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Decisione

32.2004.91

ritardata giustizia. Ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni non imputabile all'amministrazione

16 dicembre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

Durante l'anno 2003 ho fatto la richiesta per un contributo o una

possibilità di reinserimento o una cura. Nella mia prima richiesta ho

gia stipulato che l'AI può verificare se sono un simulante! Dopo il mio sollecito

del maggio 04, l'AI ha dormito per finalmente decidere la necessita d'una

perizia. L'AI NON mi ha informato del risultato della perizia e ha

continuato a dormire. La prima idea del Dr. __________ a Lugano era, che non

posso lavorare più che 4 ore il giorno. (Luglio 04).

Il mio sollecito del 05.10.04 non mi ha portato un risultato, e il

sig. __________ mi ha oggi risposto devono aspettare il riassunto medico

cantonale. Cosi lui può dormire di più. Dal luglio fino ottobre sono 4 mesi che

ho dovuto rimanere con dolori notevoli. Il morale è caduto in questo periodo.

(Ho capito, che la mia situazione attuale come disoccupato e con

grossi problemi finanziari non centrano niente per la debolezza del Personale

all'AI).

Richiesta di Rimedi giuridici:

Aspetto una risposta entro 3 mesi con rimedi giuridici dove posso

portare avanti questa faccenda in lingua tedesca e senz'avvocato. Davanti il

Verwaltungsgericht (Dr. __________) (Caso Arbetitslosenkasse) e il Strafgericht

di __________ (Dr. __________) (Caso __________) ho potuto agire e vincere

senz'avvocato. Davanti la pretura d'__________ ho diverse volte potuto

difendermi in italiano, ma questo caso richiede una presentazione in tedesco.

Informazione per Eidg. Versicherungsgericht:

Der Fall ist noch nicht soweit fortgeschritten,

dass das eidg. Versicherungsgericht involviert wird. Trotzdem ist mir

bekanntzugeben, ob ich auch in __________ ohne Anwalt meinen Stadpunkt

allfälligerweise vertreten kann." (doc. I)

1.4. Con risposta

di causa 15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo

presente:

"

(…)

Considerandi

II ricorrente ha depositato la richiesta di prestazioni Al il 22

ottobre 2003. La fase istruttoria è stata immediatamente avviata come risulta

dagli atti. L'Ufficio Al ha chiesto al ricorrente con scritto 23.10.2003 di

trasmettere con sollecitudine determinati documenti personali a complemento

della domanda Al. Il ricorrente ha risposto con scritto 23.11.2003.

Il primo problema è stato quello di riuscire ad ottenere i

rapporti dai medici curanti; infatti, solo il primo marzo 2004 abbiamo ricevuto

l'ultimo questionario (il rapporto medico inviato il 23.10.2003 al medico

curante Dr. __________ è stato completato il 27.01.2004. Intanto l'Ufficio Al

ha proceduto a riunire i necessari certificati medici atti a definire lo stato

di salute del ricorrente. Una diffida è stata inviata al Dr. __________,

neurologo, il quale ha ritornato il rapporto medico in data 01.03.2004).

L'incarto è stato quindi inviato al Servizio Medico Regionale

dell'assicurazione invalidità (di seguito SMR) per definire lo stato del danno

alla salute del ricorrente.

Il secondo problema è stato quello di conoscere il nome dei datori

di lavoro rispettivamente quello di ottenere le necessarie informazioni dagli

stessi, considerato poi che nel frattempo uno di questi era fallito. Fine

maggio 2004 lo scrivente Ufficio ha chiesto ulteriori documenti al ricorrente

(contratto di lavoro e busta paga, ...).

In giugno 2004 la pratica è stata esaminata dal SMR - Dr. __________,

il quale ha ordinato una valutazione peritale neurologica da svolgersi il

07.07.2004

presso il Dr. __________. La perizia del Dr. __________ è stata

emessa il 18.08.2004.

