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Decisione

32.2004.93

a seguito dell'introduzione dell'orario ridotto l'assicurato ha lavorato al 50% ed ha asserito di non aver potuto riprendere un tempo pieno per motivi di salute, rinvio degli atti all'amministrazione

3 marzo 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità

con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a

e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,

op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Nell’evenienza

concreta, con rapporto 8 aprile 2004 all’attenzione dell’UAI il dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa: pes equino funzionale, metatarsalgie

bilaterali, ipermobilità sagittale del I/II raggio a sinistra.

Egli ha evidenziato che il paziente è stato operato ai due avampiedi, che lo

stesso è in trattamento dermatologico presso la dr.ssa __________ e che deve

fare costantemente uso di plantari correttivi.

Per quel che concerne la valutazione della capacità lavorativa, lo specialista

ha consigliato di rivolgersi al medico curante, dr.ssa __________ (doc. AI 13).

Nel rapporto 29 gennaio 2003 il succitato medico curante ha in particolare

evidenziato:

"

Concludendo come detto il signor RI 1 presenta

una situazione bilaterale piuttosto difficile, malgrado il supporto di

plantari, e malgrado una attenta igiene al piede con applicazione di terapie

antiinfiammatorie locali, tanto da non riuscire a stare una giornata intera in posizione

eretta, spostamenti sia a piedi come in macchina, e non riesce a sopportare

scarpe chiuse per più di mezza giornata.

Per tale ragione si chiede che il paziente lavori

al 50% del tempo, e faccia un lavoro di ufficio, prettamente legato al proprio

tavolo." (Doc. 6)

La dr.ssa

__________ ha anche ravvisato, quale patologia senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa, una sindrome ansio-depressiva trattata saltuariamente.

L’UAI si

è poi rivolto al datore di lavoro, il quale, con scritto 5 settembre 2003 ha

dichiarato quanto segue:

Considerandi

"

Il signor RI 1 dovrebbe avere una posizione di

lavoro da seduto, ma puntualmente ogni giorno è obbligato a spostarsi dal suo

ufficio alla parte produttiva della ditta (che si trova presso un altro

stabile) e presso gli uffici amministrativi della stessa. Il percorso non è su

strada accidentata, ma nemmeno completamente asfaltata dato che presenta molte buche,

rialzi del terreno e salite.

Il signor RI 1 ha una media di spostamento

giornaliero di 150 chilometri, infatti sovente è presso fornitori per consegna

merci o visite di cortesia. Lo stesso deve recarsi presso clienti oltre

Gottardo e confine, con una media di circa 3'000 chilometri al mese.

Oltre al periodo di assenza marzo-giugno 2002 non

sono state registrate altre malattie e/o infortuni." (Doc. AI 20)

Il caso è

infine stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).

Con nota 19 novembre 2003 il dr. __________ del citato servizio si è così

espresso:

"

Diagnosi: metatarsalgia bilaterale

Pes equino funzionale

- stato dopo interventi nel

1978, 1992 e 1998/99

Sindrome ansioso-depressiva

Professione: responsabile logistica

IL: 50% dal 3.200 a 6.2002

La patologia presentata dall'assicurato

attualmente non compromette la capacità lavorativa.

Non è da escludere che in un futuro probabilmente

non imminente (più di 1 anno) vi possano essere delle limitazioni della

capacità lavorativa nel senso che risulteranno controindicate attività da

svolgere prevalentemente in piedi, attività che richiedono spostamenti

prolungati in piedi in particolare su terreno accidentato o declive.

Per attività da svolgere prevalentemente da

seduto (anche spostamenti in macchina) invece non sono prevedibili impedimenti

di rilievo trattandosi unicamente di alterazioni ai piedi di natura benigna.

Per il mantenimento della capacità lavorativa

risulta indispensabile il portare scarpe adatte con plantari su misura e

l'esecuzione di una pedicure adeguata per evitare la formazione di callosità.

Non vi sono altri provvedimenti sanitari atti al momento a migliorare o

mantenere la capacità lavorativa." (Doc. AI 21)

Sulla

scorta della valutazione del SMR, con la decisione contestata l’amministrazione

ha respinto la domanda di prestazioni non avendo riscontrato una rilevante

incapacità al guadagno di lunga durata.

Nel

ricorso l’assicurato sostiene invece di non riuscire ad esercitare a tempo

pieno la propria professione di responsabile della logistica in quanto non può

portare scarpe chiuse per oltre una mezza giornata, non riesce a mantenere una

posizione eretta lungo un’intera giornata lavorativa e non è neppure in grado

di guidare per lunghi tragitti.

2.6

Con la

decisione contestata l’UAI ha ritenuto che RI 1, nonostante il danno alla

salute, non presenta alcuna incapacità al guadagno duratura.

In effetti, da una parte, con scritto 5 settembre 2003 il suo datore di lavoro ha

attestato un periodo di assenza di soli quattro mesi

(marzo – giugno 2002) per motivi di malattia (doc. AI 20). Dall’altra, come risulta

dall’opposizione 4 dicembre 2003 (doc. AI 23), la flessione dell’orario di

lavoro al 50% non è legata ai problemi di salute del ricorrente, ma è dovuta all’introduzione

da parte della __________ SA dell’orario ridotto, periodo che, a detta

dell’assicurato, è durato da gennaio 2003 sino a marzo 2004 (cfr. ricorso pag.

4).

Nel ricorso l’assicurato ha invece sostenuto che, terminato il periodo di

lavoro ridotto e non potendo più riprendere la propria attività al 100% per i

noti problemi ai piedi, da aprile 2004 egli è inabile al 50%.

Vero che egli non ha minimamente comprovato quanto asserito sopra. Ciononostante,

ricordato che nel certificato 29 gennaio 2003 il medico curante aveva attestato

un’inabilità al lavoro del 50% nella professione esercitata dal suo paziente

(doc. AI 6), l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione

medica specialistica al fine di determinare in modo definitivo il grado d’incapacità

lavorativa dell’assicurato sia quale responsabile della logistica (attività che

richiede oltre ad una posizione seduta anche frequenti spostamenti sia piedi

che in auto) che in altre attività adeguate.

Tale accertamento è anche giustificato dal fatto che tra l’opposizione e la

decisione di opposizione sono trascorsi dieci mesi, motivo per cui un aggiornamento

della situazione valetudinaria andava eseguito.

Non necessita invece di alcun accertamento la questione relativa alla

componente extra somatica.

Va al riguardo fatto presente che tra i danni alla salute psichica invalidanti rientrano,

oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche

parificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; Pratique VSI 2001 p. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche

DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).

In casu, nel certificato 29 gennaio 2003 la dr.ssa __________ ha indicato una

sindrome ansio-depressiva, classificandola come diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa, essendo tale affezione trattata saltuariamente.

Vero che la succitata valutazione non è stata apportata da una specialista in

psichiatria, ma è altrettanto vero che l’assicurato non ha prodotto della documentazione

medica atta a rendere perlomeno verosimile un’invalidità di origine psichica.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, siccome l’aspetto ortopedico non è stato vagliato in maniera

dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché proceda

all’allestimento di una perizia specialistica al fine di accertare se le

affezioni ai piedi, nonostante l’utilizzo dei plantari ed il trattamento

dermatologico indicati nel rapporto 8 aprile 2004 del dr., causano

all’assicurato un’incapacità lavorativa nella propria professione e in altre

attività adeguate.

Sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà poi l’eventuale

grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione 23 settembre 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di

cui al consid. 2.6 e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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