contratto di lavoro e busta paga, ...).
In giugno 2004 la pratica è stata esaminata dal SMR - Dr. __________,
il quale ha ordinato una valutazione peritale neurologica da svolgersi il
07.07.2004
presso il Dr. __________. La perizia del Dr. __________ è stata
emessa il 18.08.2004.
In data 14 settembre 2004 l'incarto è stato nuovamente sottoposto
per valutazione al SMR. L'esame della perizia non ha permesso però di arrivare
ad una chiara conclusione del caso, pertanto il SMR ha dovuto sottoporre al
perito ulteriori domande specifiche atte a chiarire e determinare eventuali
attività ancora possibili per il ricorrente e la relativa capacità lavorativa
residua.
Intanto il ricorrente inoltrava le sue lamentele al Consiglio di
Stato e, in seguito, presentava ricorso per ritardata giustizia dinanzi a
codesto lodevole Tribunale.
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve
procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è quindi ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando
la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò
non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Considerato che l'istruttoria del caso, ancora in atto, è stata
condotta regolarmente ed adeguatamente, che l'Ufficio Al non ha procrastinato
inutilmente l'accertamento dei fatti né la valutazione degli aspetti medici ed
economici tutt'ora in corso, determinanti per la definizione di un caso di
assicurazione invalidità, appare evidente che la fattispecie non configura in
alcun modo un caso di ritardata giustizia.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia respingere il ricorso inoltrato dal ricorrente per ritardata giustizia."
(doc. IV)
1.5
Ad un suo
scritto 18 novembre 2004 al TCA l'assicurato ha allegato una “proposta di
compromesso” ed ha osservato:
" La
risposta è tipica per una difesa. L'AI non ha seguito una procedura veloce, ma
molta amministrativa.
Fatti:
I primi mesi sono stati perduti trovare risposte dei medici. Devo
affermare che cera Natale e cambio d'anno per la risposta del Dr. Med. __________.
- L'ufficio Al
non mi ha convocato ad un colloquio personale per chiarire i punti
mancanti.
La difesa descrive un "problema" di trovare i datori di
lavoro.
- L'AI mi ha mai
chiamato per un colloquio per risolvere questi "problemi".
"Ulteriori documenti" erano chiesti al fine Maggio 2003.
- L'AI ha
potuto chiedere questi durante un colloquio iniziale fino ottobre 2003. Ritardo:
6.
mesi!
La perizia era decisa nel giugno 2004.
- Ho sempre
fatto il punto che deve essere controllato se sono un simulante. Ritardo: 7
mesi!
- La
perizia ritardata da 7 mesi ha iniziato una altro ritardo: quello delle vacanze
estive. Ritardo 1 mese!
La risposta dell'Al afferma, che l'incarto è stato dato avanti e
dietro tra l'Al e SMR.
- Al più tardi
della risposta del Dr. __________, L'AI ha saputo che si tratta di un ictus ma ha
mai chiesto le radiografie eseguite 2002! Questi erano chiesti dal Dr. __________
per la perizia. Ritardo: 5 mesi!
Come
prima conclusione Dr. __________ ha detto che non posso lavorare più di 4 ore
il giorno e il lavoro deve essere adeguato al lavoro alla __________.
Riassunto:
Usando una procedura molto amministrativa l'Al ha creato un
ritardo di media di 5 mesi.
Punti personali:
Come disoccupato a lunga scadenza ho capito che l'assicurato deve
fare il suo possibile per abbreviare o ridurre il danno per l'assicurazione. Mi
sembra, questo è anche applicabile per l'Al. Perciò sono a disposizione
d'accettare un compromesso e non chiedo più un pagamento per il ritardo.
Richiesti:
Il tribunale delle assicurazioni tiene in considerazione i fatti
sopra citati e decide che un ritardo giustizia di media di 4 mesi è stato
creato dall'AI.
L'AI è diffidata d'accettare il compromesso allegato.
I costi per la procedura del tribunale delle assicurazioni vanno a
carico dell'Al" (doc. VI).