In data 14 settembre 2004 l'incarto è stato nuovamente sottoposto

per valutazione al SMR. L'esame della perizia non ha permesso però di arrivare

ad una chiara conclusione del caso, pertanto il SMR ha dovuto sottoporre al

perito ulteriori domande specifiche atte a chiarire e determinare eventuali

attività ancora possibili per il ricorrente e la relativa capacità lavorativa

residua.

Intanto il ricorrente inoltrava le sue lamentele al Consiglio di

Stato e, in seguito, presentava ricorso per ritardata giustizia dinanzi a

codesto lodevole Tribunale.

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve

procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è quindi ritardata

giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della

procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando

la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò

non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Considerato che l'istruttoria del caso, ancora in atto, è stata

condotta regolarmente ed adeguatamente, che l'Ufficio Al non ha procrastinato

inutilmente l'accertamento dei fatti né la valutazione degli aspetti medici ed

economici tutt'ora in corso, determinanti per la definizione di un caso di

assicurazione invalidità, appare evidente che la fattispecie non configura in

alcun modo un caso di ritardata giustizia.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale

voglia respingere il ricorso inoltrato dal ricorrente per ritardata giustizia."

(doc. IV)

1.5

Ad un suo

scritto 18 novembre 2004 al TCA l'assicurato ha allegato una “proposta di

compromesso” ed ha osservato:

" La

risposta è tipica per una difesa. L'AI non ha seguito una procedura veloce, ma

molta amministrativa.

Fatti:

I primi mesi sono stati perduti trovare risposte dei medici. Devo

affermare che cera Natale e cambio d'anno per la risposta del Dr. Med. __________.

- L'ufficio Al

non mi ha convocato ad un colloquio personale per chiarire i punti

mancanti.

La difesa descrive un "problema" di trovare i datori di

lavoro.

- L'AI mi ha mai

chiamato per un colloquio per risolvere questi "problemi".

"Ulteriori documenti" erano chiesti al fine Maggio 2003.

- L'AI ha

potuto chiedere questi durante un colloquio iniziale fino ottobre 2003. Ritardo:

6.

mesi!

La perizia era decisa nel giugno 2004.

- Ho sempre

fatto il punto che deve essere controllato se sono un simulante. Ritardo: 7

mesi!

- La

perizia ritardata da 7 mesi ha iniziato una altro ritardo: quello delle vacanze

estive. Ritardo 1 mese!

La risposta dell'Al afferma, che l'incarto è stato dato avanti e

dietro tra l'Al e SMR.

- Al più tardi

della risposta del Dr. __________, L'AI ha saputo che si tratta di un ictus ma ha

mai chiesto le radiografie eseguite 2002! Questi erano chiesti dal Dr. __________

per la perizia. Ritardo: 5 mesi!

Come

prima conclusione Dr. __________ ha detto che non posso lavorare più di 4 ore

il giorno e il lavoro deve essere adeguato al lavoro alla __________.

Riassunto:

Usando una procedura molto amministrativa l'Al ha creato un

ritardo di media di 5 mesi.

Punti personali:

Come disoccupato a lunga scadenza ho capito che l'assicurato deve

fare il suo possibile per abbreviare o ridurre il danno per l'assicurazione. Mi

sembra, questo è anche applicabile per l'Al. Perciò sono a disposizione

d'accettare un compromesso e non chiedo più un pagamento per il ritardo.

Richiesti:

Il tribunale delle assicurazioni tiene in considerazione i fatti

sopra citati e decide che un ritardo giustizia di media di 4 mesi è stato

creato dall'AI.

L'AI è diffidata d'accettare il compromesso allegato.

I costi per la procedura del tribunale delle assicurazioni vanno a

carico dell'Al" (doc. VI).

1.6

Nelle sue

osservazioni del 1° dicembre 2004 l’UAI ha precisato:

"

preso atto dello scritto 18.11.2004 inoltrato

dal ricorrente con allegato, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a

richiamare i contenuti della propria risposta, della quale postula l'integrale

conferma.

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una

ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari,

come nel caso di fattispecie.

Pertanto confermiamo che nel caso in esame non vi

è stata ritardata giustizia da parte dello scrivente Ufficio nell'eseguire gli

accertamenti medici ed economici necessari alla risoluzione della pratica.

Informiamo il lodevole Tribunale di avere

sollecitato l'evasione al Dr. __________ del nostro scritto 18.10.2004 (quesiti

posti dal Servizio Medico Regionale a chiarimento della perizia del

18.08.2004

" (doc. VIII)

1.7

Con scritto

7.

dicembre 2004 l’assicurato ha dichiarato:

"

Adesso abbiamo la prova!

Fatti:

- L'AI ha ammesso parzialmente il ritardo giustizia e l'ha

comunicato al tribunale. Il tribunale ha mandato la faccenda a me e così

facciamo il ritardo giustizia con amministrazione.

- L'AI NON ha preso posizione sulla

proposta per il compromesso

- La __________ era coinvolto nel caso già dal 2003 con la

richiesta di sorveglianza la faccenda.

- La __________ non ha fatto niente, e questo dobbiamo tenere in

testa per le prossime elezioni.

- Il Tribunale ha avuto la riposta dell'AI in mano e NON ha

preso una decisione.

- Il medico dell'AI ha il mio caso già da 5 mesi in mano è

non era capace di decidere il mio caso.

Questo è un nuovo ritardo di giustizia." (doc.

X)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in

merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da

parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del

medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B

consid. 2, I 629/01).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in

merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art.

56.

nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., proposta

per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).

2.3

Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108.

V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere

ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata

giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della

procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in

fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la

difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;

VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.4

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997.

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27.

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in

cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.5

Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38,

p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura.

Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.

56.

cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.6

Oggetto del

contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo

nell'evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1.

La

domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di ottobre

2003.

(per la precisione il 23 ottobre 2003, cfr. doc. AI 1), per cui

effettivamente sino ad oggi è trascorso un certo tempo, ossia circa 13 mesi.

Come

riportato al consid. 1.2, l’UAI ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli

accertamenti che s'imponevano per accertare l'attuale stato di salute dell'interessato.

Non si

può quindi rimproverare all’amministrazione di aver senza motivo procrastinato

la procedura.

Ora, è

vero che dal mese di agosto 2004 (18 agosto 2004, data della ricezione della

perizia da parte dell’amministrazione) al 15 ottobre 2004 (data delle ulteriori

domande complementari sottoposte al perito, cfr. doc. AI 26, 29 e 30) sono

trascorsi circa tre mesi; tuttavia l’UAI, tenuto conto della notoria notevole

mole di lavoro e della natura dell’affare, ha proceduto alle incombenze del

caso in maniera tempestiva. Dopo meno di un mese dalla ricezione della perizia

(14 settembre 2004) il funzionario incaricato ha sottoposto al SMR una proposta

di assegnazione di una mezza rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 26). Dopo un

mese, il medico del SMR dr. __________, analizzata la situazione medica

dell’assicurato, ha ritenuto di formulare ulteriori quesiti al perito (doc. AI

29.

e 30).

Nel frattempo

l’UAI ha sollecitato presso il dr. __________ (perito) l’evasione delle domande

complementari postigli il 15 ottobre 2004 (doc. VIII pag 2).

Riassumendo,

si può affermare che si sono registrati dei ritardi (esigui) imputabili ai

medici interpellati dr. __________ e dr. __________ (perito). Il primo ha

ritardato nel rassegnare il proprio rapporto medico sullo stato di salute

dell’assicurato (allestito solo il 24 febbraio 2004, dopo richiamo da parte

dell’UAI, e pervenuto a quest’ultimo il 1° marzo successivo); il secondo,

invece, nel rispondere alle domande complementari postegli dal dr. __________

in data 18 ottobre 2004 e rimaste a tutt’oggi inevase.

In simili

circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,

questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa

colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI 1. Gli esigui ritardi

nel rilascio dei rapporti medici non possono essere imputati

all’amministrazione, che comunque ne ha prontamente sollecitato l’evasione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella im pugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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