1.6
Nelle sue
osservazioni del 1° dicembre 2004 l’UAI ha precisato:
"
preso atto dello scritto 18.11.2004 inoltrato
dal ricorrente con allegato, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria risposta, della quale postula l'integrale
conferma.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una
ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari,
come nel caso di fattispecie.
Pertanto confermiamo che nel caso in esame non vi
è stata ritardata giustizia da parte dello scrivente Ufficio nell'eseguire gli
accertamenti medici ed economici necessari alla risoluzione della pratica.
Informiamo il lodevole Tribunale di avere
sollecitato l'evasione al Dr. __________ del nostro scritto 18.10.2004 (quesiti
posti dal Servizio Medico Regionale a chiarimento della perizia del
18.08.2004
" (doc. VIII)
1.7
Con scritto
7.
dicembre 2004 l’assicurato ha dichiarato:
"
Adesso abbiamo la prova!
Fatti:
- L'AI ha ammesso parzialmente il ritardo giustizia e l'ha
comunicato al tribunale. Il tribunale ha mandato la faccenda a me e così
facciamo il ritardo giustizia con amministrazione.
- L'AI NON ha preso posizione sulla
proposta per il compromesso
- La __________ era coinvolto nel caso già dal 2003 con la
richiesta di sorveglianza la faccenda.
- La __________ non ha fatto niente, e questo dobbiamo tenere in
testa per le prossime elezioni.
- Il Tribunale ha avuto la riposta dell'AI in mano e NON ha
preso una decisione.
- Il medico dell'AI ha il mio caso già da 5 mesi in mano è
non era capace di decidere il mio caso.
Questo è un nuovo ritardo di giustizia." (doc.
X)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in
merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da
parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del
medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B
consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in
merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art.
56.
nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., proposta
per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).
2.3
Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108.
V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997.
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27.
mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in
cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38,
p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56.
cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6
Oggetto del
contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo
nell'evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1.
La
domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di ottobre
2003.
(per la precisione il 23 ottobre 2003, cfr. doc. AI 1), per cui
effettivamente sino ad oggi è trascorso un certo tempo, ossia circa 13 mesi.
Come
riportato al consid. 1.2, l’UAI ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli
accertamenti che s'imponevano per accertare l'attuale stato di salute dell'interessato.
Non si
può quindi rimproverare all’amministrazione di aver senza motivo procrastinato
la procedura.
Ora, è
vero che dal mese di agosto 2004 (18 agosto 2004, data della ricezione della
perizia da parte dell’amministrazione) al 15 ottobre 2004 (data delle ulteriori
domande complementari sottoposte al perito, cfr. doc. AI 26, 29 e 30) sono
trascorsi circa tre mesi; tuttavia l’UAI, tenuto conto della notoria notevole
mole di lavoro e della natura dell’affare, ha proceduto alle incombenze del
caso in maniera tempestiva. Dopo meno di un mese dalla ricezione della perizia
(14 settembre 2004) il funzionario incaricato ha sottoposto al SMR una proposta
di assegnazione di una mezza rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 26). Dopo un
mese, il medico del SMR dr. __________, analizzata la situazione medica
dell’assicurato, ha ritenuto di formulare ulteriori quesiti al perito (doc. AI
29.
e 30).
Nel frattempo
l’UAI ha sollecitato presso il dr. __________ (perito) l’evasione delle domande
complementari postigli il 15 ottobre 2004 (doc. VIII pag 2).
Riassumendo,
si può affermare che si sono registrati dei ritardi (esigui) imputabili ai
medici interpellati dr. __________ e dr. __________ (perito). Il primo ha
ritardato nel rassegnare il proprio rapporto medico sullo stato di salute
dell’assicurato (allestito solo il 24 febbraio 2004, dopo richiamo da parte
dell’UAI, e pervenuto a quest’ultimo il 1° marzo successivo); il secondo,
invece, nel rispondere alle domande complementari postegli dal dr. __________
in data 18 ottobre 2004 e rimaste a tutt’oggi inevase.
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,
questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa
colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI 1. Gli esigui ritardi
nel rilascio dei rapporti medici non possono essere imputati
all’amministrazione, che comunque ne ha prontamente sollecitato l’evasione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella im pugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster